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massime  elaborate dalla commissione societa'
del consiglio notarile di milano
convegno del 25 novembre 2005

notaio Luigi Augusto Miserocchi
prof. notaio Piergaetano Marchetti
prof. notaio Mario Notari
prof. notaio Giuseppe Rescio
notaio Manuela Agostini
notaio Massimo Caspani
notaio Domenico de Stefano
notaio Antonio Marsala
notaio Filippo Zabban

VI. AMMINISTRAZIONE
VII. VERBALIZZAZIONE
VIII. RECESSO


 

AMMINISTRAZIONE


48. Consiglio di amministrazione "totalitario"

E' lecita la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo di una s.p.a. o di una s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in man-canza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità ri-chieste in via ordinaria per la convocazione.
 

Motivazione

Come noto, il legislatore non disciplina le modalità di convocazione del consi-glio di amministrazione.
Il legislatore non disciplina neppure (conseguentemente) la fattispecie di riu-nioni “totalitarie” dell’organo amministrativo collegiale, mentre in materia assemblea-re, come è noto, detta una disciplina (artt. 2366 e 2479 bis c.c.) in cui, in difetto di formale convocazione, non è comunque necessaria la partecipazione di tutti gli ammi-nistratori e sindaci.
Dottrina e giurisprudenza dominanti hanno da tempo affermato la libertà di forme nella convocazione dell’organo amministrativo collegiale e quindi anche la liceità di una convocazione “per le vie brevi” ossia in forma telefonica, orale ecc., purché ov-viamente, pare doveroso precisare, non fosse altro in relazione ai principi generali di buonafede e correttezza, si tratti di comunicazioni che effettivamente raggiungano il destinatario e vi sia un preavviso idoneo nel caso concreto a consentire la partecipa-zione alla riunione.
In tale contesto, pare legittima la previsione statutaria secondo la quale l’organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari forma-lità richieste in via ordinaria per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad in-tervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci in cari-ca.
In siffatta ipotesi infatti in sostanza lo statuto non fa altro che legittimare, co-me è possibile, se pure in via subordinata (o in particolare fattispecie d’urgenza che lo statuto stesso potrebbe anche meglio specificare) la convocazione del consiglio senza particolari forme purché idonee a raggiungere lo scopo informativo.
Non rappresenta un ostacolo a siffatta conclusione la circostanza che la preventiva, seppure informale, convocazione non sia stata accompagnata dalla distribuzione di materiali idonei ad assicurare adeguate informazioni non solo sulla riunione, ma anche sugli argomenti da trattare.
Anche a tal proposito un radicato e risalente orientamento maggioritario ritiene che, dovendo per definizione gli amministratori essere informati sulle vicende societa-rie (e si veda ora l’art. 2381, ultimo comma, c.c.), non sia essenziale al processo deliberativo la fissazione di un dettagliato ordine del giorno e la distribuzione di materiali informativi in via preventiva.
La riforma (art. 2381, 1° comma, c.c.) oggi in verità tipizza un procedimento de-liberativo dell’organo amministrativo caratterizzato da una preventiva adeguata informativa. Ma la norma è espressamente derogabile. Ed una deroga potrebbe proprio ve-rificarsi nell’ipotesi di consiglio totalitario (anche se concettualmente l’assenza dell’utilizzo di mezzi informali di convocazione non è affatto poi inconciliabile con una informativa preventiva sul merito degli argomenti da trattare).


49. Consiglio di amministrazione composto da due membri

Quando lo statuto stabilisce che il consiglio è composto da due amministratori - o da un numero di amministratori variabile da un minimo di due ad un massimo determi-nato ovvero, nella s.r.l., da due o più amministratori - si ritiene legittima la clausola che prevede la nomina anche di un solo consigliere delegato (o che disciplina, anche in via generale, la delega dei poteri) senza la contestuale previsione della decadenza dell'inte-ro consiglio in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.
 

Motivazione

La massima nasce dal riesame critico dell'orientamento espresso (nel 1972) dal tribunale di Milano, che qui si riporta:"E' reputato legittimo il collegio di due ammini-stratori, ma in tale caso non si reputa legittima la previsione della nomina nemmeno di un solo consigliere delegato, salvo che non si preveda contestualmente la decadenza degli amministratori dall'ufficio in caso di disaccordo per la revoca del consigliere delegato".
E' noto che, nella prassi, tale orientamento ha determinato l'introduzione di clausole statutarie che riproducono più o meno pedissequamente il principio enuncia-to.
La massima giurisprudenziale in questione non risulta motivata: è ragionevole ritenere che intenda tutelare sia l'interesse particolare dei soci a vedere (ri)attribuita alla propria competenza la soluzione del dissenso sia l'interesse generale alla corretta gestione della società, che potrebbe essere compromesso dal perdurare della delega di poteri attribuita ad un solo consigliere quando, in un consiglio composto da due am-ministratori, si manifesti un dissidio tale da comportare, come effetto naturale, la re-voca dell'amministratore delegato; revoca, nella fattispecie, impossibile e quindi di fat-to imposta dal principio giurisprudenziale attraverso la previsione obbligatoria della decadenza di entrambi gli amministratori.
Sul piano degli interessi, la valutazione operata dal tribunale di Milano è ancor oggi condivisibile: appare invece meno convincente la sanzione di illegittimità che, se-condo la massima citata, colpisce la clausola statutaria che non dispone, quando il consiglio è composto di due amministratori, la decadenza di entrambi in caso di disac-cordo sulla revoca del consigliere delegato.
In via preliminare, dobbiamo riconoscere che la particolare ipotesi considerata non appare di rilevanza o gravità maggiore rispetto ad altre in cui la divergenza del vo-to dei singoli amministratori in un consiglio di due membri (od anche in un consiglio composto da un numero pari di amministratori) può comportare l'impossibilità di fun-zionamento dell'organo di gestione; si pensi anche all'ipotesi - diversa, ma più evidente - dell'unico amministratore di una società composta da due soci paritetici.
Quanto agli interessi tutelati è possibile rilevare:
(i) che la decadenza dalla carica dell'intero organo amministrativo viene impo-sta dalla massima citata quasi in base ad una sorta di "interpretazione autentica" del-la (presumibile) volontà dei soci e quindi impedisce - attraverso la declaratoria di ille-gittimità della clausola difforme dal principio enunciato - la regolamentazione statuta-ria di eventuali diversi interessi dei soci stessi, pur meritevoli di tutela: ad esempio nel caso in cui i soci abbiano inteso consentire in ogni caso il perdurare della carica e del-la delega in capo ad un determinato amministratore per il numero di esercizi sociali (nella s.p.a.) o per il periodo di tempo (nella s.r.l.) previsti all'atto della sua nomina;
(ii) che l'attività gestoria deve comunque essere conforme ai generali principi di correttezza e legalità e che all'esercizio della stessa corrispondono specifiche norme che prevedono e disciplinano la responsabilità degli amministratori.
Le considerazioni sopra esposte e, soprattutto, l'ampio rilievo attribuito dalla Riforma all'autonomia negoziale, consentono di ritenere non più vincolante l'indicazio-ne fornita dal tribunale di Milano nella massima citata, nel senso che, qualora sia pre-visto un consiglio composto anche da due amministratori, sarà possibile e legittima, ma non obbligatoria, la conseguente previsione della decadenza degli amministratori in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.
Giova infine notare che, in tutte le ipotesi in cui il numero paritario degli am-ministratori può comportare dissensi paralizzanti o insuperabili difficoltà gestorie, l'in-teresse dei soci potrebbe essere meglio tutelato mediante il ricorso in via generale (e non solo nella specifica ipotesi della revoca del consigliere delegato) alle ben note clau-sole "simul stabunt simul cadent" che prevedono la decadenza di tutti gli amministra-tori quando venga meno anche uno solo di essi.



50. Delega per la costituzione di patrimoni destinati (art. 2447 bis, lettera a, c.c.)


La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis, lettera a c.c., può formare oggetto di delega ad uno o più amministratori od al comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2381 c.c..
 

Motivazione

In prima istanza si rileva che nessuna norma di legge vieta espressamente che formi oggetto di delega ad un amministratore (ai sensi dell'art. 2381 c.c.) la delibera-zione di costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui all'art. 2447 bis, lettera a), c.c..
Di converso, potrebbe pretendersi di individuare ragioni ostative alla delega nella particolare incidenza - sulla struttura patrimoniale della società - della costitu-zione di patrimoni separati, rispetto alla quale l'agire di un delegato sarebbe inadeguato.
In realtà, questa incidenza non può essere considerata impeditiva della delega, avuto riguardo a principi di interpretazione sistematica.
E' infatti necessario considerare la "confinante" materia del finanziamento de-stinato ad uno specifico affare (art. 2447 decies c.c.).
Malgrado le diversità strutturali correnti tra patrimonio e finanziamento desti-nati, non si possono disconoscere le numerose affinità, anche in punto di responsabilità patrimoniale (in entrambi i casi si determina infatti formazione di patrimoni separati), tra i due istituti.
Orbene, non è dubbio che, trovando il finanziamento destinato ad uno specifico affare origine in un contratto, la relativa competenza sia normalmente rimettibile all'ambito dei poteri di un amministratore delegato, vale a dire il legale rappresentante che in concreto - munito degli occorrenti poteri in forza di idonea preventiva delibera consiliare - procede alla sottoscrizione del contratto. Non sembra peraltro rinvenirsi nella legge traccia alcuna in merito al dettaglio di tale delega; tutte le specifiche indi-cazioni di cui all'art. 2447 decies, 2° comma, c.c. sono infatti inerenti al contenuto contrattuale, non già a quello deliberativo.
Nulla sembrerebbe quindi impedire che il contratto possa scaturire da una delega anche continuativa, purchè opportunamente ampia.
Se così è, non si vede perchè mai si dovrebbe concludere diversamente - in as-senza di elementi preclusivi - a riguardo della costituzione del patrimonio destinato di cui alla lettera a) dell'art. 2447 bis c.c..
L'argomento favorevole sopra indicato (assenza, nella legge, di un espresso di-vieto di delega), senz'altro pregiudiziale ad una soluzione positiva del quesito, va tutta-via considerato in una con ulteriori elementi interpretativi, che appaiono parimenti di conforto alla soluzione liberale.
In primo luogo, non sembra potersi sopravvalutare - nel senso di un'interpreta-zione restrittiva - il frequente utilizzo, in relazione al momento costitutivo del patrimo-nio destinato, dal termine "deliberazione" che sembrerebbe presupporre competenza collegiale (si vedano l'art. 2447 ter, c.c. in rubrica ed ai commi 1° e 2°; l'art.
2447 qua-ter, comma 1°, c.c.; l'art. 2447 quinquies, comma 3°, c.c.; l'art. 2447 septies, comma 4°, c.c.).
Il ritenere diversamente proverebbe troppo, giacchè porterebbe a ritenere non compatibile l'istituto con l'affidamento dell'amministrazione sociale ad un amministra-tore unico. Inoltre, anche in presenza di organo amministrativo collegiale, è evidente che tutto quanto lecitamente delegabile dallo stesso forma appunto - principalmente e cioè in via preliminare - oggetto di deliberazione.
Il ripetuto riferimento quindi, da parte del legislatore delegato, all'assunzione di una "deliberazione" non può valere ad affermare la necessaria collegialità (e, comunque, non sarebbe di per sé impeditivo di delega ad un comitato esecutivo, il che dimostra vieppiù l'inattendibilità dell'argomento).
Nè autorizza verso questa ipotetica collegialità il riferimento ad una "normale" competenza del consiglio di amministrazione, accompagnata dalla previsione di un quorum deliberativo particolare (cfr art. 2447 ter, ultimo comma, c.c.).
Il richiamo al "consiglio" si spiega, secondo l'interpretazione che appare più probabile, proprio in ordine allo speciale quorum deliberativo rafforzato richiesto dalla norma (maggioranza assoluta dei membri); e la delega ad uno dei membri del consiglio rientra tra i possibili contenuti della "diversa disposizione dello statuto", espressa-mente consentita dalla norma stessa.
In altre parole, la disposizione intenderebbe rimarcare che, là dove l'organo amministrativo sia collegiale (e la competenza non sia attribuita dallo statuto all'as-semblea):
i) la deliberazione costitutiva ovvero quella che attribuisse ad un amministrato-re delegato il potere costitutivo debba essere sorretta dal quorum rafforzato ivi indicato (salvo che con diversa clausola statutaria si stabilisca, al riguardo, un diverso quorum deliberativo in consiglio, più alto o più basso di quello di legge); e che:
ii) al fine di integrare la "diversa disposizione statutaria" ivi prevista, la possibilità di delega sul punto potrebbe opportunamente essere precisata dallo statuto, po-endosi dubitare della adeguatezza, a tale fine, della generica clausola autorizzativa al-la nomina di amministratori delegati, solitamente presente negli statuti societari.
In conclusione, non sembrano constare ragioni per escludere che il consiglio di amministrazione o di gestione possano delegare ad uno o più dei loro componenti le determinazioni di cui all'art. 2447 bis, lettera a), c.c.; appare tuttavia opportuno che questa delega:
- sia consentita espressamente dallo statuto sociale;
- venga rilasciata dall'organo di amministrazione collegiale con il quorum "raf-forzato" previsto dalla legge (ovvero con la diversa maggioranza prevista dallo statuto, per tale deliberazione).
 

 

VERBALIZZAZIONE


45. Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea
(art. 2375 c.c.)


La verbalizzazione dell’assemblea interviene in un tempo successivo alla conclu-sione dei lavori assembleari e non deve necessariamente essere fatta subito dopo lo scioglimento dell’assemblea, fermo restando che la verbalizzazione dovrà avvenire nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-ne delle deliberazioni assembleari.
Il verbale per atto notarile deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbaliz-zante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta l’assemblea.
La funzione del verbale e la valutazione degli interessi tutelati da una corretta verbalizzazione inducono a ritenere che il verbale redatto da notaio possa essere sotto-scritto dal solo notaio verbalizzante e che non sia richiesta a pena di invalidità la sotto-scrizione del presidente dell’assemblea.
Pertanto, in ordine alla nullità delle deliberazioni assembleari per mancanza di verbalizzazione, va precisato che non si considera mancante il verbale se esso, oltre a contenere la data della deliberazione e il suo oggetto, sia sottoscritto dal presidente dell’assemblea o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di sorveglianza e dal segretario nel caso di verbale redatto per atto privato ov-vero dal solo notaio nel caso di verbale redatto per atto pubblico.
L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale viene sanata da una verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La nozione stessa di verbalizzazione richiede però che il soggetto che redige il documento verbale (sia esso un atto privato o un atto notarile) sia stato presente all’assemblea il cui svolgimento viene do-cumentato con il verbale.
La specificità del verbale di assemblea induce a ritenere non applicabili al docu-mento notarile alcune delle prescrizioni dettate dall’art. 47 all’art. 59 della legge notarile (16.2.1913 n. 89) con particolare riferimento alla necessità dell’assistenza dei testimoni o della rinuncia agli stessi (art. 50 legge notarile), e a quella della lettura dell’atto al pre-sidente o all’assemblea. Nel caso in cui gli interventi in assemblea siano svolti in una lin-gua non compresa dal verbalizzante, essi dovranno essere tradotti in modo da assicu-rare al soggetto verbalizzante la comprensione dell'intervento, senza però vincoli formali, non applicandosi al verbale gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile.
 

Motivazione

E’ da tempo acquisito che il resoconto del fatto assembleare, da realizzarsi con il confezionamento del verbale, non può che avvenire dopo l’esaurimento del fatto stes-so: durante lo svolgimento dell’assemblea, infatti, l’autore del verbale non può che im-pegnarsi nella accurata percezione degli avvenimenti e, tutt’al più, specie là dove non vi sia l’ausilio di registrazioni audio/video, nella stesura di semplici appunti, che – senza distrarre l’attenzione del verbalizzante – ne aiutino la memoria nella successiva fase di redazione di un verbale preciso e fedele, cioè immune da vizi di incompletezza e di inesattezza (e v. per la s.p.a. l’art. 2377, comma 5°, n. 3 c.c., norma richiamata nel-la s.r.l. dall’art. 2479 ter, comma 4°, c.c.).
E’ altrettanto acquisito che proprio a tale ultimo fine non necessariamente oc-corre procedere alla stesura del verbale subito dopo la conclusione dei lavori assem-bleari. Possono, infatti, ricorrere necessità materiali e contingenti o ragioni di oppor-tunità connesse alla complessità del fatto assembleare le quali inducano l’autore del verbale a posticiparne il confezionamento ad altro momento più adatto, nella stessa o in successive giornate (si pensi a: assemblee che si concludono ad ora tarda e/o in condizioni di stress dei soggetti a cui spetta la redazione/sottoscrizione del verbale e/o a ridosso di impegni precedentemente assunti dai medesimi soggetti; necessità o op-portunità di visionare/ascoltare le registrazioni dell’assemblea ovvero di esaminare do-cumenti connessi ad interventi da verbalizzare, la cui esatta comprensione e sintesi in atto non può prescindere dal contenuto dei documenti a cui gli interventi si riferisco-no; ecc.).
Il nuovo testo dell’art. 2375 c.c., nel comma terzo (applicabile alla s.r.l. pur nel difetto di esplicito richiamo, stante la ricorrenza di uguali esigenze e presupposti, an-che alla luce della elaborazione dottrinale precedente alla riforma), esplicita ora la li-ceità del verbale non contestuale e pone al suo autore il solo obbligo di procedervi “senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di depo-sito o di pubblicazione”: formula da interpretarsi nel senso che – là dove il verbale sia soggetto a deposito e/o a pubblicazione – il rispetto dei termini per questi ultimi a-dempimenti garantisce l’assenza di ritardo (ove invece non ricorrano gli adempimenti citati, il giudizio sulla tempestività del verbale ha, come unici parametri di riferimento, la complessità del fatto assembleare che ne è oggetto e/o il protrarsi di eventuali osta-coli materiali al perfezionamento del verbale).
Quanto sopra, peraltro, non esclude che, per un verso, quantunque il verbale sia tecnicamente ineccepibile, un ingiustificato posticipo della sua redazione pur nell’ambito dei termini utili per gli adempimenti possa essere fonte di danni risarcibili, e che, per altro verso, un verbale tardivo, cioè successivo alla scadenza di quei termini, sia un valido verbale, in quanto idoneo – se perfezionato prima della successiva as-semblea – ad evitare la nullità della deliberazione per mancanza del verbale ai sensi dell’art. 2379 bis, comma 2°, c.c. (richiamato nella s.r.l. dall’art. 2479 ter, comma 4°, c.c.).
Merita tuttavia specificare che detto verbale tardivo - utile anche a sanare l’invalidità della delibera in conseguenza di un primo verbale da ritenersi mancante perché privo di uno degli elementi indicati nell’art. 2379, comma 3°, c.c., o da ritenersi incompleto o inesatto al punto da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione ex art. 2377, comma 5°, n. 3 c.c. – non può che essere redatto da soggetto, dotato dei poteri e della legittimazione di volta in volta necessari, personalmente (se del caso, anche con l’ausilio di mezzi telematici) presente alla riu-nione assembleare: ciò in quanto l’essenza del verbale assembleare rimane legata alla percezione diretta dell’evento da parte di chi ne offre il racconto.
In ogni caso non è dato desumere dalle norme dettate né dai principi in mate-ria, e pertanto non sussiste, l’obbligo del verbalizzante di esporre nel verbale le ragioni di una verbalizzazione non contestuale e non tardiva, e ciò in quanto questa appartie-ne alla fisiologia della documentazione assembleare.
Se il perfezionamento del verbale avviene in giorno diverso da quello in cui si è svolta la riunione, è necessario che dal verbale risultino sia la data in cui l’atto è stato redatto e sottoscritto (in osservanza di quanto disposto dall’art. 51, comma 2°, n. 1, legge notarile), sia la data in cui si è tenuta la riunione assembleare e sono state adot-tate le relative deliberazioni (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2375, comma 1°, c.c.). E poiché l’iscrizione di un atto a repertorio va effettuata in dipendenza della sua effettiva realizzazione e nel giorno in cui questa si verifica (art. 62 legge notarile), ne deriva che al fine di cui sopra rileva la data dell’atto e non quella dell’evento assemble-are in esso documentato.
Proprio la (ora testualmente riconosciuta) liceità del verbale non contestuale accresce il rischio che il presidente dell’assemblea non possa sottoscriverlo a causa di eventi verificatisi tra la conclusione della riunione e la redazione del verbale. A tale impossibilità quasi mai può porsi sicuro rimedio attraverso la sottoscrizione del verba-le da parte dei soggetti (presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza) menzionati, come alternativi al presidente dell’assemblea, nell’art. 2379, comma 3°, al fine di evitare la nullità della deliberazione per “mancanza del verbale”: quei soggetti potrebbero del tutto mancare (per mancanza delle relative cariche, se la società ha un amministratore unico), coincidere con il presidente dell’assemblea (che normalmente è, per scelta statutaria, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza) o essere assenti in assemblea (ed è quantomeno dubbio che abbia valore giuridico la sottoscrizione di un soggetto che, in quanto assente, non è in grado di verificare l’esattezza e la completezza del verbale).
Quando il verbale è redatto con atto notarile, tuttavia, l’art. 2375, comma 1°, c.c. (ed ora anche l’art. 2379, comma 3°, c.c.), non diversamente da quanto avveniva prima della riforma, si presta ad essere letto – alla luce della “ratio” dell’intervento del notaio e della funzione dal medesimo svolta – nel senso della sufficienza della sotto-scrizione notarile in ordine alla validità del verbale e della delibera. Si è infatti più volte osservato che la logica dell’intervento notarile nell’assemblea straordinaria è riposta nella garanzia di una ricostruzione documentale imparziale del fatto assembleare nell’interesse generale (della società, di tutti i soci, dei terzi variamente interessati), una ricostruzione documentale dotata dell’efficacia di piena prova che mal si presta ad essere condizionata nel suo venire ad esistenza e nella determinazione del suo conte-nuto da un soggetto tutt’altro che imparziale (in quanto nominato dai soci di maggio-ranza) quale di norma è il presidente dell’assemblea (e, ora, gli altri soggetti menziona-ti dall’art. 2379, comma 3°, c.c.). Donde la deduzione che il verbale notarile è in realtà un atto pubblico senza parte, nel senso che non vi è alcun soggetto (tanto meno l’assemblea complessivamente considerata, che in sostanza si risolverebbe nella sua interna maggioranza) che, a fatti svolti, possa “disporre” della relativa verbalizzazione notarile, impedendone la realizzazione (in assoluto o in modo non conforme ai propri desideri) attraverso la negazione della propria sottoscrizione. Il notaio incaricato della redazione del verbale ha perciò il potere/dovere di procedervi quand’anche il presiden-te dell’assemblea (o altro soggetto di cui all’art. 2379, comma 3°, c.c.) non possa o non voglia sottoscrivere il verbale, nel qual caso – alla luce della comune prassi di racco-gliere la sottoscrizione del presidente – può ritenersi opportuno che si faccia menzione, nel verbale, delle cause della mancata sottoscrizione.
La individuazione nel verbale assembleare notarile di un atto pubblico senza parte – anche quando in esso si dia conto di dichiarazioni di natura negoziale rese in assemblea, se delle stesse si dia conto quali “fatti” accaduti in assemblea e non già allo scopo di rivestirle di una forma diversa da quella orale - comporta più in generale la non necessaria applicazione di quelle formalità che la legge notarile ricollega alla pre-senza di almeno una parte: dalla costituzione in atto del presidente dell’assemblea (o altro intervenuto), con conseguente verifica dell’identità e della legittimazione, alla as-sistenza dei testimoni o rinunzia agli stessi, dalla lettura dell’atto alla sottoscrizione del medesimo.
La mancanza di parti esclude altresì l’applicazione delle norme sulla nomina di interpreti di cui agli artt. 55, 56 e 57 legge notarile. Esiste, naturalmente, la necessità che gli interventi in assemblea vengano espressi in lingua comprensibile da parte del verbalizzante, che in caso contrario non potrebbe dare adeguato conto dello svolgimen-to dell’assemblea. Ma a ciò si può ovviare con qualsiasi sistema di traduzione che pre-senti un sufficiente grado di affidabilità. E null’altro va richiesto se non, tutt’al più, una indicazione in verbale del sistema utilizzato per ottenere tale comprensibilità.



46. Tempi e regole per la formazione del verbale notarile di organi collegiali diversi dall’assemblea


Pur in assenza di un espresso richiamo legislativo si applicano alla verbalizza-zione per atto notarile dell’adunanza e delle deliberazioni di organi collegiali diversi dall’assemblea le regole dettate per la redazione del verbale delle deliberazioni assem-bleari e quindi:
a) il verbale potrà essere redatto anche in un giorno successivo a quello della riu-nione purché nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione delle deliberazioni ivi documentate;
b) il verbale può essere sottoscritto dal solo notaio senza che sia richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione del presidente del collegio;
c) il verbale deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbalizzante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta la riunione;
d) non sono applicabili le disposizioni della legge notarile relative sia alla neces-sità dell’assistenza dei testimoni o della rinunzia agli stessi sia alla necessità della let-tura del documento al presidente del collegio;
e) nel caso in cui uno o più intervenuti abbiano compiuto interventi in lingua non compresa dal verbalizzante, tali interventi dovranno essere tradotti in modo da assicu-rarne al soggetto verbalizzante la comprensione senza però vincoli formali, non risultan-do applicabili gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile.
 

Motivazione

L’attuale normativa della s.p.a. prevede numerose fattispecie nelle quali è ri-chiesta la verbalizzazione notarile, oltre al controllo notarile di legalità, di deliberazioni del consiglio di amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico ovvero del consi-glio di gestione nel sistema dualistico (nonché dei relativi comitati esecutivi in caso di delega di funzioni).
Si pensi: all’attribuzione statutaria di competenze in senso lato modificative dello sta-tuto normalmente spettanti all’assemblea straordinaria, le quali nel sistema dualistico possono essere attribuite anche al consiglio di sorveglianza, nei casi previsti dall’art. 2365, comma 2°, c.c.; all’emissione di obbligazioni (art. 2410 c.c.) e di strumenti fi-nanziari che condizionano tempi ed entità del rimborso del capitale all’andamento e-conomico della società (art. 2411, comma 3°, c.c.); all’emissione delegata di obbliga-zioni convertibili (art. 2420 ter c.c.); all’aumento delegato del capitale (art. 2443 c.c.); alla riduzione delegata del capitale per perdite nel caso previsto dall’art. 2446, comma 3°, c.c.; alla costituzione di patrimoni destinati “unilaterali” (art. 2447 ter e seguenti c.c.). Nella s.r.l. vanno ricordati gli analoghi casi dell’aumento delegato di capitale (art. 2481 c.c.), della riduzione delegata del capitale per perdite nell’ipotesi prevista dall’art. 2446, comma 3°, c.c. richiamato dall’art. 2482 bis, comma 6° c.c. e della fusione e scissione semplificate attribuite dall’atto costitutivo all’organo amministrativo (artt. 2505, comma 2°, c.c. e 2505 bis, comma 2°, c.c.).
Ciononostante in tema di s.p.a. nessuna disposizione è dedicata alla verbaliz-zazione delle delibere di tali organi, la cui necessità si inferisce – oltre che dai richiami all’art. 2436 c.c. nelle ipotesi sopra menzionate – dall’obbligo di tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi medesimi, i quali libri non potranno che contenere la trascrizione (o la diretta stesura, quando è possibile) dei verbali delle riu-nioni. Anche nella disciplina della s.r.l. manca una norma generale in materia; tutta-via per l’aumento delegato di capitale l’art. 2481 c.c. richiede che la decisione degli amministratori risulti “da verbale redatto senza indugio da notaio”.

L’assenza di una normativa specifica nel campo in esame lascia aperta una la-cuna da colmare attraverso lo strumento dell’analogia. E in effetti ricorrono tutti i pre-supposti perché si possano prelevare dalle disposizioni dettate per il verbale assemble-are (artt. 2375 e 2371, comma 1°, c.c.) e dalla loro retta interpretazione (cfr. la massi-ma n. 45) le regole da applicare al verbale dell’organo amministrativo, di gestione e di sorveglianza, almeno nei casi in cui è previsto l’intervento del notaio verbalizzante. Si tratta infatti di organi collegiali, che operano secondo un procedimento identico nelle sue fasi a quello assembleare e che presentano le stesse problematiche di documenta-zione, non costituendo differenze tali da impedire l’estensione analogica aspetti speci-fici quali l’inammissibilità di partecipazione dei membri alla riunione per mezzo di de-lega, gli obblighi di comportamento posti in capo ai membri portatori di interessi pro-pri o il voto capitario.


Conferma questa conclusione l’ampliamento delle cause di invalidità delle deli-berazioni del consiglio di amministrazione a tutte le ipotesi di non conformità alla leg-ge e allo statuto, con richiamo all’art. 2377 c.c., in quanto compatibile, per il caso di deliberazioni lesive dei diritti dei soci (art. 2388, comma 4°, c.c.): da ciò deriva la pos-sibile invalidità delle deliberazioni consiliari per inesattezza o incompletezza del verba-le nei casi previsti dall’art. 2377, comma 5°, n. 3 c.c.. Mancando, per contro, il richia-mo dell’art. 2379 c.c., anche le ipotesi di mancanza del verbale che provocano la nulli-tà delle deliberazioni assembleari sembrano confluire tra i casi di invalidità per non conformità alla legge di cui all’art. 2388, comma 4°, c.c.. Il che non esclude - ma anzi conferma a maggior ragione - l’ammissibilità di un verbale tardivo allo scopo di sanare una delibera consiliare invalida per verbale mancante, incompleto o inesatto.
Si può pertanto fare pieno rinvio alla motivazione della massima n. 45 per la giustificazione di quanto esposto nella presente massima, avendo cura di precisare che anche la verbalizzazione “senza indugio” di cui all’art. 2381 c.c. non può non essere interpretata, per coerenza sistematica e per la ricorrenza di una medesima “ratio”, co-me equivalente a verbalizzazione “senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione” di cui all’art. 2375, comma 3°, c.c.. Non avrebbe alcun fondamento logico normativo, infatti, il pensare che nella sola occasione dell’aumento di capitale delegato al consiglio di amministrazione nella s.r.l. si sia voluto pretendere una realizzazione del verbale in tempi più stretti rispetto a quanto in generale richiesto nella verbalizzazione assembleare di s.p.a. e s.r.l.


 

RECESSO


51. Predeterminazione del valore delle azioni in caso di deliberazioni che attribuiscono diritto di recesso (art. 2437 ter c.c.)


L'attribuzione ai soci del diritto a conoscere la determinazione del valore delle a-zioni (da farsi dagli amministratori sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile) di cui all'art. 2437 ter, comma 5°, c.c. è posta nell'in-teresse di quei soci che, non avendo concorso all'approvazione della delibera che attri-buisce il diritto di recesso, intendano esercitarlo conoscendo il valore attribuito dall'orga-no amministrativo alla loro partecipazione, tenuto conto:
a) della impossibilità di revocare la dichiarazione di recesso una volta che questa sia stata comunicata alla società;
b) dell'onere posto a carico del socio recedente di contestare tale determinazione di valore contestualmente alla dichiarazione di recesso.
Conseguentemente la previsione di cui all'art. 2437 ter c.c. non trova applicazio-ne o deve comunque ritenersi rispettata:
- in caso di approvazione alla unanimità della delibera che legittima il recesso;
- nel caso in cui i soci che non concorrono alla approvazione di una delibera che legittima al recesso abbiano espressamente o tacitamente rinunziato al diritto di cono-scere preventivamente il valore delle azioni;
- nel caso in cui la delibera sia stata assunta sotto condizione risolutiva espressa dell'esercizio del diritto di recesso.

 

Motivazione

L'art. 2437 ter c.c. disciplina i "criteri di determinazione del valore delle azioni" nel caso in cui occorra liquidarne il valore in caso di recesso.
In particolare tale norma, al secondo comma, attribuisce la competenza per la de-terminazione "agli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del sog-getto in-caricato della revisione contabile" e stabilisce i criteri a cui ci si deve attenere (commi 2°, 3°, 4°).
La norma, al quinto comma, attribuisce altresì ai soci il diritto:
- di conoscere la determinazione del valore di cui sopra nei quindici giorni pre-ceden-ti alla data fissata per l'assemblea:
- di prendere visione e di ottenerne copia a proprie spese.
Nell'interpretazione di questa norma occorre considerare le modifiche apporta-te, nel testo definitivo, alla formulazione contenuta nello schema di decreto approvato con prelimi-nare deliberazione del consiglio dei ministri il 30 settembre 2002 che
(a) ha introdotto ex novo il quinto comma sopra ricordato in sostituzione di un com-ma, ora soppresso, del seguente tenore:
"la documentazione di cui al precedente terzo comma è depositata presso la se-de della società nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea e deve ri-manerci fino alla decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese.";
(b) ha sostituito al comma sesto la formulazione "in caso di contestazione il va-lore di liquidazione è determinato entro tre mesi dell'esercizio del diritto di recesso … " con la se-guente "in caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiara-zione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni … ".
La soppressione di cui sopra, accompagnata dalla introduzione del comma qui com-mentato, induce a ritenere che la determinazione del valore di cui si è detto non è più un elemento del procedimento che deve sempre essere rispettato, ma che tale de-terminazione è esclusivamente correlata al diritto del socio di chiedere tale valore.
Questo diritto appare posto nell'esclusivo interesse (disponibile) di quei soci che, in-tendendo esercitare il diritto di recesso, vogliono altresì conoscere il valore che l'organo amministrativo attribuisce alla loro partecipazione, tenuto conto della irrevo-cabilità della dichiarazione di recesso una volta comunicata.
Inoltre, l'inserzione operata nell'ultimo comma dopo le parole "in caso di conte-sta-zione" della proposizione "da proporre contestualmente alla dichiarazione di reces-so", se da un lato dimostra che il legislatore ha altresì voluto porre al socio recedente un termine di decadenza alla possibilità di contestare il valore da liquidare, dall'altro conferma la correla-zione tra "l'esercizio del recesso" e la conoscenza della "preventiva determinazione del valo-re da parte degli amministratori" dal momento che il socio re-cedente, per potere tempesti-vamente contestare il valore determinato ai sensi del se-condo comma dell'articolo in esame, deve conoscerlo al momento dell'esercizio del re-cesso.
Da ciò discende che, nel caso in cui tutti i soci abbiano concorso alla approvazione della delibera, l'eventuale mancanza di determinazione del valore non incide sul-la regolarità del procedimento assembleare.
Ad analoga conclusione si deve giungere anche nel caso in cui tutti i soci abbiano rinunziato al diritto di conoscere la determinazione del valore o non lo abbiano chiesto, anche se poi in sede assembleare non abbiano concorso alla formazione della deliberazione, abbiano essi, poi, esercitato o meno il diritto di recesso.
La finalità perseguita dal legislatore porta altresì a ritenere che nel caso in cui la deliberazione che legittima al recesso sia stata assunta sotto l'espressa condizione risoluti-va dell'esercizio del diritto di recesso, la determinazione del valore delle azioni diviene irri-levante, essendosi attribuito al socio che non ha concorso alla formazione della deliberazio-ne il più pregnante diritto di rendere inefficace la deliberazione assunta.
In tal caso infatti delle due l'una: o nessun socio esercita il diritto di recesso ed allo-ra non occorre procedere ad alcuna quantificazione o viene esercitato tale diritto ed allora la deliberazione diviene inefficace per avveramento della condizione risolutiva e non si rende necessario procedere a quantificazioni di sorta.
Ma le modifiche apportate dal legislatore sembrano fondare una più radicale interpretazione della norma in base alla quale eventuali violazioni del diritto del socio a conoscere preventivamente il valore attribuito alle azioni non incidono sulla validità della delibera, ma incidono solo sulla successiva previsione di un termine di decadenza alla facoltà del socio di contestare la valutazione. In assenza cioè di una predeterminazione di valore da parte degli amministratori, il socio recedente potrà contestare nel merito la tardiva determinazione di valore senza dovere rispettare il termine di decadenza sopra citato.
Inoltre, sempre nell'ottica di tutela del socio recedente, sembra doversi ammettere per il socio che ha dichiarato di recedere senza potere conoscere tempestivamente il valore delle sue azioni un diritto a revocare la propria dichiarazione di recesso.
La ratio della norma, ricostruita alla luce delle modificazioni apportate al testo normativo, sembra realizzarsi meglio con la qui affermata inapplicabilità del termine di decadenza sopra citato e con la postulata revocabilità della dichiarazione di recesso, piuttosto che con una ricostruzione della violazione del quinto comma dell'articolo citato come violazione del procedimento di formazione della deliberazione, contro la quale l'unico rimedio concesso al socio che intende recedere sarebbe solo l'impugnazione della deliberazione.

 

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