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REGISTRO IMPRESE
 

Fusione transfrontaliera tra società di capitali

- TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI CAPITALI NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

- TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI PERSONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

- TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DI SEDE SECONDARIA
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

- DEPOSITO A REGISTRO IMPRESE MEDIANTE DELEGATI

- ISCRIZIONE DELLA NOMINA A CARICHE SOCIALI

- PRESENTAZIONE ATTI CON EFFETTI DIFFERITI
PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI ATTI CON EFFETTI DIFFERITI DI SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ COOPERATIVE

- PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI DELIBERE DI SOCIETA' DI CAPITALI ADOTTATE SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA

- BOLLO FORFETTARIO

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 BOLLO FORFETTARIO

Dal 1° giugno 2007 la registrazione di tutti gli atti notarili avviene tramite Modello Unico Informatico (MUI), con versamento dell'imposta di bollo nella misura forfettaria stabilita dal DM 22 febbraio 2007.
La tariffa dell'imposta di bollo (allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642) stabilisce, all'art. 1 comma 1 ter, l'importo, anch'esso forfettario, dell'imposta di bollo dovuta per le "domande, denunce ed atti che le accompagnano" inviati per via telematica al registro delle imprese.
Peraltro, in alcuni casi, il bollo pagato tramite MUI assolve anche il bollo dovuto sulla copia dell'atto e sulla domanda per il Registro delle Imprese.

E' quindi necessario operare un coordinamento tra nuove e vecchie disposizioni.

La tariffa allegata al DM 20 agosto 1992 prevede espressamente che il bollo forfettario (€ 156,00) versato tramite MUI in sede di registrazione degli "atti propri delle società" (n.1 del "secondo" comma 1 bis dell'art. 1 della tariffa stessa) include il bollo dovuto per la copia dell'atto e la doman-da al Registro delle Imprese: quindi il bollo forfettario (€ 59,00 per gli atti che riguardano società di persone - € 65,00 per gli atti che riguardano società di capitali) previsto nel successivo comma 1 ter dell'art. 1 della tariffa non è dovuto e non va versato al momento dell'invio della pratica al Regi-stro delle Imprese.
Queste le indicazioni pratiche per la redazione della modulistica da inviare al Registro delle Impre-se: nella distinta "Fedra" si sceglie l'opzione "bollo assolto all'origine" inserendo nel campo relativo agli estremi dell'autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo una dicitura tipo "assolto ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante MUI" e scegliendo, in sede di spedizione, la casella "esente da addebito bollo".
Si segnala la particoalre ipotesi in cui l’istanza si riferisce ad una cooperativa che alleghi anche il modello “C17”. In questo caso occorre inserire la normale dicitura dell’assolvimento del bollo in modo virtuale, inserire nell’apposito spazio l’importo di € 14,62 e riportare la dicitura del MUI nel modello “Note”.

Se la registrazione dell’atto notarile avviene tramite Modello Unico Informatico, l’istanza rivolta al registro imprese è esente dal pagamento dell’imposta di bollo anche se la stessa è presentata non direttamente dal notaio ma da altro soggetto obbligato (ad esempio l’amministratore nel caso di i-scrizione di società, anche a seguito di fusioni e scissioni).

Viceversa i numeri 2, 3, 4 del medesimo comma 1 bis della tariffa (che riguardano procure, cessio-ni di quote sociali e altri atti) non prevedono che il bollo forfettario versato tramite MUI (rispettiva-mente € 30,00, 15,00 e 45,00) in sede di registrazione assolva anche il bollo dovuto per le formali-tà al Registro delle Imprese: pertanto, in sede di esecuzione di tali ultime formalità, andrà versato l'importo previsto dal comma 1 ter sopracitato.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per particolari tipologie di atti.

tipo di atto imposta di bollo
assolta con MUI* bollo per l'adempimento
del registro delle imprese**

cessione di partecipazioni di srl € 15,00 dovuto
cessione di quote di società di persone € 156,00 non dovuto
procure, revoche di procure da depositare al RI € 30,oo dovuto
cessione di azienda (senza immobili) € 45,00 dovuto
conferimento di azienda in atto separato (senza immobili) € 45,00 dovuto
conferimento di azienda contestuale (senza immobili) € 156,00 non dovuto
deposito di atto estero di trasferimento sede di società estera (senza immobili) € 156,00 non dovuto
apertura di sede secondaria da parte di società estera € 156,00 non dovuto
costituzione/cancellazione di pegno su partecipazioni di srl € 45,00 dovuto
costituzione/cancellazione di pegno su quote di società di persone € 45,00 dovuto
cessione di partecipazioni di srl e costituzione di pegno nello stesso atto € 45,00 dovuto
cessione di quote di società di persone e costituzione di pegno nello stesso atto € 156,00 non dovuto

* Modello Unico Informatico

** Euro 59,00 per gli atti che riguardano società di persone - Euro 65,00 per gli atti che riguardano società di capitali – Euro 42,00 nel caso di imprese individuali (iscrizione di procura di impresa individuale)

LE NORME DI RIFERIMENTO

DM Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007
1. Alla tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:(.....)
c) nell’articolo 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1 -bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pub-blici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:
1. per gli atti propri delle società (.....), incluse la co-pia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese euro 156,00
2. per le procure, deleghe e simili euro 30,00
3. per gli atti di cessione di quote sociali euro 15,00
4. per tutti gli altri atti euro 45,00


 

scarica il documento.doc

 

 

 

 


PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI DELIBERE DI SOCIETA'DI CAPITALI ADOTTATE SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA


Il deposito, per la successiva iscrizione delle delibere in esso contenute, di verbali di assemblea di società di capitali portanti delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionate, per volontà dell'assemblea, al verificarsi di un determinato evento, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall'assemblea e deve riportare nel “Modello note” da allegare al modello S2 le modificazioni deliberate, con specificazione, nello stesso “Modello note”, che trattasi di modificazioni soggette a condizione sospensiva.

Lo statuto aggiornato riportante le modificazioni deliberate sotto condizione sospensiva deve normalmente essere depositato una volta divenute efficaci le modifiche stesse; può peraltro essere subito allegato al verbale riportante le deliberazioni condizionate, tenuto conto che la pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia fino al verificarsi della condizione sospensiva apposta.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva è necessario, per concludere il procedimento di iscrizione, depositare un ulteriore modello S2, sottoscritto da un amministratore o dal Notaio (quest’ultimo, peraltro, non obbligato ma solo facoltizzato al secondo deposito), riportante le modificazioni negli specifici quadri del modello, indicando nel “Modello note” il riferimento al deposito originario e la dichiarazione che l'evento dedotto in condizione si è verificato.

Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento) e viene effettuato con la corresponsione del diritto ridotto previsto per le comunicazioni.

Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione, o meglio nell'intervenuta efficacia, di un atto (normalmente di fusione o scissione) soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese, è possibile effettuare il secondo deposito, cioè quello con cui si attiva la conclusione del procedimento di iscrizione e l'inserimento definitivo delle modifiche statutarie condizionate, con lo stesso modello/istanza col quale avviene il deposito dell'atto dedotto in condizione.

ATTI MODIFICATIVI DELLO STATUTO SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA

A) Primo adempimento: deposito/iscrizione dell’atto

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio

• Modello S2 (codice atto A05).
• Modello Note con l’indicazione delle deliberazioni sospensivamente condizionate
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio

Allegati: Copia autentica dell’atto scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal Notaio con eventuale statuto nella versione aggiornata seppur non efficace.
Costi: Bollo € 65,00 ; Diritti di segreteria € 90,00

B) Secondo adempimento: iscrizione delle modificazioni successivamente al verificarsi della condizione sospensiva

TERMINE: NESSUNO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio/Amministratore

• Modello S2 (codice atto A05) compilato ai riquadri corrispondenti alle modificazioni.
• Eventuali altri Modelli collegati al tipo di modificazione
• Distinta Fedra firmata digitalmente dall’obbligato

Allegati: Copia dello statuto aggiornato scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal Notaio, se non depositata in sede di primo adempimento.
Dichiarazione di avveramento della condizione resa dall’amministratore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove la stessa non sia già resa nel “Modello note” dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra.
Costi: Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 30,00 (€ 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato)



 

 

TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI CAPITALI NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le società, il cui statuto non contiene l'indicazione dell'indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione di modello S2 sottoscritto da uno qualsiasi degli amministratori senza allegare alcun documento.

E' noto che la norma (art. 111 ter delle norme di attuazione e transitorie del codice civile) non disciplina la competenza a decidere il trasferimento.

Detta competenza può essere riservata dallo statuto all'assemblea ordinaria o all'organo amministrativo, potendosi comunque ipotizzare la competenza di quest'ultimo in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, trattandosi di decisione attinente la sfera gestionale dell'impresa.

Peraltro la delibera di modifica dell'indirizzo della sede legale non deve essere esibita al registro delle imprese unitamente alla comunicazione di cui all'art. 111 ter, essendo tale comunicazione l'unica richiesta e quindi sufficiente per la pubblicità di tale modifica.

Depone a favore della tesi esposta anche l'identica disciplina pubblicitaria delle similari fattispecie di cui agli artt. 2444 e 2481 bis ultimo comma c.c. e dell'istituzione e della chiusura di unità locali.

 

 

 

TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI PERSONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

L'art. 111 ter è norma generale la cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali; pertanto anche le società di persone i cui patti sociali non contengano l'indicazione dell'indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione di modello S2 sottoscritto da uno qualsiasi dei soci amministratori / accomandatari, senza allegare alcun documento.

 

 

 

TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DI SEDE SECONDARIA
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

La comunicazione del cambio di indirizzo della sede secondaria può essere depositata dagli amministratori nelle forme semplificate dell'art. 111 ter (in applicazione estensiva del principio ivi dettato) e senza necessità di allegazione di alcun atto o delibera relativa, per le stesse motivazioni relative al trasferimento dell'indirizzo della sede legale.

 

 

 

DEPOSITO A REGISTRO IMPRESE MEDIANTE DELEGATI

I soggetti obbligati alla presentazione che non sono in possesso della smart-card o che sono impossibilitati, per qualsivoglia motivo, all'utilizzo della stessa, si possono avvalere di una procura speciale (conforme al modello predisposto da Unioncamere, disponibile sui siti internet di tutte le Camere di Commercio Lombarde e qui riprodotta).

Tale procura, sottoscritta dall'interessato, può essere conferita anche al notaio che, in tal caso, assume la veste di procuratore.

Alla procura deve essere allegata la copia del documento di identità del conferente la procura stessa.

 

 

 

ISCRIZIONE DELLA NOMINA A CARICHE SOCIALI.

L'iscrizione della nomina a cariche sociali contenuta in atto costitutivo o in verbale di assemblea redatto dal notaio, quando il soggetto nominato risulta presente all'atto, può essere effettuata direttamente dal notaio stesso senza utilizzo del modello procura.

Ovviamente, in tal caso, la data di "notifica conferimento" dovrà coincidere con la data dell'atto.

Qualora invece il soggetto nominato non sia presente alla stipula dell'atto, il notaio può iscrivere la nomina dello stesso, dichiarando nel modello "note" di avere avuto dall'interessato l'incarico a provvedere. 

 


PRESENTAZIONE ATTI CON EFFETTI DIFFERITI
PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI ATTI CON EFFETTI DIFFERITI DI SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ COOPERATIVE
 

Sono esclusi gli atti i cui effetti sono differiti per volontà dei soci.
Sono trattate esclusivamente le delibere nelle quali interviene il notaio.

Principi di carattere generale:
Il deposito di atti con effetti differiti al verificarsi di condizioni previste dalla legge (ed in particolare della delibera assembleare di revoca della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c., della delibera assembleare di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. e dell'atto di trasformazione eterogenea) deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto stesso e deve riportare le modifiche - la cui efficacia è subordinata al verificarsi delle suddette condizioni – in conformità a quanto precisato nei prospetti che seguono, con specificazione della subordinazione dell'efficacia all'evento stabilito dalla legge.

Nelle delibere di assemblea di revoca della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c. e di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. lo statuto aggiornato riportante le modifiche subordinate (e quindi non ancora efficaci) deve normalmente essere depositato una volta divenute efficaci le modifiche stesse, salva la necessità che l'assemblea deliberi espressamente la riformulazione letterale o la modifica degli articoli statutari che variano per effetto delle delibere assunte; lo statuto può peraltro essere subito allegato alle suddette delibere, tenuto conto che la pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia per subordinazione a condizioni legali. Analogamente potrà essere allegato lo statuto agli atti di trasformazione eterogenea ovvero alle delibere di assemblea di revoca della liquidazione nelle quali sia adottato uno statuto integralmente rinnovato subordinatamente al verificarsi dell'evento che condiziona per legge la delibera di revoca.

Dopo il verificarsi della condizione legale è necessario, per concludere il procedimento, depositare un ulteriore modello, sottoscritto da un rappresentante della società (fermo restando che il notaio è comunque facoltizzato al secondo deposito), riportante le modifiche divenute efficaci negli specifici quadri del modello, indicando nella modulistica il riferimento al deposito originario e la dichiarazione di avvenuto verificarsi dell'evento condizionante, allegando idoneo documento comprovante la verificata condizione (certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale competente ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dallo scadere del termine).

Delibere con effetti differiti dalla previsione normativa di un termine di opposizione:
- art. 2487 ter: revoca dello stato di liquidazione;
- art. 2445: riduzione del capitale sociale (S.p.A.);
- art. 2482: riduzione nel capitale sociale (s.r.l.);
- art. 2500 septies e art. 2500 novies nella parte in cui disciplinano la: trasformazione della società di capitali in soggetto iscrivibile nel registro imprese;
- art. 2500 octies e art. 2500 novies nella parte in cui disciplinano la trasformazione di soggetto iscrivibile nel registro imprese in società di capitali.

Art. 2487 ter: revoca dello stato di liquidazione:
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S3 al riquadro 19 nei campi relativi alla data in cui è stata disposta la liquidazione, alla data di revoca (inserire la data della deliberazione di revoca) e al tipo di liquidazione (codice atto A99). Inoltre va allegato il modello NOTE contenente l’indicazione che la revoca NON ha effetto immediato.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia autentica del verbale di assemblea (scansionata o in formato .pdf) firmata digitalmente dal notaio.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi della condizione di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione di revoca dello stato di liquidazione al registro delle imprese un amministratore o il notaio procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi dell’effetto della revoca.
Deve essere depositato il modello S2 (compilato ai riquadri relativi alle modificazioni conseguenti alla revoca della liquidazione) (codice atto A10, A06) ed il modello S3 compilato al riquadro 19 nel campo relativo alla “data revoca” (inserire la data di effetto della revoca di liquidazione che sarà successiva di 60 giorni alla data di iscrizione della deliberazione di revoca) e selezionando “con effetto esecutivo”. Inoltre vanno allegati gli intercalari P relativi alle cariche nominate/modificate/cessate.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio.
Allegato alla comunicazione: copia informatica del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione alla revoca della liquidazione ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di segreteria (il diritto per la nomina degli amministratori assorbe il diritto per la comunicazione).
Art. 2445: riduzione del capitale sociale (S.p.A.)
Art. 2482: riduzione del capitale sociale (s.r.l.)
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 al riquadro 8 nel campo A “deliberazione di variazione del capitale sociale” (inserire la data della deliberazione di riduzione del capitale sociale) e compilare i riquadri relativi al capitale deliberato (importo ridotto), sottoscritto e versato (importo non ridotto). Il codice atto è A05. Inoltre va inserita nel riquadro 20 la seguente indicazione: “La riduzione del capitale deliberata con atto del ….., rep. n. ………., notaio …. non ha effetto immediato”
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia autentica del verbale di assemblea (scansionata o in formato .pdf) firmata digitalmente dal notaio e eventuale statuto nella versione aggiornata, se pur non efficace.
Devono essere versati € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi della condizione di legge
Decorsi 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di riduzione del capitale sociale, un amministratore o il notaio procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi dell’effetto della deliberazione stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato al riquadro 8 nel campo E) “riduzione capitale reale avente efficacia decorsi tre mesi ex art. 2445 e 2482” e ai riquadri relativi al capitale deliberato, sottoscritto e versato (per tutti importo ridotto). Allegare, inoltre, l’intercalare S riportante le nuove quote dei soci. Il codice atto è A05.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia dello statuto aggiornato se non depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione alla riduzione del capitale sociale ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.
Art. 2500 octies e novies: trasformazione eterogenea da soggetto iscritto nel registro delle imprese in società di capitali
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 ai riquadri A e B con l’indicazione del codice atto A99 e il riquadro 20 con la seguente indicazione “con atto del …….., rep. n. ……… notaio …………. è stata deliberata la trasformazione in ………… che non ha effetto immediato”.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia autentica dell’atto di trasformazione (scansionata o in formato .pdf) firmata digitalmente dal notaio e eventuale nuovo statuto se pur non efficace.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi delle condizioni di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione, un amministratore o il notaio procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi dell’effetto della trasformazione stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato esclusivamente ai riquadri corrispondenti alle modifiche. Il codice atto è A05 con A06 ed eventuale A08.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia del nuovo statuto se non depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione alla trasformazione ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.
Art. 2500 septies e novies: trasformazione eterogenea da soggetto iscritto nel registro delle imprese in società di capitali
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 ai riquadri A e B con l’indicazione del codice atto A99 e il riquadro 20 con la seguente indicazione “con atto del …….., rep. n. ……… notaio …………. è stata deliberata la trasformazione in ………… che non ha effetto immediato”.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia autentica dell’atto di trasformazione (scansionata o in formato .pdf) firmata digitalmente dal notaio e eventuale nuovo statuto se pur non efficace.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi delle condizioni di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione, un amministratore o il notaio procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi dell’effetto della trasformazione stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato esclusivamente ai riquadri corrispondenti alle modifiche. Il codice atto è A05 con A07 ed eventuale A08.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia del nuovo statuto se non depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione alla trasformazione ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.

 

 

 

TRASFERIMENTO SEDE DI SOCIETA' ITALIANA ALL'ESTERO E DI SOCIETA' ESTERA IN ITALIA


Il trasferimento della sede di società italiana in altri Paesi UE costituisce modificazione dell'atto costitutivo e, come tale, va iscritta nel Registro delle Imprese.
Nel caso di trasferimento della sede di società estera in Italia è obbligo del notaio che riceve in deposito l'atto estero di trasferimento verificare la legittimità e la conformità dell'atto medesimo alla "lex societatis" ed alle norme italiane, nonchè la sussistenza delle "condizioni stabilite dalla legge" per richiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.


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Vanno esaminate separatamente le ipotesi di trasferimento della sede sociale da o in Paesi UE ovvero da o in Paesi extra UE.

Quanto alla prima ipotesi, è noto l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo dal 1999 in avanti (si vedano le sentenze Centros, Uberseering e Inspire Art) in favore del principio del diritto - e quindi della libertà - di stabilimento, nel duplice aspetto: (i) della libertà di trasferimento della sede e quindi di stabilimento da parte di società costituite nella UE in tutti i Paesi della stessa UE e (ii) della possibilità per una società costituita in un Paese UE di mantenere l'ordinamento proprio del Paese di costituzione e di operare in un altro Paese UE.
Seguendo l'orientamento della Corte risulterebbe quindi superato l'art. 25, comma 1, della legge n. 218/1995, secondo il quale, fermo restando che le società sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione, "si applica tuttavia la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale...".
L'opinione della Corte, allo stato attuale, non è peraltro universalmente e pacificamente condivisa; se infatti si concorda sulla impossibilità che lo Stato UE di arrivo possa impedire od ostacolare (ad esempio con la richiesta di condizioni aggiuntive quali minimi di capitale) il trasferimento della sede consentito dallo Stato UE di provenienza, non manca chi ritiene possibile che l'ordinamento di quest'ultimo, e cioè la c.d. "lex societatis", impedisca od ostacoli il trasferimento all'estero della sede di una società ivi costituita (ad esempio prevedendo che in questo caso la società debba essere preventivamente liquidata).
Tenuto conto di quanto sopra:
- nel caso di trasferimento della sede di una società da un paese UE in Italia, il notaio italiano (sulla cui competenza si veda la Massima n. 84 in CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massime notarili in materia societaria, Milano, 2007) dovrà verificare la legittimità e conformità della deliberazione/decisione sociale o gestionale adottata alla "lex societatis" ed alle norme italiane, quindi ricevere la stessa in deposito ai sensi dell'art. 106 l.not. ed infine procedere alla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese.
- nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese UE, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo "abbandono" dell'ordinamento giuridico italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come modificazione dell'atto costitutivo della società italiana alla quale
(i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara);
(ii) seguirà invece l'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, da presentarsi a cura dell'organo amministrativo, dopo che sarà stata perfezionata all'estero l'iscrizione della società o risulti comunque compiuta la procedura di costituzione secondo la nuova legge di appartenenza.

Nella seconda ipotesi considerata, relativa al trasferimento della sede da o in Paese extra UE:
- se si tratta di trasferimento in Italia, vige l'obbligo per il notaio italiano che riceve in deposito (ai sensi del citato art. 106 l.not.) la decisione della società estera di verificarne legittimità e compatibilità con la "lex societatis" e l'ordinamento italiano, apparendo in particolare necessario che la decisione stessa preveda espressamente la scelta del tipo societario italiano che la società adotterà.
- Se il trasferimento è dall'Italia in Paese extra UE, il notaio che riceve la relativa delibera dovrà verificare la concreta compatibilità della decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accertando che sia ammesso il trasferimento di sede - con conseguente "costituzione" della società e sottoposizione della stessa all'ordinamento giuridico nazionale - e non sia prevista, invece: (i) una norma di diritto internazionale privato che faccia riferimento alla legge del Paese in cui è avvenuta l'originaria incorporazione della società ovvero (ii) una normativa interna che imponga comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure proprie del Paese.
Relativamente alle problematiche di iscrizione che qui interessano, si potrebbe infatti verificare:
nell'ipotesi sub. (i), che la cancellazione dal Registro delle Imprese italiano sia in contrasto con la necessità di mantenere il riferimento alla normativa italiana;
nell'ipotesi sub. (ii), che il trasferimento della sede comporti necessariamente lo scioglimento e la liquidazione della società, con soggezione quindi a formalità pubblicitarie diverse da quelle previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.




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TRASFERIMENTI INTRA UE


1.01 TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE NON INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile

A) Iscrizione dell’atto di trasferimento

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)

• Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel riquadro 20 verrà indicato che la società intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese UE di destinazione.) (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitale)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se società di persone)

Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra.
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede).

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitale), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

B) Successivamente, adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dal paese di destinazione, il Notaio/l’amministratore dovrà presentare:

• Modello S3 (codice atto A14)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dall’obbligato

Allegati - Copia del certificato o dell’attestazione che comprova l'avvenuta iscrizione della società nel registro imprese del paese di destinazione o comunque l'avvenuto trasferimento della sede nel paese di destinazione.
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede) se non depositato con la delibera.

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitale), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

1.02 TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)

• Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel riquadro 20 verrà indicato che la società intende restare assoggettata all’ordinamento giuridico italiano. (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitali)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se società di persone)

Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (se società di capitali)

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

NOTA BENE: la società che, pur trasferendo la sede all’estero, intende mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano resta iscritta nel Registro delle imprese della provincia presso cui aveva fissato l’ultima sede in Italia. Presso questo registro delle imprese assolverà a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie, rinnovo cariche, deposito bilancio, ecc.)

1.03 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DA PAESE UE IN ITALIA
Art. 2436 codice civile

TERMINE: 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO L’ARCHIVIO NOTARILE OVVERO PRESSO UN NOTAIO ITALIANO, COMUNQUE ENTRO 45 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio italiano/Conservatore dell’archivio notarile

NOTA BENE: ove la società assuma un tipo capitalistico, il deposito dell'atto estero e la conseguente iscrizione nel registro imprese italiano potrà essere effettuata esclusivamente da notaio.


• Modello S1 (compilato seguendo le istruzioni previste per l’iscrizione della società) (codice atto A01)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio italiano/Conservatore dell’archivio notarile

Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto o testo dei patti sociali

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).


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TRASFERIMENTI EXTRA UE



2.01 TRASFERIMENTO IN PAESE EXTRA UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE NON INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile

A) Iscrizione dell’atto di trasferimento (se la normativa del paese prescelto ammette il trasferimento dall'Italia)

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)

• Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel riquadro 20 verrà indicato che la società intende assoggettarsi all’ordinamento giuridico del paese extra UE di destinazione.) (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitale)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se società di persone)

Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede).

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

NOTA BENE: il notaio verifica la compatibilità della decisione assunta con la normativa del paese extra UE prescelto.

B) Adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dal paese di destinazione, il Notaio/l’amministratore dovrà presentare:

• Modello S3 (codice atto A14)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dall’obbligato

Allegati - Copia del certificato o dell’attestazione che comprova l'avvenuta iscrizione della società nel registro imprese del paese di destinazione o comunque l'avvenuto trasferimento della sede nel paese di destinazione.
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede) se non depositato con la delibera.

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

NOTA BENE: se la normativa del paese prescelto impone la costituzione della società secondo le leggi del paese di destinazione, il notaio avvia una normale procedura di scioglimento. Conclusa la fase di scioglimento e liquidazione, secondo le procedure già individuate dal “Prontuario comune per la presentazione degli atti con modalità telematica della Lombardia” il Notaio/l’amministratore dovrà presentare la consueta domanda di cancellazione.



2.02 TRASFERIMENTO IN PAESE EXTRA UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Art. 2436 codice civile

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)

• Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel riquadro 20 verrà indicato che la società intende restare assoggettata all’ordinamento giuridico italiano.) (codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitali)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se società di persone)

Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (se società di capitali)

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

NOTA BENE: a) il notaio verifica la compatibilità della decisione assunta con la normativa del paese extra UE prescelto; b) la società che, pur trasferendo la sede all’estero, intende mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano, resta iscritta nel registro imprese della provincia presso cui aveva fissato l’ultima sede in Italia. Presso questo registro delle imprese assolverà a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie, rinnovo cariche, deposito bilancio, ecc.)

2.03 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DA PAESE EXTRA UE IN ITALIA
Art. 2436 codice civile

TERMINE: 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO L’ARCHIVIO NOTARILE OVVERO PRESSO UN NOTAIO ITALIANO, COMUNQUE ENTRO 45 GIORNI DATA ATTO
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio italiano/Conservatore dell’archivio notarile

NOTA BENE: ove la società assuma un tipo capitalistico, il deposito dell'atto estero e la conseguente iscrizione nel registro imprese italiano potrà essere effettuata esclusivamente da notaio.

• Modello S1 (compilato seguendo le istruzioni previste per l’iscrizione della società) (codice atto A01)
• Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio italiano/Conservatore dell’archivio notarile

Allegati - Copia autentica dell’atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto o testo dei patti sociali

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).


 

 

 

 

 

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