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ANNO ACCADEMICO 2009-2010
SOMMARIO
TEMI
ED ESERCITAZIONI
ANNO ACCADEMICO 2008-2009
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DEI SINGOLI CONTRATTI I
DEI SINGOLI CONTRATTI II
DEL
CONTRATTO IN GENERALE
DEI DIRITTI REALI I
DEI
DIRITTI REALI II
DELLE
PERSONE GIURIDICHE
DELLE SUCCESSIONI I
DELLE
SUCCESSIONI II
DELLE OBBLIGAZIONI
PERSONE GIURIDICHE
I
Esercitazione
La società ALFA S.p.A., con sede in Milano, capitale euro 120.000
interamente sottoscritto e versato per euro 36.000 ha per oggetto
sociale l’attività di editoria relativa a pubblicazioni di libri d’arte.
Il capitale della società è rappresentato da n. 12.000 azioni nominative
del valore nominale di euro 10 ciascuna, suddiviso tra dieci soci tra
cui l’Associazione Amici dei musei di Milano.
Il Consiglio di amministrazione intende proporre alla società la
trasformazione in fondazione, ed a tal fine ha convocato l’assemblea
straordinaria mediante avviso inviato con lettera raccomandata agli
aventi diritto a norma di statuto.
La ALFA S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario in data 23
settembre 2008 con scadenza 23 settembre 2010, dell’importo di euro
100.000 garantito da iscrizione ipotecaria su immobile di proprietà
sociale.
il candidato, dopo aver motivato le proprie scelte, tratti del
procedimento di trasformazione eterogenea da società di capitali, con
particolare riferimento alla trasformazione da società per azioni in
fondazione; alle norme sulla trasformazione in generale applicabili ai
casi previsti dall’art. 2500 septies c.c.;dell'estensibilità della
fattispecie ad altri casi non previsti dal legislatore; alla
trasformazione da fondazione in fondazione di partecipazione.
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CONTRATTO IN GENERALE
III°
esercitazione – Consegna 20 maggio 2010
Tizio
e Caia, già sposati in separazione dei beni, entrambi cittadini
italiani, hanno da poco ottenuto l’omologazione della separazione
personale.
Nel 1995 Tizio aveva acquistato un appartamento in Milano via Baracchini
n. 2, e, sussistendo comunque buoni rapporti tra loro, è ora intenzione
dei coniugi regolare come segue i loro interessi economici relativi a
tale appartamento.
Fanno presente al notaio che dal matrimonio nel 1999 è nata la figlia
Tizietta, cui vorrebbero fosse destinato, in ultima istanza
l’appartamento. Nell’accordo di separazione veniva previsto
l’affidamento congiunto e veniva disposto che la figlia minore
continuasse a vivere con la madre.
I coniugi sono concordi nel ritenere poco opportuna una cessione
immediata della piena proprietà dell’appartamento alla figlia minore.
Aggiungono che il valore del medesimo appartamento è ingente e ciò
suggerirebbe di individuare uno strumento che, pur perseguendo l’intento
iniziale, non consenta alla figlia di poter disporre del bene (o di
diritti minori) liberamente sino a che non avrà presumibilmente
raggiunto la capacità di amministrare il bene o il capitale
eventualmente ricavato dalla sua vendita. Essi desiderano pertanto che
la figlia abbia la piena libertà di gestione del bene solo dopo il
compimento dei trent’anni.
Inoltre, tenuto conto che la figlia vivrà con la madre, vorrebbero che
la casa coniugale di via Baracchini, dove la figlia ha sempre vissuto,
sia destinata ad abitazione di madre e figlia. Tuttavia il diritto di
mantenere tale abitazione, per Tizia, che gode di beni e redditi propri
che le consentiranno una adeguata abitazione, dovrà terminare al momento
del compimento del trentesimo anno da parte della figlia, dopodiché la
madre potrà mantenere l’abitazione solo se la figlia vorrà ospitarla.
Assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con sede a Milano e studio
via Locatelli n. 5, il futuro candidato rediga l’atto in grado di
soddisfare in tutto, o almeno in parte, le esigenze dei coniugi, dando
per rilasciate le eventuali autorizzazioni nell’interesse della minore.
Dopo aver motivato le scelte adottate si tratti dell’istituto prescelto
per la realizzazione degli intenti ed in breve del termine apposto ai
diritti reali, della causa idonea al trasferimento immobiliare ed infine
dei negozi fiduciari e delle figure affini e della loro ammissibilità
nel nostro ordinamento.
download esercitazione.doc
CASO III 26.11.2009
Caia, cittadina
svizzera, ha comprato una casa di abitazione a Como del valore di Euro
150.000.
Sempronia ha invece comprato casa a Milano nel 2002 e ora per esigenze
di lavoro ha necessità di spostarsi a Como e vorrebbe acquistare lì una
casa.
Venuta in contatto con Caia Sempronia pensa che la casa di Caia sia
l'ideale. Peraltro Caia tra poco si trasferirà in Svizzera e per allora
non vorrebbe più avere proprietà in Italia.
Vorrebbe invece provvedere alla madre Tizia che gradirebbe abitare a
Milano dove ha l'altro figlio e non ha nulla in contrario ad intestarsi
l'immobile.
Peraltro Tizia aveva contribuito in maniera determinante nell'acquisto
della casa di Como.
Si recano così dal notaio Ambrogio Brambilla di Milano per stipulare
l'atto facendo presente:
- che non ci saranno ulteriori contropartite economiche;
- che nessuna di loro ha a disposizione denaro liquido se non per
piccole somme;
- che nell'immobile di Milano è stato realizzato un piccolo abuso, ma
per Caia va bene così e penserà lei a sistemarlo;
- che l'immobile di Como è ancora gravato dall'ipoteca, ma il debito è
estinto. Sempronia vorrebbe essere garantita, ma possibilmente senza che
Tizia o Caia vadano incontro a spese.
Il candidato rediga l'atto, motivi brevemente la soluzione e tratti
degli istituti connessi alla soluzione e dia alcuni cenni sulla
differenza tra gratuità e liberalità, sulle nullità urbanistiche e sul
principio di accessorietà dell'ipoteca anche con riferimento alle nuove
normative.
download caso.doc
CASO II
Con atto a rogito Notaio
Enotrio Enotri di Milano, Tonio vende a Tizio, che accetta, il diritto
di abitazione vitalizio sulla propria villetta a schiera sita nella
campagna pavese e contestualmente vende a Tazio, che accetta, la nuda
proprietà della medesima villetta, riservandosi l’usufrutto vitalizio.
Dopo sei mesi, Tizio si presenta dal Notaio Romolo Romani di Pavia
perché intende liberarsi del diritto di abitazione e desidera che sia
costituito un diritto di co-usufrutto a sua favore, con la precisazione
che il suo usufrutto dovrà risultare commisurato alla durata della sua
vita. Tizio chiede, inoltre, al Notaio Romolo Romani di inserire nel
rogito la previsione che le controversie inerenti il contratto siano
decise da un collegio arbitrale in via rituale.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, tratti della
natura giuridica dei diritti e delle clausole in esame nonché della
legittimità della coesistenza del diritto di abitazione con il diritto
di usufrutto e rediga l’atto richiesto, conformemente alle vigenti norme
di legge, ipotizzando la presenza dei soggetti necessari.
download caso.doc
CASO I
Tizio, vedovo, espone al Notaio Romolo Romani di Milano di voler
stipulare una donazione di euro 120.000,00 a favore del proprio figlio
diciannovenne Tiziano, nato dalla defunta moglie, precisando che si
tratta di un giovane da poco trasferitosi a vivere da solo in provincia,
turbolento ed in crisi adolescenziale. Il desiderio di Tizio è che la
somma non venga messa a disposizione del figlio integralmente
nell’immediato, al fine di evitare un’amministrazione avventata, ed,
all’uopo, egli intende versare l’importo in rate annuali da euro
24.000,00.
Il giorno della stipula, Tizio si presenta puntualmente nello studio del
Notaio Romolo Romani, mentre il figlio Tiziano ritarda e telefona
comunicando di trovarsi bloccato sulla tangenziale a causa di un
incidente stradale, senza saper pronosticare il tempo occorrente per
liberarsi, e di voler concludere l’operazione il giorno stesso, onde
evitare un ripensamento di suo padre.
Appena ricevuta la telefonata, Tizio esibisce al Notaio una copia
conforme della procura generale che Tiziano gli ha rilasciato, non in
presenza di testimoni, un paio di mesi prima, procura nella quale, tra
l’altro, è prevista l’accettazione di donazioni. Detta procura contempla
altresì la facoltà di contrarre con sé stesso.
Tizio aggiunge di essere stato accompagnato dal fratello naturale di
Tiziano, un trentenne di nome Floriano, prossimo a diventare padre a sua
volta, che si dichiara disposto a collaborare, laddove venisse richiesto
un suo intervento.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, rediga l’atto
richiesto il prima possibile, conformemente alle vigenti norme di legge.
Motivi le scelte adottate e tratti, nella parte teorica, della natura
giuridica della donazione obbligatoria e del divieto di donazione di
beni futuri.
download caso.doc
DIRITTI REALI II
Tizia è
proprietaria di un appartamento a Milano, via Baracchini n. 2.
Si reca dal Notaio Ambrogio Ambrogi di Milano manifestando la volontà di
donare alla Parrocchia di San Francesco di Milano la nuda proprietà di
tale appartamento, riservando:
- a proprio favore, il diritto di usufrutto, per tutta la propria vita;
- dopo di sé, a favore del proprio nipote Mevio, di anni dodici, figlio
di Caio (figlio di Tizia) e Sempronia, il diritto di abitazione, per
tutta la durata della vita dello stesso Mevio, con la previsione della
cessazione di tale diritto di abitazione nel momento in cui Mevio
diventi titolare di un’altra abitazione a Milano.
Tizia fa presente al Notaio che tutti i soggetti coinvolti intendono
concludere il contratto di donazione e che è stato altresì concordato:
1) che il diritto di usufrutto che Tizia si riserverà non possa essere
ceduto per tutta la durata del diritto di usufrutto stesso;
2) che la Parrocchia non possa alienare la nuda proprietà
dell’appartamento fino a quando sussisterà il diritto di usufrutto di
Tizia;
3) che saranno a carico dell’usufruttuaria Tizia tutte le spese
condominiali straordinarie che venissero deliberate dall’assemblea
condominiale nei due anni successivi alla stipulazione del contratto di
donazione.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Ambrogio Ambrogi, rediga
l’atto richiesto dalle parti, motivi adeguatamente la soluzione adottata
e, in parte teorica, tratti:
- del diritto di abitazione;
- della cedibilità e incedibilità dei diritti di usufrutto, di uso e di
abitazione;
- del divieto contrattuale di alienazione.
Consegna: 22 ottobre 2009
Correzione in classe: 3 dicembre 2009
download traccia.doc
DELLE SUCCESSIONI I
CONSEGNA
TEMI: 21 aprile 2010
CORREZIONE: 19 maggio 2010
Tizio, noto avvocato, che può esprimersi solo con il metodo gutturale,
ma in modo sufficientemente intelligibile, a seguito di un intervento
chirurgico (per un male che gli lascerà ancora pochi mesi di vita)
intende disporre delle sue sostanze con testamento pubblico nel modo
seguente:
- lasciare alla moglie Mevia gravemente ammalata il diritto di
abitazione nella palazzina in Frascati con giardino, di proprietà
esclusiva di Tizio, adibita a residenza familiare; disporre inoltre a
favore della moglie un legato di rendita vitalizia di annui euro
sessantamila da pagarsi per mensilità anticipate (rendita rivalutabile)
e ciò a sostituzione di ogni suo ulteriore diritto ad una quota in
proprietà del patrimonio del testatore; gli importi delle mensilità
dovranno prelevarsi dalle somme e cospicui valori esistenti presso la
Banca dei Colli Romani, filiale di Frascati; in difetto di liquidità
Tizio intende prevedere il realizzo di investimenti in essere, più che
sufficienti allo scopo;
- lasciare anche alla sorella Camilla, nubile, da sempre convivente con
Tizio e la sua famiglia, il diritto di abitazione nella suddetta
palazzina; entrambe le abitazioniste avranno l’onere di ospitarvi Caio,
evitando il ricovero ospedaliero (salvo inderogabile necessità);
- nominare erede il figlio Caio di anni quattordici in abituale grave
stato di infermità mentale;
- disporre per tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario una
sostituzione fedecommissaria a favore di Camilla che attualmente si
occupa della cura del minore e che si è dichiarata disposta a continuare
tale cura; in caso di premorienza o rinunzia della stessa Tizio intende
che la sostituzione operi a favore del di lei figlio naturale Marzio,
attualmente sedicenne;
- lasciare i seguenti legati:
a) a Marzio l’usufrutto del fondo di Latina, sino al conseguimento di
una laurea ma non oltre il compimento del ventiseiesimo anno;
b) al fratello Cornelio l’usufrutto vitalizio del fondo suddetto,
successivamente all’usufrutto di Marzio; nonché tutte le azioni della
Banca dei Colli Romani esistenti nel deposito della Filiale di Frascati;
c) al bambino che sarà adottato da Sempronio (fratello del testatore, il
quale sta avviando una procedura di adozione che dovrebbe concludersi
tra circa due anni) la somma di euro 100.000,00.-
Considerata la gravità delle condizioni di Mevia, Tizio intende
designare quale tutore di Caio il proprio fratello Cornelio, che
vorrebbe anzi incaricare dell’amministrazione del patrimonio ereditario
anche se all’apertura della successione Caio risultasse soggetto alla
potestà di Mevia.
Il candidato riceva il testamento, con eventuali integrazioni che egli
reputi necessarie (presumendo che il testatore aderisca) e curi in
particolare un’idonea formulazione della clausola di rivalutazione della
rendita, di una clausola testamentaria idonea ad esonerare le
abitazioniste da adempimenti a tutela del nudo proprietario, e di una
clausola testamentaria idonea a realizzare un legato di euro centomila
che vada a beneficio dell’adottando.
Il candidato tratti brevemente della sostituzione fedecommissaria con
particolare riferimento alla situazione giuridica dell’istituito e del
sostituito rispetto ai beni oggetto di sostituzione. Esprima un parere
sulla possibilità di disporre una sostituzione a favore di persona
indeterminata.
Illustri i motivi che hanno imposto gli adeguamenti introdotti: Segnali
l’eventuale inefficacia di altre disposizioni non affette da nullità che
pertanto siano state accolte nella redazione del testamento.
Il candidato infine riferisca se e come si potrebbe procedere alla
realizzazione di un testamento pubblico, in caso di totale afonia di
Tizio.
download esercitazione.doc
DELLE SUCCESSIONI II
Seconda
Esercitazione 23 Aprile 2010
CONSEGNA E
CORREZIONE TEMI:
Tizio completamente afono, a seguito di un intervento chirurgico (per un
male che gli lascerà ancora pochi mesi di vita) intende disporre delle
sue sostanze con testamento pubblico nel modo seguente:
- lasciare alla moglie Mevia gravemente ammalata il diritto di
abitazione nella palazzina in Frascati, con giardino (di proprietà di
Tizio) adibita a residenza familiare e la proprietà dei mobili che la
corredano; disporre inoltre a favore della moglie un legato di rendita
vitalizia di annui euro sessantamila da pagarsi per mensilità anticipate
(rendita rivalutabile) e ciò a sostituzione di ogni suo ulteriore
diritto sull’eredità del testatore; gli importi delle mensilità dovranno
prelevarsi dalle somme e cospicui valori esistenti presso la Banca dei
Colli Romani, filiale di Frascati; in difetto di liquidità Tizio intende
prevedere il realizzo di investimenti in essere, più che sufficienti
allo scopo;
- lasciare anche alla sorella Camilla, nubile, da sempre convivente con
Tizio e la sua famiglia, il diritto di abitazione nella suddetta
palazzina; entrambe le abitazioniste avranno l’onere di ospitarvi Caio,
evitando il ricovero ospedaliero (salvo inderogabile necessità);
- nominare erede il figlio Caio di anni quattordici in abituale grave
stato di infermità mentale;
- disporre per tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario una
sostituzione fedecommissaria a favore di Camilla che attualmente si
occupa della cura del minore e che si è dichiarata disposta a continuare
tale cura; in caso di premorienza o rinunzia della stessa Tizio intende
che la sostituzione operi a favore del di lei figlio naturale Marzio,
attualmente sedicenne;
- lasciare i seguenti legati:
a) a Marzio l’usufrutto del fondo di Latina, sino al conseguimento di
una laurea ma non oltre il compimento del ventiseiesimo anno;
b) al fratello Cornelio l’usufrutto vitalizio del fondo suddetto,
successivamente all’usufrutto di Marzio; nonché tutte le azioni della
Banca dei Colli Romani esistenti nel deposito della Filiale di Frascati;
c) al bambino che sarà adottato da Sempronio (fratello del testatore, il
quale sta avviando una procedura di adozione che dovrebbe concludersi
tra circa due anni) la somma di euro 100.000,00 o in alternativa
desidera che la medesima somma sia attribuita al figlio nascituro al
momento non ancora concepito del medesimo fratello;
In merito a quest’ultima disposizione chiede al notaio se è possibile
apporre un termine al lascito in modo che se l’adozione non andasse a
buon fine o se il fratello appurasse di non poter avere figli entro un
anno dalla sua morte, la disposizione sia inefficace.
Considerata la gravità delle condizioni di Mevia, Tizio intende
designare quale tutore di Caio il proprio fratello Cornelio, che
vorrebbe anzi incaricare dell’amministrazione del patrimonio ereditario
anche se all’apertura della successione Caio risultasse soggetto alla
potestà di Mevia.
Il candidato curi in particolare un’idonea formulazione della clausola
di rivalutazione della rendita, di una clausola testamentaria idonea ad
esonerare le abitazioniste da adempimenti a tutela del nudo
proprietario, e di una clausola testamentaria idonea a far erogare
comunque la somma di euro centomila a beneficio dell’adottando.
Il candidato tratti brevemente della sostituzione fedecommissaria con
particolare riferimento alla situazione giuridica dell’istituito e del
sostituito rispetto ai beni oggetto di sostituzione. Esprima un parere
sulla possibilità di disporre una sostituzione a favore di persona
indeterminata.
Tratti brevemente della capiacità di succedere del nascituro concepito e
del non concepito e della possibilità di apporre elementi accidentali
alle disposizioni a favore dei medesimi.
Illustri i motivi che hanno imposto gli adeguamenti introdotti e segnali
l’eventuale inefficacia di altre disposizioni accolte in quanto non
affette da nullità.
download esercitazione.doc
CASO
ARGOMENTO
(da trattare nella lezione del 3/2/2010)
Tizio ha avuto in vita tre figli legittimi (A-B-C1) e ha disposto nel
2005 per testamento come segue:
“Nomino erede per la quota di metà mio figlio A, e per l’altra metà mio
figlio B e mia nipote C2 (figlia unica del predefunto figlio C1).
Qualora B non voglia accettare l’eredità gli sostituisco la Lega
Italiana per la L
otta contro i Tumori”.
Nel dicembre 2009 è deceduto B, coniugato, e ha lasciato un figlio (B1)
di sei mesi.
Il 15 gennaio 2010 si è aperta la successione di Tizio e C2 intende
rinunziare all’eredità del medesimo. C2 è in attesa di un bimbo, che
dovrebbe nascere nel giugno 2010.
Gli allievi esprimano un parere scritto sulla devoluzione dell’eredità a
seguito della premorienza di B e della eventuale rinunzia di C2 (tenendo
conto di recente pronunzia della Corte di Cassazione).
download caso.doc
DELLE
SOCIETA' IN GENERALE E DI PERSONE
Esercitazione n. 3
23 dicembre 2009
La società “Due s.n.c. di Tre & Quattro” società di progettazione di
siti internet, con sede in Napoli, “Cinque s.p.a.” società immobiliare
con sede in Brescia e il signor Sei intendono costituire una società in
accomandita semplice denominata “Sette”, con sede in Milano, avente ad
oggetto l’attività immobiliare, e segnatamente l’attività di acquisto,
ristrutturazione, gestione e valorizzazione di complessi immobiliari a
destinazione turistico – ricettiva, nonché la relativa vendita dei
medesimi.
In particolare, è interesse dei predetti acquistare un complesso
immobiliare in Sicilia, composto da diversi corpi di fabbrica, tutti in
pessimo stato di conservazione e manutenzione, con ampio terreno
circostante, prospiciente la costa, per la realizzazione di un complesso
turistico. I partecipanti richiedono al Notaio Romolo Romani che l’atto
costitutivo sia regolato, in particolare, dai seguenti patti:
1.la società dovrebbe essere amministrata da Uno, estraneo alla
compagine sociale, ma esperto di iniziative immobiliari nel settore
turistico e abile negoziatore; i soci precisano che, in alternativa,
l’amministrazione dovrebbe essere affidata alla Cinque s.p.a.;
2.al soggetto nominato amministratore deve spettare la sola
amministrazione ordinaria;
3.per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà
invece necessario il consenso di tutti i soci, fermo restando che la
rappresentanza dovrà spettare al solo amministratore;
4. il socio Sei, coniugato in regime di comunione legale dei beni, non
deve (e non intende) partecipare alla gestione della società; tuttavia
vorrebbe avere un controllo sugli atti di gestione di maggior rilievo;
Le parti vorrebbero quindi contestualmente stipulare un contratto di
apertura di credito bancario garantito da pegno sull’intero capitale
sociale.
Infine le parti comunicano al Notaio che Tre, a seguito di un incidente
d’auto, è soggetto a visioni e spesso farnetica. Quattro tuttavia ha
tutti i poteri di gestione della società.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, con studio in
Roma, alla via Arenula n. 1, rediga un atto conforme alla volontà delle
parti, adeguandola alle prescrizioni di legge.
In parte teorica, tratti: (a) della capacità per partecipare alla
costituzione di società di persone, (b) dell’amministrazione delle
società di persone e, in particolare, della possibilità di affidare
l’amministrazione ad un estraneo alla compagine sociale nonché ad una
società di capitali, (c) della distinzione dei concetti di ordinaria e
straordinaria amministrazione nell’ambito delle società di persone (d)
della possibilità di costituire in pegno le quote di società di persone.
download esercitazione.doc
Esercitazione n. 2
10 Novembre 2009
Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto hanno intenzione di
costituire una società in nome collettivo, che svolga attività di
promozione dell’immagine.
Essendo però privi di disponibilità finanziarie liquide, desiderano
conferire quanto possiedono nel modo che segue:
Primo, la propria azienda di cosmetici sita in Milano, unitamente ai
suoi tre marchi, nonché al know how di un nuovo e rivoluzionario
prodotto depilatorio per donne e uomini calvi;
Secondo, il diritto di abitazione e/o di usufrutto sul castello
diroccato di sua proprietà, sito nella campagna romana;
Terzo, sorpassata presenza di spettacoli di reality, la propria
immagine;
Quarto, noto finanziere d’assalto, il proprio nome;
Quinto, imperterrito squattrinato, la responsabilità illimitata per le
obbligazioni sociali e/o il contratto di cointeressenza con l'impresa di
Sesto.
I sei si recano dunque dal Notaio Romolo Romani di Roma, chiedendo di
ricevere l'atto che, nei limiti di legge, meglio soddisfi le esigenze da
loro indicate.
download esercitazione.doc
Prima esercitazione
13 ottobre 2009
Tizio, persona pia e devota, che ha dedicato la propria vita
all’elevazione spirituale e materiale dei coltivatori delle zone
depresse, ha intenzione di creare una nuova organizzazione al fine di
procurarsi i mezzi necessari da impiegare poi per i propri scopi.
Coinvolge dunque l’amico Sempronio, avviato grossista di generi
alimentari, che si dichiara entusiasta del progetto
Tizio è privo di qualsiasi conoscenza di gestione di imprese ma è
desideroso di controllare stabilmente il compagno di avventura. Intende
dunque investire nel progetto una buona parte dei propri risparmi, ma
per i primi tre anni, ove possibile, chiede di non rispondere delle
perdite dell’attività o, quantomeno, di quelle eccedenti quanto da lui
investito.
Sempronio intende porre a disposizione dell’organizzazione le proprie
capacità imprenditoriali, eventualmente impiegando la propria struttura
già esistente.
I due si recano dal Notaio Romolo Romani, di Roma, chiedendo di ricevere
un atto che meglio soddisfi le esigenze indicate senza tuttavia creare
un ente con personalità giuridica.
Il candidato motivi la soluzione e in parte teorica tratti degli
istituti richiamati dalla traccia, con particolare riferimento alle
diverse soluzioni prospettabili.
download esercitazione.doc
download atto - prima esercitazione.doc
download motivazione - prima esercitazione.doc
SINGOLI CONTRATTI I
Esercitazione n. 3
Il 1 gennaio 2010 muore ab intestato Laudomia, vedova e senza figli,
avendo quali unici eredi legittimi i nipoti Lorenzo, Michele e Giovanna,
figli del premorto fratello Gualtiero. Di compendio dell’eredita’
relitta si trova, tra gli altri beni, il fondo pontino, in provincia di
Latina.
Il fondo è edificabile e Lorenzo e Michele intendono farvi costruire due
ville indipendenti, ciascuna con annesso parco pertinenziale di mq 6000
e con accesso autonomo dalla strada provinciale. Essi vorrebbero
ottenere la proprietà di una villa ciascuno, lasciando la rimanente area
di mq 10.000 alla società che effettuerà tutte le opere di costruzione,
quale corrispettivo per le medesime, affinchè sulla stessa vi costruisca
un piccolo complesso residenziale da vendere poi a terzi.
La società “Case belle s.a.s. di Ignazio Ignazi e C.”, con sede in Roma,
si è mostrata disponibile ad accettare l’incarico, a condizione di
acquisire da subito la proprietà di tutto il terreno o parte di esso,
anche al fine di poter procedere alla stipula di mutuo ipotecario per
finanziare l’impresa. Al contempo, la società è disponibile a concedere
a Lorenzo e a Michele le migliori garanzie possibili. Tuttavia, poiché i
termini economici dell’operazione sono particolarmente vantaggiosi per i
due fratelli – secondo il progetto già approvato dalle parti - la
società vorrebbe essere esonerata dagli stessi, per quanto possibile, da
ogni responsabilità derivante dall’esecuzione delle opere e
dell’incarico, anche nei confronti di terzi.
Lorenzo e Michele sono disponibili ad assecondare le richieste della
società, ma vorrebbero che essa garantisse che il complesso residenziale
costruendo sia edificato nel rispetto di determinati standard estetici
ed ambientali.
Giovanna, che è in procinto di entrare in un convento di clausura,
vorrebbe rinunziare per quanto possibile a ogni diritto presente e
futuro a lei spettante sull’eredità della zia, senza avere nulla in
cambio.
Le parti si recano quindi dal notaio Alessandro Alessandrini di Latina,
affinchè riceva l’atto idoneo a realizzare il risultato voluto.
Sul presupposto che gli strumenti urbanistici consentano la
realizzazione delle opere previste e che tutti i comparenti non siano
coniugati, il candidato rediga l’atto o gli atti più opportuni al fine
di realizzare la volontà delle parti, adeguandola eventualmente alle
inderogabili norme di legge.
In parte teorica il candidato tratti dei negozi con oggetto beni futuri,
della permuta, della divisione e delle clausole di esonero da
responsabilità.
download esercitazione.doc
Esercitazione n. 2
Attilio, facoltoso imprenditore, ha
contratto matrimonio con Fedora in San Remo il 15 settembre 1985, e
nessuna scelta è stata compiuta sul regime patrimoniale. Dal matrimonio
sono nati due figli, Arturo e Ginevra, oggi maggiorenni.
Il 20 novembre 1991 Fedora ha acquistato un appartamento in Portofino,
con denaro donatole dal padre Ulderico, successivamente deceduto il 1°
dicembre 1992.
In seguito al progressivo deteriorarsi della vita di coppia, i coniugi
hanno deciso di separarsi consensualmente (separazione omologata il 5
luglio 2005) e quindi di presentare domanda congiunta di divorzio, che
viene pronunciato con sentenza del Tribunale di Genova del 10 novembre
2009.
La sentenza stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
Attilio corrisponderà a Fedora un assegno divorzile mensile di Euro
4000, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
la casa familiare in Genova, di proprietà di Attilio, verrà assegnata in
godimento a Fedora e con ella andranno a vivere i figli, fino al
raggiungimento dell’indipendenza economica;
al fine di assicurare un mantenimento e una assistenza adeguati a
Fedora, Attilio dovrà ottenere a favore della ex moglie, anche con
l’intervento di terzi e mediante atto notarile, la costituzione di un
vitalizio, secondo le modalità che le parti potranno liberamente
concordare.
In particolare, il vitalizio dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
1)attribuire a Fedora il diritto attuale e vitalizio all’assistenza
morale e materiale, e al mantenimento;
2)attribuire a Fedora il diritto a percepire una rendita vitalizia di
importo mensile pari a quello dell’assegno divorzile, con decorrenza dal
venire meno dell’assegno divorzile medesimo, per qualsiasi causa.
I figli Arturo e Ginevra si recano quindi dal notaio Bianca Bianchini in
Santa Margherita Ligure, insieme ai genitori, al quale espongono quanto
segue: Arturo e Ginevra sono disponibili ad assumere a loro carico il
vitalizio previsto dalla sentenza di divorzio, purchè il loro padre
intervenga all’atto quale garante. Fedora offre in corrispettivo la nuda
proprietà del suo appartamento in Portofino, purché mantenga il diritto
esclusivo al suo godimento e sia previsto, ove possibile, il divieto di
alienazione dell’appartamento, per tutta la durata della sua vita e la
sua destinazione a soddisfare i bisogni alimentari di Fedora. Attilio si
dichiara disponibile all’operazione.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Bianca Bianchini, rediga
l’atto che meglio realizza la volontà delle parti e gli obblighi imposti
dalla sentenza di divorzio, e dopo adeguata motivazione circa le scelte
adottate, in parte teorica tratti dei seguenti argomenti: i negozi con
causa esterna, i contratti misti, i patrimoni destinati.
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Esercitazione n. 1
Giovanni e Paola, coniugi in regime di comunione legale dei beni, si
recano con il loro amico Michele dal Notaio Romolo Romani, con studio in
Milano, via Baracchini n. 2, ed espongono quanto segue:
- Giovanni e Paola si sono sposati il 6 luglio dell’anno 1995 e dal loro
matrimonio sono nate le figlie Cristina e Caterina, entrambe minorenni;
- Giovanni ha ereditato dal proprio padre nell’anno 2006 la piena
proprieta’ di una splendida villa posta sulle rive del Lago di Como;
- per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e per la realizzazione
di una piscina, fortemente voluta dalla moglie Paola, Giovanni ha
stipulato in data 28 settembre 2007 un contratto di mutuo con la Banca
AZZURRA S.p.A. e, a fronte di un finanziamento di Euro 300.000,00, e’
stata iscritta ipoteca sulla villa per complessivi Euro 600.000,00;
- in data 6 gennaio 2008 con atto a rogito del Notaio Allegra Campanella
i coniugi Paola e Giovanni hanno costituito un fondo patrimoniale
vincolando, oltre alla casa coniugale di proprieta’ comune sita in
Milano, anche la villa di proprieta’ di Giovanni sita in Como, senza
nulla disporre in merito alla necessita’ di autorizzazione del giudice
per le ipotesi di cui all’articolo 169 Cod. Civ.
Poiche’ le condizioni praticate dalla Banca AZZURRA risultano ad oggi
particolarmente onerose, Giovanni, su consiglio dell’amico Michele,
avrebbe intenzione di stipulare un nuovo finanziamento in sostituzione
di quello attualmente in essere utilizzando lo strumento della surroga.
Dovendosi recare per motivi di lavoro all’estero per i prossimi 12 mesi,
Giovanni vorrebbe conferire all’amico Michele, una volta valutate le
opportunita’ offerte ed i nuovi prodotti finanziari, l’incarico di
stipulare il contratto di finanziamento con surroga del nuovo soggetto
finanziatore nell’ipoteca iscrittta nel 2007.
Michele e’ disposto ad accettare tale incarico senza pretendere alcun
corrispettivo.
Chiedono pertanto al Notaio Romolo Romani di stipulare l’atto richiesto.
Il candidato, assunta la veste del notaio Romolo Romani, rediga l'atto,
giustificando la soluzione adottata e trattando in parte teorica gli
istituti connessi alla traccia, con particolare riferimento alla natura
giuridica del mandato, ai rapporti ed alle differenze tra mandato e
procura, nonche’ alla surroga.
Consegna degli elaborati svolti ai docenti del corso ovvero presso la
segreteria della scuola a mano o eventualmente per posta elettronica
all’indirizzo segreteria@scuoladinotariatodellalombardia.org
entro il 11 novembre 2009.
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DIRITTI REALI I
In data 4 maggio 2010 i signori Tizio, Caia, Sempronio e Mevio si recano
dal notaio Ambrogio Ambrogi di Milano e gli espongono quanto segue.
In data 10 novembre 2009 è deceduto a Milano Filano, senza lasciare
alcuna disposizione testamentaria; Filano ha pertanto lasciato a
succedergli, per legge, la moglie Caia e il loro unico figlio Tizio.
Tizio e Caia hanno già presentato la dichiarazione di successione di
Filano, senza peraltro stipulare alcun atto di accettazione di eredità.
Filano era, tra l’altro, proprietario unico ed esclusivo di un immobile
sito a Milano, in via Pascoli n. 10, acquistato qualche anno prima di
sposarsi con Caia. Tale immobile è costituito da un fabbricato di due
piani; ciascuno dei due piani è, a sua volta, costituito da un unico
appartamento. Più precisamente, l’appartamento posto al piano terreno è
ad uso ufficio, e in tale appartamento Tizio svolge da qualche anno la
propria attività di assicuratore, mentre l’appartamento posto al primo
piano è ad uso abitazione e nello stesso hanno sempre abitato, fin dal
loro matrimonio, Filano e Caia.
Tizio e Caia si sono ora accordati con Sempronio e Mevio per la vendita,
a questi ultimi, dell’appartamento posto al primo piano; peraltro,
Sempronio e Mevio desiderano che l’acquisto venga effettuato in modo
tale che Sempronio diventi titolare della nuda proprietà e Mevio, padre
di Sempronio, dell’usufrutto vitalizio di tale appartamento.
Le parti si sono anche accordate nel senso di prevedere la possibilità
che venga collocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni
dalla data dell’atto di vendita, un’insegna recante la scritta “Tizio
Assicurazioni”, relativa all’attività professionale svolta da Tizio
nell’appartamento al piano terreno, da posizionare sulla parte esterna
del parapetto del terrazzo dell’appartamento al primo piano.
Le parti si sono infine accordate anche nel senso di prevedere, a favore
di Sempronio e di Mevio, il diritto di prelazione, per la durata di
cinque anni dalla data di stipula del rogito di acquisto
dell’appartamento al primo piano, per l’acquisto dell’appartamento al
piano terreno, nel caso in cui Tizio e Caia decidessero di venderlo.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Ambrogio Ambrogi, rediga
l’atto richiesto dalle parti, motivi adeguatamente la soluzione adottata
e, in parte teorica, tratti della continuità delle trascrizioni in
merito agli acquisti a causa di morte e dei modi di costituzione e di
estinzione del diritto di usufrutto.
Consegna: 11 maggio 2010
Correzione in classe: 25 maggio 2010
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DEI SINGOLI CONTRATTI II
ESERCITAZIONE DA CONSEGNARE IL 7 MAGGIO 2010
Il cinquantenne Tizio, divorziato e padre di tre figli, intende donare
al figlio Caio l’intera partecipazione sociale di cui è titolare
corrispondente al 100% del capitale della Immobiliare Alfa s.r.l. Detta
società possiede un patrimonio che sostanzialmente si esaurisce in due
monolocali, uno in Roma via Flaminia n. 122 e l’altro in Milano via
Lorenteggio n. 1 aventi un valore pressoché analogo. Entrambi detti
immobili sono ipotecati per un importo inferiore al quarto del loro
valore, ciascuno a garanzia di un debito contratto per il rispettivo
acquisto avvenuto nel 2000 quanto all’immobile in Roma e nel 2002 quanto
all’immobile in Milano.
Tizio vorrebbe poi che il suddetto immobile in Roma pervenisse al figlio
Sempronio.
Tizio inoltre intende rinunciare all’usufrutto sul capannone industriale
che possiede in Torino acquistato nel 2007, ristrutturato integralmente
nel 2009 e di elevatissimo valore, e di cui il figlio Mevio è nudo
proprietario.
Nel suddetto atto di acquisto del 2007 venne per errore indicata la
licenza edilizia n. 12 del 3 febbraio 1968 anziché quella del 4 maggio
1969 n. 567 che costituisce il corretto titolo abilitativo.
Tizio vorrebbe inoltre che, nei limiti della disponibile, la donazione
che intende fare a Caio non venga riconteggiata in sede successoria e
che i debiti relativi ai finanziamenti occorsi per l’acquisto degli
immobili in Roma e Milano siano saldati da Mevio.
Infine Tizio raccomanda al notaio di lasciargli la più ampia libertà
possibile di disporre testamentariamente per compensare le eventuali
disparità di trattamento tra i suoi tre figli anche derivanti dai
suddetti atti dispositivi che intende compiere.
Il candidato, assunto il nome del notaio Romolo Romani con studio in
Roma via Arenula n. 1, dia corso alle volontà su esposte nei limiti in
cui non siano in contrasto con le inderogabili disposizioni di legge ed
in parte teorica tratti della donazione di cosa altrui.
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12 marzo
2010
(consegna 26 marzo 2010)
Nel 1998 Tizia, imprenditrice commerciale, coniugata in regime
patrimoniale di comunione legale dei beni con Tizio, acquista un
capannone industriale, con limitrofa area pertinenziale dell’estensione
di 6.000 mq., siti in Comune di Cernusco sul Naviglio, ove da allora
esercita l’attività oggetto della propria impresa, già costituita prima
del matrimonio.
L’acquisto viene finanziato mediante un mutuo ventennale, concesso dalla
banca “Alfa S.p.A.” e garantito da un’ipoteca volontaria di primo grado
sui beni sopra indicati.
Dagli accertamenti ipotecari effettuati dal Notaio, risulta che nei
contratti di compravendita e di mutuo ipotecario il marito Tizio non era
presente, e che nel febbraio del 2000 i beni acquistati sono stati
costituiti in fondo patrimoniale, senza modificarne la titolarità, per
far fronte ai bisogni della famiglia di Tizia e Tizio, composta anche
dai figli minori Tizietto, nato nel 1997, e Tizietta, nata nel 1999.
Il giorno 15 agosto 2009 Tizio muore, senza lasciare disposizioni di
ultima volontà.
Nel dicembre dello stesso anno la società “Beta S.p.A.”, a seguito del
mancato pagamento di una fornitura di materiale all’impresa di Tizia,
per un importo complessivo di Euro 70.000,00, iscrive corrispondente
ipoteca giudiziale contro la stessa Tizia sul capannone e sul limitrofo
terreno, e comunica che, se il proprio credito non verrà saldato entro
la fine di marzo 2010, procederà con il pignoramento dei beni immobili
aziendali.
Tizia, ormai vedova, è intenzionata a vendere il capannone ed il
limitrofo terreno, poiché deve far fronte al pagamento di costose spese
mediche causate dal proprio precario stato di salute, ed intende
acquistare, inoltre, mediante parziale utilizzo del netto ricavo della
vendita, una casa da destinare ad abitazione sua e dei figli, sita in
Comune di Segrate, del valore di Euro 500.000,00.
La società “Gamma s.r.l.”, amministrata dall’amministratore unico Caio,
che, a seguito di un recente incidente stradale, è momentaneamente privo
dell’udito ed ha entrambi gli arti superiori immobilizzati da una
ingessatura che gli impedisce di scrivere con la sua abituale
calligrafia, è intenzionata ad acquistare il capannone ed il limitrofo
terreno, per la complessiva somma di Euro 1.000.000,00, e con
contestuale estinzione del residuo debito di Tizia nei confronti della
banca “Alfa S.p.A.”, ammontante ad oggi ad Euro 200.000,00, alle
seguenti condizioni:
- vuole essere garantita di poter disporre liberamente degli immobili
acquistati, dopo esserne divenuta proprietaria, senza che gli stessi
siano gravati da alcuna formalità pregiudizievole;
- è disposta all'acquisto solo se potrà contestualmente acquistare anche
il limitrofo locale di deposito, di proprietà di Sempronio, attualmente
all'estero, e che era già stato promesso in vendita alla signora Tizia,
per il prezzo di Euro 100.000,00, già interamente pagato, con contratto
preliminare trascritto in data 10 novembre 2009, che prevede la
stipulazione del contratto definitivo entro il giorno 30 aprile 2010.
Tutti i soggetti sopra indicati sono disponibili ad intervenire all’atto
di vendita, solo se ciò risulti essere strettamente necessario, anche al
fine di realizzare la volontà della parte acquirente.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Milano, con
studio in Milano, via Baracchini, n. 2, rediga un atto di compravendita
conforme a legge.
Dopo aver motivato la soluzione adottata, tratti dell’acquisto di beni
aziendali da parte di persone coniugate in regime di comunione dei beni,
del fondo patrimoniale con particolare riguardo alle cause di cessazione
dello stesso, delle conseguenze dell'iscrizione d’ipoteca giudiziale su
immobili oggetto di fondo patrimoniale, con specifico riferimento agli
effetti della stessa sulle alienazioni a terzi, e della vendita di cosa
parzialmente altrui.
N.B. L'esercitazione potrà essere consegnata anche all'indirizzo:
singolicontrattidue@alice.it mediante invio della scansione della
medesima.
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4 dicembre
2009
(consegna la prima lezione dopo la sospensione natalizia)
I fratelli Tizio e Caio si rivolgono al notaio Romolo Romani di Roma e
gli espongono il seguente caso.
In data 15 maggio 2009 è venuto a mancare in Torino il padre Sempronio,
vedovo, il quale - a quanto risulta - non ha lasciato alcun testamento.
Sempronio era proprietario di vari appartamenti in Torino, di un terreno
di 5.500 mq. in Cervinia con annesso fabbricato rurale (con le
precisazioni di cui infra), di conti correnti e depositi titoli presso
la Banca Alfa.
Sempronio era anche debitore, verso l'amico Calpurnio, per un prestito
fruttifero contratto diversi anni or sono, il cui residuo importo, in
linea capitale, è di Euro 130.000,00.
Sempronio è convenuto in un processo, pendente per accertare se la
proprietà in Cervinia sia stata usucapita dal signor Filano, il quale
afferma di possedere da 15 anni.
Tizio e Caio non hanno ancora accettato l'eredità del padre.
Tizio intende vendere tutti i diritti che gli spettano nella
successione, al signor Mevio, che è disposto ad acquistare per il
complessivo prezzo di Euro 1.200.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga l'atto o
gli atti necessari per dare attuazione alle volontà di Tizio e Mevio,
tenendo conto del fatto che Mevio è cittadino australiano e parla
esclusivamente inglese, lingua non conosciuta dal Notaio.
In motivazione, il candidato dia conto delle scelte operate, in massimo
due facciate.
Non è richiesta la redazione di parte teorica.
N.B. L'esercitazione potrà essere consegnata anche all'indirizzo:
singolicontrattidue@alice.it mediante invio della scansione della
medesima
E' gradita in questo caso, la consegna prima delle vacanze di Natale.
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6 novembre
2009
(consegna venerdì 20 novembre 2009)
Tizio, intenzionato ad acquistare un appartamento ad uso abitazione
ubicato in Milano, via Larga, n. 1, si rivolge al Notaio Ambrogio
Brambilla di Milano, incaricandolo della stipulazione dell'atto di
acquisto.
Dalle ispezioni effettuate nei Registri Immobiliari, il Notaio rileva
quanto segue:
- nel mese di febbraio del 1976, Caio, riservando l'usufrutto generale
vitalizio a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio del proprio
coniuge Sempronia, vendette l'appartamento de quo a Mevio, da tempo
coniugato con Filana;
- nel mese di giugno del 1977, Mevio e Filana espressero volontà
contraria all'instaurarsi del regime della comunione legale dei beni.
Da altre informazioni assunte dal Notaio, risulta che Caio, Sempronia,
Mevio e Filana sono tuttora viventi.
Sulla base di questi elementi, il Notaio redige l'atto di acquisto,
tenendo anche conto del fatto che Tizio è sordomuto.
Non è richiesta la redazione di parte teorica.
N.B. L'esercitazione potrà essere consegnata, entro il medesimo termine,
anche all'indirizzo:
singolicontrattidue@alice.it
mediante invio della scansione della medesima
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16 ottobre 2009
(consegna venerdì 30 ottobre 2009)
Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Caia, è
proprietario di un appartamento ad uso abitazione ubicato in Milano, via
Baracchini, n. 2, da lui acquistato nell'anno 1971.
Caio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Sempronia,
che intende acquistare l'appartamento per utilizzarlo durante i suoi
frequenti soggiorni a Milano, incarica il Notaio Romolo Romani, con
studio in Milano, via Locatelli, n. 5, di redigere l'atto di
compravendita e gli espone che:
- il prezzo, convenuto in Euro 200.000,00, verrà corrisposto da Caio
utilizzando la provvista derivante dalla vendita, recentemente
stipulata, di un bene immobile di famiglia, da lui acquistato per
successione ai genitori;
- Tizio è disponibile a concedere a Caio di corrispondere il saldo
prezzo, di Euro 50.000,00, entro un anno dalla stipulazione della
compravendita e non richiede, a fronte di detta dilazione, alcuna
particolare garanzia;
- l'immobile è dotato di ogni occorrente certificazione;
- Tizio e Caio hanno raggiunto l'accordo grazie all'intervento del
mediatore Sempronio.
Non è richiesta la redazione di parte teorica.
N.B. L'esercitazione potrà essere consegnata, entro il medesimo termine,
anche all'indirizzo:
singolicontrattidue@alice.it
mediante invio della scansione della medesima.
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DELLE OBBLIGAZIONI I
CORSO DELLE OBBLIGAZIONI – I ANNO
I Esercitazione
Tizio e Caia, coniugi in regime di comunione dei beni, hanno due figli:
Mevia e Sempronio.
Quest'ultimo ha di recente acquistato dalla società Alfa srl un
appartamento in Milano, via degli Amedei n. 12. Nel contratto di
compravendita la società Alfa srl e Sempronio hanno convenuto, in ordine
alle modalità di pagamento del prezzo complessivo di Euro 300.000,00
quanto segue:
- Euro 150.000,00 a mezzo assegni circolari pagati contestualmente
all'atto;
- Euro 150.000,00 dovranno essere pagati da Sempronio alla Alfa srl, in
un unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, il 30 marzo 2010.
Tizio, con la sua impresa individuale, è uno dei principali fornitori
della società Alfa srl e, stante gli ampi termini di pagamento che
concorda a favore della società Alfa srl, Tizio risulta, per lunghi
periodi dell'anno, creditore di Alfa srl per l'incasso di fatture legate
alla suddetta fornitura.
Alla data odierna il credito di Tizio è di oltre Euro 500.000,00, da
pagarsi alla data del 30 giugno 2010.
Tizio e la società Alfa srl hanno trovato un accordo in forza del quale:
i) Alfa srl andrebbe a quietanzare con effetto immediato il suo credito
di Euro 150.000,00 nei confronti di Sempronio
ii) Tizio andrebbe a quietanzare una porzione pari ad Euro 150.000,00
del credito complessivo che vanta nei confronti di Alfa srl.
Tizio vorrebbe portare avanti questa operazione, se possibile, senza la
presenza del figlio Sempronio, il quale si trova all'estero per motivi
di lavoro e difficilmente riuscirebbe a far pervenire in temi rapidi una
idonea procura.
Per Tizio potrebbe essere l'occasione per riequilibrare la situazione
con i suoi due figli. Infatti, nell'anno 2008 Tizio aveva donato a sua
figlia Mevia Euro 150.000,00, somma che Tizio aveva ereditato da sua
nonna.
Caia, libera professionista, qualora fosse necessario il suo intervento,
sarebbe disponibile a prestare il consenso a tutta l'operazione.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Roma, rediga
l'atto che meglio realizza l'interesse delle parti.
Il candidato, dopo aver brevemente motivato la soluzione adottata,
tratti in parte teorica degli istituti sulle obbligazioni connessi alla
fattispecie.
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