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REGISTRO IMPRESE
Fusione
transfrontaliera tra società di capitali
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TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI CAPITALI
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
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TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI PERSONE
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
-
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DI SEDE SECONDARIA
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
-
DEPOSITO A REGISTRO IMPRESE MEDIANTE DELEGATI
- ISCRIZIONE
DELLA NOMINA A CARICHE SOCIALI
-
PRESENTAZIONE ATTI CON EFFETTI DIFFERITI
PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI ATTI CON EFFETTI DIFFERITI DI
SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ COOPERATIVE
-
PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI DELIBERE DI SOCIETA' DI CAPITALI
ADOTTATE SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA
-
BOLLO FORFETTARIO
- TRASFERIMENTO DELLA
SEDE SOCIALE ALL'ESTERO
BOLLO FORFETTARIO
Dal 1° giugno 2007 la registrazione di tutti gli atti notarili avviene
tramite Modello Unico Informatico (MUI), con versamento dell'imposta di
bollo nella misura forfettaria stabilita dal DM 22 febbraio 2007.
La tariffa dell'imposta di bollo (allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642)
stabilisce, all'art. 1 comma 1 ter, l'importo, anch'esso forfettario,
dell'imposta di bollo dovuta per le "domande, denunce ed atti che le
accompagnano" inviati per via telematica al registro delle imprese.
Peraltro, in alcuni casi, il bollo pagato tramite MUI assolve anche il bollo
dovuto sulla copia dell'atto e sulla domanda per il Registro delle Imprese.
E' quindi necessario operare un coordinamento tra nuove e vecchie
disposizioni.
La tariffa allegata al DM 20 agosto 1992 prevede espressamente che il bollo
forfettario (€ 156,00) versato tramite MUI in sede di registrazione degli
"atti propri delle società" (n.1 del "secondo" comma 1 bis dell'art. 1 della
tariffa stessa) include il bollo dovuto per la copia dell'atto e la doman-da
al Registro delle Imprese: quindi il bollo forfettario (€ 59,00 per gli atti
che riguardano società di persone - € 65,00 per gli atti che riguardano
società di capitali) previsto nel successivo comma 1 ter dell'art. 1 della
tariffa non è dovuto e non va versato al momento dell'invio della pratica al
Regi-stro delle Imprese.
Queste le indicazioni pratiche per la redazione della modulistica da inviare
al Registro delle Impre-se: nella distinta "Fedra" si sceglie l'opzione
"bollo assolto all'origine" inserendo nel campo relativo agli estremi
dell'autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo una dicitura tipo
"assolto ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante MUI" e scegliendo, in
sede di spedizione, la casella "esente da addebito bollo".
Si segnala la particoalre ipotesi in cui l’istanza si riferisce ad una
cooperativa che alleghi anche il modello “C17”. In questo caso occorre
inserire la normale dicitura dell’assolvimento del bollo in modo virtuale,
inserire nell’apposito spazio l’importo di € 14,62 e riportare la dicitura
del MUI nel modello “Note”.
Se la registrazione dell’atto notarile avviene tramite Modello Unico
Informatico, l’istanza rivolta al registro imprese è esente dal pagamento
dell’imposta di bollo anche se la stessa è presentata non direttamente dal
notaio ma da altro soggetto obbligato (ad esempio l’amministratore nel caso
di i-scrizione di società, anche a seguito di fusioni e scissioni).
Viceversa i numeri 2, 3, 4 del medesimo comma 1 bis della tariffa (che
riguardano procure, cessio-ni di quote sociali e altri atti) non prevedono
che il bollo forfettario versato tramite MUI (rispettiva-mente € 30,00,
15,00 e 45,00) in sede di registrazione assolva anche il bollo dovuto per le
formali-tà al Registro delle Imprese: pertanto, in sede di esecuzione di
tali ultime formalità, andrà versato l'importo previsto dal comma 1 ter
sopracitato.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni per particolari tipologie di
atti.
tipo di atto imposta di bollo
assolta con MUI* bollo per l'adempimento
del registro delle imprese**
cessione di partecipazioni di srl € 15,00 dovuto
cessione di quote di società di persone € 156,00 non dovuto
procure, revoche di procure da depositare al RI € 30,oo dovuto
cessione di azienda (senza immobili) € 45,00 dovuto
conferimento di azienda in atto separato (senza immobili) € 45,00 dovuto
conferimento di azienda contestuale (senza immobili) € 156,00 non dovuto
deposito di atto estero di trasferimento sede di società estera (senza
immobili) € 156,00 non dovuto
apertura di sede secondaria da parte di società estera € 156,00 non dovuto
costituzione/cancellazione di pegno su partecipazioni di srl € 45,00 dovuto
costituzione/cancellazione di pegno su quote di società di persone € 45,00
dovuto
cessione di partecipazioni di srl e costituzione di pegno nello stesso atto
€ 45,00 dovuto
cessione di quote di società di persone e costituzione di pegno nello stesso
atto € 156,00 non dovuto
* Modello Unico Informatico
** Euro 59,00 per gli atti che riguardano società di persone - Euro 65,00
per gli atti che riguardano società di capitali – Euro 42,00 nel caso di
imprese individuali (iscrizione di procura di impresa individuale)
LE NORME DI RIFERIMENTO
DM Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007
1. Alla tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
sono apportate le seguenti modificazioni:(.....)
c) nell’articolo 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1 -bis. 1.
Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pub-blici
ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie
conformi per uso registrazione:
1. per gli atti propri delle società (.....), incluse la co-pia dell’atto e
la domanda per il registro delle imprese euro 156,00
2. per le procure, deleghe e simili euro 30,00
3. per gli atti di cessione di quote sociali euro 15,00
4. per tutti gli altri atti euro 45,00
scarica il
documento.doc
PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE
DI DELIBERE DI SOCIETA'DI CAPITALI ADOTTATE SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA
Il deposito, per la successiva iscrizione delle delibere in
esso contenute, di verbali di assemblea di società di capitali portanti
delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionate,
per volontà dell'assemblea, al verificarsi di un determinato evento, deve
avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall'assemblea e deve riportare nel
“Modello note” da allegare al modello S2 le modificazioni deliberate, con
specificazione, nello stesso “Modello note”, che trattasi di modificazioni
soggette a condizione sospensiva.
Lo statuto aggiornato riportante le modificazioni deliberate sotto
condizione sospensiva deve normalmente essere depositato una volta divenute
efficaci le modifiche stesse; può peraltro essere subito allegato al verbale
riportante le deliberazioni condizionate, tenuto conto che la pubblicità che
viene data a detti atti precisa la loro inefficacia fino al verificarsi
della condizione sospensiva apposta.
Dopo il verificarsi della condizione sospensiva è necessario, per concludere
il procedimento di iscrizione, depositare un ulteriore modello S2,
sottoscritto da un amministratore o dal Notaio (quest’ultimo, peraltro, non
obbligato ma solo facoltizzato al secondo deposito), riportante le
modificazioni negli specifici quadri del modello, indicando nel “Modello
note” il riferimento al deposito originario e la dichiarazione che l'evento
dedotto in condizione si è verificato.
Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di
deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento) e viene effettuato
con la corresponsione del diritto ridotto previsto per le comunicazioni.
Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione, o meglio
nell'intervenuta efficacia, di un atto (normalmente di fusione o scissione)
soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese, è possibile
effettuare il secondo deposito, cioè quello con cui si attiva la conclusione
del procedimento di iscrizione e l'inserimento definitivo delle modifiche
statutarie condizionate, con lo stesso modello/istanza col quale avviene il
deposito dell'atto dedotto in condizione.
ATTI MODIFICATIVI
DELLO STATUTO SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA
A) Primo adempimento: deposito/iscrizione dell’atto
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio
• Modello S2 (codice atto A05).
• Modello Note con l’indicazione delle deliberazioni sospensivamente
condizionate
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio
Allegati: Copia autentica dell’atto scansionata o in formato .PDF firmata
digitalmente dal Notaio con eventuale statuto nella versione aggiornata
seppur non efficace.
Costi: Bollo € 65,00 ; Diritti di segreteria € 90,00
B) Secondo adempimento: iscrizione delle modificazioni successivamente al
verificarsi della condizione sospensiva
TERMINE: NESSUNO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio/Amministratore
• Modello S2 (codice atto A05) compilato ai riquadri corrispondenti alle
modificazioni.
• Eventuali altri Modelli collegati al tipo di modificazione
• Distinta Fedra firmata digitalmente dall’obbligato
Allegati: Copia dello statuto aggiornato scansionata o in formato .PDF
firmata digitalmente dal Notaio, se non depositata in sede di primo
adempimento.
Dichiarazione di avveramento della condizione resa dall’amministratore ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove la stessa non sia
già resa nel “Modello note” dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra.
Costi: Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00 (€ 60,00 se viene
depositato lo statuto aggiornato)
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI CAPITALI
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
Le società, il cui statuto non
contiene l'indicazione dell'indirizzo della sede legale, comunicano il
trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione di modello S2
sottoscritto da uno qualsiasi degli amministratori senza allegare alcun
documento.
E' noto che la norma (art. 111 ter
delle norme di attuazione e transitorie del codice civile) non disciplina la
competenza a decidere il trasferimento.
Detta competenza può essere
riservata dallo statuto all'assemblea ordinaria o all'organo amministrativo,
potendosi comunque ipotizzare la competenza di quest'ultimo in mancanza di
specifiche disposizioni statutarie, trattandosi di decisione attinente la
sfera gestionale dell'impresa.
Peraltro la delibera di modifica
dell'indirizzo della sede legale non deve essere esibita al registro delle
imprese unitamente alla comunicazione di cui all'art. 111 ter, essendo tale
comunicazione l'unica richiesta e quindi sufficiente per la pubblicità di
tale modifica.
Depone a favore della tesi esposta
anche l'identica disciplina pubblicitaria delle similari fattispecie di cui
agli artt. 2444 e 2481 bis ultimo comma c.c. e dell'istituzione e della
chiusura di unità locali.
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI PERSONE
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
L'art. 111 ter è norma generale la
cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali; pertanto
anche le società di persone i cui patti sociali non contengano l'indicazione
dell'indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto
indirizzo con la presentazione di modello S2 sottoscritto da uno qualsiasi
dei soci amministratori / accomandatari, senza allegare alcun documento.
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DI SEDE SECONDARIA
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
La comunicazione del cambio di
indirizzo della sede secondaria può essere depositata dagli amministratori
nelle forme semplificate dell'art. 111 ter (in applicazione estensiva del
principio ivi dettato) e senza necessità di allegazione di alcun atto o
delibera relativa, per le stesse motivazioni relative al trasferimento
dell'indirizzo della sede legale.
DEPOSITO A REGISTRO IMPRESE MEDIANTE DELEGATI
I soggetti obbligati alla
presentazione che non sono in possesso della smart-card o che sono
impossibilitati, per qualsivoglia motivo, all'utilizzo della stessa, si
possono avvalere di una procura speciale (conforme al modello predisposto da
Unioncamere, disponibile sui siti internet di tutte le Camere di Commercio
Lombarde e qui riprodotta).
Tale procura, sottoscritta
dall'interessato, può essere conferita anche al notaio che, in tal caso,
assume la veste di procuratore.
Alla procura deve essere allegata la
copia del documento di identità del conferente la procura stessa.
ISCRIZIONE DELLA NOMINA A CARICHE SOCIALI.
L'iscrizione della nomina a cariche
sociali contenuta in atto costitutivo o in verbale di assemblea redatto dal
notaio, quando il soggetto nominato risulta presente all'atto, può essere
effettuata direttamente dal notaio stesso senza utilizzo del modello
procura.
Ovviamente, in tal caso, la data di
"notifica conferimento" dovrà coincidere con la data dell'atto.
Qualora invece il soggetto nominato
non sia presente alla stipula dell'atto, il notaio può iscrivere la nomina
dello stesso, dichiarando nel modello "note" di avere avuto dall'interessato
l'incarico a provvedere.
PRESENTAZIONE ATTI CON EFFETTI
DIFFERITI
PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI ATTI CON EFFETTI DIFFERITI DI
SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ COOPERATIVE
Sono esclusi gli atti
i cui effetti sono differiti per volontà dei soci.
Sono trattate esclusivamente le delibere nelle quali interviene il notaio.
Principi di carattere generale:
Il deposito di atti con effetti differiti al verificarsi di condizioni
previste dalla legge (ed in particolare della delibera assembleare di revoca
della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c., della delibera
assembleare di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c.
e dell'atto di trasformazione eterogenea) deve avvenire entro 30 giorni
dalla data dell'atto stesso e deve riportare le modifiche - la cui efficacia
è subordinata al verificarsi delle suddette condizioni – in conformità a
quanto precisato nei prospetti che seguono, con specificazione della
subordinazione dell'efficacia all'evento stabilito dalla legge.
Nelle delibere di assemblea di revoca della liquidazione ai sensi dell'art.
2487 ter c.c. e di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482
c.c. lo statuto aggiornato riportante le modifiche subordinate (e quindi non
ancora efficaci) deve normalmente essere depositato una volta divenute
efficaci le modifiche stesse, salva la necessità che l'assemblea deliberi
espressamente la riformulazione letterale o la modifica degli articoli
statutari che variano per effetto delle delibere assunte; lo statuto può
peraltro essere subito allegato alle suddette delibere, tenuto conto che la
pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia per
subordinazione a condizioni legali. Analogamente potrà essere allegato lo
statuto agli atti di trasformazione eterogenea ovvero alle delibere di
assemblea di revoca della liquidazione nelle quali sia adottato uno statuto
integralmente rinnovato subordinatamente al verificarsi dell'evento che
condiziona per legge la delibera di revoca.
Dopo il verificarsi della condizione legale è necessario, per concludere il
procedimento, depositare un ulteriore modello, sottoscritto da un
rappresentante della società (fermo restando che il notaio è comunque
facoltizzato al secondo deposito), riportante le modifiche divenute efficaci
negli specifici quadri del modello, indicando nella modulistica il
riferimento al deposito originario e la dichiarazione di avvenuto
verificarsi dell'evento condizionante, allegando idoneo documento
comprovante la verificata condizione (certificato di non opposizione
rilasciato dal Tribunale competente ovvero dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000).
Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di
deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dallo scadere del
termine).
Delibere con effetti differiti dalla previsione normativa di un termine di
opposizione:
- art. 2487 ter: revoca dello stato di liquidazione;
- art. 2445: riduzione del capitale sociale (S.p.A.);
- art. 2482: riduzione nel capitale sociale (s.r.l.);
- art. 2500 septies e art. 2500 novies nella parte in cui disciplinano la:
trasformazione della società di capitali in soggetto iscrivibile nel
registro imprese;
- art. 2500 octies e art. 2500 novies nella parte in cui disciplinano la
trasformazione di soggetto iscrivibile nel registro imprese in società di
capitali.
Art. 2487 ter: revoca dello stato di liquidazione:
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla
data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S3 al riquadro 19 nei campi relativi alla
data in cui è stata disposta la liquidazione, alla data di revoca (inserire
la data della deliberazione di revoca) e al tipo di liquidazione (codice
atto A99). Inoltre va allegato il modello NOTE contenente l’indicazione che
la revoca NON ha effetto immediato.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia
autentica del verbale di assemblea (scansionata o in formato .pdf) firmata
digitalmente dal notaio.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi della condizione di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione di revoca dello stato
di liquidazione al registro delle imprese un amministratore o il notaio
procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi
dell’effetto della revoca.
Deve essere depositato il modello S2 (compilato ai riquadri relativi alle
modificazioni conseguenti alla revoca della liquidazione) (codice atto A10,
A06) ed il modello S3 compilato al riquadro 19 nel campo relativo alla “data
revoca” (inserire la data di effetto della revoca di liquidazione che sarà
successiva di 60 giorni alla data di iscrizione della deliberazione di
revoca) e selezionando “con effetto esecutivo”. Inoltre vanno allegati gli
intercalari P relativi alle cariche nominate/modificate/cessate.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o
dal notaio.
Allegato alla comunicazione: copia informatica del certificato del Tribunale
attestante la mancata opposizione alla revoca della liquidazione ovvero
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria (il diritto per la nomina degli amministratori assorbe il diritto
per la comunicazione).
Art. 2445: riduzione del capitale sociale (S.p.A.)
Art. 2482: riduzione del capitale sociale (s.r.l.)
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla
data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 al riquadro 8 nel campo A “deliberazione
di variazione del capitale sociale” (inserire la data della deliberazione di
riduzione del capitale sociale) e compilare i riquadri relativi al capitale
deliberato (importo ridotto), sottoscritto e versato (importo non ridotto).
Il codice atto è A05. Inoltre va inserita nel riquadro 20 la seguente
indicazione: “La riduzione del capitale deliberata con atto del ….., rep. n.
………., notaio …. non ha effetto immediato”
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia
autentica del verbale di assemblea (scansionata o in formato .pdf) firmata
digitalmente dal notaio e eventuale statuto nella versione aggiornata, se
pur non efficace.
Devono essere versati € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi della condizione di legge
Decorsi 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della
deliberazione di riduzione del capitale sociale, un amministratore o il
notaio procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi
dell’effetto della deliberazione stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato al riquadro 8 nel campo E)
“riduzione capitale reale avente efficacia decorsi tre mesi ex art. 2445 e
2482” e ai riquadri relativi al capitale deliberato, sottoscritto e versato
(per tutti importo ridotto). Allegare, inoltre, l’intercalare S riportante
le nuove quote dei soci. Il codice atto è A05.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o
dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia dello statuto aggiornato se non
depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale
attestante la mancata opposizione alla riduzione del capitale sociale ovvero
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di
segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.
Art. 2500 octies e novies: trasformazione eterogenea da soggetto iscritto
nel registro delle imprese in società di capitali
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla
data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 ai riquadri A e B con l’indicazione del
codice atto A99 e il riquadro 20 con la seguente indicazione “con atto del
…….., rep. n. ……… notaio …………. è stata deliberata la trasformazione in …………
che non ha effetto immediato”.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia
autentica dell’atto di trasformazione (scansionata o in formato .pdf)
firmata digitalmente dal notaio e eventuale nuovo statuto se pur non
efficace.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi delle condizioni di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di
trasformazione, un amministratore o il notaio procedono alla presentazione
della comunicazione relativa al prodursi dell’effetto della trasformazione
stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato esclusivamente ai riquadri
corrispondenti alle modifiche. Il codice atto è A05 con A06 ed eventuale
A08.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o
dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia del nuovo statuto se non
depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale
attestante la mancata opposizione alla trasformazione ovvero dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di
segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.
Art. 2500 septies e novies: trasformazione eterogenea da soggetto iscritto
nel registro delle imprese in società di capitali
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla
data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 ai riquadri A e B con l’indicazione del
codice atto A99 e il riquadro 20 con la seguente indicazione “con atto del
…….., rep. n. ……… notaio …………. è stata deliberata la trasformazione in …………
che non ha effetto immediato”.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia
autentica dell’atto di trasformazione (scansionata o in formato .pdf)
firmata digitalmente dal notaio e eventuale nuovo statuto se pur non
efficace.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi delle condizioni di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di
trasformazione, un amministratore o il notaio procedono alla presentazione
della comunicazione relativa al prodursi dell’effetto della trasformazione
stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato esclusivamente ai riquadri
corrispondenti alle modifiche. Il codice atto è A05 con A07 ed eventuale
A08.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o
dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia del nuovo statuto se non
depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale
attestante la mancata opposizione alla trasformazione ovvero dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di
segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.
TRASFERIMENTO SEDE DI SOCIETA' ITALIANA ALL'ESTERO E DI
SOCIETA' ESTERA IN ITALIA
Il trasferimento della sede di società italiana in altri Paesi UE
costituisce modificazione dell'atto costitutivo e, come tale, va iscritta
nel Registro delle Imprese.
Nel caso di trasferimento della sede di società estera in Italia è obbligo
del notaio che riceve in deposito l'atto estero di trasferimento verificare
la legittimità e la conformità dell'atto medesimo alla "lex societatis" ed
alle norme italiane, nonchè la sussistenza delle "condizioni stabilite dalla
legge" per richiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
***************************
Vanno esaminate separatamente le ipotesi di trasferimento della sede sociale
da o in Paesi UE ovvero da o in Paesi extra UE.
Quanto alla prima ipotesi, è noto l'orientamento espresso dalla Corte di
Giustizia di Lussemburgo dal 1999 in avanti (si vedano le sentenze Centros,
Uberseering e Inspire Art) in favore del principio del diritto - e quindi
della libertà - di stabilimento, nel duplice aspetto: (i) della libertà di
trasferimento della sede e quindi di stabilimento da parte di società
costituite nella UE in tutti i Paesi della stessa UE e (ii) della
possibilità per una società costituita in un Paese UE di mantenere
l'ordinamento proprio del Paese di costituzione e di operare in un altro
Paese UE.
Seguendo l'orientamento della Corte risulterebbe quindi superato l'art. 25,
comma 1, della legge n. 218/1995, secondo il quale, fermo restando che le
società sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato
il procedimento di costituzione, "si applica tuttavia la legge italiana se
la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si
trova l'oggetto principale...".
L'opinione della Corte, allo stato attuale, non è peraltro universalmente e
pacificamente condivisa; se infatti si concorda sulla impossibilità che lo
Stato UE di arrivo possa impedire od ostacolare (ad esempio con la richiesta
di condizioni aggiuntive quali minimi di capitale) il trasferimento della
sede consentito dallo Stato UE di provenienza, non manca chi ritiene
possibile che l'ordinamento di quest'ultimo, e cioè la c.d. "lex societatis",
impedisca od ostacoli il trasferimento all'estero della sede di una società
ivi costituita (ad esempio prevedendo che in questo caso la società debba
essere preventivamente liquidata).
Tenuto conto di quanto sopra:
- nel caso di trasferimento della sede di una società da un paese UE in
Italia, il notaio italiano (sulla cui competenza si veda la Massima n. 84 in
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massime notarili in materia societaria,
Milano, 2007) dovrà verificare la legittimità e conformità della
deliberazione/decisione sociale o gestionale adottata alla "lex societatis"
ed alle norme italiane, quindi ricevere la stessa in deposito ai sensi
dell'art. 106 l.not. ed infine procedere alla sua iscrizione presso il
Registro delle Imprese.
- nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso
Paese UE, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli
elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento
comporta o meno il definitivo "abbandono" dell'ordinamento giuridico
italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come
modificazione dell'atto costitutivo della società italiana alla quale
(i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al
trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione
all'ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara);
(ii) seguirà invece l'istanza di cancellazione della società dal Registro
delle Imprese, da presentarsi a cura dell'organo amministrativo, dopo che
sarà stata perfezionata all'estero l'iscrizione della società o risulti
comunque compiuta la procedura di costituzione secondo la nuova legge di
appartenenza.
Nella seconda ipotesi considerata, relativa al trasferimento della sede da o
in Paese extra UE:
- se si tratta di trasferimento in Italia, vige l'obbligo per il notaio
italiano che riceve in deposito (ai sensi del citato art. 106 l.not.) la
decisione della società estera di verificarne legittimità e compatibilità
con la "lex societatis" e l'ordinamento italiano, apparendo in particolare
necessario che la decisione stessa preveda espressamente la scelta del tipo
societario italiano che la società adotterà.
- Se il trasferimento è dall'Italia in Paese extra UE, il notaio che riceve
la relativa delibera dovrà verificare la concreta compatibilità della
decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accertando che sia
ammesso il trasferimento di sede - con conseguente "costituzione" della
società e sottoposizione della stessa all'ordinamento giuridico nazionale -
e non sia prevista, invece: (i) una norma di diritto internazionale privato
che faccia riferimento alla legge del Paese in cui è avvenuta l'originaria
incorporazione della società ovvero (ii) una normativa interna che imponga
comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure
proprie del Paese.
Relativamente alle problematiche di iscrizione che qui interessano, si
potrebbe infatti verificare:
nell'ipotesi sub. (i), che la cancellazione dal Registro delle Imprese
italiano sia in contrasto con la necessità di mantenere il riferimento alla
normativa italiana;
nell'ipotesi sub. (ii), che il trasferimento della sede comporti
necessariamente lo scioglimento e la liquidazione della società, con
soggezione quindi a formalità pubblicitarie diverse da quelle previste per
le modificazioni dell'atto costitutivo.
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TRASFERIMENTI INTRA UE
1.01 TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE NON
INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile
A) Iscrizione dell’atto di trasferimento
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)
• Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel riquadro 20 verrà indicato che la
società intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese UE di
destinazione.) (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le
società di capitale)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se
società di persone)
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF
firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra.
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali
e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede).
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitale), € 59,00 (per le società
di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
B) Successivamente, adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dal paese
di destinazione, il Notaio/l’amministratore dovrà presentare:
• Modello S3 (codice atto A14)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dall’obbligato
Allegati - Copia del certificato o dell’attestazione che comprova l'avvenuta
iscrizione della società nel registro imprese del paese di destinazione o
comunque l'avvenuto trasferimento della sede nel paese di destinazione.
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali
e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede) se non depositato con
la delibera.
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitale), € 59,00 (per le società
di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
1.02 TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE
INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)
• Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel riquadro 20 verrà indicato che la
società intende restare assoggettata all’ordinamento giuridico italiano.
(codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitali)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se
società di persone)
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF
firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (se società di capitali)
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società
di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
NOTA BENE: la società che, pur trasferendo la sede all’estero, intende
mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano resta iscritta
nel Registro delle imprese della provincia presso cui aveva fissato l’ultima
sede in Italia. Presso questo registro delle imprese assolverà a tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie,
rinnovo cariche, deposito bilancio, ecc.)
1.03 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DA PAESE UE IN ITALIA
Art. 2436 codice civile
TERMINE: 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO L’ARCHIVIO NOTARILE OVVERO
PRESSO UN NOTAIO ITALIANO, COMUNQUE ENTRO 45 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio italiano/Conservatore dell’archivio notarile
NOTA BENE: ove la società assuma un tipo capitalistico, il deposito
dell'atto estero e la conseguente iscrizione nel registro imprese italiano
potrà essere effettuata esclusivamente da notaio.
• Modello S1 (compilato seguendo le istruzioni previste per l’iscrizione
della società) (codice atto A01)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio italiano/Conservatore
dell’archivio notarile
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF
firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto o testo dei patti sociali
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società
di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
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TRASFERIMENTI EXTRA UE
2.01 TRASFERIMENTO IN PAESE EXTRA UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE NON
INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile
A) Iscrizione dell’atto di trasferimento (se la normativa del paese
prescelto ammette il trasferimento dall'Italia)
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)
• Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel riquadro 20 verrà indicato che la
società intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese extra UE
di destinazione.) (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le
società di capitale)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se
società di persone)
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF
firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali
e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede).
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società
di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
NOTA BENE: il notaio verifica la compatibilità della decisione assunta con
la normativa del paese extra UE prescelto.
B) Adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dal paese di destinazione,
il Notaio/l’amministratore dovrà presentare:
• Modello S3 (codice atto A14)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dall’obbligato
Allegati - Copia del certificato o dell’attestazione che comprova l'avvenuta
iscrizione della società nel registro imprese del paese di destinazione o
comunque l'avvenuto trasferimento della sede nel paese di destinazione.
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali
e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede) se non depositato con
la delibera.
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società
di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
NOTA BENE: se la normativa del paese prescelto impone la costituzione della
società secondo le leggi del paese di destinazione, il notaio avvia una
normale procedura di scioglimento. Conclusa la fase di scioglimento e
liquidazione, secondo le procedure già individuate dal “Prontuario comune
per la presentazione degli atti con modalità telematica della Lombardia” il
Notaio/l’amministratore dovrà presentare la consueta domanda di
cancellazione.
2.02 TRASFERIMENTO IN PAESE EXTRA UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE
INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile
TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)
• Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel riquadro 20 verrà indicato che la
società intende restare assoggettata all’ordinamento giuridico italiano.)
(codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitali)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se
società di persone)
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF
firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (se società di capitali)
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società
di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
NOTA BENE: a) il notaio verifica la compatibilità della decisione assunta
con la normativa del paese extra UE prescelto; b) la società che, pur
trasferendo la sede all’estero, intende mantenere la soggezione
all'ordinamento giuridico italiano, resta iscritta nel registro imprese
della provincia presso cui aveva fissato l’ultima sede in Italia. Presso
questo registro delle imprese assolverà a tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa italiana (variazioni statutarie, rinnovo cariche, deposito
bilancio, ecc.)
2.03 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DA PAESE EXTRA UE IN ITALIA
Art. 2436 codice civile
TERMINE: 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO L’ARCHIVIO NOTARILE OVVERO
PRESSO UN NOTAIO ITALIANO, COMUNQUE ENTRO 45 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio italiano/Conservatore dell’archivio notarile
NOTA BENE: ove la società assuma un tipo capitalistico, il deposito
dell'atto estero e la conseguente iscrizione nel registro imprese italiano
potrà essere effettuata esclusivamente da notaio.
• Modello S1 (compilato seguendo le istruzioni previste per l’iscrizione
della società) (codice atto A01)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio italiano/Conservatore
dell’archivio notarile
Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF
firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto o testo dei patti sociali
Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società
di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che
corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).
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