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ANNO ACCADEMICO 2008-2009
SOMMARIO
MATERIALI
ANNO ACCADEMICO 2008-2009
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SINGOLI
CONTRATTI I
PERSONE GIURIDICHE
URBANISTICA
OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI
"Accollo"
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URBANISTICA
Undicesima
lezione.
Commercializzazione dei beni culturali
(Milano 12 maggio 2009)
Premessa
Tutta la problematica dei beni culturali, vista dall’angolo visuale del
notariato, può ripartirsi su tre gruppi di problemi:
- problemi dell’individuazione dei beni, premessa al tutto;
- problemi della loro circolazione (e qui vengono in esame l’autorizzazione,
la denuncia, la prelazione);
- problemi degli effetti dell’atto posto in essere in violazione delle norme
che ne governano la circolazione (nullità assoluta, nullità relativa,
inefficacia, inopponibilità, recupero dell’atto nullo).
Ritengo opportuno sviluppare la mia lezione con la seguente metodologia
espositiva:
a) da una parte una sintesi della disciplina, allo scopo di disporre di
un’infarinatura di base e comprendere esattamente il significato dei singoli
problemi che saranno in seguito approfonditi;
b) da un’altra parte scavare sui singoli problemi, esaminati sia in
astratto, sia con specifico riferimento alla casistica prospettata innanzi
al notaio.
1. Normativa e disciplina, in genere
A partire dal 1° maggio 2004 la materia è disciplinata dal codice dei beni
culturali, adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla
base della legge delega 6 luglio 2002, n. 137.
Di recente è stato emanato il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 che ha introdotto
alcune modifiche, ma sostanzialmente di scarso rilievo sulla disciplina del
codice concernente la commercializzazione dei beni culturali.
Riproducendo sostanzialmente la disciplina già vigente, il codice dei beni
culturali ribadisce la nota ripartizione dei beni culturali a seconda
dell'appartenenza: a) beni culturali appartenenti a soggetto di diritto
pubblico o a persona giuridica priva di scopo di lucro; b) beni culturali
appartenenti a soggetto persona fisica oppure a società commerciale.
Nel primo caso (ipotesi sub a) la negoziazione del bene culturale richiede
il doppio momento della preventiva autorizzazione alla dismissione e del
procedimento di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso; nel
secondo caso (ipotesi sub b) non si richiede la preventiva autorizzazione,
ma occorre osservare esclusivamente le norme sulla prelazione allorquando se
ne verifichino gli estremi (alienazione a titolo oneroso) e fermo comunque
l'obbligo di denuncia.
Quindi abbiamo:
- autorizzazione: richiesta soltanto per i beni culturali appartenenti a
soggetto ente pubblico o persona giuridica non società;
- denuncia e prelazione: richieste per i beni culturali appartenenti a
tutti, senza più alcuna distinzione fra diverse categorie di soggetti
proprietari del bene.
- sanzione civilistica della "nullità": dà luogo ad essa l'inosservanza
delle prescritte formalità (art. 164 del codice, per cui "le alienazioni, le
convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti
stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza
l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli") ed
alla sanzione penale prevista dall'art. 173 del codice ("è punito con la
reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469: a)
chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali
indicati negli articoli 55 e 56; b) chiunque, essendovi tenuto, non
presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli
atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che
effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto
dall'articolo 61, comma 1").
Questa, in estrema sintesi, la disciplina. Passiamo ora a frazionare quest’ultima
nei suoi vari momenti, con gli opportuni approfondimenti.
2. Individuazione del bene
La prima operazione concerne la catalogazione di un determinato bene
immobile (la disciplina vale anche per i beni mobili, ma ci occupiamo degli
immobili, che più di frequente interessano gli atti notarili) come bene
culturale.
Quindi ci si può chiedere: quand’è che un bene può essere ritenuto bene
culturale senza tema di errore?
Per i beni dei privati e per quelli delle società commerciali occorre la
notifica formale della pubblica amministrazione. La notifica, sempre
richiesta, non si limita a far rientrare il bene nella disciplina dei beni
culturali, ma addirittura è essa stessa attributiva del requisito di
culturalità. In questo modo un bene privo di notifica della dichiarazione
della prevista autorità non ha mai assunto la qualifica di bene culturale.
Per i beni culturali di proprietà pubblica o appartenenti a persona
giuridica priva di scopo di lucro, fermo restando che il bene culturale è
tale oggettivamente, a prescindere dalla dichiarazione della pubblica
autorità, quest'ultima dichiarazione viene comunque ritenuta necessaria come
unico meccanismo idoneo a chiarire definitivamente la culturalità del bene o
l'assenza di culturalità. Ma, e questo è l'aspetto di maggior rilievo
contenuto nel nuovo codice, nell'attesa quel bene viene trattato come bene
culturale.
a) Fattispecie di esclusione
Comunque, ai fini di una individuazione più sicura circa la catalogabilità
di un bene appartenente ad ente pubblico o di organismo diverso dalla
società commerciale, appare opportuno passare in rassegna alcune fattispecie
di esclusione.
Ciò significa che possono essere individuate delle situazioni che ci aiutano
in negativo: non quindi per definire un bene come bene culturale, bensì per
escludere che un bene possa essere definito come bene culturale. Quali sono
queste situazioni?
1) un bene di artista ancora vivente: si pensi all’Auditorium di Roma;
2) un bene di vetustà inferiore ai 50 anni. La giurisprudenza ha affermato
che la ragione giustificativa del periodo di 50 anni risponde all’esigenza
di creare un congruo periodo di sedimentazione dei valori storici e
artistici, sottraendo la sfera di discrezionalità tecnica di cui
l’amministrazione dispone nella materia ai condizionamenti che possono
derivare dal gusto e dalle tendenze contemporanee all’esecuzione delle opere
ed al verificarsi di un determinato evento (TAR Lazio, 7 febbraio 2000, in
TAR, 2000, I, 1243);
Un bene di vetustà inferiore ai 50 anni non può essere ritenuto in linea di
principio bene culturale. Quindi non va sottoposto né ad autorizzazione, né
a denuncia, né a prelazione e non si incorrerà mai nella sanzione di nullità
prevista per l’inosservanza delle norme del codice sui beni culturali. Ma
chi decide se il bene ha superato o meno i 50 anni? E come si effettua la
valutazione di vetustà? Questi dubbi sono sorti nella prima interpretazione
del codice; non si tratta di problemi teorici o di scuola. Si può rispondere
nel modo seguente:
- per stabilire la vetustà di un’opera occorre partire non dalla data
d’inizio della costruzione, bensì dalla data del suo completamento;
- se il provvedimento abilitativo dell’opera (concessione, licenza, permesso
di costruire) ha meno di 50 anni, è presumibile ritenere che anche l’opera
non abbia superato i 50 anni;
- non dà certamente sicurezza la dichiarazione di parte, salvo che sia
confortata da documenti scritti provenienti da un’autorità;
- nell’incertezza appare consigliabile seguire la strada maestra della
richiesta di verifica;
3) un bene costituente terreno nudo. In questo caso la ragione del dubbio,
prospettatosi nella categoria notarile, nasce dal fatto che il codice
utilizza l’espressione “beni immobili”, espressione generica certamente
comprensiva, in astratto, anche dei terreni. Tuttavia un terreno non può
mai, per se stesso, essere ritenuto bene culturale, sia perché per esso non
si può parlare di vetustà superire ai 50 anni, sia perché il terreno, sempre
per se stesso, non potrà mai presentare connotati intrinseci di interesse
artistico, storico, archeologico. L’arte è sempre opera umana e pertanto
solo a siti archeologici o a terreni che contengono costruzioni artistiche
potrà essere riferita la qualifica di bene culturale;
4) un bene sul quale insista un vincolo indiretto. Il bene assoggettato a
vincolo indiretto per avvantaggiare un bene culturale che sta nelle
vicinanze non è mai per se stesso bene culturale. Il vincolo, pertanto, non
riguarda mai aspetti negoziali sul bene, ma soltanto aspetti di ordine
edilizio che siano suscettibili di danneggiare il bene culturale ubicato
nelle vicinanze.
5) Esiste poi tutta una categoria di beni per i quali, per addentellati con
altre norme, può essere posta in discussione la loro qualifica di beni
culturali. Rientrano in queste categorie di dubbio:
- i beni pubblici che rientrano nella disciplina della società di
cartolarizzazione creata per la dismissione del patrimonio pubblico, anche
se le autorità talvolta pretendano la valutazione della culturalità di
questi beni;
- gli alloggi di edilizia sovvenzionata trasmessi dagli ex IACP o gli
alloggi che rientrano nella legge 560 del 1993: questi beni sembrano
rientrare a pieno titolo nella categoria possibile dei beni culturali e
pertanto è da ritenersi che vadano assoggettati alla disciplina del codice;
- gli alloggi costruiti su area PEEP: si può fondatamente affermare che gli
atti di trasformazione in diritto di proprietà delle esistenti convenzioni
in diritto di superficie non debbano sottostare alla normativa sui beni
culturali, perché oggetto di trasformazione sono i terreni e non i
fabbricati su di essi costruiti.
Esaurita la gamma di fattispecie in negativo, vediamo quali sono le
situazioni in positivo per identificare i beni culturali. I momenti salienti
sono due: a) la verifica, che vale per i beni degli enti pubblici e delle
persone giuridiche prive di scopo di lucro; b) la notifica, che vale per i
beni delle persone fisiche e delle società commerciali.
b) Verifica
Il codice qualifica con il termine "verifica" il procedimento inteso ad
individuare un bene come bene culturale, appartenente ad ente pubblico o a
persona giuridica priva di scopo di lucro; mentre qualifica "dichiarazione
d'interesse culturale" il procedimento inteso ad identificare il bene
culturale del soggetto privato o della società commerciale.
Chiarisce, peraltro, che il provvedimento conclusivo, nel primo caso ha lo
stesso valore della dichiarazione d'interesse culturale e va trascritto nei
registri immobiliari, su richiesta del sovrintendente, allorquando si tratti
di bene immobile.
In precedenza non veniva prevista una necessaria verifica del bene culturale
appartenente a soggetto di diritto pubblico o a persona giuridica senza
scopo di lucro. Si prevedevano soltanto elenchi non esaustivi né
obbligatori, che dovevano essere compilati dai soggetti titolari del bene.
Il motivo per il quale questi beni non venivano sottoposti a verifica
nasceva dal fatto che si trattava di beni per lo più in mano pubblica, cioè
appartenenti a soggetti che per definizione garantivano la tutela di questi
beni e la fruizione pubblica di essi. In definitiva si trattava di beni per
i quali il problema del controllo risultava evidente nel momento dello
spossessamento da parte della mano pubblica, donde l'obbligo in tal caso di
sottoporre il trasferimento ad autorizzazione amministrativa.
Si assiste in materia ad una sempre maggiore attenzione da parte del
legislatore. In precedenza non si richiedeva alcun procedimento;
successivamente fu previsto un elenco che doveva essere compilato dall'ente
proprietario, ma l'elenco, oltretutto non pubblico, non aveva valore
ricognitivo pieno.
Prima con il decreto legge n. 269 del 2003 e successivamente con il codice
dei beni culturali, il sistema è destinato a cambiare.
Sulla base del codice dei beni culturali, il Ministero fornisce indirizzi
generali che serviranno da guida agli enti pubblici e alle persone
giuridiche prive di scopo di lucro (art. 12, comma 2).
L'amministrazione pubblica che cura gli interessi dei beni culturali,
d'ufficio o su sollecitazione del proprietario del bene, procede alla
verifica di questi beni. Ogni bene verrà così schedato come bene culturale,
oppure come bene non culturale. Se verrà schedato come bene culturale, la
schedatura costituisce dichiarazione del bene come bene culturale,
dichiarazione che va trascritta nei registri immobiliari se si tratta di
bene immobile, per rendere la culturalità del bene conoscibile ai terzi.
Ma, e questo è molto importante, finché non sia esaurita questa procedura il
bene è sottoposto ad una sorta di parcheggio e sottoposto alla disciplina
dei beni culturali. Questa la norma (art. 12, primo comma del codice dei
beni culturali): "le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma
1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo
fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2".
Si è posto il problema se i beni immobili, in attesa della verifica, debbano
essere ritenuti del tutto incommerciabili, oppure se essi, pur essendo
commerciabili, debbano essere soltanto assoggettati all’identica disciplina
prevista per i beni culturali (autorizzazione, denuncia, prelazione).
Il dubbio sorge per l’apparente contrarietà tra loro di due norme del
codice: l’art. 54, secondo comma e l’art. 12, primo comma.
Il primo dispone testualmente: "sono inalienabili…le cose immobili…fino a
quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito
del procedimento di verifica previsto dall'art. 12".
Il secondo articolo dispone testualmente: "le cose immobili…sono sottoposte
alle disposizioni del presente titolo fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2".
Mi sembra che la soluzione logica del dubbio sia la seguente: non è
pensabile che il legislatore abbia voluto creare un periodo di
incommerciabilità assoluta provvisoria di un bene, quando ancora non si è
certi se il bene sia culturale o meno. Tanto più che si avrebbe un
trattamento più oneroso (l'assoluta incommerciabilità) per un bene di cui
ancora non si conosce la culturalità, a differenza del bene culturale che
godrebbe di una commerciabilità solo limitata.
E’ preferibile ritenere che, imponendo per il bene incerto la stessa
disciplina del bene culturale, si sia voluto sollecitare la soluzione
dell’incertezza, costringendo nella sostanza il titolare del bene, in vista
della sua commercializzazione, ad abbreviare i tempi di valutazione della
culturalità del bene da parte della pubblica amministrazione. Costringendo
il soggetto interessato alla negoziazione a chiedere l’autorizzazione, si
innesca il meccanismo della verifica ed in quella fase la pubblica
amministrazione, prima dell’autorizzazione, sarà costretta a valutare se il
bene sia culturale o meno.
Infatti la verifica non innesca un meccanismo diverso dall’usuale per
accertare se il bene è culturale: il percorso è sempre uguale e, alla luce
della propria esperienza e conoscenza dei problemi, la pubblica
amministrazione sarà comunque in grado di affermare o negare che l’immobile
è bene culturale.
Pertanto si può affermare che non sia necessario, per incasellare o
escludere il bene fra i beni culturali, attendere l'esito della verifica se
questa possa desumersi inconfutabilmente dall'una o dall'altra delle fasi di
commercializzazione del bene.
E qui si inserisce un dubbio altra volta prospettato: se in precedenza,
prima dell’entrata in vigore del codice sui beni culturali, la pubblica
amministrazione ha riconosciuto o negato la culturalità, sfruttando il
meccanismo dell’autorizzazione, dopo l’entrata in vigore del codice
predetto, occorre prendere atto delle precedenti valutazioni di culturalità,
oppure occorre riaprire ex novo il discorso sul procedimento di verifica?
Si è risposto al quesito affermando che se la valutazione di culturalità è
stata già compiuta in precedenza, non occorre riaprirla ancora, perché si
tratterebbe di un’inutile procedura aggiuntiva, non essendo variati gli
strumenti sui quali la pubblica amministrazione deve basare le proprie
valutazioni nel giudizio di culturalità.
Va ricordato a questo proposito che nessuna legge (né quella del 1939, né il
testo unico del 1999, né il codice del 2004) ha disciplinato in modo
espresso queste modalità, rinviando pertanto ogni soluzione alla
discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione.
c) Notifica
Per i beni dei privati e per quelli delle società commerciali occorre la
notifica formale della pubblica amministrazione. La notifica, sempre
richiesta, non si limita a far rientrare il bene nella disciplina dei beni
culturali, ma addirittura è essa stessa attributiva del requisito di
culturalità. In questo modo un bene privo di notifica della dichiarazione
della prevista autorità non ha mai assunto la qualifica di bene culturale.
Questa conclusione deriva dall'art. 3, terzo comma lettera a) del codice, il
quale dispone testualmente che "sono altresì beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13, le cose immobili che
presentano interesse artistico, storico, etc".
La dichiarazione di bene culturale si sostanzia in un procedimento, iniziato
dal soprintendente e concluso con un provvedimento del Ministero. Il
provvedimento va notificato al proprietario del bene tramite messo comunale
o raccomandata con avviso di ricevimento.
Se si tratta di bene immobile, il provvedimento di dichiarazione va
trascritto a cura del soprintendente e, recita l'art. 15, secondo comma del
codice, "ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo".
Va comunque osservato che l'avvio del procedimento di dichiarazione di
culturalità va comunicato al proprietario o possessore o detentore del bene,
e, dal momento della comunicazione predetta, recita l'art. 14, quarto comma
del codice, vengono applicate, in via cautelare, fra l'altro, le norme che
stabiliscono l'obbligo di denuncia degli atti traslativi.
d) Trascrizione del vincolo
Presenta particolari problemi la trascrizione del vincolo sui registri
immobiliari. Che valore ha questa trascrizione? Ha essa effetto di
pubblicità costitutiva, oppure di pubblicità dichiarativa, o ancora di
semplice pubblicità-notizia, o infine di pubblicità c.d. rafforzativa?
Chi afferma trattarsi di pubblicità costitutiva sostanzialmente esprime
l'opinione che il vincolo, senza pubblicità, non sorge per i terzi, ancorché
esso sorga per l'intimato, cioè per il proprietario del bene.
Chi afferma trattarsi di pubblicità notizia sostanzialmente esprime
l'opinione che la pubblicità ha il solo scopo di far conoscere ai terzi
l'esistenza del vincolo, senza che ciò influisca sulla sorte dei negozi
posti in essere dal terzo.
Chi afferma trattarsi di pubblicità c.d. rafforzativa esprime l'opinione che
la pubblicità ha il solo scopo di determinare, ad ogni effetto, una
presunzione assoluta di conoscenza da parte del terzo e quindi di rendere
responsabile il terzo che abbia acquistato senza consultare i registri ove
compare la formalità del vincolo.
E, quindi, che effetto attribuire alla trascrizione?
La dottrina maggioritaria opta per la natura di pubblicità-notizia. Vale, si
dice, ad informare i terzi sull'esistenza del vincolo. Avrebbe, insomma,
soltanto effetti di informazione. Al massimo, avrebbe l'effetto di definire
meglio i problemi di responsabilità della pubblica amministrazione,
considerato che per il codice la pubblica amministrazione è obbligata (non
più soltanto facultizzata) ad iscrivere il vincolo nei registri immobiliari.
Dopo molte incertezze e perplessità mi sono anch'io convinto che alla
trascrizione del vincolo sul bene culturale non possa attribuirsi valore di
effetto costitutivo. Se infatti alla norma che il vincolo non trascritto non
può avere effetto nei confronti del terzo, volesse attribuirsi portata
effettiva, occorrerebbe affermare che il terzo acquista validamente un bene
culturale non trascritto, impedendo allo Stato la prelazione artistica.
Occorrerebbe infatti affermare che, di fronte all'interesse del terzo
all'oscuro del vincolo (per la mancanza della pubblicità) l'interesse dello
Stato all'esercizio della prelazione debba venir meno.
La mia convinzione invece è di segno opposto: mi sono insomma convinto che
la pubblicità ha natura di pubblicità-notizia. Mi ha convinto in questo
senso una recente sentenza della Cassazione (Cass. 9 dicembre 1985, n. 6180,
in Giust. civ., 1986, I, 1044), la quale ha sviluppato la seguente
riflessione: occorre partire dal vincolo culturale notificato al
proprietario del bene. Il vincolo sorge in capo al proprietario ancorché non
trascritto. Qui non vi sono dubbi. Da quel momento se il proprietario
negozia il bene senza denuncia, cioè violando la normativa sui beni
culturali, l'atto è nullo. Se l'atto è nullo, afferma la Cassazione, la
nullità vale sia nei confronti del dante causa sia nei confronti dell'avente
causa: l'atto nullo non produce effetti per nessuno. Ma allora che senso ha
disporre che la mancata trascrizione non ha effetto per i terzi? Può
affermarsi che un atto nullo diventi efficace per il terzo che accampi la
mancata trascrizione? Può insomma la pubblicità immobiliare attribuire al
negozio invalido un valore che il negozio per se stesso non può avere? Per
sostenerlo bisognerebbe affermare che la pubblicità immobiliare incida sugli
effetti negoziali sua sponte, il che non è. Infatti i registri immobiliari
sono meccanismi pubblicitari che presuppongono, a monte, un atto valido. Su
questa base l'ordinamento traccia tutta una serie di effetti che comunque
presuppongono la validità degli atti trascritti (salva la fattispecie della
pubblicità sanante).
Quindi occorre affermare che la pubblicità del vincolo sui registri
immobiliari può avere soltanto il valore di pubblicità notizia: si è cioè
utilizzato l'unico meccanismo di pubblicità operativa per gli atti
negoziali, ma soltanto per dare maggiore conoscenza sull'esistenza del
vincolo culturale.
Pertanto si preferisce attribuire alla trascrizione del vincolo valore di
pubblicità notizia, intesa a comunicare a tutti l’esistenza del vincolo,
fermo restando l’obbligo della P.A. di provvedervi, pena il risarcimento
danni causati al privato per la sua negligenza.
3. Beni demaniali
Con l’entrata in vigore del codice civile del 1942 i beni culturali
appartenenti allo Stato o agli enti locali (comuni, province, regioni) erano
stati qualificati come demanio artistico (artt. 822 e 824 cod. civ.), il che
comportava: l’inalienabilità assoluta del bene, la sua inusucapibilità,
l’esclusiva possibilità di utilizzazione singolare provvisoria di esso bene
previa concessione amministrativa.
Sorgeva pertanto il seguente problema: tra la legge del 1939 (che ammetteva
per tutti i beni culturali, ivi compresi quelli dello Stato e degli enti
locali, una commerciabilità regolata) e il codice civile del 1942 (che
espressamente escludeva per i beni demaniali qualsiasi commerciabilità),
quale doveva ritenersi prevalente. Occorreva comunque una fonte legislativa
che legittimasse una delle due soluzioni: incommerciabilità assoluta o
commerciabilità limitata e regolata.
Il testo unico del 1999 ha lasciato sostanzialmente irrisolto il problema.
Ha tentato di risolverlo il regolamento del 2000 (D.P.R. 7 settembre 2000,
n. 283) effettuando una distinzione netta tra beni culturali degli enti
locali assolutamente inalienabili e beni invece assoggettati alla disciplina
dei beni culturali.
Da ultimo, la disciplina che scaturisce dal codice del 2004 può
sintetizzarsi nei seguenti termini:
a) esistono beni del tutto e definitivamente inalienabili: immobili e aree
di interesse archeologico; immobili riconosciuti monumenti nazionali;
immobili appartenenti allo Stato o agli enti territoriali dichiarati di
interesse particolarmente importante per la testimonianza della storia; va
chiarito che la predetta inalienabilità non vale per i negozi di
trasferimento che vedano come parti lo Stato e gli enti locali;
b) tutti gli altri beni sono provvisoriamente inalienabili in attesa della
verifica;
c) effettuata la verifica e riconosciuta la loro culturalità, essi possono
essere alienati previa autorizzazione. Trattasi di autorizzazione specifica,
caratterizzata da adeguate garanzie (tutela, valorizzazione, pubblico
godimento del bene) e da specifiche obbligatorie destinazioni d'uso del
bene;
d) l'autorizzazione alla cessione equivale ad automatica sdemanializzazione
del bene, il quale da quel momento perde il carattere di bene demaniale ed
acquista il carattere di normale bene culturale.
In definitiva, il bene demaniale artistico, ad esclusione di quelli
assolutamente inalienabili, diventano alienabili come i comuni beni
culturali, anche se l'autorizzazione preventiva prevista per la loro
cessione abbia un contenuto di prescrizioni più ampio rispetto a quello
previsto per tutti gli altri beni culturali.
4. Autorizzazione
L’autorizzazione è prevista per l’alienazione di bene culturale allorquando
titolare del bene sia un ente pubblico o una persona giuridica senza scopo
di lucro. Pertanto non sono soggetti ad autorizzazione i beni culturali
appartenenti a persona fisica oppure a società commerciale.
Scopo dell’autorizzazione è quello di porre la pubblica amministrazione
nella condizione di valutare se il mutamento di titolarità del bene possa in
qualche misura compromettere la conservazione e l’utilizzazione di quest’ultimo.
Il codice, alla stessa stregua del testo unico, prevede il procedimento
autorizzativo come procedimento autonomo e separato rispetto al procedimento
della prelazione: l'autorizzazione precede il negozio di alienazione, mentre
la prelazione lo segue; l'autorizzazione va instaurata dall'ente
proprietario in modo informale, a patto che sia indicato il programma
utilizzatorio del bene; la prelazione va instaurata con la denuncia,
formalizzata in un documento ben preciso. Ognuno dei due procedimenti si
sviluppa autonomamente e senza sovrapposizioni.
Competente a concedere l’autorizzazione è il Ministero. La richiesta va
indirizzata dal soggetto proprietario e va corredata della destinazione
d’uso in atto e da un programma di interventi conservativi del bene.
Eppure nel regolamento che disciplinava l'alienazione dei beni immobili del
demanio storico e artistico, approvato con D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283
veniva adombrata la possibilità che autorizzazione e prelazione operassero
contemporaneamente.
Il codice sui beni culturali è invece tornato all'antico, distinguendo i due
momenti e rinunciando così ad operare una semplificazione procedimentale che
poteva far risparmiare i tempi dell'operazione. La concessa autorizzazione
non preclude la procedura di prelazione, che ha corso autonomo e che va
impostata prescindendo del tutto dall’ottenuta autorizzazione, la quale si
concentra soltanto sull’alienabilità del bene culturale senza nocumento per
la collettività.
Uno degli aspetti più problematici dell’autorizzazione è quello della
tipologia degli atti che vi ricadono: il codice menziona gli atti di
alienazione, l’atto costitutivo di ipoteca e di pegno, l’atto di permuta ed
utilizza una formula onnicomprensiva: “negozi giuridici che possono
comportare l’alienazione dei beni culturali”, che concerne certamente anche
gli atti di trasferimento derivanti da processo esecutivo.
Va da sé che nel concetto di “alienazione” rientrano sia i trasferimenti a
titolo oneroso che i trasferimenti a titolo gratuito.
Si può discutere se l’alienazione debba riguardare il diritto di proprietà o
possa concernere anche il trasferimento sul bene di un diritto reale
limitato (enfiteusi, usufrutto, diritto di superficie). La giurisprudenza
afferma che nel concetto predetto rientrino gli atti costitutivi di diritto
reale limitato (Cass. 12 luglio 1979, n. 4049.
Si può anche discutere, ma il problema andrebbe risolto negativamente, se
sia soggetto ad autorizzazione un atto di divisione, dato l’effetto
prettamente dichiarativo della divisione, secondo l’opinione più
accreditata.
Si può, ancora, discutere se l’alienazione debba concernere l’intero bene o
possa riguardare anche una quota di esso. Il problema lo si è posto, in
giurisprudenza e dottrina, a proposito della prelazione nell’ipotesi
dell’alienazione del bene pro quota: lo esclude la Cassazione (Cass. 17
gennaio 1985, n. 117); lo ammette invece la giurisprudenza amministrativa (Cons.
Stato 9 marzo 1988, n. 323; TAR Toscana 30 maggio 1990, n. 511). A parte il
fatto che non si condivide l’argomento di fondo della Cassazione
(inconciliabilità tra un regime pro parte demaniale e pro parte
patrimoniale), perché basterebbe affermare che in tal caso la quota
acquistata dallo Stato non diverrebbe bene emaniate, ma conserverebbe
aspetti di regime patrimoniale, non sembra possano esservi dubbi che, ai
fini dell’autorizzazione le argomentazioni della corte di legittimità non
valgano, trattandosi soltanto di esprimere un giudizio di negoziabilità
della quota.
Si parla di “alienazione”, il che presuppone un mutamento della titolarità
sul bene, dal che occorre concludere che deve trattarsi di negozi con
effetti reali. Pertanto il contratto preliminare non deve essere
autorizzato.
5. Denuncia
La denuncia è prevista in caso di alienazione di bene culturale a chiunque
appartenente ed ha lo scopo da un lato di informare l’autorità sulle vicende
circolatorie del bene e, da un altro lato, di porre la stessa Autorità in
grado di esercitare la prelazione, se di questa sussistano le condizioni.
Quanto alla tipologia degli atti che danno luogo a denuncia, l’art. 59 del
codice dispone che vi rientrano "gli atti che trasferiscono, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione " del bene
culturale.
Dal che si desume che nella sostanza la denuncia ha la stessa funzione che
la denuntiatio assolve in tutte le fattispecie di prelazione legale, fermo
restando peraltro che essa deve essere presentata anche se il tipo di
negozio posto in essere non dia luogo a prelazione (ad esempio, perché si
tratta di alienazione del bene a titolo gratuito).
L’obbligo di denuncia trova applicazione sia per gli atti di trasferimento
della proprietà, sia per gli atti idonei a trasmettere la detenzione del
bene (e quindi per i contratti di locazione, di comodato, di deposito, di
conferimento a terzo di un mandato ad amministrare con obbligo di custodia e
di manutenzione).
Nessun dubbio, ancora, che ogni atto di trasferimento di diritti reali
limitati debba ritenersi assoggettato alla denuncia, considerato, da un lato
che è sufficiente trasferire la detenzione del bene per rendere operativa la
norma, da un altro lato che nel concetto di alienazione la giurisprudenza fa
rientrare anche il trasferimento o la costituzione di un diritto reale
limitato (Cass. 12 luglio 1979, n. 4049).
Quanto alle modalità operative, l’art. 59 del codice specifica che la
denuncia va presentata al soprintendente del luogo ove si trovano i beni
culturali e deve contenere: a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati
identificativi del bene; c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali
comunicazioni prescritte.
Ciò in parte conferma quanto sostenuto in un precedente studio dell’Ufficio
studi, che non esista un obbligo funzionale del notaio ad effettuare la
presentazione della denuncia; ferma restando comunque l’opportunità che il
notaio, sul piano peraltro di un corretto rapporto di prestazione d‘opera
professionale, predisponga per la sottoscrizione della parte il testo della
denuncia, ad evitare l’applicazione della norma contenuta nell’art. 59,
ultimo comma del codice, per cui “si considera non avvenuta la denuncia
priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o
imprecise”.
Quanto al termine entro il quale va effettuata la denuncia, l’art. 59 del
codice riproduce lo stesso termine previsto nel testo unico: trenta giorni.
Il termine decorre con tutta evidenza dalla data dell’atto, mentre nel caso
di trasferimento mortis causa, come accennato in precedenza, il termine per
l’erede decorre dalla data di accettazione dell’eredità o dalla data della
dichiarazione ai fini fiscali, per il legatario dal giorno dell’apertura
della successione.
L’argomento d maggior rilievo in questa materia attiene al seguente
problema: quali sono le conseguenze di una mancata denuncia, oppure di una
denuncia presentata oltre il termine di 30 giorni dall’atto?
Appare preferibile effettuare la seguente ricostruzione dell’intera
fattispecie: senza scomodare il vizio di nullità, che potrà essere operativo
soltanto in mancanza di autorizzazione, oppure nell’ipotesi che lo Stato,
senza voler esercitare il diritto di prelazione intenda far dichiarare la
nullità del negozio di alienazione del bene effettuato in violazione di
legge, si può affermare che il negozio di cessione a titolo oneroso resti
condizionato sospensivamente negli effetti dalla data della stipula fino a
che non sia data la possibilità allo Stato di esercitare il diritto di
prelazione (del resto questa era una conclusione cui già perveniva la Corte
di Cassazione sotto il vigore della legge n. 1089 del 1939, quando affermava
che il contratto di alienazione doveva ritenersi assoggettato a condizione
sospensiva fin dal suo sorgere, ben prima che venisse effettuata la denuncia
alla pubblica amministrazione: Cass. 14 giugno 1968, n. 1900, in Foro it.,
1969, I, 156).
In altri termini: il negozio traslativo del bene a titolo oneroso sarà
sempre condizionato sospensivamente negli effetti fino al momento in cui lo
Stato sia posto nella condizione di esercitare il diritto di prelazione.
Effettuata la denuncia ed esaurito il termine senza che lo Stato abbia
risposto (o anche in precedenza se lo Stato abbia risposto di non voler
esercitare la prelazione) il contratto riacquista ex tunc pienezza di
effetti sia fra le parti che nei confronti dei terzi, ivi incluso lo Stato.
La condizione sospensiva in discorso va considerata, conformemente a quanto
affermato dalla dottrina, come condicio iuris, prevista per legge e non per
clausola contrattuale, per cui a stretto rigore non dovrebbe essere
necessaria la sua evidenziazione nei registri immobiliari. Ma se essa è
stata trascritta nella pubblicità immobiliare, ne dovrà seguire la
cancellazione per annotamento, per evitare confusione ai terzi.
6. Prelazione
La prelazione artistica rappresenta, nella problematica della negoziazione
dei beni culturali, il momento più critico, perché incide sull’esito del
negozio posto in essere, condizionandone pesantemente gli effetti.
La materia può essere ripartita nei seguenti elementi: a) natura della
prelazione; b) tipologia degli atti soggetti a prelazione; c) effetti
dell’atto non denunciato; d) recupero degli atti in precedenza non
sottoposti alla prelazione.
a) Natura della prelazione
Sulla natura della prelazione artistica si discute sia in dottrina che in
giurisprudenza, nel dubbio se essa si debba rapportare alle comuni
prelazioni legali, o debba invece sottostare a regole proprie,
caratterizzate dal potere statuale di supremazia per il conseguimento
dell'interesse pubblico alla conservazione e al godimento dei beni
culturali.
Caratteristica essenziale della comune prelazione legale è che il soggetto
preferito entra come parte nel negozio divisato e l’acquisto che avviene a
suo favore trova la sua fonte nel negozio posto in essere, cioè nello
scambio di volontà tra l’alienante e, appunto, l’acquirente preferito.
Mentre, quindi, nell’usuale prelazione legale il trasferimento si verifica
per effetto del negozio posto in essere, nella prelazione artistica invece
il trasferimento si verifica per effetto del provvedimento
dell’Amministrazione pubblica, il quale va configurato come atto
amministrativo di carattere negoziale, assoggettato alle comuni procedure di
tutela.
La fattispecie che dà luogo al procedimento di prelazione si articola su due
momenti: a) l’emissione del provvedimento; b) la sua notifica mediante
partecipazione ai soggetti interessati.
Il provvedimento di esercizio della prelazione non ha soltanto effetti
ablatori, ma incide anche sul negozio posto in essere tra le parti,
caducandolo e creando un rapporto obbligatorio di credito-debito tra Stato e
soggetto acquirente de bene.
Pertanto, mentre la comune prelazione legale presuppone un negozio soltanto
programmato e non concluso, imponendo la denuntiatio, che unita all'intento
di esercitare la prelazione dà luogo al contratto di trasferimento tra
prelazionante e prelazionato, la prelazione artistica invece presuppone il
contratto già concluso e destinato a produrre effetti immediatamente.
In conclusione, la prelazione artistica comporta l'esercizio di un potere di
acquisizione coattiva del bene e si concreta nell'emanazione di un
provvedimento amministrativo e nella sua comunicazione all'interessato - che
assume il valore di elemento costitutivo della fattispecie e non di uno
strumento di conoscenza - nel termine di decadenza di due mesi all'uopo
stabilito.
b) Tipologia degli atti soggetti a prelazione
Occorre differenziare la tipologia negoziale valevole per la denuncia, dalla
tipologia negoziale valevole per la prelazione: più ampia la prima,
comprensiva anche degli atti tra vivi a titolo gratuito e degli atti mortis
causa; più ristretta la seconda, escludente sia gli atti mortis causa che
gli atti tra vivi a titolo gratuito.
Il codice reca in proposito la seguente formula: "beni culturali alienati a
titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di cessione” (art. 60,
primo comma).
Occorre pertanto fissare i seguenti elementi:
a) deve trattarsi di un atto di alienazione del bene;
b) deve trattarsi di atto a titolo oneroso;
c) deve esservi un corrispettivo in denaro (“prezzo”).
Questi gli elementi dai quali occorre ricavare la sfera operativa della
norma in discorso.
Le conclusioni cui si può fondatamente pervenire possono essere così
sintetizzate:
b.1.) Tipologie negoziali assoggettate a prelazione:
- compravendita dell’intero bene
- compravendita pro quota del bene (contraria la giurisprudenza, favorevole
la dottrina)
- permuta
- dazione in pagamento
- conferimento del bene in società
- transazione
- leasing immobiliare
- tutti quei negozi atipici che, sebbene non integrino una compravendita in
senso stretto, abbiano i medesimi effetti traslativi della proprietà,
sempreché in essi sia previsto un corrispettivo, anche non strettamente
pecuniario, purché attribuisca al negozio natura di negozio oneroso (a es.
rendita).
b.2.) Tipologie negoziali non assoggettate a prelazione:
- trasferimento di diritto reale limitato
- affrancazione del diritto enfiteutico
- cessione di quota societaria
- acquisizione dell’intero pacchetto societario
- atto di divisione
- contratto preliminare
- fusione societaria
- scissione societaria
- donazione ed atti a titolo gratuito
- atti costitutivi di garanzia (ipoteca o pegno).
c) Effetti dell’atto non denunciato
La dottrina ormai ammette la seguente conclusione: l’atto di trasferimento
posto in essere, non denunciato ai fini della prelazione attinica, ha
effetto tra le parti, ma resta inopponibile allo Stato finché quest’ultimo
non sarà posto nella condizione di esercitare il diritto di prelazione, o
per effetto della denuncia tardiva della parte, oppure per effetto della
conoscenza diretta che lo Stato venga ad acquisire dell’avvenuto
trasferimento del bene culturale.
Quindi l’inefficacia relativa del negozio posto in essere non decorre
soltanto dal momento della denuncia, bensì dalla data del contratto.
d) Recupero degli atti in precedenza non sottoposti alla prelazione
Si è più sopra affermato che l’atto, dal momento della sua stipulazione, è
caratterizzato da questa valenza: pieno effetto tra le parti, ancorché si
tratti di effetto temporaneamente sospeso nella sua operatività;
inopponibilità allo Stato finché non sia stata effettuata la denuncia, dalla
quale decorre il periodo di inefficacia propria del negozio condizionato
negli effetti fino all’avveramento della condizione.
Questa riflessione vale a maggior ragione dopo la disciplina introdotta dal
codice, che ha previsto un duplice periodo per l’esercizio della prelazione:
a) un periodo di 60 giorni in caso di denuncia tempestiva e regolare; b) un
periodo di 180 giorni in caso di denuncia intempestiva o irregolare. Questa
norma ha sostanzialmente dato credibilità all’opinione che si potesse
effettuare la denuncia anche dopo il decorso di 30 giorni dall’atto,
circostanza pienamente ammessa sotto il vigore della legge n. 1089 del 1939,
che non prevedeva termini tassativi per la presentazione della denuncia
Pertanto una denuncia anche tardiva, anche a distanza di molti anni dalla
data dell’atto, varrà a recuperare quest’ultimo, vale a dire ad eliminare il
vizio che l’atto privo di denuncia si è portato dietro per tanto tempo.
Recuperare un atto apparentemente nullo (ma sostanzialmente inopponibile
allo Stato) significa sottoporlo, ancorché in ritardo, al meccanismo della
prelazione. Ma a quale prezzo lo Stato deve esercitare la prelazione? Al
prezzo corrente, di mercato, oppure al prezzo del precedente atto di
alienazione (presumibilmente inferiore al valore di mercato)?
Si comprende come la risposta più ovvia sia la seguente: prezzo precedente,
rivalutato. Ma si comprende altresì come questa risposta potrebbe non essere
appagante per l’acquirente, che si vedrebbe costretto a cedere il bene allo
Stato ad un prezzo notevolmente inferiore al valore attuale del bene. Ed è
discutibile che l’acquirente possa rivalersi nei confronti dell’alienante,
considerato che la denuncia, ancorché presentata dalla parte alienante, va
sottoscritta da tutte le parti e che pertanto anche l’acquirente si sarebbe
dovuto attivare per la presentazione della denuncia stessa.
E’ difficile giustificare soluzioni diverse e comunque non si saprebbe su
quali basi costruire nei confronti dello Stato obblighi pecuniari che
tengano conto dell’attuale valore del bene, quando la pubblica
amministrazione è stata a suo tempo illegittimamente privata del potere di
esercitare la prelazione.
Restano due soluzioni che potremmo ritenere residuali:
a) l’usucapione; b) la pubblicità sanante.
Quanto all’usucapione, non sembra consentita l’usucapione abbreviata
disciplinata dall'art. 1159 c.c., perché mancherebbe l'astratta idoneità del
titolo, dopo che la dottrina ha precisato che il titolo per essere
qualificato come idoneo "deve essere esente da vizi intrinseci, sia di forma
che di sostanza, cioè deve essere in sé valido"; ed altresì chiarito che
anche il negozio sospensivamente condizionato non può essere qualificato
come titolo idoneo.
Appare invece consentito pervenire alla conclusione che possa operare
l'usucapione ventennale del bene ex art. 1158 c.c., perché in tal caso
l'unico limite impeditivo deve pervenire dai vizi del possesso: se si tratta
di possesso né violento né clandestino, l'usucapione di bene culturale non
deve ritenersi impedita, sul presupposto che non si tratta di bene del tutto
incommerciabile.
Quanto alla pubblicità sanante, deve ritenersi che questa sia applicabile
anche agli atti traslativi di beni culturali viziati per mancata denuncia o
denuncia irregolare. Peraltro l’applicabilità dell’art. 2652, n. 6 c.c.
appare limitata ai beni culturali non appartenenti agli enti locali, perché
questi ultimi, trattandosi di beni demaniali, non possono formare oggetto di
alcuna attività negoziale.
7. La “nullità”
La norma che stabilisce la nullità (art. 164 del codice) rappresenta una
sorta di norma residuale che, nell’ambito delle sanzioni e con generico
riferimento a tutte le disposizioni della legge, prevede: “le alienazioni,
le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti
stabiliti dalla presente legge o senza l’osservanza delle condizioni e
modalità da esse prescritte, sono nulli”. Contemporaneamente viene fatta
salva la facoltà dello Stato di esercitare la prelazione.
Parte della dottrina, ma soprattutto la giurisprudenza consolidata della
Cassazione, affermano trattarsi di nullità relativa, cioè di nullità
caratterizzata dal fatto che l’azione intesa a pronunciarla può essere fatta
valere soltanto dallo Stato, sul presupposto che essa costituisca una
sanzione intesa a tutelare soltanto un interesse dello Stato. Conseguenza di
questa opinione è che, non potendo le parti contrattuali agire per far
dichiarare la nullità, il negozio è idoneo a produrre effetti tra le parti
ma non per lo Stato; in tal modo l’acquirente del bene, sulla base di una
nullità che non avrebbe riflessi nei suoi confronti, ma soltanto nei
confronti dello Stato, diviene regolarmente proprietario del bene acquisito,
ancorché ad effetti sospesi.
Il problema si innesta su quello dell’inquadramento sistematico della c.d.
“nullità relativa” nella tematica di teoria generale delineata dal codice
civile, contestandosi da buona parte della dottrina l’esistenza stessa
dell’istituto della nullità relativa, perché esso verrebbe a confliggere con
gli aspetti salienti della nullità assoluta, quale quello della sua
operatività erga omnes, dell’azione intesa alla dichiarazione giudiziale
della nullità concessa a chiunque vi abbia interesse e d’ufficio al giudice.
In effetti, se si accettasse il concetto di nullità relativa, si
verificherebbero le seguenti sfasature nel sistema: a) si avrebbe la
stranezza di una nullità che opera di diritto, ma che può essere fatta
valere soltanto da alcuni soggetti, impedendo agli altri di ottenere una
dichiarazione di nullità che valga a definire una sostanziale situazione di
incertezza giuridica; b) il negozio sarebbe per una parte valido e
produttivo di effetti, per un’altra parte invalido e improduttivo di
effetti, aggiungendo incertezza ad incertezza; c) una sanzione quale è
quella di nullità, dettata nell’interesse generale e pertanto a disposizione
di tutti i cittadini che in qualsiasi momento sono legittimati a farla
valere, finirebbe per agevolare soltanto alcuni soggetti, in tal modo
venendo ad acquisire i connotati propri dell’annullabilità o quantomeno
dell’inefficacia relativa.
Sulla base delle enunciate difficoltà, la dottrina è portata a declassare la
nullità in discorso in semplice inopponibilità: l’atto sarebbe sempre valido
per le parti, ma sarebbe inopponibile allo Stato, cioè privo di effetti nei
suoi confronti. Sopravvenuta la denuncia, l’atto diventerebbe opponibile
allo Stato, che peraltro potrebbe esercitare su di esso il diritto di
prelazione.
Altra dottrina afferma invece che l’atto sarebbe efficace fra le parti ed
inefficace nei confronti dello Stato prima della denuncia ed inefficace
invece in toto (anche fra le parti) dopo la denuncia. Ad evitare questa
discrasia tra inefficacia parziale prima della denuncia (situazione
patologica) ed inefficacia totale dopo la denuncia (proprio quando la
situazione fisiologica pretenderebbe effetti pieni), la dottrina è portata a
ritenere l’atto inopponibile allo Stato prima della denuncia ed in ogni caso
(sia prima che dopo la denuncia) inefficace fra le parti allo scopo di
consentire la prelazione.
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Decima Lezione
Il vincolo alberghiero nella commercializzazione degli immobili
(Milano, 5 maggio 2009)
1. Concetto e disciplina
Il vincolo alberghiero nasce con un regio decreto legge del 1936 (R.D.L. 2
gennaio 1936, n. 274, regolarmente convertito in legge), il quale imponeva
il mantenimento, nella contrattazione, della destinazione ad albergo degli
immobili che, anteriormente alla data del 3 marzo 1936 (data di
pubblicazione del predetto regio decreto legge), avessero avuto una
destinazione alberghiera.
Nato nel 1936, il vincolo alberghiero nella sostanza significava che
l’immobile destinato ad albergo dovesse mantenere detto vincolo per un
determinato periodo di tempo, senza soluzione di continuità. Se si voleva
negoziare questo bene, occorreva l’autorizzazione dello Stato, pena la
nullità del negozio posto in essere.
Trattavasi di nullità relativa e non di nullità assoluta, sulla falsariga di
quanto disponeva il codice civile del 1865. Infatti la norma recitava che il
contratto di vendita o di locazione era nullo, ma l’azione di nullità poteva
essere opposta e promossa unicamente dall’autorità pubblica “entro due anni
dalla vendita o dalla locazione”.
Il vincolo poteva essere considerato come una limitazione al diritto di
proprietà imposta da un interesse pubblicistico consistente nel conservare
la destinazione ad alberghi di determinati immobili, a vantaggio
dell’industria alberghiera.
2. Proroga del vincolo
La prima legge che ha istituito il vincolo alberghiero è, lo si ripete, il
R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 274, convertito con legge 24 luglio 1936, n. 1692,
per effetto del quale i locali ove era situato un albergo non potevano
essere né venduti né locati se non previa autorizzazione di autorità
statale, pena la nullità relativa, allo scopo di salvaguardare il movimento
turistico nazionale; erano previste solo due tipologie negoziali interessate
(vendita e locazione); il vincolo valeva per gli alberghi esistenti al 3
marzo 1936 (data di entrata in vigore della legge).
Detto regio decreto disponeva che esso avrebbe dovuto avere attuazione fino
al 31 dicembre 1940. In questo modo il vincolo era stabilito a termine, con
scadenza ben determinata. Questa scadenza è stata prorogata nel tempo, sia
da leggi statali che da leggi regionali, sostanzialmente fino al 1981.
3. Incostituzionalità del vincolo
Nel 1981 è intervenuta la Corte costituzionale (con la sentenza n. 4 del
2001), in un giudizio promosso con ordinanza del Consiglio di Stato. La
Corte Costituzionale ha precisato che il legislatore, a partire dal 1946,
aveva effettuato una distinzione tra alberghi costruiti anteriormente al
periodo bellico ed alberghi costruiti successivamente, mantenendo il vincolo
alberghiero per i primi ed escludendolo per i secondi. E proprio questa
distinzione, per la Corte Costituzionale, mancava di razionalità, di precisa
giustificazione, proprio nel momento in cui, nella ricostruzione
postbellica, lo Stato aveva elargito cospicui contributi pubblici per la
costruzione e l’ammodernamento degli alberghi; in tal modo, per la Corte
Costituzionale, veniva a mutare l’atteggiamento dello Stato nei confronti
delle strutture alberghiere.
Tuttavia è facile prevedere in questa sentenza della Corte Costituzionale,
l’argomento di fondo sul quale appare basata la futura soppressione del
vincolo alberghiero: nato come vincolo alla proprietà privata per la
salvaguardia di un interesse pubblicistico (la salvaguardia dell’offerta
alberghiera nel momento critico dell’approssimarsi dell’evento bellico), ora
esso non ha più ragion d’essere, da una parte per la carenza di pericolo
bellico, da un’altra parte per l’avvenuta realizzazione di un’industria
alberghiera oltremodo sviluppata su tutto il territorio nazionale.
Sulla spinta dell’incostituzionalità dichiarata dal giudice delle leggi, la
legge 17 maggio 1983, n. 217 prevede per la prima volta, in ossequio
all’art. 117 Cost. che disegna la ripartizione di competenze tra Stato e
Regioni, l’attribuzione del potere legislativo sul vincolo alberghiero alle
Regioni.
A partire pertanto da questa legge, il vincolo alberghiero in precedenza
stabilito dal legislatore statale viene a cessare.
I punti focali di questa legge possono essere così riassunti:
a) la competenza legislativa a statuire il vincolo alberghiero spetta alle
Regioni;
b) peraltro l’imposizione del vincolo non è previsto come obbligo da parte
delle Regioni, bensì come facoltà;
c) appare evidente che, finché non sarà imposto con legge regionale, detto
vincolo, ormai scaduto sul piano della normativa statale, non sorgerà nella
Regione interessata che non l’abbia disposto;
d) il vincolo, una volta imposto, non riguarda soltanto gli alberghi,
pensioni e locande, bensì concerne tutte le “strutture ricettive” indicate
nell’art. 6, ad eccezione degli alloggi rurali, degli alloggi gestiti da
affittacamere, delle case e appartamenti per vacanza. Pertanto restano
inclusi nel vincolo (una volta che questo sia imposto dalle Regioni):
alberghi, motels, residenze turistico-alberghiere, villaggi-albergo,
campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini;
e) il vincolo, una volta imposto, può essere rimosso “su richiesta del
proprietario solo se viene comprovata la non convenienza
economica-produttiva della struttura ricettiva”. Si intuisce come in questo
modo prevale sull’esigenza di mantenere il vincolo, l’interesse di colui che
utilizza la struttura ricettiva come impresa e come pertanto le
vicissitudini dell’impresa debbano superare l’esigenza di conservazione del
vincolo.
4. Attualità del problema
Il problema dell’incidenza del vincolo alberghiero sulla commerciabilità del
bene immobile assoggettato ad attività economica a carattere
turistico-ricettivo si pone tuttora.
Finché il vincolo alberghiero è vissuto sotto l’egida della legge del 1936,
più volte prorogata nei suoi effetti, era evidente l’incidenza del vincolo
sulla commerciabilità del bene, perché il legislatore ne aveva espressamente
previsto la preventiva autorizzazione amministrativa, pena l’invalidità
dell’atto negoziale posto in essere. Ma va ribadito che la preventiva
autorizzazione era richiesta esclusivamente per strutture recettive
qualificate come “alberghi”; perché ancora né il legislatore statale né il
legislatore regionale erano pervenuti ad una classificazione distinta tra le
varie strutture ricettive ipotizzabili.
Caduto il vincolo previsto dalla legge del 1936, e non essendo stato esso
vincolo più richiamato in vigore, se non sotto il profilo di struttura
recettiva realizzata con contributo pubblico (nel quale caso era previsto un
vincolo di destinazione per un certo periodo, dieci o più anni, garantito
dalla decadenza dal contributo nell’ipotesi di violazione del vincolo), il
problema si sposta nei seguenti termini: allorquando il proprietario di
un’azienda ricettiva (albergo, residenza turistico-alberghiera,
casa-albergo, villaggi-albergo) su bene fino a quel momento utilizzato in
modo unitario, cede parte di questo bene a soggetti diversi, quale è la
sorte dell’atto di cessione in discorso?
Occorre partire da questo dato fondamentale per entrare nel cuore del
problema, che consiste nel dare risposta alla seguente domanda: quando, con
vendite parcellizzate di case-albergo, o residenze turistico-alberghiere, o
di una unità immobiliare nata come albergo unitario, si muti, per una parte
del complesso unitario, la destinazione alberghiera per entrare nella
destinazione abitativa residenziale, che accade sul piano della
commerciabilità?
Si sta verificando, infatti, sul piano della prassi negoziale, specie nelle
zone di più assidua frequentazione turistica, la tendenza a dismettere
porzioni di questi beni, originariamente incasellati come strutture
ricettive alberghiere, a singoli proprietari, allo scopo di far utilizzare
agli acquirenti questi beni non più come beni a destinazione alberghiera,
bensì beni a comune destinazione abitativa, alla stessa stregua di un comune
appartamento. Il fenomeno contrattuale viene riassunto con l’espressione:
“compravendita frazionata di strutture ricettive”.
Il fenomeno non concerne le strutture alberghiere vere e proprie, data la
forte unitarietà che le contraddistingue, bensì strutture alberghiere
alternative all’albergo, strutture che si sono venute sviluppando nel tempo,
favorite dalla legislazione sia statale che regionale. Si fa precipuo
riferimento alle residenze turistico-alberghiere (RTA) ed ai
villaggi-albergo.
Le residenze turistico-alberghiere sono state definite aziende alberghiere
le quali offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali
dotati di servizio autonomo di cucina (dispongono in tal senso alcune leggi
regionali).
I villaggi-albergo sono invece alberghi caratterizzati dalla
centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti
parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il
soggiorno e lo svago della clientela.
Entrambe questa categorie di imprese alberghiere sono caratterizzate
dall’esistenza di locali separati che possono essere utilizzati come comuni
appartamenti o locali destinati ad abitazione proprietaria di una famiglia.
Di qui la prassi negoziale di alienare alcuni di questi appartamenti, nella
sostanza disancorandoli dalla struttura alberghiera esistente.
Di qui il quesito seguente: quale è la sorte di questi contratti sul piano
della validità negoziale? Si tratta di contratti nulli oppure di contratti
validi? E’ evidente che, in mancanza di apposita norma di riferimento che
incida espressamente sulla validità di questi negozi, il problema va
riguardato sotto il profilo della loro commerciabilità sul piano
urbanistico, trattandosi di un negozio che fa perdere la destinazione d’uso
di struttura alberghiera per far acquistare al bene una destinazione d’uso
di tipo abitativo privatistico.
Pertanto, sul piano urbanistico, la modificazione dell’utilizzazione del
bene incide sulla commerciabilità, vale a dire la condiziona a tal punto da
renderla inattuabile se non ricorrendo alla sanatoria del vizio urbanistico,
oppure all’ottenimento di provvedimento formale abilitativo del Comune?
Oppure il bene è commerciabile, ma l’acquirente, più o meno informato sulla
criticità dell’operazione, è assoggettato a conseguenze sanzionatorie?
5. Vincolo alberghiero e mutamento di destinazione d’uso del bene sottoposto
a vincolo
Il primo problema concerne la sorte del negozio posto in essere allorquando
esso negozio coinvolga un mutamento di destinazione d’uso del bene da uso
alberghiero ad uso abitativo, fattispecie che si verifica quasi sempre per
effetto di una ripartizione del bene unitario iniziale in tanti singoli beni
negoziati separatamente.
Va subito affermato che se la destinazione ad albergo (o a strumento di
ricettività alberghiera) permane sulle singole porzioni in cui il bene è
stato suddiviso, il vincolo non viene meno. Potranno sorgere soltanto
problemi burocratici o di pubblicità commerciale per raccordare la nuova
situazione alle esigenze che l’attività alberghiera impone sul piano
burocratico-amministrativo (permessi, iscrizione nel registro delle imprese,
autorizzazioni della competente autorità, etc.), ma tutto ciò non sembra
incidere sulla validità del negozio posto in essere.
Il problema sorge se manca una clausola negoziale espressa di intenzione di
far cessare il vincolo, oppure se non si faccia alcuna menzione in
proposito, ma la destinazione del bene abbia obiettivamente natura diversa
da quella alberghiera: si pensi ad una frantumazione negoziale di un piccolo
albergo in unità di dimensioni così ridotte da rendere impraticabile una
loro destinazione alberghiera. In questo caso, assodato che presumibilmente
la futura destinazione del bene non potrà essere quella alberghiera, quale
sorte deve ritenersi applicabile al negozio posto in essere: soltanto
rilievi di ordine amministrativo-edilizio, oppure anche rilievi attinenti
alla regolarità del negozio posto in essere?
6. Qualificazione della struttura alberghiera
Ma prima ancora di affrontare questo problema occorre porsi la seguente
domanda: quale è l’elemento caratteristico della struttura alberghiera,
venendo meno il quale può fondatamente parlarsi di cessazione del vincolo
alberghiero?
Quali sono insomma le caratteristiche insostituibili di un bene utilizzato
come albergo?
Partendo dall’art. 6 della legge n. 217 del 1983, (che così li riassumeva:
finalità ricettiva, gestione unitaria, apertura al pubblico) si è potuto
constatare che la giurisprudenza amministrativa ha di volta in volta preso
in considerazione l’uno o l’altro dei predetti elementi, ora privilegiando
la gestione unitaria dei servizi connessi; ora privilegiando l’apertura al
pubblico dei locali interessati.
Una delle fattispecie nelle quali questo dilemma tra uso alberghiero ed uso
residenziale ha avuto modo si svilupparsi nelle vicende giudiziarie è stata
quella del passaggio da casa-albergo a casa di abitazione. In proposito il
giudice sia ordinario che amministrativo ha chiarito che la casa-albergo
costituisce una struttura funzionale all’esercizio di un’attività d’impresa,
“che è quella di prestare ospitalità dietro corrispettivo alla massa
indiscriminata dei fruitori del servizio”; mentre la casa di abitazione “va
intesa come luogo destinato ad ospitare i nuclei familiari, con carattere di
tendenziale continuità nel quale si accentra la vita privata” (così una
Cassazione del 1997, la n. 1713).
In definitiva, seguendo questa giurisprudenza, l’elemento discriminante tra
utilizzazione alberghiera ed utilizzazione come casa di abitazione è dato
dall’offerta al pubblico indifferenziato del bene, offerta che vige per le
case-albergo e che manca per le case di abitazione. Fermo restando, è
intuibile concludere, che per poter organizzare un’offerta del bene in
locazione diretta al pubblico indifferenziato occorre disporre, a monte, di
una struttura organizzativa qualificabile come impresa alberghiera di
servizi. Tutto ciò, ripetesi, sulla base della legge n. 217 del 1983.
7. Modifica di destinazione d’uso in genere e commerciabilità
Individuate le caratteristiche della ricettività alberghiera, occorre
esaminare quali riflessi abbia sulla commerciabilità dei beni la
trasformazione di un’unità immobiliare assentita sul piano edilizio come
albergo o qualifica equivalente in un’unità immobiliare ad uso abitativo.
La modifica di destinazione d’uso si può definire, in termini generali, come
una destinazione dell’unità immobiliare ad un utilizzo diverso da quello
indicato nel provvedimento abilitativo (licenza edilizia, concessione
edilizia, permesso di costruire).
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile è stato qualificato come
“attività volta a vincolare in maniera non precaria una costruzione ad una
determinata utilizzazione, classificabile fra quelle correnti in materia
urbanistica, qualora si realizzi in contrasto con la previsione dell’atto di
concessione” (Cassazione penale n. 7404 del 1983).
Un fatto comunque appare certo: si può parlare di mutamento di destinazione
d’uso se si incide effettivamente sull’utilizzazione del bene, variandone
l’utilizzabilità astratta stabilita dal provvedimento abilitativo del
Comune.
La disciplina è ormai contenuta nell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico sull’edilizia), secondo il quale costituiscono interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati
a permesso di costruire, fra gli altri, gli interventi di ristrutturazione
edilizia che, fra l’altro, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Tale articolo dispone, inoltre, che “le regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di
immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a
denuncia di inizio attività”.
In questo modo la norma lascia arbitra la Regione di decidere quali
mutamenti richiedano la concessione e quali l’autorizzazione ed addirittura
quali mutamenti non richiedano alcunché.
Per quanto concerne la rilevanza del mutamento di destinazione d’uso ai fini
della commerciabilità appare opportuno distinguere all’interno del mutamento
di destinazione fra:
- mutamento strutturale, cioè accompagnato da opere che implicano una
autorizzazione o una concessione;
- mutamento funzionale, cioè senza alcuna opera urbanisticamente rilevante.
Quest’ultimo, in linea di principio, non assume alcuna rilevanza ai fini
della commerciabilità del bene e si riflette solo sul piano della regolarità
urbanistica.
In conclusione, non dovrebbero sussistere dubbi sulla validità di un atto di
compravendita di una unità immobiliare utilizzata come abitazione,
nell’ipotesi in cui la concessione edilizia in sanatoria ne autorizzi,
invece, una diversa destinazione. Questo in via generale, salvo ad
approfondire l’argomento in ordine al mutamento di destinazione per il
vincolo alberghiero, come si vedrà subito dopo.
Appurato che il mutamento di destinazione d'uso senza provvedimento
abilitativo del Comune non influisce sulla commercializzazione del bene (nel
senso che l'atto sarebbe comunque valido) si tratta di valutare quale debba
essere il comportamento del notaio in materia. E qui sorge il problema della
diligenza notarile: il notaio deve non soltanto preoccuparsi che l'atto non
nasca invalido, ma altresì preoccuparsi che l'atto non determini l'insorgere
di liti interpretative tra le parti.
Non vi è alcun dubbio che il mutamento di destinazione d'uso non assentito
determina una irregolarità urbanistica e non vi è alcun dubbio che detta
irregolarità va sanata. Se non vi pensa l'alienante a sanarla, spetterà
all'acquirente (che avrà acquisito validamente un bene parzialmente
irregolare sul piano urbanistico). Per questo il compito del notaio
diligente è sempre quello di inserire in atto tutte le precisazioni sulla
regolarità o irregolarità del bene negoziato, ed altresì quello di stabilire
a carico di quale dei due soggetti che hanno negoziato sia previsto l'onere
di sopportare le spese necessarie allo scopo di regolarizzare il bene. In
caso contrario il notaio ne risponderà sul piano professionale con
risarcimento danni.
8. Vincolo alberghiero e mutamento di destinazione d’uso
Si tratta ora di valutare la sorte di un mutamento di destinazione d’uso
riferita alla trasformazione dell’uso alberghiero in uso abitativo privato.
La base di partenza di questa indagine è sempre il presupposto che, nel
silenzio delle clausole del negozio posto in essere, il mutamento di
destinazione d’uso da alberghiero a abitativo discenda in modo oggettivo
dall’assetto negoziale posto in essere.
Le possibilità di soluzione si riducono a due:
a) o si considera il mutamento di destinazione d’uso del tutto ininfluente
ai fini della commerciabilità del bene e, come tale, inquadrabile nel comune
mutamento di destinazione d’uso;
b) oppure lo si considera influente ai fini della commerciabilità, ma allora
occorre percorrere, per risolvere il problema, le usuali linee argomentative
che occorre percorrere allorquando si tratta di stabilire se il mutamento di
destinazione d’uso incide sulla commerciabilità dei comuni beni, le linee
argomentative che pongono i seguenti problemi:
- primo punto: il mutamento di destinazione d’uso alberghiero va trattato
alla stessa stregua della realizzazione di un abuso primario, come tale
vietato pena la nullità dell’atto?
- secondo: il nostro mutamento di destinazione d’uso va paragonato ad
un’assoluta difformità e come tale vietato, pena l’abbattimento del bene e
pertanto occorre dichiarare la sua incommerciabilità in assenza di
provvedimento di sanatoria da parte del Comune?
- terzo punto: il mutamento di destinazione d’uso alberghiero va considerato
come fattispecie che realizza un’ipotesi di reato di lottizzazione abusiva e
pertanto trattato come tale e presumibilmente vietato in quanto strumento di
reato?
A tutti questi quesiti va risposto negativamente, ma occorre soffermarsi su
ognuno di essi.
1. Abuso primario?
Il primo problema evidenziato è quello di stabilire se la modifica di
destinazione d’uso, creando nel nostro caso un’unità immobiliare prima
inesistente, dia luogo ad abuso primario.
Riterrei che in questo caso debba rispondersi negativamente, perché non pare
che da una destinazione d’uso priva di opere esterne possa dedursi
l’esistenza di un abuso primario o prima costruzione, più propriamente
attribuendo a questa qualifica il significato di costruzione realizzata dal
nulla.
Più che di prima costruzione, nel nostro caso si dovrebbe parlare di
costruzione già esistente, ma utilizzata diversamente rispetto alla sua
origine.
2. Totale difformità?
La totale difformità, fattispecie equiparata alla mancanza di concessione,
si verifica nell’ipotesi minuziosamente prevista ora dall’art. 31 testo
unico. Si ha cioè nell’ipotesi di organismo edilizio integralmente diverso
da quello assentito con permesso di costruire, per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche, o di utilizzazione; oppure di organismo
caratterizzato da volumi tali da costituire organismo edilizio autonomamente
utilizzabile. In sintesi, la totale difformità si ha allorquando l’abuso dia
luogo ad un maggior volume o integralmente diverso rispetto al programma
edilizio assentito con permesso di costruire, oppure dotato di specifica
utilizzabilità.
Si è pertanto dell’avviso che effettuare modifiche anche consistenti
rispetto al provvedimento abilitativo, ma non tali da ampliare i volumi
urbanistici, può far rientrare la fattispecie nella parziale difformità, ma
non nella totale difformità (quindi fattibilità del rogito informando le
parti sulle conseguenze sanzionatorie), anche perché mancherebbe, alla base,
un aumento di carico urbanistico.
Soltanto nell’ipotesi che il mutamento di destinazione d’uso avvenga in
determinate zone o su immobili sottoposti a vincoli particolari si potrebbe
affermare che esso dia luogo a totale difformità, ma ciò non per conseguenza
logica della qualificazione di questo abuso, bensì per il formale disposto
dell’art. 32, ultimo comma del testo unico dell’edilizia n. 380 del 2001, il
quale dispone che “gli interventi di cui al comma 1 (ove si parla, tra
l’altro, di mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli
standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968), effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal
permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali”.
3. Reato di lottizzazione abusiva?
Sul problema della corretta configurazione del reato di lottizzazione
abusiva, di recente è intervenuta la Cassazione penale, la quale ha
affermato che configura il reato di lottizzazione abusiva “la modifica di
una destinazione d’uso di una residenza turistico-alberghiera realizzata
attraverso la vendita di singole unità a privati allorché non sussista
un’organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni
ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti
secondo le regole comuni del contratto di albergo, atteso che in tale
ipotesi le singole unità perdono la originaria destinazione d’uso
alberghiera per assumere quella residenziale, in contrasto con lo strumento
urbanistico costituito dal piano di lottizzazione” (sentenza del 2006, n.
6396).
Questa decisione premette che si ha lottizzazione abusiva non solo se si
opera sul territorio non urbanizzato o urbanizzato solo in parte, ma anche
se l’intervento edilizio non possa essere realizzato in nessun caso, poiché,
per le sue connotazioni oggettive, esso si pone in contrasto con le
previsioni programmatiche generali che non possono essere modificate da
piani attuativi urbanistici.
E qui la Suprema Corte ha dovuto affrontare il problema dello zoccolo duro
che consente ad una realizzazione edilizia di essere qualificata “a
destinazione alberghiera” anziché “a destinazione abitativa”.
Essa esclude che si debba tener conto della titolarità della struttura
alberghiera: che questa appartenga ad unico proprietario, oppure ad una
pluralità di proprietari ha scarso rilievo; rileva non la titolarità sulla
struttura alberghiera (che può appartenere ad un solo soggetto oppure ad una
pluralità di soggetti), bensì la conduzione della struttura (o in via
unitaria o in via parcellizzata) come albergo, vale a dire caratterizzata
dalla “concessione in locazione delle unità immobiliari ad una generalità
indistinta ed indifferenziata di soggetti e per periodi di tempo
predeterminati”. Se manca questa destinazione dei locali ad un pubblico
generalizzato, ma si destinano parte dei locali costruiti esclusivamente
all’utilizzazione dei soggetti titolari, si evade dall’utilizzazione
alberghiera per entrare nell’utilizzazione abitativa.
Di analogo avviso sono state altre due recenti sentenze della Cassazione
penale (una del 2004, la n. 20661 e l’altra del 2005, la n. 10889).
Queste sentenze della Cassazione penale pongono peraltro un problema di
fondo, che può essere così riassunto: si può realizzare il reato di
lottizzazione abusiva allorquando il bene suddiviso consista non in un
terreno inedificato, bensì in un bene immobile già regolarmente edificato?
Va precisato che altra volta la Cassazione penale aveva negato che potesse
realizzarsi la fattispecie del reato di lottizzazione abusiva allorquando
essa fattispecie avesse per oggetto un bene già costruito anziché un terreno
(sentenza del 1991, la n. 6094).
Del resto questo problema è stato anche affrontato dalla dottrina, la quale
ha più volte sostenuto che l’elemento di fondo sul quale è basato il reato
di lottizzazione abusiva concerne esclusivamente un terreno e non può
riguardare un fabbricato (Parente, Trapani).
Pertanto, di fronte al netto dettato normativo dell’art. 30 del testo unico
sull’edilizia, che qualifica il reato di lottizzazione abusiva con esclusivo
riferimento ai terreni, appare priva di plausibilità l’opinione sostenuta
dalle recenti sentenze sopra richiamate della Cassazione penale; occorre
concludere, pertanto, che nessun reato di lottizzazione abusiva possa
realizzarsi allorquando, a costruzione avvenuta, ci si limiti ad operare su
un fabbricato e non su un terreno.
Quindi, in linea di principio, il reato di lottizzazione abusiva sarebbe
estraneo al nostro problema.
Va rilevata la forte differenza che esiste tra una frammentazione della
residenza turistica alberghiera iniziale (vale a dire prima che la struttura
abbia iniziato a funzionare) e una frammentazione successiva all’effettivo
inizio dell’esercizio imprenditoriale.
In altre parole, allorquando in zona destinata a struttura alberghiera si
realizza un complesso alberghiero che non si concretizza immediatamente in
utilizzazione alberghiera, ma che fin dal suo nascere viene suddiviso in
unità abitative di tipo familiare, si profila un’utilizzazione del
territorio così in contrasto con la normativa di piano che la concerne, da
far ritenere la fattispecie di tipo lottizzatorio.
Ma certamente lo stesso discorso non potrebbe essere sostenuto se una
residenza turistico alberghiera inizia la sua utilizzazione come impresa
alberghiera e soltanto in tempo successivo perde qualche unità abitativa
trasformata in comune appartamento residenziale.
Comunque non può disconoscersi, per quel connotato di garante di certezza
giuridica che caratterizza il ministero notarile, il forte riflesso che
potrebbe avere un futuro consolidato pensiero della magistratura penale in
questa delicata materia.
9. Conclusioni
Sembra possibile, giunti a questo punto, pervenire alle seguenti conclusioni
riassuntive.
a) Premessa
L’impresa alberghiera non viene eliminata se se ne ripartisce la titolarità
fra più soggetti, perché l’impresa può continuare sia nell’ipotesi che vi
sia una contitolarità per il suo esercizio, sia nell’ipotesi che essa sia
ripartita fra più imprese alberghiere. Pertanto se viene mantenuta la
destinazione ricettiva con apertura al pubblico e la unitarietà della
gestione imprenditoriale, tenuto conto della vigente legislazione statale e
regionale, deve ritenersi ammissibile la titolarità della proprietà
esclusiva in capo a soggetti diversi di porzioni immobiliari di una medesima
struttura alberghiera (albergo o R.T.A.), sia se esistente fin dalla nascita
della stessa, sia se realizzatasi successivamente attraverso atti
dispositivi delle unità che la costituiscono.
Il problema sorge soltanto se il bene immobile, per effetto della cessione,
viene a perdere la sua inerenza all’impresa alberghiera, per acquistare il
connotato di bene destinato in via definitiva all’abitazione
dell’acquirente.
b) Soluzioni
Prima ipotesi: se i destinatari continuano nell’esercizio dell’azienda
ricettiva, rimpicciolita nelle dimensioni ma continuata nella sua qualità di
azienda ricettiva, probabilmente non accade alcunché, fermo soltanto, pare,
l’obbligo di informarne le competenti autorità, allo scopo di ottenere le
necessarie autorizzazioni amministrative.
Seconda ipotesi: i locali ceduti cessano di svolgere la propria funzione di
beni finalizzati alla ricezione turistica alberghiera per acquistarne
un’altra, presumibilmente soltanto quella abitativa; nella sostanza la
struttura alberghiera perde la sua qualità di struttura alberghiera per
assumere quella di struttura abitativa. Quali le conseguenze in questo caso?
a) certamente conseguenze di ordine amministrativo (urbanistico-edilizio)
che determinano l’obbligo di procedere alla cancellazione dal registro delle
imprese per il venir meno del compito recettivo ed altresì la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio alberghiero, revoca che dovrà provenire
dal sindaco dl Comune;
b) certamente conseguenze di carattere economico-finanziario se l’azienda ha
usufruito di vantaggi economici pubblici: decadenza dal contributo pubblico
ed obbligo di restituire le somme di cui si è avvantaggiata l’azienda;
c) incerte le conseguenze di carattere penalistico, ove si segua l’opinione
della Cassazione penale, secondo la quale la trasformazione di un’azienda
alberghiera in locali destinati all’abitazione residenziale determina una
particolare fattispecie di lottizzazione abusiva;
d) certamente non si può parlare di nullità dell’atto posto in essere, ma
semmai di atto che va regolamentato sul piano pattizio, allo scopo di
evidenziare tutte le possibili conseguenze critiche dell’operazione e di
stabilirne le rispettive responsabilità e conseguenze risarcitorie;
e) tutto sta pertanto a calibrare le clausole contrattuali indispensabili
per garantire la continuazione dell’utilizzazione alberghiera del bene
acquisito.
e.1. Soluzioni non consentite
Non appaiono certamente consentite le soluzioni che non evidenzino sotto
alcun profilo il problema o lo evidenziano espressamente in chiave
residenziale.
Su questa materia il comportamento del notaio è particolarmente delicato.
Egli non può farsi promotore di un negozio giuridico che non garantisca
all’acquirente pienezza di possesso del bene acquistato e soprattutto non
gli consenta di disporne in piena libertà facendo venir meno, sul piano
concreto, l’utilizzabilità alberghiera.
e.2. Soluzioni consentite
Le soluzioni consentite sono quelle caratterizzate da clausole intese ad
evidenziare, a vantaggio dell’acquirente, che il bene alienato è
assoggettato a destinazione alberghiera, la quale pertanto deve continuare,
a meno che le parti non ottengano dal Comune una modifica degli strumenti
urbanistici e conseguentemente un provvedimento abilitativo che consenta
l’utilizzazione residenziale del bene.
Poiché è risaputo che elementi focali della destinazione alberghiera sono la
presenza di un’impresa alberghiera destinata a gestire l’intera struttura e
la fruibilità del bene da parte di un pubblico indifferenziato sulla base di
un contratto di locazione alberghiera, le soluzioni più adeguate per
garantire il rispetto di detti elementi appaiono le seguenti:
- clausola pattizia per cui l’acquirente si impegna ad affidare l’intera
fruizione del bene ad un pubblico indifferenziato con contratto di locazione
alberghiera affidato all’impresa alberghiera già esistente oppure da creare
ex novo;
- clausola pattizia per cui l’acquirente si impegna ad utilizzare il bene
per un determinato periodo dell’anno con contratto di locazione alberghiera,
mentre per il restante periodo dell’anno la fruizione del bene sarà lasciata
alla fruizione del pubblico indifferenziato, sulla base delle comuni regole
di locazione alberghiera.
Si intuisce come, operando in questo modo, la fruibilità del bene come
albergo resta garantita, distinguendosi nettamente e in modo corretto
proprietà del bene e sua utilizzazione. Sorge peraltro il problema di
stabilire se possa essere sufficiente, per ottenere il risultato, un impegno
pattizio, oppure se occorra un vincolo di natura reale.
Qualcuno ha ritenuto di risolvere il problema prevedendo un atto d’obbligo
nei confronti del Comune assoggettato a trascrizione. Ma errerebbe chi
ritenesse che in tal caso l’impegno dell’acquirente abbia assunto valore di
vincolo reale. Si deve escludere, infatti, sulla scorta della comune
opinione dottrinale e giurisprudenziale, che sul piano sostanziale ci si
trovi di fronte ad una obligatio propter rem adottata in via negoziale,
perché è risaputo che l’obligatio propter rem può nascere soltanto per legge
e non per clausola negoziale (dato il numero chiuso dei diritti reali). Ma
si deve altresì escludere che sia sufficiente assoggettare un atto d’obbligo
a trascrizione per ottenerne la valenza reale: si continuerà a trattare
invece di atto obbligatorio, con aggiunta il suo inserimento nei registri di
pubblicità, ai fini di una più ampia informazione.
Non vi è alcun dubbio che se, nelle clausole negoziali, si ha l’avvertenza
di inserire la dichiarazione dell’acquirente di mantenere i connotati
essenziali della disponibilità alberghiera del bene (apertura al pubblico e
impresa di servizio salvaguardate), il notaio abbia interamente fatto fronte
ai suoi doveri di prestazione professionale diligente.
Resta un’ultima osservazione: il tema in discorso è particolarmente
delicato, perché da qualche Autorità è avvertito come un grave attentato
all’utilizzazione regolare del territorio e quindi alla strumentazione
urbanistica. Si tenta pertanto di impedirne la diffusione sia sul piano
penale che sul piano amministrativo. Di qui l’emersione di un forte invito
al Notariato perché esso si faccia promotore di un sostanziale ostacolo ad
una prassi negoziale che si va estendendo in modo preoccupante.
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Nona Lezione
Normativa sul rendimento energetico e commerciabilità dei fabbricati
(Milano, 28 aprile 2009)
1. Premessa
L’argomento del quale trattiamo oggi trova la sua fonte in recenti
provvedimenti legislativi, che sono il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192,
modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e successivamente dal D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Questi
provvedimenti concernono per una parte o per l’altra l’obbligo di
assecondare la negoziazione dei fabbricati o di parte di esse allegando una
certificazione che documenti la capacità energetica dell’unità immobiliare
negoziata.
Come nascono queste norme?
Tutto nasce dal protocollo di Kyoto sulla limitazione delle emissioni di gas
a effetto serra, cui l’Italia ha partecipato.
Sulla base di questo protocollo era stata emanata la legge 9 gennaio 1991,
n. 10, che fra l’altro già conteneva norme sull’obbligatoria certificazione
energetica dei fabbricati. La legge del 1991, peraltro, non è stata attuata
per la mancanza di norme tecniche di attuazione: il ritardo era dovuto al
palleggio di competenze tra Stato e Regioni.
Per concretizzare il tutto, è intervenuta la Comunità Europea, con la
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002, la quale impose agli Stati membri
di procedere obbligatoriamente alla certificazione energetica degli edifici,
con la norma seguente: “Gli Stati membri provvedono a che, in fase di
costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di
certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che
questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda
dei casi. La validità dell’attestato è di dieci anni al massimo”.
Fin qui la normativa europea, la quale, nella sostanza, individuava nel
momento della costruzione e nel momento successivo della negoziazione del
fabbricato, il momento qualificante allo scopo di informare sull’esistenza
dell’attestato di certificazione energetica.
Da qui nascono i decreti legislativi in discorso, in vigore dall’8 ottobre
2005 il Decreto legislativo 192 del 2005 e dal 2 febbraio 2007 il Decreto
legislativo n. 311 del 2006, per i quali si è verificata una prima fase di
attesa, sul presupposto che il legislatore non aveva ancora statuito né
sulla normativa tecnica con la quale applicare la materia della
certificazione energetica, né sull’individuazione dei soggetti qualificati
ad esprimere detta certificazione.
2. Normativa
Le norme sulle quali l’attenzione dell’intera categoria notarile si era
concentrata erano l’art. 6, terzo comma del Decreto legislativo n. 192 del
2005 e l’art. 15, ottavo comma della stesso decreto legislativo: la prima
norma disponeva che “nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi
immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di
certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto
attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in
originale o in copia autenticata” (art. 6 terzo comma); la seconda norma
disponeva: “in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’art. 6, comma
3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal
compratore” (art. 15, ottavo comma).
Entrambe queste norme sono state abrogate dal D.L. n. 112 del 2008, per cui
l’impostazione di questa tematica si è trasformata da disciplina intesa a
garantire la validità dell’atto notarile a disciplina intesa a garantire il
diligente esercizio dell’attività professionale del notaio.
In altre parole, mentre in precedenza la disciplina era sostanzialmente
basata sulla nullità relativa dell’atto di trasferimento del fabbricato se
la documentazione di certificazione energetica non fosse stata allegata al
negozio posto in essere, attualmente l’attenzione del notaio non si
concentra sulla validità dell’atto, che comunque è assicurata, bensì sulle
obbligazioni negoziali allorquando non si tiene conto di determinate
prescrizioni.
Di qui l’esigenza di valutare ormai questa normativa tenendo conto delle
intervenute modifiche legislative.
3. Problemi
I problemi che pone questa disciplina sono sostanzialmente i seguenti:
a) in primo luogo occorre accertare a quali costruzioni la disciplina trova
applicazione; problema che si ripartisce in altri sotto problemi, quali i
seguenti: la disciplina si applica all’intero fabbricato o contempla anche
singole porzioni di fabbricato? La disciplina trova applicazione soltanto
per unità immobiliari caratterizzate dall’utilizzazione umana abitativa (e
quindi si applica agli appartamenti ed ai negozi), oppure concerne anche
singoli locali per se stessi non utilizzati in via permanente dall’uomo,
quali box, cantine, soffitte, locali adibiti ai servizi tecnici, ove si
tratti di locali separati dalla costruzione cui essi sono destinati come
pertinenze? E’ indispensabile, perché la disciplina trovi applicazione, che
nei locali negoziati insista strumentazione per se stessa destinata a
fornire alla costruzione sostegno energetico (luce, gas, riscaldamento,
raffreddamento)?
b) In secondo luogo occorre accertare se la disciplina trovi immediata
applicazione, oppure se essa sia procrastinata nel tempo, tenuto conto del
tempo d’inizio della costruzione.
c) Quale è la tipologia negoziale presa in considerazione, considerato che
la norma continua a parlare di “trasferimento a titolo oneroso”?
4. Scopi della normativa
Come ben si comprende, si tratta di problemi oltremodo ardui, che
impegneranno parecchio l’interprete che intenda fare chiarezza in una
materia, i cui risvolti giusprivatistici sembrano fortemente proiettati al
raggiungimento del primario interesse protetto da queste norme: garantire
un’adeguata e appropriata capacità energetica in ogni costruzione, allo
scopo di salvaguardare l’ambiente nel rispetto delle esigenze energetiche
della popolazione.
Pretendendo che ogni nuovo fabbricato abbia un proprio certificato
energetico che lo accompagni anche nelle vicende negoziali del bene, la
norma ha uno scopo ben preciso: creare dal basso, in seno alla popolazione,
la sensibilità al problema, in modo che non siano soltanto le autorità a
tutelare il bene del risparmio energetico, ma si diffonda anche nella
popolazione un forte impulso in tal senso.
E si è ottenuto questo risultato interessando i soggetti fruitori del bene a
valutare il risparmio di costi che ciò comporta, finendo per coinvolgere
anche il valore economico del bene stesso.
Per comprendere appieno ciò è sufficiente la definizione di rendimento
energetico che dà la Direttiva CE (art. 2, n. 2): “è rendimento energetico
la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard
dell’edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento
dell’acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l’illuminazione”.
Ma fa chiarezza anche l’art. 6, comma sesto del decreto legislativo, il
quale dispone che “l’attestato di certificazione energetica comprende i dati
relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a
norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di
valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio”. E prosegue
disponendo che “l’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli
interventi più significativi ed economicamente convenienti per il
miglioramento della predetta prestazione”.
In questo modo, corredando la migliore funzionalità del sistema energetico
con un risparmio di spesa per il cittadino, inevitabilmente si instaura un
meccanismo di convincimento che intende coinvolgere non soltanto i
costruttori, ma anche gli utilizzatori dei fabbricati a farsi parse attiva
perché la legge sia attuata interamente.
5. Concetto di “fabbricato”
Il Decreto legislativo (art. 2, lettera a) si è preoccupato di dare una
definizione precisa dell’oggetto preso in considerazione, qualificandolo
come “edificio” e disponendo che questo si sostanzia nelle “strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, e nelle
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”. Ma
subito dopo la norma dispone che “il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Si avverte immediatamente come questa definizione poco chiarisca, per la sua
genericità, in ordine al problema che interessa noi, vale a dire al problema
di stabilire esattamente quali edifici siano presi in considerazione dalla
norma.
Si pone a questo punto il problema di stabilire se determinati ambienti
dell’edificio, che pur costituiscono unità immobiliari autonome e che
pertanto dovrebbero a rigore rientrare in questa disciplina che impone la
dotazione del certificato energetico, in effetti vi siano tenuti: si pensi
al box auto, alla cantina, alla soffitta, al locale deposito, al locale
legnaia, allorquando beninteso si tratti di unità immobiliari negoziate
separatamente dallo stabile cui accedono.
La risposta al quesito più plausibile appare quella negativa, ma non sulla
base della norma che identifica gli edifici assoggettati a questa
disciplina, bensì per la norma che identifica il concetto di rendimento
energetico. Infatti l’art. 2 lettera c) del decreto legislativo in esame
dispone che “prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento
di un edificio è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che
si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad
un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e
estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l’illuminazione”. E’ evidente che il legislatore ha tenuto
presente ambienti destinati all’abitazione, ove tutti questi elementi, o la
gran parte di essi, vengono in considerazione. Apparirebbe incongruo
affermare che basti una lampadina destinata a far luce per ritenere
applicabile la disciplina qui considerata, poiché in questo caso la
certificazione dell’esigenza energetica di queste unità immobiliari
apparirebbe ultronea rispetto agli scopi della norma.
La norma, poi, chiarisce che fabbricato significa o l’intera costruzione,
oppure il singolo appartamento, valutato come unità immobiliare a se stante.
Ciò significa che la costruzione è tale in quanto ultimata ed evidentemente
dotata degli impianti indispensabili per renderla abitabile. E significa
altresì che l’obbligo di legge non opera se viene negoziato un fabbricato:
- ancora in fase di costruzione;
- caratterizzato soltanto da strutture esterne;
- caratterizzato da strutture esterne ed interne, ma privo degli impianti
atti a valutare il carico energetico.
Va comunque precisato che la norma trova applicazione per qualunque tipo di
edificio, sia per uso residenziale che per altro uso, a patto che sia dotato
di impianti valutabili sul piano energetico.
Come accertare se un edificio non è stato ancora ultimato e pertanto per la
sua negoziazione non occorre l’attestato energetico?
Un Autore (Rizzi) afferma. a) che deve ritenersi ultimato il fabbricato
anche se non è stato rilasciato il certificato di agibilità o di fine
lavoro; b) in tal caso egli suggerisce: o la dichiarazione di un esperto da
allegare all’atto; oppure un’autodichiarazione di parte.
Non vi è alcun dubbio che l’ultimazione del fabbricato non richiede
necessariamente il certificato di agibilità. Basti riflettere che alcune
amministrazioni rilasciano il certificato di agibilità molto tempo dopo
l’ultimazione costruttiva del fabbricato. E poi non va dimenticato che il
certificato di agibilità ubbidisce ad esigenze e qualità del fabbricato che
vanno ben oltre la sua ultimazione costruttiva. Pertanto si ritiene che
l’autocertificazione di parte sia sufficiente a garantire la regolarità
dell’atto sul piano della responsabilità contrattuale.
6. Concetto di “edificio di nuova costruzione”.
Sul piano dei concetti rileva anche il concetto di “edificio di nuova
costruzione”, allo scopo di individuare le unità immobiliari immediatamente
assoggettate all’obbligo di dotare la costruzione del certificato energetico
e le unità immobiliari che vi saranno assoggettate in tempo successivo. Si
parla di “edificio di nuova costruzione” per indicare “un edificio per il
quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività
sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto” (art. 2 lettera b), vale a dire successivamente alla data
dell’8 ottobre 2005, data di entrata in vigore dl Decreto legislativo n. 192
del 2005.
Questa definizione presuppone i fabbricati che nascono a partire da una
certa data, per distinguerli dai fabbricati più vecchi, per i quali, mentre
in origine non era previsto nessun obbligo in ordine al certificato
energetico, a partire da una certa data (dal 1° luglio 2009), debbono
applicare questa disciplina.
Infatti questa disciplina, nel suo testo originario, stabiliva l’obbligo di
allegazione per le nuove costruzioni, tali ritenute quelle per le quali la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque
denominati, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo del 2005, vale a dire successivamente all’8
ottobre 2005.
Va precisato che l’input per una distinzione tra fabbricati nuovi e
fabbricati vecchi era stata fornita dalla Direttiva comunitaria, la quale
statuiva che gli Stati membri potevano distinguere tra gli edifici già
esistenti e quelli di nuova costruzione.
L’input è stato raccolto dal nostro legislatore, che lo ha disciplinato
all’art. 3 del Decreto legislativo n. 192, stabilendo che, esclusi alcuni
edifici cui la norma non trova applicazione, il decreto si applica:
- agli edifici di nuova costruzione
- agli edifici oggetto di ristrutturazione integrale.
Occorre tener conto della data di presentazione della domanda intesa ad
ottenere il provvedimento abilitativo, non della data di inizio o di
ultimazione della costruzione, il che significa che la norma non trova
applicazione:
- per le costruzioni ante ’67;
- per le costruzioni abusive e assoggettate a condono edilizio, perché si
tratta di costruzioni comunque non costruite sulla base di provvedimento
abilitativo e in ogni caso di costruzioni avvenute entro il 1° ottobre 1983
per il primo condono; entro il 31 dicembre 1993 per il secondo condono;
entro il 31 marzo 2003 per il terzo condono;
- per le costruzioni per le quali il permesso di costruire sia stato
rilasciato in data successiva all’8 ottobre 2005, ma sulla base di una
richiesta indirizzata al Comune prima di quella data.
Per quanto attiene alla DIA, occorre tener conto della data di segnalazione
al Comune che è stato attivato il procedimento DIA.
Si comprende pianamente come queste informazioni (le date delle
differenziate tipologie di fabbricato) possano incidere nella valutazione,
che deve necessariamente porsi il notaio, se il fabbricato negoziato
richieda o meno la dotazione del certificato energetico.
7. Applicazione scadenzata nel tempo
Mentre in origine il decreto legislativo distingueva tra edifici nuovi ed
edifici ristrutturati, cui la normativa sulla certificazione energetica
trovava immediata applicazione, mentre per gli edifici vecchi si poneva
soltanto il problema della ristrutturazione e quella della creazione in essi
di nuovi impianti suscettibili di valutazione energetica, per effetto della
legge di riforma avutasi con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311, si è avuta una determinata progressione scadenzata dell’obbligo di
dotarsi del certificato in discorso (art. 6 decreto legislativo n. 192 del
2005, riformato dall’art. 2 del decreto legislativo n. 311 del 2006).
La disciplina distingue due momenti: a) il momento in cui un fabbricato deve
dotarsi della certificazione energetica per se stessa, per il fatto di
esistere, prescindendo del tutto dalla sua commercializzazione; b) il
momento in cui un fabbricato deve dotarsi della certificazione energetica
solo se viene commercializzato.
Del primo momento debbono usufruire i c.d. edifici nuovi, vale a dire gli
edifici costruiti con procedimento abilitativo (permesso di costruire o DIA)
che abbia una data posteriore all’8 ottobre 2005; del secondo momento
debbono usufruire i c.d. edifici vecchi o usati, vale a dire costruiti con
provvedimento abilitativo anteriore all’8 ottobre 2005.
In altre parole, i due momenti vanno distinti, perché certe volte l’obbligo
del documento energetico (certificato o attestato) sorge con la creazione
del bene e quindi inerisce al bene, si incardina con esso, ancorché il bene
stesso non venga sottoposto a vicende negoziali (si ha in tal modo una sorta
di obbligo oggettivo del documento, che concerne tutti i fabbricati di nuova
costruzione o le nuove ristrutturazioni); mentre altre volte l’obbligo del
documento energetico sorge soltanto nel momento in cui il bene sia
negoziato, per cui il problema non sorge se il bene sia sempre goduto da un
soggetto che non intenda disporne negozialmente (si ha in tal modo un
obbligo esclusivamente negoziale, che vale per tutti fabbricati non di nuova
costruzione).
La legge crea per i vecchi edifici una tempistica temporale, raccordata
anche alle dimensioni del fabbricato, disponendo quanto segue:
1. entro un anno dall’8 ottobre 2005, gli edifici la cui costruzione sia
realizzata con permesso di costruire o denuncia di inizio di attività
successiva a questa data devono dotarsi di attestato di certificazione
energetica;
2. altrettanto accade per le costruzioni, comunque effettuate, per le quali
a partire da detta data sia stato autorizzato con provvedimento del Comune
la ristrutturazione edilizia;
3. a decorrere dal 1° luglio 2007, gli edifici di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati, devono essere accompagnati dall’attestato di
certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso
dell'intero immobile;
4. a decorrere dal 1° luglio 2008, gli edifici di superficie utile fino a
1000 metri quadrati, devono anch’essi essere anch’essi accompagnati
dall’attestato di certificazione energetica nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità
immobiliari;
5. a decorrere dal 1° luglio 2009 tutte le singole unità immobiliari, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso,devono essere corredate
dell’attestato di certificazione energetica.
In conclusione, mentre per tutti gli edifici comunque individuati, l’obbligo
di dotarsi dell’attestato di certificazione energetica sorge, sempre nel
caso di trasferimento a titolo oneroso, soltanto a partire dal 1° luglio
2009, per gli altri occorre distinguere, sempre sul presupposto che non si
tratti di edifici nuovi e che si debba sottoporli a trasferimento a titolo
oneroso: dal 1° luglio 2007 l’obbligo vale solo per gli edifici di
superficie superiore a mille metri quadri; dal 1° luglio 2008 anche per
quelli di superficie inferiore purché si tratti di interi stabili e non di
singoli appartamenti.
8. Fabbricati esclusi
La norma esclude espressamente dalla sua portata (art. 3, n. 3):
- gli immobili costituenti beni culturali nei casi in cui il rispetto delle
prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere
o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando
gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati: è il caso dei box, dei posti auto; ma anche dei piccoli
appartamenti purché costruiti in luogo isolato e dotati di una superficie
utilizzabile inferiore ai 50 metri quadri.
- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi
tipici del settore civile.
9. Ristrutturazione
Il decreto legislativo ipotizza diverse tipologie di ristrutturazione, a
seconda della qualità dell’intervento edilizio e, in relazione a ciò,
prevede una differenziata a graduata applicazione degli obblighi di legge.
Nel caso nostro, va precisato che non tutte le ipotesi di ristrutturazione
pretendono l’osservanza della norma contenuta nell’art. 6, terzo comma del
decreto legislativo, vale a dire l’obbligo di allegare all’atto l’attestato
di certificazione energetica pena la nullità dell’atto, ma soltanto le
ristrutturazioni più ampie sul piano dell’intervento edilizio, perché
soltanto esse richiedono, ex art. 6, primo comma del decreto legislativo, la
creazione di un attestato di certificazione energetica.
Pertanto ai fini della validità dell’atto, la prescritta allegazione vale
soltanto per la commercializzazione dei fabbricati che abbiano subito una
delle seguenti ristrutturazioni:
a) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro
di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.
10. Come si documenta la qualificazione energetica
Il primo decreto legislativo (n. 192 del 2005) parla soltanto di “attestato
di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio”,
qualificandolo come “documento redatto nel rispetto delle norme contenute
nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente
alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio”.
L’art. 4 del decreto legislativo dispone che entro 120 dall’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 192 debbono essere emanati decreti del
Presidente della Repubblica intesi a fissare i criteri di calcolo del
rendimento energetico dei fabbricati e ad individuare i soggetti competenti
a rilasciare il previsto certificato.
Questi decreti presidenziali debbono in particolare stabilire i criteri
generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e
della destinazione d'uso degli edifici. Essi disciplinano la progettazione,
l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al
settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici. E fissano
poi i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli
impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque
anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica”.
In definitiva, soltanto dopo la fissazione con decreto dei criteri generali
per il calcolo del dato energetico dei fabbricati, decreto che deve anche
individuare i soggetti legittimati, per specifica competenza, ad attestare
la certificazione energetica, potrà la documentazione necessaria entrare a
regime allo scopo di essere allegata agli atti di trasferimento di questi
fabbricati.
Va comunque ricordato che molte Regioni con proprie leggi già provvedono a
stabilire, prevalentemente ricorrendo a regolamenti fissati dalla Giunta
regionale, i criteri cui ancorare le modalità di rilascio della prescritta
certificazione energetica ai massimi livelli ed altresì quali siano le
caratteristiche professionali che debbono rivestire i soggetti abilitati al
rilascio del certificato.
Peraltro, in attesa che lo Stato indichi criteri indispensabili e qualifichi
i soggetti con specifica competenza in materia, è prevista una fase
transitoria, nel corso della quale, anziché l’attestato di certificazione
energetica, potrà essere presentato un documento qualificato attestato di
qualificazione energetica. Infatti l’art. 11 comma 1-bis del decreto
legislativo in discorso stabilisce che “fino alla data di entrata in vigore
delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,
di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica
degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di
qualificazione energetica, rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o
da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal
Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005”.
In questo modo si ricorre ad una documentazione provvisoria, definita
attestato di qualificazione energetica, documento destinato a perdere
efficacia trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle predette linee guida
nazionali.
Occorre chiedersi in che cosa si differenzia l’attestato di qualificazione
energetica dall’attestato di certificazione energetica. Si può rispondere
sulla base dell’art. 2 dell’Allegato A al decreto legislativo n. 192 del
2005, il quale lo qualifica come “il documento predisposto ed asseverato da
un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà,
alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono
riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al
sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione”.
In altre parole, in attesa dell’individuazione dei criteri fondamentali atti
alla confezione di questa certificazione energetica, basta una
documentazione meno impegnativa, che si preoccupi peraltro di indicare
alcune linee portanti dell’energia che si sprigiona dal fabbricato in esame,
linee pertanto che sono quelle stabilite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.
E, circostanza non meno importante, questa certificazione provvisoria può
esser rilasciata da un professionista adeguato in campo tecnico, che può
essere estraneo o meno alla costruzione del fabbricato.
11. Tipologia negoziale
Il decreto legislativo in precedenza, ai fini dell’obbligo di allegazione
della certificazione in discorso a pena di nullità del negozio, utilizzava
l’espressione “compravendita” per cui vi era da chiedersi se l’unica
tipologia negoziale da prendere in considerazione ai fini dell’osservanza
della norma fosse la compravendita del bene, oppure se la norma dovesse
applicarsi anche ad altri tipi di negozi giuridici.
Per risolvere il problema si poteva utilizzare un’osservazione formalistica
ed affermare quanto segue: le prescrizioni formali sanzionate con la nullità
determinano un affievolimento della libertà di mercato e come tali vanno
interpretate in senso restrittivo. Se la legge parla di compravendita, che
deve rivestire determinate modalità operative pena la nullità, non si può,
in linea di principio, estendere la norma a casi analoghi.
Ma quello che maggiormente appariva convincente era il seguente argomento
sostanziale: lo scopo di questa norma era quello di divulgare fra i
cittadini l’avvertenza del valore “consumo energetico” e per ottenere ciò si
era ravvisata la necessità di dotare ogni costruzione di una certificazione
che servisse ad individuare detto consumo e a corredare il bene di una sorta
di connotato che accompagnasse il bene immobile in tutte le sue vicende
circolatorie. Ma non vi era alcun dubbio che, trattandosi di un valore
sinora sconosciuto e comunque non valutato in modo autonomo, lo si era
circoscritto (in questa prima fase di acculturamento della cittadinanza): a)
ai fabbricati nuovi da una parte; b) alle usuali e ricorrenti tipologie
negoziali (la compravendita, la locazione) dall’altra.
La dottrina che si era occupata della materia (Rizzi), peraltro, poneva in
evidenza lo scopo della norma di informare l’acquirente del bene sui valori
energetici riferibili al bene oggetto di acquisto e che pertanto appariva
opportuno estendere la norma anche agli acquisti di diritti reali limitati,
atti comunque ad agevolare la conoscenza predetta da parte dell’avente
causa. Sulla base di questa sostanziale impostazione di fondo, essa dottrina
affermava che la norma appariva applicabile anche: alla datio in solutum, al
conferimento in società, all’assegnazione a soci in sede di liquidazione,
alla permuta (per effetto dell’art. 1555 c.c. che prevede l’applicabilità
alla permuta delle norme previste per la compravendita in quanto
compatibili).
Si escludeva invece l’applicabilità della norma: agli atti a titolo
gratuito, agli atti ad effetto obbligatorio (ad es. il contratto
preliminare) ed evidentemente agli atti di acquisto a titolo originario ed
agli acquisti mortis causa.
Con il decreto legislativo n. 311 del 2006 la norma è stata modificata.
L’attuale disposizione utilizza l’espressione “trasferimento a titolo
oneroso”.
La terminologia ora utilizzata dal legislatore è più ampia, comprensiva di
tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e pertanto ivi inclusi sia gli
atti di trasferimento della piena proprietà, sia gli atti di trasferimento
di un diritto reale limitato (usufrutto, uso, abitazione)
Anche in questo caso, peraltro, va ricordato che alcune leggi regionali
hanno disposto in modo diverso da quanto aveva disposto il legislatore
statale. Infatti la legge regionale della Liguria (L.R. 29 maggio 2007, n.
22, art. 28) continua a parlare di “atto di compravendita” e sotto altro
profilo la normativa regionale della Lombardia (Deliberazione della Giunta
Regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018, emanata sulla base di una delega
contenuta nella legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24) da una parte parla
di “trasferimento a titolo oneroso” (art. 6.3), ma da un’altra parte esclude
espressamente i trasferimenti a titolo oneroso “di quote immobiliari
indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o
di diritti reali parziali” (art. 6.8).
12. Modalità redazionali dell’atto
Allorquando ci si trovi di fronte ad una costruzione che può essere
negoziata tenendo in considerazione il documento energetico, si tratta di
accertare cosa occorre per evitare una certa criticità dell’atto.
In precedenza la norma era formulata in modo tale da pretendere
l’allegazione del documento energetico all’atto che prevedeva l’immobile
come oggetto del trasferimento a titolo oneroso, pena la nullità.
Si trattava, è vero, di nullità relativa, cioè di nullità che poteva essere
fatta valere soltanto dal soggetto acquirente del bene. E si sa che la
nullità relativa non coinvolgeva, per tendenza consolidata della Cassazione,
la responsabilità disciplinare del notaio per violazione dell’art. 28 n. 1
della legge notarile.
Ma restava il dubbio se, pur trattandosi di nullità relativa, l’atto
negoziale risultasse privo di effetti. In una parola, cosa acquistava
l’acquirente se l’atto era nullo e se il concetto di nullità implica,
secondo le norme del codice civile, la carenza di effetti di diritto,
prescindendo del tutto dalla dichiarazione giudiziale la quale non avrebbe
mai effetto costitutivo ma soltanto effetto dichiarativo che la nullità si è
determinata e che per effetto di essa l’atto non è mai sorto come atto
valido?
Peraltro la norma prevedente la nullità relativa (norma contenuta nell’art.
15, ottavo comma del D. Lgs.19 agosto 2005, n. 192) è stata abrogata
espressamente dall’art. 35 del D.L.25 giugno 2008, n. 112, nel testo
modificato dalla legge di conversione del 6 agosto 2008, n. 133 e pertanto
ora il problema si sposta: esclusa la nullità, quali effetti negoziali può
avere sul negozio di trasferimento posto in essere l’esistenza o la mancanza
del certificato energetico?
Si può negoziare il bene senza far menzione del certificato energetico? E
comunque si risponda a questa domanda, deve essere effettuata una
differenziazione tra costruzioni nuove e costruzioni usate? Le parti possono
stabilire nel contratto che rinunciano a richiedere la certificazione
energetica? Se si dovesse affermare che la certificazione energetica vale in
tutti i casi di trasferimento del bene, le parti possono stabilire che
questa documentazione sia presentata in una data diversa da quella
dell’atto?
Sono questi i problemi che assillano il notariato, prima che la
giurisprudenza prenda posizione in questa materia e prima che il Governo si
decida ad emanare i decreti che debbono ancora dare integrale attuazione a
tutta questa normativa.
Vi dico subito che una dottrina distingue tra i fabbricati nuovi (che se
negoziati abbisognano, non a fini di validità, ma a fini di completamento
degli obblighi dell’alienante, di consegna della certificazione energetica
al momento dell’atto) e i fabbricati vecchi, che abbisognano anch’essi della
consegna, che peraltro può essere procrastinata dalle parti ad altra data.
La distinzione si reggerebbe sulla considerazione che nel primo caso la
certificazione sorge nel momento in cui si completa la costruzione, tant’è
che essa certificazione deve precedere il rilascio del certificato di
agibilità e il documento di fine lavori; mentre questo collegamento stretto
tra documenti afferenti alla costruzione non trova riferimento per le veccie
costruzioni.
Vi sintetizzo il mio pensiero, invitandovi a considerarlo come mio pensiero
personale: distinguiamo le due ipotesi: a) nuove costruzioni; b) vecchie
costruzioni.
Per le nuove costruzioni il legislatore ha richiesto la certificazione nel
momento del sorgere della costruzione, coinvolgendo il certificato di
agibilità e l’attestazione di fine lavori ed altresì impegnando il
proprietario con una sanzione pecuniaria per il mancata rilascio. E’
evidente che il notaio dovrà invitare le parti a regolamentare la consegna
di questa certificazione nella fase negoziale che ha per oggetto la
costruzione. Ma è altresì evidente che, non trattandosi di documento
richiesto a pena di nullità, l’atto può essere ricevuto anche senza alcuna
menzione di esso. Il notaio ne risponderà eventualmente solo sul piano
professionale, per non avere adeguatamente informato le parti. Al massimo si
può sostenere che il mancato rilascio della certificazione energetica
determinerà le stesse conseguenze che la giurisprudenza ha dedotto dal
mancato rilascio del certificato di agibilità: risoluzione del contratto per
consegna di aliud pro alio e risarcimento danni contrattuale.
Per le vecchie costruzioni il discorso non cambia: non si può affermare che
il legislatore, proprio nel momento in cui ha previsto l’obbligo di
dotazione della certificazione energetica nel momento in cui si negozia un
bene consistente in un vecchio fabbricato, finisca per ritenere del tutto
ininfluente, nella negoziazione, detto rilascio. E ciò anche se è vero che
il legislatore riserva a questa ipotesi conseguenze sanzionatorie minori
(non sembra infatti prevista un sanzione pecuniaria per il mancato rilascio,
ma ciò lo si deve al fatto che in precedenza in tal caso operava la sanzione
civilistica della nullità, non che il legislatore abbia in assoluto ritenuto
non sanzionabile il mancato rilascio della certificazione energetica).
Quindi sarei propenso ritenere: stesse conseguenze attinenti al vizio
negoziale, ricollegabile in questo caso alle conseguenze derivanti dalle
norme codicistiche che prevedono gli obblighi del venditore.
13. Legislazione regionale
Il Decreto Legislativo n. 192 del 2005 delega alle Regioni (art. 9)
determinati compiti in questa materia, prevalentemente caratterizzati da
strumenti applicativi e di controllo, di informazione della popolazione, ivi
compreso un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del
parco immobiliare territoriale.
Trattasi, insomma, di una delega più impostata su aspetti applicativi della
disciplina statale, che su aspetti di ampia discrezionalità operativa.
Le leggi approvate dalle Regioni (fra le tante v. L.R. Abruzzo 25 giugno
2007, n. 17; L.R. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9; L.R. Friuli-Venezia
Giulia 18 giugno 2007, n. 15; L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 26;
L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 39; L.R. Puglia 23 novembre 2005, n. 15;
L.R. Piemonte 28 maggio 2007, n. 13), da una parte si muovono su tematiche
generali, e questa è la caratteristica della stragrande maggioranza delle
leggi regionali emanate in materia; da un’altra parte danno l’impressione
che si tratti di leggi emanate sulla base della legge statale n. 192 del
2005, senza cioè tener conto delle modifiche introdotte dalla successiva
legge n. 311 del 2006; da un’altra parte ancora si limitano a prevedere la
distinzione di compiti in materia fra tutti gli enti locali esistenti nella
Regione, oppure prevedono finanziamenti pubblici per favorire l’ossequio
alle finalità di queste norme, o ancora creano organismi regionali (agenzie)
cui affidare il compito di governare la materia.
Soltanto in casi particolari, le Regioni prevedono norme che incidono sulla
commercializzazione dei beni. Appare opportuno menzionare in proposito tre
leggi regionali adottate dalla Regione Liguria, dalla Regione Lombardia e
dalla Regione Piemonte.
a) Legge regionale della Liguria
La legge regionale della Liguria è la L.R. 29 maggio 2007, n. 22,
accompagnata dal regolamento 8 novembre 2007, n. 6. Questa normativa
distingue vari settori e dedica apposita parte alla normativa sul rendimento
energetico degli edifici.
Essa nella sostanza riproduce la normativa statale con alcune modifiche.
Questi i criteri desumibili da questa legge regionale:
- è previsto l’obbligo di dotare gli edifici dell’attestato di
certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione (per la cui
qualificazione si fa rinvio alla legge statale) nonché per gli edifici di
superficie superiore a 1000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione
edilizia integrale;
- per tutti gli altri edifici è previsto l’obbligo dell’attestato di
certificazione energetica in caso di loro commercializzazione e, in questo
caso, rispetto all’analoga normativa statale, la legge regionale pone le
seguenti differenze:
a) pur distinguendo le tre categorie di fabbricati previste dalla legge
statale (edifici superiori a 1000 metri quadrati, edifici fino a 1000 metri
quadrati, singole unità immobiliari) la legge regionale articola i tre
momenti dell’obbligo facendoli decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento attuativo regionale (e va ricordato che il regolamento,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Liguria il 28 novembre 2007, è
entrato in vigore il 13 dicembre 2007) e non dalle date stabilite dal
legislatore statale; ebbene a partire dal 13 dicembre 2007 le date previste
entro le quali gli edifici interessati debbono essere sottoposti all’obbligo
di allegazione sono le seguenti:
- entro sei mesi per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati;
- entro dodici mesi per gli edifici fino a 1000 metri quadrati;
- entro diciotto mesi per le singole unità immobiliari;
b) come tipologia negoziale viene prevista, come è stato accennato più
sopra, soltanto la compravendita, senza peraltro ulteriori distinzioni, con
l’ovvia conseguenza che dovrebbero ritenersi assoggettati alla norma anche i
contratti traslativi di diritti reali limitati ad un prezzo determinato,
come si desume dall’art. 1470 c.c., che coinvolge nella compravendita sia il
trasferimento della proprietà che il trasferimento di altri diritti.
Questa legge regionale della Liguria, infine, a differenza di tutte le altre
leggi regionali che non menzionano la sanzione di nullità nella
contrattazione di fabbricati in questa materia, ma prevedono soltanto
sanzioni amministrative, prevedeva la nullità relativa come conseguenza di
mancata allegazione del certificato energetico quando dovuto (art. 33, comma
12 L.R. n. 22 del 2007). Peraltro questa norma è stata successivamente
abrogata dalla L.R. 24 novembre 2008, n. 42, per cui può affermarsi che su
questo punto la Regione Liguria si sia allineata alla disciplina dello
Stato.
b) Legge regionale della Lombardia
Altra legge regionale meritevole di attenzione è la legge regionale della
Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24.
Quest’ultima affida alla Giunta Regionale (art. 25) il compito:
a) di coinvolgere tutti gli edifici sia nuovi che vecchi;
b) di stabilire le modalità applicative delle operazioni di certificazione
energetica;
c) di stabilire le modalità per accreditare i tecnici all’esercizio delle
attività di diagnosi e di certificazione energetica.
A seguito della delega si è avuta la Delibera della Giunta regionale 26
giugno 2007, n. 8/5018, la quale ha previsto la disciplina complessiva della
certificazione energetica degli edifici. Il punto 6 di questa delibera
prevede la seguente scansione temporale:
- dal 1 settembre 2007 l’obbligo di dotare l’edificio al termine dei lavori,
se si tratta: a) di nuova costruzione; b) oppure di demolizione e
ricostruzione; c) oppure di ristrutturazione edilizia in una misura superire
al 25 per cento dell’esistente; d) oppure di un ampliamento superiore al 20
per cento dell’esistente;
- dal 1 settembre 2007 per tutti gli edifici in caso di trasferimento in
blocco con unico atto, dell’intero edificio; oppure in caso di
strasferimento del singolo appartamento se dotato di impianto termico
autonomo;
- dal 1 settembre 2007 ed entro il 1 luglio 2009, nel caso di edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi
i 1000 metri quadrati;
- dal 1 luglio 2009 nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole
unità immobiliari.
Ulteriori differenze, rispetto alla normativa statale, sono le seguenti:
a) l’obbligo di allegazione non si pone “quando l’edificio, o la singola
unità immobiliare, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi
sottosistemi necessari alla climatizzazione degli ambienti interni
dell’edificio” (punto 6.6);
b) l’obbligo è altresì escluso”per tutte le ipotesi di trasferimento a
titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo
trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali”
(punto 6.8).
c) Legge regionale del Piemonte
La legge regionale del Piemonte (L.R. 28 maggio 2007, n. 13) disciplina
anch’essa l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione
energetica, con la seguente scansione temporale:
- per gli edifici di nuova costruzione (intesi per tali gli edifici per i
quali la richiesta del permesso di costruire o la denuncia di inizio
attività sono state presentate successivamente alla data di entrata in
vigore della legge regionale, la quale, pubblicata sul Bollettino regionale
il 31 maggio 2007 è entrata in vigore il 15 giugno 2007) l’obbligo di
allegazione trova applicazione dopo un anno dalla pubblicazione della
deliberazione della Giunta regionale comprendente le procedure di calcolo
delle prestazioni energetiche;
- per tutti gli altri edifici (e pertanto per tutti gli edifici già
costruiti in precedenza) l’obbligo di allegazione decorre dal 1 luglio 2009:
il concetto di “edificio” è previsto dall’art. 3 lettera e) della legge n.
13 del 2007, che parla di “intero edificio ovvero di parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se
stanti”.
E’ evidente che in questo modo si ha una notevole differenza rispetto alla
normativa statale.
14. Conclusioni
Si tratta di valutare come vadano interpretate queste norme regionali che in
parte modificano la disciplina prevista dalla normativa statale. Si pensi
alla legge regionale della Liguria, che continua a prevedere la nullità se
non si allega il certificato energetico quando dovuto: resta in vigore la
legge regionale sulla nullità, oppure deva ritenersi venuta meno per effetto
di una legge statale che ha disciplinato ex novo l’intera materia, per di
più legiferando in modo costituzionalmente legittimo in una materia
riservata alla competenza esclusiva dello Stato, appunto quella
giusprivatistica?
Il notariato sta ancora riflettendo su questi argomenti in attesa di
conoscere le ultime norme del legislatore statale. Riflettiamoci anche noi.
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Ottava lezione
La commercializzazione degli spazi a parcheggio
(Milano 21 aprile 2009)
Il tema della commercializzazione dei parcheggi o posti auto o spazi a
parcheggio, è un tema che fa confrontare giurisprudenza e dottrina,
sostanzialmente contrapposte nelle conclusioni, il che determina incertezza
operativa per gli operatori giuridici, in primo luogo per il notaio,
chiamato a ricevere atti aventi per oggetto questi parcheggi, e che deve
pertanto opportunamente barcamenarsi fra posizioni contrapposte,
nell’intento di salvaguardare al meglio le parti.
1. Normativa
Come sempre, si parte dalla normativa, che sostanzialmente è data da due
tronconi di norme: la “legge ponte” e la “legge Tognoli”, tant’è vero che si
parla di “parcheggi ponte” e di “parcheggi Tognoli”, per indicare in via
semplificata in quale contesto normativo deve essere fatto ricadere
l’oggetto negoziato, allo scopo di trarne le conseguenze operative sul piano
giuridico.
L’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge-ponte perché essa
doveva costituire una sorte di ponte di passaggio tra la legge urbanistica
del 1942 e la riforma del settore urbanistico), ha inserito l’articolo
41-sexies nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, così formulato:
“nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”.
La norma è stata parzialmente modificata dall’art. 2, 2° comma della legge
24 marzo 1989, n. 122, prevedendosi ora un metro quadrato per ogni dieci
metri cubi di costruzione.
La legge 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli dal nome del proponente,
allora Ministro dei lavori pubblici) dispone testualmente: “I proprietari di
immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali
siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza
delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici
ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati,
ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del
traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici (art. 9, 1° comma).
Sulla base di queste due fonti normative abbiamo tre tipi di parcheggio o
posti auto che dir si voglia:
a) parcheggi o posti auto “ponte”, chiamati anche parcheggi obbligatori,
perché la legge urbanistica ne impone obbligatoriamente la creazione
unitamente alla costruzione autorizzata;
b) parcheggi o posti auto Tognoli, chiamati anche parcheggi facoltativi,
perché lasciati alla libera iniziativa dei privati e non imposti da alcuna
legge;
c) parcheggi liberi, cioè che non rientrano in nessuna delle predette
normative e che pertanto sono liberamente alienabili e commerciabili a
favore di chiunque.
Va da sé che di quest’ultima categoria non ci occupiamo, perché non vi è
materia sulla quale discutere. La nostra attenzione va quindi alle due prime
categorie, che vanno esaminate singolarmente.
A. Parcheggi "Ponte"
1. Generalità
I parcheggi ponte sono posti auto obbligatori, che nascono strettamente
collegati con la concessione edilizia, nel senso che il Comune non rilascia
la concessione a costruire se il richiedente non individua
contemporaneamente nel progetto assentito questi posti auto.
I contenuti urbanistici della prescrizione contenuta nell’art. 18 della
legge-ponte possono essere così riassunti, alla luce anche di una circolare
del Ministero dei lavori pubblici (Circolare Ministero lavori pubblici 28
ottobre 1967, n. 3210, in Riv. giur. ed., 1967, II, pag. 342):
a) la norma ha portata generale e si applica a tutti gli edifici, sia
abitativi che commerciali;
b) la norma non trova applicazione per le licenze edilizie anteriori
all’entrata in vigore della legge 765 (la legge-ponte è entrata in vigore il
1° settembre 1967);
c) nella dizione “nuove costruzioni” sono incluse le ricostruzioni, ma
esclusi gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le modifiche, salvo che gli
strumenti normativi urbanistici dispongano diversamente;
d) l’espressione “spazi per parcheggi” include gli spazi necessari tanto
alla sosta quanto alla manovra ed all’accesso dei veicoli;
e) i parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione, oppure in
aree esterne, o possono essere realizzati parte in aree esterne e parte in
area interna al fabbricato; possono essere ricavati anche in area che non fa
parte del lotto sul quale sorge il fabbricato, purché siano asservite
all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo
atto da trascriversi a cura del proprietario;
f) la cubatura da valutare come parametro è costituita dalle sole cubature
destinate ad abitazioni, uffici e negozi, con esclusione degli scantinati,
dei servizi e dei c.d. volumi tecnici e al netto dei muri perimetrali degli
edifici.
2. Come nasce il parcheggio
E’ stato chiarito che la pubblica amministrazione non può autorizzare nuove
costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l'osservanza
della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di
costruzione. Con la conseguenza che l'accertamento della conformità degli
spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità
ad assicurare concretamente la prevista destinazione, spetta esclusivamente
alla pubblica amministrazione e che il trasferimento del regime giuridico
degli spazi, secondo la destinazione impressa dalla concessione su altre
aree idonee a tale utilizzazione, può avvenire soltanto mediante il rilascio
di una nuova concessione in variante (così Cass. 6 dicembre 1996, n.
10883,in Foro it., 1997, I, 468). E che spetterà sempre alla stessa pubblica
amministrazione accertare la conformità dell’area realizzata al vincolo cui
essa è finalizzata, e quindi valutare la giusta misura dell’area e
l’idoneità del posto auto ad assicurare concretamente la prevista
destinazione (così Cass. 27 aprile 1993, n. 4934).
E, nell’ipotesi che si intenda trasferire il posto auto da un’area ad altra,
dovrà sempre ricorrersi alla pubblica amministrazione, che in questo caso
dovrà provvedere con il rilascio di una nuova concessione in variante (così
Cass. 6 dicembre 1996, n. 10883).
3. Perché nascono i problemi?
Per i parcheggi ponte è esistito finora un forte dibattito sia in dottrina
che in giurisprudenza: il dibattito si pensa che debba essersi concluso alla
data del 16 dicembre 2005, data di entrata in vigore della c.d. legge di
semplificazione (legge 28 novembre 2005, n. 246), che ha con apposita norma
sostanzialmente ribaltato il risultato interpretativo cui era fino a quella
data pervenuta la consolidata giurisprudenza della Cassazione.
Per la verità la norma era nata con precipuo intento urbanistico: quello di
corredare le nuove costruzioni di idonei spazi a parcheggio, allo scopo di
evitare che l’accumulo di vetture in sosta nelle vie delle città costituisse
ostacolo alla circolazione dei veicoli, ma ad un tempo allo scopo di evitare
che l’esigenza di trovare uno spazio per parcheggiare rappresentasse
occasione di stress per tutti.
Peraltro la giurisprudenza, allo scopo di tutelare l’esigenza che sta alla
base dei parcheggi “ponte” sia nella fase realizzativa del posto auto, sia
nella fase successiva alla sua realizzazione, ha ritenuto indispensabile
collegare la circolazione giuridica di questi posti auto allo scopo cui il
posto auto era preordinato, ad evitare che, una volta sorto, il parcheggio
“ponte” finisse per perdere la sua utilità.
La giurisprudenza aveva certamente la possibilità di raggiungere questo
risultato restando sempre nell’ambito del diritto urbanistico, imponendo ad
esempio che l’uso a parcheggio di questi spazi non potesse essere modificato
in alcun modo. Essa peraltro ha preferito seguire una strada più ampia e
fare in modo non che l’uso in astratto risultasse garantito, ma addirittura
l’uso a vantaggio della costruzione cui lo spazio a parcheggio era collegato
dal punto di vista urbanistico.
Insomma intento costante della Cassazione, in tutta la discussione sulla
problematica emergente dall’art. 18 della legge-ponte, è stato quello di
evitare che lo spazio a parcheggio, nato come tale, perdesse nel tempo la
sua destinazione originaria, per assumerne una diversa.
La giurisprudenza, pertanto, si è adoperata per affermare che la norma
predetta non poteva avere soltanto rilievo sul rapporto tra privato
richiedente la concessione edilizia e pubblica amministrazione competente a
concederla, ma che la norma doveva ritenersi applicabile anche ai rapporti
giusprivatistici (perché la negoziazione tra privati appariva lo strumento
principale per mutare la destinazione del bene a vantaggio di interessi
diversi); e che, da un altro lato, l’interesse generale protetto dalla norma
non riguardava i problemi di viabilità e dei flussi circolatori dei veicoli
in generale, bensì questi stessi problemi visti in modo localizzato con
specifico riferimento al fabbricato servito dai posti auto.
Successivamente la Cassazione si è preoccupata di tradurre in schemi
privatistici la norma contenuta nell’art. 18 legge-ponte e l’ha fatto
ricorrendo ora alla categoria delle parti comuni dell’edificio in
condominio, ora all’istituto della servitù, ora a quello della pertinenza,
ora alla formula generica del diritto reale d’uso, a seconda della
fattispecie pratica concretamente verificatasi.
Con le Sezioni Unite del 1984 tale linea è stata confermata (Cass. Sez.
Unite, 17 dicembre 1984, n. 6600, in Nuova giur. civ. comm., 1985, I, 318,
con nota di ALPA), ma contemporaneamente le Sezioni Unite hanno approfondito
il problema degli effetti della violazione dell’art. 18 della legge-ponte.
Premesso che l’art. 18 legge-ponte è norma in materia edilizia e
urbanistica, e come tale di pubblico interesse; premesso che essa è
tassativa e non prevede deroghe; occorre concludere, ha precisato la
Cassazione, che non possa riconoscersi legittimo un “distorto esercizio che
pervenga alla vanificazione degli interessi garantiti dalla norma cogente e
quindi alla stessa obliterazione della norma”.
Poiché la legge-ponte, ha affermato sinora la Cassazione, non si preoccupa
di stabilire di chi debba essere la proprietà del posto auto (che può
pertanto appartenere ad un soggetto, a più soggetti, a tutti; a un estraneo
alla costruzione, ad un condomino della costruzione), ma si preoccupa che
del posto auto sia consentita l’utilizzazione da parte dei condomini, ma
sulla base di un diritto reale, non di un diritto personale, quello che
conta non è la titolarità del diritto sullo spazio a parcheggio, ma che non
venga interrotto il diritto di utilizzabilità da parte degli abitanti della
costruzione, diritto che deve avere il valore di un diritto reale; qualunque
altra situazione sarebbe contraria alla legge-ponte e quindi comporterebbe
la nullità parziale del negozio posto in essere; si tratterebbe di nullità
virtuale, cioè derivante dalla violazione di una norma che intende
proteggere un interesse generale, ancorché la nullità non sia stata
espressamente prevista dal legislatore.
4. Posizione della dottrina
La dottrina si è in un primo tempo ferocemente dichiarata contraria
all’opinione che andava maturando nel tempo la giurisprudenza della
Cassazione; successivamente, quando a seguito delle note tre sentenze a
sezioni unite del 1984, e di altra sentenza sempre a sezioni unite del 1989,
la Cassazione ha più appropriatamente puntualizzato il proprio punto di
vista, si è in un certo senso adagiata sulle posizioni della Cassazione,
ancorché sempre con accenti critici, ma questa volta rivolti ad aspetti se
vogliamo marginali dell’opinione giurisprudenziale.
In definitiva, la posizione della dottrina risultava sostanzialmente fondata
su queste due affermazioni: a) lo scopo della legge è garantito solo
conservando l’utilizzazione del posto auto a parcheggio; b) è ininfluente,
se si conserva detta utilizzazione, che il parcheggio sia utilizzato da
condomini della costruzione cui il posto auto è asservito, oppure da altre
persone: quello che conta, per la legge ponte (sostiene la dottrina), non è
che il parcheggio sia utilizzato da determinati condomini, bensì che sia
utilizzato da chiunque, purché a parcheggio.
5. Legge sul condono edilizio
Si tentò di correggere la posizione della giurisprudenza della Cassazione
operando sul piano legislativo, introducendo cioè all’art. 26, ultimo comma
della legge 47 sul condono edilizio, una norma del seguente tenore: “gli
spazi di cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 costituiscono
pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817,
818 e 819 codice civile”.
Va subito detto che intento di questa modifica non era quello di qualificare
come pertinenze i posti auto previsti dalla legge ponte (si ricorderà il
lungo sforzo effettuato in materia dalla Cassazione per rinvenire una
qualificazione giuridica appropriata che valesse ad identificare quale
istituto del diritto privato dovesse trovare applicazione per dare effetto
ai parcheggi ponte), bensì quello di correlare a questi parcheggi l’art.
818, secondo comma codice civile, per il quale “le pertinenze possono
formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici”, norma che,
interpretata in sé, legittimerebbe la possibilità di cessione del posto auto
a chiunque.
Con questo richiamo all’art. 818 codice civile, insomma, la Cassazione
avrebbe dovuto modificare la propria rigida interpretazione ed accettare che
il posto auto, ferma restando la sua esclusiva destinazione a parcheggio,
potesse essere ceduto anche a soggetto estraneo alla costruzione cui il
posto auto era stato collegato come pertinenza.
Ma la Cassazione non aderì a questa impostazione, bensì continuò a sostenere
la sua posizione. Essa, infatti, con una sentenza a sezioni unite del 1989,
sulla quale si è venuta consolidando tutta la giurisprudenza successiva
della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite 18 luglio 1989, n. 3363, in Foro it.,
1989, I, 2739; dopo questa sentenza, la giurisprudenza della Cassazione non
ha più mutato indirizzo in materia: così da ultimo Cass. 30 ottobre 2007, n.
22889; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22496; 5 maggio 2003, n. 6751; Cass. 18
luglio 2003, n. 11261) sostenne questa posizione: la legge 47 del 1985 sul
condono edilizio non ha abrogato l’art. 18 della legge-ponte, ma vi si è
richiamata; essa si è pertanto limitata a prendere posizione sul problema
dell’assetto civilistico da dare al rapporto spazio a parcheggio e
costruzione, qualificandolo come pertinenza, ma comunque, malgrado il
richiamo all’art. 818 c.c., non pertinenza scindibile, ma pertinenza
inscindibile.
Per effetto di questa opinione, insomma, il rapporto tra legge-ponte e legge
47 sul condono edilizio si risolveva in questo modo: a) la legge-ponte crea
un vincolo d’indissolubilità tra posto auto e costruzione; b) la legge sul
condono edilizio qualifica sul piano privatistico detto vincolo come
rapporto pertinenziale; c) trattasi pertanto di un vincolo pertinenziale non
scindibile, restando ininfluenti a questo riguardo gli assetti proprietari
del posto a parcheggio (sia esso cioè di proprietà Comune dei condòmini, o
appartenga ad un solo proprietario anche estraneo alla costruzione).
Portando all’osso questa opinione, si aveva questo risultato: il bene a
parcheggio può essere ceduto a chiunque, anche a soggetti estranei al
condominio; ma anche in tal caso il vincolo pertinenziale resta, perché è
stato imposto dalla legge-ponte con vincolo di legge, non eliminabile da
chicchessia e qualunque siano le vicende proprietarie del bene a parcheggio.
6. Sintesi della posizione della Suprema Corte
Riassumendo l’opinione della Cassazione si potevano individuare i seguenti
principi:
- la legge crea un diritto reale, qualificabile come diritto reale d'uso;
- questo diritto si evidenzia come tale (cioè come diritto reale d'uso)
tutte le volte che in capo agli abitatori dell'edificio manca un diritto
reale più forte (proprietà, usufrutto, servitù);
- se esiste un diritto reale forte non vi è necessità di evidenziare il
diritto reale d'uso (dove sta il più sta il meno). Detto in altre parole: il
proprietario del parcheggio non ha bisogno del diritto reale d'uso per
utilizzare il posto auto: l'ampiezza di facoltà che è inclusa nel diritto di
proprietà consente anche l'utilizzazione dello spazio in discorso come
parcheggio;
- però attenzione: se il posto auto è di proprietà di tutti gli abitatori
della costruzione, ciò non significa che essi: a) possano disporne (cioè
cederlo ad altri) vulnerando il proprio diritto reale d'uso; b) o
rinunciarvi;
- il nostro era per la Cassazione un diritto reale d'uso di carattere
pubblicistico e pertanto irrinunciabile, e pertanto incedibile (la
titolarità sul bene si può cedere a chiunque, il diritto reale d'uso no,
perché è imposto dalla legge), perché trovava la sua fonte nella legge, che
lo prevedeva non a favore di un singolo condòmino, bensì a favore della
collettività degli abitatori dell'edificio;
- la Cassazione ha dichiarato l'esistenza di questo diritto quasi
esclusivamente in fattispecie negoziali ove questo diritto veniva o
dimenticato, o escluso da un contratto inteso ad avvantaggiare: a) i terzi
rispetto all'edificio; b) oppure soltanto alcuni abitanti dell'edificio; c)
oppure lo stesso costruttore che si riservava per sé il posto auto.
L’esistenza del condominio non modificava l’opinione della Cassazione, la
quale in sintesi sosteneva:
a) se tutti i condomini sono comproprietari di tutti i posti auto, i posti
auto diventano parte comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 c.c.,
come la portineria, le scale, l'androne, il tetto.
Ciò significava che se uno dei condòmini cedeva il proprio appartamento, la
cessione riguardava anche la sua parte del bene comune parcheggio;
b) se soltanto alcuni condòmini siano comproprietari dell'area a parcheggio,
l'intera area sarà divisa tra i condomini che possiedono a titolo di
proprietà e altri condomini che la possiedono a titolo di diritto reale
d'uso;
c) può accadere che nessuno dei condomini abbia in proprietà l'area a
parcheggio, ma tutti la utilizzano come diritto reale d'uso.
In tutti i casi, comunque, non sembrava vi fossero dubbi sul fatto che
l'assemblea del condominio potesse a maggioranza di legge regolare
l'utilizzazione dell'area, sul presupposto che compito delle assemblee
condominiali è proprio quello di stabilire regole sulla utilizzazione del
bene. Sotto questo aspetto l'utilizzazione come proprietari o
l'utilizzazione come titolari del diritto reale d'uso non sembrava
comportare particolari differenze.
L’importante era evitare che l’atto posto in essere determinasse il venir
meno del diritto reale d’uso a favore del condominio (come gruppo e come
singoli).
7. Modifica normativa
Questo lo stato del problema fino sostanzialmente al dicembre 2005. Voi
comprendete come il notaio si sia dovuto adeguare all’opinione della
Cassazione, benché sussistessero svariati dubbi sulla sua linearità
giuridica, per evitare di creare fra le parti conflitti negoziali destinati
ad infrangersi di fronte al muro interpretativo della Suprema Corte.
Con effetto dal 16 dicembre 2005 la norma è cambiata. L’art. 12, nono comma
della c.d. legge di semplificazione per il 2005 (legge 28 novembre 2005, n.
246) ha aggiunto un comma all’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n.
1150 stabilendo quanto segue: “gli spazi per parcheggi realizzati in forza
del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da
diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono
trasferibili autonomamente da esse”.
In questo modo la nuova norma ha posto chiaramente l’intento di evitare
qualunque collegamento tra posto auto e costruzione principale, allo scopo
dichiarato di consentire che gli spazi a parcheggio, comunque realizzati,
siano suscettibili di una regolamentazione autonoma rispetto alla
costruzione cui accedono. La norma ribadisce chiaramente, in una sorta di
concatenazione di concetti, l’intento vero del legislatore che appare quello
della liberalizzazione del commercio di questi beni: a) essi non
costituiscono pertinenze di alcun bene (questo evidentemente sul piano della
norma, cioè come prodotto necessitato della formulazione della norma; ma
niente vieta che le parti, nella loro autonomia negoziale, vincolino questi
spazi ad un bene principale, facendo scaturire l’esistenza di un rapporto
pertinenziale tra i due beni interessati); b) essi non sono per effetto di
legge caratterizzati da alcun vincolo giusprivatistico nei confronti della
costruzione cui accedono; c) essi, infine, come dettato a mo’ di
conclusione, sono trasferibili autonomamente rispetto ad altre unità
immobiliari.
La norma è chiarissima e sembra dettata proprio in netta contrapposizione
rispetto a tutte le sfumature sulla base delle quali la giurisprudenza della
Suprema Corte aveva in precedenza fondato le proprie conclusioni. La
formulazione della norma è sintomatica: nella prima parte essa nega
l’insorgenza dei diritti reali ipotizzati dalla Cassazione (non si hanno né
pertinenze, né vincoli reali di alcun genere); mentre nella seconda parte la
norma afferma in positivo quello che essa ha negato subito prima i negativo.
Pertanto, dice in sostanza questa norma, i posti auto sono liberamente
commerciabili, senza vincoli di sorta, come se si trattasse del più comune
dei beni immobili.
Ma se ciò si può affermare in modo chiarissimo e netto per l’avvenire, si
pone invece il problema di valutare come debba interpretarsi la nuova norma
per il passato. Questo è il punto: trattasi di norma novativa, che vale
soltanto per l’avvenire, oppure di norma interpretativa, che vale anche per
il passato?
E’ difficile affermare che trattasi di norma interpretativa, perché i
riferimenti formali sembrano far concludere che si tratti più propriamente
di una norma nuova. Infatti essa non tocca minimamente il primo comma
dell’articolo, ma si limita ad aggiungere un comma nuovo, interamente inteso
a disciplinare gli aspetti giusprivatistici dei posti auto. Il comma nuovo,
insomma, viene ad incidere proprio su aspetti che sul piano dell’espressione
normativa non sembravano derivare dalla norma vigente in precedenza.
Del problema si è occupata recentemente una sentenza della Cassazione (Cass.
24 febbraio 2006, n. 4264), la quale ha espressamente affermato che la nuova
norma non ha natura interpretativa. Quali gli argomenti utilizzati dalla
Suprema Corte?
Iniziamo dal caso di specie: in un condominio degli edifici erano stati
realizzati tanti posti auto ponte quanti necessari per soddisfare ognuno dei
condomini; peraltro in un atto di divisione del 1986, i posti auto riservati
ai singoli condomini erano stati ridotti nella dimensione, mentre il posto
auto riservato ad una società proprietaria di una parte degli immobili
esistenti nel condominio era stato aumentato nel numero (la società
disponeva di ben 10 posti auto). Per di più, rispetto alla ripartizione
contenuta nell’atto di divisione, i vari posti auto erano stati ridotti
nella dimensione, allo scopo sempre di favorire la predetta società. Dai
singoli viene impostata una causa: il giudice sia di primo che di secondo
grado dà ragione all’attore e invita il condominio a rimodellare
concretamente i posti auto in modo da renderli coerenti con quanto deciso
nell’atto di divisione predetto.
La lite perviene in Cassazione, la quale affronta come primo il seguente
problema: la legge 246 del 2005 ha effetto retroattivo?
La Cassazione specifica che per stabilire se una legge abbia o meno effetto
retroattivo non è indispensabile che la retroattività della legge sia
indicata in modo espresso dal legislatore, perché conta soprattutto la
natura interpretativa o meno della legge. Ed essa concentra la sua
argomentazione sulla seguente riflessione: una legge interpretativa richiede
necessariamente l’incertezza interpretativa di una norma precedente; se non
esiste incertezza interpretativa, non si può parlare di legge
interpretativa; nel nostro caso, la consolidata opinione della Cassazione
sul noto problema esclude qualunque dubbio interopretativo precedente;
pertanto una norma che non incide su una interpretazione dubitativa non può
mai avere effetto interpretativo.
Pertanto, la legge in discorso opera, per la giurisprudenza, soltanto per il
futuro, coinvolgendo esclusivamente: a) costruzioni realizzate
successivamente al 16 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della
predetta norma); b) costruzioni realizzate in precedenza, ma non ancora
alienate ai singoli proprietari degli appartamenti.
Si tratta di problemi che i notai dovranno prospettarsi, perché essi si
troveranno di fronte a posti auto creati ben prima dell’entrata in vigore
della nuova norma e sui quali pertanto può prospettarsi un chiaro problema
di commerciabilità.
Che fare? Intanto una prima considerazione di fondo. La norma nuova non
vieta che i posti auto siano commercializzati in stretto collegamento con
altra unità immobiliare. Cioè la norma dispone che, per se stessa, i posti
auto possono essere negoziati singolarmente da altri beni, ma non dice che
ciò debba necessariamente accadere; pertanto niente vieta alle parti di
negoziare questi beni in sintonia piena con l’opinione espressa in
precedenza dalla Suprema Corte. D’altro canto appare evidente che se i posti
auto ponte debbono essere considerati alla stessa stregua di tutti gli altri
beni (libertà di commercializzazione) niente vieta alle parti di negoziare
questi beni come pertinenze degli appartamenti, oppure come parti comuni
dell’edificio, oppure come pertinenze di appartamenti distanti dal luogo ove
il posto auto sia ubicato.
Ma un fatto è certo: chiunque possegga questi beni, essi vanno utilizzati
come posti auto e non in modo diverso. Tuttavia anche qui fa fatta una
riflessione: la dottrina, in contrapposizione alla giurisprudenza della
Cassazione, era portata ad enfatizzare la destinazione d’uso di questi beni
(parcheggio e non diversa utilizzazione); ma non vi è alcun dubbio che
l’avere reso questi beni commerciabili come qualsiasi altro bene, ha in una
certa misura ridotto l’enfatizzazione della destinazione del bene a
parcheggio. Ciò significa che questi beni vanno destinati a parcheggio e per
qualsiasi altra differente destinazione devono chiedere il mutamento di
destinazione d’uso utilizzando il procedimento amministrativo necessario
perché l’autorità preposta al provvedimento abilitativo lo emetta. A meno
che non si affermi che è la norma stessa che impone la destinazione a posto
auto di questi beni, in tal modo impedendo interventi della pubblica
amministrazione per modificarne la destinazione.
Se pertanto la nuova norma non vieta la regolamentazione dei posti auto in
modo diverso da quello di ogni altro bene, nessuno potrebbe, oggi, impugnare
un atto precedente caratterizzato da una regolamentazione negoziale in linea
con la precedente consolidata posizione della Corte di Cassazione. Infatti
la costruzione giuridica negoziale effettuata sulla base
dell’interpretazione che della norma aveva dato la Suprema Corte conserva
pienamente il suo valore, ancorché in questo caso il suo valore deriverebbe
non per effetto di legge, bensì per effetto di impegni pattizi.
Ed altrettanto va affermato nell’ipotesi che il problema sia sorto in
giudizio in precedenza e la lite sia stata risolta con sentenza passata in
giudicato sulla base della vecchia interpretazione della giurisprudenza. Non
vi è alcun dubbio che in tal caso la sentenza va mantenuta e se questa ha
affermato che nel caso di specie il negozio posto in essere era da
considerare nullo, questa dichiarazione di nullità ormai va mantenuta.
Il problema si pone per un eventuale atto nullo sulla base della precedente
giurisprudenza, ma allorquando la nullità non sia stata ancora dichiarata.
Qui il problema va distinto: se è stato instaurato un giudizio anteriormente
all’entrata in vigore della nuova norma, non vi alcun dubbio che la futura
sentenza sortirà i suoi effetti a partire dal momento in cui è stato
introdotto il giudizio; diverso è il discorso allorquando in precedenza
nessun giudizio sia stato instaurato: in questo caso un eventuale giudizio
instaurato successivamente alla data di entrata in vigore della nuova norma
(ancorché relativo a fattispecie anteriore a questa data) dovrà essere
risolto sulla base della nuova norma e non della vecchia norma.
B. Parcheggi “Tognoli
1. Concetto e generalità
Con l’espressione “parcheggi Tognoli” usa indicarsi gli spazi a parcheggio
realizzati nel sottosuolo di fabbricato già esistente, disposti con legge 24
marzo 1989, n. 122, di iniziativa dell’allora Ministro Tognoli.
Caratteristica essenziale di questi spazi a parcheggio è che essi vanno
ricavati nel sottosuolo del fabbricato, oppure in locali esistenti al piano
terreno, non obbligatoriamente, ma a discrezione e su iniziativa di soggetto
titolare della proprietà di unità immobiliare.
Scopo della legge è stato pertanto quello di favorire la creazione di
parcheggi a costruzione avvenuta, al fine di attrezzare a parcheggio anche
il centro storico, privo di parcheggi perché prevedibilmente costruito prima
della legge ponte. Il legislatore, insomma, si è preoccupato di evitare che
disponessero di parcheggio soltanto le costruzioni successive al 1967 (anno
di entrata in vigore della c. d. legge ponte) e quindi ha inteso favorire
anche le vecchissime costruzioni. Si voleva, insomma, estendere il vantaggio
dei parcheggi ponte anche ad una fase di costruzioni anteriore.
Ma evidentemente non poteva più farsi leva sugli spazi a parcheggio, cioè
sulle aree nude adiacenti alle costruzioni, perché queste mancavano di
solito nelle costruzioni del centro storico. Il legislatore è intervenuto
così facendo riferimento prevalentemente al sottosuolo dei fabbricati
esistenti, con una norma che, all’inizio prevedeva soltanto il sottosuolo
del fabbricato, mentre successivamente, con una modifica introdotta dalla
legge Bassanini-bis, ha coinvolto anche il sottosuolo delle aree
pertinenziali estranee al fabbricato.
La legge Tognoli ha certamente inteso favorire la realizzazione di questi
parcheggi e lo ha fatto, da un lato prevedendo la semplice autorizzazione
gratuita per la loro realizzazione (escludendo quindi l’obbligo della
concessione, come avrebbe preteso il tipo di opera posta in essere: lo
sbancamento e le necessarie opere murarie di sostegno della costruzione e di
delimitazione del parcheggio); da un altro lato, consentendo la
realizzazione dell’opera “anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi vigenti”. Quest’ultimo appare il beneficio più ampio,
perché il legislatore, con atto autoritario, si sovrappone alla normativa
urbanistica della zona e consente che essa sia infranta per la realizzazione
di un’opera (il parcheggio) che il legislatore ha ritenuto di preferire
rispetto agli interessi tutelati dallo strumento urbanistico.
Per la verità il legislatore non aveva altra strada per operare, poiché
soltanto consentendo una deroga alla normativa urbanistica esso poteva
agevolare la costruzione di parcheggi in una zona ove la normativa
urbanistica è solitamente rigida, specie per esigenze di conservazione
dell’esistente.
Ma ad un tempo il legislatore, nell’attribuire questi vantaggi, ha posto un
limite, per evitare speculazioni: il posto auto realizzato con i benefici
della Tognoli doveva ritenersi assoggettato ad una sorta di pertinenza ex
lege, necessitata, a favore di un’unità immobiliare (appartamento o locale
commerciale). Ed il vincolo pertinenziale doveva essere così forte da
impedire che il parcheggio potesse costituire oggetto di trasferimento
separato dal bene principale cui era stato asservito, pena la nullità.
L’art. 9, 5° comma della legge Tognoli infatti disponeva: “i parcheggi
realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti
separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.”
2. Normativa
La legge 24 marzo 1989, n. 122 dispone testualmente: “I proprietari di
immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali
siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza
delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici
ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati,
ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del
traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici (art. 9, 1° comma).
Va rilevato che l’ultima parte della norma testé citata è stata introdotta
dall’art. 17, 90° comma della c.d. legge Bassanini-bis (legge 15 maggio
1997, n. 127), mentre in precedenza: a) si faceva solo riferimento alla
realizzabilità del parcheggio nel sottosuolo della costruzione, oppure nei
locali siti al piano terreno della costruzione stessa; b) non si faceva
alcun riferimento all’utilizzabilità del parcheggio, nell’evidente
presupposto che esso, essendo vincolato al singolo appartamento o alla
singola unità commerciale ed essendo stato costruito nel sottosuolo del
fabbricato, non poteva che essere utilizzato da un soggetto ad un tempo
proprietario di unità immobiliare esistente nella costruzione.
3. Distinzioni tra parcheggi ponte e parcheggi Tognoli
Il parcheggio legge-ponte è parcheggio obbligatorio, cioè imposto per legge,
mentre il parcheggio Tognoli è parcheggio facoltativo, lasciato
all’iniziativa del singolo, che può avere o meno interesse ad adoperarsi per
ottenerne la realizzazione.
Il parcheggio legge-ponte viene assentito contestualmente alla concessione
edilizia che prevede la costruzione cui il posto auto accede come
pertinenza, mentre il parcheggio Tognoli viene assentito con provvedimento
abilitativo distinto dal provvedimento concessorio concernente il bene
principale. Pertanto il parcheggio legge-ponte nasce coevo alla costruzione;
il parcheggio Tognoli presuppone la costruzione già avvenuta.
Non si può avere parcheggio legge-ponte se la licenza per la costruzione è
anteriore al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della
legge-ponte); non si può avere parcheggio Tognoli se l’autorizzazione alla
realizzazione del parcheggio è stata rilasciata anteriormente al 7 aprile
1989 (data di entrata in vigore della legge Tognoli).
Mentre il parcheggio legge-ponte può cedersi a terzi ormai senza alcun
limite (in precedenza conservando almeno il diritto reale d’uso a favore
degli abitatori del fabbricato), il parcheggio Tognoli non si può cedere
separatamente dall’unità immobiliare cui esso accede, pena la nullità
dell’atto.
Il parcheggio legge-ponte può essere caratterizzato indifferentemente da un
diritto di proprietà o da un diritto reale d’uso a vantaggio dei fruitori
degli appartamenti in condominio; il parcheggio Tognoli impone sempre la
proprietà sul parcheggio da parte del soggetto titolare del diritto di
proprietà sulla costruzione.
Infine il testo unico aveva creato una profonda differenza tra il
provvedimento abilitativo concernente il parcheggio legge-ponte e il
provvedimento abilitativo concernente il parcheggio Tognoli: mentre per il
primo valeva sempre il permesso di costruire coevo alla costruzione bene
principale, per il parcheggio Tognoli era prevista la denuncia di inizio
attività. Dopo la legge Lunardi, e quindi dopo l'inserimento della legge
Lunardi nel testo unico per l'edilizia, questa differenza è venuta meno
perché sia per il parcheggio ponte che per il parcheggio Tognoli
l’utilizzabilità della denuncia di inizio di attività è lasciata alla
discrezione del soggetto interessato.
4. Problemi
Il parcheggio Tognoli non ha posto, diversamente dal parcheggio ponte,
problemi sistematici di diritto, per cui tutta la problematica che lo
riguarda si è concentrata su aspetti di utilizzabilità concreta ed altresì
su aspetti attinenti all’esigenza di correlare la pertinenza obbligata ex
lege prevista tra parcheggio e bene principale nell’ipotesi che il vincolo
pertinenziale risulti sorto con qualche ombra od in modo irragionevole (è
così accaduto che il parcheggio sia stato vincolato contemporaneamente a più
unità immobiliari; oppure che il bene principale sia stato successivamente
ripartito in più beni). Appare pertanto più opportuno soffermarsi su questi
specifici problemi che, si badi, trovano alimento non tanto nella
giurisprudenza, che nel nostro caso non ha avuto occasione di pervenire a
particolari approfondimenti, quanto nella dottrina specialistica che si è
occupata del problema ed altresì nelle sollecitazioni della pratica
quotidiana.
Ho consultato la giurisprudenza della Cassazione fino a tutto il 2009:
nessuna sentenza in materia, mentre per i parcheggi ponte la giurisprudenza
è stata torrenziale.
5. Data di creazione del bene principale
La legge Tognoli non lascia dubbi sul fatto che allorquando si realizza il
parcheggio, il bene principale cui il posto auto è asservito debba esistere:
“i proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi
ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati” (così art. 9, 1°
comma nel suo esordio). La norma, insomma, presuppone che prima della
realizzazione del parcheggio esista già una costruzione, sia essa unità
abitativa, sia essa unità commerciale.
La norma non stabilisce altro e, soprattutto, non prevede quando sia
avvenuta la costruzione del bene principale. Tuttavia un’opinione dottrinale
(BRACCIO, in I contratti, 1999, 555; LUMINOSO, in Contratto e impresa, 1990,
pag. 102) afferma che la costruzione deve essere avvenuta prima dell’entrata
in vigore della legge Tognoli; o, meglio, che la norma presuppone che la
concessione edilizia relativa alla costruzione sia stata rilasciata prima
dell’entrata in vigore della legge Tognoli, cioè prima del 7 aprile 1989. La
giustificazione di questa affermazione la si ricava, secondo questa
opinione, dalla considerazione che gli edifici costruiti dopo la legge
Tognoli nascono già forniti di parcheggio per effetto della legge ponte.
Invero questa affermazione non appare convincente, in primo luogo perché il
parcheggio potrebbe costituire esigenza insorta dopo la costruzione del
fabbricato o esigenza ulteriore rispetto ai posti auto realizzati con la
legge ponte e non vi sarebbe motivo per non soddisfare queste esigenze.
In secondo luogo, così ragionando si dimentica di considerare che la legge
Tognoli è entrata in vigore nel 1989, mentre la legge ponte è entrata in
vigore nel 1967, per cui se la legge Tognoli si applica a costruzioni
avvenute in tutto questo arco di tempo, inevitabilmente concerne costruzioni
che avrebbero dovuto già essere caratterizzate dall’esistenza di parcheggi
ponte. E non si vede perché la legge Tognoli debba applicarsi alle
costruzioni anteriori al 1989 che, pur essendovi tenute, non siano state
dotate di parcheggi ponte o ne siano state dotate in misura insufficiente e
non debba invece applicarsi ad analoga situazione verificatasi per
fabbricati realizzati successivamente al 1989.
La verità è che il piano operativo della legge Tognoli si esplica su un
orizzonte diverso da quello preso in considerazione dalla legge ponte e
copre certamente qualsiasi fabbisogno di parcheggio, lasciato alla libertà
d’iniziativa del privato, con un solo limite: la costruzione, l’unità
immobiliare cui il parcheggio deve essere asservito deve già esistere.
In definitiva, qualunque sia la data della costruzione che rappresenta il
bene principale, comunque sia stato soddisfatto a favore di questa il
problema degli spazi a parcheggio, la legge Tognoli sembra consentire un
ulteriore intervento, per realizzare, in aggiunta a quelli esistenti, altro
parcheggio con i benefici della legge Tognoli.
Si è infine escluso, e la soluzione appare plausibile, che possa applicarsi
la legge Tognoli per le costruzioni ancora da realizzare, perché è sembrato
incongruo ricorrere ad uno strumento di autorizzazione separata, quando il
costruttore abbia chiesto la concessione edilizia per l’intera costruzione
da realizzare: in questo programma edilizio può regolarmente farsi rientrare
anche il parcheggio (LUMINOSO, Op. cit.; IEVA, in La disciplina degli spazi
per parcheggio, a cura di M. IEVA, atti del convegno di studio tenutosi a
Roma il 16 novembre 1990, Milano, 1992, pag. 77). Del resto anche la
giurisprudenza amministrativa è dell’avviso che l’art. 9 della legge Tognoli
si applica unicamente all’ipotesi di fabbricati preesistenti e non può
riguardare le concessioni edilizie per la realizzazione di edifici nuovi
(così Cons. Stato, 3 giugno 1996, n. 621; Cons. Stato 27 settembre 1999, n.
1185). Ciò può essere di utilità per differenziare i parcheggi ponte dai
parcheggi Tognoli.
6. Creazione del vincolo a parcheggio
Si pone il problema del momento in cui debba ritenersi venuto ad esistenza
il vincolo pertinenziale. I pubblicisti fanno riferimento al provvedimento
concessorio o autorizzatorio (ANNUNZIATA, in Giur. it., 1992, I, 382). Ma in
questo modo non si tiene conto del fatto che l’autorizzazione non crea il
bene, ma si limita a consentire al privato la sua realizzazione. A
realizzazione avvenuta si può dire che il bene esista oggettivamente e che
pertanto sussistano le condizioni per la creazione del vincolo pertinenziale.
Poiché peraltro il vincolo pertinenziale presuppone anche l’esistenza del
bene principale, l’unità immobiliare, occorre anche tener conto di questa.
In proposito va rilevato che la legge Tognoli presuppone che il proprietario
di un un’unità immobiliare già esistente chieda al Comune l’autorizzazione a
costruire un parcheggio. In tal modo la domanda viene inevitabilmente
indirizzata a beneficio dell’unità immobiliare già esistente, la cui
individuazione rappresenta elemento costitutivo del provvedimento
autorizzatorio. A questo proposito va tenuto presente che l’unità
immobiliare in discorso deve essere di proprietà di colui che realizzando il
parcheggio ne diverrà proprietario; non sarebbe possibile infatti creare il
vincolo di pertinenzialità con un’abitazione che non sia di proprietà del
proprietario del parcheggio. Ed allo stesso tempo non potrebbe acquistare il
parcheggio colui che non sia proprietario dell’unità immobiliare cui il
parcheggio sia stato asservito.
Contemporaneamente occorre che l’unità immobiliare a favore della quale
dovrà essere costruito il parcheggio sia ubicata nella stessa costruzione
nel cui sottosuolo o nel cui terreno circostante sia realizzato il
parcheggio; per cui sarebbe certamente viziato di illegittimità il
provvedimento del Comune che, volendo applicare la legge Tognoli,
autorizzasse un parcheggio Tognoli a favore di edifici siti in luoghi
diversi.
Una volta costruito il parcheggio, il vincolo pertinenziale sorge per legge
tra i due beni: il primo (l’unità immobiliare) identificato con lo strumento
della domanda del privato e della conseguente autorizzazione; il secondo (il
parcheggio) identificato nel momento della sua realizzazione, anche se la
sua concreta riscontrabilità potrà avvenire con l’ausilio dei dati catastali
nel frattempo assegnati oppure dei disegni tecnici allegati alla richiesta
di autorizzazione, o ancora di un apposito atto d’obbligo allegato alla
domanda di autorizzazione.
Per quanto in particolare concerne questo atto d’obbligo, solitamente
richiesto dal Comune per consentire il rilascio dell’autorizzazione gratuita
alla costruzione del parcheggio Tognoli, ne va analizzata la natura. E’
stato affermato in giurisprudenza (Trib. Firenze 15 settembre 1990, in Giur.
it., 1993, I, 2, 373) che l’impegno assunto dal privato, cioè il vincolo di
destinare l’area a parcheggio (che può nascere da atto bilaterale tra
privato e Comune, oppure da atto unilaterale del solo privato) “configura
una limitazione legale del diritto di proprietà avente natura reale,
riconducibile alla figura dell’obbligazione propter rem” e trascrivibile ai
sensi dell’art. 2645 codice civile.
Va in proposito chiarito che nel momento in cui il vincolo viene enunciato
ancora il rapporto pertinenziale non si è creato, perché quest’ultimo
presuppone già esistenti due beni e quindi già realizzato il parcheggio.
Pertanto l’impegno assunto dal privato, condizione indispensabile perché il
Comune rilasci il provvedimento autorizzatorio, attiene soltanto a
circoscrivere le facoltà insite nel diritto di proprietà sul parcheggio,
impegnandosi il privato a destinare l’area o il bene realizzato soltanto a
parcheggio. L’impegno del privato dà forza al provvedimento del Comune che
segna l’assentimento a realizzare il parcheggio e ad un tempo ne circoscrive
l’utilizzazione (solo a parcheggio e non ad altri fini).
E’ vero che qualche Comune richiede che nell’atto di assenso il privato si
impegni a dare attuazione integrale alla legge Tognoli e quindi a destinare
a pertinenza di una determinata unità immobiliare il parcheggio da
realizzare; o addirittura a rispettare il vincolo, previsto dalla legge
Tognoli, per cui non si può cedere il parcheggio separatamente dall’unità
immobiliare. Ma occorre precisare che vincolo pertinenziale e divieto di
alienazione separata sorgono per effetto di legge, non per affetto di
clausola o di impegno pattizio; per cui questi impegni nell’atto d’obbligo
hanno solo funzione confermativa di un obbligo che già esiste sulla base di
una disposizione legislativa. E probabilmente il compito di portare a
conoscenza dei terzi, sulla base della trascrizione dell’atto d’obbligo, che
detti vincoli e divieti esistono.
7. Parcheggio e dati catastali
Va anche precisato che per stabilire a quale regime debba ritenersi
sottoposto un posto auto (cioè stabilire se un determinato posto auto sia
assoggettato alla legge ponte, oppure alla legge Tognoli, oppure alla legge
del libero mercato) è del tutto priva di rilievo la categoria catastale di
appartenenza. Pertanto possono essere sottoposte alla legge Tognoli sia le
autorimesse costruite con tale destinazione, che non può essere modificata
se non con radicali trasformazioni (categoria C/6), sia i posti auto su aree
private o i posti auto coperti (categoria C/7), se sono stati realizzati con
le agevolazioni previste dalla legge Tognoli.
8. Quantità dei parcheggi e standards
La legge Tognoli, nel far riferimento al fabbisogno dei parcheggi, impegna
il Ministro dei lavori pubblici a determinare detto fabbisogno, con
riferimento agli standards stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968 e, ad un tempo,
amplia la disponibilità dei posti auto stabiliti dalla legge ponte,
prevedendo un metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione (prima
erano previsti 20 metri cubi). Si è posto pertanto il problema se i
parcheggi Tognoli che risultino al di fuori degli standards predetti siano
commerciabili liberamente.
Il quesito appare mal posto, perché la legge Tognoli non si preoccupa, da un
lato, di stabilire misure standards di realizzazione dei parcheggi in
discorso; e, da un altro lato, di correlare il numero dei parcheggi ai
parcheggi realizzati ai sensi della legge ponte. La legge Tognoli è legge
autonoma, la cui preoccupazione non poteva essere quella di stabilire numeri
o misure
particolari dei parcheggi, perché il rapporto pertinenziale stretto tra
singolo parcheggio e singola unità immobiliare era tale da impedire che il
numero dei parcheggi da realizzare eccedesse l’effettivo fabbisogno.
Ciò chiarito, per stabilire se un parcheggio è parcheggio Tognoli e quindi
sottoposto alla commerciabilità limitata prevista dalla legge n. 122,
occorre solo stabilire se esso sia nato come parcheggio Tognoli (richiamo
alla legge; autorizzazione gratuita; menzione di vincolo); ciò è sufficiente
per rendere applicabile la rigorosa disciplina, anche se si tratti di
parcheggio che superi in larga misura il numero dei posti auto realizzati
con la legge ponte.
9. Parcheggio Tognoli e regole condominiali
Nel condominio degli edifici il suolo sul quale poggia l’edificio
costituisce “parte comune”, salvo che risulti diversamente dal titolo, ai
sensi dell’art. 1117 n. 1 codice civile e la stessa cosa deve affermarsi per
il sottosuolo, ai sensi dell’art. 840 codice civile, per il quale la
proprietà del suolo si estende al sottosuolo. Ed indubbiamente la creazione
nel sottosuolo di un parcheggio Tognoli, determinando una serie di opere
edilizie, costituisce, ai fini condominiali, innovazione ai sensi dell’art.
1120 cod. civ., che comporterebbe, per autorizzarne la realizzazione, il
quorum deliberativo previsto dall’art. 1136, 5° comma cod. civ.: numero di
voti che rappresenti la maggioranza dei condomini e i due terzi del valore
dell’edificio.
Invece per agevolare la realizzazione di un parcheggio Tognoli la legge ha
previsto una maggioranza più ridotta, pari alla maggioranza richiesta per le
delibere assembleari concernenti la nomina dell’amministratore,
l’autorizzazione alle liti e le riparazioni straordinarie: maggioranza dei
soci intervenuti; numero dei soci che rappresenti almeno la metà del valore
dell’edificio.
Nel prevedere questa agevolazione, la norma ha peraltro fatto salvo il
disposto degli articoli 1120, secondo comma e 1121, terzo comma codice
civile.
La prima norma richiamata stabilisce che sono vietate le innovazioni
pregiudizievoli alla stabilità del fabbricato, al suo decoro architettonico
“o che rendano talune parti comuni dell’edificio insensibili all’uso o al
godimento anche di un solo condòmino”.
La seconda norma stabilisce che i condòmini dissenzienti possono “in
qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle
spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera”.
Il valore dei richiami è pertanto il seguente: la realizzazione del
parcheggio non può costituire pregiudizio per i condòmini dissenzienti, che
in qualunque tempo hanno diritto di mutare opinione e di essere ammessi ad
usufruirne. Il che significa che il parcheggio non può essere realizzato
sequestrando l’intera area disponibile a vantaggio soltanto di alcuni
condòmini.
Questi rinvii normativi, che si sostanziano nel rispetto delle attese degli
altri condòmini, pongono indubbi problemi operativi, soprattutto
nell’ipotesi di incapienza dell’intera area del sottosuolo a realizzare
parcheggi che soddisfino tutti i condòmini.
In estrema sintesi, si possono tracciare i seguenti criteri operativi: se
l’area è sufficiente per tutti, ognuno può allestire, previa delibera a
maggioranza, il proprio spazio a parcheggio, senza comprimere analogo
diritto degli altri condomini; se l’area è insufficiente, occorre la
delibera all’unanimità, che sostanzialmente presuppone che i condòmini
insoddisfatti rinuncino all’uso a parcheggio della cosa comune sottosuolo.
10. Concetto di “residente”
Sulla base della formulazione originaria dell’art. 9, 1° comma legge Tognoli
si riteneva che non potessero essere realizzati i parcheggi nelle aree
condominiali, ivi compresi i cortili, per cui si affermava che per i
parcheggi previsti in queste aree doveva richiedersi la concessione edilizia
e che il parcheggio così ottenuto andasse assoggettato alla disciplina
generale del codice civile (ALBAMONTE, Parcheggi e sistema urbano, Padova,
1990, 46).
La legge Bassanini-bis (art. 17, 90° comma) è intervenuta in proposito a
sanare detta carenza ed ha previsto una norma integrativa dell’art. 9, 1°
comma della legge Tognoli, così formulata: “Tali parcheggi possono essere
realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purché...” e la norma prosegue
stabilendo che occorre comunque rispettare i piani urbani del traffico.
Si pone in proposito il problema di individuare il significato
dell’espressione “residenti”: significa questa parola “residenti nella
costruzione che della pertinenza costituisce il bene principale”? Oppure
significa “residenti nella zona” ove è ubicato l’immobile? O ancora
“residenti nel Comune”?
Una dottrina sposa l’opinione che basti essere residenti nella zona
circostante la costruzione (così SANDULLI, in Riv. giur. ed., 1997, I, 175,
ma senza adeguata motivazione).
Altra dottrina (IEVA) parla di “residenti nella costruzione” per una certa
assimilazione alla norma originaria che vincolava un parcheggio ad un
immobile della costruzione.
E non va dimenticato che i decreti legge più volte reiterati in questa
materia e mai convertiti in legge, recavano la dizione di “residenti nel
Comune”.
Poiché il testo originario della legge Tognoli parlava soltanto di vincolo
pertinenziale ex lege inscindibile e stabiliva il divieto di cedere il
parcheggio (bene secondario) separatamente dalla costruzione (bene
principale), ma nessuna norma di essa legge parlava di utilizzabilità del
parcheggio, si sarebbe portati ad affermare che, avendo la legge
Bassanini-bis previsto espressamente per la prima volta l’utilizzabilità del
parcheggio come diritto distinto dalla proprietà del bene secondario e del
bene principale, intento della modifica legislativa sia stato quello di
estendere l’utilizzabilità del parcheggio anche ad estranei alla
costruzione, purché residenti in zona o nel Comune.
Peraltro questa interpretazione sarebbe sotto molteplici aspetti
criticabile.
In primo luogo non si saprebbe come giustificare che il parcheggio
utilizzato nel sottosuolo della costruzione possa essere usufruito soltanto
dal proprietario dell’unità principale, mentre il parcheggio realizzato nel
sottosuolo del terreno circostante possa essere fruito anche da altri.
Sarebbe questa una conclusione del tutto ingiustificata sul piano giuridico.
In secondo luogo non va dimenticato che in ogni caso, sia i parcheggi
costruiti nel sottosuolo del fabbricato, sia i parcheggi costruiti nel
sottosuolo di area circostante, sono entrambi pertinenze necessitate e
connotato essenziale della pertinenza è quello di essere utilizzata a
beneficio del bene principale, cioè a beneficio di colui che trovasi
insediato sul bene principale, non di altri, con vincolo pertinenziale che
costituisce un vincolo reale.
Queste considerazioni fanno concludere che in ogni caso beneficiario del
parcheggio deve essere colui che si trova insediato sul bene principale,
poiché l’utilizzabilità garantita a soggetto estraneo romperebbe il vincolo
pertinenziale, che in tal caso non avrebbe più alcuna giustificazione.
Occorre pertanto delimitare il significato del termine “residente”, che non
può che essere attribuito a colui che trovasi insediato nell’abitazione
avvantaggiata dal vincolo pertinenziale, analogamente a quanto accadeva in
precedenza, prima che venisse modificata la norma.
Il legislatore, cioè, ha concesso una facoltà ulteriore in ordine
all’ubicazione del parcheggio Tognoli, consentendone tutti i vantaggi; ma
contemporaneamente ha ribadito che l’utilizzazione del parcheggio non può
essere attribuita a terzi estranei alla costruzione, neppure prevedendo un
uso reale limitato rispetto al godimento della proprietà.
La nuova norma, in questo modo, nel confermare il testo precedente,
indirettamente offre uno spunto per interpretare il termine “alienazione”,
includendovi tutto ciò che può determinare uno spostamento di utilizzazione
del parcheggio e quindi, indirettamente, richiamandovi anche il diritto
reale limitato (usufrutto, uso, abitazione).
11. Divieto di cessione separata
L’art. 9, 5° comma della legge Tognoli stabilisce che “i parcheggi
realizzati...non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare
alla quale sono legati da vincolo pertinenziale”. La violazione di questa
norma è sanzionata con la nullità.
Poiché la norma fa esclusivo riferimento alla cessione separata del
parcheggio, non alla cessione separata dell’unità immobiliare, la dottrina (IEVA,
LUMINOSO) sviluppa le seguenti conclusioni:
a) se l’atto di cessione si limita ad indicare il parcheggio, senza far
menzione dell’unità immobiliare, esso atto è nullo;
b) se l’atto di cessione si limita ad indicare l’unità immobiliare, senza
far menzione del parcheggio, l’atto è interamente valido perché il
trasferimento dell’unità immobiliare (cosa principale) comporta, nel
silenzio, anche il trasferimento del parcheggio (cosa secondaria): in tal
caso la norma non sarebbe violata;
c) se l’atto di cessione concerne la sola unità immobiliare con riserva del
parcheggio a favore dell’alienante, l’atto è valido per la parte concernente
la cessione dell’unità immobiliare, parzialmente nullo invece per la riserva
del parcheggio, con la sostituzione di diritto della clausola nulla ex art.
1419, 2° comma c.c.
Dette soluzioni sono condivisibili.
Di recente è stato scritto che sia possibile rompere il rapporto
pertinenziale del parcheggio con una determinata unità immobiliare, a patto
che sia immediatamente ricostruito il rapporto pertinenziale con altra unità
immobiliare (DURANTE). Lo strano è che questa opinione ritiene di poter
ricavare dalla giurisprudenza amministrativa concernente la legge ponte
conclusioni che valgono anche per il parcheggio Tognoli, quando invece è
risaputo che i parcheggi ponte ruotano su una diversa disciplina giuridica.
Si afferma, infatti, basandosi sulla predetta giurisprudenza amministrativa,
che “si potrebbe sostenere, mutatis mutandis, che è proprio la contiguità
spaziale tra la pertinenza e la cosa principale, oltreché il suo carattere
pertinenziale conseguente all’asservimento, che configura l’ammissibilità
della cessione, nessuna norma vietando la “traslazione” del requisito della
pertinenzialità ad altra unità abitativa” (DAMONTE). E più avanti: “dalle
sentenze sopra riportate sembrerebbe dunque che il parcheggio realizzato ai
sensi della legge Tognoli possa validamente essere oggetto di atti separati,
con l’unico limite del vincolo pubblicistico di destinazione d’uso
(parcheggio privato), oltreché dell’asservimento ad altra unità
immobiliare”.
L’errore è evidente. Una volta sorto il vincolo pertinenziale ex lege, esso
si instaura tra due beni definiti: il parcheggio (bene secondario) e l’unità
immobiliare (bene primario). E’ questo vincolo che la legge intende
favorire, impedendo che esso sia frantumato. Disancorare un parcheggio dal
vincolo pertinenziale con il bene A per sottoporlo a vincolo con il bene B
significa: da una parte effettuare proprio quello che il legislatore intende
evitare, cioè che sia rotto il vincolo pertinenziale; da un’altra parte
negoziare il bene parcheggio a favore di soggetto diverso dal proprietario
dell’unità immobiliare cui il parcheggio era stato inizialmente asservito.
Va infatti chiarito che la legge Tognoli non pretende solo un vincolo
pertinenziale qualsiasi tra parcheggio e unità immobiliare indifferenziata,
bensì un rapporto pertinenziale specifico tra il parcheggio e una
determinata unità immobiliare.
E qui si pone un problema operativo ulteriore. Che accade se il bene
principale subisce una modifica (ad esempio, da un locale se ne ricavano
due)? Si deve affermare che il parcheggio debba continuare nella sua
funzione di pertinenza a servizio dell’unità immobiliare originaria,
qualunque sia il mutamento di quest’ultima? E quindi concludere che il
parcheggio debba continuare a fungere da pertinenza per le due ricavate
unità immobiliari?
Approfondendo il problema sulla base di quesiti specifici pervenuti al
Consiglio nazionale, mi è parso di dover concludere che non si può portare
all’infinito l’insorgenza del vincolo pertinenziale da bene a bene, a patto
peraltro che si rispettino due limiti: a) ogni modifica va portata
all’attenzione del Comune (con relativa modifica del vincolo da bene a
bene); b) ogni modifica non deve evitare che il rapporto pertinenziale si
crei tra posto auto e appartamento esistente nello stesso edificio (e quindi
non a vantaggio di edificio diverso rispetto alle prescrizioni della norma).
Va da sé che questo è argomento da approfondire ulteriormente.
12. Testo unico sull’edilizia e parcheggi Tognoli
Il testo unico tace sui parcheggi Tognoli. Esso anzi tace sui parcheggi in
genere e pertanto si pone il problema di stabilire quale norma debba
applicarsi, dopo il testo unico, per l’abilitazione alla creazione dei
parcheggi Tognoli.
Vediamo quali norme esistono. L’art. 2 comma 60° della legge 662, nel
ridisegnare l’art. 4 del D.L. n. 398 del 1993, aveva previsto la seguente
norma: poteva essere costruito ricorrendo alla denuncia di inizio attività
il “parcheggio di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il
fabbricato”.
La norma è stata abrogata dal testo unico (in coincidenza con la previsione
della denuncia di inizio attività come strumento residuale comprendente
certamente anche la costruzione di parcheggi nel sottosuolo), ma
ripristinata dalla legge Lunardi.
Come va interpretata questa norma (che prevede la denuncia di inizio
attività) rispetto alla legge Tognoli (che prevede l’autorizzazione
gratuita)?
Si è detto: si tratta di parcheggi che nulla hanno a che fare con i
parcheggi Tognoli, e probabilmente ciò è esatto, perché i parcheggi
effettuati con la DIA non possono essere in contrasto con gli strumenti
urbanistici, mentre i parcheggi Tognoli possono esserlo.
Ma potrebbe anche essere sviluppata la seguente riflessione: i parcheggi
Tognoli possono essere realizzati sia ricorrendo alla legge Tognoli
(autorizzazione gratuita) sia alla legge n. 662 del 1996 (denuncia di inizio
attività) a seconda che essi siano o meno in contrasto con gli strumenti
urbanistici.
Il fatto che la legge parli di parcheggi di pertinenza non significa che la
pertinenzialità di essi debba essere mantenuta all’infinito: basta che
esista al momento della creazione del parcheggio.
Pertanto possono verificarsi le seguenti situazioni:
a) parcheggi costruiti utilizzando in modo globale la legge Tognoli: sono
parcheggi Tognoli con tutti i limiti sulla commerciabilità previsti nella
legge n. 122 del 1989;
b) parcheggi costruiti utilizzando la denuncia di inizio attività: possono
essere o meno parcheggi Tognoli a seconda di come viene impostata la pratica
da parte del soggetto che intende costruire: il vincolo pertinenziale deve
esistere al momento in cui il posto auto è costruito, ma il mantenimento
necessario del predetto vincolo deriva da una serie di altri elementi:
nessun pagamento di contributo concessorio, eventuali vincoli del privato
nei confronti del Comune, soprattutto chiaro intento di voler costruire un
posto auto assoggettato alla legge Tognoli.
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Settima
lezione
Commercializzazione dei terreni
(Milano 31 marzo 2009)
In questa settima lezione ci occupiamo dell'attività negoziale concernente i
terreni.
Il testo unico, anche ai fini della commerciabilità dei terreni, non sembra
aver portato alcuna modifica di rilievo.
Per i terreni continua a valere, nella sostanza, l’art. 18 della legge 47,
ormai numerato come art. 30 del testo unico, ma lasciato sostanzialmente
intatto.
L’art. 30 del testo unico – con effetto dal 30 giugno 2003, come ben sapete,
in perfetta sintonia con il precedente art. 18 della legge n. 47 del 1985,
si occupa della lottizzazione abusiva, della quale dà la definizione al
primo comma, e della commercializzazione dei terreni, interamente impostata
sull’allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Prosegue poi il secondo comma dell'articolo: "Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici
registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti
nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".
1. Lottizzazione abusiva ed attività notarile
Il concetto di lottizzazione implica la ripartizione di un territorio
inedificato in lotti, cioè in porzioni di ridotte dimensioni, allo scopo di
destinarle all’edificazione.
Prima della legge 47/1985 il legislatore non definiva il concetto di
lottizzazione abusiva, ma si limitava a prevedere la lottizzazione di aree
assentite (art. 28 della legge 1150/1942) e a sanzionare come reato
l’inosservanza di questa disposizione (art. 41 legge 1150/1942).
La norma contenuta nell’art. 28 della legge urbanistica del 1942 stabiliva
che “fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato è
vietato procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza
preventiva autorizzazione del Comune”. L’espressione “procedere a
lottizzazione dei terreni a scopo edilizio” implicava un minimo di attività
costruttiva. Ma è importante rilevare che questa norma pretendeva che la
lottizzazione avesse come presupposto un piano regolatore particolareggiato,
che a sua volta presupponeva a monte un piano regolatore generale. Non tutti
i Comuni disponevano di questi piani, di complessa e lunga realizzazione.
Con la legge “ponte” del 1967 l’obbligo della licenza edilizia viene esteso
a tutto il territorio comunale. Ciò ha determinato l’obbligo di stabilire
piani di lottizzazione che intervenissero nelle zone di espansione edilizia
e contemporaneamente i piani di lottizzazione si sono svincolati dai piani
particolareggiati e hanno acquistato vita autonoma. L’enorme ampliamento
concreto di questo strumento ha avuto quale immediata conseguenza la
difficoltà effettiva di discernere le fattispecie nelle quali di fatto
l’attività doveva essere regolamentata da quelle nelle quali ciò non
appariva necessario, con la conseguenza che la eventuale realizzazione in
difetto di autorizzazione di un’attività materiale siffatta, importava la
conseguente configurazione di una lottizzazione abusiva.
In definitiva esisteva uno stato d’incertezza sulla qualificazione del reato
di lottizzazione abusiva, derivante soprattutto dal fatto che vi era una
certa discrasia tra le norme e la prassi: la legge urbanistica prevedeva la
convenzione di lottizzazione come ipotesi integrativa rispetto al piano
particolareggiato, ma in effetti l’aspetto integrativo era risultato
l’aspetto più applicato nella realtà, quando non addirittura superato dalla
prassi di rilasciare concessioni edilizie anche in assenza di piano
lottizzatorio e quindi sostanzialmente sanandosi un provvedimento
lottizzatorio mancante.
Ed allo scopo di arginare il ricorso allo strumento negoziale come atto
preparatorio della lottizzazione abusiva, si ricorreva all’ampliamento del
concetto di lottizzazione abusiva, qualificando questa anche come attività
puramente negoziale.
E qui si poneva un primo problema: come coordinare un atto negoziale
giuridicamente valido sul piano civilistico, con una fattispecie penalmente
rilevante? Come affermare che una stessa attività può essere valida (sul
piano civilistico) ed illecita (sul piano penalistico)? La difficoltà era
quella di trovare criteri di coordinamento razionale di una stessa
fattispecie sotto diversificati angoli di responsabilità.
Tant’è vero che la giurisprudenza della Cassazione civile era restìa ad
ammettere la pura e semplice lottizzazione abusiva negoziale e richiedeva
invece un minimo di attività edificatoria, anche solo progettuale, ma
esistente; mentre la giurisprudenza della Cassazione penale ammetteva la
semplice operazione giuridica di frazionamento dell’area e di alienazione di
singoli lotti, anche senza opere visibili ed apprezzabili nella loro
materialità, ed anche nel caso di mancata esecuzione di opere di
urbanizzazione.
A tutto ciò si aggiungeva anche la difficoltà di delineare nello svolgimento
dell’attività professionale del notaio in materia negoziale ambiti che in
modo chiaro ricollegassero il suo operare ad una fattispecie penalmente
rilevante, anziché ad una pura e semplice attività professionale lecita.
E’ stato anche sotto la spinta di queste esigenze che l’art. 18 della legge
47/1985 ha tentato di portare chiarezza in una materia oltremodo confusa sia
sul piano normativo che sul piano applicativo: lo ha fatto fornendo nel
primo comma il concetto di lottizzazione abusiva, differenziata nelle due
ipotesi di lottizzazione come alterazione fisica del territorio, e di
lottizzazione come frazionamento giuridico dei terreni conseguente al
mutamento della situazione proprietaria.
Ma ad un tempo l’art. 18 della legge 47/1985 ha tentato di collocare
l’attività del notaio in una posizione di sicurezza, sostanzialmente
costringendolo a rifiutare l’atto negoziale se privo di certificato di
destinazione urbanistica e (in precedenza, anche se adesso non più) a
trasmettere in ogni caso copia dell’atto ricevuto al sindaco del Comune ove
è situato il terreno, se questo ha superficie inferiore ai 10 mila metri
quadrati. Pertanto il dilemma della discrasia tra atto valido
civilisticamente e atto sanzionabile penalmente è stato dall’art. 18 della
legge 47/1985 deciso nel senso di una netta distinzione delle due
conseguenze, in modo peraltro da evitare che esse conseguenze trovassero
necessaria contemporanea applicazione.
Questa conclusione appare adeguatamente supportata dalla seguente autorevole
affermazione della Corte Costituzionale (ordinanza n. 595 del 1989): “una
volta che il pubblico ufficiale ha compiuto gli atti che la legge reputa
idonei ad impedire il reato, ogni ulteriore intromissione nell’atteggiamento
interiore del soggetto agente equivarrebbe a punire le intenzioni anche
quando queste non si manifestano in atti esteriori idonei a conseguire
l’evento vietato”.
Una lucida posizione sul problema assume Bottaro, il quale afferma che il
legislatore del 1985, pur conservando la fattispecie della lottizzazione
abusiva negoziale, ha inteso affrancare dal reato il notaio, nella sostanza
scaricando sull’autorità comunale, quella propriamente preposta alla
regolamentazione del territorio, il compito di far luce sulla vicenda
lottizzatoria sul piano amministrativo, con il forte strumento della
confisca dell’area abusivamente lottizzata al patrimonio del Comune. Detto
Autore ha chiaramente precisato che il legislatore, in ordine ai terreni, a
differenza di quanto avviene per la commercializzazione dei fabbricati, ha
nettamente distinto l’aspetto della commerciabilità, consentendola comunque,
dall’aspetto penale, ammettendo che un’area abusivamente lottizzata sia
negoziata, ma contemporaneamente imponendo al notaio, con la trasmissione di
copia dell’atto al Comune, un comportamento in grado di porre fine
all’intrapresa illecita. Ed evidentemente se si accetta questa distinzione
in punto logico, occorre concludere che l’atto notarile non sarà mai, per se
stesso, strumento di lottizzazione tale da richiamare in causa la
responsabilità penale del notaio.
Questa opinione dottrinale conserva una sua validità anche se adesso, a
seguito del D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304, non è più obbligatorio
trasmettere al Comune copia degli atti di trasferimento di terreno di
superficie inferiore ai 10.000 metri quadrati.
Si è avuto modo, ancora, di precisare che l’attività negoziale, se valida
ove osservato con scrupolo l’art. 18 della legge 47/1985, non può mai dare
luogo, valutata in se stessa, in astratto cioè, ad illecito penale; perché
vi sia quest’ultimo non basterà mai la semplice attività di rogito, ma
occorrerà anche un comportamento ulteriore, un quid pluris, che ponga il
notaio in una posizione di correità nel reato di lottizzazione abusiva. E
sarà soltanto dando la dimostrazione di questo supplemento di attività che
potrà chiamarsi in causa anche la responsabilità notarile, in aggiunta a
quella degli autori primari del reato in discorso.
Non basterà, insomma, una semplice conoscenza della possibile esistenza
dell’attività delittuosa di altri per coinvolgere il notaio, ma occorrerà un
effettivo contributo del notaio stesso alla realizzazione del reato.
La Cassazione penale si è occupata di recente del problema (con una sentenza
del dicembre 2000, la n. 12989) stabilendo che "in tema di lottizzazione
abusiva sussiste la responsabilità del notaio rogante, a titolo di concorso
nel reato di cui all'art. 18 legge 28 febbraio 1985 n. 47, ove risulti la
cosciente e volontaria partecipazione alla integrazione del reato in
questione, desumibile dalla dimensione complessiva strutturale di ogni
singolo atto, dal sistema negoziale predisposto per eludere specifiche
prescrizioni degli strumenti urbanistici (quali la minima unità culturale),
dalla stipulazione diluita nel tempo di vari atti da parte degli stessi
venditori per il medesimo terreno".
2. Tipologia negoziale
Per quanto attiene alla tipologia di atti previsti dalla norma, valgono le
stesse conclusioni svolte in precedenza in ordine alla tipologia negoziale
concernente la commercializzazione dei fabbricati: deve trattarsi di atti
tra vivi e non di atti a causa di morte; deve trattarsi di atti con effetti
reali e non di atti con effetti obbligatori; deve trattarsi di atti
negoziali e non di atti giudiziari.
Sono comunque previste eccezioni che possono così riassumersi: a) divisioni
ereditarie; b) donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta; c) atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitù. Tutte queste categorie di atti non richiedono, ai fini della
commerciabilità, l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Tuttavia esistono punti critici che pretendono approfondimenti e
chiarimenti. Ne elenco qualcuno.
Tre soggetti (tra i quali un padre e la rispettiva figlia) sono titolari di
una comunione ereditaria su terreni; si intende stipulare un atto mediante
il quale il padre dona alla figlia la propria quota di comproprietà, e i due
restanti comunisti procedono alla divisione. Ci si è chiesti se in tal caso
sia necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica; in altre
parole, nel nostro caso si può parlare di divisione ereditaria?
L’atto contiene due distinti negozi: una donazione ed una divisione. La
norma appena citata esclude l’obbligo di allegazione del certificato di
destinazione urbanistica per le donazioni tra parenti in linea retta e per
le divisioni ereditarie. La perplessità, nel caso di specie, nasce dal fatto
che oggetto della divisione non sono soltanto beni ereditari, ma anche beni
– o, meglio, quote ideali di un bene - pervenuti a titolo di donazione:
dunque si è posto il dubbio che in questo caso non sia ravvisabile una
“divisione ereditaria”.
Si tratta pertanto di dover preliminarmente rispondere al seguente quesito:
in che cosa si differenzia la divisione ereditaria dalla divisione comune?
E' generale opinione in giurisprudenza che se i beni in godimento comune
provengano da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante
comunioni quanti siano i titoli di provenienza, giacché alla pluralità di
titoli corrisponde una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce
un'entità a se stante, il che comporta che la divisione del complesso
determina tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa, con distinta
disciplina (ad esempio la prelazione del coerede ex art. 732 vale per la
massa ereditaria e non per la massa di beni in comune). La dottrina afferma
che si ha “divisione ereditaria” tutte le volte in cui si proceda allo
scioglimento di una “comunione ereditaria”. Per entrare in comunione
ereditaria tutti i soggetti devono avere “la qualità di eredi del medesimo
de cuius” (BUSNELLI, Comunione ereditaria, in Enc. Diritto, vol. VIII, p.280).
È comunque possibile che si verifichino delle modificazioni nella
composizione soggettiva della comunione ereditaria, attraverso la cessione
di una quota o di una parte di essa. Qualora destinatari del trasferimento
siano i coeredi, “mentre in caso di cessione parziale si ha una mera
modificazione quantitativa relativa ai diritti dei singoli coeredi, in caso
di cessione di tutta la quota si ha invece una modificazione soggettiva
consistente nell’uscita dalla comunione del coerede cedente” (BUSNELLI, cit.,
p.281). Tuttavia, si può comunque continuare a ravvisare una comunione
ereditaria.
Dello stesso avviso è la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha a più
riprese affermato che la cessione della quota ereditaria ad altro coerede
non fa venir meno la comunione ereditaria, diversamente da quanto avverrebbe
se la cessione della quota venisse fatta ad estraneo non coerede: in questo
caso continuerebbe tra i coeredi la comunione ereditaria, alla quale si
aggiungerebbe la comunione ordinaria per la parte relativa all’estraneo non
coerede.
Dunque, per tornare al caso ipotizzato, se la donazione da genitori a figli
non richiede l’allegazione del c.d.u., e se tale adempimento non è richiesto
in caso di divisione ereditaria, non si vede perché la successiva divisione,
avente ad oggetto in parte beni ereditari ed in parte beni donati, dovrebbe
essere soggetta all’obbligo di allegazione. Si tratta, in entrambi i casi,
di circolazione di beni tra membri della medesima ristretta cerchia
familiare, che, in quanto tali, il legislatore ha ritenuto non bisognosi di
tutela in relazione al problema della conoscibilità della destinazione
urbanistica.
3. Certificato di destinazione urbanistica
a) Scopi
Il certificato di destinazione urbanistica non nasce con la legge 47/1985,
ma prima di questa legge, per effetto dell’art. 8, 9° comma della legge 2
marzo 1982, n. 94, come necessario strumento da parte di colui che intendeva
costruire senza provvedimento concessorio, ma utilizzando il
silenzio-assenso, peraltro nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila
abitanti. Si voleva, in tal modo, far sì che chi intendeva provvedere
autonomamente alla realizzazione di un programma edilizio, dovesse conoscere
le regole urbanistiche ed edilizie concernenti la costruzione nella zona
interessata, allo scopo di conformavisi.
Si è ricorso in tal modo allo strumento del certificato, che nel nostro caso
sintetizza in ordine ad un terreno determinate regole e una certa disciplina
urbanistica, sulla base di un documento rilasciato dall’ente locale,
organismo preposto alla regolamentazione ed al controllo dell’intero
territorio comunale.
Successivamente questo strumento documentale è stato utilizzato anche per la
negoziazione dei terreni, al fine di soddisfare l’esigenza di conformare il
commercio delle aree a principî che rendessero immediatamente percepibili i
limiti di utilizzazione urbanistico-edilizia dei terreni stessi. Si è
infatti precisato che il certificato di destinazione urbanistica nasce
dall’esigenza di far sì che la circolazione giuridica dei suoli avvenga a
condizione che siano espressamente identificati il regime di edificabilità o
d’inedificabilità, nonché la natura urbanistica dell’area oggetto dell’atto.
Gli scopi del certificato di destinazione urbanistica sono, da un lato,
quello di informare le parti sull’assetto urbanistico dell’area e,
dall’altro lato, quello di informare il comune sulle vicende negoziali
attinenti all’area, al fine di porre l’ente locale in condizione di svolgere
in via preventiva il suo ruolo di autorità vigilante allo scopo di impedire
eventuali speculazioni lottizzatorie.
Ma occorre evitare che il certificato di destinazione urbanistica sia
utilizzato in modo improprio dall’autorità tenuta a rilasciarlo. Il Comune è
l’unico ente preposto al rilascio del certificato in discorso, perché in
esso si concentra tutto il potere di stabilire l’ordinaria normativa per
l’assetto del territorio. Ma qui si ferma il compito del Comune, il quale
non può riempire il certificato di destinazione urbanistica di informazioni
improprie, in quanto spettanti ad altri organi pubblici, come l’esistenza di
un uso civico spettante alla Regione; o l’esistenza di un vincolo artistico
spettante alla Sovrintendenza.
b) Atto del Comune
Poiché scopi del certificato di destinazione urbanistica sono, da un lato
quello di informare le parti sull’assetto urbanistico dell’area e, da un
altro lato, quello di informare il Comune sulle vicende negoziali attinenti
all’area, allo scopo di porre l’ente locale nella condizione di svolgere in
via preventiva il suo ruolo di autorità vigilante per impedire eventuali
speculazioni lottizzatorie, si è affermato, in modo del tutto corretto, che
il certificato di destinazione urbanistica non occorre allorquando parte
dell’atto sia il Comune. In tal caso, infatti, se il Comune acquista non ha
bisogno di essere informato sulla situazione urbanistica dell’area, che esso
conosce in modo completo; se il Comune, invece, è parte alienante, l’altra
parte potrà essere informata sullo stato urbanistico dei luoghi per
dichiarazione del soggetto che rappresenta il Comune, riprodotta in atto,
sulla conformazione urbanistica del terreno negoziato. Evidentemente in
questa seconda ipotesi non potrà attribuirsi alla dichiarazione fatta in
rappresentanza del Comune identico valore del certificato; ma certamente la
sfera di conoscenza dei dati, che pongono l’acquirente in condizione di
conoscere la situazione, appare idonea a dare adeguate garanzie.
In questo modo, insomma, sono comunque soddisfatte tutte le esigenze cui è
preordinato il certificato di destinazione urbanistica e pertanto si afferma
esattamente che la legge è osservata in pieno anche se non si allega detto
certificato all’atto posto in essere.
Ci si è chiesti se l’atto unilaterale di cessione gratuita di aree al
Comune, richiesto dal Comune stesso quale condizione per il rilascio della
concessione edilizia necessaria per la costruzione da eseguire su terreno di
proprietà del cedente, necessiti di allegazione del certificato di
destinazione urbanistica. Si è risposto negativamente sulla base delle
riflessioni che precedono.
Gli interpreti che valutano la norma in senso formalistico non condividono
le conclusioni possibiliste qui sopra enunciate in ordine agli atti del
Comune. Pertanto voi utilizzate l’interpretazione possibilista per
difendervi, invece la tesi rigorosa per operare.
c) Terreni non più terreni e terreni di pertinenza di costruzioni
L’art. 30, secondo comma ultima parte del testo unico sull'edilizia, in
perfetta corrispondenza con l’art. 18 della legge 47 del 1985, recita che
“le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni
costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio
urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima
sia inferiore a 5.000 metri quadrati”.
La norma ha una precisa giustificazione: se un terreno costituisce
pertinenza di un fabbricato, sul presupposto che la pertinenza è regolata
secondo la disciplina concernente il bene principale, non vi è alcun dubbio
che il terreno-pertinenza debba essere trattato come un fabbricato e non
come un terreno: il bene principale assorbe la disciplina del bene
secondario e la fa propria. Ciò vorrebbe dire che il terreno-pertinenza di
un edificio deve essere trattato come un edificio e quindi assoggettato non
all’articolo 30 del testo unico, bensì all’articolo 46 dello stesso testo
unico.
E qui si apre la strada a tutta una serie di valutazioni
sull'identificazione dell'oggetto di questa norma: deve trattarsi di terreno
e non di qualcos'altro. Assistiamo, in proposito, ad un lento
approfondimento di questa tematica.
La regola di fondo è la seguente: l'oggetto negoziato o è un terreno o è un
fabbricato, nel senso che per esso si applica l'art. 30 del testo unico
sull'edilizia (terreni) oppure l'art. 46 stesso testo (fabbricati). Insomma
un articolo o l'altro del testo unico va applicato comunque (tertium non
datur). Ma esiste tutta una gamma di situazioni che stanno a metà strada tra
terreni e fabbricati: si pensi all'area di sedime, al cortile, all'area di
parcheggio, alle aree costituenti vie d'accesso o di manovra dei veicoli, ai
campi da tennis. Come trattarle? Il Consiglio nazionale aveva avallato una
regola che poteva essere così riassunta: sono terreni tutte le aree che non
possono essere definite come fabbricati, cioè aree per la cui esistenza non
si richiede alcun provvedimento abilitativo del Comune.
Applicata alla lettera questa conclusione porterebbe a conclusioni molto
ampie del concetto di terreno. Pertanto riflettiamoci un attimo.
Prima riflessione: non si tiene conto delle risultanze catastali, bensì
della realtà ontologica, dell'effettiva utilizzazione del bene.
Seconda riflessione: un fabbricato in costruzione va trattato come
fabbricato e non come terreno, per cui per esso vanno applicate le norme
valevoli per i fabbricati.
Terza riflessione: i fabbricati rurali. Come vanno considerati? Si è deciso
che se un fabbricato rurale viene negoziato applicando le norme previste per
i fabbricati e non le norme previste per i terreni, il comportamento è
legittimo. Cioè se per un fabbricato esiste licenza o concessione edilizia,
oppure concessione in sanatoria, ciò basta per dimostrare che la pubblica
amministrazione ha preso atto che quel fabbricato rientra regolarmente nella
normativa urbanistica della zona. E quindi non occorre allegare il
certificato di destinazione urbanistica.
Quarta riflessione: come trattare l'area di sedime, cioè la porzione di
terreno sulla quale insiste il fabbricato? Quest'area va qualificata ormai
come parte dello stesso fabbricato e pertanto non può più essa qualificarsi
come terreno. Analogamente va detto del lastrico solare, che è porzione di
fabbricato e mai terreno (anche se qualche notaio ha avuto dubbi in
proposito).
Si è anche chiesto se le aree destinate a carico e scarico merci, le aree di
manovra e quelle destinate a brevi soste siano da sottoporre alla disciplina
che regola il trasferimento dei terreni. Si è risposto in senso negativo: la
commercializzazione di dette aree non richiede in alcun modo l'allegazione
del certificato di destinazione urbanistica. Il motivo di fondo che ha
supportato detta conclusione è la constatazione che dette aree hanno ormai
perso il connotato di terreni ed hanno acquistato il connotato di aree
urbane o comunque destinate ad altra attività del tutto estranea alle
utilizzazioni proprie dei terreni. Infatti esse o sono da interpretare come
porzioni del manufatto industriale o commerciale realizzato, oppure, se
individuabili come beni immobili distinti dalla struttura costruttiva
principale, come pertinenze della costruzione.
Ma torniamo alla norma di eccezione, relativa alla pertinenza di costruzione
che non abbia una dimensione superiore a 5000 metri quadrati. La norma
intende escludere il certificato di destinazione urbanistica allorquando il
terreno sia negoziato come pertinenza di una costruzione. Peraltro secondo
l'opinione di una dottrina maggioritaria, supportata dalla giurisprudenza
della Suprema Corte, il rapporto pertinenziale si scioglie allorquando il
bene sia negoziato separatamente dal bene principale, perché secondo questa
opinione perché si abbia rapporto pertinenziale occorre che il titolare del
bene principale sia anche titolare del bene secondario. Per consentire
pertanto alla norma di eccezione la sua operatività è giocoforza, sulla base
della predetta opinione, concludere che occorre in ogni caso la
commercializzazione contestuale del fabbricato con la porzione di terreno
unito al primo da un rapporto pertinenziale.
Si è posto anche il problema se, nell’ipotesi di asservimento unitario di un
terreno di dimensione superiore ai 5.000 metri quadrati a più fabbricati
costituenti porzioni di un unico condominio, l’eccezione qui esaminata
continui a trovare applicazione, allorquando appunto l’intero terreno
pertinenziale possa idealmente frazionarsi in tante distinte quote
condominiali quante sono le unità immobiliari e possa in tal modo
concludersi che ogni porzione frazionata di terreno sia inferiore ai 5.000
metri quadrati. Al quesito è stata data risposta affermativa, sulla base
della considerazione che le aree non possono essere ritenute incluse
nell’eccezione se vendute dopo una loro suddivisione ed escluse invece se
vendute prima della loro suddivisione.
Ed analogamente si è risposto per un quesito concernente la vendita di una
multiproprietà, trattando quest'ultima come una sorta di condominio e
badando ad evitare che la singola parte del tutto (la quota di comproprietà)
superasse i limiti quantitativi di 5000 metri quadrati.
La soluzione è certamente accettabile, anche sulla base del rilievo che
l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica e la sua mancata
allegazione (nell’ipotesi eccezionale qui considerata) operano in stretta
connessione con l’attività negoziale e in qualche misura ne segnano le
vicende. Nel nostro caso, allorquando sia negoziata un’unità immobiliare di
un intero complesso residenziale, ove esistano aree asservite a pertinenza
condominiale considerata unitariamente, l’area pertinenziale non potrà mai
essere negoziata nella sua intera titolarità, perché l’acquirente di un
appartamento acquisirà non l’intero terreno pertinenziale asservito, ma solo
una porzione frazionata di quest’ultimo (la valutazione unitaria del terreno
attiene alla sua utilizzabilità condominiale, non alla sua titolarità che
opera sempre frazionata), per cui la misura di 5.000 metri quadrati va
sempre rapportata all’effettiva misura negoziata del terreno e non
all’intero terreno.
Diversa è la soluzione (ma sempre per l’identica impostazione del discorso)
se venga negoziato l’intero fabbricato e tutto il terreno che vi è
asservito, perché in tal caso è la titolarità dell’intero terreno che viene
ad essere commercializzata, nella quale ipotesi è l’intera misura di esso
terreno che rileva ai fini dell’applicabilità della norma di eccezione.
d) Forma
L'art. 18 della legge 47/1985 stabiliva che il certificato di destinazione
urbanistica dovesse essere “rilasciato dal sindaco” entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda”. L’art. 30
del testo unico, risolvendo precedenti incertezze, prescrive invece che il
certificato di destinazione urbanistica “deve essere rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale".
Il primo problema che è sorto è se esso certificato, prima dell’entrata in
vigore del testo unico, andasse firmato dal sindaco oppure se esso potesse
recare la firma di un dipendente del Comune.
In precedenza, sulla spinta di una tendenza interpretativa intesa a
circoscrivere la funzione di rappresentanza dei dirigenti nei confronti di
quella del sindaco, si continuava a riconoscere a quest’ultimo ampiezza di
poteri. E addirittura si affermava che per il rilascio del certificato di
destinazione urbanistica il sindaco è l’unica autorità competente ad
effettuarlo, perché in materia di assetto del territorio giocano interessi
che vanno talvolta ben oltre l’ambito della sfera di competenze del singolo
ente locale, sia sul piano territoriale, sia sul piano della qualificazione
degli interessi stessi.
Successivamente la legislazione generale è mutata e questa conclusione è
stata in parte corretta. Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nell’intento di razionalizzare l’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche, ivi compresa quella degli enti locali, si è accentuata la
distinzione tra organi di direzione politica e organi chiamati ad espletare
compiti amministrativi. Tant’è che tutta la portata della distinzione è
stata riassunta con l’espressione che “ai dirigenti degli enti spettano gli
atti di gestione”, vale a dire tutta l’ordinaria amministrazione, nella
quale è giocoforza far rientrare tutta l’attività certificativa e quindi
anche il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.
Ciò ha indotto a rivedere la precedente posizione ed a concludere che il
certificato di destinazione urbanistica può essere rilasciato
indifferentemente dal sindaco, da un dirigente, da altro impiegato del
Comune addetto al servizio.
E’ anche accaduto che un certificato di destinazione urbanistica, rilasciato
su carta intestata del Comune, con un timbro recante il protocollo (quest’ultimo
siglato dal dipendente addetto al protocollo) sia stato rilasciato privo
della sottoscrizione del dirigente competente. Sulla base del criterio di
ritenere necessaria la firma del documento rilasciato da una Pubblica
Amministrazione soltanto se si tratta di provvedimento amministrativo di
carattere negoziale, non se si tratta di pura certificazione, si è ritenuto
opportuno affermare la validità del certificato di destinazione urbanistica.
Analogamente si è ritenuto completo di data un certificato di destinazione
urbanistica recante soltanto la data di protocollazione.
Non vi è alcun dubbio che con l’entrata in vigore del testo unico il
problema non avrà più ragion d’essere, dopo la chiara formulazione normativa
che prevede la competenza del dirigente o del responsabile dell’ufficio
competente. Ma si può continuare a sostenere che il certificato firmato dal
sindaco sia tuttora valido, almeno facendo appello all’opinione che ogni
atto amministrativo deve ritenersi legittimo finché non ne sia pronunciata
l’illegittimità con decisione del giudice amministrativo.
e) Inerzia del Comune nel rilascio
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale “entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda” (art. 30, 3° comma prima parte). “In caso di mancato rilascio del
suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una
dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta
presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni
secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza
di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi” (art. 30, 4° comma).
Questa norma apre la strada ad una serie di riflessioni.
In primo luogo la norma sembra avallare l’interpretazione che il rilascio
del certificato di destinazione urbanistica sia un atto dovuto: conforta in
questa interpretazione sia la parola “deve”, sia il fatto che la legge
prevede un termine entro il quale il certificato di destinazione urbanistica
va rilasciato (trenta giorni dalla richiesta). D’altronde si comprende come
non possa essere lasciato alla volontà discrezionale della P.A. il rilascio
di un documento dopo che la legge ha previsto quest’ultimo come elemento
essenziale nella contrattazione immobiliare: l’avere cioè fatto assurgere il
documento ad elemento essenziale di validità della contrattazione dei
terreni determina una sorta di valutazione del certificato come strumento
privatistico, che pertanto non può essere lasciato alla mercé della PA.
Tanto più che trattasi di certificato nel quale compito della PA è soltanto
quello di descrivere in sintesi la situazione urbanistica del terreno, cioè
il compito di trasfondere sul documento quanto risulta sulla base della
strumentazione urbanistica in essere.
Lo stesso termine di trenta giorni significa che il legislatore ha inteso
porre alla PA una sorta di barriera temporale, allo scopo di indurla al
rilascio tempestivo del certificato, nell'interesse del commercio giuridico
dei beni.
La legge però si è preoccupata anche di un’inerzia protratta nel tempo ed ha
avallato uno strumento alternativo al certificato mancato: ha concesso al
privato la possibilità di porre in essere un surrogato del certificato,
surrogato nel senso che esso possa essere utilizzato con la stessa validità
del certificato: la dichiarazione di parte che riassuma nella certificazione
quanto avrebbe dovuto riassumere la PA nel certificato mancato.
L’essere ricorso il legislatore alla certificazione, ha reso necessario
individuare il soggetto autore della stessa e lo ha fatto, analogamente
all’omologa norma prevista per la commercializzazione dei fabbricati,
prevedendo l’alienante o uno dei condividenti: in questo modo viene
attribuita al presumibile soggetto più informato il compito di documentarsi
e di riassumere il contenuto della pregressa informazione in un documento
destinato a prendere il posto di un documento ufficiale rilasciato dalla PA.
Ma contemporaneamente questo compito di autocertificare un elemento
essenziale del contratto si incardina nei doveri contrattuali della parte
dichiarante, che ne involgono appieno la relativa responsabilità.
Questa norma sull’autodichiarazione è, nella sostanza, il risultato cui è
pervenuto il legislatore nell’affidare alle dichiarazioni della parte più
informata il compito di esplicitare in atto dichiarazioni dal contenuto
vicino a circostanze che coinvolgono anche la PA, dando ad esse
dichiarazioni un connotato forte di responsabilità penale e soltanto su
questa base consentendo che esse dichiarazioni giochino un ruolo positivo
nella validità negoziale di determinati negozi giuridici.
Si è posto il problema se in alternativa all’autodichiarazione in discorso
possa essere allegato all’atto la copia della domanda del certificato,
oppure copia dell’istanza rivolta al Comune per sollecitare il rilascio del
certificato. Ma si è correttamente risposto che la legge prevede il
certificato (documento ben preciso che ha una sua veste determinata e come
tale insostituibile) e l’autodichiarazione, che peraltro non può essere
sostituita da documenti di altro genere, ancorché tutti proiettati ad
ottenere dal Comune il certificato di destinazione urbanistica.
Poiché la legge non prevede alcun termine tra la data della richiesta del
certificato di destinazione urbanistica e la data della stipula, non ha
nell’economia della norma in discorso alcuna rilevanza la data della
richiesta del certificato di destinazione urbanistica. Essenziale è, ai fini
della commerciabilità, che la richiesta sia stata inoltrata e che il Comune
non abbia ancora risposto, a nulla rilevando la reiterazione della
richiesta, posto che comunque la dichiarazione che viene effettuata per
mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica non ha alcun
collegamento temporale con la richiesta del certificato di destinazione
urbanistica, ma deve fare riferimento al momento della stipulazione
dell’atto.
f) Durata
La legge Bassanini-bis (legge 15 maggio 1997, n. 127) stabilisce che i
certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e
fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata e che
le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del
rilascio (art. 2, comma 3).
E’ sorto il problema se questa norma abbia modificato l’art. 18 della legge
47/1985, che invece aveva previsto la durata annuale del certificato di
destinazione urbanistica accompagnato dalla dichiarazione di vigenza della
parte. Si è peraltro risposto negativamente, sia per la portata della legge
Bassanini-bis, che da una parte fa riferimento a certificazioni relative a
stati e fatti personali, da un’altra parte deve ritenersi norma generale a
fronte di detta norma doveva ritenersi norma speciale, sia perché la legge
Bassanini-bis presuppone che i dati dalla stessa presi in considerazione
attengano a situazioni a conoscenza delle parti, mentre ciò non accade per
il certificato di destinazione urbanistica.
La Cassazione ha più volte chiarito che la durata del certificato di
destinazione urbanistica è annuale e che il termine di un anno è perentorio
(cfr. Cass. n. 12650 del 1997, per la quale il termine annuale di validità
del certificato di destinazione urbanistica è da ritenersi manifestamente
perentorio, così che la sua scadenza comporta una radicale inattitudine
dell'atto a produrre i suoi effetti e, in particolare, osta a che
l'allegazione di quest'ultimo venga ad assumere la necessaria portata di
requisito di validità dell'alienazione).
E ne ha tratto l'ulteriore conseguenza che la dichiarazione del venditore
attestante la insussistenza di modificazioni degli strumenti urbanistici
rispetto alla situazione documentata dal certificato scaduto non può
costituire elemento idoneo a sopperire alla cessata efficacia probatoria
dell'atto amministrativo "de quo", avendo essa funzione integrativa e
rafforzativa della certificazione solo nella persistenza della validità di
questa, "nel quadro di un meccanismo rigorosamente formale volto alla tutela
dell'interesse generale alla difesa dell'equilibrio del territorio dai danni
connessi alla speculazione edilizia non meno che alla protezione degli
interessi individuali dell'acquirente".
g) Dichiarazione di vigenza
L'art. 30, 3° comma del testo unico sull’edilizia dispone che il certificato
di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del
rilascio “se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti,
non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici”.
Si tratta di sapere come debba essere interpretata questa norma. In prima
approssimazione, appare evidente che il certificato di destinazione
urbanistica, che costituisce il concentrato della normativa urbanistica
secondaria in ordine al terreno interessato, sintetizzata da certificazione
della pubblica amministrazione, verrebbe teoricamente a perdere tutto il suo
significato se la strumentazione urbanistica, dopo il rilascio del
certificato subisse una modifica, magari rilevante e, in qualche caso, anche
del tutto opposta alla normativa indicata nello stesso certificato. Come
reagire ad un’eventualità di questo genere: occorre, ai fini della
negoziabilità del bene, accontentarsi del contenuto formale del certificato,
oppure occorre procedere oltre per individuare la normativa in essere al
momento in cui viene redatto l’atto?
E qui si pone un altro problema: la legge presuppone che il certificato
abbia una durata non superiore ad un anno, nel senso che se viene utilizzato
oltre l’anno, il certificato non ha più alcun valore. L’articolo 30 in
discorso fa discendere questa conseguenza indirettamente dalla norma che
prevede la durata solo annuale se esista la dichiarazione di vigenza della
parte. Ma che questa debba essere l’esatta portata della norma la si ricava
anche dalla recente legge 3 agosto 1998, n. 302, la quale, nell’attribuire
ai notai le deleghe nelle espropriazioni immobiliari, ha stabilito che il
decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione debba essere
accompagnato dal certificato di destinazione urbanistica valido per un anno
dal rilascio, dal che si è tratta la conclusione che, scaduto l’anno, il
certificato vada richiesto nuovamente per essere allegato al decreto di
trasferimento.
Orbene, appare strano che un elemento così importante (la circostanza, cioè,
che gli strumenti urbanistici non abbiano subito modifiche) fra i requisiti
del certificato di destinazione urbanistica debba essere dichiarato dal
soggetto privato, anziché dalla stessa Pubblica Amministrazione che rilascia
il certificato. La presumibile spiegazione la si ricava dalla considerazione
che, in caso contrario, occorrerebbe stipulare lo stesso giorno del rilascio
del certificato, ponendo in collegamento la data del commercio immobiliare
con la data di operatività della pubblica Amministrazione, creando cioè
intuibili disagi per il commercio giuridico. Si è pertanto utilizzato il
marchingegno della dichiarazione di vigenza del certificato (cioè di non
intervenuta modificazione degli strumenti urbanistici) rilasciata dalla
parte cedente o dal soggetto condividente.
E qui si pone un ulteriore problema, avvertito dalla dottrina: che valore
dare ad una dichiarazione del privato, intesa ad attribuire validità
sostanziale al contenuto di un certificato rilasciato dalla pubblica
Autorità?
Nella sostanza, le varie opinioni riscontrabili in argomento si distinguono
fra quelle che ritengono in ogni caso non necessaria la dichiarazione, ai
fini della validità dell’atto, se gli strumenti urbanistici non sono
variati, e quelle che la ritengono necessaria in ogni caso.
I primi, a loro volta, in caso di strumenti urbanistici mutati dopo la data
del rilascio del certificato di destinazione urbanistica, si preoccupano di
individuare la funzione della dichiarazione di vigenza: o escludendo
qualsiasi funzione, purché non manchi il certificato di destinazione
urbanistica, oppure affermando che essa non è tale da impedire l’invalidità
dell’atto, o, ancora, che essa è tale da impedire la invalidità dell’atto,
in quanto la sua funzione sarebbe solo quella di esonerare l’acquirente o il
condividente dall’onere di effettuare accertamenti sullo stato della
normativa.
Si ritiene, invece, che debba aderirsi all’opinione espressa dalla Corte di
Cassazione, la quale si è così pronunciata: “in materia di validità degli
atti di alienazione o divisione degli immobili, l’art. 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, prescrivendo, sotto pena di nullità, la allegazione
del certificato di destinazione urbanistica e stabilendo che lo stesso
conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione
dell’alienante o del condividente, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici, configura tale dichiarazione come elemento essenziale
di validità del certificato fino alla scadenza del detto termine - da
considerare perentorio - di un anno, con esclusione della sua fungibilità da
una situazione di fatto di reale conformità del contenuto del certificato
dell’effettiva destinazione urbanistica dell’area. Ne consegue che la
carenza della dichiarazione integra una situazione del tutto equivalente a
quella di mancata allegazione del certificato ed ugualmente sanzionata con
la nullità dell’atto”.
Ciò non perché la conclusione della Cassazione abbia una sua logica di
coordinamento con il sistema (infatti la dichiarazione di vigenza della
parte finisce per rendere inutile il certificato che sul piano del contenuto
risultasse
superato), ma perché la scelta del legislatore
è stata una scelta di opportunità, intendendo questi privilegiare la
snellezza della contrattazione immobiliare.
Ci si è posti anche il problema se la dichiarazione di vigenza possa essere
rilasciata anche dalla parte acquirente. Al quesito è stata data risposta
affermativa, considerato che la vigenza delle norme regolamentari sulla
destinazione del terreno sono norme giuridiche di secondo grado, la cui
conoscenza può essere alla portata di tutti.
h) Allegazione all’atto notarile
L'art. 30 del testo unico sull’edilizia prevede, a pena di nullità,
l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica all’atto posto in
essere. E’ sorto il problema se la norma sia applicata allorquando si
alleghi non l’originale, ma la copia del certificato di destinazione
urbanistica e si è data risposta positiva al quesito sulla base
dell’argomentazione che la copia autentica di un documento ha lo stesso
valore dell’originale.
i) Contenuto del certificato
Risulta, sul piano concreto, che qualche Comune, nel rilasciare il
certificato di destinazione urbanistica, riporti intere sezioni dei
regolamenti comunali, anziché riassumerne il contenuto, in tal modo finendo
per incrementare enormemente le spese dell’atto soprattutto per bolli e
diritti di scritturato; mentre altri Comuni limitano i riferimenti allo
stretto indispensabile.
La legge non stabilisce quale debba essere il contenuto del predetto
certificato, che è lasciato alla discrezione di ogni Comune. Niente vieta
pertanto ad un Comune di inserire in esso tutte le norme di carattere
secondario che abbiano un qualche rilievo per l’utilizzazione del terreno
agricolo; ma ugualmente niente vieta ad un Comune di limitare le indicazioni
alla classificazione della zona compravenduta, perché è intuibile che
qualunque soggetto interessato, in tal caso, può agevolmente individuare
l'utilizzabilità del terreno compravenduto (ad es. si limiti ad indicare
"zona E"; oppure "zona D", considerando che zona E significa "zona agricola"
e che zona D significa "zona industriale", sulla base del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444).
Taluno ha avuto il dubbio che un'indicazione estremamente generica sia
insufficiente. Perché questo dubbio? Presumibilmente sulla base della
riflessione che la norma che prevede il certificato di destinazione
urbanistica (l'art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con L. 25
marzo 1982, n. 94), stabilisce che in esso vanno indicate "tutte le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili
interessati".
L'art. 30 del testo unico sull’edilizia parla invece di "certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
l'area interessata”.
Ma la stessa norma, più avanti, dispone che in caso di mancato rilascio del
certificato nel termine prescritto (ossia, trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda), lo stesso può essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni
secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza
di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.
In questo modo, se la dichiarazione alternativa del certificato può
limitarsi all'indicazione della destinazione urbanistica del bene, perché
pretendere dal certificato rilasciato dal Comune una descrizione più ampia?
Sulla base di questo argomento si è potuto affermare che anche se qualche
Comune eccede nell'esplicitare nel certificato il contenuto delle norme
urbanistiche, il notaio deve limitarsi a prenderne atto e, soprattutto, a
preoccuparsi: a) che il certificato sia rilasciato dal Comune competente; b)
che esso concerna effettivamente il bene negoziato.
Pertanto al notaio non sembra possa essere addossata alcuna responsabilità
se il certificato allegato, proprio del bene e del Comune interessati, si
limiti ad indicare la destinazione generica della zona nella quale il bene è
situato.
l) Atto di conferma
La legge prevedeva l’atto di conferma per gli atti nulli concernenti i
fabbricati, ma analoga norma non era stata prevista per i terreni. Eppure si
tendeva ad affermare che anche per i terreni si potesse utilizzare, ancorché
non scritta, una norma analoga a quella contenuta prima nell’art. 17 della
legge 47/1985 ed ora nell’art. 46 del testo unico sull’edilizia.
Contrastava questa posizione il dettato dell’art. 1423 cod. civ., per il
quale il contratto nullo non può essere sanato “se la legge non dispone
diversamente”; trattasi di norma preclusiva, tale da non consentire
l’interpretazione analogica.
Il problema si era più complicato per effetto di alcuni decreti-legge non
convertiti, i quali prevedevano espressamente la sanabilità dell’atto nullo
per mancanza del certificato di destinazione urbanistica.
La mancata conversione in legge dei predetti decreti-legge aveva fatto
risorgere il problema, soprattutto per il fatto che si era tentato di
applicare la norma sulla sanatoria pur dopo la decadenza di essi decreti.
Di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 38 del 20-26 gennaio
2004, aveva chiarito che la nullità stabilita dall’art. 30 del testo unico
sull’edilizia non era recuperabile con l’atto di conferma.
Vi era infatti da chiedersi se esistesse la stessa ragione giustificativa
della convalida sussistente per il commercio dei fabbricati: per questi
ultimi la documentazione ha nella sostanza il compito di identificare sul
piano della conformità urbanistica il bene commercializzato; per i terreni
lo scopo di allegare il certificato di destinazione urbanistica non è quello
attinente all’identificazione del bene, ma quello inteso ad evitare fenomeni
di lottizzazione abusiva, mettendo in moto tutta una serie di comportamenti
nella sostanza di preallarme, che iniziano a partire dall’atto negoziale, ma
vanno oltre il medesimo. Appariva difficile pertanto rinvenire nell’art. 30
in discorso le stesse motivazioni che giustificavano la sanatoria prevista
per i fabbricati.
Tutto ciò, evidentemente, salvo che il legislatore non disponga
diversamente. E il legislatore è intervenuto, con l’art. 12, quarto comma
della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha così disposto: “gli atti…ai
quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o
che non contengano la dichiarazione di cui al comma terzo, possono essere
confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi
causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un
certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o
contenente la dichiarazione omessa”.
E la norma prosegue, per l’applicazione retroattiva della norma, come segue:
“possono essere confermati…anche gli atti redatti prima della data di
entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata
accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data”. In deroga al
principio generale di irretroattività delle leggi, è pertanto anche
possibile sanare gli atti traslativi già stipulati prima dell’entrata in
vigore della legge 246/2005 (16 dicembre 2005) purché la nullità non sia
stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima del 16 dicembre 2005
(art. 12 comma 5 legge 246/2005). E’ da ritenere che il riferimento alla
sentenza “divenuta definitiva”, alluda alla sentenza non più soggetta agli
ordinari mezzi di impugnazione e dunque, alla sentenza passata in giudicato.
Il passaggio in giudicato si ha decorsi trenta giorni dalla notifica della
sentenza, ovvero, se questa non è stata notificata, decorso un anno dalla
sua pubblicazione, cioè dal suo deposito presso la cancelleria.
Pertanto attualmente l’atto di conferma è consentito anche nell’ipotesi che
non sia stato allegato il certificato di destinazione urbanistica, ed
altresì nell’ipotesi che non sia stato menzionata in atto la c.d.
dichiarazione di vigenza. In tal modo si può dire concluso il lungo processo
che aveva spinto il Notariato a cercare un esito legislativo alla
possibilità di prevedere anche per il commercio giuridico dei terreni l’atto
di conferma.
In uno studio del nostro Ufficio studi è stato affermato che è da ritenere
che possano essere sanate, oltre alle ipotesi di nullità testualmente
previste dal nuovo comma 4 bis dell’art. 30, anche le invalidità dei
contratti dipendenti dalla allegazione di un certificato invalido od
inesistente sul piano giuridico.
Va compreso il motivo per cui il Notariato spingeva per ottenere che l’atto
di conferma potesse applicarsi anche ai terreni: diversamente la nullità
dell’atto di trasferimento del terreno rischiava di non poter essere più
recuperata, neppure utilizzando la c.d. pubblicità sanante, considerato che
se mancava il certificato neppure il conservatore dei registri immobiliari
poteva accogliere l’atto nei registri di pubblicità immobiliare.
Circa le modalità di questo atto, si ribadisce analoga norma valevole per
l’atto di conferma previsto per il commercio dei fabbricati: si può
realizzare anche con dichiarazione di una sola parte e sia per atto pubblico
che per scrittura privata autenticata. La possibilità di utilizzare l’atto
di conferma anche per scrittura privata autenticata e pertanto il fatto che
l’atto di conferma non debba più, come invece è previsto per l’atto di
conferma in tema di fabbricati, allinearsi alla stessa forma dell’atto
precedente da sanare, semplifica enormemente il problema, perché supera
tutti i dubbi precedenti.
Resta aperto (nel senso che non risulta disciplinato dal legislatore) il
problema dell’effetto dell’atto di conferma sul precedente atto invalido: lo
sana ex nunc, oppure ex tunc? E la conferma sana l’atto rispetto alle parti
o anche nei confronti dei terzi? E se sia stata iniziata azione disciplinare
nei confronti del notaio, per la nullità dell’atto di trasferimento di
terreno privo del certificato di destinazione urbanistica, l’intervenuta
successiva sanatoria come si innesta nel procedimento instaurato? Come
vedete si tratta di problemi tuttora aperti e certamente non privi di
rilievo.
In estrema sintesi vi confermo i risultati di un precedente studio accolto
dalla commissione studi del Consiglio nazionale: gli effetti dell’atto
valgono sia nei confronti delle parti che nei confronti dei terzi, salvo,
per questi ultimi, il gioco dei tempi della trascrizione dell’atto di
conferma. L’effetto della conferma, in altre parole, retroagisce alla data
dell’atto nullo, sanandolo e pertanto ripulendo del tutto l’invalidità.
Anche nei confronti dei terzi la sanatoria opera ex tunc, a meno che il
terzo non abbia acquisito un diritto contrario nel frattempo: in tal caso,
per stabilire quale dei due diritti (delle parti o del terzo) debba esser
preferito, occorre tener conto della data della pubblicità.
Non va infatti dimenticato che l’atto di conferma va non annotato, bensì
trascritto in conservatoria dei registri immobiliari.
Appare utile precisare sul piano delle formalità documentali, che il
certificato di destinazione urbanistica “storico” non debba essere sorretto
da alcuna dichiarazione di vigenza ex art. 30 comma 3; questa infatti non
solo non è richiesta per l’atto di conferma, ma non appare neanche di alcuna
utilità dal momento che tale certificato descrive lo stato urbanistico
dell’area negoziata esattamente al giorno dell’atto da confermare.
4. Responsabilità del notaio
L'art. 47 del testo unico riproduce, con qualche leggera modifica, l'art. 21
della legge n. 47 del 1985.
Esso consiste in due commi, nel primo dei quali si individuano i confini
della responsabilità disciplinare notarile per l'inosservanza delle norme
previste dagli artt. 30 e 46 del testo unico, rispettivamente concernenti il
trasferimento dei terreni e il trasferimento dei fabbricati; nel secondo
comma si stabilisce una norma che potrebbe rappresentare l'altra faccia
della medaglia, con precipuo riferimento al trasferimento dei terreni,
disponendo la mancanza di responsabilità del notaio che faccia pedissequa
osservanza delle norme contenute nell'art. 30 del testo unico.
L'art. 47, primo comma appare norma fin troppo avvia, perché nella sostanza
essa può essere espressa nella seguente costruzione logica: la violazione
degli artt. 30 e 46 del testo unico dà luogo a nullità; poiché l'atto nullo
è un atto espressamente vietato dalla legge, in tal caso sarebbe
automaticamente violato l'art. 28 n. 1 della legge notarile e come naturale
conseguenza sanzionatoria sul piano disciplinare ne deriverebbe la pena
della sospensione disciplinare.
Ma presumibilmente il primo comma dell'articolo in discorso va letto in
stretto collegamento con il secondo comma dello stesso articolo, ove si dice
che il notaio che ottempera a tutte le prescrizioni di legge previste per la
cessione o la divisione dei terreni è "esonerato da responsabilità" e, se
effettua la trasmissione dell'atto al sindaco, non è tenuto all'obbligo di
rapporto. In questo secondo comma è chiaro l'intento del legislatore di
volere affrancare il notaio, ligio all'osservanza delle formalità previste
per la negoziazione dei terreni, da qualunque responsabilità afferente al
reato di lottizzazione abusiva.
Soprattutto il disposto di questo secondo comma sembrava affrancare il
notaio da qualsiasi responsabilità penale, perché con questa norma veniva
caricato di ogni responsabilità il sindaco del Comune, il quale, dalla
lettura dell’atto notarile inviatogli, poteva fiutare la presenza in itinere
di un’attività illecita di lottizzazione abusiva.
Se pertanto la modifica di disciplina si fosse limitata a stabilire la
conferma dell’atto nullo per carenza di certificato di destinazione
urbanistica o di dichiarazione di vigenza, ma contemporaneamente fosse
rimasto in piedi l’obbligo di trasmettere al sindaco copia dell’atto, ove il
terreno negoziato rivestisse ampiezza inferiore ad un ettaro, poteva ancora
affermarsi che il legislatore avesse mantenuto in essere l’esclusiva
competenza del sindaco ad operare per evitare la lottizzazione abusiva
programmata.
Ma occorre dare conto di un’altra modifica normativa nel frattempo
intervenuta: si tratta del D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006, in tema di semplificazione dei
procedimenti amministrativi. L’art. 1 di questo provvedimento abroga
l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 30, sesto comma del testo
unico sull’edilizia. I notai non devono più trasmettere in Comune copia
dell’atto avente per oggetto terreni di dimensione inferiore ai diecimila
metri quadrati. Che significa ciò? Può affermarsi che la responsabilità
notarile per il reato di lottizzazione abusiva, esclusa per effetto della
disciplina dettata prima dall’art. 18 della legge 47 del 1985 e
successivamente dall’art. 30 del testo unico sull’edilizia, sia riemersa?
Occorre insomma rimettere la categoria notarile nell’incertezza
interpretativa nella quale l’aveva ricondotta una certa giurisprudenza
penale oltremodo rigorosa?
Sembrerebbe di dover rispondere negativamente, sia perché le informazioni
preparatorie del reato di lottizzazione abusiva, sinora scaturite dalla
copia degli atti inviati in Comune, saranno in modo più efficace e
produttivo domani acquisite sulla base di un archivio elettronico
programmato a carico della conservatoria dei registri immobiliari; sia
perché in ogni caso resta in piedi la norma che dispone che “tutti i
pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall’art. 30, sono
esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni”, norma di estrema chiarezza che in ogni caso fa salvo il
comportamento del notaio che si limiti a ricevere un atto contenente un
appezzamento di terreno, ancorché di dimensione ridotta, ma che si preoccupi
di rispettare tutte le norme, che ormai possono così riassumersi: a) atto
con allegato certificato di destinazione urbanistica e con la dichiarazione
di vigenza; b) atto con la dichiarazione della parte che il certificato è
stato richiesto e che il Comune non l’ha rilasciato entro il termine di
trenta giorni dalla presentazione della domanda; c) atto di conferma
contenente in allegato il certificato storico, oppure la dichiarazione di
vigenza, in precedenza mancanti.
download lezione.doc
Sesta lezione
Il terzo condono edilizio alla luce della legislazione regionale
(Milano 24 marzo 2009)
1. Premessa
Il terzo condono edilizio è nato con una miriade di problemi. Perché? E'
ovvio: è stato impostato dallo Stato come strumento di acquisizione di
denaro fresco alle casse esaurite del bilancio statale e si è scontrato con
l'esigenza di parare questa politica dei condoni, sia per motivi politici,
sia per motivi di netto schieramento ideologico.
Di qui il ricorso alla Corte costituzionale, sia da parte dello Stato (che
in tal modo intendeva parare leggi regionali nate in netto contrasto con la
politica del Governo), sia da parte di alcune Regioni, che intendevano in
tal modo tutelare la propria autonomia in materia di condono.
Se si passano al setaccio le leggi regionali in materia, si scopre
chiaramente la posizione rigida e di contrasto esplicata da alcune regioni
(quelle governate dall'opposizione) e la posizione del tutto favorevole
(cioè caratterizzata da un pieno ossequio alla legge statale) accolta invece
dalle Regioni in sintonia con la maggioranza politica nazionale.
Di qui tutta una serie di problematiche che finiscono per scaricarsi sugli
interpreti, in primis sugli operatori giuridici come il notaio, chiamati ad
attuare questa complessa normativa.
Si comprende agevolmente come il notaio, abituato a navigare
interpretativamente sul condono edilizio tenendo conto di una sola norma
statale, agevolato in questo compito da una lunga meditazione della
categoria notarile sulle questioni poste dalla commercializzazione
giusprivatistica dei beni oggetto di sanatoria edilizia, si sia trovato in
un certo senso confuso.
Confuso, in un primo tempo, nell'interpretare una normativa che si sapeva
assoggettata al giudizio di legittimità costituzionale.
Confuso, in un secondo tempo, nell'interpretare gli effetti di una elaborata
sentenza della Corte costituzionale che, nel pensiero della dottrina
costituzionalistica, poteva collocarsi a metà strada tra una sentenza di
accoglimento e una sentenza di rigetto: il riferimento è alle c.d. sentenze
additive della Corte costituzionale, le quali non dichiarano del tutto
incostituzionale una norma di legge, ma la dichiarano incostituzionale nei
limiti in cui essa non provvede in un modo determinato.
Confuso, in terzo luogo, nel dover interpretare un groviglio di norme
caratterizzato da norme statali e da norme regionali, nel dubbio se le prime
dovessero ritenersi preferibili rispetto alle seconde e nel dubbio entro
quali limiti dovesse eventualmente esplicarsi questa preferenza.
Voi comprendete come il notaio si sia dovuto attrezzare per risolvere tutta
una serie di problemi:
- quale valore attribuire alle sentenze d'incostituzionalità “additive”
della Corte costituzionale?
- quale valore attribuire ad una norma regionale successiva ad una norma
statale, di contenuto in tutto o in parte diverso?
- quale valore attribuire ad una norma (sia statale che regionale) ritenuta
a buon diritto contraria alla nostra Costituzione, senza che peraltro su
questa norma si sia ancora pronunciata la Corte costituzionale?
E qui l'avvertenza, percepita in numerosi convegni di studio notarili, che
un conto è l'incostituzionalità dichiarata dalla Corte, altro conto
l'incostituzionalità soltanto percepita dall'interprete operatore giuridico.
Eppure è spesso accaduto che questi due piani diversi siano stati confusi
tra loro.
2. Metodo di trattazione
Una volta individuati, per grossi cenni, i problemi che ha posto la
normativa sul terzo condono, nel suo duplice impatto con i problemi di
costituzionalità e con la normativa regionale, ritengo che prima di
affrontare in modo concreto come operare, cioè prima di stabilire i criteri
operativi del notaio, da una parte per evitare la nullità dell'atto e da
un'altra parte per garantire un servizio professionale informato a
diligenza, sia indispensabile operare nel modo seguente:
a) in primo luogo offrire un quadro rapido e sommario della normativa
statale che si è sviluppata in materia;
b) in secondo luogo offrire un quadro ampio e generico della normativa
regionale sul nostro argomento;
c) in terzo luogo valutare la portata della nota sentenza della Corte
costituzionale in tema di terzo condono;
d) in quarto luogo esporre una sintesi dei criteri basilari
d'interpretazione della normativa regionale;
e) infine effettuare un approfondimento del terzo condono con specifico
riferimento alla normativa delle regioni presumibilmente da voi maggiormente
rappresentate, puntualizzando soprattutto la tematica della commerciabilità
del bene abusivo.
3. Normativa statale
Il terzo condono trova la sua fonte principale nell'art. 32 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.
326.
Nella sostanza esso si rifà alla legge 724 del 1994 che costituisce la
normativa base del secondo condono, in parte poi ritoccata dalla legge 662
del 1996. Traccia tutta la procedura amministrativa concernente la
sanatoria: termini, oblazione, contributo concessorio, silenzio assenso,
vincoli, indifferenza rispetto ai diritti dei terzi, effetti della sanatoria
sui procedimenti penali. Si stabilisce la data dell’abuso (entro il 31 marzo
2003) e la quantità massima di costruzione condonabile (30% della volumetria
esistente; 750 metri cubi del nuovo). Vengono elencate le tipologie
sanabili, richiamando anche l’allegato 1: trattasi di tipologie ricavate
sulla base degli interventi edilizi definiti dal testo unico sull’edilizia e
secondo una progressione che è stata definita seguendo anche le indicazioni
provenienti dalla tabella A allegata alla legge n. 47 del 1985. Vi si
prevede il termine di presentazione della domanda di condono (31 marzo
2004), con richiamo al modello da utilizzare.
Questa normativa di base è stata in un primo tempo di agevole
interpretazione, tant'è vero che i primi studi in materia non avevano
determinato punti critici di rilievo, in ciò agevolati dal fatto che la
normativa sul terzo condono si richiamava ampiamente alla normativa
precedente sul primo e sul secondo condono.
Con il successivo decreto legge (del 31 marzo 2004, n. 82, convertito con
legge 28 maggio 2004, n. 141) il termine di presentazione della domanda di
condono viene prorogato al 31 luglio 2004; e vengono contemporaneamente
prorogate le date di pagamento delle singole rate di oblazione.
Subito dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, il
legislatore interviene con il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168; con esso
ci si è limitati a prorogare alcuni termini: quello entro il quale può
essere emanata una legge regionale di raccordo e completamento (quattro mesi
dal 12 luglio 2004 e pertanto entro il 12 novembre 2004) e alcune tra le
varie date significative del condono.
Questo decreto legge, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004,
n. 191, si è preoccupato di raggiungere un duplice risultato: a) da una
parte mantenere salve tutte le domande di condono presentate in una data
anteriore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza
della Corte costituzionale; b) da un'altra parte congelare i termini di
presentazione della domanda di condono per tutto il periodo entro il quale
veniva data facoltà al potere legislativo regionale di legiferare in materia
e riaprire i termini del condono soltanto in una data successiva, stabilendo
quindi un dies a quo di presentazione (11 novembre 2004) ed un dies ad quem
entro il quale improrogabilmente andava presentata la domanda predetta (10
dicembre 2004).
Successivamente ancora abbiamo il Decreto legge 29 novembre 2004, convertito
con legge 27 dicembre 2004, n. 307, che ha ulteriormente prorogato alcune
date attinenti al versamento dell'oblazione e dell'anticipo del contributo
concessorio.
4. Normativa regionale
Su sollecitazione della nota sentenza della Corte costituzionale n. 196 del
2004, la normativa regionale si è mossa, prevalentemente nella seconda metà
del 2004 e soprattutto in prossimità della data entro la quale la normativa
regionale doveva essere emanata alla luce delle indicazioni del legislatore
statale, salva, in caso di silenzio del legislatore regionale,
l'applicabilità della normativa emanata dallo Stato.
Si è pertanto sviluppata tutta una serie di leggi regionali.
Questo l'elenco delle regioni che, anteriormente alla legge n. 191 del
luglio 2004 hanno legiferato: Basilicata (L.R. 2 febbraio 2004, n. 1);
Liguria (L.R. 29 marzo 2004, n. 5); Puglia (L.R. 3 novembre 2004, n. 19);
Sardegna (L.R. 26 febbraio 2004, n. 4); Trentino Alto Adige (Provincia
autonoma di Trento: L.P. 8 marzo 2004, n. 3); Umbria (L.R. 18 febbraio 2004,
n. 1); Valle d'Aosta (L.R. 5 febbraio 2004, n. 1).
Questo invece l'elenco delle regioni che, successivamente alla legge n. 191
del luglio 2004, ma entro i limiti temporali fissati dal legislatore
statale, hanno approvato leggi in materia: Campania (L.R. 18 novembre 2004,
n. 10); Emilia Romagna (L.R. 21 ottobre 2004, n. 23); Friuli Venezia Giulia
(L.R. 29 ottobre 2004, n. 26); Lazio (L.R. 8 novembre 2004, n. 12); Liguria
(L.R. 24 settembre 2004, n. 17); Lombardia (L.R. 3 novembre 2004, n. 31);
Marche (L.R. 29 ottobre 2004, n. 23); Molise (L.R. 11 novembre 2004, n. 25);
Piemonte (L.R. 10 novembre 2004, n. 33); Puglia (L.R. 3 novembre 2004, n.
19); Sicilia (L.R. 5 novembre 2004, n. 15); Toscana (L.R. 20 ottobre 2004,
n. 53); Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Bolzano: L.P. 19 ottobre
2004, n. 6); Umbria (L.R. 3 novembre 2004, n. 21); Veneto (L.R. 5 novembre
2004, n. 21).
Questo invece l'elenco delle regioni che hanno legiferato ben oltre il
limite temporale previsto dalla predetta legge statale n. 191 del 2004:
Abruzzo e Calabria.
Tutte queste leggi possono essere riassunte sotto molteplici aspetti che
valgano a evidenziarle. Si possono ipotizzare le seguenti situazioni:
a) in primo luogo è possibile distinguere le Regioni che hanno legiferato
alla data del 12 novembre 2004 e le Regioni che a quella data non hanno
emanato alcuna legge con attinenza al terzo condono;
b) in secondo luogo si possono distinguere le Regioni che hanno legiferato
anteriormente alla legge n. 191 del 2004 e le Regioni che hanno legiferato
successivamente a detta legge;
c) in terzo luogo possono essere differenziate le Regioni che si sono
limitate a richiamare la normativa statale, adeguandosi totalmente ad essa,
dalle regioni che hanno previsto una disciplina in parte distinta dalla
normativa stabilita dal legislatore statale;
d) in quarto luogo possono, ancora, essere distinte le regioni che, pur
differenziandosi dalla disciplina statale, se ne sono discostate
limitatamente ai punti specificati dalla Corte costituzionale e le Regioni
che, invece, sono andate oltre, legiferando su aspetti del terzo condono non
indicati dalla Corte costituzionale.
Come si vede, si tratta di tematica che abbraccia molteplici aspetti.
5. Sentenza n. 196 della Corte costituzionale
La Corte costituzionale si è espressa in argomento con tre sentenze (nn.
196, 198 e 199) e con un'ordinanza (n. 197).
La principale è la numero 196, la quale si sofferma su varie norme dell’art.
32 del decreto legge n. 269 del 2003 sul terzo condono, dichiarandone
l’incostituzionalità limitatamente, peraltro, alla parte in cui la norma
statale non prevede determinate competenze legislative delle Regioni.
Soltanto in un caso viene dichiarata l’incostituzionalità di un’intera
norma: quella contenuta nel comma 49-ter dell’art. 32, norma che aveva
attribuito la competenza a demolire l’immobile abusivo al prefetto anziché
agli enti locali.
Per il resto, l’art. 32 del decreto legge n. 269 viene dichiarato
incostituzionale soltanto nella parte in cui non attribuisce porzioni di
competenza in materia anche alle Regioni, allo scopo di:
- stabilire limiti volumetrici delle opere sanabili inferiori a quelli
stabiliti dal legislatore nazionale;
- stabilire tipologie di abuso sanabili e le relative procedure
utilizzabili;
- stabilire una diversa disciplina del silenzio assenso;
- stabilire la misura del contributo concessorio autoliquidato.
Se la pronuncia della Corte avesse previsto l'incostituzionalità piena della
normativa sul terzo condono, le conseguenze sarebbero state le seguenti: a)
validità degli atti notarili posti in essere in precedenza; b) impossibilità
di porre in essere atti notarili successivamente alla sentenza della Corte,
per la vigente incostituzionalità della norma di riferimento.
Peraltro la sentenza n. 196 della Corte costituzionale non va qualificata
come una sentenza di pura e semplice dichiarazione di incostituzionalità
della normativa sul terzo condono, bensì come “sentenza di accoglimento
parziale”, caratterizzata dal fatto che la Corte costituzionale, pur
lasciando immutato il testo della norma, lo amplia, lo corregge,
includendovi una norma, non scritta, che affida alla Regione il compito di
disciplinarne una parte, completandone la portata.
La dottrina parla in tal caso di sentenza manipolativa od additiva della
Corte costituzionale, cioè di sentenza caratterizzata dal fatto che essa
dichiara l’illegittimità di un testo nella parte in cui non contiene una
previsione normativa che dovrà pur esserci per evitare l'incostituzionalità,
previsione normativa peraltro riservata alla competenza legislativa delle
Regioni.
Sulla base delle riflessioni che precedono, per stabilire la sorte delle
domande di condono presentate sia prima che dopo la sentenza della Corte
costituzionale, ma che ancora non avevano avuto uno sbocco conclusivo con il
provvedimento formale di sanatoria da parte del Comune, si profilavano due
possibili soluzioni: a) secondo alcuni il notaio non poteva ricevere gli
atti sulla base di un procedimento di condono d'incerta conclusione; b)
secondo altri, la domanda di condono era valida e soltanto sospesa negli
effetti, per cui il notaio avrebbe dovuto ricevere gli atti sulla base di
essa, ma allo stesso tempo richiamare le parti su una possibile necessaria
modifica delle ulteriori fasi del procedimento di condono.
Questo stato d'incertezza sull'interpretazione della sentenza additiva della
Corte è stato superato dalla legge n. 191 del 2004, di conversione del
decreto legge n. 168 del 2004 sopra citato, legge che si è preoccupata di
disciplinare la sorte delle domande di condono presentate sia entro il 7
luglio 2004, sia successivamente a questa data.
In definitiva, la norma prevede due periodi di tempo che possono essere così
sintetizzati:
- primo periodo (domande presentate fino a tutto il 7 luglio 2004): sono
fatti salvi tutti gli effetti della domanda di condono, salvo diversa
statuizione delle leggi regionali e fermi comunque e in ogni caso gli
effetti penali. Il che significa che gli effetti amministrativi (legittimità
del procedimento, meccanismi procedurali, obbligo del Comune di istruire la
domanda, etc.) seguono regolarmente il loro corso (salvo ritocchi da parte
del legislatore regionale) e queste domande di condono devono pertanto,
immediatamente, essere valutate come operative ai fini della commerciabilità
del bene;
- secondo periodo (domande presentate dal 12 luglio al 1° agosto 2004):
vengono fatti salvi soltanto gli effetti penali, il che significa che ai
fini del procedimento amministrativo, nonché ai conseguenziali fini della
commerciabilità del bene, le domande presentate in questo secondo periodo
non possono essere utilizzate. Salvo che non lo consentano le leggi
regionali.
Nella sostanza, il legislatore nazionale ha così ragionato: debbono
ritenersi valide e quindi debbono ritenersi operative a tutti gli effetti,
con obbligo di concludere positivamente (salvo ritocchi regionali), tutte le
domande presentate entro la data del 7 luglio 2004. Tutte le domande
presentate successivamente a questa data non possono (salvo diversa norma
regionale) essere ritenute regolari, per cui esse vanno riproposte a partire
dall’11 novembre 2004.
6. Valutazione delle leggi regionali
E' giunto ora il momento di tracciare alcuni criteri salienti che possano
servire da guida per comprendere come vada interpretata la normativa
regionale.
Di passaggio, va puntualizzato che è questa forse la prima volta che il
Notariato si vede costretto ad approfondire questa tematica di entrare nei
meandri della normativa regionale, da tanto tempo passata sotto silenzio o
ritenuta materia di scarso rilievo e comunque problema che non interferiva
incisivamente sulle tematiche della commercializzazione.
Ma si può aggiungere che l’esigenza di approfondire le caratteristiche della
legislazione regionale per il Notariato non finisce oggi: anche le
problematiche del vincolo alberghiero e quelle del certificato energetico,
come vedremo più avanti, aprono la strada all’incidenza della normativa
regionale.
a) Valore della legge regionale
La dottrina di diritto costituzionale, assecondata dalla dottrina di diritto
regionale, afferma che la legge regionale ha efficacia formale e sostanziale
e valore effettivo di legge. Ciò significa che la legge regionale non può
essere valutata alla stessa stregua di una norma di valore regolamentare,
con tutti gli effetti che ciò comporta: impugnabilità di essa non innanzi al
giudice amministrativo, bensì soltanto innanzi alla Corte costituzionale, il
giudice delle leggi, per saggiarne la costituzionalità.
Si tratta, pertanto, di legge che ha pari dignità della legge statale, nel
senso che tra legge statale e legge regionale non può mai esistere un
problema di gerarchia di fonti di rango diverso; infatti la dottrina afferma
che non esiste alcun rapporto gerarchico tra legge statale e legge
regionale. Al massimo si ammette una gerarchia di sostanza (non di forma)
allorquando la legge statale pone le c.d. leggi cornice e la legge
regionale, nel disciplinare una determinata materia, è tenuta ad
uniformarvisi.
Si afferma, cioè, che se la legge statale pone determinati principi che la
legge regionale è tenuta a rispettare, si crea una sorta di subordinazione
di contenuti tra Stato e Regione, che non influisce peraltro sul valore
formale di vera e propria legge attribuibile al prodotto legislativo della
Regione.
b) Contrasto tra legge statale e legge regionale
Poiché la legge regionale ha pari dignità della legge statale, allorquando
esista fra due norme sulla stessa materia (una statale e l'altra regionale)
diversità di disciplina, occorre stabilire come vada risolto il problema del
contrasto normativo. Trattandosi appunto di norme di pari dignità, occorre
fare richiamo al principio desumibile dall'art. 15 delle preleggi:
prevalenza della legge successiva sulla legge precedente.
La doppia abrogazione (di legge regionale da parte di una successiva legge
statale; di legge statale da parte di una successiva legge regionale) viene
peraltro distinta dalla dottrina più attendibile, la quale parla di
"abrogazione" allorquando la legge successiva sia la legge statale (che
determinerebbe pertanto l'abrogazione della legge regionale contrastante
adottata in precedenza); mentre parla di "disapplicazione" allorquando la
legge successiva sia la legge regionale, con il seguente effetto: la
successiva legge regionale deroga alla precedente legge statale, che
peraltro resta nell'ordinamento con valore suppletivo, "pronta a
riespandersi nel caso in cui la disciplina regionale venga a mancare".
In definitiva, nell'ipotesi di contrasto tra norma statale e norma regionale
si ha motivo di ritenere che una delle due si ponga in contrasto con le
norme costituzionali, sia nell'ipotesi che queste prevedano competenza
primaria per lo Stato o per la Regione, sia nell'ipotesi che le norme
costituzionali qualifichino la materia come materia "concorrente".
Ma l'incostituzionalità di una norma può essere dichiarata soltanto dalla
Corte costituzionale, e non certamente dalle valutazioni dell'autorità
amministrativa o di un operatore giuridico che sia diverso dall'autorità
giudiziaria, alla quale ultima è consentito sollevare questione di
costituzionalità, e sospendere nel frattempo il giudizio in corso, senza
alcun potere di disapplicazione della norma.
c) Limite territoriale
Si dice comunemente che la legge regionale opera soltanto nel territorio
della Regione, anche se non manca di rilevarsi che essa legge può trovare
applicazione anche al di fuori del territorio regionale. Nel nostro caso va
sottolineato che ogni Regione si limita a disciplinare il procedimento di
sanatoria edilizia strettamente attinente ai beni esistenti nel territorio
della Regione. Ma è altrettanto vero che occorre tener conto della
legislazione di questa Regione anche al di fuori di essa, allorquando, ad
esempio, il bene esistente nella Regione sia negoziato a cura di notaio
residente in altra Regione.
d) Il diritto privato come limite al potere legislativo regionale
Usa affermarsi che la Regione, nel suo potere legislativo, incontri
determinati limiti nella sua espressione, ripartiti dalla dottrina in limiti
generali e in limiti speciali. Tra i limiti speciali vengono annoverati
dalla stessa dottrina quelli afferenti ai rapporti giusprivatistici.
Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale, dopo un
periodo di incertezza, ha stabilito che le Regioni non hanno alcuna potestà
legislativa in materia di diritto civile. I motivi di fondo sui quali la
Corte ha basato questa conclusione sono dettati sia dall'esigenza di
mantenere unitaria la disciplina privatistica su tutto il territorio
nazionale, sia dal fatto che la materia dell'ordinamento civile in
precedenza non era elencata fra le materie di competenza legislativa
regionale, allorquando la norma enunciava le competenze regionali in modo
tassativo.
Va comunque evidenziato che ormai l'art. 117 Cost. indica fra le materie di
esclusiva competenza dello Stato "l'ordinamento civile e penale" (art. 17,
lettera l). E non è senza significato il fatto che l'ordinamento civile sia
stato inserito in stretto collegamento con l'ordinamento penale, quest'ultimo
di chiara e indiscussa riserva statale.
Questa riflessione apre la strada al problema che ci interessa: può una
legge regionale legiferare in materia di nullità negoziale per inosservanza
della normativa di tutela del bene sul piano urbanistico? E, in ogni caso,
allorquando la normativa sul condono edilizio rappresenta lo strumento la
cui documentazione costituisce elemento di validità dell'atto negoziale
concernente il bene oggetto di condono, in che rapporto occorre porre la
competenza regionale in materia edilizia con i riflessi che essa è destinata
a produrre sul piano dei rapporti giusprivatistici?
La competenza regionale sembra che debba restare circoscritta ai settori
amministrativi del procedimento di condono: identificazione dei limiti di
abuso condonabile, enumerazione delle tipologie di abuso condonabile,
maggiorazione delle somme dovute specie a titolo di contributo concessorio,
fissazione dei termini di pagamento delle varie rate; ma certamente le leggi
regionali non possono disciplinare né gli effetti penali di questa
procedura, né gli effetti civilistici, effetti entrambi di stretta
competenza della legislazione statale.
Ma non vi è alcun dubbio che la legge regionale, anche quando dispone in
ordine al procedimento amministrativo, finisce per interferire nei rapporti
giusprivatistici, allorquando il legislatore statale commina la nullità per
l’inosservanza di norme procedimentali.
E non è mancata qualche legge regionale che ha previsto espressamente una
nullità negoziale non prevista dal legislatore statale. Che accade in tal
caso? Non vi è alcun dubbio che, fino alla dichiarazione
d’incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale, detta norma va
applicata. E non vi è altrettanto dubbio che i notai debbono osservarla,
pena la violazione dell’art. 28 n. 1 della legge notarile.
e) Data della legge regionale
Occorre precisare che la legislazione regionale non può avere, nel nostro
campo, valore diverso a seconda che la legge sia intervenuta prima o dopo la
sentenza della Corte costituzionale.
Se fosse vero il contrario, infatti, occorrerebbe affermare che esistano
leggi regionali di differente rilievo, vale a dire leggi di differenziato
valore, risultato questo assurdo sia sul piano costituzionale (non vi è
traccia nella Costituzione che ipotizzi tale distinzione), sia sul piano
della normativa statale, la quale non può arrogarsi il compito di attribuire
diverso valore alla legislazione regionale a seconda del tempo della sua
emanazione o, addirittura, di ritenere valide soltanto le leggi regionali
emanate dopo una certa data; e infatti neppure nella legge 191 del 2004 si
rinviene traccia di una simile ipotesi ricostruttiva.
Affermare il contrario significherebbe, in sostanza attribuire alle Regioni
che hanno già legiferato un potere legislativo a termine o addirittura
condizionato da una legge statale, che avallerebbe come risolutive soltanto
leggi regionali emanate dopo una certa data.
7. Normativa regionale. Possibili situazioni
Tenendo conto della normativa regionale, possono profilarsi le seguenti
situazioni, destinate ad esaurire, nella sostanza, tutte le possibili
alternative che può offrire la legislazione regionale, tenuto conto di
quanto emerge dalla normativa sinora adottata.
Prima situazione: la Regione non ha legiferato entro il previsto termine del
12 novembre 2004 (è il caso della Regione Abruzzo e della Regione Calabria).
In tal caso trova integrale applicazione (almeno per il primo periodo
anteriore all’entrata in vigore di una legge regionale successiva) il
decreto legge n. 269 del 2004 e quindi dovranno essere ritenute valide a
tutti gli effetti sia le domande di condono presentate fino a tutto il 7
luglio 2004, sia le domande di condono presentate dall'11 novembre 2004 al
10 dicembre 2004. Si tratterà, cioè, di domande utilizzabili in toto ai fini
della commerciabilità dell'atto.
Va da sé che in questo caso la normativa statale sul terzo condono dovrà
trovare integrale applicazione, sia per quanto riguarda le misure di abuso
condonabile, sia per quanto attiene alle somme dovute, sia per quanto
concerne le date di assolvimento del debito pecuniario, sia infine per tutto
quanto caratterizza la normativa sulla sanatoria delle opere abusive
(silenzio assenso, vincoli, incidenza sulle conseguenze amministrative e
civilistiche).
Seconda situazione: la Regione ha legiferato, ma la legge è stata emanata
anteriormente alla legge statale n. 191 del 2004. Può cioè accadere che sia
stata emanata anteriormente alla legge predetta n. 191 del 2004 una legge
regionale incidente sull'abuso primario (nel senso che non ammetta del tutto
quest'ultimo ai fini della sanatoria, oppure lo ammetta in termini ridotti
rispetto ai limiti stabiliti dalla legislazione statale).
In tal caso la legge regionale trova piena applicazione, in collegamento con
la legge statale, per effetto dell'espresso riferimento alla legge regionale
contenuto nella legge n. 191 del 2004. Quindi:
- se la legge regionale esclude il condono dell'abuso primario, i beni
caratterizzati da abuso primario non potranno essere commercializzati, salvi
soltanto gli effetti penali;
- se la legge regionale consente il condono per abuso primario, ma in
termini ridotti rispetto alla legge statale, si aprono al soggetto che ha
presentato precedente domanda di condono due strade: a) o ripresentare
domanda di condono entro il 10 dicembre 2004, domanda uniformata alle misure
stabilite dalla legge regionale adottata; b) oppure tener ferma la domanda
di condono già presentata, ma in tal caso il bene per poter essere
commercializzato dovrà essere, ove possibile, frazionato, e la domanda di
condono (con gli ovvi effetti sulla commerciabilità) potrà essere portata a
buon fine limitatamente alla parte di abuso rientrante nei limiti previsti
dalla legge regionale.
Terza situazione: la Regione ha legiferato e la legge regionale è stata
emanata successivamente alla legge n. 191 del 2004, in piena sintonia con i
dettami della Corte costituzionale. Vale in pieno quanto testé affermato a
seconda che la legge regionale escluda la sanatoria dell'abuso primario,
oppure l'ammetta ma limitatamente ad una misura inferiore a quella prevista
dal decreto legge n. 269. L'interessato sarà costretto a ripresentare
domanda di condono per uniformarla alla legge regionale nel frattempo
intervenuta, con le conseguenze appena sopra evidenziate.
Quarta situazione: la Regione ha legiferato e la legge regionale è stata
emanata dopo la legge n. 191 del 2004, ma la Regione è andata oltre i
dettami della Corte costituzionale. Può accadere che la legge regionale non
si limiti a ritoccare le tipologie degli abusi sanabili e le misure di abuso
assoggettabile a condono, ma interferisca anche sulle date di presentazione
delle domande di condono (ad esempio estendendo il termine utile per la
presentazione della domanda di condono anche anteriormente alla data del 12
novembre 2004 e probabilmente oltre la data del 10 dicembre 2004). In tal
caso occorre che la domanda di condono sia perfettamente in linea con la
legge regionale, integrata dalla legge statale ove la legge regionale non
disponga.
Non deve apparire strano il fatto che la legge regionale possa disporre
anche sulla domanda di condono, estenderne i tempi sia anteriormente alla
data del 12 novembre 2004, sia posteriormente alla data del 10 dicembre
2004: in tutti i casi una legge regionale del genere va valutata come legge
regionale perfettamente operativa fino a che non ne sia dichiarata
l'eventuale illegittimità costituzionale. Non spetta infatti al notaio
rilevare l'illegittimità costituzionale di una legge regionale e, sulla base
di tale difetto, disapplicare la legge. Va qui ribadito che una legge
regionale, come legge formale che ha pari dignità e valenza di una legge
statale, va applicata intieramente qualunque sia il vizio di
costituzionalità, tenendo conto dei principi generali per cui una legge
successiva (ancorché legge regionale) prevale su una precedente legge
(ancorché quest'ultima sia una legge statale).
Quinta situazione: la Regione non ha legiferato alla data del 12 novembre
2004, ma successivamente a questa data (è il caso della Regione Campania, ma
anche delle Regioni Abruzzo e Calabria). Va anche qui precisato che una
legge statale non può circoscrivere la portata temporale di una legge
regionale e disporre che quest'ultima non abbia alcun valore se adottata
oltre una determinata data. Pertanto la legge regionale adottata in materia
di terzo condono successivamente alla data del 12 novembre 2004 ha lo stesso
valore delle leggi regionali adottate tempestivamente dalle altre Regioni e
quindi non perde il suo valore di legge cogente che costringe tutti i
cittadini (compreso il notaio) alla sua integrale applicazione.
Queste riflessioni non valgono più per il futuro, trattandosi di termini
ormai scaduti; ma certamente una riflessione su questi concetti è
importante, in quanto trattasi di concetti destinati ad incidere sugli atti
di provenienza che vengono portati innanzi al notaio.
8. Terzo condono e normativa regionale. In particolare Lombardia.
La Regione Lombardia è intervenuta con la Legge regionale 3 novembre 2004,
n. 31. Si riassumono qui di seguito le norme di maggiore interesse.
a) Domande di condono. Anche questa legge distingue le domande di condono
antecedenti e quelle successive.
a.1. Nella prima categoria rientrano le domande di condono presentate alla
data di entrata in vigore della legge n. 191 del 2004 (vale a dire al 1°
agosto 2004): queste domande, recita la legge regionale (art. 1, 3° comma)
“restano valide anche per quanto concerne l’anticipazione degli oneri
concessori e ai fini della relativa definizione non si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2 della presente legge”.
Per effetto di questa norma le domande di sanatoria presentate alla data del
1° agosto 2004 devono pertanto ritenersi valide a tutti gli effetti: penali,
amministrativi, civilistici.
a.2. Nella seconda categoria rientrano le domande di condono presentate
dall'11 novembre al 10 dicembre 2004. Lo si desume dall'art. 1, 1° comma,
della legge regionale, il quale stabilisce che alla Regione Lombardia si
applicano integralmente le norme contenute nelle leggi statali, salve le
modifiche previste dalla legge regionale (e quest'ultima legge non contiene
apposita norma che indichi i termini di presentazione delle domande di
condono successive alla sua entrata in vigore).
b) Abusi condonabili. Le opere abusive relative a nuove costruzioni (c.d.
abuso primario) sono condonabili soltanto se conformi agli strumenti
urbanistici generali, salvo che si tratti di strutture pertinenziali degli
edifici prive di funzionalità autonoma (art. 2, 1° comma). Sono fatti salvi
gli ampliamenti entro i limiti del 20 per cento dell'esistente (e comunque
non oltre i 500 metri cubi).
Le misure delle nuove costruzioni condonabili non sono previste, per cui
trovano applicazione i limiti stabiliti dalla normativa statale.
c) Oblazione e contributo concessorio. Nessuna norma della legge regionale
prevede le misure dell'oblazione, che pertanto devono ritenersi
corrispondenti a quelle stabilite dalla norma statale. Il contributo
concessorio viene previsto, a discrezione dei Comuni, nella misura
incrementata del 50, 30, 20 per cento (rispetto alla misura stabilita dalla
normativa statale) a seconda delle tipologie di abuso edilizio.
9. Punti d’interesse notarile
Cercando di sintetizzare al massimo i comportamenti da tenere sulla base di
tutta questa normativa così differenziata da Regione a Regione, appare
opportuno stabilire alcuni punti focali.
Prima osservazione. In precedenza si era abituati a prendere in
considerazione, nelle problematiche attinenti alla validità degli atti
aventi per oggetto unità immobiliare abusiva, esclusivamente una legge dello
Stato, valevole per l'intero territorio nazionale, e da interpretare sulla
base di un'univoca formulazione normativa.
Ora invece occorre procedere Regione per Regione cercando di comparare, in
ogni Regione, legge statale e legge regionale, allo scopo di trovare
adeguati strumenti per un'interpretazione coordinata fra le due fonti
normative.
Seconda osservazione. In questa tematica del condono edilizio esistono
peraltro delle colonne portanti, che costituiscono premesse di fondo,
valevoli per l'intero territorio nazionale e che pertanto vanno
doverosamente evidenziate.
a) Tipologie di abuso. Fra le tipologie di abuso ai fini della
commerciabilità è certamente rilevante il c.d. abuso primario, cioè l'abuso
afferente alla prima costruzione. E’ rilevante altresì, ai fini della
commerciabilità, la c.d. ristrutturazione maggiore secondo la definizione
ricavabile dal combinato disposto dell’art. 3 primo comma let. d) e
dell’art. 10 primo comma lett. c) del D.P.R. 380/2001 (T.U. dell’edilizia).
Tutte le altre tipologie di abuso, pur non rilevando ai fini della nullità
dell’atto, possono rilevare ai fini della valutazione della diligenza
professionale del notaio.
b) Sanabilità del bene. Tutta la tematica sulla commerciabilità parte dal
presupposto che il bene abusivo negoziato sia sanabile, con l'unica
eccezione del bene abusivo soggetto a vincoli, che può essere
commercializzato anche in una fase d'incertezza della sua sanabilità; ma
anche in tal caso purché si tratti di bene non escluso a priori dalla
sanabilità (cfr. artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 e successive
modifiche).
Occorre pertanto procedere per questa strada e tener conto della normativa
regionale che può porre paletti forti alla sanabilità del bene: a) o
escludendola del tutto sulla base della tipologia dell'abuso; b) o
escludendola del tutto sulla base del vincolo esistente sul bene.
c) Regolarità della domanda. Poiché l'obiettivo deve sempre tener conto
della sanabilità del bene, si comprende come strettamente collegata a questa
esigenza sia l'altra esigenza di tener conto esclusivamente delle domande
presentate regolarmente, sia in ordine al contenuto, sia con attinenza al
termine di presentazione. Questo tema, che sul piano nazionale non aveva
dato luogo a problemi, ora, considerato anche il frazionamento delle date di
presentazione delle domande di condono, costituisce argomento che impone una
particolare attenzione agli operatori giuridici.
Terza osservazione. Nessuna legge regionale introduce norme atte a
disciplinare le modalità redazionali dell'atto ai fini della validità degli
atti concernenti beni abusivi, probabilmente sul presupposto che la
competenza della Regione non attiene ai problemi giusprivatistici che
incidano sulla validità negoziale degli atti. Pertanto continuerà a trovare
applicazione la norma contenuta nell'art. 2, comma 58° della legge n. 662
del 1996, che disciplina la commerciabilità dei beni abusivi nella fase di
sanatoria in corso (prima parte della norma) e di sanatoria conclusasi per
silenzio assenso (seconda parte della norma e salvo diversa previsione della
legge regionale). Norma peraltro da coordinare con l'art. 40 della legge n.
47 del 1985 per determinati fini: estremi del provvedimento di sanatoria,
costruzioni ante '67.
Occorre pertanto continuare ad applicare queste norme, evidentemente da
interpretare con molta attenzione. Tenuto conto, Regione per Regione,
soprattutto: della data della domanda di condono; del tipo di abuso; della
misura della costruzione abusiva; della esistenza di vincoli.
Quarta osservazione. Può accadere che nessuna legge regionale sia stata
emanata entro la data del 12 novembre 2004: in tal caso trova integrale
applicazione il decreto legge n. 269 del 2003 e quindi dovranno essere
ritenute valide a tutti gli effetti sia le domande presentate fino a tutto
il 7 luglio 2004, sia le domande di condono presentate dall'11 novembre 2004
al 10 dicembre 2004. Si tratterà, cioè, di domande utilizzabili in toto ai
fini della commerciabilità dell'atto. Altrettanto vale per la tipologia di
abuso sanabile, che resta integralmente disciplinata dalla norma dello
Stato.
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Quinta
lezione
Particolari problemi
(Milano 17 marzo 2009)
Nelle precedenti lezioni, lentamente e per gradi, abbiamo analizzato, sotto
un profilo di generalità, tutta la tematica sul condono edilizio, dividendo
la procedura amministrativa dagli obblighi documentali che fanno capo al
notaio al fine di evitare la nullità dell'atto.
Nella lezione odierna ci occupiamo di particolari istituti previsti dalla
legge sul condono edilizio, che si pongono, può dirsi, in posizione quasi
defilata nel sistema di questa legge, perché concernono eventi particolari e
che pertanto realizzano situazioni da valutare in modo autonomo.
Mi riferisco ai seguenti istituti: a) abuso di necessità; b) silenzio
assenso; c) vincoli artistici o paesaggistici o di parco; d) rapporto che
intercorre tra il provvedimento di sanatoria e i diritti dei terzi; e) la
conferma dell'atto nullo.
Ognuno di questi argomenti va trattato autonomamente.
1. Abuso di necessità
Già l’art. 34, 3° comma della legge 47/1985 stabiliva l’oblazione agevolata
per l’abuso commesso allo scopo di adibire la costruzione a prima
abitazione. Chiaramente si voleva andare incontro agli abusi edilizi
commessi dai meno abbienti, sprovvisti come tali di intento speculativo e
destinati a soddisfare il primario interesse di disporre di un'abitazione.
L’agevolazione (riduzione di un terzo dell’oblazione dovuta; nel caso di
convenzionamento sulla base della legge Bucalossi, riduzione alla metà)
richiedeva sostanzialmente due requisiti:
- un requisito oggettivo: il manufatto abusivo agevolato con l’oblazione
ridotta non poteva superare i 150 metri quadrati (ricordo che in linea
generale il primo condono operava senza alcun limite), non doveva
configurarsi come abitazione di lusso e non doveva essere accatastato come
abitazione signorile;
- un requisito soggettivo: il richiedente doveva risiedere nel Comune e
destinare il bene a prima abitazione propria o di un parente di primo grado
residente nel Comune.
Il concetto di “prima abitazione” escludeva le seconde case, ma
l’indicazione era approssimativa, perché si poteva godere dell’agevolazione
anche nell’ipotesi che il beneficiario disponesse, nello stesso o in altro
Comune, di altra unità immobiliare purché non adibita a prima abitazione. In
ogni caso l’espressione “prima” non poteva avere il significato di
abitazione realizzata od acquistata per prima in ordine di tempo, ma andava
interpretata come abitazione primaria, cioè abitazione destinata alla
propria residenza, come del resto la normativa sul secondo condono si
incaricherà di precisare.
Ancora più approssimativa era l’agevolazione riferita alla destinazione
della casa a propri parenti, per i quali non veniva neppure richiesta la
residenza nel Comune, residenza prevista soltanto per colui che avesse
condonato.
Ridotta all’osso, l’agevolazione concerneva la prima casa, per sé o per i
propri parenti stretti. La legge non poneva altre preclusioni, né prevedeva
altre conseguenze sanzionatorie.
Prima con i vari decreti-legge presentati a partire dal 1994 e non
convertiti, successivamente con la legge 724 del 1994, la norma di favore
sull’abuso di necessità è stata riformulata con maggiore articolazione. La
relativa disciplina può essere così riassunta: a) la nuova agevolazione
viene concessa in aggiunta e non in sostituzione della precedente
agevolazione, prevista dalla legge 47/1985, sulla c.d. prima abitazione; b)
l’agevolazione non viene più qualificata come beneficio per la prima
abitazione, ma agevolazione “al fine di ovviare a situazioni di estremo
disagio abitativo”, espressione che, considerata a sé, sembrerebbe essere di
portata più ridotta rispetto all’agevolazione analoga prevista per il primo
condono, ma che, ad un esame più attento, appare più una formula di principi
e priva di significato che una formula densa di effetti; c) i requisiti per
usufruire dell’agevolazione sono: 1) l’opera abusiva deve risultare adibita
ad abitazione principale (non basterebbe pertanto la destinazione a propria
abitazione principale, ma si richiede l’effettiva utilizzazione di essa come
abitazione principale); 2) l’abitazione riguarda il possessore dell’immobile
o parente entro il terzo grado, o affine entro il secondo grado, a patto che
il parente o l’affine conviva da almeno due anni; 3) l’abuso non deve in
alcun modo superare la superficie di 750 metri cubi o il 30 per cento della
costruzione originaria.
L’espressione “familiare” non significa che colui che può usufruire
dell’agevolazione faccia parte della famiglia del possessore sul piano
anagrafico, ma soltanto che di fatto conviva con essa: è il caso di persona
adulta che, pur avendo un proprio lavoro, viva insieme ai genitori.
La legge vuol favorire non soltanto colui che possieda l’alloggio come prima
casa, ma anche colui che, pur non possedendola, di fatto la utilizzi come
prima casa, usufruendone come parente del titolare; e ciò vale sia per una
casa già adibita a prima abitazione, sia per una casa destinata ad essere
adibita come prima abitazione in futuro.
Il requisito che l’opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale
rileva nel momento della presentazione della domanda di sanatoria agevolata,
ma non occorre che detto requisito persista nel tempo.
In aggiunta a quanto sopra, elementi tutti necessari ai fini
dell’individuazione della fattispecie di abuso di necessità che dà luogo
all’oblazione ridotta, la norma aveva previsto un deterrente, per l’ipotesi
che un soggetto si avvalesse del beneficio in discorso e subito dopo
dimostrasse di non averne avuto necessità, essendo venuto nella
determinazione di rivendere il bene condonato a terzi. Si era prevista la
nullità dell’atto, nell’ipotesi che il soggetto che avesse goduto
dell’oblazione agevolata avesse posto in essere un atto tra vivi di
trasferimento del bene a titolo oneroso a terzi nel termine infradecennale
senza corrispondere la misura dell’oblazione risparmiata ed allegare la
relativa ricevuta all’atto.
La norma recitava testualmente: “ove l’immobile sanato…venga trasferito, con
atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza
tra l’oblazione corrisposta in misura ridotta e l’oblazione come determinata
ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La
ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di
nullità all’atto di trasferimento dell’immobile.”
La sanzione della nullità (che è scaduta il 31 dicembre 2004, perché a
quella data sono trascorsi i previsti dieci anni dal 1 gennaio 1995) ha
creato forti preoccupazioni per gli operatori giuridici (in primo luogo per
i notai), i quali si sono interrogati allo scopo di identificare
esattamente, e circoscriverne correttamente i limiti, la fattispecie
sanzionata con la nullità.
Trattandosi di sanzione d’invalidità ormai scaduta, mi sembra opportuno
limitare all’essenziale i dubbi interpretativi che la norma sanzionatoria
poneva: infatti, ancorché per gli atti compiuti dal 1° gennaio 2005 la
sanzione della nullità non possa più essere applicata, tuttavia può accadere
di trovarvi di fronte ad un atto di provenienza per il quale siate chiamati,
come notai diligenti, ad interrogarvi se l’atto notarile rogato in
precedenza sia valido per la corretta osservanza della norma di divieto,
oppure invalido e quindi il dante causa del vostro programmato atto debba
ritenersi non domino.
Il primo problema che ci si è posti è il seguente: l’agevolazione vale
soltanto per l’abuso primario o anche per quello secondario? Si è risposto
solitamente nel secondo senso, poiché la legge non prevedeva l’agevolazione
dell’oblazione ridotta soltanto per il primo caso e non vi era traccia nella
norma agevolativa che facesse ritenere il contrario.
Ciò significava che la norma agevolativa era applicabile anche nell’ipotesi
di abusivismo minore, ma in tal caso anche la realizzazione di un’opera
abusiva insignificante sanata con l’oblazione ridotta poteva dar luogo alla
sanzione della nullità se veniva violato il disposto della norma che prevede
detta sanzione.
E si doveva altresì concludere che detta nullità, a differenza di quanto
accadeva per la nullità disciplinata dall’art. 40 della legge 47/1985, non
poteva essere sanata con una dichiarazione successiva, anche
nell’eventualità che si fosse effettivamente proceduto al versamento della
somma eccedente rispetto alla somma versata a titolo di oblazione ridotta.
Ciò per il principio, desumibile dall’art. 1423 cod. civ., della
inammissibilità della convalida salvi i casi espressamente previsti dalla
legge.
Poteva accadere che fosse stato richiesto il beneficio previsto per l’abuso
di necessità senza averne diritto. In tal caso, doveva essere compito del
notaio indagare se sussistevano le condizioni di legge per ottenere il
beneficio e, in caso di risposta negativa, ritenere non operativa la norma
sulla nullità? Si è risposto che allorquando fosse stato richiesto il
beneficio dell’abuso di necessità, occorreva prenderne atto e comportarsi di
conseguenza. Il notaio opera non per riscontri diretti suoi propri, ma solo
per dichiarazione di parte, cui occorreva dare credito di veridicità.
Il punto cruciale di questa disciplina recante la sanzione della nullità è
stato quello di qualificare esattamente il concetto di “terzo” e si è deciso
che per addivenire ad una corretta definizione di terzo occorresse operare
soltanto in senso negativo: dovevano ritenersi terzi soltanto i soggetti
così individuabili: a) coloro che non avevano presentato domanda di condono
agevolata; b) coloro che non erano parenti a vantaggio dei quali era stata
presentata la domanda di condono.
Si era pertanto ritenuto che non fossero “terzi”: a) il promittente
acquirente di contratto preliminare dell’alloggio che prima del definitivo
fosse stato immesso nel possesso dell’abitazione; b) il socio prenotatario
di cooperativa di abitazione, anche se il condono era stato richiesto dalla
società cooperativa, purché si trattasse di prenotatario immesso nel
possesso del bene oppure parente di persona immessa nel possesso predetto;
c) il familiare convivente con il possessore dell’alloggio che aveva
impostato la domanda di condono; d) l’acquirente di un bene immobile, da lui
stesso costruito su terreno altrui e da lui stesso condonato con le
agevolazioni per abuso di necessità; e) colui che abitava l’immobile ed
avesse instaurato la pratica di condono per abuso di necessità, ancorché non
proprietario.
Per quanto attiene alla tipologia degli atti interessati dalla norma sulla
nullità, va precisato che essa norma non trovava applicazione per i
trasferimenti mortis causa, fermo restando che l’erede o il legatario doveva
ritenersi in via successiva anch’egli soggetto alla norma.
E va ricordato che la legge parlava di “atti a titolo oneroso”, il che
escludeva dalla norma di divieto le donazioni.
Questa era una materia oltremodo insidiosa, perché è accaduto talvolta che
il notaio non si sia accorto che trattavasi di abuso di necessità, che aveva
fatto scattare a sua insaputa, la trappola della nullità.
Con una espressa disposizione, il comma 39 dell’art. 32 del decreto legge n.
269 del 2003, il legislatore ha previsto l’inapplicabilità delle norme
sull’abuso di necessità alla fattispecie del terzo condono. Si comprende
come il legislatore, preoccupato di effettuare cassa, non abbia inteso
favorire sconti per alcun motivo.
2. Silenzio-assenso
Nelle precedenti lezioni abbiamo trattato per sommi capi del
silenzio-assenso, sia nella fase procedimentale amministrativa, sia nella
fase
documentale
redazionale dell’atto. Oggi approfondiamo questo istituto, per la sua
possibile incidenza sull’attività operativa del notaio.
La legge 47/1985 prevede per la prima volta il silenzio-assenso in ordine al
procedimento di sanatoria, allo scopo di fissare il momento conclusivo del
procedimento amministrativo, nell’ipotesi di inerzia della Pubblica
Amministrazione, mentre dell’istituto del silenzio-assenso non si teneva
conto ai fini del procedimento inteso ad ottenere la concessione edilizia.
In altre parole, se un soggetto intendeva costruire doveva chiedere la
concessione edilizia, ed in tal caso non operava il silenzio-assenso; se
invece un soggetto aveva effettuato un abuso edilizio e voleva sanarlo,
poteva utilizzare lo strumento del silenzio-assenso.
Questa iniziale diversità di disciplina trovava una giustificazione
plausibile, ricollegabile alla struttura stessa del silenzio-assenso.
Quest’ultimo è ritenuto uno strumento-espediente utilizzato per porre la
Pubblica Amministrazione inerte di fronte alle proprie responsabilità se non
provvede in un lasso di tempo adeguato.
L’istituto, peraltro, presuppone che, da una parte il privato che fa istanza
alla Pubblica Amministrazione abbia osservato alla lettera tutti gli
adempimenti cui egli è tenuto e, da un’altra parte, che la Pubblica
Amministrazione nel rispondere all’istanza non abbia poteri discrezionali,
ma poteri necessitati.
Era il caso della sanatoria edilizia, che doveva essere concessa se il
privato osservava alla lettera tutti i suoi doveri. Ma altrettanto non
poteva dirsi del provvedimento iniziale di concessione edilizia, che
presupponeva nella Pubblica Amministrazione obbligo di riscontro della
normativa urbanistica applicabile al caso di specie, nonché delle tecniche
edilizie da rispettare per produrre un fabbricato idoneo all’abitazione o
alla destinazione commerciale o di servizi previste per la zona interessata.
Per la verità si è assistito al tentativo di rendere meno diffusa la crisi
edilizia introducendo il silenzio-assenso anche nella fase iniziale del
provvedimento concessorio. In un primo tempo con la legge 94/1982, che
previde il silenzio-assenso solo per le ristrutturazioni edilizie e per la
nuova edificazione residenziale, peraltro inizialmente soltanto in via
sperimentale e in via temporanea (fino al 31 dicembre 1984, termine più
volte prorogato e definitivamente abrogato con l’art. 23 della legge
179/1992); in un successivo tempo con una serie di decreti-legge che, a
partire dal D.L. n. 101 del 1993, estendeva in via generalizzata la
concessione per silenzio-assenso ad ogni tipo di edificazione.
In questo modo, come è evidente, mentre in precedenza il silenzio assenso
valeva per il procedimento di sanatoria ma non per il provvedimento
abilitativo iniziale del Comune, in via successiva esso fu esteso, ma solo
per un tempo limitato, anche alla concessione iniziale.
Finché non si arrivò alla disciplina prevista dall’art. 8 del D.L. 5 ottobre
1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493; per effetto di
questa disciplina, in sostituzione del silenzio-assenso era previsto un
procedimento basato sul responsabile del procedimento, sui tempi brevi entro
i quali questi doveva rispondere, e, in caso di prolungata inerzia della
Pubblica Amministrazione, sul commissario ad acta. Analoga normativa (pur
essendo stato abrogato l'art. 8 testé menzionato) è stata mantenuta nella
procedura a regime stabilita dal testo unico per l’edilizia (tempi brevi,
silenzio-rifiuto, commissario ad acta nominato dalla Regione).
Quindi, allo stato, il silenzio assenso come strumento per autorizzare in
via iniziale una nuova costruzione più non esiste. E non bisogna confondere
il silenzio assenso con la DIA (denuncia di inizio attività) anche se in
quest’ultimo caso l’inerzia della pubblica amministrazione gioca un ruolo
importante.
In linea generale, il silenzio-assenso si caratterizza per una mancata
risposta della Pubblica Amministrazione. Il silenzio della Pubblica
Amministrazione, per se stessa, è un mero fatto, privo di effetti e di
rilevanza giuridica. E’ il legislatore che dà a questo fatto una
valutazione, che può essere di provvedimento positivo (e si parla in tal
caso di silenzio-assenso), o di provvedimento negativo (e si parla allora di
silenzio-rigetto), oppure di semplice silenzio, che per se stesso non viene
qualificato né in senso affermativo, né in senso negativo, ma che solo
abilita il richiedente a proporre reclamo al giudice amministrativo per
ottenere in tempo debito e comunque una risposta, restando poi
impregiudicato che questa sia negativa o affermativa (e si parla in tal caso
di silenzio-rifiuto).
Tutti questi tre tipi di silenzio qualificati differentemente dal
legislatore, sono stati predisposti per il condono edilizio:
- il silenzio-assenso è stato previsto ai fini della conclusione per
silenzio-assenso del procedimento di sanatoria; era stato anche previsto ai
fini del rilascio del provvedimento concessorio iniziale, ma successivamente
il meccanismo conservato è stato quello di far leva sull’individuazione del
funzionario responsabile cui addossare tempi stretti d’intervento e sul
commissario ad acta;
- il silenzio-rigetto era stato previsto come strumento normale per il
sub-procedimento attinente al parere sui vincoli previsti soprattutto dalle
leggi 1089/1939 sui beni culturali e n. 1497/1939 sui beni ambientali, ma
successivamente esso è stato sostituito dal silenzio-rifiuto; esso nella
sostanza ha scarsi appigli testuali, perché il legislatore stenta a
concepire questi strumenti come provvedimenti del tutto negativi;
- il silenzio-rifiuto trova la sua fonte nel predetto sub-procedimento del
parere sui vincoli artistici o ambientali o di parco. Per la verità si
perviene a questa conclusione dopo lunghe vicende legislative: la norma del
sub-procedimento sui vincoli inizia come silenzio-rifiuto (artt. 32 e 33
della legge 47/1985; D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13
marzo 1988, n. 68); il silenzio-rifiuto diviene nel 1994 silenzio-assenso
per tipologie di abuso minore (art. 39, comma 7° della legge 724 del 1994);
successivamente ancora il silenzio-rifiuto per il parere sui vincoli diviene
in via generalizzata silenzio-assenso, mentre per i beni culturali, i beni
ambientali, i parchi, le zone con vincoli idrogeologici resta
silenzio-rifiuto; da ultimo, con una modifica introdotta dal decreto legge
sul terzo condono, il silenzio assenso previsto in via generalizzata diviene
in via generalizzata silenzio-rifiuto.
Considerate nel loro insieme, queste vicende legislative, che apparentemente
sembrano dettate da una sorta di schizofrenia del legislatore, in effetti
sono testimonianza da una parte di una certa riluttanza con la quale il
mondo del diritto accede all’istituto del silenzio-assenso; da un’altra
parte del continuo processo di semplificazione amministrativa tra il
cittadino e lo Stato, che trova le proprie leggi basilari nella legge 241
del 1990 e nelle numerose leggi Bassanini emanate in materia (leggi 59/1997;
127/1997; 191/1998).
Si ricorre, in sostanza, allo strumento del silenzio-assenso quando tra
interesse privato e interesse pubblico si vuole far pendere la bilancia a
favore del primo (specie nell’ipotesi di procedimento di sanatoria,
procedimento necessitato che lascia scarso spazio all’azione discrezionale
della Pubblica Amministrazione); allo strumento del silenzio-rigetto quando
si vuol favorire l’interesse pubblico; al silenzio-rifiuto quando si stenta
a prendere posizione sul dilemma se privilegiare l’interesse pubblico o
l’interesse privato e si preferisce far leva su uno scossone alla Pubblica
Amministrazione allo scopo di costringerla a provvedere con tempestività.
In ordine al silenzio-assenso, comunque, la dottrina ha elaborato alcuni
principi base.
Il primo principio è che trattasi di silenzio-assenso c.d. provvedimentale,
cioè in tutto equivalente al provvedimento di sanatoria formale che
l’amministrazione comunale non ha espresso in tempo debito.
Poiché ha lo stesso valore del provvedimento formale, esso è soggetto agli
stessi rimedi di questo: annullamento o revoca in autotutela, quando se ne
verifichino i presupposti.
L’Amministrazione Pubblica, peraltro, non può a sua discrezione rallentare,
allargare o accorciare i termini di legge con richieste dilatorie: il
tracciato del silenzio-assenso è disegnato dalla legge e non può essere
modificato dalla Pubblica Amministrazione, a patto che il privato abbia
rigorosamente adempiuto agli obblighi di legge. Pertanto nella fase
formativa del silenzio-assenso la Pubblica Amministrazione può certamente
chiedere ulteriore documentazione all’interessato, ma deve comunque
trattarsi di documentazione attinente al condono edilizio, proprio per
consentire all’istituto di espletare tutta la sua funzione.
Allorquando si è formato il silenzio-assenso, un eventuale successivo
provvedimento formale dell’Amministrazione non potrà mai avere contenuto
diverso dal silenzio-assenso, ma solo riproduttivo e sostanzialmente
confermativo di esso. In tal caso si pone per il notaio il problema di
valutare se sia preferibile ancorare la commerciabilità al silenzio-assenso,
oppure al provvedimento formale della P.A., ancorché tardivo. Ed appare
evidente che un documento formale, specie se coincidente in toto con il
provvedimento per silenzio-assenso, costituisce per il notaio ancoraggio
documentale di maggior garanzia, fermo restando che il notaio potrà optare
per l’una o per l’altra documentazione indifferentemente.
Sotto il profilo sostanziale la disciplina si scompone tra silenzio-assenso
previsto per il primo condono (disciplinato dall’art. 35, 12° comma della
legge 47/1985), silenzio-assenso previsto per il secondo condono
(disciplinato dall’art. 39, 4° comma della legge 724/1994, e in parte - per
la decorrenza del dies a quo di conteggio del silenzio - dall’art. 2, comma
58° della legge 662/1996), silenzio-assenso previsto per il terzo condono
(disciplinato dall’art. 32, comma 37 del decreto legge n. 269 del 2003).
Per il primo condono si prevedeva un termine unico (24 mesi) decorrente
dalla data della domanda di condono; per il secondo condono si prevedevano
due termini (uno o due anni, a seconda della popolazione del Comune)
decorrenti non più dalla domanda di condono, ma da un termine unico (il 1°
gennaio 1995 per effetto della legge 724/1994; prorogato al 1° gennaio 1997
per effetto della legge 662/1996). Per il terzo condono si prevede un unico
termine di 24 mesi decorrente dal 30 settembre 2004.
Va a questo proposito ricordato che, per il terzo condono, alcune leggi
regionali hanno stabilito propri strumenti di silenzio assenso, o
ampliandone il termine di durata, oppure stabilendo differenziate discipline
sul decorso del dies a quo del silenzio assenso.
In questo modo il silenzio-assenso per il primo, il secondo e il terzo
condono differiscono sia per i tempi di durata del silenzio (24 mesi per il
primo e il terzo; uno o due anni per il secondo) che per il dies a quo di
decorso del termine del silenzio (data della domanda di condono per il primo
condono; data di entrata in vigore di una legge per il secondo condono; data
del 30 settembre 2004 per il terzo condono).
Si è posto anche il problema di come conteggiare il silenzio
dell’Amministrazione per effetto della normativa che si è succeduta nel
tempo e a fini semplificativi si è consigliato di procedere nel modo
seguente:
- per il silenzio-assenso maturato alla data del 31 dicembre 1994, si tiene
conto della disciplina prevista dalla legge 47/1985;
- per il silenzio-assenso non maturato alla data del 31 dicembre 1994, ma
maturato alla data del 31 dicembre 1996, si tiene conto della legge 724/1994
(si calcolano uno o due anni dal 1° gennaio 1995);
- per il silenzio-assenso non maturato alla data del 31 dicembre 1996 si
tiene conto della legge 662/1996 (si calcolano uno o due anni a partire dal
1° gennaio 1997).
Comprendete bene come, in questo modo, si debba tener conto della legge
vigente all’atto della maturazione del silenzio assenso, non di quella
vigente al momento in cui il periodo di silenzio inizia il suo iter.
Oltre che per le diversità previste testé, il silenzio-assenso per il primo
e quello per il secondo condono divergevano anche per un altro motivo: per
il primo condono bastava, oltre a tutta la documentazione necessaria per
ritenere la domanda regolarmente presentata, il pagamento dell’oblazione
prevista; per il secondo condono, invece, si richiedeva anche il pagamento
degli oneri concessori (ma ciò era da porre in collegamento con il fatto che
gli oneri concessori si richiedevano anche per ottenere il provvedimento
formale di concessione in sanatoria, cioè a corredo della domanda di
condono), anche se il contributo concessorio poteva essere versato
successivamente alla presentazione della domanda e cioè entro il termine di
uno o di due anni necessario per il perfezionamento del silenzio-assenso.
Comprendete, quindi, come l'istituto del silenzio assenso nella legislazione
del secondo condono sia stato disegnato con maggiore complessità. Di qui la
ritrosìa istintiva del notaio a farvi ricorso. Di qui l'opportunità che sia
consentito di far ricorso alla documentazione in itinere del procedimento di
condono.
Per il terzo condono non basta più l’accatastamento, richiesto anche per i
due condoni precedenti, ma occorre anche l’assoggettamento del bene
condonato all’ICI e alla tassa urbana di smaltimento dei rifiuti.
Si tratta di valutare se questi elementi aggiuntivi, rispetto al silenzio
assenso disciplinato dalle norme precedenti, interferiscano o meno nella
commercializzazione del bene. La domanda è la seguente: se si applica il
comma 58° dell’art. 2 della legge 662 del 1996, non occorre, ai fini della
commerciabilità, né l’accatastamento, né la denuncia ai fini ICI, né la
denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Ma se il
legislatore del 2003 dichiara che il silenzio assenso si realizza soltanto
con l’aggiunta di tali elementi, come si può affermare che, ai fini della
commerciabilità, sia sufficiente dichiarare che si è realizzato il silenzio
assenso, quando invece questo non si è realizzato?
Non vi è dubbio che tutte le volte che la legge ha disciplinato il silenzio
assenso, essa non ha mai fatto una distinzione tra aspetti amministrativi e
aspetti documentali, perché o ha taciuto sugli aspetti documentali (primo
condono e legge 724 del 1994), oppure ha disegnato il silenzio assenso ai
fini documentali perfettamente in linea con la configurazione dell’istituto
sul piano amministrativo.
Comunque è stato autorevolmente affermato che ai fini documentali è
sufficiente richiamarsi alla disciplina contenuta nella legge 662 del 1996.
Pertanto anche per il terzo condono l’ufficio studi del CNN ha sempre
dichiarato che, sul piano della commerciabilità, continua a trovare
applicazione l’art. 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -
norma non modificata dal decreto legge 269 e dalla legge di conversione ed
applicabile in forza del richiamo di cui al comma 25 - il quale prescrive
che verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, negli atti devono essere indicati, a
pena di nullità, gli elementi costitutivi dello stesso e cioè: data della
domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione
dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli, dichiarazione di parte che
il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria.
3. Beni vincolati
Anche sull’incidenza di determinati vincoli sul procedimento di condono
abbiamo fatto in precedenza rapidi cenni. Qui tentiamo di approfondire
l’argomento.
La legge 47/1985 prevede due norme riferibili ai vincoli esistenti sul bene
sottoposto a sanatoria: l’art. 33 che disciplina le “opere non suscettibili
di sanatoria” e menziona tutta una serie di vincoli di inedificabilità per
la tutela di interessi particolari (storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, a difesa delle coste
marine, lacuali e fluviali, per la difesa militare e della sicurezza
interna); l’art. 32, che disciplina i vincoli su aree sottoposte a vincolo,
ma evidentemente, per differenza con la norma contenuta nell’art. 33, deve
trattarsi di vincoli diversi dall’inedificabilità; ed infatti l’art. 32
esordisce con l’espressione “fatte salve le fattispecie previste dall’art.
33”. Peraltro un altro vincolo che impedisce la sanatoria è stato introdotto
dall’art. 2, comma 51° della legge 662/1996, che dispone: “non possono
formare oggetto di sanatoria...le costruzioni abusive realizzate sopra e
sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o
atti volontari”.
Una volta chiarito che i vincoli presi in considerazione ai fini del
procedimento di condono edilizio devono consistere in vincoli diversi da
quello di inedificabilità assoluta (salvo forse il vincolo di
inedificabilità non imposto per legge, ma sulla base di uno strumento
edilizio, suscettibile come tale di variazione), si tratta ora di vedere
come si innesta il meccanismo del vincolo nel procedimento di condono.
Il problema del rapporto tra procedimento di concessione edilizia e
procedimento sul vincolo è stato risolto nel senso della distinzione: ognuno
di essi si svolge autonomamente, ancorché la concessione edilizia, ove
sopraggiunga per prima, debba ritenersi condizionata al parere sui vincoli,
nel senso che deve rispettarne gli effetti.
Rispetto peraltro al procedimento di sanatoria per abusi edilizi, la legge
ha creato un forte rapporto di reciproco condizionamento tra procedimento di
nulla osta sul vincolo e procedimento di sanatoria. Detto in altre prole, il
silenzio-assenso non si forma se non dopo il parere favorevole sui vincoli,
nel senso che il dies a quo per il conteggio del termine di formazione del
silenzio-assenso nel procedimento di sanatoria inizia il suo decorso a
partire dalla data di emissione di detto parere favorevole.
Pur nell’esistenza di questo reciproco condizionamento, sulla base della
legge 47/1985 il parere sui vincoli non era indispensabile ai fini della
commerciabilità del bene abusivo e attualmente non occorre, ai fini della
commerciabilità, l'emissione del parere favorevole, ma basta la richiesta di
parere. Può quindi accadere che un bene sia commercializzato e
successivamente si abbia la sorpresa di vedere negato il parere sul vincolo.
Si verifica in tal modo una sorta di frattura tra atto notarile (valido) e
possibile vizio insormontabile nella procedura di sanatoria (per effetto del
quale il bene commercializzato conserverà a tempo indeterminato la qualifica
di bene irregolare sul piano urbanistico). Come superarla?
Si può rispondere che il rischio di un parere negativo sarebbe devastante
soltanto in caso di vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 della
legge 47/1985, vincolo che, anche in tal caso, si badi, per la
giurisprudenza opera soltanto quando esso vincolo sia anteriore alla
costruzione abusiva, ed addirittura, nell’ipotesi di vincoli stabiliti
legislativamente (è il caso del c.d. decreto Galasso: legge 431 del 1985),
nell’ipotesi che il precedente provvedimento concessorio non abbia svolto in
modo intero il proprio ruolo (in altre parole: se la costruzione è stata
realizzata totalmente in via preventiva, il vincolo non incide su di essa;
diverso è il discorso se la costruzione, iniziata precedentemente, non è
stata intieramente portata a compimento prima dell’entrata in vigore del
vincolo).
In tutti gli altri casi il vizio della costruzione sarebbe minore e
obbligherebbe l’acquirente non alla demolizione del fabbricato, ma soltanto
al ritocco dell’abuso in modo da correlarlo al parere dell’autorità preposta
al vincolo. Nell’ipotesi che il soggetto non ottemperi al parere sul
vincolo, il bene resta viziato, ma trattandosi di vizio minore, le
conseguenze dannose appaiono meno preoccupanti sul piano negoziale.
Sul piano della piena e diligente professionalità, poi, il notaio è tenuto
ad informare le parti sull’esistenza del vincolo (ove beninteso sulla base
della documentazione esibitagli egli ne venga a conoscenza). E’ accaduto che
il Comune abbia rilasciato un provvedimento di concessione in sanatoria su
bene vincolato, ancorché il parere sui vincoli non fosse stato ancora
emanato. Si è detto che il notaio, a conoscenza di ciò, deve informare le
parti sulle sorti del procedimento di condono nell’ipotesi di parere
negativo sui vincoli, con eventuali possibili conseguenze sanzionatorie
previste dalla legge 47/1985.
Accade talvolta che il parere sui vincoli non sia negativo, ma positivo “a
determinate condizioni”, cioè a condizione che il soggetto che ha realizzato
l’abuso esegua determinati lavori. In tal caso si è precisato che il parere
non è da intendersi come parere negativo, bensì come parere positivo e che
il rapporto che si instaura tra soggetto che ha realizzato l’abuso e
autorità preposta al vincolo è un rapporto distinto rispetto a quello che ha
condizionato la commerciabilità del bene, un rapporto cioè che si innesta
esclusivamente nel procedimento di sanatoria, nel senso che, ferma la
commerciabilità, il procedimento di condono potrà ritenersi concluso
soltanto dopo che l’interessato si sarà assoggettato alle prescrizioni
dell’autorità preposta al vincolo.
Esiste anche il problema della data del vincolo, soprattutto se il vincolo
sia imposto successivamente alla data dell'abuso. Che fare? Si può dare la
seguente risposta: in linea di principio l’esistenza del vincolo rileva nel
momento in cui occorre definire il procedimento di condono, perché è quello
il momento nel quale l’autorità preposta al vincolo deve esprimersi ed è
quello il momento nel quale il provvedimento di sanatoria deve tener conto
di esso parere; se quello è il momento di rilievo del parere, occorre tener
conto di quel momento e non del momento nel quale il vincolo è stato creato.
Fa eccezione la norma sui parchi, perché essa prevede che si tenga conto dei
parchi nazionali e regionali “qualora istituiti prima dell’abuso”, il che
significa che per i parchi va tenuto conto della data d’imposizione del
vincolo, nel senso che se l’opera abusiva è costruita prima dell’istituzione
del parco, non va tenuto conto dell’esistenza di esso parco.
La legge non precisa chi debba presentare la richiesta di parere sui
vincoli: si è sottolineato che in linea di principio debba essere l’autorità
comunale, cioè quell’autorità chiamata ad emanare il provvedimento di
concessione in sanatoria, dato che il parere sui vincoli condiziona
pesantemente il provvedimento concessorio; ma si è anche chiarito che la
richiesta di parere può provenire dalla stessa parte interessata alla
sanatoria, che potrebbe in tal modo ritenere di utilità una propria
iniziativa intesa a sollecitare il provvedimento di nulla osta da parte
dell’autorità preposta al vincolo.
Il comma 43 del decreto legge n. 269 ridisegna interamente l’art 32 della
legge 47 de 1985 sui vincoli. In che modo? Apparentemente sopprimendo il
vecchio terzo comma dell’art. 32, quello afferente ai vincoli incidenti
sulla commerciabilità: vincoli artistici, vincoli ambientali, vincoli
idrogeologici, vincoli da parco.
Infatti i vincoli incidenti sulla commerciabilità erano quattro: vincoli
culturali, vincoli ambientali, vincoli da parco, vincoli idrogeologici. Si
trattava di vincoli tutti previsti dal terzo comma dell’art. 32 della legge
47 del 1985. L’avere soppresso questo terzo comma per effetto del decreto
legge n. 269 significava che i vincoli interessati dalla commerciabilità
fossero ormai tutti quelli previsti dall’art. 32, senza differenza tra le
norme contenute nei vari commi? E cioè, in aggiunta ai predetti quattro
vincoli, occorreva includere nella norma sulla commerciabilità anche tutti
gli altri vincoli, più o meno nominati dalla norma stessa (ad esempio
vincoli sulla salute, vincoli sismici, vincoli autostradali)?
La risposta più corretta al quesito appare quella negativa: gli unici
vincoli incidenti sulla commerciabilità del bene abusivo continuano ad
essere i quattro sopra previsti anche per il terzo condono, per due
sostanziali motivi.
Il primo motivo è una ricostruzione della revisione dell’art. 32 della legge
47 che giustifica la soppressione del vecchio terzo comma senza incidere
sulla commerciabilità.
Il precedente art. 32 della legge 47 de 1985, che disciplinava i vincoli era
strutturato in modo da prevedere:
a) una norma che si potrebbe ritenere di carattere generale, per la quale se
il parere sul vincolo non veniva espresso entro 180 giorni, esso doveva
ritenersi reso in senso favorevole (e quindi come una sorta di silenzio
assenso);
b) altra e più intensa norma di eccezione alla regola, valevole per i beni
sottoposti a vincolo artistico, oppure a vincolo ambientale, o a vincolo di
parco o idrogeologico: in tal caso il mancato parere entro 180 giorni aveva
valore non più di parere favorevole, bensì valore di silenzio rifiuto. In
questo modo per i vincoli predetti, fermo restando il termine di 180 giorni,
non si aveva il silenzio assenso, bensì il silenzio rifiuto (il quale non
significava rifiuto nel merito, ma soltanto silenzio della pubblica
amministrazione, cui non poteva essere attribuito alcun significato di
merito né in senso positivo né in senso negativo).
La norma introdotta per il terzo condono muta radicalmente la regola: il
mancato parere entro i 180 giorni non ha più valore di silenzio-assenso,
bensì valore di silenzio-rifiuto. In questo modo la norma eccezionale
prevista nella precedente lettera b), che sembrava comportare più rigore per
i quattro tipi di vincolo suindicati, non ha più ragion d’essere, perché
analogo rigore è stato esteso a tutti i vincoli, nessuno escluso. Questo il
motivo di fondo per cui il terzo comma del precedente art. 32 non è stato
più riprodotto nel testo riformato.
Il secondo motivo è il seguente. Il richiamo contenuto nell’art. 2, comma
58° della legge n. 662 non è al terzo comma dell’art. 32 vecchia versione,
bensì ai vincoli ivi contenuti. Deve pertanto ragionevolmente ritenersi che
le quattro categorie di vincoli siano le stesse che debbono essere prese in
considerazione ai fini della commerciabilità del manufatto abusivo
caratterizzato da vincoli e non sembra che abbia alcun rilievo la
circostanza che ormai il terzo comma dell’art. 32 riformato della legge 47
più non menzioni alcun vincolo.
In conclusione, il comma 58° predetto deve ritenersi tuttora pienamente
imperante per il terzo condono, anche in ordine alle dichiarazioni in atto
necessarie allorquando il bene condonato sia caratterizzato da vincoli.
Va peraltro chiarito che alcune leggi regionali hanno escluso la
condonabilità di abusi edilizi compiuti su beni sottoposti a vincolo. Si
tratta di normativa certamente più restrittiva rispetto alla normativa
statale, sia in generale che con attinenza al terzo condono.
4. Condono edilizio e diritti dei terzi
Sotto il vigore della legge 47/1985 nessuna norma stabiliva il rapporto
esistente tra il procedimento di sanatoria e il diritto dei terzi che
avessero una proprietà contigua a quella del soggetto che avesse richiesto
il condono e che subissero un danno nei rapporti di vicinato.
Ci si chiedeva, in proposito, se avere ottenuto l’attestazione di
conformazione urbanistica del bene abusivo, per effetto del provvedimento in
sanatoria, legittimasse la proprietà del richiedente anche nei confronti dei
terzi.
La giurisprudenza rispondeva al quesito negativamente. Essa affermava che le
conseguenze delle violazioni edilizie si sviluppano su due piani ben
distinti di rapporti giuridici: uno pubblicistico tra il soggetto
costruttore e gli organi pubblici amministrativi preposti alla prevenzione e
alla repressione degli illeciti; l'altro privatistico tra lo stesso soggetto
e i titolari di diritti soggettivi che possano rimanere lesi dall’attività
edificatoria del primo. E precisava che questi due ordini di rapporti, di
regola, non interferiscono tra loro, nel senso che l’approvazione di un
progetto edilizio e la connessa concessione amministrativa non legittimano
violazioni giuridiche a danno di terzi e non sono di ostacolo alla
conseguente azione degli interessati nella sede opportuna.
Riferendo questo modo di argomentare alla legge 28 febbraio 1985 n. 47,
detta giurisprudenza ne traeva questa conseguenza: poiché la legge sul
condono edilizio è volta, a tutela del pubblico interesse, a regolarizzare,
in certi casi e a determinate condizioni, le violazioni edilizie, il fatto
che, adempiute tali condizioni, la pubblica amministrazione non possa più
applicare le misure sanzionatorie previste, non ha conseguenze dirette sui
diritti dei terzi direttamente pregiudicati dall’attività edilizia oggetto
della sanatoria.
E’ evidente che, come il provvedimento formale di concessione edilizia non
può incidere sui diritti dei privati, così il corrispondente provvedimento
concessorio in sanatoria debba rispettarne gli stessi limiti. Qui peraltro
si innesta una particolarità. Nel provvedimento concessorio iniziale la
Pubblica Amministrazione valuta che la costruzione programmata sia conforme
agli strumenti urbanistici e questi nella sostanza rispettano le norme
codicistiche sulle distanze, impedendo pertanto l’applicazione dell’art. 872
cod. civ. che costituisce la norma alla quale fare riferimento per
disciplinare le conseguenze dell’attività edificatoria tra i privati.
Nell’ipotesi di condono edilizio, invece, la costruzione è avvenuta senza
alcun provvedimento del Comune e può accadere che il manufatto abusivo sia
in contrasto con gli strumenti urbanistici; malgrado ciò la costruzione, se
vengono rispettate le norme sul condono, deve essere assentita in sanatoria
ed è pertanto qui che sorgono i possibili contrasti tra l’aspetto
pubblicistico del condono (concernente i rapporti tra privato e Pubblica
Amministrazione) e l’aspetto privatistico (concernente i rapporti tra i
soggetti che hanno proprietà contigua).
Il problema è stato, sul piano legislativo, ora risolto in modo chiaro,
stabilendosi che “il rilascio della concessione o autorizzazione in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi” (così art. 2, comma
37°, lettera c della legge 662/1996). Per il terzo condono vale analoga
norma che dispone che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
Ciò significa, in modo sintetico, che la concessione in sanatoria non
legittima il diritto del soggetto che ha richiesto il condono nei confronti
degli altri soggetti che possano aver subito un danno dalla costruzione
sanata (in linea di massima si tratta, ripetesi, di violazione dei diritti
derivanti dai rapporti di vicinato).
5. Sanatoria della nullità
a) Atto di conferma
L’art. 36 del testo unico sull’edilizia, in perfetta conformità con quanto
disponeva l’art. 17 della legge 47 e in piena consonanza con quanto continua
a disporre l’art. 40 stessa legge, stabilisce il c.d. “atto di conferma”.
Nella sostanza la norma può essere così sintetizzata: se la mancata
indicazione nell’atto dei documenti necessari ai fini della validità del
negozio posto in essere non è dovuta all’effettiva inesistenza della
documentazione richiesta (se, cioè, i documenti esistevano, ma nell’atto non
sono stati dichiarati) l’atto nullo può essere confermato mediante atto
successivo che abbia la stessa forma del precedente e contenente l’omessa
documentazione, a cura anche di una sola delle parti contraenti.
In questo modo, è stato evidenziato dalla giurisprudenza, la legge intende
privilegiare la realtà rispetto all’apparenza. Del resto è stato altra volta
chiarito che questa norma si preoccupa di ovviare ad errore o dimenticanza
in sede di stipula dell’atto precedente ed ha di mira la corretta
circolazione del bene.
Ciò significa che, a fronte di un manufatto abusivo, per il quale peraltro
esistono le indicazioni documentali richieste dalla legge, occorre
concludere che, almeno in prima battuta, cioè fino al momento in cui sia
dimostrata la falsità della dichiarazione di parte, l'atto posto in essere
avente per oggetto detto manufatto deve ritenersi valido. Ma in modo più
consistente ciò significa che l'atto posto in essere è nullo, per carenza
della documentazione di legge, ancorché si tratti di bene legittimo sul
piano della regolarità urbanistica e comunque di bene assentito dalla
pubblica Amministrazione.
Ognuno di questi aspetti si muove autonomamente ed opera autonomamente,
salva un’influenza reciproca che si verifica soltanto in connessione con
l’atto di conferma. Quest’ultimo sana l’atto invalido, quando peraltro le
condizioni di ossequio alla normativa urbanistica effettivamente
sussistevano. E’ di nessuna portata se le condizioni di regolarità
urbanistica invece non sussistevano.
E’ peraltro rimasto ancora insoluto, sia nella giurisprudenza che nella
dottrina, il problema della natura di questo atto di conferma.
Il Donisi sostiene che la conferma in discorso è l’unica deroga al principio
della insanabilità del negozio nullo (ex art. 1423 c.c.), perché, a
differenza di quanto avviene per le fattispecie normative previste dagli
artt. 590 e 799 c.c., nella norma qui illustrata accade, per la prima volta,
che con l’atto di conferma si recupera l’atto precedente nella sua integrità
di effetti.
In questo caso l'apparente nullità viene sanata dalla validità effettiva,
perché il ruolo di richiamo dell'atto invalido ha finito di svolgere il suo
compito di richiamo allarmante.
Si comprende, pertanto, come questa sanatoria debba a maggior ragione
operare ex tunc, perché quel bene era in regola fin dall'inizio con la
normativa urbanistica e perché esso, con un po’ più di attenzione, poteva
essere negoziato validamente da subito.
In altre parole, l'atto di conferma dimostra che lo strumento utilizzato per
bloccare la commercializzazione del bene (il vizio della nullità), inteso
com'era a denotare una irregolarità urbanistica del bene, si è dimostrato
inutile, perché quel bene era urbanisticamente regolare. Di qui la
sanatoria, che attesta che quel contratto, sin dall'inizio, doveva essere
ritenuto valido.
Deve pertanto ritenersi che gli effetti dell'atto di sanatoria retroagiscano
alla data di confezione del contratto nullo, investendo quest'ultimo e
sanandolo ab imis dai vizi.
Deve anche ritenersi che la sanatoria ex tunc valga certamente tra le parti
ed anche per i terzi, ferma restando per questi ultimi l'operatività della
pubblicità immobiliare.
L'atto di conferma è soggetto a trascrizione, perché esso determina il
crearsi di un effetto giuridico di natura reale fino a quel momento mancante
per l'invalidità dell'atto precedente. Se alla data della trascrizione
dell'atto di conferma non vi è alcuna formalità pregiudievole (né iscrizione
di atto di pignoramento, né trascrizione di domanda intesa a far valere la
nullità dell'atto precedente) la conferma opera ex tunc il suo effetto anche
nei confronti dei terzi. In caso contrario opererà la priorità della
trascrizione per risolvere un conflitto tra più soggetti.
Come va strutturato l’atto di conferma? Insomma, occorre o meno la
dichiarazione espressa che si intende convalidare l’atto nullo, come
accadrebbe se a questa fattispecie venisse applicato l’art. 1444 c.c. sulla
convalida del negozio annullabile? Mi pare peraltro eccessivo porsi questo
problema, perché nella legge 47 siamo del tutto al di fuori della
fattispecie di convalida del negozio annullabile.
L’unico profilo della convalida del negozio annullabile che potrebbe essere
utilizzato è quello degli effetti della convalida, che, saldandosi con il
negozio annullabile, ma operativo, cancella ex tunc il difetto negoziale. Ma
qui il discorso è reso più semplice dal fatto che il negozio annullabile è
un negozio che nasce difettoso, ma che produce regolarmente tutti gli
effetti di un negozio valido. Pertanto, eliminando con la convalida il
difetto negoziale caratterizzato dal vizio di annullabilità, si elimina la
possibilità di aggredire il negozio rendendo operativo il vizio, ma nulla
avviene in ordine agli effetti negoziali, che continuano ad essere
produttivi ex tunc, sin dall’inizio, come se il vizio non esistesse.
Ci si può legittimamente porre invece la seguente domanda: se l’atto è stato
ricevuto per scrittura privata autenticata, può essere confermato per atto
pubblico? E se l’atto è stato ricevuto per atto pubblico, può essere
confermato per scrittura privata autenticata? Fino a poco tempo fa si
optava, sul piano della razionalità, per una soluzione ampliativa del
significato prettamente letterale della norma. Se l’atto di conferma è una
scrittura privata autenticata e l’atto nullo un atto pubblico, sul
presupposto che l’autenticazione non muta la natura formale di scrittura
privata dello scritto, appare evidente, si diceva, che non possa addivenirsi
all’atto di conferma, perché quest’ultimo sarebbe posto in essere in una
forma nettamente meno garantistica rispetto a quella dell’atto da
confermare; ma non può sostenersi il contrario (atto per scrittura privata
nullo, conferma per atto pubblico), perché la norma che richiede la stessa
forma vuole garantire che l’atto di conferma sia suscettibile di collegarsi
all’atto da confermare, nell’interesse delle parti, e ciò si verifica sempre
quando l’atto successivo abbia un’efficacia probatoria maggiore dell’atto
precedente.
Questa conclusione si reggeva sull’interpretazione letterale della norma che
parlava di atto di conferma redatto “nella stessa forma del precedente”. Non
va peraltro dimenticato che, da parte notarile, si tendeva ad ampliare la
portata della norma e a rendere possibile l’atto di conferma anche se
redatto per scrittura autenticata a fronte di un recedente atto pubblico.
Questa soluzione è stata espressamente accolta dal legislatore per l’atto di
conferma in ordine alla commercializzazione dei terreni, come si vedrà in
una futura lezione. Probabilmente, per analogia, la soluzione potrebbe
utilizzarsi anche per l’atto di conferma dei fabbricati.
Non sembra che possano esistere dubbi sul fatto che il precedente atto,
risultando nullo, non produce effetti e che la pubblicità immobiliare che
l’abbia preso in considerazione sia una pubblicità inutile e priva anch’essa
di effetti.
b) Sanatoria di diritto
Il c.d. effetto sanante testé previsto, disciplinato dalla legge 47/1985, è
stato ampliato dall’art. 2, comma 57°, della legge 662 del 1996, il quale ha
così disposto: “a seguito del rilascio della concessione in sanatoria”
prevista dal secondo condono, “gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi
dell’art. 17 e del secondo comma dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47…non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto”.
Peraltro, non tanto dell’istituto della conferma dell’atto nullo si tratta
in questo caso, quanto di una vera e propria sanatoria di una precedente
nullità, non più qualificata dall’esistenza del requisito richiesto dalla
legge alla data dell’atto, ma da un comportamento successivo del tutto
estraneo alla fattispecie di nullità: l’avere ottenuto successivamente un
provvedimento di sanatoria del bene abusivo, in precedenza commercializzato
con atto nullo per mancanza di condono.
Si ha qui una sorta di attribuzione ex lege di effetti all’atto nullo, sulla
base del principio, manifestato dalla dottrina in termini generali in ordine
alla sanatoria, che attraverso la sanatoria si rendono produttivi di effetti
negozi che, in difetto della sanatoria, mai avrebbero potuto produrre alcuna
trasformazione sul piano delle situazioni giuridiche.
La legge parla di “rilascio della concessione in sanatoria”, ma è evidente
che nell’espressione debba farsi rientrare sia il provvedimento formale di
sanatoria, sia la sanatoria per silenzio-assenso, perché vi è ragione di
ritenere che il silenzio-assenso, se vale a completare il procedimento di
sanatoria sotto il profilo civilistico, amministrativo e penale, valga anche
a completarlo in questa funzione di sanatoria che il legislatore ha ritenuto
di applicare, evidentemente per invogliare al massimo gli interessati ad
esplicare le pratiche di secondo condono.
Da ultimo va precisato che il richiamo generico alla precedente normativa
rende applicabili anche al terzo condono sia la sanatoria per atto di
conferma, sia la sanatoria di diritto, evidentemente alle condizioni testé
esaminate per il primo e per il secondo condono.
download
lezione.doc
Quarta
lezione
Condono edilizio ed elementi redazionali dell’atto
(Milano 10 marzo 2009)
1. Premessa
Nella precedente lezione abbiamo esaminato il condono edilizio considerato
nei suoi elementi procedimentali amministrativi. Ora esaminiamo la legge 47
e le leggi successive che l’hanno modificata, puntando l’attenzione sugli
elementi redazionali dell’atto.
Detto in altre parole, oggi esaminiamo quali sono gli elementi che il notaio
deve inserire in atto, allo scopo di evitare la nullità. E, in stretta
correlazione con la soluzione di questi problemi, quale è il livello di
attenzione che il notaio deve porre nella redazione, allo scopo di
individuare i punti critici della situazione cui si deve far fronte.
Per le costruzioni oggetto di sanatoria le norme redazionali applicabili
sono ormai l’art. 40 della legge 47/1985 e l’art. 2, 58° comma della legge
662/1996, norme che valgono anche per il terzo condono.
Va chiarito che l’art. 46 del testo unico sull’edilizia non trova
applicazione per gli edifici condonati sulla base sia del primo che del
secondo e del terzo condono edilizio, perché l’art. 46 è una norma a regime,
come lo era l’art. 17 della legge 47 del 1985.
Pertanto se fosse sopravvissuta la modifica dell’art. 46 del testo unico
sull’edilizia con l’estensione della norma anche agli atti mortis causa
(modifica che come ben sapete non si è realizzata, perché la legge di
conversione del decreto legge n. 269 l’ha soppressa), essa comunque non
avrebbe potuto trovare applicazione per gli edifici sorti abusivamente e
condonati in base ad uno dei tre condoni finora disciplinati.
Pertanto, per gli atti compiuti fino al 31 dicembre 1996 dovranno ritenersi
applicabili le prescrizioni dell’art. 40, per gli atti posti in essere
successivamente a tale data, ancorché concernenti manufatti abusivi
condonati sulla base della legge 47, dovranno ritenersi applicabili le
prescrizioni della legge 662/1996, integrate, in parte, dall’art. 40 della
legge 47 (dichiarazione ante ’67 e provvedimento formale di sanatoria).
Va chiarito che queste norme redazionali, così individuate, valgono in via
riassuntiva sia per il primo, che per il secondo, che per il terzo condono.
Infatti per il terzo condono il decreto legge n. 269 del 2003 si è limitato
a stabilire norme procedimentali, cioè attinenti al procedimento
amministrativo che si instaura con la domanda di condono. Mentre per
l’aspetto documentale esso si limita a richiamare le norme precedenti.
Questa la norma: “le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si
applicano alle opere abusive, etc.”.
Va a questo proposito chiarito che l’avere consentito alle Regioni di
legiferare in materia di terzo condono, non significa avere consentito ad
esse di disporre anche in tema di commercializzazione dei beni abusivi.
Infatti le Regioni non hanno competenza in materia giusprivatistica, cioè di
contrattazione tra privati, né in materia penalistica, essendo il settore
penalistico e il settore civilistico di stretta competenza statale.
Pertanto in tutto questo discorso che svilupperemo d’ora in poi, dovete
tener conto che quello che vi dirò varrà per tutti e tre i condoni.
Perché questa data del 31 dicembre 1996? Perché la legge 662 del 1996 è
entrata in vigore il 1 gennaio 1997 e pertanto l’art. 2, 58° comma di essa
legge trova applicazione soltanto a partire da quella data.
Ricorderete che abbiamo detto che il secondo condono, che nasce nel 1994, in
prima battuta non stabiliva norme redazionali, cioè norme che impegnassero
il notaio nella stesura dell’atto a pena di nullità, ma si limitava a
modificare alcuni elementi del procedimento amministrativo di condono. Tanto
è vero che, pur facendo riferimento al secondo condono, i notai erano
costretti a far ricorso all’unica norma fino a quel momento esistente sul
piano della redazione dell’atto, appunto l’art. 40 della legge 47, che
doveva essere interpretato tenendo conto anche della normativa sul secondo
condono.
La legge 662 ha fatto giustizia di questa incertezza interpretativa ed ha
stabilito, con effetto dalla data della sua entrata in vigore e quindi dal 1
gennaio 1997, una norma che ha fatto chiarezza anche sul piano della
redazione dell’atto, appunto l’art. 2, 58° comma.
L’art. 40 della legge 47 e l’art. 2, 58° comma della legge 662 vanno
esaminati separatamente l’uno dall’altro. Voi vi chiederete: perché portare
ancora l’attenzione sull’art. 40 della legge 47 se ormai la norma a regime è
l’art. 2, comma 58° della legge 662 del 1996? La risposta è duplice:
a) primo, perché anche per gli atti futuri una parte dell’art. 40 della
legge n. 47 del 1985 è ancora di attualità;
b) secondo, perché in ogni caso gli atti di provenienza stipulati
integralmente in costanza del primo condono, o comunque posti in essere
entro il 31 dicembre 1996, vanno valutati, in ordine alla loro validità,
alla luce esclusivamente dell’art. 40 predetto.
2. Art. 40 legge 47
Esso dispone al secondo comma che gli atti sono nulli “se da essi non
risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o
della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria
ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per
il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda
medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano
indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate
dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35.”
E continua stabilendo: “per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre
1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o
altro avente titolo (una sorta di autodichiarazione), attestante che l'opera
risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.” E conclude nel
modo seguente: “tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello
stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.”
La norma contempla due tipi di documenti: dichiarazioni ed allegati.
2.1. Dichiarazioni
Le dichiarazioni dell’alienante vanno anche qui intese come dichiarazioni
del dante causa o del condividente, sul presupposto che sia questo il
soggetto più informato sulle vicende edilizie del bene negoziato e che
pertanto occorra far carico all’autodichiarazione dell’interessato,
impegnato così sul piano della responsabilità sia civile che penale, per
attribuire credibilità maggiore alla documentazione in discorso.
La dichiarazione deve contenere gli estremi del provvedimento del Comune,
nella triplice ipotesi di licenza di costruzione (anteriore alla legge
10/1977), di concessione edilizia (successivamente alla legge 10/1977), di
concessione in sanatoria (a seguito di procedimento di condono edilizio di
costruzione realizzata abusivamente).
Voi vi chiederete: perché non si parla ormai di permesso di costruire in
sanatoria, quando a partire dal luglio 2003 la concessione dovrà essere
definita come permesso di costruire? Risponderei così: perché il
provvedimento di sanatoria conclude un procedimento instaurato sotto il
vigore della precedente normativa, che parlava di concessione in sanatoria.
Alla terminologia dovrà pertanto continuare ad applicarsi la normativa
precedente, secondo le comuni regole che governano la successione delle
leggi nel tempo. E poi ricorderete che vi ho detto chiaramente che non
occorre confondere la situazione a regime con quella concernente il condono
edilizio ormai chiuso.
La dichiarazione di parte concerne anche gli estremi del versamento delle
prime due rate di oblazione, vale a dire della prima rata contestuale alla
presentazione della domanda, e della seconda rata, che doveva avvenire entro
120 giorni dalla presentazione della domanda (art. 35, 6° comma legge
47/1985).
Va chiarito: a) che la parola “estremi” individua i dati essenziali
necessari per identificare il documento o la circostanza dichiarata
(provvedimento del Comune, oblazione versata) comunque indicati, purché essi
siano sufficienti a ricostruirne l’esistenza; b) che la dichiarazione non
costituisce forma scritta e che pertanto essa può avvenire con
l’utilizzazione di qualsiasi espressione che valga ad individuarne
l’oggetto.
2.2. Allegati
Gli allegati, invece, concernono: copia per il richiedente della domanda di
condono, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione in Comune, oppure
copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli
estremi dell’avvenuta presentazione in Comune.
Il testo originario dell’art. 40 non prevedeva la “copia autentica” di uno
degli esemplari della domanda di condono, ma contemplava la “copia
conforme”. L’espressione “copia conforme” aveva dato luogo a precisazioni
della dottrina, la quale aveva chiarito che non esiste nel nostro
ordinamento la qualifica di copia conforme, per cui essa dottrina perveniva
alla conclusione che, data la differenza esistente tra copia conforme e
copia certificata conforme o copia autentica, fosse sufficiente allegare
all’atto uno dei tre originali di domanda, munito di timbro a calendario del
Comune con numero di protocollo, anche se privo di certificazione di
conformità (M. Di Fabio, in Riv. not., 1986).
Nella sostanza questo orientamento aveva colto nel segno, anche se la
motivazione che copia conforme fosse qualcosa di diverso da copia
certificata conforme appare scarsamente attendibile. Il legislatore,
infatti, era incorso in un’imprecisione terminologica, ma in effetti voleva
indicare che all’atto potesse allegarsi uno dei tre originali della domanda
di condono, oppure copia autentica di essa: norma, quest’ultima,
successivamente così inserita nell’art. 40, per effetto del D.L. 12 gennaio
1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68.
In altre parole, occorreva tenere distinti i due piani: quello
amministrativo del procedimento di condono, che presupponeva l’obbligo del
richiedente di porre il Comune nella condizione di decidere con il
provvedimento di concessione in sanatoria; e quello della stipula, che si
accontentava della sola copia della domanda di condono e della prova del
versamento delle prime due rate dell’oblazione.
2.3. Questioni applicative
Si poneva il quesito se risultasse corretta la seguente procedura per il
rilascio della copia: copia autentica della domanda di condono predisposta
dal notaio prima della sua presentazione al Comune, rilascio da parte del
Comune dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda apposta
sulla predetta copia conforme. Si era ritenuto che tale procedura fosse
ineccepibile, perché la natura di copia autentica viene attestata dal notaio
e perché la dichiarazione del Comune dà conto che trattasi di domanda
presentata all’ente locale.
E’ stato anche precisato che ai fini della commerciabilità del bene fosse
sufficiente allegare all’atto copia della domanda di condono, ma che non
fosse necessario accludere anche gli allegati alla domanda, perché questi,
pur costituendo elementi essenziali ai fini del procedimento di sanatoria,
non lo erano altrettanto ai fini della negoziabilità del bene.
Quanto al problema concernente l'individuazione del compito del notaio di
accertare l'eventuale infondatezza della domanda di condono, si è chiarito
in precedenza che l'eventuale errore nel calcolo dell'oblazione non incide
sulla validità della domanda di condono e che pertanto, a maggior ragione,
non spetta al notaio accertare l'eventuale infondatezza della domanda di
condono. E' del resto risaputo che il notaio non ha il dovere funzionale di
accertare la corretta impostazione della domanda di condono, ma soltanto
quello di informare adeguatamente le parti, sul piano professionale, su
tutte le possibili implicazioni derivanti da domande mal corredate di idonea
documentazione. In altre parole, nell'impostazione data dalla legge 47 del
1985 sul condono edilizio il notaio doveva essere non garante di esattezza
delle dichiarazioni delle parti (giacché il notaio non avrebbe mai potuto
effettuare tale riscontro, data la difficoltà tecnica di questa valutazione,
oltretutto non in consonanza con la tipica attività notarile), ma soltanto
strumento di evidenziazione della presenza o della mancanza della domanda di
condono.
Di passaggio va precisato che per questa strada alcuni notai hanno ritenuto
di muoversi ben oltre i confini della stretta opera di pubblico ufficiale
loro richiesta e, nell'interesse delle parti (e certamente in piena sintonia
con una corretta attività professionale) hanno preteso documenti chiari,
spingendosi a pretendere dalle parti certezze documentali piene.
2.4. Dichiarazione ante ‘67
La dichiarazione che il bene rappresenta un fabbricato la cui costruzione
sia stata iniziata anteriormente al 1° settembre 1967 (data di entrata in
vigore della legge-ponte n. 765/1967) è sufficiente ai fini della
commerciabilità del bene, per cui si è detto che “la legge mostra un
sostanziale disinteresse, ai fini della validità dell’atto..., per le forme
di abusivismo riguardanti queste costruzioni, probabilmente a causa della
loro vetustà e della difficoltà di un controllo serio e costante”.
E’ accaduto in concreto che in un edificio costruito prima del 1° settembre
1967 sia stato commesso un abuso qualificabile come parziale difformità; si
è chiarito che ai fini della commerciabilità era sufficiente la
dichiarazione che si trattava di costruzione ante 1967, ma che l’abuso
realizzato continuava a sussistere sul bene, con intuibili conseguenze per
l’acquirente.
A tale proposito va precisato che la dichiarazione che la costruzione è
iniziata anteriormente al 1° settembre 1967 non sostituisce il condono
edilizio, il quale va comunque richiesto per tutti gli abusi commessi
successivamente a quella data e certamente anche per gli abusi commessi
anteriormente, se per la zona nella quale è avvenuta la costruzione
risultasse necessaria la licenza edilizia. Va da sé che il condono poteva
essere richiesto anche per gli abusi commessi in precedenza in zona ove non
fosse richiesta la licenza edilizia, ma ciò esclusivamente per garantire
ogni dubbio sul piano della conformazione urbanistica del bene.
In definitiva la dichiarazione di costruzione ante ‘67 rappresenta strumento
di semplificazione soltanto ai fini della negoziabilità del bene, tanto è
vero che la dichiarazione è stata ritenuta sufficiente (senza necessità di
allegazione della domanda di condono) anche nel caso che per il bene
risultasse presentata domanda di condono e di versamento delle prime due
rate di oblazione.
Si è in tale occasione chiarito che il notaio poteva scegliere l’una o
l’altra delle strade seguenti:
a) inserire in atto la dichiarazione di parte che la costruzione del
fabbricato era stata iniziata anteriormente al 1° settembre 1967;
b) oppure menzionare gli estremi della domanda di sanatoria, tenendo
evidentemente conto in questo caso dei vincoli di cui agli artt. 32 e 33
della legge 47/1985, se si trattasse di atto successivo alla legge 662/1996.
Particolarmente efficace in proposito Cass. 22 agosto 1998, n. 8339, la
quale ha così disposto: “gli immobili costruiti in epoca anteriore al 1°
settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso
edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di
trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante
l’inizio dell’opera in data anteriore al 1 settembre, senza che rilevi,
pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza
dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia
ovvero l’esistenza di una concessione in sanatoria, ovvero la domanda, ad
essa relativa, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime
due rate di oblazione”.
Poiché la dichiarazione in discorso veniva effettuata come dichiarazione
fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , si è affermato, in uno
studio dell’ufficio studi:
a) essere opportuno, ancorché non necessario, che il notaio nell’atto
pubblico o nella formula di autentica indichi di aver effettuato
l’ammonimento al soggetto dichiarante sulle conseguenze penali derivanti da
dichiarazioni infedeli (ora non è più necessario l’ammonimento, dopo il
testo unico sulla documentazione amministrativa, il Decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000);
b) in ogni caso che la dichiarazione vada formalizzata come dichiarazione
proveniente dal soggetto dichiarante;
c) che occorra sempre la sottoscrizione della dichiarazione, che può aversi
o con la sottoscrizione dell’atto pubblico o con la sottoscrizione della
scrittura privata autenticata.
Ma certamente è valida la dichiarazione (si badi: sempre formulata come
clausola autonoma di parte, non come dichiarazione del notaio) inserita nel
corpo sia dell’atto pubblico che del testo della scrittura privata
autenticata. Apponendo la propria firma finale, il dichiarante ubbidisce
pienamente al dettato normativo.
3. Art. 2, 58° comma legge 662/1996
Con effetto dal 1° gennaio 1997 (data di entrata in vigore della legge
662/1996) la norma applicabile in materia è l’art. 2, comma 58° della legge
predetta, il quale dispone testualmente:
“Gli atti di cui al secondo comma dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti
senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi
non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del
versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a titolo di
oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati
ai vincoli di cui all’articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l’attestazione
dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti dell’espressione del parere
di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio-assenso
disciplinato dall’articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti
elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del
versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta
alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione
di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di
sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata
legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati
sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo
concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987”.
Ribadisco ancora che questa norma vale anche per il terzo condono.
Vanno analizzati separatamente i singoli aspetti di questa norma.
a) Tipologia degli atti. Il richiamo alla tipologia degli atti previsti
dall’art. 40 della legge 47/1985 coinvolge, non soltanto gli atti previsti
dal secondo comma dello stesso articolo (atti tra vivi ad effetti reali,
esclusi quelli aventi per oggetto le servitù e i diritti reali di garanzia),
ma anche quelli previsti dal quinto comma dell’art. 40 (trasferimenti del
bene derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali,
nonché quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa, trasferimenti tutti esclusi dalla
portata della norma).
Questa conclusione è fondata sul rilievo che il comma 58° in esame non
riscrive ex novo tutta la tematica dell’incommerciabilità, ma si limita a
definire le formalità necessarie per attribuire validità all’atto che ha per
oggetto la costruzione abusiva, per il resto calandosi nella disciplina
impostata dall’art. 40 della legge 47/1985.
b) Tipologia dell’abuso. La norma esordisce con l’espressione “fabbricati o
porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia” con formale
espresso riferimento agli abusi primari, perché scopo della norma è di
identificare le modalità necessarie al fine di negoziare validamente unità
immobiliari “costruite senza concessione”, cioè carenti del provvedimento
concessorio iniziale che ne autorizzi la realizzazione.
c) Circolazione provvisoria e circolazione definitiva. Nella sua prima parte
la norma individua le menzioni necessarie per la validità dell’atto
nell’ipotesi che ci si trovi ancora nella fase di svolgimento del
procedimento in sanatoria, in una fase, cioè, nella quale il procedimento in
discorso non è stato ancora definito.
Nella seconda parte, invece, la norma si preoccupa (per la prima volta nel
succedersi delle leggi sul condono edilizio) di precisare quali siano gli
elementi da indicare nell’atto allorquando si sia concretizzato l’istituto
del silenzio-assenso. Non va dimenticato che questo istituto già esisteva
per il primo condono nell’art. 35, 12° comma della legge 47/1985 e per il
secondo condono nell’art. 39, 4° comma, quarto periodo, della legge
724/1994; ma in entrambi i casi l’istituto era previsto solo ai fini del
procedimento amministrativo di sanatoria, non ai fini della documentazione
necessaria per la negoziazione del bene abusivo (prova ne sia che ogni
notaio interpretava in modo autonomo e differenziato l’applicazione concreta
di queste norme).
Sulla base di questa differente disciplina si pone un problema: per il primo
condono un’opinione dottrinale affermava che la documentazione prevista
dalla legge per la fase della circolazione provvisoria potesse essere
utilizzata solo a patto che non si fosse realizzato il silenzio assenso,
oppure non fosse stato concesso il provvedimento formale di sanatoria. In
caso contrario dovessero necessariamente utilizzarsi gli estremi del
provvedimento di concessione in sanatoria oppure lo strumento alternativo
del silenzio assenso.
Peraltro comunemente si ammetteva che la documentazione prevista per la
circolazione provvisoria del bene potesse essere utilizzata fino alla fase
di completamento del silenzio-assenso, e addirittura anche dopo di esso,
fino al momento in cui fosse stato emesso il provvedimento formale di
concessione in sanatoria.
Una volta intervenuta la norma prevista dall’art. 2, comma 58° della legge
662/1996 il problema in esame si è complicato. La norma è formulata in modo
tale da offrire l’interpretazione che, verificatosi il silenzio-assenso, non
possa più farsi riferimento alla documentazione prevista per la circolazione
provvisoria del bene (“verificatosi il silenzio-assenso...nei predetti atti
devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi
dello stesso”). E questa soluzione è stata affermata da una recente
dottrina.
Questa opinione non può peraltro accogliersi, perché se si accogliesse si
verificherebbe questo assurdo: la circolazione del bene sarebbe favorita
quando sul bene esiste un vincolo (perché il procedimento di sanatoria resta
sospeso fino all’emanazione del parere sul vincolo e l’interessato potrebbe
utilizzare la documentazione provvisoria), mentre non lo sarebbe se manca un
vincolo (giacché in questo caso il provvedimento di sanatoria si esaurisce
rapidamente nei termini fisiologici e l’interessato non potrebbe, secondo
l’opinione qui criticata, utilizzare la documentazione provvisoria).
Detto in modo più netto: poiché l’esistenza del vincolo blocca il silenzio
assenso o allunga i tempi della sua realizzazione, se esiste un vincolo si
può continuare a lungo l’utilizzazione della disciplina transitoria; se non
esiste un vincolo, il silenzio assenso si è formato ed occorre far
riferimento ad esso.
L’argomento forte, per controbattere questa opinione è il seguente: il
legislatore ha dimostrato una certa indifferenza tra il documentare in atto
gli estremi di un procedimento in fieri e il documentare gli estremi di un
procedimento già concluso, perché anche il procedimento in fieri è destinato
sempre a concludersi positivamente, poiché il provvedimento comunale di
sanatoria non può essere negato, salva l’ipotesi di dichiarazione
dolosamente infedele.
Quindi non vi è alcun motivo (se scopo di queste norme in tema di
commercializzazione è quello di garantire la regolarità urbanistica del bene
negoziato) per preferire l’una o l’altra soluzione. Di più, proprio nel
momento in cui è dato per certo che il provvedimento per silenzio assenso si
è creato.
Dichiarare in atto gli elementi della fase procedimentale in fieri, anche
quando consta che esso sia stato positivamente definito, non va certamente a
danno di una negoziazione del bene regolare sul piano urbanistico.
In conclusione, tenendo conto dell’incertezza derivante dal riscontro
effettivo del realizzarsi del silenzio-assenso, specie a seguito della
valanga di norme che si sono succedute in materia; ma altresì tenendo conto
del forte argomento che un istituto creato per favorire il privato non può
costituire per lui strumento di danno, si è dell’avviso che un soggetto,
anche se si è realizzato il silenzio-assenso, può continuare ad utilizzare
la documentazione attinente alla circolazione provvisoria del bene, senza
incorrere in nullità per non avere fatto riferimento al silenzio-assenso.
d) Documentazione per la circolazione provvisoria. Vanno dichiarati in atto:
a) gli estremi della domanda di condono;
b) gli estremi del versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a
titolo di oblazione;
c) gli estremi del versamento dell’intera somma dovuta a titolo di
contributo concessorio, ma limitatamente alle domande di condono presentate
dopo il 30 giugno 1987 (secondo e terzo condono);
d) in caso di vincolo, l’attestazione dell’avvenuta richiesta del parere
previsto dalla legge.
La legge non lo prevede espressamente, ma è evidente che questi dati
riassuntivi debbano avvenire per dichiarazione di parte, non per
dichiarazione del notaio. Non è previsto che tale dichiarazione vada
effettuata ai sensi della legge sulla documentazione amministrativa, ma è da
ritenersi che niente vieta che ciò avvenga, soprattutto allo scopo di
attribuire alla dichiarazione dell’interessato maggiore responsabilità anche
di ordine penale.
La dichiarazione di parte può essere sostituita dal documento, da allegare
all’atto in originale o in copia, oppure da esibire al notaio e da riportare
in atto per dichiarazione del notaio: ciò costituisce certamente un di più,
che offre maggiori garanzie di ossequio effettivo all’intento della legge.
Gli estremi della domanda pretendono l’indicazione: del Comune cui la
domanda è stata presentata; della data di presentazione di essa domanda; del
numero di protocollo, ove esistente. Non appare indispensabile indicare il
tipo di abuso, né la parte dell’immobile interessata dall’abuso, fermo
restando che niente vieta al notaio di corredare l’atto di tali indicazioni,
sulla base, è evidente, o di dichiarazione di parte o di documenti a lui
esibiti.
Si richiedono anche gli estremi del versamento dell’intera oblazione. Non
bastano più gli estremi del versamento delle prime due rate di oblazione, ma
occorre che la dichiarazione si riferisca all’intera oblazione autoliquidata,
con l’indicazione della data del versamento, dell’ufficio postale che l’ha
ricevuto, del numero di versamento.
E’ stato correttamente ritenuto che in alternativa alla dichiarazione di
parte possa essere allegata all’atto la dichiarazione del Comune che
l’interessato ha versato le somme dovute a titolo di oblazione.
Non sembra invece che il pagamento degli interessi sia documentalmente
necessario ai fini della validità dell’atto. Si è infatti affermato che “la
commercializzazione presuppone chiarezza documentale operativa e questa è
fondata sulla dichiarazione della parte, sostanzialmente sull’autodichiarazione.
Occorre, ai fini della commerciabilità, che esistano dati certi e cifre
prestabilite da dichiarare in atto. E’ pacifico, infatti, che valga in atto
solo l’indicazione dell’oblazione autoliquidata, senza alcuna influenza in
merito di eventuali somme dovute a conguaglio. E’ evidente come tutto ciò,
se vale per la misura dell’oblazione, predefinita per legge, che va pertanto
interamente pagata e della quale vanno dichiarati gli estremi del
versamento, non vale per gli interessi legali; i quali, tenuto conto della
possibile pluralità di rate (e quindi della pluralità di ritardi) ed altresì
della diversa disciplina sulla misura dell’interesse legale (passato dal 10
per cento al 5 per cento a far data dal 1° gennaio 1997 per effetto
dell’art. 2, comma 185° della legge 662 del 1996, e dal 1° gennaio 1999 al
2,5 per cento, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998; ricondotto al 3 per
cento con D.M. 14 dicembre 2001 e, dal 1° gennaio 2004 ridotto al 2,50 per
cento con D.M. 1 dicembre 2003), non danno luogo a cifre predeterminate, ma
vanno calcolati di volta in volta dal Comune.
L'art. 2, 58° comma della legge 662/1996 è congegnato in modo tale da
prevedere l’obbligo della richiesta di parere sui vincoli, a patto che il
provvedimento formale di sanatoria non sia stato già emanato e pertanto esso
parere è richiesto solo nella fase formativa del provvedimento di sanatoria
(cioè allorquando il procedimento di condono sia ancora in itinere) oppure
fra gli elementi necessari per concretizzare l’istituto del
silenzio-assenso. Se invece la pubblica Amministrazione ha già provveduto ad
emanare il provvedimento formale di sanatoria senza attendere il parere
dell’autorità preposta al vincolo (situazione omologa a quella di una
pubblica Amministrazione che ha emanato la concessione edilizia iniziale,
senza attendere il parere sui vincoli) ai fini della commerciabilità è
sufficiente richiamare gli estremi della concessione in sanatoria. Si ricava
questa conclusione dall’art. 2, comma 58° della legge 662/1996, il quale,
tracciando le modalità redazionali dell’atto, non fa alcun accenno
all’indicazione del provvedimento formale di sanatoria, evidentemente da
collegarsi con l’art. 40, 2° comma che invece lo prevede.
Riassumendo, può affermarsi quanto segue:
a) se si dispone del provvedimento formale di concessione in sanatoria non
occorre, sul piano della validità del negozio posto in essere, far menzione
del vincolo (anche se appare opportuno che il notaio, informato
sull’esistenza del vincolo, chiarisca alle parti le conseguenze derivanti
dal parere sfavorevole sul vincolo stesso, ma ciò solo sul piano di una
stretta ineccepibile diligenza professionale);
b) se manca il provvedimento formale di sanatoria (e quindi se si è ancora
nella fase di sviluppo del procedimento di sanatoria) occorre invece far
menzione del parere sui vincoli, oppure degli estremi della richiesta di
parere sui vincoli;
c) se manca il provvedimento formale di sanatoria e si intende fare ricorso
allo strumento del silenzio assenso, occorre menzionare gli estremi del
parere sul vincolo, perché se manca il parere, il termine di operatività del
silenzio assenso non decorre e pertanto non sarebbe sufficiente menzionare
gli estremi della richiesta di parere.
In tema di vincoli, a fronte dell’iniziale decreto-legge che pretendeva ai
fini della commerciabilità il parere favorevole sui vincoli (D.L. n.
30/1996), l’art. 2, 58° comma della legge 662/1996 si accontenta degli
estremi della richiesta di parere; in questo modo, come è stato esattamente
precisato, si è ottenuto un duplice risultato: viene garantito lo
svolgimento del traffico giuridico nella fase di formazione del
provvedimento di concessione in sanatoria; viene stimolata la richiesta di
parere, costringendo la parte, per il tramite dell’atto notarile, a
presentare richiesta di parere.
I vincoli che interferiscono sulla commerciabilità del bene sono quelli
previsti dall’art. 32, 3° comma della legge 47/1985, che così li elenca
tenendo conto del bene sul quale i vincoli sono imposti: beni culturali (ora
codice dei beni culturali adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42); beni ambientali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); parchi
nazionali e regionali (legge quadro n. 394 del 1991); suolo sottoposto a
vincoli idrogeologici (legge 18 maggio 1989, n, 183 sul riassetto della
difesa del suolo).
Si è avuto modo di chiarire che anche per il terzo condono i vincoli sono
sempre i quattro testé elencati. E ciò malgrado una revisione integrale
dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 operata con il decreto legge n. 269
del 2003. Infatti il comma 43 del decreto legge n. 269 ridisegna interamente
l’art 32 della legge 47 del 1985 sui vincoli. In che modo? Apparentemente
sopprimendo il vecchio terzo comma dell’art. 32, quello afferente ai vincoli
incidenti sulla commerciabilità: vincoli artistici, vincoli ambientali,
vincoli idrogeologici, vincoli da parco.
L’avere soppresso questo terzo comma per effetto del decreto legge n. 269
significava che i vincoli interessati dalla commerciabilità fossero ormai
tutti quelli previsti dall’art. 32, senza differenza tra le norme contenute
nei vari commi? E cioè, in aggiunta ai predetti quattro vincoli, occorreva
includere nella norma sulla commerciabilità anche tutti gli altri vincoli,
più o meno nominati dalla norma stessa (ad esempio vincoli sulla salute,
vincoli sismici, vincoli autostradali)?
La risposta più corretta al quesito appare quella negativa: gli unici
vincoli incidenti sulla commerciabilità del bene abusivo continuano ad
essere i quattro sopra previsti anche per il terzo condono, per due
sostanziali motivi.
Il primo motivo è una ricostruzione della revisione dell’art. 32 della legge
47 che giustifica la soppressione del vecchio terzo comma senza incidere
sulla commerciabilità.
Il precedente art. 32 della legge 47 del 1985, che disciplinava i vincoli
era strutturato in modo da prevedere: a) una norma di carattere generale,
per la quale se il parere sul vincolo non veniva espresso entro 180 giorni,
esso valeva come silenzio assenso; b) altra norma valevole per i vincoli
ambientali che riduceva i 180 giorni per il silenzio assenso a 120 giorni;
c) infine altra e più intensa norma per la quale il mancato parere oltre 180
giorni aveva valore non più di parere favorevole, bensì valore di silenzio
rifiuto. In questo modo per i vincoli predetti, fermo restando il termine di
180 giorni, non si aveva il silenzio assenso, bensì il silenzio rifiuto (il
quale non significava rifiuto nel merito, ma soltanto silenzio della
pubblica amministrazione, cui non poteva essere attribuito alcun significato
di merito né in senso positivo né in senso negativo).
La nuova norma muta radicalmente la regola: il mancato parere entro i 180
giorni non ha più valore di parere favorevole, bensì valore di silenzio
rifiuto. In questo modo la norma eccezionale prevista nella precedente
lettera c), che sembrava comportare più rigore per i quattro tipi di vincolo
suindicati, non ha più ragion d’essere, perché analogo rigore è stato esteso
a tutti i vincoli, nessuno escluso. Questo il motivo di fondo per cui il
terzo comma del precedente art. 32 non è stato più riprodotto nel testo
riformato.
Il secondo motivo è il seguente. Il richiamo contenuto nell’art. 2, comma
58° della legge n. 662 non è al terzo comma dell’art. 32 vecchia versione,
bensì ai vincoli ivi contenuti. Deve pertanto ragionevolmente ritenersi che
le quattro categorie di vincoli siano le stesse che debbono essere prese in
considerazione ai fini della commerciabilità del manufatto abusivo
caratterizzato da vincoli e non sembra che abbia alcun rilievo la
circostanza che ormai il terzo comma dell’art. 32 riformato della legge 47
più non menzioni alcun vincolo.
In conclusione, il comma 58° predetto deve ritenersi tuttora pienamente
operante per il terzo condono, anche in ordine alle dichiarazioni in atto
necessarie allorquando il bene condonato sia caratterizzato da vincoli.
e) Documentazione per la circolazione definitiva. La seconda parte dell’art.
2, comma 58° della legge 662/1996 si occupa della documentazione necessaria
ai fini della circolazione definitiva del bene abusivo; essa non menziona il
provvedimento di concessione in sanatoria per atto formale, ma soltanto il
provvedimento per silenzio-assenso
Ciò, peraltro, non significa che il provvedimento concessorio in sanatoria
non possa essere indicato nei suoi estremi, in tal caso senza necessità di
ricorrere a tutte le indicazioni previste dal comma in commento. Si è più
sopra ricordato che il comma 58° si innesta nella norma contenuta nell’art.
40 della legge 47/1985 ed è da affermare che se si dispone del provvedimento
di sanatoria formale espresso dall’amministrazione comunale non vi è motivo
di ricorrere a documentazione di ripiego quale deve in sostanza considerarsi
quella prevista dall’intera norma in esame rispetto al provvedimento formale
che conclude il procedimento di sanatoria instaurato.
Voi vi chiederete: che senso ha questa precisazione, quando è certo che se
si dispone del provvedimento formale di sanatoria la pubblica
Amministrazione ha regolarmente risposto e quindi a stretto rigore non si
potrebbe più parlare di silenzio-assenso?
Ciò è vero, ma soltanto in parte, perché può accadere che, in un primo
tempo, si sia realizzato il silenzio-assenso nei termini di legge (appunto
con il silenzio della pubblica Amministrazione), ma che, in data successiva,
la pubblica Amministrazione abbia emesso il provvedimento di sanatoria. In
tal caso, al momento dell’atto, si disporrebbe di due strumenti: a) il
silenzio-assenso, realizzato prima; b) il provvedimento di concessione in
sanatoria, realizzato dopo. Che fare?
Evidentemente va preferito il provvedimento formale, la cui esistenza, oltre
tutto, affranca dalla necessità di menzionare l’eventuale parere sul
vincolo. E, in ogni caso, trattasi di provvedimento cartaceo che rende più
sicuri. Ma può certamente continuare ad utilizzarsi il silenzio assenso.
Sotto il profilo documentale, la legge 47/1985 taceva del tutto su come
indicare in atto l’avvenuta concretizzazione del silenzio-assenso. Tuttavia
si riteneva che il silenzio-assenso, ove verificatosi, facesse le veci del
provvedimento concessorio in sanatoria, per cui si riteneva che, in
alternativa alla documentazione c.d. provvisoria (domanda di condono e prime
due rate di oblazione), si potesse indicare in atto gli elementi costitutivi
del silenzio-assenso. Il problema che si poneva era come menzionare il
silenzio della pubblica Amministrazione, privo come tale di base
documentale. Nel dubbio, si suggeriva l’allegazione della domanda di
condono, anche a silenzio-assenso concluso.
Peraltro si riteneva che, volendosi documentare il silenzio-assenso, si
dovesse provvedere solo sulla base di dichiarazione del venditore (e quindi
mai sulla base di dichiarazione dello stesso notaio, ad evitare che in
questo modo il notaio si arrogasse l’accertamento di fatti non di sua
immediata valutazione), dichiarazione che necessariamente doveva contenere:
- gli estremi della domanda di condono: data di presentazione e numero di
protocollo del Comune;
- la menzione dell’avvenuto adempimento di tutte le condizioni richieste
dalla legge;
- la menzione dell’inesistenza di fatti o atti impeditivi del compimento
della fattispecie.
Tutt’altro discorso va fatto per il secondo e per il terzo condono, poiché
la legge 662 ha previsto espressamente, ai fini negoziali, i seguenti
elementi da indicare in atto per il silenzio-assenso:
- data della domanda;
- estremi del versamento di tutte le somme dovute;
- dichiarazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ove questo
sia esistente;
- dichiarazione di parte che il Comune non ha provveduto ad emettere
provvedimento di sanatoria nei termini di legge.
Sembra di utilità richiamare anche una parte della norma in commento, che
per la verità sembra aver ricevuto scarsa considerazione. La norma recita:
“nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di
un precedente atto pubblico che riporti i dati precitati”. Ricorderete che
per il primo condono occorreva allegare ad ogni atto copia della domanda di
condono ed occorreva ripetere detta allegazione per ogni atto successivo. La
norma nuova ha pertanto intento semplificativo: anziché costringere il
notaio a ripetere l’allegazione della domanda, con l’indicazione di tutta la
richiesta documentazione, è sufficiente limitarsi a riprodurre quanto
correttamente dichiarato in un atto pubblico precedente, anche nell’ipotesi
che il precedente atto sia stato stipulato da un diverso notaio.
E qui una riflessione sulla c.d. DIA (dichiarazione di inizio attività).
Questa la domanda: in precedenza la DIA (operativa per la prima costruzione
dall’aprile 2002) non si applicava ai manufatti abusivi, perché per questi
era prevista soltanto la concessione in sanatoria.
Ma ora, riaperti i termini del terzo condono, può essere utilizzata la DIA
come strumento di sanatoria? La risposta è in senso del tutto negativo,
perché la DIA presuppone strutturalmente l’inizio della costruzione soltanto
dopo la denuncia all’autorità comunale e quindi trattasi di strumento che
nasce per un fabbricato da costruire e mai per un fabbricato abusivo già
costruito. Per quest’ultimo può parlarsi soltanto di concessione in
sanatoria o di permesso in sanatoria, come del resto può desumersi dall’art.
36 del testo unico per l’edilizia, il quale, in tema di condono a regime,
prevede che il procedimento di sanatoria a regime richiede il permesso in
sanatoria.
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Terza lezione
Il procedimento di sanatoria dal punto di vista amministrativo
(Milano 3 marzo 2009)
Nella precedente lezione abbiamo, dopo un quadro d’assieme sulla normativa
applicabile al condono edilizio, approfondito l’esame dell’art. 46 del testo
unico sull’edilizia del 2001. Oggi affrontiamo in modo più incisivo gli artt.
31 e segg. della legge 47, e le norme successive, norme tutte, lo ripeto
ancora, rimaste in vigore.
In questa lezione ci limitiamo agli aspetti amministrativi del procedimento
di condono, per comprenderne gli scopi e accertare come funziona. Nella
prossima lezione ci occuperemo degli aspetti documentali, visti soprattutto
alla luce della ricca casistica offerta dall’esperienza notarile.
1. Normativa di riferimento
Riprendiamo per un attimo la normativa di riferimento, sempre per quel
discorso che occorre in ogni caso partire dalle norme:
- abbiamo per prima la legge 47 del 1985, la più curata sul piano organico,
quella insomma destinata a creare le basi del condono edilizio; di questa
legge ci interessano gli artt. 31 e segg.
- successivamente abbiamo l’art. 39 della legge 724 del 1994, che ha
riaperto i termini del condono, ha maggiorato l’oblazione, ha previsto il
necessario versamento del contributo concessorio ma soltanto ai fini della
regolarità della pratica amministrativa, non ai fini documentali, e che
peraltro non ha modificato alcunché sul piano delle formalità negoziali;
- abbiamo poi l’art. 2, commi 38° e segg. della legge 662 del 1996, che ha
fatto un po’ d’ordine nella materia, soprattutto sotto il profilo
dell’attività documentale;
- infine abbiamo l'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003; questo
articolo ha riaperto i termini di quello che può essere qualificato come
terzo condono, tutto impostato sugli aspetti amministrativi e che rinvia
alla precedente normativa per gli aspetti documentali. Anche se – e lo
ripeto ancora – questo decreto legge sul terzo condono va letto in
consonanza con tutta la normativa regionale di raccordo, resa indispensabile
per dare un connotato di costituzionalità al decreto legge predetto, a
seguito dell’intervento della Corte costituzionale del luglio 2004.
Preciso ancora che il testo unico del 2001 non ha modificato alcuna norma di
questa disciplina sulla sanatoria eccezionale, la quale non va confusa con
la sanatoria a regime ora disciplinata dall’art. 36 del testo unico, ma che
è, come ho avuto occasione di precisare nella precedente lezione, tutt’altra
cosa.
2. Nozioni generali sul condono
2.1. Concetto di condono
Il condono edilizio costituisce un procedimento amministrativo che si
instaura tra il privato e il Comune, inteso a porre quest’ultimo nella
condizione di emettere un provvedimento di sanatoria che trasformi un bene
caratterizzato da abuso edilizio in un bene caratterizzato da regolarità
urbanistica ed edilizia.
Va chiarito che il procedimento di condono edilizio:
- è un procedimento eccezionale;
- è limitato nel tempo;
- è destinato a sanare il passato, e quindi non va mai configurato come
procedimento a regime.
2.2. A che serve il condono?
Esiste una realtà: l’abusivismo dilagante. Non vi è alcun dubbio che
l’abusivismo (cioè il costruire senza provvedimento abilitativo del Comune)
è un portato mentale del proprietario del terreno, il quale non riesce a
dare giustificazione ai vincoli urbanistici che gli condizionano il
godimento della proprietà (la proprietà è mia e la gestisco io!). Alla base
dell’abusivismo vi è il radicamento di questo convincimento di fondo,
congiunto all’altro convincimento che nessuno interverrà a bloccare la
costruzione o ad eliminarla oppure a punire il colpevole. Detto in due
parole: non vi è antigiuridicità sostanziale e comunque nessuno interverrà a
punire.
Sulla base di questo convincimento nello strato sociale allargato,
l’abusivismo si è ampliato a dismisura.
Lo Stato ha lanciato una sfida: ti do tempo per regolarizzare l’abuso;
qualunque sia quest’abuso, se tu regolarizzi, la tua opera sarà salva; ma
devi pagarmi una somma a titolo di compensazione. Questo il succo del
condono, che serviva:
- a sanare il passato, qualunque fosse il vizio della costruzione nei
confronti della regolamentazione urbanistica in atto al momento dell’abuso;
- ad acquisire somme al patrimonio dello Stato e del Comune.
Qualcuno vedeva nel condono edilizio più il tentativo di rimpinguare le
scarse finanze erariali, approfittando del dilagante abusivismo, che quello
di sanare una situazione urbanistica del tutto priva di regole.
E, a onor del vero, in occasione del terzo condono l’esigenza di far cassa,
più che l’esigenza di bloccare l’abusivismo, è risultata chiara, come hanno
dimostrato, da un lato, il differenziato svilupparsi della legislazione
regionale; da un alto lato il continuo rinvio del periodo di versamento
dell’oblazione, per raccordare quest’ultimo alle necessità di bilancio.
2.3. Atto dovuto
Il provvedimento di sanatoria è stato ritenuto atto dovuto, nel senso che la
Pubblica Amministrazione non può negare la sanatoria se il privato ha
correttamente applicato la legge.
Trattandosi di atto dovuto, la Pubblica Amministrazione non può rifiutarsi
di concederlo, a patto che il richiedente abbia scrupolosamente rispettato
tutte le condizioni cui il condono è subordinato, quali:
- rispetto dei termini di confezione dell’abuso e della presentazione della
domanda;
- esatto calcolo, sulla base dei valori tabellari di legge, ed effettivo
versamento dell’oblazione;
- regolare acclusione alla domanda di condono della prescritta
documentazione atta a porre l’Amministrazione nella condizione di valutare
l’entità e la qualità dell’abuso.
2.4. Provvedimento di concessione in sanatoria
Conclusa l’istruttoria, il procedimento si completa con il provvedimento
finale, la concessione in sanatoria, salvo che sussistano preclusioni, che
possono essere così individuate:
a) vincoli di inedificabilità assoluta (ex art. 33 della legge 47/1985);
b) vincoli di altro genere non compatibili con l’abuso effettuato (ex art.
32 legge n. 47/1985);
c) mancato versamento dell’oblazione, o corresponsione di essa in modo del
tutto simbolico;
d) domanda presentata con tali omissioni o inesattezze, da renderla domanda
dolosamente infedele;
e) opera priva di idoneità statica.
Il contrasto dell’opera con gli strumenti urbanistici non è previsto come
motivo ostativo al rilascio della concessione in sanatoria, perché è ammessa
al provvedimento di condono anche l’opera abusiva in contrasto con gli
strumenti urbanistici, giacché è consentito il recupero urbanistico delle
opere abusive, con l’adozione di varianti ai predetti strumenti e quindi con
la dotazione delle zone abusive delle necessarie opere di urbanizzazione.
2.5. Effetti del provvedimento di concessione in sanatoria
L'art. 35, 9° comma della legge 47/1985 prescrive che “il sindaco, esaminata
la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari
accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l’interessato a produrre
l’ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l’importo
dell’oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell’art. 37, la
concessione o l’autorizzazione in sanatoria contestualmente all’esibizione
da parte dell’interessato della ricevuta del versamento all’erario delle
somme a conguaglio, nonché della prova dell’avvenuta presentazione
all’Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria ai fini
dell’accatastamento.”
Una piccola notazione terminologica. La norma parla di “concessione” in
sanatoria, di “autorizzazione” in sanatoria, termini che dopo l’entrata in
vigore del testo unico più non esistono a regime: la concessione edilizia
per essere stata sostituita dal permesso di costruire; l’autorizzazione per
essere stata sostituita dalla denuncia di inizio attività. Che accade ora,
vi chiederete? Poiché la parte della legge 47 del 1985 rimasta in vigore
continua a parlare di concessione in sanatoria e di autorizzazione in
sanatoria, vi chiederete, i Comuni sono tenuti a rispettare questa diversa
terminologia a seconda che si tratti di provvedimento abilitativo iniziale o
di provvedimento abilitativo in sanatoria per il vecchio condono ormai ad
esaurimento?
A me sembra che i termini non cambino la sostanza delle cose: qualunque sia
la terminologia in concreto utilizzata dal provvedimento del Comune, è
evidente che esiste una certa fungibilità tra concessione edilizia e
permesso di costruire, tra autorizzazione e denuncia di inizio attività, per
cui l’operatore giuridico potrà applicare la norma mirando più alla sostanza
che alla terminologia in concreto utilizzata.
Le conseguenze sul sistema sanzionatorio previsto dalla normativa
sull’edilizia, derivanti dall’instaurazione del procedimento di sanatoria,
possono essere così riassunte:
a) la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento penale
e il procedimento amministrativo (art. 38, 1° comma legge 47/1985);
b) l’oblazione interamente corrisposta estingue i reati nonché i
procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (art. 38, 2° comma
legge 47/1985); per il terzo condono invece non basta il pagamento
dell'intera oblazione, ma occorre anche il decorso di 36 mesi dalla data del
pagamento (art. 32, comma 36 del decreto legge n. 269 del 2003);
c) la concessione in sanatoria rende inapplicabili le sanzioni
amministrative e le sanzioni tributarie (art. 38, 4° comma legge 47/1985).
Ai fini della commerciabilità del bene non vi è alcun dubbio che il
provvedimento di concessione in sanatoria ha lo stesso valore della
concessione iniziale. In che cosa si differenziano tra loro questi due
istituti, a parte il fatto che la concessione iniziale legittima il
programma costruttivo, mentre la concessione in sanatoria legittima la
costruzione già avvenuta?
In un primo tempo si è detto: la concessione iniziale è discrezionale,
mentre la concessione in sanatoria è atto dovuto. Quest’affermazione, ad
un’analisi più attenta, la si è dovuta in parte correggere: entrambi i
provvedimenti sono dovuti; la differenza è che la concessione edilizia
iniziale presuppone che il programma edilizio sia in linea con gli strumenti
urbanisti, mentre la concessione in sanatoria prescinde del tutto da questa
conformità. Pertanto, mentre nel caso della concessione edilizia il Comune
dovrà valutare se la normativa urbanistica sia rispettata dall’opera
programmata, questa valutazione manca nel secondo caso. Allora più
propriamente si dovrebbe parlare: nel primo caso (concessione iniziale) di
un provvedimento più complesso, che richiederà più tempo (perché si tratterà
di valutare la conformità della futura costruzione agli strumenti
urbanistici); nel secondo caso (concessione in sanatoria) di un
provvedimento più semplice (perché si tratterà di valutare la corretta
applicazione dell’intero procedimento di condono: domanda presentata in
termini, oblazione correttamente calcolata, abuso commesso prima di una
certa data).
Ma qui va fatta una riflessione ulteriore. Alcune leggi regionali, per il
terzo condono, ai fini del condono hanno richiesto anche la conformità
dell’opera abusiva agli strumenti urbanistici. In questo modo esse leggi
hanno trattato la condonabilità dell’abuso edilizio allo stesso modo della
condonabilità dell’opera per effetto dell’atto di conferma (il vecchio art.
13 della legge 47, ora riportato nell’art. 36 del testo unico
sull’edilizia). In questo modo viene limitato enormemente lo spettro delle
opere sanabili. Ricordo che di ciò non vi è traccia in nessuna legge
statale, né per il primo, né per il secondo, né per il terzo condono.
L’avere previsto ciò (cioè questa limitazione) ha un duplice significato: o
denota un atteggiamento di tutela dell’ambiente molto spinto; oppure
significa presa di posizione politica contraria al terzo condono.
2.6. Silenzio assenso
Oltre che con provvedimento formale (concessione in sanatoria) il
procedimento di condono può concludersi per silenzio-assenso.
Il silenzio-assenso è stato in questa materia previsto per la prima volta
dall’art. 35, 18° comma della legge 47, che lo ha stabilito con norma
estremamente sintetica, la quale ha creato, per la sua semplicità, non pochi
dubbi interpretativi agli operatori giuridici; disciplinato più ampiamente,
ma certamente non con maggiore chiarezza, dalla legge 724 del 1994; ed ancor
meglio precisato dalla legge 662 del 1996.
Per il terzo condono il silenzio assenso è stato arricchito, sul piano
amministrativo, da ulteriori elementi: denuncia ai fini catastali, denuncia
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, denuncia ai fini della tassa
sullo smaltimento di rifiuti, il tutto da realizzare entro il 30 giugno
2005, data dalla quale decorrono i 24 mesi per il silenzio assenso. Ciò
certamente sul piano amministrativo, mentre sul piano della commerciabilità
vedremo se debba applicarsi l'art. 2, comma 58° della legge 662 del 1996,
oppure qualcosa d’altro.
E facendo salve anche in questa materia alcune leggi regionali che hanno
disciplinato diversamente sia il termine di decorrenza, sia il termine ad
quem del silenzio assenso.
Il silenzio-assenso è ritenuto uno strumento-espediente utilizzato per porre
la Pubblica Amministrazione inerte di fronte alle proprie responsabilità se
non provvede in un lasso di tempo adeguato. Rappresenta una sorta di
controbilanciamento nel conflitto tra l’interesse del privato che chiede
alla Pubblica Amministrazione e l’interesse della Pubblica Amministrazione
che non può calpestare all’infinito l’attesa del richiedente.
L’istituto, peraltro, presuppone che, da una parte il privato che fa istanza
alla Pubblica Amministrazione abbia osservato alla lettera tutti gli
adempimenti cui egli è tenuto e, da un’altra parte, che la Pubblica
Amministrazione nel rispondere all’istanza non abbia poteri discrezionali,
ma poteri necessitati.
Ecco che torna comprensibile l’affermazione che il condono edilizio si
conclude con un atto dovuto; se è atto dovuto, si giustifica certamente il
silenzio-assenso, che viene solitamente ammesso tutte le volte che la
pubblica Amministrazione non abbia potere discrezionale di decidere o
comunque non abbia un potere il cui svolgimento presuppone complessità di
giudizio.
Il problema che pone il silenzio-assenso è prevalentemente quello
documentale: come si fa a giustificarne in atto la realizzazione, se esso ha
per base il silenzio, cioè non un fatto positivo e pertanto documentabile,
ma un fatto negativo e pertanto refrattario alla documentabilità?
Lo vedremo nella prossima lezione, quando esamineremo i problemi della
documentazione in atto del condono edilizio.
2.7. Dimensione dell’abuso
Il primo condono non stabiliva limiti quantitativi in ordine all’abuso
condonabile. Il secondo condono ha stabilito un doppio limite: 750 metri
cubi o ampliamento di una vecchia costruzione non superiore al 30 per cento
della volumetria della costruzione originaria (art. 39, 1° comma della legge
724/1994). Il doppio limite è stato conservato anche per il terzo condono.
Sulla dimensione dell’abuso condonabile molte Regioni hanno adottato criteri
restrittivi, riducendo la misura dell’abuso meritevole di sanatoria
comparato con la misura prevista dalla normativa statale.
Il motivo della limitazione può razionalmente così giustificarsi: il
legislatore non ha voluto favorire gli abusivismi speculativi ed ha
politicamente ristretto la norma di favore all’abusivismo che ruota intorno
alle primarie necessità abitative del cittadino di media dimensione
economica.
Il calcolo della dimensione dell’abuso effettuato in metri cubi ha lo scopo
di valutare la compatibilità dell’opera con i parametri di densità edilizia
applicabili ad una zona determinata; pertanto si è ritenuto che non siano
computabili i c.d. “volumi tecnici”, cioè i “volumi strettamente necessari a
contenere e consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici
(idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione,
ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti
stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio”. Per avere un quadro
sufficientemente chiaro sul concetto di volume tecnico, va ricordato che
sono stati ritenuti tali solo quelli destinati ad ospitare impianti aventi
un rapporto di strumentalità necessaria per l’utilizzazione dell’immobile.
Si è posto poi il problema, per il secondo condono, di come individuare le
domande di condono, ad evitare di superare i limiti quantitativi di abuso
condonabile facendo ricorso allo stratagemma di frazionare le domande di
condono. In proposito si è chiarito che uno stesso soggetto può presentare
più domande di condono per altrettante unità abitative di una medesima
costruzione abusiva, purché la cubatura illegittimamente realizzata,
nell’ambito della medesima costruzione abusiva, non sia complessivamente
superiore ai 750 metri cubi. E si è potuto altresì chiarire che è importante
individuare l’unità immobiliare da assoggettare a condono e
contemporaneamente individuarne il proprietario: se il proprietario è unico,
tutto il bene sarà giudicato unitariamente ai fini d’individuarne la misura;
se i proprietari sono diversi (come accade per un fabbricato in condominio)
occorre valutare ogni unità abitativa in modo separato.
Per il terzo condono questa duplice condizione sembra in parte venuta meno.
La norma disponeva nella formulazione originaria: "non superiore a 750 mc.
per singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria"; da ciò
l'impressione che bastasse frazionare un'intera costruzione di molti metri
cubi appartenente allo stesso proprietario in tante domande di condono per
ottenere la sanatoria.
In sede di conversione in legge del decreto legge si è stabilita una sorta
di barriera: la nuova costruzione non deve superare complessivamente i 3000
metri cubi; ciò significa che fino alla misura di 3000 metri cubi per
costruzione l’unico proprietario può frazionare le richieste di condono. In
definitiva possono effettuarsi quattro richieste di condono per fabbricato,
ancorché si tratti di unico proprietario.
Evidentemente si tratta di un compromesso tra chi, per ottenere cassa, non
voleva porre limitazioni e chi invece, a tutela del territorio, voleva
impedire abusivismi speculativi massicci.
2.8. Tempo di realizzazione dell’abuso
Il primo condono stabiliva per la realizzazione dell’abuso il termine del 1°
ottobre 1983: erano cioè condonabili soltanto gli abusi commessi entro il 1°
ottobre 1983.
Il secondo condono, invece, ha stabilito il termine del 31 dicembre 1993.
Il terzo condono, infine, ha previsto il termine del 31 marzo 2003.
Qual è il senso di queste date di ultimazione dell’abuso? In primo luogo le
date sono state stabilite in stretta connessione con l’iter parlamentare
della norma che ha previsto il condono; una data occorreva comunque
stabilirla, sul presupposto che il procedimento di condono edilizio è un
procedimento eccezionale, limitato nel tempo e che pertanto abbisogna di
termini di realizzazione dell’abuso prestabiliti. Il termine è stato poi
previsto in modo da evitare che un soggetto sfruttasse la notizia del
condono in corso per realizzare ulteriori abusi.
Nel caso del secondo condono non va dimenticato che esso è stato previsto
per decreto-legge a metà del 1994 e pertanto trova una propria
giustificazione il termine del 31 dicembre 1993, data nella quale non si
poteva in alcun modo sapere dell’esistenza di una normativa su un secondo
condono, dopo che il primo condono si era normativamente concluso da una
decina d’anni.
Altrettanto dicasi per il terzo condono, anch'esso previsto con decreto
legge entrato in vigore il 2 ottobre 2003; da ciò la fissazione del termine
del 31 marzo 2003, termine abbondantemente scaduto alla data di entrata in
vigore delle nuove norme e tale, pertanto, da non indurre a commettere abusi
proprio in vista della programmata sanatoria.
Tutti questi termini fanno riferimento non all’inizio della costruzione, ma
al completamento di essa, intendendo per tale la data di ultimazione
dell’edificio a rustico, completo di copertura (ex art. 31, 2° comma della
legge 47/1985). Questa norma dispone espressamente che “si intendono
ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la
copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a
quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate
funzionalmente”.
Si è aperta in proposito una certa disputa tra il Ministero dei lavori
pubblici e la Cassazione penale. Il Ministero ha affermato che una
costruzione si deve intendere come ultimata anche se manca la tamponatura
delle pareti, mentre la Cassazione penale ha affermato che senza tamponatura
perimetrale l’opera non può ritenersi ultimata.
E la giurisprudenza della Cassazione penale ha avuto anche modo di chiarire
che non è ammissibile, ai fini dell’applicazione del condono edilizio, in
caso di costruzione unitaria, la frazionabilità della stessa nelle sue
componenti strutturali con conseguente possibilità di sanatoria parziale
dell’opera, per cui un’opera in parte compiuta prima del 1° ottobre 1983 ed
in parte dopo tale data deve ritenersi integralmente completata fuori
termine.
2.9. Domanda di condono
a) Chi può presentarla?
- “il proprietario”, recita la legge;
- ed altresì “chi ha titolo a chiedere la concessione edilizia”; cioè
chiunque intenda, nell’ambito del territorio comunale, eseguire nuove
costruzioni;
- ed infine “i soggetti interessati al conseguimento della sanatoria”. La
normativa del terzo condono tace in proposito e pertanto si ritengono
applicabili le norme stabilite in precedenza.
Chi sono questi soggetti? Il Ministero dei lavori pubblici li ha così
individuati:
i proprietari, gli usufruttuari, gli usuari, i titolari del diritto di
abitazione, i superficiari, gli enfiteuti, i conduttori che mirano ad
impedire la sanzione demolitoria, i congiunti o i rappresentanti degli
assenti, emigrati, malati, minori; il creditore interessato a rendere
commerciabile un bene del debitore; il socio di cooperativa di abitazione
che sia assegnatario provvisorio; il detentore del bene a titolo precario; i
rappresentanti legali o volontari di soggetto legittimato. Praticamente
tutti. Chiunque presenti la domanda di condono deve ritenersi che l’abbia
ben presentata e pertanto la domanda si deve ritenere come regolarmente
presentata da soggetto legittimato a farlo. Il notaio non deve preoccuparsi
più di tanto. Né deve preoccuparsi di andare a spulciare chi abbia
presentato la domanda di condono e se chi l’ha presentata sia stato
legittimato a farlo. Ne prende atto e basta.
b) Come va presentata?
Per quanto attiene alle modalità di presentazione della domanda di condono,
il D.M. 19 luglio 1985 aveva stabilito per il primo condono la presentazione
della domanda sulla base di uno schema unico, predeterminato, in triplice
esemplare (destinati uno al Comune, un altro al Ministero dei lavori
pubblici e il terzo al richiedente); la legge 724/1994 per il secondo
condono aveva taciuto in proposito, avallando la facoltà della parte di
presentare l’istanza di condono con libertà formale. Questo fatto ha
certamente svantaggiato il notaio nella valutazione della documentazione
esibita dall’interessato per il secondo condono, come è risultato da
specifiche richieste fondate sulla mancata valutazione dell’abuso di
necessità e sulle possibili implicazioni derivanti da tale mancanza.
E qui una breve riflessione sull’abuso di necessità.
L’abuso di necessità consiste in un condono realizzato per proprie
impellenti necessità abitative. In tal caso l’oblazione è prevista in misura
ridotta. Ma l’interessato che aveva ottenuto una agevolazione di tal fatta
non poteva rivendere il bene condonato a terzi, entro i dieci anni, se non
dopo aver versato al Comune la parte di oblazione risparmiata con
l’applicazione dell’agevolazione ottenuta, e doveva documentare in atto
detto versamento, pena la nullità dell’atto di rivendita posto in essere. Va
chiarito che trattavasi di misura che valeva soltanto per il secondo
condono: non per il primo, né per il terzo.
Il notaio doveva pertanto preoccuparsi di stabilire se il condono dovesse
qualificarsi come condono normale, oppure come condono per abuso di
necessità, perché in questo secondo caso poteva scattare, nella rivendita,
il divieto decennale sanzionato con la nullità dell’atto. E donde poteva il
notaio desumere se si era trattato di condono di necessità se non
compulsando la domanda di condono? Ma se questa era libera, lasciata cioè
alla libertà di forma del richiedente, donde desumere con sicurezza se si
fosse trattato di condono di necessità? Comprendete la difficoltà di avere
certezze in questa materia.
A scanso di equivoci, va ricordato che questo divieto decennale, sanzionato
con la nullità, è ormai scaduto con il 31 dicembre 2004 (il decennio,
infatti, decorreva dal 1° gennaio 1995), per cui non vi è più pericolo per
gli atti futuri. Ma non va dimenticato che un atto di provenienza potrebbe
tuttora essere caratterizzato da nullità per l’inosservanza della norma qui
richiamata.
Il legislatore, con il terzo condono, per quanto attiene alla documentazione
necessaria per impostare la domanda di condono, è tornato all'antico, perché
ha imposto che la domanda di condono sia presentata utilizzando uno schema
tracciato dal legislatore e allegato al decreto legge n. 269 del 2003.
L'art. 35 della legge 47/1985 richiedeva che la domanda di condono avesse in
allegato una determinata documentazione, necessaria per porre il Comune
nella condizione di accertare in modo adeguato l’entità e il tipo di abuso:
a) descrizione delle opere; b) documentazione fotografica con dichiarazione
sullo stato dei lavori; c) perizia giurata quando l’opera abusiva superava i
450 metri cubi; d) dichiarazioni di residenza o certificato di iscrizione
alla camera di commercio se si chiedeva l’oblazione ridotta. Ma
contemporaneamente la domanda doveva essere corredata della prova
dell’eseguito versamento dell’oblazione autoliquidata, nella misura intera o
almeno nella misura di un terzo.
L'art. 39, 4° comma della legge 724/1994, per il secondo condono, prevedeva
l’obbligo di presentazione della domanda di condono (questa volta in forma
libera), prescrivendo gli stessi allegati stabiliti per il primo condono, ma
consentendo, in via semplificativa, la sostituzione di essi con
dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15 (c. d. autocertificazione); ad eccezione della documentazione fotografica
e della perizia giurata che dovevano essere allegate effettivamente.
Per il terzo condono la documentazione da accludere alla domanda di condono
è prevista in allegato al decreto legge n. 269, che stabilisce: attestazione
del versamento del 30 per cento sia dell'oblazione che del contributo
concessorio; autodichiarazione concernente la descrizione delle opere da
condonare e lo stato dei lavori; eventuale ulteriore documentazione imposta
con legge regionale.
c) Termine per la presentazione
Il termine per la presentazione della domanda del primo condono, in origine
stabilito al 30 novembre 1985, era stato, dopo numerosi provvedimenti
legislativi, definitivamente prorogato al 30 giugno 1987.
Il termine invece di presentazione della domanda del secondo condono,
anteriormente fissato al 31 ottobre 1994, dopo i numerosi decreti-legge che
prevedevano termini diversi per la presentazione della domanda di condono,
termini via via spostati in avanti, è stato definitivamente stabilito al 31
marzo 1995.
Il termine, infine, di presentazione della domanda di condono del terzo
condono è stato stabilito al 31 marzo 2004, termine una prima volta
prorogato al 31 luglio 2004 e, da ultimo, stabilito nell’arco di tempo che
va dall’11 novembre al 10 dicembre 2004, ma ferme restando a tutti gli
effetti le domande di condono presentate in date diverse, ma ritenute valide
da specifica normativa regionale.
E’ stato chiarito che i termini di presentazione della domanda di condono
dovevano ritenersi tassativi e rigorosi, e soprattutto, che la domanda già
presentata tempestivamente non poteva essere “integrata” da una domanda
successiva, presentata fuori termine, per un abuso del quale il richiedente
il condono si fosse scordato nella presentazione dell’originaria domanda.
In un precedente studio si era concluso che la domanda di condono trasmessa
per posta dovesse ritenersi presentata non alla data di spedizione del
plico, bensì alla data di arrivo in Comune. Successivamente, peraltro, anche
sulla base di una positiva presa di posizione del Ministero dei lavori
pubblici, si è optato per la soluzione che la data che conta è quella di
spedizione, non quella di arrivo, evidentemente sulla base della riflessione
che se il servizio postale è un servizio pubblico dello Stato (da ritenersi
tale anche dopo la privatizzazione delle Poste), non vi è motivo per
ritenere non presentata una domanda di condono se venga utilizzato un
servizio di tale rilievo.
E’ anche accaduto che una domanda di condono, tempestivamente presentata al
Comune con timbro di ricezione apposto sulla domanda attestante la vera data
di presentazione, sia stata riportata sul registro di protocollo in data
successiva, ben oltre il termine tassativo di legge per la presentazione
delle domande di condono; è stato in proposito chiarito che, sulla base
dell’art. 39, 4° comma della legge 47/1985, occorra fare riferimento non
alla data di protocollo (atto interno del Comune), ma alla data di effettiva
presentazione, risultante dal timbro di ricevimento.
2.10. Oblazione
L’art. 34 della legge 47/1985 prescrive che si ha titolo a conseguire la
concessione in sanatoria delle opere abusive “previo versamento all’erario,
a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte
abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in
relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l’opera abusiva è
stata ultimata”.
L’oblazione rappresenta pertanto la somma il cui pagamento estingue il reato
edilizio perpetrato con l’abuso e comporta l’obbligo del Comune di
rilasciare la concessione in sanatoria. Trattasi di somma destinata allo
Stato, e l’acquisizione di un gettito all’Erario è apparsa una delle
caratteristiche maggiori di tutta la normativa del condono edilizio.
E’ stato ritenuto che la somma corrisposta a titolo di oblazione ha una
funzione “in senso lato sanzionatoria con effetto premiale”, perché il suo
versamento estingue il reato.
La determinazione della misura dell’oblazione teneva conto: a) della
tipologia dell’abuso, riscontrabile nella tabella allegata alla legge
47/1985 e conservata in vigore anche per il secondo condono; b) dell’entità
dell’abuso; c) dell’epoca di ultimazione dell’opera. L’oblazione dovuta per
il secondo condono teneva conto di quanto sopra; i periodi di abuso da
calcolare si riducevano a due; in più veniva elevata la misura
dell’oblazione in correlazione con l’entità della popolazione del Comune
(nei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti l’oblazione era
calcolata in misura maggiore); si stabiliva infine un importo fisso da
versarsi in unica soluzione, tenendo conto della sola dimensione dell’abuso.
Per il terzo condono la misura dell'oblazione viene calcolata, da una parte
in misura corrispondente ai metri quadrati (suddivisa a seconda che gli
immobili siano non residenziali o residenziali), da un'altra parte in misura
fissa. Quest'ultima vale per il restauro, per il risanamento conservativo,
per la manutenzione straordinaria. La misura in percentuale vale per i
grandi abusi: prima costruzione e ristrutturazione edilizia. E ferme, in
ogni caso, specifiche modalità di calcolo dell’oblazione per effetto di
apposita legge regionale.
Mentre per il vecchio condono erano previsti i termini per il versamento
dell’oblazione, ma senza conseguenze sanzionatorie per la loro inosservanza;
per il secondo condono, a partire dal D.L. n. 468 del 1994, i termini per il
versamento dell’oblazione sono stati indicati in modo rigoroso, tenuto conto
delle esigenze di finanza pubblica collegate al condono, e probabilmente
tenuto conto anche del fatto che per il precedente condono l’ultima rata di
oblazione risultava spesso insoluta.
La legge 662/1996 aveva riaperto tutti i termini per il versamento delle
rate di oblazione, stabilendo l’applicazione dell’interesse legale e
fissando un termine conclusivo (90 giorni dall’entrata in vigore di essa
legge, scadenti il 31 marzo 1997). Pertanto entro questa data andava
corrisposta l’intera oblazione, con aggiunti gli interessi legali e tutto
ciò veniva ritenuto condizione per il completamento del procedimento di
condono in precedenza instaurato.
Successivamente ancora detto termine è stato reso “mobile” dall’art. 1,
comma 9° della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel senso che chi non ha
versato l’oblazione nei termini dovuti è tenuto a provvedervi con il
pagamento degli interessi legali, ma con decorrenza dell’obbligo di
versamento (sia delle somme dovute che degli interessi) entro sessanta
giorni dalla data di notifica da parte dei Comuni dell’obbligo di pagamento.
In definitiva, mentre la legge 662/1996 stabiliva un termine fisso di 90
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore di essa legge, le
disposizioni in vigore stabiliscono un termine di 60 giorni decorrenti dalla
data della notifica dell’avviso da parte dei Comuni. Il che significa che il
termine per il versamento dell’oblazione è rimasto fisso ai fini
dell’obbligo di corrispondere gli interessi, ma che ai fini della regolarità
del procedimento di condono è possibile che l’interessato proceda a versare
tutta la somma soltanto dopo che il Comune gli avrà notificato l’obbligo di
pagamento, evidentemente comprensivo degli interessi.
Poiché tutto il procedimento di condono è impostato su iniziativa di parte,
non si è ritenuto indispensabile chiedere documentazione del Comune atta ad
attestare l’esattezza del calcolo dell’oblazione, in quanto appunto il
calcolo viene effettuato sulla base di autodichiarazione del richiedente il
condono e contemporaneamente si è affermato che eventuali errori di calcolo
non incidono sulla regolarità del procedimento, a meno che non si tratti di
errori così rilevanti da far rientrare la pratica nella fattispecie di
domanda di condono “dolosamente infedele” per la rilevanza delle omissioni o
delle inesattezze riscontrate, ai sensi dell’art. 40, 1° comma della legge
47/1985.
Per il terzo condono il sistema cambia: nel delineare la procedura per la
sanatoria edilizia, allegata al decreto legge n. 269, il legislatore prevede
il pagamento dell'oblazione in tre rate: il 30 per cento dell'importo da
versare contestualmente alla presentazione della domanda di condono; il 35
per cento entro il 30 giugno 2004; il restante 35 per cento entro il 30
settembre 2004.
Queste date sono state di recente prorogate, allo scopo di raccordare i
versamenti afferenti all’oblazione alle esigenze del bilancio statale 2005
(con il decreto legge del 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre
2004, n. 307).
E stavolta i
termini appaiono tassativi. Lo si desume dall'art. 32, comma 37° ultima
parte, che reca la seguente disposizione: "se nei termini previsti
l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta…" le costruzioni
abusive "sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47". Le sanzioni cui fa riferimento il citato
art. 40 della legge n. 47 si sostanziano nella demolizione del fabbricato
abusivo, salva la possibilità di acquisizione al patrimonio del Comune
dell'area di sedime e del fabbricato non demolito.
Si comprende come questa sorta di spada di Damocle sia particolarmente
pesante, tale comunque da scoraggiare di ricevere un atto avente per oggetto
un edificio condonato ma con oblazione versata in ritardo.
2.11. Contributo concessorio
Il contributo concessorio è costituito dalla somma che deve essere
corrisposta al Comune per ottenere la concessione edilizia. Il contributo è
calcolato sulla base di una doppia valutazione: gli oneri urbanistici (opere
di urbanizzazione primaria e secondaria) e i costi di costruzione.
Si è affermato che non esiste interdipendenza tra concessione edilizia e
contributo, nel senso che, se non è diversamente previsto da apposita
legislazione regionale, la concessione edilizia ha una sua validità
indipendentemente dal pagamento del contributo concessorio, per
l’acquisizione del quale l’amministrazione può avvalersi delle procedure
agevolate previste per l’acquisizione dei tributi.
Si discute comunque sulla natura del contributo concessorio, nella sostanza
dai più affermandosi il suo carattere tributario.
Per il primo condono, vale a dire per le domande di condono presentate entro
il 30 giugno 1987, il procedimento di condono veniva impostato e si
concludeva indipendentemente dal versamento del contributo concessorio, il
quale presupponeva un rapporto distinto ed autonomo tra Comune e soggetto
interessato, che sorgeva o con il rilascio della concessione in sanatoria o
successivamente. Con il secondo condono il legislatore ha preteso che il
contributo concessorio entrasse, alla pari dell’oblazione, nel meccanismo
necessario per il completamento del procedimento di condono.
Questa netta distinzione tra primo condono (irrilevanza del contributo
concessorio ai fini del procedimento di sanatoria e ai fini della
commerciabilità del bene) e secondo condono (rilevanza del contributo
concessorio sia ai fini del procedimento di sanatoria che ai fini della
commerciabilità del bene), nettamente impostata nei vari decreti-legge che
si sono succeduti a partire dal primo decreto-legge che ha introdotto il
secondo condono (468/1994), è stata sempre conservata, fino alla vigente
legge 662/1996.
Ed è stata sostanzialmente recepita anche per il terzo condono, che in
materia, oltre a stabilire le nuove misure del contributo concessorio, si
limita a fare richiamo alla precedente normativa.
Va subito chiarito che il contributo concessorio non va versato sempre, ma
soltanto “ove dovuto”, sulla base ora dell’art. 17 del testo unico
sull'edilizia, che disciplina numerose fattispecie di concessione gratuita,
nelle quali il contributo concessorio non è dovuto. Rientrano nella norma di
esenzione, fra l’altro: a) le opere in zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo; b) gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento di edifici unifamiliari; c) le opere pubbliche o d'interesse
generale.
Si è discusso se la dichiarazione di non debenza debba essere riportata in
atto e si è risposto in senso negativo, perché nessuna norma impone la
dichiarazione di non debenza del contributo concessorio come condizione di
validità dell’atto.
E si è anche discusso in ordine al soggetto che debba effettuare detta
dichiarazione, concludendosi nel senso che essa possa provenire da ognuna
delle parti, fermo restando che il soggetto più legittimato ad effettuare la
dichiarazione sia colui che ha realizzato l’abuso, cioè colui che sappia
meglio valutare il motivo per cui l’opera abusiva posta in essere non debba
essere assoggettata a contributo concessorio.
Va anche chiarito che, ad esclusione delle opere da realizzare nelle zone
agricole, in tutti gli altri casi le fattispecie di concessione gratuita,
cioè i casi nei quali il contributo concessorio non è richiesto, attengono
ad abusi minori, non ad abusi primari, per cui non si pone neppure un
problema di commerciabilità del bene, cioè un problema nel quale l’esistenza
o meno della dichiarazione di non debenza possa avere una qualche ragion
d’essere.
A differenza, peraltro, dell’oblazione, la quale, almeno per un certo
periodo, è stata disciplinata con termini rigorosi di versamento, per il
contributo concessorio sono stati previsti termini di versamento soltanto a
seguito della normativa sul secondo condono, termini peraltro mai ritenuti
rigorosi; tant’è vero che l’art. 39,10° comma ultima parte stabilisce la
norma seguente: “il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al
comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del
presente comma comporta l’applicazione dell’interesse del 10 per cento”. In
definitiva, il contributo concessorio potrebbe versarsi in qualsiasi tempo,
con il pagamento dell’interesse legale se esso, per il secondo condono,
viene versato oltre i termini previsti per il pagamento dell’oblazione.
Peraltro finché esso contributo non sia interamente versato, il procedimento
di sanatoria non si può ritenere concluso e, comunque, non si potrà
procedere alla stipulazione degli atti previsti dall’art. 40, 2° comma della
legge 47/1985. Va comunque precisato che quanto fin qui sostenuto non
attiene all’intero contributo concessorio dovuto, ma soltanto all’anticipo
di esso, previsto dalla tabella C allegata alla legge 724/1994.
Per il terzo condono sono previsti termini per il pagamento dell'anticipo
del contributo concessorio: circa un terzo all'atto della domanda di
condono; il resto in due rate uguali scadenti il 30 giugno e il 30 settembre
2004. Era poi previsto che l'importo definitivo dovesse essere versato entro
il 31 dicembre 2006. Ma vale quanto detto per il secondo condono per quanto
attiene al fatto che non si tratta di termini rigorosi.
2.12. Beni vincolati
Allorquando il bene abusivo è sottoposto a vincolo, occorre precisare che su
questo bene si aprono due distinti procedimenti amministrativi: uno sulla
sanatoria (e rilevano in proposito problemi urbanistici e edilizi) ed uno
sul vincolo (e rilevano in proposito problemi differenziati a seconda del
vincolo: occorrerà applicare la normativa sui beni culturali per i beni
culturali; quella sui beni ambientali per i beni ambientali; la normativa
prevista per i singoli parchi, se si tratta di parchi statali o regionali).
E così via, variando l’autorità che di volta in volta deve esprimersi sul
richiesto nulla osta o benestare affinché la sanatoria edilizia possa
realizzarsi.
I due distinti procedimenti si intersecano a vicenda, nel senso che la
sanatoria edilizia non può intervenire e concludersi positivamente se il
parere sul vincolo non sia stato dato ed esso non sia affermativo.
L’esistenza del vincolo condiziona, pertanto, sia l’aspetto amministrativo
del procedimento di condono, sia l’aspetto documentale della
commercializzazione del bene, come sarà più avanti maggiormente
approfondito.
3. Differenze tra primo, secondo e terzo condono
I tre condoni si differenziano, sul piano amministrativo, riassuntivamente e
in sintesi, per i seguenti elementi:
1. data dell’abuso (per il primo condono 1° ottobre 1983; per il secondo
condono 31 dicembre 1993; per il terzo condono 31 marzo 2003);
2. entità dell’abuso (per il primo condono senza alcun limite; per il
secondo e terzo condono con determinati limiti);
3. data della domanda (per il primo condono il 30 giugno 1987; per il
secondo condono il 31 marzo 1995; per il terzo condono due periodi: fino al
7 luglio 2004 e dall’11 novembre al 10 dicembre 2004, salve in ogni caso
differenze normative imposte dalla legislazione regionale);
4. modalità della domanda (per il primo condono complessa e seguendo un
determinato schema previsto da apposito modulo; per il secondo condono a
schema libero; per il terzo condono sulla base di uno schema previsto da
apposito modulo);
5. misura dell’oblazione (meno alta per il primo condono; più alta per il
secondo condono; ancora più alta per il terzo condono);
6. termini per il versamento dell’oblazione (per il primo condono erano
previsti termini, ma senza conseguenze; per il secondo condono in un primo
tempo erano previsti termini pena l’improcedibilità del procedimento di
condono; successivamente i termini sono stati stabiliti in un termine
mobile, decorrente dalla data di determinazione da parte del Comune degli
interessi dovuti; per il terzo condono sono previsti termini sostanzialmente
rigorosi);
7. contributo concessorio (per il primo condono ininfluente sia ai fini del
procedimento amministrativo che ai fini della negoziabilità; per il secondo
condono, per la legge 724 rilevante solo ai fini amministrativi; dopo la
legge 662 rilevante anche ai fini documentali della negoziazione;
analogamente avviene per il terzo condono);
8. abuso di necessità (per il primo condono influente soltanto per la misura
dell’oblazione; per il secondo condono influente anche ai fini del divieto
di cessione a terzi per dieci anni del bene condonato, salvo restituzione
dell’oblazione risparmiata, pena la nullità dell’atto posto in essere;
l'abuso di necessità non è stato previsto per il terzo condono).
Come vedete, si tratta di una variegata diversità di disciplina, che impone
la necessità di sapere subito se si tratta del primo, o del secondo, o del
terzo condono. La cosa principale, ve lo ripeto ancora, è quella di puntare
tutto sulla data della domanda di condono: se presentata entro il 30 giugno
1987, oppure successivamente, non oltre peraltro il 31 marzo 1995 (secondo
condono) o successivamente ancora, entro il 7 luglio 2004, oppure dall’11
novembre al 10 dicembre 2004 (terzo condono).
Tutto il resto ne discende come conseguenza.
download terza lezione.doc
Seconda lezione
Condono edilizio. Generalità e in particolare art. 46 del testo unico del
2001
(Milano 17 febbraio 2009)
1. Premessa
In questa seconda lezione, dopo avere nella prima individuato le norme
applicabili, dopo avere ristretto l’ambito delle norme d’interesse notarile,
entriamo nella galassia del condono edilizio.
Come sempre, partiamo prima dall’individuazione delle norme da tenere
presenti, cioè dal referente normativo, come ama esprimersi qualche
giurista, con linguaggio ricercato, solo per dire: quali sono le norme
applicabili? Come vi ho già detto nella precedente lezione, per me in primo
luogo occorre leggere le norme, poi passare ai problemi interpretativi.
2. Norme applicabili
Si possono individuare quelli che potrebbero chiamarsi “quattro spezzoni di
leggi”.
a) La legge 47 del 1985, la quale può essere qualificata in due modi:
- da una parte come normativa edilizia a regime, trasfusa per questo aspetto
nel testo unico sull’edilizia;
- da un’altra parte come disciplina che ha dato impostazione al primo
condono.
b) La legge 724 del 1994 e la legge 662 del 1996, che possono essere
qualificate come normativa per il secondo condono.
La prima di esse contempla le norme sostanziali per il nuovo condono e
coinvolge anche il vecchio condono non concluso; la disciplina di questa
legge si sviluppa:
- in ordine ai termini;
- in ordine alle procedure;
- in ordine all’oblazione, che viene maggiorata rispetto alla legge 47;
- in ordine al contributo concessorio, che viene per la prima volta imposto
come elemento del procedimento di condono e non come elemento autonomo e
successivo rispetto al procedimento stesso.
In questa legge, peraltro, non esistono norme sulla documentazione
necessaria per la validità dell’atto; occorreva pertanto fare riferimento
all’art. 40 della legge 47, fino all’approvazione della legge 662 del 1996.
Quest’ultima completa le norme “sostanziali” e riscrive le norme “formali”
sulla documentazione per l’atto, tanto da far concludere in questo modo:
1. la norma a regime per il notaio è ormai (per le costruzioni assoggettate
a procedimento di sanatoria) il comma 58° dell’art. 2 della legge 662 del
1996;
2. peraltro dell’art. 40 della legge 47 restano ferme tutte le disposizioni
che non risultino modificate dalla legge 662, vale a dire:
- l’ambito della tipologia degli atti assoggettati alle formalità
documentali del condono edilizio;
- la validità delle dichiarazioni di parte;
- l’ininfluenza, ai fini della commerciabilità, delle costruzioni iniziate
anteriormente al ‘67;
- la confermabilità dell’atto nullo carente di documentazione effettivamente
esistente al momento dell’atto.
c) Il testo unico del 2001, il D.P.R. n. 6 giugno 2001, n. 380, entrato in
vigore il 30 giugno 2003, il quale sostituisce sul piano formale tutta la
prima parte della legge 47 e che concerne la commerciabilità degli edifici
che potremmo ritenere nuovi o, come recita la norma, la cui costruzione sia
stata iniziata dalla data di entrata in vigore della legge 47 del 1985, vale
a dire dal 17 marzo 1985.
d) Il quarto spezzone di norme si può identificare nel Decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, il c.d. terzo condono, il quale ha riaperto i
termini del condono, ma sostanzialmente posizionandosi, sia sotto l’aspetto
amministrativo procedimentale, sia sotto l’aspetto della documentazione
necessaria per evitare la nullità dell’atto, sul complesso di norme
precedenti: legge 47 del 1985, legge 724 del 1994 e legge 662 del 1996.
Come vi ho accennato la volta scorsa, questo decreto legge del 2003 va
integrato con le leggi regionali che quasi tutte le Regioni hanno emanato
dopo un’articolata sentenza della Corte costituzionale del 2004, la quale ha
chiarito confini e competenze tra Stato e Regioni nel disciplinare il terzo
condono.
Pertanto, allorquando si commercializza un bene immobile qualificabile come
“costruzione”, occorrerà comparare due differenziate serie di norme: quella
del testo unico sull’edilizia come normativa a regime, sostanzialmente
modellata sulla stessa struttura normativa prevista dalla legge 47 del 1985;
quella sul condono edilizio come normativa a esaurimento, continuando a fare
riferimento, per questa parte, agli art. 31 e segg. della legge 47 del 1985
e successive modifiche, articoli, questi ultimi, che continueranno a
disciplinare tutte le fattispecie di sanatoria, sia per la fase
amministrativa attinente al procedimento di condono, sia per la fase
negoziale attinente alla commercializzazione dei fabbricati abusivi
condonati.
3. Punti di riferimento per il notaio
Come ci si deve comportare di fronte a questa congerie di norme?
A) Tipologia degli atti. Occorre in primo luogo accertare se l’atto posto in
essere pretenda l’osservanza della legge 47 e successive modifiche: occorre
cioè individuare la tipologia degli atti assoggettati alle predette leggi:
- deve trattarsi di atto ad effetto reale e non di atto ad effetto
obbligatorio o che non determina mutamento di titolarità (fusione o
scissione societaria, ad esempio);
- non deve trattarsi di atto costitutivo di ipoteca o di servitù
(evidentemente per carenza di contenuto speculativo);
- non deve trattarsi di sentenza o di provvedimento del giudice;
- non importa la forma dell’atto (atto pubblico, scrittura privata, atto
autenticato).
Sia la normativa sul condono edilizio che la normativa a regime riportata
dal testo unico sull’edilizia prevedevano, nella tipologia degli atti
soggetti a queste norme e quindi a rischio d’invalidità, soltanto gli atti
tra vivi. Pertanto gli atti mortis causa ne erano esclusi. Inopinatamente,
peraltro, con il terzo condono, nel decreto legge n. 269 del 2003, vennero
inseriti nella tipologia in discorso anche gli atti mortis causa.
Da ciò panico tra i notai, sia per motivi d’incostituzionalità della norma
(per disparità irrazionale di trattamento tra successione testamentaria e
successione legittima), sia, soprattutto, perché il testamento è atto così
delicato che non se ne può condizionare la validità a dichiarazioni del
testatore sulla regolarità urbanistica dei beni dismessi.
Per fortuna, in sede di conversione in legge del decreto legge, la norma è
stata modificata e si è tornati all’antico prevedendo soltanto gli atti
inter vivos, senza più alcun riferimento agli atti mortis causa.
B) Esistenza del provvedimento abilitativo. Una volta stabilito che la
tipologia degli atti richiede l’osservanza delle norme sul condono, il
problema che sorge immediatamente è il seguente: l’unità immobiliare
edilizia negoziata ha avuto il provvedimento abilitativo per la sua
realizzazione?
Se la risposta è affermativa ne vanno menzionati in atto, per dichiarazione
di parte, gli estremi. E in questo caso si applicava prima l’art. 17 della
legge 47 del 1985 e successivamente, dal 30 giugno 2003, si applicherà
l’art. 46 del testo unico sull’edilizia.
Se la risposta è negativa, si aprono per il notaio due strade:
a) o far dichiarare in atto dalla parte, prima ai sensi della legge n. 15
del 1968 ed ora ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto legislativo 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che la
costruzione dell’immobile è stata iniziata anteriormente al 1° settembre
1967;
b) oppure entrare nella logica del condono edilizio o del procedimento di
sanatoria che dir si voglia. Ed in tal caso:
- attualmente trova applicazione la norma contenuta nell’art. 2, 58° comma,
della legge 662 del 1996, da ritenersi ormai norma a regime, anche per il
terzo condono;
- per gli atti di provenienza, cioè per l’atto a monte dell’atto che si
vuole stipulare, il quale legittima la titolarità del diritto di colui che
vuole negoziare il proprio diritto sull’immobile, la norma contenuta
nell’art. 40 della legge 47 del 1985, in parte integrata dalla norma
contenuta nell’art. 39 della legge 724 del 1994.
C) Tempo di costruzione del bene. Si ricorderà che le norme concernenti
questa tematica erano l’art. 17 della legge 47 come norma a regime e l’art.
40 stessa legge come norma eccezionale e provvisoria per gli edifici
abusivi. Il rapporto tra queste due norme era così strutturato:
a) l’art. 17 si applicava alla commercializzazione di edifici la cui
costruzione fosse iniziata dopo l’entrata in vigore della legge 47: cioè dal
17 marzo 1985 in poi;
b) l’art. 40 non faceva distinzioni e trovava applicazione sia per le
costruzioni condonate che per tutte le altre: infatti vi si parlava di
“estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione
rilasciata in sanatoria”.
In questo modo, nella sostanza, il coordinamento tra le due norme veniva
risolto alla luce della vetustà della costruzioni: per le nuove l’art 17,
per le vecchie l’art. 40 della legge 47 del 1985.
Riaperti i termini del secondo condono con il decreto legge 26 luglio 1994,
n. 468, la vetustà della costruzione non ha più funzionato come unico
elemento di differenziazione tra le due norme, perché edifici costruiti
successivamente al 17 marzo 1985 (che quindi avrebbero dovuto essere
disciplinati dall’art. 17 della legge), rientravano, ove abusivi, nel
secondo condono e quindi venivano disciplinati o dal solo art. 40, oppure
dall’art. 40 in collegamento con le norme successive (legge 724 del 1994 e
legge 662 del 1996).
Occorreva pertanto individuare un altro criterio distintivo o quantomeno
coordinare il criterio della vetustà della costruzione con altro criterio di
razionalità. Su questa base si poteva sostenere:
a) che tutte le costruzioni regolarmente assentite dovessero essere
disciplinate dall’art. 17 oppure dall’art. 40 a seconda del tempo di
costruzione;
b) che tutte le costruzioni non regolarmente assentite ma condonate, oppure
le costruzioni ante '67, dovessero essere disciplinate dall’art. 40 e norme
successive.
Il testo unico, non potendo delegificare la norma contenuta nell’art. 17
della legge 47, trattandosi di norma non procedimentale, si è limitato a
riprodurla integralmente, senza dar modo di risolvere il problema predetto.
Anche se, va detto di passaggio, trattasi di problema che non pone
complicazioni applicative, data la sostanziale ripetitività tra le due norme
considerate, per cui applicando l’una o l’altra indifferentemente si
rispetta sostanzialmente il dettato normativo.
E non risulta che il notaio, ai fini della validità dell’atto, debba
indicare nel rogito se applica l’una o l’altra delle predette norme.
D) Data dell’abuso e data della domanda di condono. Quanto
all’identificazione della data dell’abuso e della data della domanda di
condono, abbiamo:
1. data dell’abuso: si poteva condonare un abuso realizzato entro:
- il 1° ottobre 1983 per il primo condono
- il 31 dicembre 1993 per il secondo condono;
- il 31 marzo 2003 per il terzo condono.
2. termine per la domanda: la domanda di condono doveva essere presentata al
Comune entro:
- il 30 giugno 1987 per il primo condono
- il 31 marzo 1995 per il secondo condono;
- il 31 marzo 2004 per il terzo condono. Successivamente questa data è stata
più volte prorogata, in un primo tempo al 31 luglio 2004, successivamente
congelata per le domande di condono presentate alla data del 7 luglio 2004
e, successivamente, stabilita dall’11 novembre al 10 dicembre 2004 (quest’ultima
modifica aveva lo scopo di raccordare legislazione statale e legislazione
regionale).
In questo modo (tipologia degli atti, abusività o meno della costruzione,
data della costruzione, data della domanda di condono) il notaio possiede
tutte le coordinate per muoversi e per stabilire quale sia la norma
applicabile. Le norme applicabili sono, in estrema sintesi, le seguenti:
a) per i fabbricati ante ’67 l’art. 40 della legge 47 del 1985;
b) per i fabbricati regolarmente assentiti: l’art. 46 del testo unico o
l’art. 40 della legge 47 del 1985 a seconda della loro vetustà;
c) per i fabbricati condonati: l’art. 40 della legge 47 del 1985 se si
dispone della concessione in sanatoria; l'art. 2, comma 58° della legge 662,
in tutti i casi a partire dal 1° gennaio 1997 (data di entrata in vigore
della legge 662): a) per i fabbricati condonati, il cui condono è tuttora in
itinere; b) per i fabbricati condonati per il cui condono si sia verificato
il silenzio assenso.
4. Art. 46 del testo unico
Una volta individuato il quadro di riferimento, occupiamoci dei problemi.
L’art.46 recita:
Primo comma: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento
della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono
essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in
sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.”
Quarto comma: “Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia
dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli
atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da
una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma
del precedente, che contenga la menzione omessa.”
I gruppi di problemi che prospettano queste norme concernono: a) la
tipologia degli atti; b) gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del testo unico sull’edilizia;
c) l’atto di conferma; d) la sanzione della nullità ove non siano osservate
le norme documentali ivi previste.
a) tipologia degli atti
Iniziamo dal primo, la tipologia degli atti.
L’art. 46 esordiva con l’espressione “atti tra vivi”, il che significava:
atti di autonomia privata con esclusione delle sentenze e degli atti mortis
causa.
Successivamente, nel decreto legge n. 269 del 2003, che ha riaperto i
termini del terzo condono, sono stati inclusi, in una prima formulazione
della norma, anche gli atti mortis causa. Voi comprendete il senso di
sbalordimento del notariato per questa innovazione, che fortunatamente è
stata poi eliminata.
Ma l’ultimo comma dell’articolo esclude anche: gli “atti costitutivi,
modificativi ed estintivi dei diritti reali di garanzia”; nonché gli “atti
costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto di servitù”. La ragione
giustificativa dell’esclusione la si deve presumibilmente rinvenire nella
considerazione che il legislatore ha inteso scoraggiare la
commercializzazione speculativa dei fabbricati e dei terreni, per evitare
l’abuso edilizio e la lottizzazione abusiva, mentre è risaputo che questi
pericoli non sussistono né per i negozi concernenti il diritto di garanzia,
né per quelli relativi al diritto di servitù.
Deve insomma trattarsi di atti ad effetti reali. Rientrano pertanto nelle
disposizioni in discorso i seguenti tipi di atti: vendita, costituzione di
diritti reali di godimento, permuta, divisione, conferimento di immobile in
società, associazione in partecipazione con apporti immobiliari, donazione;
l’atto costitutivo di fondazione per atto tra vivi.
Per una serie di argomentazioni specifiche, valevoli per i singoli atti, si
è ritenuto che rientrino nelle norme in discorso anche i seguenti atti:
- la separazione consensuale tra coniugi recante trasferimenti immobiliari,
perché l’omologazione non attiene alle transazioni di carattere patrimoniale
poste in essere dai coniugi, ma produce effetti soltanto sul rapporto di
coniugio;
- la costituzione del fondo patrimoniale, purché contemporaneamente si
trasferisca la proprietà del bene, mentre in caso contrario la semplice
creazione del vincolo non comporta l’applicabilità della norma in esame;
- gli atti ad effetto reale, ancorché la produzione di effetti sia
subordinata a termine iniziale o a condizione sospensiva;
- la vendita di cosa altrui (se si ritenga contratto ad efficacia reale
differita);
- il trasferimento del bene per effetto di regolarizzazione di società di
fatto, peraltro nel solo caso che il bene trasferito non sia già intestato
alla società di fatto che intenda regolarizzarsi;
- l’affrancazione di fondo enfiteutico, la quale non comporta l’estinzione
del dominio utile ma il passaggio a favore dell’affrancante che acquista a
titolo derivativo.
La prassi e alcuni dubbi interpretativi posti dall’applicazione delle norme
sul condono edilizio hanno consentito di identificare alcuni tipi di atti
che, dato il loro carattere di atti privi di effetti reali, non possono
essere fatti rientrare nella disciplina prevista da queste norme. Si è avuto
modo di indicare in questa tipologia di atti esclusi:
- il contratto preliminare, caratterizzato appunto da effetti obbligatori,
non da effetti reali; ancorché si finisca per affermare che le disposizioni
degli articoli predetti debbono trovare applicazione allorquando si chieda,
ex art. 2932 cod. civ., l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il
contratto preliminare;
- la cessione di partecipazione societaria, la quale non importa alcun
mutamento nella titolarità dei beni, che rimane in capo allo stesso soggetto
giuridico;
- la fusione di società, che va qualificata come atto destinato a dare una
nuova regolamentazione allo stesso soggetto e quindi non comporta per sé
alcun trasferimento di beni dalla precedente società alla società derivante
dalla fusione;
- la scissione di società, che non comporta neppure essa alcun trasferimento
di beni da una società all’altra, giacché i beni continuano ad essere
imputati agli stessi soggetti, ancorché sia mutata la struttura della
società;
- la proposta irrevocabile (art. 1329 cod. civ.), il contratto di leasing
immobiliare, in considerazione del fatto che l’effetto traslativo si
realizza solo con la dichiarazione dell’altra parte.
La legge esclude espressamente, come si è avuto modo di accennare più sopra,
gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia,
nonché gli atti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto di
servitù. La norma in discorso non ha dato luogo a particolari problemi
applicativi.
L'art. 46, ultimo comma del testo unico stabilisce, poi, che le prescrizioni
formali a pena di nullità ivi previste non si applicano agli atti derivanti
da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. La norma è
assecondata da altra norma in un certo senso equilibratrice, la quale
dispone che l’aggiudicatario dovrà attivare la procedura di permesso in
sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento da
parte del giudice dell’esecuzione.
Attiene sempre al discorso sulla tipologia degli atti che rientrano nel
disposto dell’art. 46 in esame anche il problema se vi rientrino gli
acquisti a titolo originario. In linea di principio è da ritenersi che gli
acquisti a titolo originario, in quanto danno luogo ad un modo di acquisto
diverso da quello afferente agli atti di autonomia negoziale, siano estranei
alla normativa qui considerata. Ma occorre precisare i confini di
utilizzabilità degli acquisti a titolo originario, ad evitarne
un’applicazione distorta. Si è posto il problema se debba applicarsi questa
norma nel caso di cessione di terreno con sovrastante fabbricato abusivo non
condonato, nell’ipotesi che nell’atto sia fatta menzione soltanto del
terreno e non del fabbricato sovrastante.
Si sarebbe tentati di affermare che in tal caso operi l’accessione ex art.
935 e segg. cod. civ., istituto qualificato come modo di acquisto della
proprietà a titolo originario, non a titolo derivativo, e quindi, come modo
di acquisto non suscettibile di essere fatto rientrare nel novero degli
“atti tra vivi” menzionati dalla normativa sul condono edilizio. Ma si è
opportunamente precisato che l’accessione opera l’acquisto a titolo
originario al momento in cui la costruzione viene realizzata, mentre,
realizzatosi l’acquisto, l’accessione deve ritenersi aver esaurito il suo
compito. Con l’ulteriore conseguenza che allorquando la costruzione viene
ceduta contemporaneamente al terreno sul quale insiste, si realizza, nella
sostanza, un atto traslativo, per il quale trova integrale applicazione la
normativa in esame.
Sulla base di queste riflessioni, si è addivenuto ad ipotizzare la seguente
casistica: a) si cede il terreno e l’alienante si riserva la proprietà della
costruzione indicata in atto: in tal caso la costruzione rimane di proprietà
dell’alienante, non viene trasferita e pertanto non trova applicazione, per
il fabbricato, la norma qui considerata; b) si cede il terreno e
contemporaneamente si cede il fabbricato, o menzionandolo, o non
menzionandolo: in entrambi i casi si ha trasferimento sia del terreno che
del fabbricato e pertanto la norma predetta trova integrale applicazione.
E si è chiarito che il complessivo assetto negoziale, in quanto tendente ad
eludere l’applicazione di una norma di carattere imperativo, può dar luogo a
negozio in frode alla legge, qualora ne ricorrano i presupposti.
E qui un accenno alla divisione. L’art. 46 del testo unico per i fabbricati,
a differenza dell’omologo art. 30 per i terreni, stabilisce che anche le
divisioni rientrano nella norma. Invece l’art. 30 per i terreni esclude, in
via eccezionale, dall’applicazione della norma le divisioni ereditarie. Allo
stato pertanto si affermava: le divisioni di fabbricati, sia comuni che
ereditarie, sottostanno alla norma; le divisioni dei terreni, invece, vi
sottostanno se divisioni comuni, non vi sottostanno se divisioni ereditarie.
Di recente peraltro una sentenza della Cassazione (la numero 15133 del 2
novembre 2001), ha affermato che la divisione ereditaria deve essere
compresa fra gli atti “non autonomi rispetto agli atti mortis causa”, per
cui l’inapplicabilità della norma che concerne gli atti mortis causa vale
anche per le divisioni ereditarie. Secondo questa sentenza, insomma, anche
per i fabbricati opera l’eccezione prevista per i terreni, e ciò ancorché la
norma non si esprima espressamente in tal senso.
b) Provvedimenti abilitativi all’edificazione
Per costruire qualunque cosa nel territorio del nostro Paese occorre un
provvedimento dell’autorità preposta al territorio, l’amministrazione
comunale, che autorizzi a farlo.
Nella nostra legislazione si assiste a tal proposito prima ad un crescendo
in ordine alle opere costruttive che abbisognano di provvedimento
autorizzativo; successivamente ad una produzione legislativa a cascata,
intesa alla semplificazione dei procedimenti di assentimento.
La prima fase (il crescendo della produzione legislativa) va così
sintetizzata:
- nel 1942 (legge urbanistica) occorreva la licenza solo per costruire nei
centri abitati;
- nel 1967 (legge ponte) la licenza fu estesa a tutto il territorio del
Comune, comprensivo anche delle campagne;
- nel 1977 (legge Bucalossi) la licenza edilizia fu trasformata in
concessione edilizia e resa onerosa. Si può affermare che con questa legge
si tocca il punto più alto, se così può dirsi, il massimo di ampiezza
dell’obbligo di ottenere l’assentimento del Comune, che valeva “per tutte le
attività che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale”.
Come vedete, si trattava di una formula onnicomprensiva, di ampia portata.
Successivamente, e siamo alla seconda fase, si assiste ad una sorta di
restrizione dei poteri autorizzativi del Comune. Infatti, il sistema cambia.
Già un anno dopo la legge Bucalossi (appunto con la legge 5 agosto 1978, n.
457) viene introdotta l’autorizzazione, per le manutenzioni straordinarie.
Successivamente ancora (con il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con
legge 25 marzo 1982, n. 94) l’autorizzazione viene estesa al restauro e al
risanamento conservativo.
Successivamente ancora (prima con la legge sulla semplificazione del
procedimento amministrativo, la legge 241 del 1990; poi con il D.L. n. 398
del 1993, convertito con legge n. 493 del 1993) viene introdotto nel nostro
ordinamento l’istituto della denuncia di inizio di attività o autodenuncia
(la c.d. DIA), che peraltro vale soltanto in alternativa all’autorizzazione
e non per le opere richiedenti la concessione.
Indubbiamente anche tutta questa normativa si spiega con i meccanismi
semplificatori ideati dalla produzione legislativa a noi più vicina: la
legge n. 142 del 1990 sull’accesso alla documentazione della Pubblica
Amministrazione e sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi; la
previsione del silenzio-assenso come istituto che ritorna in varie branche
della legislazione e, in modo particolare, nella legge sul condono edilizio,
come vedremo più avanti; tutte le varie leggi Bassanini che sfoltiscono e
sforbiciano ampi settori di una legislazione farraginosa e piena di vincoli
burocratici.
Infine, con il testo unico sull’edilizia, il sistema in parte cambia. Il
testo unico parte dall’individuazione e dalla definizione dei vari
interventi edilizi: l’art. 3 menziona gli interventi di manutenzione
ordinaria, quelli di manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro
e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione sia
urbanistica che edilizia, gli interventi di nuova costruzione.
Una volta individuata la tipologia degli interventi edilizi, il testo unico
passa all’indicazione dei provvedimenti abilitativi che li riguardano,
individuati attraverso una tripartizione:
interventi edilizi che non richiedono alcun provvedimento;
interventi edilizi che pretendono il permesso di costruire;
interventi edilizi che pretendono la denuncia di inizio attività.
Quale è la novità rispetto al passato?
Le opere che non richiedono alcun provvedimento (l’edilizia libera) sono ora
appositamente indicate in apposito articolo (art. 6), che vi include gli
interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi per eliminare le
barriere architettoniche, le opere temporanee per la ricerca nel sottosuolo.
In precedenza questa tipologia di interventi era qualificata come “opere
interne”.
La concessione edilizia viene ormai definita come permesso di costruire,
scelta terminologica suggerita dal Consiglio di Stato per rendere
l’espressione in sintonia con quanto aveva precisato la Corte costituzionale
a proposito della legge Bucalossi (Sentenza n. 5 del 1980): lo ius
aedificandi non discende dall’autorità pubblica che lo concede, ma è
connaturato con il diritto di proprietà del singolo, il quale peraltro può
esercitarlo solo salvaguardando i limiti imposti dal legislatore per
assecondare quella che viene definita come funzione sociale della proprietà.
L’istituto della denuncia di inizio di attività o autodenuncia (la c.d. DIA)
nasce, con attinenza al settore edilizio, con il D.L. 5 ottobre 1993, n.
398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493; ma da strumento
eccezionale rispetto alla concessione edilizia, viene fatto assurgere, con
il testo unico, a strumento concorrente e di pari dignità con il permesso di
costruire, delimitato in stretta correlazione con il tipo di attività
costruttiva.
Ma fra i due titoli di abilitazione vi è un rapporto tale da far ritenere
che si sia verificata una sorta di inversione di tendenza rispetto al
passato. Nel passato, con la legge Bucalossi, la concessione edilizia veniva
individuata come lo strumento abilitativo principale, che coinvolgeva
l’attività costruttiva sostanzialmente senza alcun limite.
Ed infatti mentre la legge non stabiliva i singoli interventi edilizi
assentiti con la concessione, si limitava a prevedere i casi eccezionali
(prevalentemente consistenti in interventi edilizi di minore portata) per i
quali la concessione non era necessaria, ma occorreva la denuncia di inizio
attività.
Con il testo unico prima versione, invece, gli interventi edilizi che
richiedono il permesso di costruire sono stabiliti in modo tassativo (non
più in via generica); tutti gli altri interventi edilizi richiedono la
denuncia di inizio attività.
Questa situazione viene modificata dalla legge Lunardi o legge obiettivo
(legge n. 443 del 2001): questa legge, nella sostanza, ritiene fungibili
permesso di costruire e denuncia di inizio attività. L’interessato, per
realizzare una prima costruzione, che è quella rilevante per la
commercializzazione dei fabbricati, può indifferentemente utilizzare il
permesso di costruire (e attendere il provvedimento della Pubblica
Amministrazione per iniziare l’opera di costruzione), oppure utilizzare la
DIA e, sulla base di questa, iniziare i lavori se la Pubblica
Amministrazione non prospetta eccezioni in tempo debito.
Si comprende quindi come il problema di stabilire se la costruzione
negoziata ponga un problema di commerciabilità oggi va risolto in altro modo
rispetto al passato. In precedenza si teneva conto di un doppio strumento:
a) il provvedimento abilitativo; b) il requisito della prima edificazione.
Va da sé che la prima edificazione pretendeva la concessione edilizia, per
cui la mancanza di questa determinava l’incommerciabilità del bene. Ma se
quest’ultimo era stato assentito con autorizzazione, o con DIA, si riteneva
che, non occorrendo la concessione edilizia, il bene, ancorché abusivo
potesse essere regolarmente negoziato. In questo modo, in altre parole, la
necessità o meno della concessione edilizia era una sorta di valvola di
sicurezza che rendeva tranquilli: se non occorreva la concessione edilizia
per costruire, ma bastasse autorizzazione o DIA, non si versava in ipotesi
di commerciabilità del bene.
Ora non si può più far leva sul provvedimento abilitativo, ma occorre dare
esclusivo risalto al tipo di costruzione: se questa realizza una prima
costruzione (o va qualificato come abuso primario), qualunque sia il
meccanismo utilizzato (permesso di costruire o DIA) vi sarà sempre un
problema di commerciabilità del bene.
Il notaio quando riceve un atto che ha per oggetto un fabbricato (sia esso
un intero fabbricato, sia un singolo appartamento, sia un box auto, sia un
locale adibito ad attività commerciale, sia un opificio industriale, sia un
capannone o un locale a garage) deve preoccuparsi soprattutto di accertare
se esista o meno a monte, cioè prima della costruzione, il permesso di
costruire oppure la DIA, perché solo ciò eviterà di realizzare un abuso
primario, cioè una prima costruzione dal nulla, e quindi è soltanto, al
sodo, ai fini della commerciabilità dell’atto, la esistenza o la mancanza
del meccanismo abilitativo che interessa.
Infatti se questo esiste l’atto è ricevibile, non dà luogo mai a nullità per
effetto delle norme in esame, evidentemente a patto che siano osservate le
prescrizioni documentali previste dalle stesse norme.
Ma può accadere che il meccanismo abilitativo (permesso di costruire o DIA)
a monte esista, ma che l’unità immobiliare negoziata abbia subito
vicissitudini urbanistiche o edilizie. Occorrerà accertarne l’ampiezza. In
linea di principio osservate questa regola operativa che mi pare
significativa: se la modifica edilizia realizzata non ha creato una nuova
unità immobiliare, non esistono problemi di commerciabilità del bene. Se è
stata creata una nuova unità immobiliare è della commercializzazione di
questa che ci si deve preoccupare, non della commercializzazione della
precedente costruzione (ora urbanisticamente ristretta nelle dimensioni).
Detto in altre parole: piccoli abusi che non toccano l’appartamento come
unità immobiliare (lavori interni, qualche finestra in più, un soppalco,
tanto per fare qualche esempio) non comportano effetti sulla negoziabilità
del bene.
c) Sanatoria a regime o giudizio di conformità (art. 36 testo unico)
Ed ora occupiamoci di quella sorta di scialuppa di salvataggio offerta dal
legislatore con il c.d. accertamento di conformità, che sintetizza con una
formula, la norma contenuta nell'art. 36 del testo unico, interamente
riproduttiva della norma già contenuta nell'art. 13 della legge 47 del 1985.
Trattasi di uno strumento a regime, che per il vero in costanza di legge 47,
a procedimento di sanatoria aperto, non aveva dato luogo a particolari
discussioni. Ma è inevitabile affermare che, a condono chiuso, sarà questo
lo strumento cui ricorrere per superare situazioni di incommerciabilità per
la mancanza del permesso di costruire.
La norma recita testualmente, al primo comma: "In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso,
ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui
all'art. 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda".
La norma, nella sua formulazione originaria, parlava di “assenza di permesso
di costruire”, ma era evidente che, dopo la legge Lunardi, nella dizione
andasse compresa anche l’ipotesi di mancata utilizzazione della DIA in
alternativa al permesso di costruire. La norma è stata modificata dal
decreto legislativo n. 301 del 2002, accomunandosi nella norma mancanza di
permesso di costruire e mancanza della denuncia di inizio attività.
L'interpretazione corretta della norma appare la seguente: la sanatoria è
consentita fino al momento in cui non debba essere eseguito un provvedimento
comunale d'ingiunzione alla rimozione dell'opera, sia che il provvedimento
vi sia stato (ma non si sia ancora concluso il termine per consentire al
privato di provvedere alla demolizione), sia che il provvedimento
d'ingiunzione non sia stato ancora notificato.
Un secondo problema è il seguente: la sanatoria a regime in discorso, se
esistono le condizioni di legge, è un diritto dell’interessato, oppure una
facoltà dell’amministrazione? La risposta al quesito è nel primo senso. La
dottrina infatti è d’accordo nell’affermare che, come costituiva un diritto
dell’interessato ottenere la concessione edilizia, così costituisce un suo
diritto ottenere la concessione in sanatoria.
In ordine alla persona legittimata a proporre l’istanza di sanatoria, l’art.
36 del testo unico modifica in parte la norma contenuta nell’art. 13 della
legge 47 del 1985: quest’ultima menzionava soltanto “il responsabile
dell’abuso”, per cui la dottrina si interrogava sul dubbio se l’istanza di
sanatoria potesse essere presentata soltanto dal responsabile dell’abuso, o
anche dal suo eventuale avente causa (l’acquirente, colui che fosse divenuto
proprietario del bene in base ad usucapione, ad esempio) e concludeva in
questo secondo senso, applicando per analogia l’art. 31 della legge 47.
L’art. 36 del testo unico risolve espressamente il problema, attribuendo la
facoltà di presentazione dell’istanza di sanatoria al responsabile
dell’abuso e all’attuale proprietario, con una estensione del tutto
plausibile, perché può accadere che nel frattempo il bene abbia subito
determinate vicissitudini giuridiche.
L’opera non deve essere in contrasto con la strumentazione urbanistica ed
edilizia. L’art. 13 della legge 47 del 1985 utilizzava l’espressione
“conformità con gli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati
e non in contrasto con quelli adottati”, dando luogo a tutta una serie di
dubbi interpretativi: si discuteva se l’espressione “non in contrasto con”
risultasse meno forte dell’espressione “in conformità con”; si discuteva se
il riferimento agli strumenti urbanistici coinvolgesse anche la normativa
urbanistica (ad es. il regolamento edilizio comunale).
Il nuovo testo chiarisce che deve trattarsi di “disciplina urbanistica ed
edilizia”, evidentemente con formula onnicomprensiva ed utilizza la parola
“vigente” per significare che non basta che una normativa sia stata adottata
se essa non sia ancora produttiva di effetti per il mancato completamento
dell’iter amministrativo necessario per la sua operatività.
L’art. 36 testo unico non risolve il problema, che si poneva sub art. 13
della legge 47 del 1985, se il pagamento del contributo concessorio in
misura doppia escludesse automaticamente l’obbligo di un aggiuntivo
versamento dell’ordinario contributo concessorio. Non sembra che vi siano
motivi per discostarsi dalla soluzione, accolta in dottrina, della non
necessità di un ulteriore versamento, avendo la misura doppia lo scopo di
ricomprendere anche una parte dell’ordinario contributo concessorio dovuto
per la costruzione.
Gli effetti del permesso in sanatoria sono gli stessi del permesso di
costruire ordinario o comunque della DIA utilizzata in alternativa al
permesso di costruire, ed è evidente che, ai fini della validità dell’atto,
occorre che dall’atto stesso risultino, per dichiarazione di parte, gli
estremi del permesso in sanatoria, desunti dal provvedimento firmato dal
dirigente del Comune oppure dal responsabile del settore di competenza.
Si pone peraltro il problema di stabilire che accade allorquando il
funzionario competente non emetta il provvedimento entro i sessanta giorni
dalla richiesta di sanatoria. L’art. 36, ultimo comma, dispone che, decorsi
i 60 giorni “la richiesta si intende rifiutata”. La norma precedente
utilizzava l’espressione “la richiesta si intende respinta”.
Sotto il vigore dell’art. 13 della legge 47 del 1985 si discuteva sul valore
di questa mancata risposta, del valore di questo silenzio: doveva
qualificarsi come silenzio-provvedimento (considerandolo quindi negativo nel
merito), oppure come silenzio-inerzia della Pubblica Amministrazione
(considerandolo quindi come un non provvedimento, senza alcuna
determinazione di merito)?
Il dubbio non era soltanto teorico, perché con la prima soluzione
(silenzio-provvedimento) si affermava che la Pubblica Amministrazione,
intervenuto il silenzio, non potesse più intervenire per accogliere o
respingere l’istanza, essendosi essa già espressa in senso negativo; con la
seconda soluzione, invece, si affermava che la Pubblica Amministrazione
potesse successivamente intervenire in qualunque momento, non avendo essa
assunto ancora determinazioni di contenuto.
La giurisprudenza amministrativa si esprimeva per l’una o per l’altra di
dette conclusioni, mentre la giurisprudenza della cassazione penale
propendeva per la soluzione del silenzio come mancato provvedimento, senza
interferenze di merito.
La soluzione accolta dal testo unico sembra seguire la strada del silenzio
come mancato provvedimento, cioè quella del silenzio che per se stesso è
neutro, privo di significato e quindi non rapportabile ad un provvedimento
negativo di concessione della sanatoria. Non vi è alcun dubbio che in questo
modo il silenzio della Pubblica Amministrazione non è esaustivo e che,
pertanto, viene lasciata aperta la strada per ottenere il provvedimento di
sanatoria.
Ai fini della commerciabilità, poi, questo silenzio non potrà mai essere
utilizzato, perché in sua presenza è come se la Pubblica Amministrazione non
abbia ancora deciso, fermo restando che la commerciabilità del bene rimarrà
sospesa per tutto il tempo in cui la Pubblica Amministrazione non avrà
deciso, o per provvedimento proprio, o per determinazione del giudice
amministrativo.
Infine un ultimo problema: gli effetti della sanatoria in discorso decorrono
dalla data del provvedimento (ex nunc) oppure dalla data dell’abuso (ex tunc)?
Si condivide l’opinione, espressa da una parte della dottrina, che gli
effetti si verifichino ex nunc, per la prevalente considerazione che non
potrebbe essere retrodatato un provvedimento il quale deve tener conto non
solo della normativa in essere al momento dell’abuso, ma anche della
normativa successiva, fino al momento in cui viene presentata domanda di
sanatoria.
d) Totale difformità
La totale difformità, fattispecie equiparata alla mancanza di concessione,
si verifica nell’ipotesi minuziosamente prevista ora dall’art. 31 testo
unico. Si ha cioè nell’ipotesi di organismo edilizio integralmente diverso
da quello assentito con permesso di costruire, per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche, o di utilizzazione; oppure di organismo
caratterizzato da volumi tali da costituire organismo edilizio autonomamente
utilizzabile. In sintesi, la totale difformità si ha allorquando l’abuso dia
luogo ad un maggior volume o integralmente diverso rispetto al programma
edilizio assentito con p |