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®2003 - 2009 Scuola di Notariato della Lombardia

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ANNO ACCADEMICO 2009-2010
 

SOMMARIO TEMI ED ESERCITAZIONI ANNO ACCADEMICO 2008-2009
un click per visualizzare l'esercitazione e per il download del testo

DEI SINGOLI CONTRATTI I

DEI SINGOLI CONTRATTI II


DEL CONTRATTO IN GENERALE

DEI DIRITTI REALI I

DEI DIRITTI REALI II

DELLE PERSONE GIURIDICHE

DELLE SUCCESSIONI I

DELLE SUCCESSIONI II

DELLE OBBLIGAZIONI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONE GIURIDICHE

I Esercitazione

La società ALFA S.p.A., con sede in Milano, capitale euro 120.000 interamente sottoscritto e versato per euro 36.000 ha per oggetto sociale l’attività di editoria relativa a pubblicazioni di libri d’arte.
Il capitale della società è rappresentato da n. 12.000 azioni nominative del valore nominale di euro 10 ciascuna, suddiviso tra dieci soci tra cui l’Associazione Amici dei musei di Milano.
Il Consiglio di amministrazione intende proporre alla società la trasformazione in fondazione, ed a tal fine ha convocato l’assemblea straordinaria mediante avviso inviato con lettera raccomandata agli aventi diritto a norma di statuto.
La ALFA S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario in data 23 settembre 2008 con scadenza 23 settembre 2010, dell’importo di euro 100.000 garantito da iscrizione ipotecaria su immobile di proprietà sociale.
il candidato, dopo aver motivato le proprie scelte, tratti del procedimento di trasformazione eterogenea da società di capitali, con particolare riferimento alla trasformazione da società per azioni in fondazione; alle norme sulla trasformazione in generale applicabili ai casi previsti dall’art. 2500 septies c.c.;dell'estensibilità della fattispecie ad altri casi non previsti dal legislatore; alla trasformazione da fondazione in fondazione di partecipazione.

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CONTRATTO IN GENERALE

 

III° esercitazione – Consegna 20 maggio 2010


Tizio e Caia, già sposati in separazione dei beni, entrambi cittadini italiani, hanno da poco ottenuto l’omologazione della separazione personale.

Nel 1995 Tizio aveva acquistato un appartamento in Milano via Baracchini n. 2, e, sussistendo comunque buoni rapporti tra loro, è ora intenzione dei coniugi regolare come segue i loro interessi economici relativi a tale appartamento.

Fanno presente al notaio che dal matrimonio nel 1999 è nata la figlia Tizietta, cui vorrebbero fosse destinato, in ultima istanza l’appartamento. Nell’accordo di separazione veniva previsto l’affidamento congiunto e veniva disposto che la figlia minore continuasse a vivere con la madre.

I coniugi sono concordi nel ritenere poco opportuna una cessione immediata della piena proprietà dell’appartamento alla figlia minore. Aggiungono che il valore del medesimo appartamento è ingente e ciò suggerirebbe di individuare uno strumento che, pur perseguendo l’intento iniziale, non consenta alla figlia di poter disporre del bene (o di diritti minori) liberamente sino a che non avrà presumibilmente raggiunto la capacità di amministrare il bene o il capitale eventualmente ricavato dalla sua vendita. Essi desiderano pertanto che la figlia abbia la piena libertà di gestione del bene solo dopo il compimento dei trent’anni.

Inoltre, tenuto conto che la figlia vivrà con la madre, vorrebbero che la casa coniugale di via Baracchini, dove la figlia ha sempre vissuto, sia destinata ad abitazione di madre e figlia. Tuttavia il diritto di mantenere tale abitazione, per Tizia, che gode di beni e redditi propri che le consentiranno una adeguata abitazione, dovrà terminare al momento del compimento del trentesimo anno da parte della figlia, dopodiché la madre potrà mantenere l’abitazione solo se la figlia vorrà ospitarla.

Assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con sede a Milano e studio via Locatelli n. 5, il futuro candidato rediga l’atto in grado di soddisfare in tutto, o almeno in parte, le esigenze dei coniugi, dando per rilasciate le eventuali autorizzazioni nell’interesse della minore.

Dopo aver motivato le scelte adottate si tratti dell’istituto prescelto per la realizzazione degli intenti ed in breve del termine apposto ai diritti reali, della causa idonea al trasferimento immobiliare ed infine dei negozi fiduciari e delle figure affini e della loro ammissibilità nel nostro ordinamento.

 

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CASO III 26.11.2009

Caia, cittadina svizzera, ha comprato una casa di abitazione a Como del valore di Euro 150.000.
Sempronia ha invece comprato casa a Milano nel 2002 e ora per esigenze di lavoro ha necessità di spostarsi a Como e vorrebbe acquistare lì una casa.
Venuta in contatto con Caia Sempronia pensa che la casa di Caia sia l'ideale. Peraltro Caia tra poco si trasferirà in Svizzera e per allora non vorrebbe più avere proprietà in Italia.
Vorrebbe invece provvedere alla madre Tizia che gradirebbe abitare a Milano dove ha l'altro figlio e non ha nulla in contrario ad intestarsi l'immobile.
Peraltro Tizia aveva contribuito in maniera determinante nell'acquisto della casa di Como.
Si recano così dal notaio Ambrogio Brambilla di Milano per stipulare l'atto facendo presente:
- che non ci saranno ulteriori contropartite economiche;
- che nessuna di loro ha a disposizione denaro liquido se non per piccole somme;
- che nell'immobile di Milano è stato realizzato un piccolo abuso, ma per Caia va bene così e penserà lei a sistemarlo;
- che l'immobile di Como è ancora gravato dall'ipoteca, ma il debito è estinto. Sempronia vorrebbe essere garantita, ma possibilmente senza che Tizia o Caia vadano incontro a spese.
Il candidato rediga l'atto, motivi brevemente la soluzione e tratti degli istituti connessi alla soluzione e dia alcuni cenni sulla differenza tra gratuità e liberalità, sulle nullità urbanistiche e sul principio di accessorietà dell'ipoteca anche con riferimento alle nuove normative.
 

 

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CASO II

Con atto a rogito Notaio Enotrio Enotri di Milano, Tonio vende a Tizio, che accetta, il diritto di abitazione vitalizio sulla propria villetta a schiera sita nella campagna pavese e contestualmente vende a Tazio, che accetta, la nuda proprietà della medesima villetta, riservandosi l’usufrutto vitalizio.
Dopo sei mesi, Tizio si presenta dal Notaio Romolo Romani di Pavia perché intende liberarsi del diritto di abitazione e desidera che sia costituito un diritto di co-usufrutto a sua favore, con la precisazione che il suo usufrutto dovrà risultare commisurato alla durata della sua vita. Tizio chiede, inoltre, al Notaio Romolo Romani di inserire nel rogito la previsione che le controversie inerenti il contratto siano decise da un collegio arbitrale in via rituale.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, tratti della natura giuridica dei diritti e delle clausole in esame nonché della legittimità della coesistenza del diritto di abitazione con il diritto di usufrutto e rediga l’atto richiesto, conformemente alle vigenti norme di legge, ipotizzando la presenza dei soggetti necessari.

 

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CASO I


Tizio, vedovo, espone al Notaio Romolo Romani di Milano di voler stipulare una donazione di euro 120.000,00 a favore del proprio figlio diciannovenne Tiziano, nato dalla defunta moglie, precisando che si tratta di un giovane da poco trasferitosi a vivere da solo in provincia, turbolento ed in crisi adolescenziale. Il desiderio di Tizio è che la somma non venga messa a disposizione del figlio integralmente nell’immediato, al fine di evitare un’amministrazione avventata, ed, all’uopo, egli intende versare l’importo in rate annuali da euro 24.000,00.
Il giorno della stipula, Tizio si presenta puntualmente nello studio del Notaio Romolo Romani, mentre il figlio Tiziano ritarda e telefona comunicando di trovarsi bloccato sulla tangenziale a causa di un incidente stradale, senza saper pronosticare il tempo occorrente per liberarsi, e di voler concludere l’operazione il giorno stesso, onde evitare un ripensamento di suo padre.
Appena ricevuta la telefonata, Tizio esibisce al Notaio una copia conforme della procura generale che Tiziano gli ha rilasciato, non in presenza di testimoni, un paio di mesi prima, procura nella quale, tra l’altro, è prevista l’accettazione di donazioni. Detta procura contempla altresì la facoltà di contrarre con sé stesso.
Tizio aggiunge di essere stato accompagnato dal fratello naturale di Tiziano, un trentenne di nome Floriano, prossimo a diventare padre a sua volta, che si dichiara disposto a collaborare, laddove venisse richiesto un suo intervento.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, rediga l’atto richiesto il prima possibile, conformemente alle vigenti norme di legge. Motivi le scelte adottate e tratti, nella parte teorica, della natura giuridica della donazione obbligatoria e del divieto di donazione di beni futuri.

 

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DIRITTI REALI II

Tizia è proprietaria di un appartamento a Milano, via Baracchini n. 2.
Si reca dal Notaio Ambrogio Ambrogi di Milano manifestando la volontà di donare alla Parrocchia di San Francesco di Milano la nuda proprietà di tale appartamento, riservando:
- a proprio favore, il diritto di usufrutto, per tutta la propria vita;
- dopo di sé, a favore del proprio nipote Mevio, di anni dodici, figlio di Caio (figlio di Tizia) e Sempronia, il diritto di abitazione, per tutta la durata della vita dello stesso Mevio, con la previsione della cessazione di tale diritto di abitazione nel momento in cui Mevio diventi titolare di un’altra abitazione a Milano.
Tizia fa presente al Notaio che tutti i soggetti coinvolti intendono concludere il contratto di donazione e che è stato altresì concordato:
1) che il diritto di usufrutto che Tizia si riserverà non possa essere ceduto per tutta la durata del diritto di usufrutto stesso;
2) che la Parrocchia non possa alienare la nuda proprietà dell’appartamento fino a quando sussisterà il diritto di usufrutto di Tizia;
3) che saranno a carico dell’usufruttuaria Tizia tutte le spese condominiali straordinarie che venissero deliberate dall’assemblea condominiale nei due anni successivi alla stipulazione del contratto di donazione.

Il candidato, assunte le vesti del Notaio Ambrogio Ambrogi, rediga l’atto richiesto dalle parti, motivi adeguatamente la soluzione adottata e, in parte teorica, tratti:
- del diritto di abitazione;
- della cedibilità e incedibilità dei diritti di usufrutto, di uso e di abitazione;
- del divieto contrattuale di alienazione.


Consegna: 22 ottobre 2009
Correzione in classe: 3 dicembre 2009

 

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DELLE SUCCESSIONI I


CONSEGNA TEMI: 21 aprile 2010
CORREZIONE: 19 maggio 2010


Tizio, noto avvocato, che può esprimersi solo con il metodo gutturale, ma in modo sufficientemente intelligibile, a seguito di un intervento chirurgico (per un male che gli lascerà ancora pochi mesi di vita) intende disporre delle sue sostanze con testamento pubblico nel modo seguente:
- lasciare alla moglie Mevia gravemente ammalata il diritto di abitazione nella palazzina in Frascati con giardino, di proprietà esclusiva di Tizio, adibita a residenza familiare; disporre inoltre a favore della moglie un legato di rendita vitalizia di annui euro sessantamila da pagarsi per mensilità anticipate (rendita rivalutabile) e ciò a sostituzione di ogni suo ulteriore diritto ad una quota in proprietà del patrimonio del testatore; gli importi delle mensilità dovranno prelevarsi dalle somme e cospicui valori esistenti presso la Banca dei Colli Romani, filiale di Frascati; in difetto di liquidità Tizio intende prevedere il realizzo di investimenti in essere, più che sufficienti allo scopo;
- lasciare anche alla sorella Camilla, nubile, da sempre convivente con Tizio e la sua famiglia, il diritto di abitazione nella suddetta palazzina; entrambe le abitazioniste avranno l’onere di ospitarvi Caio, evitando il ricovero ospedaliero (salvo inderogabile necessità);
- nominare erede il figlio Caio di anni quattordici in abituale grave stato di infermità mentale;
- disporre per tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario una sostituzione fedecommissaria a favore di Camilla che attualmente si occupa della cura del minore e che si è dichiarata disposta a continuare tale cura; in caso di premorienza o rinunzia della stessa Tizio intende che la sostituzione operi a favore del di lei figlio naturale Marzio, attualmente sedicenne;
- lasciare i seguenti legati:
a) a Marzio l’usufrutto del fondo di Latina, sino al conseguimento di una laurea ma non oltre il compimento del ventiseiesimo anno;
b) al fratello Cornelio l’usufrutto vitalizio del fondo suddetto, successivamente all’usufrutto di Marzio; nonché tutte le azioni della Banca dei Colli Romani esistenti nel deposito della Filiale di Frascati;
c) al bambino che sarà adottato da Sempronio (fratello del testatore, il quale sta avviando una procedura di adozione che dovrebbe concludersi tra circa due anni) la somma di euro 100.000,00.-

Considerata la gravità delle condizioni di Mevia, Tizio intende designare quale tutore di Caio il proprio fratello Cornelio, che vorrebbe anzi incaricare dell’amministrazione del patrimonio ereditario anche se all’apertura della successione Caio risultasse soggetto alla potestà di Mevia.

Il candidato riceva il testamento, con eventuali integrazioni che egli reputi necessarie (presumendo che il testatore aderisca) e curi in particolare un’idonea formulazione della clausola di rivalutazione della rendita, di una clausola testamentaria idonea ad esonerare le abitazioniste da adempimenti a tutela del nudo proprietario, e di una clausola testamentaria idonea a realizzare un legato di euro centomila che vada a beneficio dell’adottando.
Il candidato tratti brevemente della sostituzione fedecommissaria con particolare riferimento alla situazione giuridica dell’istituito e del sostituito rispetto ai beni oggetto di sostituzione. Esprima un parere sulla possibilità di disporre una sostituzione a favore di persona indeterminata.
Illustri i motivi che hanno imposto gli adeguamenti introdotti: Segnali l’eventuale inefficacia di altre disposizioni non affette da nullità che pertanto siano state accolte nella redazione del testamento.
Il candidato infine riferisca se e come si potrebbe procedere alla realizzazione di un testamento pubblico, in caso di totale afonia di Tizio.

 

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DELLE SUCCESSIONI II

Seconda Esercitazione 23 Aprile 2010
CONSEGNA E CORREZIONE TEMI:

Tizio completamente afono, a seguito di un intervento chirurgico (per un male che gli lascerà ancora pochi mesi di vita) intende disporre delle sue sostanze con testamento pubblico nel modo seguente:
- lasciare alla moglie Mevia gravemente ammalata il diritto di abitazione nella palazzina in Frascati, con giardino (di proprietà di Tizio) adibita a residenza familiare e la proprietà dei mobili che la corredano; disporre inoltre a favore della moglie un legato di rendita vitalizia di annui euro sessantamila da pagarsi per mensilità anticipate (rendita rivalutabile) e ciò a sostituzione di ogni suo ulteriore diritto sull’eredità del testatore; gli importi delle mensilità dovranno prelevarsi dalle somme e cospicui valori esistenti presso la Banca dei Colli Romani, filiale di Frascati; in difetto di liquidità Tizio intende prevedere il realizzo di investimenti in essere, più che sufficienti allo scopo;
- lasciare anche alla sorella Camilla, nubile, da sempre convivente con Tizio e la sua famiglia, il diritto di abitazione nella suddetta palazzina; entrambe le abitazioniste avranno l’onere di ospitarvi Caio, evitando il ricovero ospedaliero (salvo inderogabile necessità);
- nominare erede il figlio Caio di anni quattordici in abituale grave stato di infermità mentale;
- disporre per tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario una sostituzione fedecommissaria a favore di Camilla che attualmente si occupa della cura del minore e che si è dichiarata disposta a continuare tale cura; in caso di premorienza o rinunzia della stessa Tizio intende che la sostituzione operi a favore del di lei figlio naturale Marzio, attualmente sedicenne;
- lasciare i seguenti legati:
a) a Marzio l’usufrutto del fondo di Latina, sino al conseguimento di una laurea ma non oltre il compimento del ventiseiesimo anno;
b) al fratello Cornelio l’usufrutto vitalizio del fondo suddetto, successivamente all’usufrutto di Marzio; nonché tutte le azioni della Banca dei Colli Romani esistenti nel deposito della Filiale di Frascati;
c) al bambino che sarà adottato da Sempronio (fratello del testatore, il quale sta avviando una procedura di adozione che dovrebbe concludersi tra circa due anni) la somma di euro 100.000,00 o in alternativa desidera che la medesima somma sia attribuita al figlio nascituro al momento non ancora concepito del medesimo fratello;
In merito a quest’ultima disposizione chiede al notaio se è possibile apporre un termine al lascito in modo che se l’adozione non andasse a buon fine o se il fratello appurasse di non poter avere figli entro un anno dalla sua morte, la disposizione sia inefficace.

Considerata la gravità delle condizioni di Mevia, Tizio intende designare quale tutore di Caio il proprio fratello Cornelio, che vorrebbe anzi incaricare dell’amministrazione del patrimonio ereditario anche se all’apertura della successione Caio risultasse soggetto alla potestà di Mevia.
Il candidato curi in particolare un’idonea formulazione della clausola di rivalutazione della rendita, di una clausola testamentaria idonea ad esonerare le abitazioniste da adempimenti a tutela del nudo proprietario, e di una clausola testamentaria idonea a far erogare comunque la somma di euro centomila a beneficio dell’adottando.


Il candidato tratti brevemente della sostituzione fedecommissaria con particolare riferimento alla situazione giuridica dell’istituito e del sostituito rispetto ai beni oggetto di sostituzione. Esprima un parere sulla possibilità di disporre una sostituzione a favore di persona indeterminata.
Tratti brevemente della capiacità di succedere del nascituro concepito e del non concepito e della possibilità di apporre elementi accidentali alle disposizioni a favore dei medesimi.
Illustri i motivi che hanno imposto gli adeguamenti introdotti e segnali l’eventuale inefficacia di altre disposizioni accolte in quanto non affette da nullità.

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CASO ARGOMENTO
(da trattare nella lezione del 3/2/2010)

Tizio ha avuto in vita tre figli legittimi (A-B-C1) e ha disposto nel 2005 per testamento come segue:

“Nomino erede per la quota di metà mio figlio A, e per l’altra metà mio figlio B e mia nipote C2 (figlia unica del predefunto figlio C1). Qualora B non voglia accettare l’eredità gli sostituisco la Lega Italiana per la L
otta contro i Tumori”.

Nel dicembre 2009 è deceduto B, coniugato, e ha lasciato un figlio (B1) di sei mesi.
Il 15 gennaio 2010 si è aperta la successione di Tizio e C2 intende rinunziare all’eredità del medesimo. C2 è in attesa di un bimbo, che dovrebbe nascere nel giugno 2010.

Gli allievi esprimano un parere scritto sulla devoluzione dell’eredità a seguito della premorienza di B e della eventuale rinunzia di C2 (tenendo conto di recente pronunzia della Corte di Cassazione).

 

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DELLE SOCIETA' IN GENERALE E DI PERSONE

 

Esercitazione n. 3
23 dicembre 2009


La società “Due s.n.c. di Tre & Quattro” società di progettazione di siti internet, con sede in Napoli, “Cinque s.p.a.” società immobiliare con sede in Brescia e il signor Sei intendono costituire una società in accomandita semplice denominata “Sette”, con sede in Milano, avente ad oggetto l’attività immobiliare, e segnatamente l’attività di acquisto, ristrutturazione, gestione e valorizzazione di complessi immobiliari a destinazione turistico – ricettiva, nonché la relativa vendita dei medesimi.
In particolare, è interesse dei predetti acquistare un complesso immobiliare in Sicilia, composto da diversi corpi di fabbrica, tutti in pessimo stato di conservazione e manutenzione, con ampio terreno circostante, prospiciente la costa, per la realizzazione di un complesso turistico. I partecipanti richiedono al Notaio Romolo Romani che l’atto costitutivo sia regolato, in particolare, dai seguenti patti:
1.la società dovrebbe essere amministrata da Uno, estraneo alla compagine sociale, ma esperto di iniziative immobiliari nel settore turistico e abile negoziatore; i soci precisano che, in alternativa, l’amministrazione dovrebbe essere affidata alla Cinque s.p.a.;
2.al soggetto nominato amministratore deve spettare la sola amministrazione ordinaria;
3.per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà invece necessario il consenso di tutti i soci, fermo restando che la rappresentanza dovrà spettare al solo amministratore;
4. il socio Sei, coniugato in regime di comunione legale dei beni, non deve (e non intende) partecipare alla gestione della società; tuttavia vorrebbe avere un controllo sugli atti di gestione di maggior rilievo;
Le parti vorrebbero quindi contestualmente stipulare un contratto di apertura di credito bancario garantito da pegno sull’intero capitale sociale.
Infine le parti comunicano al Notaio che Tre, a seguito di un incidente d’auto, è soggetto a visioni e spesso farnetica. Quattro tuttavia ha tutti i poteri di gestione della società.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, con studio in Roma, alla via Arenula n. 1, rediga un atto conforme alla volontà delle parti, adeguandola alle prescrizioni di legge.
In parte teorica, tratti: (a) della capacità per partecipare alla costituzione di società di persone, (b) dell’amministrazione delle società di persone e, in particolare, della possibilità di affidare l’amministrazione ad un estraneo alla compagine sociale nonché ad una società di capitali, (c) della distinzione dei concetti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito delle società di persone (d) della possibilità di costituire in pegno le quote di società di persone.

 

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Esercitazione n. 2
10 Novembre 2009


Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto hanno intenzione di costituire una società in nome collettivo, che svolga attività di promozione dell’immagine.
Essendo però privi di disponibilità finanziarie liquide, desiderano conferire quanto possiedono nel modo che segue:
Primo, la propria azienda di cosmetici sita in Milano, unitamente ai suoi tre marchi, nonché al know how di un nuovo e rivoluzionario prodotto depilatorio per donne e uomini calvi;
Secondo, il diritto di abitazione e/o di usufrutto sul castello diroccato di sua proprietà, sito nella campagna romana;
Terzo, sorpassata presenza di spettacoli di reality, la propria immagine;
Quarto, noto finanziere d’assalto, il proprio nome;
Quinto, imperterrito squattrinato, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e/o il contratto di cointeressenza con l'impresa di Sesto.
I sei si recano dunque dal Notaio Romolo Romani di Roma, chiedendo di ricevere l'atto che, nei limiti di legge, meglio soddisfi le esigenze da loro indicate.

 

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Prima esercitazione
13 ottobre 2009

Tizio, persona pia e devota, che ha dedicato la propria vita all’elevazione spirituale e materiale dei coltivatori delle zone depresse, ha intenzione di creare una nuova organizzazione al fine di procurarsi i mezzi necessari da impiegare poi per i propri scopi. Coinvolge dunque l’amico Sempronio, avviato grossista di generi alimentari, che si dichiara entusiasta del progetto
Tizio è privo di qualsiasi conoscenza di gestione di imprese ma è desideroso di controllare stabilmente il compagno di avventura. Intende dunque investire nel progetto una buona parte dei propri risparmi, ma per i primi tre anni, ove possibile, chiede di non rispondere delle perdite dell’attività o, quantomeno, di quelle eccedenti quanto da lui investito.
Sempronio intende porre a disposizione dell’organizzazione le proprie capacità imprenditoriali, eventualmente impiegando la propria struttura già esistente.
I due si recano dal Notaio Romolo Romani, di Roma, chiedendo di ricevere un atto che meglio soddisfi le esigenze indicate senza tuttavia creare un ente con personalità giuridica.
Il candidato motivi la soluzione e in parte teorica tratti degli istituti richiamati dalla traccia, con particolare riferimento alle diverse soluzioni prospettabili.

 

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SINGOLI CONTRATTI I

 

Esercitazione n. 3

Il 1 gennaio 2010 muore ab intestato Laudomia, vedova e senza figli, avendo quali unici eredi legittimi i nipoti Lorenzo, Michele e Giovanna, figli del premorto fratello Gualtiero. Di compendio dell’eredita’ relitta si trova, tra gli altri beni, il fondo pontino, in provincia di Latina.

Il fondo è edificabile e Lorenzo e Michele intendono farvi costruire due ville indipendenti, ciascuna con annesso parco pertinenziale di mq 6000 e con accesso autonomo dalla strada provinciale. Essi vorrebbero ottenere la proprietà di una villa ciascuno, lasciando la rimanente area di mq 10.000 alla società che effettuerà tutte le opere di costruzione, quale corrispettivo per le medesime, affinchè sulla stessa vi costruisca un piccolo complesso residenziale da vendere poi a terzi.

La società “Case belle s.a.s. di Ignazio Ignazi e C.”, con sede in Roma, si è mostrata disponibile ad accettare l’incarico, a condizione di acquisire da subito la proprietà di tutto il terreno o parte di esso, anche al fine di poter procedere alla stipula di mutuo ipotecario per finanziare l’impresa. Al contempo, la società è disponibile a concedere a Lorenzo e a Michele le migliori garanzie possibili. Tuttavia, poiché i termini economici dell’operazione sono particolarmente vantaggiosi per i due fratelli – secondo il progetto già approvato dalle parti - la società vorrebbe essere esonerata dagli stessi, per quanto possibile, da ogni responsabilità derivante dall’esecuzione delle opere e dell’incarico, anche nei confronti di terzi.

Lorenzo e Michele sono disponibili ad assecondare le richieste della società, ma vorrebbero che essa garantisse che il complesso residenziale costruendo sia edificato nel rispetto di determinati standard estetici ed ambientali.

Giovanna, che è in procinto di entrare in un convento di clausura, vorrebbe rinunziare per quanto possibile a ogni diritto presente e futuro a lei spettante sull’eredità della zia, senza avere nulla in cambio.

Le parti si recano quindi dal notaio Alessandro Alessandrini di Latina, affinchè riceva l’atto idoneo a realizzare il risultato voluto.

Sul presupposto che gli strumenti urbanistici consentano la realizzazione delle opere previste e che tutti i comparenti non siano coniugati, il candidato rediga l’atto o gli atti più opportuni al fine di realizzare la volontà delle parti, adeguandola eventualmente alle inderogabili norme di legge.

In parte teorica il candidato tratti dei negozi con oggetto beni futuri, della permuta, della divisione e delle clausole di esonero da responsabilità.

 

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Esercitazione n. 2

Attilio, facoltoso imprenditore, ha contratto matrimonio con Fedora in San Remo il 15 settembre 1985, e nessuna scelta è stata compiuta sul regime patrimoniale. Dal matrimonio sono nati due figli, Arturo e Ginevra, oggi maggiorenni.
Il 20 novembre 1991 Fedora ha acquistato un appartamento in Portofino, con denaro donatole dal padre Ulderico, successivamente deceduto il 1° dicembre 1992.
In seguito al progressivo deteriorarsi della vita di coppia, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente (separazione omologata il 5 luglio 2005) e quindi di presentare domanda congiunta di divorzio, che viene pronunciato con sentenza del Tribunale di Genova del 10 novembre 2009.
La sentenza stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
Attilio corrisponderà a Fedora un assegno divorzile mensile di Euro 4000, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
la casa familiare in Genova, di proprietà di Attilio, verrà assegnata in godimento a Fedora e con ella andranno a vivere i figli, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica;
al fine di assicurare un mantenimento e una assistenza adeguati a Fedora, Attilio dovrà ottenere a favore della ex moglie, anche con l’intervento di terzi e mediante atto notarile, la costituzione di un vitalizio, secondo le modalità che le parti potranno liberamente concordare.
In particolare, il vitalizio dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
1)attribuire a Fedora il diritto attuale e vitalizio all’assistenza morale e materiale, e al mantenimento;
2)attribuire a Fedora il diritto a percepire una rendita vitalizia di importo mensile pari a quello dell’assegno divorzile, con decorrenza dal venire meno dell’assegno divorzile medesimo, per qualsiasi causa.
I figli Arturo e Ginevra si recano quindi dal notaio Bianca Bianchini in Santa Margherita Ligure, insieme ai genitori, al quale espongono quanto segue: Arturo e Ginevra sono disponibili ad assumere a loro carico il vitalizio previsto dalla sentenza di divorzio, purchè il loro padre intervenga all’atto quale garante. Fedora offre in corrispettivo la nuda proprietà del suo appartamento in Portofino, purché mantenga il diritto esclusivo al suo godimento e sia previsto, ove possibile, il divieto di alienazione dell’appartamento, per tutta la durata della sua vita e la sua destinazione a soddisfare i bisogni alimentari di Fedora. Attilio si dichiara disponibile all’operazione.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Bianca Bianchini, rediga l’atto che meglio realizza la volontà delle parti e gli obblighi imposti dalla sentenza di divorzio, e dopo adeguata motivazione circa le scelte adottate, in parte teorica tratti dei seguenti argomenti: i negozi con causa esterna, i contratti misti, i patrimoni destinati.
 

 

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Esercitazione n. 1


Giovanni e Paola, coniugi in regime di comunione legale dei beni, si recano con il loro amico Michele dal Notaio Romolo Romani, con studio in Milano, via Baracchini n. 2, ed espongono quanto segue:
- Giovanni e Paola si sono sposati il 6 luglio dell’anno 1995 e dal loro matrimonio sono nate le figlie Cristina e Caterina, entrambe minorenni;
- Giovanni ha ereditato dal proprio padre nell’anno 2006 la piena proprieta’ di una splendida villa posta sulle rive del Lago di Como;
- per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e per la realizzazione di una piscina, fortemente voluta dalla moglie Paola, Giovanni ha stipulato in data 28 settembre 2007 un contratto di mutuo con la Banca AZZURRA S.p.A. e, a fronte di un finanziamento di Euro 300.000,00, e’ stata iscritta ipoteca sulla villa per complessivi Euro 600.000,00;
- in data 6 gennaio 2008 con atto a rogito del Notaio Allegra Campanella i coniugi Paola e Giovanni hanno costituito un fondo patrimoniale vincolando, oltre alla casa coniugale di proprieta’ comune sita in Milano, anche la villa di proprieta’ di Giovanni sita in Como, senza nulla disporre in merito alla necessita’ di autorizzazione del giudice per le ipotesi di cui all’articolo 169 Cod. Civ.
Poiche’ le condizioni praticate dalla Banca AZZURRA risultano ad oggi particolarmente onerose, Giovanni, su consiglio dell’amico Michele, avrebbe intenzione di stipulare un nuovo finanziamento in sostituzione di quello attualmente in essere utilizzando lo strumento della surroga.
Dovendosi recare per motivi di lavoro all’estero per i prossimi 12 mesi, Giovanni vorrebbe conferire all’amico Michele, una volta valutate le opportunita’ offerte ed i nuovi prodotti finanziari, l’incarico di stipulare il contratto di finanziamento con surroga del nuovo soggetto finanziatore nell’ipoteca iscrittta nel 2007.
Michele e’ disposto ad accettare tale incarico senza pretendere alcun corrispettivo.
Chiedono pertanto al Notaio Romolo Romani di stipulare l’atto richiesto.

Il candidato, assunta la veste del notaio Romolo Romani, rediga l'atto, giustificando la soluzione adottata e trattando in parte teorica gli istituti connessi alla traccia, con particolare riferimento alla natura giuridica del mandato, ai rapporti ed alle differenze tra mandato e procura, nonche’ alla surroga.


Consegna degli elaborati svolti ai docenti del corso ovvero presso la segreteria della scuola a mano o eventualmente per posta elettronica all’indirizzo segreteria@scuoladinotariatodellalombardia.org
entro il 11 novembre 2009.

 

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DIRITTI REALI I



In data 4 maggio 2010 i signori Tizio, Caia, Sempronio e Mevio si recano dal notaio Ambrogio Ambrogi di Milano e gli espongono quanto segue.

In data 10 novembre 2009 è deceduto a Milano Filano, senza lasciare alcuna disposizione testamentaria; Filano ha pertanto lasciato a succedergli, per legge, la moglie Caia e il loro unico figlio Tizio. Tizio e Caia hanno già presentato la dichiarazione di successione di Filano, senza peraltro stipulare alcun atto di accettazione di eredità.

Filano era, tra l’altro, proprietario unico ed esclusivo di un immobile sito a Milano, in via Pascoli n. 10, acquistato qualche anno prima di sposarsi con Caia. Tale immobile è costituito da un fabbricato di due piani; ciascuno dei due piani è, a sua volta, costituito da un unico appartamento. Più precisamente, l’appartamento posto al piano terreno è ad uso ufficio, e in tale appartamento Tizio svolge da qualche anno la propria attività di assicuratore, mentre l’appartamento posto al primo piano è ad uso abitazione e nello stesso hanno sempre abitato, fin dal loro matrimonio, Filano e Caia.

Tizio e Caia si sono ora accordati con Sempronio e Mevio per la vendita, a questi ultimi, dell’appartamento posto al primo piano; peraltro, Sempronio e Mevio desiderano che l’acquisto venga effettuato in modo tale che Sempronio diventi titolare della nuda proprietà e Mevio, padre di Sempronio, dell’usufrutto vitalizio di tale appartamento.

Le parti si sono anche accordate nel senso di prevedere la possibilità che venga collocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dalla data dell’atto di vendita, un’insegna recante la scritta “Tizio Assicurazioni”, relativa all’attività professionale svolta da Tizio nell’appartamento al piano terreno, da posizionare sulla parte esterna del parapetto del terrazzo dell’appartamento al primo piano.

Le parti si sono infine accordate anche nel senso di prevedere, a favore di Sempronio e di Mevio, il diritto di prelazione, per la durata di cinque anni dalla data di stipula del rogito di acquisto dell’appartamento al primo piano, per l’acquisto dell’appartamento al piano terreno, nel caso in cui Tizio e Caia decidessero di venderlo.

Il candidato, assunte le vesti del notaio Ambrogio Ambrogi, rediga l’atto richiesto dalle parti, motivi adeguatamente la soluzione adottata e, in parte teorica, tratti della continuità delle trascrizioni in merito agli acquisti a causa di morte e dei modi di costituzione e di estinzione del diritto di usufrutto.


Consegna: 11 maggio 2010
Correzione in classe: 25 maggio 2010

 

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DEI SINGOLI CONTRATTI II


ESERCITAZIONE DA CONSEGNARE IL 7 MAGGIO 2010


Il cinquantenne Tizio, divorziato e padre di tre figli, intende donare al figlio Caio l’intera partecipazione sociale di cui è titolare corrispondente al 100% del capitale della Immobiliare Alfa s.r.l. Detta società possiede un patrimonio che sostanzialmente si esaurisce in due monolocali, uno in Roma via Flaminia n. 122 e l’altro in Milano via Lorenteggio n. 1 aventi un valore pressoché analogo. Entrambi detti immobili sono ipotecati per un importo inferiore al quarto del loro valore, ciascuno a garanzia di un debito contratto per il rispettivo acquisto avvenuto nel 2000 quanto all’immobile in Roma e nel 2002 quanto all’immobile in Milano.
Tizio vorrebbe poi che il suddetto immobile in Roma pervenisse al figlio Sempronio.
Tizio inoltre intende rinunciare all’usufrutto sul capannone industriale che possiede in Torino acquistato nel 2007, ristrutturato integralmente nel 2009 e di elevatissimo valore, e di cui il figlio Mevio è nudo proprietario.
Nel suddetto atto di acquisto del 2007 venne per errore indicata la licenza edilizia n. 12 del 3 febbraio 1968 anziché quella del 4 maggio 1969 n. 567 che costituisce il corretto titolo abilitativo.
Tizio vorrebbe inoltre che, nei limiti della disponibile, la donazione che intende fare a Caio non venga riconteggiata in sede successoria e che i debiti relativi ai finanziamenti occorsi per l’acquisto degli immobili in Roma e Milano siano saldati da Mevio.
Infine Tizio raccomanda al notaio di lasciargli la più ampia libertà possibile di disporre testamentariamente per compensare le eventuali disparità di trattamento tra i suoi tre figli anche derivanti dai suddetti atti dispositivi che intende compiere.
Il candidato, assunto il nome del notaio Romolo Romani con studio in Roma via Arenula n. 1, dia corso alle volontà su esposte nei limiti in cui non siano in contrasto con le inderogabili disposizioni di legge ed in parte teorica tratti della donazione di cosa altrui.

 

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12 marzo 2010
(consegna 26 marzo 2010)

Nel 1998 Tizia, imprenditrice commerciale, coniugata in regime patrimoniale di comunione legale dei beni con Tizio, acquista un capannone industriale, con limitrofa area pertinenziale dell’estensione di 6.000 mq., siti in Comune di Cernusco sul Naviglio, ove da allora esercita l’attività oggetto della propria impresa, già costituita prima del matrimonio.

L’acquisto viene finanziato mediante un mutuo ventennale, concesso dalla banca “Alfa S.p.A.” e garantito da un’ipoteca volontaria di primo grado sui beni sopra indicati.

Dagli accertamenti ipotecari effettuati dal Notaio, risulta che nei contratti di compravendita e di mutuo ipotecario il marito Tizio non era presente, e che nel febbraio del 2000 i beni acquistati sono stati costituiti in fondo patrimoniale, senza modificarne la titolarità, per far fronte ai bisogni della famiglia di Tizia e Tizio, composta anche dai figli minori Tizietto, nato nel 1997, e Tizietta, nata nel 1999.

Il giorno 15 agosto 2009 Tizio muore, senza lasciare disposizioni di ultima volontà.

Nel dicembre dello stesso anno la società “Beta S.p.A.”, a seguito del mancato pagamento di una fornitura di materiale all’impresa di Tizia, per un importo complessivo di Euro 70.000,00, iscrive corrispondente ipoteca giudiziale contro la stessa Tizia sul capannone e sul limitrofo terreno, e comunica che, se il proprio credito non verrà saldato entro la fine di marzo 2010, procederà con il pignoramento dei beni immobili aziendali.

Tizia, ormai vedova, è intenzionata a vendere il capannone ed il limitrofo terreno, poiché deve far fronte al pagamento di costose spese mediche causate dal proprio precario stato di salute, ed intende acquistare, inoltre, mediante parziale utilizzo del netto ricavo della vendita, una casa da destinare ad abitazione sua e dei figli, sita in Comune di Segrate, del valore di Euro 500.000,00.

La società “Gamma s.r.l.”, amministrata dall’amministratore unico Caio, che, a seguito di un recente incidente stradale, è momentaneamente privo dell’udito ed ha entrambi gli arti superiori immobilizzati da una ingessatura che gli impedisce di scrivere con la sua abituale calligrafia, è intenzionata ad acquistare il capannone ed il limitrofo terreno, per la complessiva somma di Euro 1.000.000,00, e con contestuale estinzione del residuo debito di Tizia nei confronti della banca “Alfa S.p.A.”, ammontante ad oggi ad Euro 200.000,00, alle seguenti condizioni:
- vuole essere garantita di poter disporre liberamente degli immobili acquistati, dopo esserne divenuta proprietaria, senza che gli stessi siano gravati da alcuna formalità pregiudizievole;
- è disposta all'acquisto solo se potrà contestualmente acquistare anche il limitrofo locale di deposito, di proprietà di Sempronio, attualmente all'estero, e che era già stato promesso in vendita alla signora Tizia, per il prezzo di Euro 100.000,00, già interamente pagato, con contratto preliminare trascritto in data 10 novembre 2009, che prevede la stipulazione del contratto definitivo entro il giorno 30 aprile 2010.

Tutti i soggetti sopra indicati sono disponibili ad intervenire all’atto di vendita, solo se ciò risulti essere strettamente necessario, anche al fine di realizzare la volontà della parte acquirente.

Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Milano, con studio in Milano, via Baracchini, n. 2, rediga un atto di compravendita conforme a legge.

Dopo aver motivato la soluzione adottata, tratti dell’acquisto di beni aziendali da parte di persone coniugate in regime di comunione dei beni, del fondo patrimoniale con particolare riguardo alle cause di cessazione dello stesso, delle conseguenze dell'iscrizione d’ipoteca giudiziale su immobili oggetto di fondo patrimoniale, con specifico riferimento agli effetti della stessa sulle alienazioni a terzi, e della vendita di cosa parzialmente altrui.

N.B. L'esercitazione potrà essere consegnata anche all'indirizzo:
singolicontrattidue@alice.it mediante invio della scansione della medesima.

 

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4 dicembre 2009
(consegna la prima lezione dopo la sospensione natalizia)

I fratelli Tizio e Caio si rivolgono al notaio Romolo Romani di Roma e gli espongono il seguente caso.
In data 15 maggio 2009 è venuto a mancare in Torino il padre Sempronio, vedovo, il quale - a quanto risulta - non ha lasciato alcun testamento.
Sempronio era proprietario di vari appartamenti in Torino, di un terreno di 5.500 mq. in Cervinia con annesso fabbricato rurale (con le precisazioni di cui infra), di conti correnti e depositi titoli presso la Banca Alfa.
Sempronio era anche debitore, verso l'amico Calpurnio, per un prestito fruttifero contratto diversi anni or sono, il cui residuo importo, in linea capitale, è di Euro 130.000,00.
Sempronio è convenuto in un processo, pendente per accertare se la proprietà in Cervinia sia stata usucapita dal signor Filano, il quale afferma di possedere da 15 anni.
Tizio e Caio non hanno ancora accettato l'eredità del padre.
Tizio intende vendere tutti i diritti che gli spettano nella successione, al signor Mevio, che è disposto ad acquistare per il complessivo prezzo di Euro 1.200.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga l'atto o gli atti necessari per dare attuazione alle volontà di Tizio e Mevio, tenendo conto del fatto che Mevio è cittadino australiano e parla esclusivamente inglese, lingua non conosciuta dal Notaio.

In motivazione, il candidato dia conto delle scelte operate, in massimo due facciate.

Non è richiesta la redazione di parte teorica.

N.B. L'esercitazione potrà essere consegnata anche all'indirizzo:
singolicontrattidue@alice.it mediante invio della scansione della medesima
E' gradita in questo caso, la consegna prima delle vacanze di Natale.

 

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6 novembre 2009
(consegna venerdì 20 novembre 2009)


Tizio, intenzionato ad acquistare un appartamento ad uso abitazione ubicato in Milano, via Larga, n. 1, si rivolge al Notaio Ambrogio Brambilla di Milano, incaricandolo della stipulazione dell'atto di acquisto.
Dalle ispezioni effettuate nei Registri Immobiliari, il Notaio rileva quanto segue:
- nel mese di febbraio del 1976, Caio, riservando l'usufrutto generale vitalizio a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio del proprio coniuge Sempronia, vendette l'appartamento de quo a Mevio, da tempo coniugato con Filana;
- nel mese di giugno del 1977, Mevio e Filana espressero volontà contraria all'instaurarsi del regime della comunione legale dei beni.
Da altre informazioni assunte dal Notaio, risulta che Caio, Sempronia, Mevio e Filana sono tuttora viventi.
Sulla base di questi elementi, il Notaio redige l'atto di acquisto, tenendo anche conto del fatto che Tizio è sordomuto.

Non è richiesta la redazione di parte teorica.

N.B. L'esercitazione potrà essere consegnata, entro il medesimo termine, anche all'indirizzo:
singolicontrattidue@alice.it
mediante invio della scansione della medesima

 

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 16 ottobre 2009
(consegna venerdì 30 ottobre 2009)

Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Caia, è proprietario di un appartamento ad uso abitazione ubicato in Milano, via Baracchini, n. 2, da lui acquistato nell'anno 1971.
Caio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Sempronia, che intende acquistare l'appartamento per utilizzarlo durante i suoi frequenti soggiorni a Milano, incarica il Notaio Romolo Romani, con studio in Milano, via Locatelli, n. 5, di redigere l'atto di compravendita e gli espone che:
- il prezzo, convenuto in Euro 200.000,00, verrà corrisposto da Caio utilizzando la provvista derivante dalla vendita, recentemente stipulata, di un bene immobile di famiglia, da lui acquistato per successione ai genitori;
- Tizio è disponibile a concedere a Caio di corrispondere il saldo prezzo, di Euro 50.000,00, entro un anno dalla stipulazione della compravendita e non richiede, a fronte di detta dilazione, alcuna particolare garanzia;
- l'immobile è dotato di ogni occorrente certificazione;
- Tizio e Caio hanno raggiunto l'accordo grazie all'intervento del mediatore Sempronio.

Non è richiesta la redazione di parte teorica.

N.B. L'esercitazione potrà essere consegnata, entro il medesimo termine, anche all'indirizzo:
singolicontrattidue@alice.it
mediante invio della scansione della medesima.

 

 

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DELLE OBBLIGAZIONI I

CORSO DELLE OBBLIGAZIONI – I ANNO
 



I Esercitazione

Tizio e Caia, coniugi in regime di comunione dei beni, hanno due figli: Mevia e Sempronio.
Quest'ultimo ha di recente acquistato dalla società Alfa srl un appartamento in Milano, via degli Amedei n. 12. Nel contratto di compravendita la società Alfa srl e Sempronio hanno convenuto, in ordine alle modalità di pagamento del prezzo complessivo di Euro 300.000,00 quanto segue:
- Euro 150.000,00 a mezzo assegni circolari pagati contestualmente all'atto;
- Euro 150.000,00 dovranno essere pagati da Sempronio alla Alfa srl, in un unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, il 30 marzo 2010.

Tizio, con la sua impresa individuale, è uno dei principali fornitori della società Alfa srl e, stante gli ampi termini di pagamento che concorda a favore della società Alfa srl, Tizio risulta, per lunghi periodi dell'anno, creditore di Alfa srl per l'incasso di fatture legate alla suddetta fornitura.

Alla data odierna il credito di Tizio è di oltre Euro 500.000,00, da pagarsi alla data del 30 giugno 2010.

Tizio e la società Alfa srl hanno trovato un accordo in forza del quale:
i) Alfa srl andrebbe a quietanzare con effetto immediato il suo credito di Euro 150.000,00 nei confronti di Sempronio
ii) Tizio andrebbe a quietanzare una porzione pari ad Euro 150.000,00 del credito complessivo che vanta nei confronti di Alfa srl.


Tizio vorrebbe portare avanti questa operazione, se possibile, senza la presenza del figlio Sempronio, il quale si trova all'estero per motivi di lavoro e difficilmente riuscirebbe a far pervenire in temi rapidi una idonea procura.

Per Tizio potrebbe essere l'occasione per riequilibrare la situazione con i suoi due figli. Infatti, nell'anno 2008 Tizio aveva donato a sua figlia Mevia Euro 150.000,00, somma che Tizio aveva ereditato da sua nonna.

Caia, libera professionista, qualora fosse necessario il suo intervento, sarebbe disponibile a prestare il consenso a tutta l'operazione.

Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Roma, rediga l'atto che meglio realizza l'interesse delle parti.

Il candidato, dopo aver brevemente motivato la soluzione adottata, tratti in parte teorica degli istituti sulle obbligazioni connessi alla fattispecie.

 


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