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massime  elaborate dalla commissione societa'
del consiglio notarile di milano

notaio Luigi Augusto Miserocchi
prof. notaio Piergaetano Marchetti
prof. notaio Mario Notari
prof. notaio Giuseppe Rescio
notaio Manuela Agostini
notaio Massimo Caspani
notaio Domenico de Stefano
notaio Antonio Marsala
notaio Filippo Zabban

V. TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE
 

 

 

 

 


 

 

 

 

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

20. Trasformazione eterogenea

Pur in assenza in una espressa previsione normativa deve ritenersi ammissibile una trasformazione eterogenea da o in società di persone. A tale operazione si applica, in linea di principio, la normativa prevista per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali di cui agli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c. senza però obbligo di perizia.

Si applica anche alla trasformazione eterogenea il principio della continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 c.c..

Alla trasformazione di un ente diverso da società di capitali in società di capitali si applica il secondo comma dell'art. 2500 ter c.c. con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.p.a. o della s.a.p.a.) ovvero dell'art. 2465 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.r.l.).

La trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa deve in ogni caso considerarsi trasformazione eterogenea con applicazione della relativa disciplina.

Motivazione

Il codice civile del 1942 disciplinava solo la trasformazione c.d. progressiva da società di persone in “società aventi personalità giuridica” (art. 2498 C.C.): ciò non ha impedito alla dottrina, alla giurisprudenza e alla prassi subito formatesi di considerare la trasformazione un istituto che, in ambito societario, aveva una applicazione generale consentendo il cambiamento del tipo sociale nella permanenza dell’ente.

Le esigenze della prassi, nel tempo, hanno indotto gli interpreti e la giurisprudenza a cercare un ulteriore ampliamento del campo di applicazione dell’istituto: si è sentita l’esigenza di consentire ad altri enti (non societari) a base associativa di trasformarsi in società e viceversa senza dovere ricorrere allo schema dello scioglimento, restituzione dei beni ai soci, costituzione dell’ente con conferimento dei beni ricevuti.

Una parte della dottrina ha ritenuto che l’istituto della trasformazione non fosse più un istituto endosocietario, ma riguardasse tutti gli enti associativi con il limite del c.d. “principio di omogeneità causale” principio che avrebbe impedito soltanto quelle trasformazioni che portavano ad adottare schemi organizzativi incompatibili con il perseguimento delle finalità originarie dell’ente.

In una sua accezione più estesa poi questo limite veniva posto esclusivamente nell’interesse dei soci e poteva essere superato con il consenso unanime degli stessi.

La giurisprudenza onoraria inoltre, al di fuori di questi tentativi di ricostruzione dogmatica, aveva omologato atti di trasformazione “atipici” con numerosi provvedimenti di omologazione dettati prevalentemente dalla valutazione degli interessi in gioco nelle fattispecie esaminate.

Il Legislatore della riforma ha recepito gran parte di queste istanze e ha dedicato grande attenzione alla trasformazione disciplinando meglio la trasformazione in ambito societario (prevedendo all’art. 2500 ter le trasformazioni di società di persone in società di capitali e all’art. 2500 sexies le trasformazioni di società di capitali in società di persone) e ha previsto e disciplinato agli artt. 2500 septies e 2500 octies C.C. la c.d. trasformazione eterogenea.

Questa disciplina non esaurisce però il campo di applicazione della trasformazione sia per quanto attiene alla trasformazione omogenea (dove non disciplina la trasformazione di società di persone in società di persone e di società di capitali in società di capitali) sia per quanto attiene alla trasformazione eterogenea.

Con riferimento a questo tipo di trasformazione si è prevista solo la trasformazione di alcuni enti non societari, specificatamente elencati, in società di capitali e viceversa, non menzionando la possibilità di una trasformazione da o in società di persone.

In particolare l’art. 2500 septies C.C. ha previsto la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e l’art. 2500 octies C.C. ha previsto la trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali.

La tecnica legislativa consapevolmente seguita dal Legislatore va coordinata con il riconoscimento, pure presente nella Relazione, della trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario.

La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati.

D’altra parte l’avere previsto la trasformazione eterogenea solo per le società di capitali non può impedire all’interprete di ammetterla anche per le società di persone: la dottrina ha già avuto occasione di osservare che non sussiste alcuna plausibile ragione per una tale limitazione e che anzi un tale tipo di trasformazione eterogenea in molti casi costituisce un “minus” rispetto a quanto previsto dal Legislatore: si pensi ad esempio al caso di “trasformazione” di una comunione di azienda in società di persone.

Il silenzio del Legislatore va spiegato con i limiti della delega e non può essere interpretato come una esclusione della possibilità di applicare l’istituto della trasformazione ad ipotesi similari.

Una attenta rilettura della Relazione conferma la esattezza della ricostruzione qui proposta: il Legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi.

La trasformazione sia essa omogenea o eterogenea ha comunque  un elemento caratterizzante comune che giustamente il Legislatore ha indicato nel primo articolo dedicato alla trasformazione (2498 C.C.): quello della continuità dei rapporti giuridici.

In altri termini con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue tutti i rapporti anche processuali dell’ente prima della trasformazione.

Con questa disposizione si è voluto anzitutto risolvere dei problemi concreti anche se si sono create difficoltà dogmatiche laddove la trasformazione eterogenea ha previsto la trasformabilità ad esempio di consorzi e comunioni di azienda cioè di “fattispecie” in cui, alla luce dell’attuale ricostruzione dogmatica, non è dato scorgere l’esistenza di un “ente” preesistente alla trasformazione o nascente dalla stessa.

Non è però lecito all’interprete, per presunte esigenze dogmatiche, negare l’applicazione del principio di continuità dei rapporti giuridici a tali situazioni senza snaturare l’istituto della trasformazione eterogenea.

I problemi che all’operatore potranno presentarsi in materia di pubblicità dell’atto di trasformazione; andranno comunque risolti nel rispetto dell’art. 2498 C.C.

Se la disciplina dettata in tema di trasformazione “omogenea” e “eterogenea” non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell’istituto non lo è nemmeno per quanto attiene alle norme da applicare alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste.

La lacuna più grave riguarda l’ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali degli enti di cui all’art. 2500 octies C.C., in cui non è espressamente prevista la necessità di una relazione di stima di un esperto nominato ai sensi dell’art. 2343 o 2465 C.C..

Anche qui la lacuna si spiega con il fatto che il Legislatore non ha inteso dare una disciplina completa ed esaustiva lasciando all’interprete il compito di integrare la disciplina espressa.

Sulla base di queste premesse si deve riconoscere che anche alla trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva il secondo comma dell’art. 2500 ter C.C., dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali per il quale “il capitale delle società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base  dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 o, nel caso di srl, dell’art. 2465”.

Le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali.

Gli artt. 2500 septies e octies espressamente ricomprendono nell’ambito della trasformazione eterogenea la trasformazione di società consortili (di qualunque tipo) in società di capitali e la trasformazione di società di capitali in società consortili (di qualunque tipo).

La disposizione dimostra l’intenzione del Legislatore di dare un particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in consortile ed impedisce all’interprete di qualificare tale deliberazione come semplice modifica dell’oggetto. Quindi anche in tutti i casi di mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal Legislatore per la trasformazione eterogenea.

 

21. Maggioranze richieste per le delibere di fusione o scissione

L'art. 2502 c.c. (dettato in tema di fusione e applicabile alla scissione per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter ultimo comma c.c.) nella parte in cui prevede che la fusione, nelle società di capitali, è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto va intesa nel senso che qualora siano introdotte clausole statutarie nuove o difformi da quelle contenute nello statuto della incorporata o della scissa per la cui adozione la legge o lo statuto richieda maggioranze più elevate (di quelle genericamente previste dal c.c. per le modifiche statutarie) la adozione della delibera di fusione o di scissione deve essere presa con la maggioranza più elevata.

Il principio vale sia nel caso in cui la società incorporante o la beneficiaria siano società di nuova costituzione sia nel caso in cui siano società preesistenti ( in tale caso il confronto va fatto fra le clausole della incorporata o della scissa e quelle della società preesistente anche se non modificate per effetto della fusione o della scissione).

Motivazione

La massima intende chiarire l'esatto significato delle disposizioni che regolano il quorum necessario per l'approvazione della delibera assembleare di fusione e di scissione; risolve, in senso certamente sostanziale e così tenendo presenti gli interessi dei soci, un tema suscettibile di interpretazione formale diversa, la cui applicazione condurrebbe a conseguenze inaccettabili per la compagine sociale, e contrarie al principio che riconosce alla fusione e alla scissione la natura di eventi modificativi della struttura societaria.

Il riferimento alle norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto potrebbe infatti essere inteso come idoneo a determinare l'applicazione dei quorum genericamente previsti per questo tipo di deliberazioni, senza riguardo alla (invece necessaria) verifica del contenuto delle clausole contenute nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero della incorporante, ovvero ancora della beneficiaria.

Così, se questi statuti contenessero clausole il cui inserimento nello statuto della società fusa, incorporata o scissa renderebbe necessario, per legge o per quanto previsto da tali ultimi statuti, un diverso (e più elevato) quorum, allora la delibera di fusione o di scissione andrebbe adottata con questa più severa maggioranza; ciò nel rispetto - come accennato - della ricostruzione teorica che riconosce alla fusione e alla scissione la natura di eventi modificativi della originaria struttura societaria, e nel rispetto del diritto dei soci a mantenere anche nella nuova società - nonostante l'operazione straordinaria - quegli assetti organizzativi per i quali la legge o lo statuto prevedano cautele specifiche.

Si pensi - a titolo di esempio - al caso in cui lo statuto della società incorporata:

a) preveda genericamente, per le modifiche statutarie, il quorum deliberativo del 51%;

b) non contenga alcuna clausola limitativa alla circolazione delle partecipazioni;

c) preveda, per l'inserimento di clausola intesa alla limitazione di cui sub b), quorum dei 2/3 del capitale;

in questo caso, se lo statuto della incorporante contiene clausole limitative alla circolazione delle partecipazioni, la fusione è approvata, in assemblea della incorporata, solo se favorevolmente votata dai 2/3 del capitale.

Il medesimo criterio vale - sempre a titolo di esempio, ma con riferimento ai maggiori quorum disposti direttamente dalla legge - allorchè la fusione determini la incorporazione di società per azioni con oggetto sociale diverso da quello della incorporante; in applicazione dell'articolo 2369, quinto comma c.c., la delibera di fusione della incorporata dovrà riportare il voto favorevole, in seconda convocazione, di più di 1/3 del capitale sociale, e non il più modesto quorum del terzo comma dello stesso articolo.

22. Presupposti della procedura semplificata della fusione (art. 2505 c.c.)

Il presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art. 2505 c.c. – ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.c. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate), 2501-quinquies c.c. (relazione illustrativa degli amministratori) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) – consiste nel possesso di tutte le azioni o quote dell’incorporata da parte dell’incorporante e deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell’atto di fusione.

E’ pertanto legittima l’assunzione di una decisione di fusione, secondo tale procedura semplificata, anche qualora il presupposto del possesso totalitario non sussista al momento dell’approvazione del progetto di fusione, né al momento della decisione di fusione; l’attuazione della fusione è in tal caso subordinata ad un evento futuro (acquisizione del possesso totalitario) l’avveramento del quale deve essere accertato in sede di stipulazione dell’atto di fusione.

In analogia a quanto disposto dall’art. 2505, comma 1, c.c. (e dall’art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l’art. 2501-sexies c.c. – e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio – allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni:

a) fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza (o comunque da un unico soggetto);

b) fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima;

c) fusione di tre (o più) società interamente possedute “a cascata” (A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C);

d) fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;

e) fusione per incorporazione (c.d. “inversa”) della società controllante nella controllata interamente posseduta.

Motivazione

La massima contiene due principi, già oggetto di ripetute e conformi prese di posizione da parte della giurisprudenza onoraria ed avallate dalla prevalente dottrina: il primo concernente il profilo temporale dei requisiti che legittimano la c.d. procedura semplificata di fusione, ed il secondo in merito alla possibilità di estendere tale procedura semplificata (o almeno taluni suoi elementi) ad ipotesi non strettamente contemplate dalla fattispecie definita dalla norma in oggetto (art. 2505, comma 1, c.c.).

Sotto il primo profilo, è evidente che non vi sono problemi allorché il presupposto di applicazione della procedura semplificata (id est il possesso della totalità delle azioni dell’incorporanda da parte dell’incorporante) è presente in data precedente alla redazione del progetto di fusione e continua a sussistere sino alla data di efficacia dell’atto di fusione. E’ questa l’ipotesi “normale” cui probabilmente si rivolge la norma, laddove fa riferimento alla “fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima”.

Si deve peraltro ritenere che il momento iniziale della procedura non sia essenziale per la realizzazione della fattispecie, la quale anzi dev’essere maggiormente focalizzata sul momento di chiusura della procedura, ovverosia l’atto di fusione. Va infatti affermato che la semplificazione procedurale di cui alla norma in esame non può essere attuata – e se attuata non può essere portata a termine – allorché il possesso totalitario dell’incorporanda sussistesse al momento della redazione del progetto, ma sia venuto meno prima delle deliberazioni di fusione o anche solo prima della stipulazione dell’atto di fusione.

Ne consegue che: (a) da un lato, occorre comunque verificare – anche mediante idonee attestazioni dei rappresentanti delle società – che al momento del perfezionamento dell’atto di fusione l’incorporante sia ancora titolare del 100 per cento delle azioni dell’incoporanda; (b) dall’altro lato, è legittima la redazione di un progetto di fusione e la successiva approvazione da parte della deliberazione assembleare, seguendo la c.d. procedura semplificata, anche in mancanza di tale presupposto, purché esso sopraggiunga prima dell’atto di fusione. In questo secondo caso, tanto il progetto, quanto la decisione di fusione, rappresentano atti societari la cui esecuzione è subordinata al verificarsi di un evento futuro, assunto espressamente come presupposto dell'intero procedimento, senza che all’uopo sia necessario apporre una condizione in senso proprio.

Sotto il secondo profilo, taluni elementi della c.d. procedura semplificata possono essere ritenuti applicabili anche in ipotesi diverse da quelle considerate dalla norma, pur in presenza di un rapporto di cambio di azioni o quote delle società partecipanti alla fusione, sempre che le circostanzi siano tali da rendere “per definizione” irrilevante la determinazione del rapporto di cambio rispetto al valore complessivo della o delle partecipazioni detenute da tutti i soci di tutte le società partecipanti alla fusione. Tale applicazione estensiva della procedura semplificata trova evidente conferma nella norma dettata in tema di scissione, la quale opera una disapplicazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, in ipotesi in cui un cambio di azioni (e quindi anche un rapporto di cambio) esiste comunque (nella scissione totale proporzionale a favore di beneficiarie di nuova costituzione, infatti, tutte le azioni della scissa vengono cambiate in azioni di nuova emissione delle beneficiarie).

Sebbene vi sia un’evidente affinità tra le due situazioni, si può infine precisare che quanto ora descritto differisce dall’ipotesi di rinunzia da parte dell’unanimità dei soci alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio e/o alla relazione degli amministratori sulla fusione, ex art. 2501-quinquies c.c. (tema sul quale ci si sofferma in altro orientamento interpretativo). A differenza dell’ipotesi della rinunzia, infatti, le fattispecie sopra considerate comportano la disapplicazione delle norme che impongono la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio a prescindere dal consenso unanime di tutti i soci, posto che le minoranze non possono comunque subire alcun nocumento dal rapporto di cambio.

 

23. Non necessità della relazione degli esperti nella scissione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.)

Nella scissione la c.d. procedura semplificata (disapplicazione dell’art. 2501-sexies c.c. relativo alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) è espressamente prevista nel solo caso di scissione proporzionale a favore di società di nuova costituzione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.).

Tuttavia, in analogia con quanto disposto dallo stesso art. 2506-ter, comma 3, c.c. (e dall’art. 2505, comma 1, c.c., in tema di fusione di società interamente possedute), la relazione degli esperti deve altresì ritenersi superflua allorché la scissione non possa in alcun modo comportare una variazione del valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti all’operazione; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni:

a) scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l’intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa;

b) scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;

c) scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l’intero capitale della scissa, allorché le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;

d) scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa (ovvero allorché sia la scissa che la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti.

Motivazione

L’applicazione estensiva o analogica della norma, anche ad ipotesi non espressamente contemplate, è motivata dalle medesime ragioni espresse nella motivazioni illustrate in calce alla massima n. 23 (in tema di presupposti della procedura semplificata della fusione: art. 2505 c.c.).
 

24. Applicabilità degli artt. 2505 secondo comma e 2505 bis secondo comma c.c. anche nel caso in cui il possesso del capitale della incorporanda intervenga nel corso del procedimento.

La possibilità eventualmente prevista nell'atto costitutivo o nello statuto, che la fusione sia deliberata, anziché dall'assemblea, dall'organo amministrativo, nei casi previsti dagli artt. 2505 secondo comma c.c. e 2505 bis secondo comma c.c,. trova applicazione anche nel caso in cui il possesso dell'intero capitale o del 90% del capitale della incorporanda non preesista alla approvazione del progetto, ma intervenga nel corso del procedimento comunque prima della stipulazione dell'atto di fusione.

Motivazione

Gli artt. 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, c.c., prevedono una “semplificazione” procedurale della fusione, consistente nella facoltà di attribuire agli amministratori, con apposita clausola statutaria, la possibilità di assumere la decisione di fusione, in luogo dell’assemblea dei soci. Analogamente a quanto avviene per le altre “semplificazioni” procedurali previste dall’art. 2505, comma 1, c.c. (esenzione dall’obbligo di redigere la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti), le norme ora citate subordinano l’applicazione della “semplificazione” al presupposto del possesso della totalità (o del novanta per cento, nella seconda ipotesi) del capitale sociale dell’incorporanda da parte dell’incorporante.

Anche in questi casi, quindi, si pone il problema di individuare il momento nel quale deve realizzarsi il presupposto di applicazione della deroga rispetto al regime ordinario.

L’interpretazione proposta nella massima – ove si ritiene necessaria ma anche sufficiente la sussistenza del possesso totalitario (o al novanta per cento) al più tardi al momento del perfezionamento dell’atto di fusione – fa leva sulle medesime ragioni con le quali viene argomentata la massima sulla c.d. fusione semplificata ex art. 2505, comma 1, c.c.. Si può qui in particolare ribadire che in entrambi i casi l’interesse all’applicazione della procedura ordinaria viene meno a prescindere dal momento in cui si realizza il presupposto del possesso totalitario o quasi totalitario, purché ciò avvenga prima della stipulazione dell’atto di fusione, in quanto è solo con il termine della procedura di fusione che si producono gli effetti modificativi sulle società partecipanti alla fusione e sulle partecipazioni al loro capitale.

Anche nei casi previsti dagli artt. 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, c.c. – in presenza di una clausola statutaria che attribuisce la facoltà di assumere la decisione di fusione agli amministratori – si può dunque ritenere che il progetto di fusione e la decisione di fusione adottata dagli amministratori (nelle forme e nei termini previsti per la decisione assembleare di fusione) rappresentino atti societari la cui esecuzione è subordinata al verificarsi di un evento futuro, assunto espressamente come presupposto dell'intero procedimento, senza che all’uopo sia necessario apporre una condizione in senso proprio.

 

25. Esonero dall'obbligo di far redigere la relazione degli esperti nella scissione

L'organo amministrativo può essere esonerato dall'obbligo di far redigere la relazione degli esperti di cui agli articoli. 2501-sexies e 2506-ter c.c., con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione.

Il quarto comma dell'art. 2506-ter c.c. va inteso nel senso che consente all'organo amministrativo, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, di farsi esonerare oltre che dall'obbligo di redigere la situazione patrimoniale di cui al primo comma e la relazione di cui al secondo, anche da quello di far redigere la relazione degli esperti di cui al terzo comma.

Tale possibilità si applica ad ogni tipo di scissione (totale o parziale) sia essa a favore di società di nuova costituzione o di società già esistente.

Resta fermo l'obbligo della relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti che per effetto della scissione aumentino il loro  capitale (il principio si desume dell'art. 2501-sexies ultimo comma c.c. in tema di fusione), nonché ove comunque applicabile per legge.

Motivazione

Il problema della liceità della rinunzia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 quinquies c.c. è stato già affrontato da questa Commissione, in modo unitario per i casi di fusione e scissione, prima della riforma ed ha formato oggetto della massima n. 3 approvata dal Consiglio Notarile di Milano in data 6 febbraio 2001.

Tale massima prevedeva: “non è necessaria la relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c. allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunziato e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l’eventuale applicabilità dell’art. 2343 c.c.”.

La massima recepiva l’orientamento espresso da un importante decreto della Corte di Appello di Milano (App. Milano, decr. 12.1.2001) e si basava sulla valutazione della funzione della relazione peritale in relazione agli interessi dei soci, dei creditori sociali e dei creditori particolari dei soci.

Le massime n. 25 e n. 26, che qui si motivano unitariamente, tornano ad affrontare il problema alla luce delle nuove disposizioni contenute nella riforma per fusioni e scissioni ed in particolare alla luce degli artt. 2506 ter quarto comma c.c. in tema di scissione e dell’art. 2505 quater c.c. in tema di fusione a cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

Va esaminata in primo luogo la norma, dettata in tema di scissione, dall’art. 2506 ter quarto comma c.c..

Questa norma, sotto la rubrica “norme applicabili”, introduce al primo comma l’obbligo per l’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione di redigere:

a) la situazione patrimoniale in conformità all’art. 2501 quater c.c.;

b) la relazione illustrativa in conformità all’art. 2501 quinquies c.c.;

al secondo comma prevede inoltre che la relazione dell’organo amministrativo debba contenere indicazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte per le fusioni.

Il terzo comma prescrive altresì che alla scissione si applica l’art. 2501 sexies e quindi che si deve far luogo alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

Infine al quarto comma l’articolo in esame consente che, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione “l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi”.

Occorre stabilire se l’esonero qui previsto riguardi solo la situazione patrimoniale e la relazione di cui ai commi primo e secondo o anche la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui al terzo comma.

La risposta non va cercata nel dettato letterale (“redazione dei documenti”) di per sé equivoco, potendo significare tanto il “redigere” quanto,  nella sua impersonalità, “il far redigere”, quanto nella funzione della relazione dell’esperto.

Tale funzione è stata così sintetizzata nella ricordata massima numero 3 del 2001:

“La competenza a stabilire il rapporto di cambio, in caso di fusione e scissione, spetta all’organo amministrativo che provvede a darne illustrazione e giustificazione ai soci a mezzo della propria relazione. L’intervento dell’esperto che redige la relazione peritale prevista dall’art. 2501 quinquies c.c. (richiamato in tema di scissione dell’art. 2504 novies c.c.) consiste quindi nel fornire ai soci un parere sulla congruità delle valutazioni e determinazioni dell’organo amministrativo.”

Questa ricostruzione della funzione della relazione dell’esperto è sicuramente valida anche alla luce della Riforma e dimostra come, in assenza della redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell’organo amministrativo, la relazione dell’esperto non solo perde di significato, ma ne diviene addirittura impossibile la redazione in assenza di quegli elementi di riferimento su cui l’esperto deve basarsi.

Non può evidentemente essere presa in seria considerazione l’ipotesi secondo cui in tali casi sarebbe l’esperto a doversi far carico di acquisire quegli elementi che gli amministratori per espressa disposizione di legge non gli hanno dovuto fornire: accedere ad una tale interpretazione significherebbe trasformare una norma finalizzata a semplificare il procedimento di scissione in una norma volta ad aggravarne l’iter in palese contraddizione con le finalità perseguite dal Legislatore.

Conseguentemente la possibilità che l’organo amministrativo possa essere esonerato dall’obbligo di far redigere la relazione degli esperti di cui agli artt. 2501 sexies e 2506 ter c.c., purché vi sia il consenso unanime sia dei soci sia dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, non solo va confermata, ma trova nella riforma un riscontro normativo inequivocabile.

Ciò dimostra, almeno per quanto riguarda la scissione, l’esattezza dell’assunto secondo cui gli interessi tutelati dalla relazione dell’esperto sono solo quelli dei soci e dei portatori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto e che invece gli interessi dei creditori sociali, di quelli particolari dei soci e della salvaguardia del capitale sono dal Legislatore tutelati con altri strumenti e con altre norme  (e non con la relazione dell’esperto).

 Passiamo ora ad esaminare l’art. 2505 quater c.c. dettato in tema di fusioni cui non partecipino società con capitale rappresentato da azioni: la norma detta disposizioni volte a semplificare e a velocizzare tale procedimento di fusione e tra le altre semplificazioni e riduzioni a metà dei termini prevede che “le disposizioni dell’art. 2501 sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione”.

Non c’è dubbio che non sia possibile utilizzare la norma per trarne, con argomentazione a contrario, l’assunto secondo cui, quindi, quando al procedimento partecipi una società il cui capitale sia rappresentato da azioni, non sia possibile omettere la relazione dell’esperto.

Infatti la norma in esame da un lato inserisce la possibilità di deroga alle disposizioni dell’art. 2501 sexies in un contesto in cui si prevedono tutta una serie di altre semplificazioni riservate esclusivamente alle operazioni di fusione indicate in rubrica e dall’altro contempla solo l’ipotesi della rinunzia da parte dei soci delle società partecipanti alla fusione senza poter prendere in considerazione la rinunzia dei portatori di altri strumenti finanziari aventi diritto di voto.

Anzi l’art. 2505 quater c.c. conferma l’assunto da cui era partita la Corte di Appello di Milano con il decreto 12.1.2001 e la citata e coeva massima secondo cui, almeno nel caso di fusioni cui non partecipino società con capitale rappresentato da azioni, la relazione di stima è posta nell’esclusivo interesse dei soci, potendo essi ed essi soli rinunziarvi.

Ma la funzione della relazione di stima è la stessa che  risulta dall’esame dell’art. 2506 ter quarto comma c.c. in tema di scissione: in tali casi si è visto come gli unici interessi tutelati da tale documento siano quelli dei soci e quelli dei portatori di altri strumenti finanziari aventi diritto di voto.

La massima numero 26 dettata in tema di fusione conferma la precedente massima anche nel caso in cui alla fusione partecipino società il cui capitale sia rappresentato da azioni, allorché tutti i soci e tutti i portatori di strumenti finanziari che danno diritto al voto vi rinunzino, sulla base di una interpretazione estensiva del quarto comma dell’art. 2506 ter c.c. in quanto tale norma conferma che la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c. è posta nell’esclusivo interesse dei soggetti ivi indicati e non in quello dei creditori sociali o di quelli particolari dei soci e neppure a tutela  dell’intangibilità del capitale.

Giungere a diversa conclusione significherebbe attribuite alla relazione degli esperti sul rapporto di cambio in caso di fusione a cui partecipano all’operazione società con capitale rappresentato da azioni una finalità e una funzione diversa da quella che tale relazione ha in sede di scissione e da quella che essa ha nelle fusioni a cui non partecipino società per azioni.

L’insostenibilità della conclusione dimostra l’erroneità della premessa e induce a riconfermare le motivazioni della massima del 2001, che ha finito per trovare una puntuale conferma negli artt. 2506 ter comma quarto e 2505 quater del Codice Civile post riforma.

Risulta quindi confermato che i soci (e ora anche i portatori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) possono rinunziare alla redazione della relazione peritale in quanto titolari unici del “potere di valutazione dell’idoneità dei mezzi prescelti a presidio degli interessi di cui sono portatori”.

L’ordinamento tutela con altri mezzi l’interesse dei creditori sociali che ugualmente in tutte le ipotesi di scissione e fusione (con o senza partecipazione di società azionarie) possono fare opposizione all’operazione in corso ex artt. 2503, 2505 quater, 2506 ter ultimo comma) e sulle scissioni anche con l’art. 2506 quater ultimo comma c.c..

La relazione dell’esperto non è neppure posta a tutela di ipotetici pregiudizi di altre categorie di terzi (creditori particolari dei soci e erario) e questo non solo perché il rapporto di cambio dipende “anche da valutazioni inerenti a nuovi equilibri aziendali o a prerogative legate al diverso assetto che non possono trovare, necessariamente, riscontro di natura contabile-estimativa” (App. Milano citato), ma soprattutto perché, se è vero come è vero, che quando la garanzia del creditore particolare del socio è costituita da una quota di partecipazione in srl il legislatore ritiene sufficiente la tutela fornita al socio dal diritto comune senza richiedere la relazione di stima, non si vede perché dovrebbe cambiare orientamento quando questa garanzia sia costituita da azioni.

L’unico scopo del creditore particolare del socio è quello di soddisfare le ragioni del proprio credito ed è per lui irrilevante che la sua garanzia, costituita da una partecipazione in società da parte del suo debitore, sia costituita dalla quota di una srl o da azioni di una spa.

Va altresì ribadito che la possibilità di rinunziare alla relazione degli esperti sul rapporto di cambio appare consentita dalla disciplina comunitaria di cui alla terza direttiva (art. 28) come è confermato dalla legislazione tedesca che prevede espressamente la rinunzia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, col consenso unanime di tutti i soci.

Resta infine ferma la l'impossibilità di rinunziare, ove necessaria, alla relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c.

 

26. Esonero dall'obbligo di far redigere la relazione degli esperti nella fusione

Il quarto comma dell'art. 2506-ter c.c. è norma applicabile, per effetto di interpretazione estensiva, anche alla fusione, in quanto conferma che la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. è posta nell'esclusivo interesse dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto, e non nell'interesse dei creditori sociali o dei creditori particolari dei soci e neppure a tutela della intangibilità del capitale.

La normativa comunitaria e l'esistenza dell'art. 2505-quater c.c. non impediscono tale estensione anche al caso in cui alla fusione partecipino società per azioni.

Può quindi essere confermata la massima già elaborata da questa commissione (richiedendosi ovviamente il consenso oltre che dei soci anche dei portatori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) secondo la quale: "non è necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunciato e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l 'eventuale applicabilità dell'art. 2343 c.c."

Motivazione

Il problema della liceità della rinunzia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 quinquies c.c. è stato già affrontato da questa Commissione, in modo unitario per i casi di fusione e scissione, prima della riforma ed ha formato oggetto della massima n. 3 approvata dal Consiglio Notarile di Milano in data 6 febbraio 2001.

Tale massima prevedeva: “non è necessaria la relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c. allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunziato e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l’eventuale applicabilità dell’art. 2343 c.c.”.

La massima recepiva l’orientamento espresso da un importante decreto della Corte di Appello di Milano (App. Milano, decr. 12.1.2001) e si basava sulla valutazione della funzione della relazione peritale in relazione agli interessi dei soci, dei creditori sociali e dei creditori particolari dei soci.

Le massime n. 25 e n. 26, che qui si motivano unitariamente, tornano ad affrontare il problema alla luce delle nuove disposizioni contenute nella riforma per fusioni e scissioni ed in particolare alla luce degli artt. 2506 ter quarto comma c.c. in tema di scissione e dell’art. 2505 quater c.c. in tema di fusione a cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

Va esaminata in primo luogo la norma, dettata in tema di scissione, dall’art. 2506 ter quarto comma c.c..

Questa norma, sotto la rubrica “norme applicabili”, introduce al primo comma l’obbligo per l’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione di redigere:

a) la situazione patrimoniale in conformità all’art. 2501 quater c.c.;

b) la relazione illustrativa in conformità all’art. 2501 quinquies c.c.;

al secondo comma prevede inoltre che la relazione dell’organo amministrativo debba contenere indicazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte per le fusioni.

Il terzo comma prescrive altresì che alla scissione si applica l’art. 2501 sexies e quindi che si deve far luogo alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

Infine al quarto comma l’articolo in esame consente che, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione “l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi”.

Occorre stabilire se l’esonero qui previsto riguardi solo la situazione patrimoniale e la relazione di cui ai commi primo e secondo o anche la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui al terzo comma.

La risposta non va cercata nel dettato letterale (“redazione dei documenti”) di per sé equivoco, potendo significare tanto il “redigere” quanto,  nella sua impersonalità, “il far redigere”, quanto nella funzione della relazione dell’esperto.

Tale funzione è stata così sintetizzata nella ricordata massima numero 3 del 2001:

“La competenza a stabilire il rapporto di cambio, in caso di fusione e scissione, spetta all’organo amministrativo che provvede a darne illustrazione e giustificazione ai soci a mezzo della propria relazione. L’intervento dell’esperto che redige la relazione peritale prevista dall’art. 2501 quinquies c.c. (richiamato in tema di scissione dell’art. 2504 novies c.c.) consiste quindi nel fornire ai soci un parere sulla congruità delle valutazioni e determinazioni dell’organo amministrativo.”

Questa ricostruzione della funzione della relazione dell’esperto è sicuramente valida anche alla luce della Riforma e dimostra come, in assenza della redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell’organo amministrativo, la relazione dell’esperto non solo perde di significato, ma ne diviene addirittura impossibile la redazione in assenza di quegli elementi di riferimento su cui l’esperto deve basarsi.

Non può evidentemente essere presa in seria considerazione l’ipotesi secondo cui in tali casi sarebbe l’esperto a doversi far carico di acquisire quegli elementi che gli amministratori per espressa disposizione di legge non gli hanno dovuto fornire: accedere ad una tale interpretazione significherebbe trasformare una norma finalizzata a semplificare il procedimento di scissione in una norma volta ad aggravarne l’iter in palese contraddizione con le finalità perseguite dal Legislatore.

Conseguentemente la possibilità che l’organo amministrativo possa essere esonerato dall’obbligo di far redigere la relazione degli esperti di cui agli artt. 2501 sexies e 2506 ter c.c., purché vi sia il consenso unanime sia dei soci sia dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, non solo va confermata, ma trova nella riforma un riscontro normativo inequivocabile.

Ciò dimostra, almeno per quanto riguarda la scissione, l’esattezza dell’assunto secondo cui gli interessi tutelati dalla relazione dell’esperto sono solo quelli dei soci e dei portatori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto e che invece gli interessi dei creditori sociali, di quelli particolari dei soci e della salvaguardia del capitale sono dal Legislatore tutelati con altri strumenti e con altre norme  (e non con la relazione dell’esperto)

Passiamo ora ad esaminare l’art. 2505 quater c.c. dettato in tema di fusioni cui non partecipino società con capitale rappresentato da azioni: la norma detta disposizioni volte a semplificare e a velocizzare tale procedimento di fusione e tra le altre semplificazioni e riduzioni a metà dei termini prevede che “le disposizioni dell’art. 2501 sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione”.

Non c’è dubbio che non sia possibile utilizzare la norma per trarne, con argomentazione a contrario, l’assunto secondo cui, quindi, quando al procedimento partecipi una società il cui capitale sia rappresentato da azioni, non sia possibile omettere la relazione dell’esperto.

Infatti la norma in esame da un lato inserisce la possibilità di deroga alle disposizioni dell’art. 2501 sexies in un contesto in cui si prevedono tutta una serie di altre semplificazioni riservate esclusivamente alle operazioni di fusione indicate in rubrica e dall’altro contempla solo l’ipotesi della rinunzia da parte dei soci delle società partecipanti alla fusione senza poter prendere in considerazione la rinunzia dei portatori di altri strumenti finanziari aventi diritto di voto.

Anzi l’art. 2505 quater c.c. conferma l’assunto da cui era partita la Corte di Appello di Milano con il decreto 12.1.2001 e la citata e coeva massima secondo cui, almeno nel caso di fusioni cui non partecipino società con capitale rappresentato da azioni, la relazione di stima è posta nell’esclusivo interesse dei soci, potendo essi ed essi soli rinunziarvi.

Ma la funzione della relazione di stima è la stessa che  risulta dall’esame dell’art. 2506 ter quarto comma c.c. in tema di scissione: in tali casi si è visto come gli unici interessi tutelati da tale documento siano quelli dei soci e quelli dei portatori di altri strumenti finanziari aventi diritto di voto.

La massima numero 26 dettata in tema di fusione conferma la precedente massima anche nel caso in cui alla fusione partecipino società il cui capitale sia rappresentato da azioni, allorché tutti i soci e tutti i portatori di strumenti finanziari che danno diritto al voto vi rinunzino, sulla base di una interpretazione estensiva del quarto comma dell’art. 2506 ter c.c. in quanto tale norma conferma che la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c. è posta nell’esclusivo interesse dei soggetti ivi indicati e non in quello dei creditori sociali o di quelli particolari dei soci e neppure a tutela  dell’intangibilità del capitale.

Giungere a diversa conclusione significherebbe attribuite alla relazione degli esperti sul rapporto di cambio in caso di fusione a cui partecipano all’operazione società con capitale rappresentato da azioni una finalità e una funzione diversa da quella che tale relazione ha in sede di scissione e da quella che essa ha nelle fusioni a cui non partecipino società per azioni.

L’insostenibilità della conclusione dimostra l’erroneità della premessa e induce a riconfermare le motivazioni della massima del 2001, che ha finito per trovare una puntuale conferma negli artt. 2506 ter comma quarto e 2505 quater del Codice Civile post riforma.

Risulta quindi confermato che i soci (e ora anche i portatori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) possono rinunziare alla redazione della relazione peritale in quanto titolari unici del “potere di valutazione dell’idoneità dei mezzi prescelti a presidio degli interessi di cui sono portatori”.

L’ordinamento tutela con altri mezzi l’interesse dei creditori sociali che ugualmente in tutte le ipotesi di scissione e fusione (con o senza partecipazione di società azionarie) possono fare opposizione all’operazione in corso ex artt. 2503, 2505 quater, 2506 ter ultimo comma) e sulle scissioni anche con l’art. 2506 quater ultimo comma c.c..

La relazione dell’esperto non è neppure posta a tutela di ipotetici pregiudizi di altre categorie di terzi (creditori particolari dei soci e erario) e questo non solo perché il rapporto di cambio dipende “anche da valutazioni inerenti a nuovi equilibri aziendali o a prerogative legate al diverso assetto che non possono trovare, necessariamente, riscontro di natura contabile-estimativa” (App. Milano citato), ma soprattutto perché, se è vero come è vero, che quando la garanzia del creditore particolare del socio è costituita da una quota di partecipazione in srl il legislatore ritiene sufficiente la tutela fornita al socio dal diritto comune senza richiedere la relazione di stima, non si vede perché dovrebbe cambiare orientamento quando questa garanzia sia costituita da azioni.

L’unico scopo del creditore particolare del socio è quello di soddisfare le ragioni del proprio credito ed è per lui irrilevante che la sua garanzia, costituita da una partecipazione in società da parte del suo debitore, sia costituita dalla quota di una srl o da azioni di una spa.

Va altresì ribadito che la possibilità di rinunziare alla relazione degli esperti sul rapporto di cambio appare consentita dalla disciplina comunitaria di cui alla terza direttiva (art. 28) come è confermato dalla legislazione tedesca che prevede espressamente la rinunzia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, col consenso unanime di tutti i soci.

Resta infine ferma la l'impossibilità di rinunziare, ove necessaria, alla relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c.

 

27. Presupposti per l'applicazione dell'art. 2501 sexies ultimo comma c.c.

L'affidamento agli esperti, incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di cui ai commi terzo e quarto dell'art.2501 sexies c.c.) dell'incarico di redigere altresì la relazione di stima del patrimonio della o delle società di persone a norma dell'art. 2343 c.c. contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2501 sexies c.c., presuppone:

a) che almeno una delle società partecipanti alla fusione sia una società di persone

b) che la società risultante dalla fusione, nel caso di società di nuova costituzione, sia una società di capitali ovvero, nel caso di società preesistente, sia una società di capitali che, per effetto della fusione, aumenti il proprio capitale.

Non è quindi necessaria la relazione di stima nel caso di incorporazione in società di capitali preesistenti di società di persone interamente possedute o nel caso in cui non si proceda ad aumento di capitale della incorporante società di capitali stante l'identità soggettiva e quantitativa delle compagini sociali.

Nel caso di incorporazione in società di capitali di società di persone nella quale i soci della incorporante assicurino le azioni o quote da assegnare in concambio ai soci della società di persone incorporata mediante "restringimento" delle loro partecipazioni nella società incorporante di capitali si farà luogo alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ma gli stessi non saranno tenuti alla relazione di stima del patrimonio della società a norma dell'art. 2343 c.c. in quanto tale relazione presuppone necessariamente una imputazione del conferimento a capitale sociale e/o a sovrapprezzo.

Motivazione

L'art. 2501-sexies, comma 7, c.c., affida all'esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, anche la stima del patrimonio della società di persone ai sensi dell'art. 2343 c.c. allorché si tratti di una “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali”.

La norma recepisce un orientamento giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi prima della riforma e soddisfa l'esigenza di assicurare il principio di formazione "valoristicamente corretta" del capitale sociale anche in sede di fusione, al pari di quanto avviene in sede di conferimento ed in analogia a quanto già disponevano le norme in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali (vecchio art. 2498, comma 2, c.c. e nuovo art. 2500-ter, comma 2, c.c.).

In altre parole, tanto in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, quanto in caso (ad esempio) di una fusione di due società di persone in una società di capitali di nuova costituzione, è necessario verificare che il valore del patrimonio delle società di persone – formatosi senza l'osservanza delle norme sui conferimenti delle società di capitali e contabilmente raffigurato senza l'integrale osservanza delle norme sul bilancio dettate per le società di capitali – sia effettivamente almeno pari al capitale sociale che viene attribuito alla società di capitali risultante dalla trasformazione o dalla fusione.

La delimitazione della fattispecie, tuttavia,  pecca per eccesso, giacché non in tutte le “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali” si verificano i presupposti che giustificano l'applicazione della stima ex art. 2343 c.c.. Appare quindi incongruo interpretare la norma in modo tale da estendere la perizia di stima ad ipotesi nelle quali non si verificano né gli elementi della fattispecie “ordinaria” (quella cioè degli artt. 2343 e 2465 c.c.), né la ratio che impone tale tutela al di là della fattispecie ordinaria. Il che si verifica ogniqualvolta non viene “creato” o “aumentato” il capitale sociale di una società di capitali mediante l'imputazione di valori derivanti dal patrimonio di una società di persone. Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale, né potrebbe del resto assumere alcun senso l'attestazione peritale secondo la quale il valore dei conferimenti [rectius: del patrimoni della società di persone] “è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”, posto che tale determinazione non avrebbe nemmeno luogo.

Ciò porta a dire, come si afferma nella massima, che all'esperto ex art. 2501-sexies c.c. non viene affidata la perizia ex art. 2343 c.c. allorché, pur trattandosi di “ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali”, la società risultante dalla fusione sia: (a) una società di persone; (b) una società di capitali preesistente che non aumenta il capitale sociale.

Le medesime argomentazioni ed affermazioni sono infine da estendere, mutatis mutandis, alle analoghe ipotesi di scissione, alla quale l'art. 2501-sexies c.c. si applica in virtù del rinvio di cui all'art. 2506-ter, comma 3, c.c.. E’ invece diversa questione, della quale non ci si occupa in questa sede, se sussistano altre ipotesi, diverse da quelle considerate dall’art. 2501-sexies, comma 7, c.c., nelle quali debba considerarsi necessaria la relazione di stima ex art. 2343 c.c. nell’ambito di operazioni di fusione o scissione.


28. Fusione: scelta dell'esperto comune

In caso di fusione nella quale la società incorporante o la società risultante dalla fusione non sia una s.p.a. o una s.a.p.a. (art.2501 sexies terzo comma c.c.) non può escludersi che alcune delle società partecipanti alla fusione scelgano come esperto lo stesso o gli stessi soggetti, muniti dei requisiti richiesti dalla legge, e non può al limite escludersi che tutte le società scelgano lo stesso esperto: rientrerà nella responsabilità degli amministratori effettuare questa scelta in modo tale da non compromettere le esigenze di imparzialità e indipendenza dell'esperto o degli esperti scelti.

Motivazione

La materia della individuazione dell'esperto deputato ad esprimere il parere di congruità sul rapporto di cambio è stata profondamente innovata dal D.Lgs.17 gennaio 2003 n. 6.

L'innovazione trae principale motivazione dalla constatazione che la terza direttiva comunitaria del 9 ottobre 1978 è espressamente applicabile alle sole società azionarie, e non alle società a responsabilità limitata; essa si sostanzia nella regola (affermata al terzo comma dell'articolo 2501 sexies) secondo cui l'esperto è normalmente scelto dalla società, senza interventi dell'autorità giudiziaria, e solo quando la società incorporante o la società risultante dalla fusione è azionaria, allora l'esperto (come prevede la direttiva) è designato dal tribunale; in buona sostanza, la regola nazionale  appare essere quella della libera scelta, rispetto alla quale la designazione giudiziaria resta l'eccezione, circoscritta ai soli casi da ultimo indicati.

La regola della libera scelta - se l'incorporante o la società risultante non è azionaria - costituisce valido fondamento del potere degli organi amministrativi di optare, concordemente, per l'individuazione di un unico soggetto, munito dei requisiti di legge, che adempia alle funzioni di verificare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli amministratori stessi.

Non induce infatti a diversa conclusione il disposto del quarto comma dello stesso articolo 2501 sexies, nella parte in cui dispone che in ogni caso la nomina dell'esperto comune può essere richiesta al tribunale; questa norma, infatti, suppone l'inidoneità degli organi amministrativi delle società partecipanti a fare luogo alla nomina dell'esperto, inidoneità di carattere legale allorchè incorporante o risultante dalla fusione sia una società azionaria, ovvero inidoneità nei fatti allorchè fra i vari organi amministrativi non si formi accordo sulla nomina dell'esperto unico.

La previsione del ricorso al giudice, in altri termini, si deve collocare e deve armonizzarsi nel sistema delineato dal terzo comma dell'articolo 2501 sexies, cioè quello della libera scelta dell'esperto in tema di società a responsabilità limitata; questa previsione del ricorso al giudice, del resto, ripete esattamente la formulazione dell'articolo 10 della direttiva comunitaria, e deve quindi ritenersi obbligatoria, al pari della stessa direttiva, per le sole società azionarie; consente invece alle società a responsabilità limitata una mera facoltà, esercitabile tutte le volte in cui gli organi amministrativi non raggiungano, per la nomina dell'esperto comune, una determinazione ritenuta idonea in relazione all'imparzialità e indipendenza dell'esperto stesso.

 

29. Rinunziabilità al termine intercorrente tra l'iscrizione del progetto di scissione e la decisione sulla scissione

Il termine di almeno trenta giorni che deve intercorrere tra l'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di scissione e la data fissata per l'approvazione del progetto stesso, essendo posto nell'interesse esclusivo dei soci,  può essere rinunziato con il consenso degli stessi.

Motivazione

La massima ripete un principio largamente affermato anche prima della entrata in vigore del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6, fondato sulla considerazione (già condivisa dalla giurisprudenza onoraria e da questa commissione) che il termine dilatorio dalla stessa considerato è posto nell'esclusivo interesse dei soci, e  - come tale - dagli stessi rinunciabile.

L'opportunità della conferma matura dalla constatazione di una tecnica legislativa che - nel quadro del sistema della disciplina della scissione, organizzata "per rinvio" alla materia della fusione - prevede, all'articolo 2506 bis, che "il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501 ter", senza precisare che il rinvio riguarda anche la disponibilità del termine tra l'iscrizione e la delibera, pure risultante da quest'ultima stessa norma; in realtà la possibilità di rinunciare al decorso del termine deve assai probabilmente considerarsi espressa in diritto positivo, perchè il rinvio formulato dall'articolo 2506 bis può essere considerato generalmente indirizzato all'intero ultimo comma della norma che regola il progetto di fusione; diversamente ragionando, peraltro, non si vede comunque motivo alcuno per modificare le considerazioni di derogabilità precedenti la riforma.

 

30. Scissione non proporzionale con facoltà di scelta di assegnazione proporzionale

Nel caso di scissione non proporzionale il cui progetto preveda la facoltà di ciascun socio di optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione di scissione in proporzione alla sua quota di partecipazione originaria non appare necessario che il progetto stesso preveda il diritto per i soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, con indicazione di coloro a cui carico é posto l'obbligo di acquisto e neppure l'esistenza di un consenso unanime all'operazione.

Motivazione

Come è noto, la riforma ha inciso profondamente sulla scissione non proporzionale. Alla previgente regola, secondo cui la scissione non proporzionale, pur ammessa anche in difetto di consenso unanime, doveva in ogni caso consentire l’opzione proporzionale, si è ora sostituita la regola per cui ove il progetto preveda una scissione non proporzionale ai soci che non approvino (espressione equivalente a quella dei soci “che non hanno concorso alla deliberazione” utilizzata in tema di recesso)  il progetto spetta un diritto di exit, vale a dire il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (art. 2506 ter penultimo comma).

La disposizione intende evidentemente evitare una (o, meglio, introdurre una via di uscita)per il caso di alterazione forzosa della posizione amministrativa reciproca e di quella patrimoniale del socio (posizione intesa in senso qualitativo ancor prima che quantitativo: come diritto cioè a partecipare, proporzionalmente, ai risultati del “mix” di fattori produttivi, di cui i gestori hanno dotato la società). Sotto tale profilo la disciplina ben si coordina con la concezione della scissione come fenomeno di (semplice) ridisegno organizzativo dell’impresa, piuttosto che come fenomeno successorio.

La nuova disciplina, come quella previgente, peraltro, è sicuramente derogabile per consenso unanime dei soci (di tutti i soci, quale che sia la categoria di azioni di cui siano titolari).

L’alterazione forzosa cui si correla, e che giustifica, il diritto di far acquistare la partecipazione del socio non consenziente, in quanto risultato ovviamente disponibile dal socio, non ricorre, peraltro, neppure nell’ipotesi in cui sia consentito (con previsione che ripristina la previgente disciplina legislativa) a ciascun socio di optare tra la attribuzione proporzionale e quella non proporzionale (specie se la regola di “default” in assenza di opzione espressa sia quella della partecipazione proporzionale).

Non pare che alla soluzione si possa obiettare che anche in caso di opzione il socio potrebbe vedere alterata la propria posizione amministrativa reciproca. Se ciò si verifica infatti è per scelta degli altri soci, non per imposizione. Ed il sistema, in effetti, di regola non tutela in assoluto le posizioni amministrative reciproche, che possono variare fisiologicamente per comportamenti dei consoci (si pensi alla cessione di partecipazioni, all’esercizio o meno di opzione o recesso, da parte di altri soci). Quanto a quella che si è definita la posizione patrimoniale qualitativa, l’opzione per il sistema proporzionale ne consente il mantenimento. Non sussiste dunque il rischio di un disinteressamento forzoso rispetto a questa o quella componente dell’impresa sociale cui si era partecipi.

Le conclusioni di cui alla massima sembrano estensibili anche all’ipotesi (che rappresenta, sotto un certo profilo, il caso limite della scissione proporzionale) di attribuzione ad alcuni soci solo di azioni o quote della società scissa (art. 2506, secondo comma). L’attribuzione della facoltà di optare per la assegnazione proporzionale di azioni della o delle beneficiarie (specie se la regola di default sia quest’ultima) elimina per definizione il rischio di mantenimento forzoso della (sia pur dilatata) partecipazione nella società scissa che sta a base della richiesta del requisito del consenso unanime, che, dunque in presenza dell’opzione, non pare più abbia ragione d’essere.


52. Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea (artt. 2500 septies e ss. c.c.)

E’ legittima la combinazione del procedimento di fusione (o scissione) con quello di trasformazione eterogenea a condizione che, nell’ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone in essere, sia verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione (o scissione).


Motivazione

Ogni volta che ad una fusione (o scissione) partecipa un soggetto avente forma diversa da quella del soggetto (o da uno dei soggetti) risultante dalla operazione, ciò implica, la sua trasformazione (se del caso parziale).
Nella ricerca dei confini entro cui tale fenomeno può considerarsi legittimo, è ragionevole affermare che, in linea di principio, la fusione (o scissione) tra soggetti di-versi è ammessa nella misura in cui è ammessa la trasformazione.
Sul piano pratico, peraltro, fusione e scissione trasformative perseguono scopi apprezzabili. Realizzano un’economia, in quanto sono alternative alla sequenza procedimentale, sicuramente lecita, che vede la trasformazione precedere la fusione (o scis-sione) e realizzano l’opportunità di consentire al soggetto, che dalla fusione (o scissio-ne) uscirà trasformato, di mantenere, sino al compimento della vicenda, la propria forma.
Sui confini delle fusioni/scissioni trasformative la riforma ha inciso in modo significativo.
Nel vigore della legislazione previgente, infatti, il requisito della eterogeneità, e-straneo alla trasformazione, era normalmente riferito a operazioni di fusione e scissione cui partecipassero
- società costituite secondo tipi diversi (società di capitali e società di perso-ne);
- società causalmente diverse (società lucrative, società consortili, società co-operative).
Nel codice novellato, l’aggettivo eterogeneo è riferito (artt. 2500 septies, 2500 octies e 2500 novies c.c.) alla trasformazione (di consorzi, società consortili, associa-zioni, fondazioni, comunioni d’azienda in società ordinarie e viceversa). Ne consegue che, dopo la riforma, la categoria delle fusioni e scissioni eterogenee si presta ad esse-re articolata in tre gruppi:
1. fusioni e scissioni cui partecipano società costituite secondo tipi diversi;
2. fusioni e scissioni cui partecipano società causalmente diverse;
3. fusioni e scissioni cui partecipano, insieme a società ordinarie, enti diversi dalle stesse.
La ammissibilità di fusioni e scissioni appartenenti al primo gruppo, di cui pe-raltro in passato non si dubitava, trova ora puntuale conferma in norme nuove quali:
l’art. 2501 sexies, ultimo comma, c.c. (previsione della redazione della relazio-ne di stima ex art. 2343 c.c. in ipotesi di fusione cui partecipino società di persone)
l’art. 2504 bis, ultimo comma, c.c. (necessità del consenso dei creditori ai fini della liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata cui fossero in precedenza soggetti).
La ammissibilità di fusioni e scissioni pertinenti al secondo gruppo, pur in as-senza di esplicita previsione normativa, è indotta da norme, parimenti nuove (art. 2545 decies e 2500 septies, c.c.), che consentono, per il tramite di decisione da assu-mersi a maggioranza, il superamento della c.d. barriera causale.
Quanto a scissioni e fusioni facenti parte del terzo gruppo (quelle che vedono partecipare, con le società, enti da queste diversi), ancorché la loro ammissibilità pos-sa essere a sua volta dedotta dalle nuove norme (artt. 2500 septies e 2500 octies, c.c.) che ammettono la reciproca trasformabilità, occorre peraltro superare una ulteriore obiezione che, formulata in passato in relazione alla partecipazione a fusio-ne/scissione di società irregolari, pienamente si attaglia alle fusioni eterogenee del tipo qui considerato: quella della compatibilità del procedimento di fusione/scissione con la partecipazione ad esso di enti estranei al sistema di pubblicità legale delle imprese.
Invero, poiché gli adempimenti pubblicitari, in quanto disposti nell’interesse sia dei soci sia dei terzi, costituiscono snodo essenziale del procedimento di fusio-ne/scissione, pare francamente inammissibile che da essi si possa prescindere in oc-casione della partecipazione di soggetti diversi dalle società. Né vale la considerazione che solo per taluni degli enti coinvolti tali adempimenti verrebbero meno. E’ evidente, infatti, che il socio chiamato a deliberare la fusione (o il creditore interessato a valuta-re se opporsi ad essa) è tutelato dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari non solo da parte della società cui partecipa (o di cui è creditore) ma anche da parte delle altre società ed enti che partecipano alla fusione/scissione.
E’ questa la ragione (apparentemente relativa a risvolti di ordine pratico, in re-altà volta al rispetto degli interessi sostanziali coinvolti) per cui, nella massima, si afferma che la legittimità della fusione/scissione eterogenea è subordinata alla ricorren-za dei presupposti e alla rituale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tan-to per la trasformazione quanto per la fusione (scissione).
Ciò comporta, in primo luogo (ricorrenza dei presupposti), la esclusione dal no-vero delle fusioni/scissioni trasformative praticabili dei casi nei quali si determinerebbero i medesimi effetti di una trasformazione vietata. Tale sarebbe, ad esempio, l’incorporazione in una società lucrativa di una cooperativa a mutualità prevalente (art. 2545 decies, 1° comma, c.c.) o la scissione, a favore di una società, di parte del patrimonio di una associazione che abbia ricevuto contributi pubblici (art. 2500 octies, 3° comma, c.c.) .
Quanto agli adempimenti pubblicitari che, nel procedimento di fusione e scis-sione delineato dal codice civile, devono essere attuati per il tramite del registro delle imprese, dopo aver affermato che la loro esecuzione secondo le regole ordinarie resta condizione imprescindibile per la praticabilità delle fusioni/scissioni eterogenee, va ulteriormente osservato:
a) nessun problema si pone per tutti i soggetti che, ancorché diversi dalle società, sono comunque tenuti all’iscrizione nel registro (per esempio i consorzi con attività esterna: art. 2612 c.c.);
b) la pubblicità nel registro delle imprese non può essere preclusa a quei sog-getti (per esempio associazioni e fondazioni) che, sebbene non tenuti di per sé all’iscrizione, vi sono obbligati in quanto esercenti attività commerciale;
c) poiché, in ogni caso di fusione/scissione eterogenea, non può essere omesso l’obbligo di eseguire, ai sensi dell’art. 2500, 3° comma, c.c., la pubblicità propria della trasformazione che essa implica, tale adempimento costituisce mezzo ineludibile per eseguire, nello stesso tempo, la pubblicità richiesta per la deliberazione di fusio-ne/scissione.
Quest’ultima considerazione permette infine di sottolineare come la coincidenza dei termini stabiliti dall’articolo 2500 novies c.c. (per l’opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall’art. 2503 c.c. (per l’opposizione dei creditori alla fusione/scissione), consente di fare collimare la stipulazione dell’atto di fusione/scissione con l’efficacia della trasformazione eterogenea che, come più volte detto, nella fusione (o scissione) eterogenea è implicata.



53. Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500 sexies e 2500 septies c.c.)


In ogni ipotesi di trasformazione, omogenea o eterogenea, nella quale si verifica una variazione peggiorativa nel regime di responsabilità per i debiti dell’ente da parte di soggetti diversi dall’ente stesso, è necessario che consti il consenso dei soggetti che su-biscono tale aggravamento di responsabilità.
La manifestazione del consenso non deve necessariamente essere contestuale al-la delibera di trasformazione, ma, subordinandone l’efficacia, deve effettuarsi con moda-lità tali da conferire certezza circa la provenienza del consenso.

Motivazione

Gli artt. 2500 sexies c.c., con riferimento alla trasformazione di società di capi-tali in società di persone, e 2500 septies c.c., a proposito della trasformazione etero-genea da società di capitali, esprimono la necessità che, ove la decisione di trasforma-zione sia adottata a maggioranza, vi sia “comunque” il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Le richiamate norme contemplano le ipotesi in cui è più evidente la possibilità che la trasformazione incida negativamente sulla responsabilità per i debiti dell’ente. Infatti, il socio di società di capitali di norma gode di una responsabilità limitata (o, meglio, di un rischio limitato) al proprio conferimento e tale limitazione potrebbe cessare per effetto della trasformazione in società di persone, ove almeno alcuni soci non possono non avere responsabilità illimitata, ovvero in enti non societari, in alcuni dei quali la responsabilità illimitata di tutti o alcuni dei vecchi soci è imprescindibile: si pensi, in primo luogo, alla trasformazione in consorzio con attività interna, in società consortile di persone o in comunione di azienda.
In realtà, anche per assicurare la razionalità del sistema normativo, quelle norme vanno considerate quale espressione di un principio generale, secondo cui qualsiasi aggravamento del regime di responsabilità per i debiti di un ente da parte di soggetti diversi dall’ente stesso richiede il consenso dei soggetti che subiscono tale ag-gravamento. Il che – nell’ambito della trasformazione omogenea ed eterogenea – trova riscontro anche in casi diversi da quelli espressamente contemplati.
Al riguardo assumono rilievo le seguenti situazioni:
a) nella trasformazione da società di persone in società di persone o di capitali (che va qui presa in considerazione per il caso in cui i patti sociali, anche alla luce dell’art. 2500 ter c.c., permettano la decisione di trasformazione a maggioranza):
- il socio accomandante di una s.a.s. subisce un aggravamento della propria responsabilità nel divenire socio di una s.n.c. o di una società semplice (senza limita-zione della responsabilità ai sensi dell’art. 2267, comma 2°, c.c.) o socio accomandata-rio di una s.a.p.a.;
- il socio di società semplice che goda di una limitazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2267, comma 2°, c.c. subisce un aggravamento della propria responsa-bilità nel divenire socio accomandatario (di una s.a.s. o di una s.a.p.a.) o socio di s.n.c.;
b) nella trasformazione da società di capitali in società di capitali il socio di s.r.l. o di s.p.a. subisce un aggravamento della propria responsabilità nel divenire so-cio accomandatario di una s.a.p.a.;
c) nella trasformazione eterogenea in società di capitali i partecipanti a consor-zi con attività esterna, a società consortili a responsabilità limitata o per azioni, ad as-sociazioni riconosciute nonché i beneficiari delle azioni nelle fondazioni subiscono un aggravamento della propria responsabilità nell’assumere la veste di soci accomanda-tari di s.a.p.a.;
d) nella trasformazione di cooperativa in società di persone ex art. 2545 decies c.c. e, più in generale, nella trasformazione eterogenea da e in società di persone (sul-la cui ammissibilità cfr. la massima n. 20 del 18.3.2004): il socio accomandante e il socio di società semplice che goda di una limitazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2267, comma 2°, c.c., da un lato (cioè nella trasformazione eterogenea da società di persone), e i soci di cooperative, i partecipanti a consorzi con attività esterna, a società consortili a responsabilità limitata o per azioni e ad associazioni nonché i beneficiari delle quote nelle fondazioni, dall’altro lato (cioè nella trasformazione etero-genea in società di persone), subiscono un aggravamento della propria responsabilità nelle stesse ipotesi in cui subirebbero analogo aggravamento i soci di s.r.l., di s.p.a. e gli accomandanti di s.a.p.a. che si trasformassero, rispettivamente, in enti non socie-tari ovvero in società di persone.
In tutti i casi sopra menzionati il consenso del socio “aggravato da responsabi-lità” è indispensabile e non può essere reso superfluo neanche con clausola statutaria. Tuttavia esso, come si evince dall’art. 2500 sexies c.c., condiziona non l’adozione o la validità della delibera/decisione di trasformazione bensì la sua efficacia ed iscrivibilità: di tal che la deliberazione che riporta la maggioranza richiesta (ma non anche il voto di tutti i soci “aggravati”, per assenza, astensione o dissenso) è suscettibile di produr-re i suoi effetti in un momento successivo, quando abbia ad intervenire il necessario consenso al momento non dato.
Ciò ammesso, restano da stabilire modalità e termine per la prestazione del consenso extraassembleare.
Quanto alle modalità, esse devono essere idonee a dare certezza circa la inte-grazione del presupposto di efficacia, anche ai fini della decorrenza del termine per la iscrizione della delibera nel registro delle imprese: a tale scopo deve esigersi un con-senso espresso o attestato in via ricognitiva in un documento notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) o di equivalente affidabilità.
Quanto al termine entro il quale il consenso va prestato, poiché non sembra che il termine possa rimanere indefinitamente aperto, con il pericolo che il consenso mancante sia prestato quando la trasformazione fosse ormai sprovvista del suo origi-nario significato economico, è assai opportuno che lo stato di aspettativa si mantenga in tempi accettabili e definibili in modo sicuro e che allora il termine sia fissato, al più tardi, dalla stessa delibera di trasformazione.
Per quanto precede è bene avvertire che di assai dubbia legittimità sarebbe la delibera che pretendesse di dedurre la prestazione del consenso, causa della grave conseguenza dell’assunzione di responsabilità illimitata, da atteggiamenti di mera inerzia (silenzio; mancanza di opposizione o rifiuto del consenso da esprimere secondo date modalità) protratti per la durata stabilita, tanto più se non decorrenti da personale comunicazione della delibera stessa.


54. Derogabilità del quorum per la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 septies c.c.)


Nella trasformazione eterogenea da società di capitali la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto fissata dall’art. 2500 septies, comma 3°, c.c. è derogabile soltan-to in aumento, anche per sostituzione con la regola della unanimità.

 

Motivazione

L’art. 2500 septies, comma 3°, c.c. richiede che la trasformazione eterogenea sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto più il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
Ferma restando l’inderogabilità del consenso di questi ultimi (v. massima n. 53), devono ritenersi ammissibili, con il limite di cui in appresso, clausole in deroga alla predetta maggioranza dei due terzi. Infatti, nel secondo comma dell’art. 2500 sep-ties c.c. si richiama, sia pure in quanto compatibile, l’art. 2500 sexies c.c., ove si am-mette la deroga statutaria alla maggioranza ivi prevista.
E’ vero che nel terzo comma dell’art. 2500 septies c.c. la speciale maggioranza dei due terzi stabilita per la trasformazione eterogenea sembra posta come necessaria (la deliberazione “deve essere assunta…”, laddove nell’art. 2500 sexies c.c. essa “è a-dottata…”, formula meno stringente in linea con la derogabilità ivi espressamente ri-conosciuta): ma ciò è dovuto alla esigenza di assicurare nella sola trasformazione ete-rogenea un quorum minimo, inderogabile in diminuzione, senza escludere la possibili-tà di prevedere in statuto maggioranze più elevate.
Ciò risulta confermato dalla relazione accompagnatoria allo schema di decreto di riforma (par. 14), da cui si evince che si è inteso porre un quorum deliberativo qua-lificato per una vicenda che incide sullo scopo, sulla forma organizzativa e talora sulla stessa persistenza dell’ente. Traspare, insomma, il bisogno che una vicenda di così radicale mutamento si attui con un ampio consenso che almeno raggiunga la percen-tuale predetta: e ciò non solo nella s.p.a. - i cui quorum, del resto, non sono mai dero-gabili in diminuzione (nemmeno nella trasformazione omogenea) - ma anche nella s.r.l.
Viceversa, non avrebbe giustificazioni una inderogabilità in aumento, perché non si percepisce alcun particolare favor per la trasformazione eterogenea, e tantome-no un favor così accentuato da non tollerare alcun ostacolo volontario alla stessa. An-che di ciò, infatti, si ha conferma nella relazione, da cui emerge che la trasformazione eterogenea è regolata per ragioni di mera economia di costi: onde non dover passare, in quei casi, attraverso inutili scioglimenti e ricostituzioni.
La deroga in aumento al quorum dei due terzi può giungere sino alla previsione della unanimità. Nella s.r.l. tale conclusione non ha bisogno di particolare motivazione (in generale sul tema della unanimità, per scelta statutaria, delle decisioni dei soci di s.r.l. cfr. la massima n. 42). Quanto alla s.p.a., da un lato sembra superata la tesi della “sacralità”, nel senso di assoluta inderogabilità, del principio di maggioranza (salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 2369, comma 4°, c.c.); dall’altro lato, anche chi conservi sul problema generale una posizione restrittiva non può negare ad ogni socio un potere interdittivo su di una deliberazione che stravolge completamente la causa e la struttura organizzativa del rapporto associativo: una deliberazione che in difetto di una esplicita norma autorizzativa mai avrebbe potuto lecitamente adottarsi, neanche all’unanimità, e che lo stesso legislatore riformista dichiara di ammettere per pragmatiche ragioni di economia di costi.



55. Trasformazione progressiva, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza


In mancanza di indizi interpretativi contrari la clausola meramente riproduttiva dell’art. 2252 c.c. (modifica dell’atto costitutivo con il consenso di tutti i soci) non com-porta di per sè deroga agli artt. 2500 ter e 2502 c.c., per i quali la trasformazione pro-gressiva, la fusione e la scissione (quest’ultima in forza del richiamo contenuto nell’art. 2506 ter c.c.) di società di persone possono decidersi con il consenso della maggioranza dei soci calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili, salvo il diritto di recesso dei soci non consenzienti.
 

Motivazione

Per la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali e per la fusione e la scissione di società di persone gli artt. 2500 ter, comma 1° e 2502 c.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 2506 ter c.c.) richiedono il consenso della mag-gioranza dei soci calcolata in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili e ri-conoscono al socio non consenziente il diritto recesso.
Le stesse disposizioni esplicitamente ammettono una clausola statutaria in de-roga alla regola di legge, clausola che, in primo luogo (ma non esclusivamente), po-trebbe subordinare le vicende sopra citate alla volontà unanime dei soci, così riespan-dendo la regola generale dell’unanimità dei consensi prevista per le modifiche dell’atto costitutivo dall’art. 2252 c.c., la quale prima della riforma si estendeva anche alle ipo-tesi in oggetto.
La ragione per la quale qui la riforma modifica la regola generale sul consenso unanime alle modifiche del contratto sociale va individuata nell’intento di favorire la realizzazione di vicende che assecondano lo sviluppo, la riorganizzazione e il rafforza-mento della piccola impresa, senza però impedire un diverso accordo teso a dare rilie-vo alla volontà contraria anche del più marginale dei soci.
Sul piano interpretativo, specie con riguardo alle clausole più diffuse negli atti costitutivi delle società esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, sorge il quesito se sia sufficiente ad integrare il patto in deroga la clausola generica con cui si subordinano le modifiche dell’atto costitutivo all’unanimità dei so-ci.
In effetti, la mancanza, nell’ordinamento anteriore alla riforma, di una differenziazione dei consensi necessari in ordine alle diverse modifiche dell’atto costitutivo, tutte indistintamente soggette al principio-base dell’unanimità, induceva a non avvertire il problema di una possibile (e in futuro realizzata) articolazione delle regole di decisione a seconda dell’oggetto della modifica del contratto sociale. Il risultato di quella prospettiva consisteva nella adozione, nella quasi totalità degli atti costitutivi esistenti, di una clausola semplicemente riproduttiva della regola dell’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo, quale sancita dall’art. 2252 c.c., senza esplicita considerazione di vicende quali la trasformazione, la fusione e la scissione.
Naturalmente, poiché si tratta di interpretare l’atto costitutivo di una società di persone, occorre ricostruire la portata della clausola in discorso alla luce delle inten-zioni delle parti interessate nel contesto specifico in cui essa è introdotta e delle even-tuali modifiche successivamente intervenute, specie in caso di variazioni nella compa-gine sociale.
E’ però anche vero che generalmente la clausola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo intende semplicemente riprodurre l’art. 2252 c.c., senza che le parti si siano rappresentate una eventuale futura trasformazione progressiva, fusione o scissione. Ed allora, nell’assenza di un intento (esplicito o implicito) di rego-lamentazione specifica al riguardo, devono ritenersi non derogati gli artt. 2500 ter e 2502, comma 1° c.c., così dandosi spazio alla logica della riforma che intende facilita-re l’accesso alle segnalate operazioni straordinarie pur in un sistema imperniato sulla normale modificabilità solo unanime dell’atto costitutivo.
Ciò sembra poter valere sia per le società costituite prima della entrata in vigo-re (ed anzi, della pubblicazione) del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, proprio perché in esse ben difficilmente i soci potevano essere stati aiutati a rappresentarsi l’eventualità di una trasformazione, fusione o scissione a maggioranza con l’esito di rifiutarla in favo-re dell’unanimità, sia per le società costituite successivamente, poiché la conoscibilità della nuova regola sul consenso a maggioranza nelle vicende suddette dovrebbe di norma condurre ad esplicitare l’estensione ad esse della regola dell’unanimità, ove re-almente ciò si volesse.
Del resto, ritenere attuata la deroga agli artt. 2500 ter e 2502 c.c. in ogni clau-sola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo, data l’altissima fre-quenza della stessa, equivarrebbe a rendere pressoché inoperante la novità introdotta dal legislatore della riforma, frustrandone le intenzioni.

 

56. Decorrenza degli effetti della fusione in caso di incorporazione di più società

Nell’ipotesi di fusione per incorporazione di due o più società, è possibile stabilire che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, a partire da date diverse per ciascuna società incorporata, purché non anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c.

Motivazione

Per effetto della fusione la società che risulta o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis C.C.).

Quale che sia la qualificazione giuridica di questo subingresso, sia che si tratti di un fenomeno di “assunzione” - “trasferimento” sia che si tratti di “prosecuzione” – “assegnazione” è necessario che risulti determinato e pubblicizzato in modo preciso il “tempo” in cui ciò avviene.

Il secondo comma dell’art. 2504 bis C.C. ha identificato questo momento con il giorno in cui è stata eseguita l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione relativamente alla società incorporante o a quella risultante dalla fusione: la prescrizione da un lato determina con certezza il momento di efficacia delle fusione, dall’altro ne consente la conoscibilità da parte dei terzi comunque interessati.

Non contrasta con le esigenze di cui sopra la facoltà concessa dal legislatore di prevedere che tali effetti si producano in un momento successivo (nel caso di fusione  mediante incorporazione) in quanto tale data successiva viene pubblicizzata a mezzo iscrizione nel Registro delle Imprese ed è quindi conoscibile da parte dei terzi.

Il fatto che tale possibilità sia concessa soltanto nel caso di fusione per incorporazione e non nell’ipotesi di fusione mediante costituzione di nuova società trae la sua ragione d’essere dal fatto che il legislatore non poteva consentire la nascita di una nuova società che acquistava personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2331 I comma C.C.) rinviando ad un momento successivo l’”assunzione” – “assegnazione” del suo patrimonio.

Le esigenze da cui muove il legislatore consentono di ritenere che nel caso in cui si sia proceduto ad una fusione per incorporazione di due o più società sia consentito nell’atto di fusione prevedere che la fusione stessa abbia effetto da più date successive alla iscrizione di cui all’art. 2504 C.C.

Infatti l’indicazione di una pluralità di date da un lato non lede il principio della determinatezza delle date di efficacia della fusione e dall’altro non impedisce a terzi la conoscibilità del termine stesso dal momento che tale prescrizione viene iscritta nel Registro delle Imprese.

Del resto la facoltà concessa dal secondo comma dell’art. 2504 bis C.C. mira ad agevolare e a semplificare la assunzione dei diritti e degli obblighi delle società incorporate nella incorporante tenendo conto della particolarità di queste fattispecie, particolarità e specialità che nel caso di fusioni per incorporazione di pluralità di società  possono essere, e spesso in realtà sono diverse.



57. Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art. 2503 c.c.).

Al fine di consentire il perfezionamento dell’atto di fusione o di scissione prima del termine per l’opposizione dei creditori (art. 2503, comma 1, c.c.), il deposito delle somme a garanzia dei creditori deve essere vincolato sino alla scadenza del termine medesimo e deve prevedere che il vincolo perduri sino all’estinzione del debito, relativamente ai crediti vantati da coloro che facciano opposizione, qualora il tribunale ritenga fondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, ai sensi dell’art. 2445, comma 4, c.c..
All’ulteriore fine di precludere ai creditori, che non siano stati pagati o che non abbiano dato il consenso, la facoltà di fare opposizione, come previsto dall’art. 2503, comma 2, c.c., è invece necessario che il deposito delle somme sia vincolato sino all’estinzione dei debiti corrispondenti.

Motivazione

L’art. 2503 c.c., sia nella versione previgente alla riforma introdotta con il d.lgs. 6/2003, sia nella versione da essa modificata, non prescrive le caratteristiche essenziali necessarie del deposito delle somme corrispondenti ai crediti per i quali non consti il pagamento o il consenso, né in particolare detta il termine minimo del vincolo che deve assistere tale deposito a favore dei creditori medesimi.
L’orientamento prevalente nell’interpretazione della norma previgente era nel senso di ritenere sufficiente un termine almeno pari al termine per l’opposizione dei creditori, salvo il perdurare del vincolo in caso di effettiva opposizione dopo la stipulazione dell’atto di fusione ma prima dello spirare del termine stesso. In tal senso si era in particolare espresso in più occasioni il tribunale di Milano, nell’ambito della propria attività di volontaria giurisdizione (cfr. in particolare nota del 28 febbraio 1985, in Riv. soc., 1985, p. 360 ss.; nonché nota del 2 gennaio 1986, in Riv. soc., 1986, p. 772 ss.).
La lettera del nuovo art. 2503 c.c. fa sorgere alcuni dubbi sulla possibilità di tener ferma la medesima interpretazione, a causa di un difetto di coordinamento tra il secondo e il terzo comma della norma, in seguito all’emendamento introdotto dopo la redazione dello schema governativo del 30 settembre 2002 e prima del testo definitivo approvato con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. In un primo tempo, infatti, il comma 2 consentiva la c.d. fusione anticipata solo in presenza del pagamento o del consenso dei creditori anteriori all’iscrizione del progetto, mentre il comma 3 prevedeva, coerentemente, che “se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori (...) possono, nel suddetto termine (...) fare opposizione”. Successivamente, nel comma 2 è stata prevista anche l’ipotesi del deposito delle somme, restando tuttavia invariato il comma 3; con il che, potrebbe sembrare implicito che il deposito debba durare almeno sino alla scadenza del credito: diversamente, infatti, si potrebbe opinare che si finirebbe per garantire i creditori solo fino allo scadere del termine di 60 giorni, senza tuttavia concedere loro la facoltà di fare opposizione.
Tuttavia, l’interpretazione sistematica della norma, soprattutto insieme all’art. 2445, comma 4, c.c., cui essa fa ora espresso riferimento, nonché la corretta valutazione degli interessi in gioco, fanno senz’altro propendere per la soluzione seguita in passato e nuovamente affermata nella presente massima.
Si consideri anzitutto che l’art. 2445, comma 4, c.c., prevede che “il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione”. Ciò significa che la valutazione del tribunale cui i creditori si rivolgono allorché si oppongano alla fusione può dar luogo alle seguenti alternative: (i) se il tribunale ritiene infondata l’opposizione, l’operazione può essere eseguita senza alcuna garanzia; (ii) se il tribunale invece ritiene fondata l’opposizione, l’operazione può essere eseguita solamente in presenza di idonea garanzia, la quale tipicamente può consistere in un deposito bancario vincolato sino alla soddisfazione del credito alla scadenza del medesimo.
Ne consegue che è connaturata al sistema dell’opposizione la possibilità di procedere con la fusione in mancanza di alcuna garanzia, allorché l’opposizione stessa non sia fondata, ossia non evidenzi pericoli di pregiudizio per i creditori. Coerenza vuole, dunque, che tale sistema valga tanto nell’ipotesi di opposizione avanzata prima della stipulazione dell’atto di fusione, quanto nell’ipotesi di opposizione successiva all’atto di fusione (in caso di fusione anticipata), purché ovviamente prima del termine di 60 giorni di cui all’art. 2503 c.c.
Sul piano degli interessi e della ratio della norma, inoltre, rimangono del tutto attuali le considerazioni svolte dal tribunale di Milano e ben espresse nella motivazione della massima in data 2 gennaio 1986, che qui si riportano: “nel caso di fusione anticipata, il deposito delle somme non ha né può avere lo scopo di garantire l’adempimento dei crediti di coloro che non abbiano prestato il consenso sino alla scadenza dei rispettivi diritti o anzi sino al momento della eccepibilità della relativa prescrizione (soluzione questa che appare del resto ictu oculi sproporzionata alla tutela degli interessi in giuoco) ma ha invece lo scopo di impedire che gli eventuali creditori opponenti (dato che l’intervenuta fusione non incide sul normale e generale termine per proporre opposizione) si trovino in una posizione deteriore rispetto ai creditori che abbiano proposto opposizione allorché la fusione non era stata ancora attuata, posizione deteriore che si risolve nel non potere impedire la stipulazione dell’atto di fusione, già avvenuta, e quindi tanto meno di ottenere cauzione in vista dell’attuazione della fusione. D’altro canto non si ravvisano ragioni per trattare diversamente i creditori che abbiano espressamente e preventivamente consentito alla anticipata fusione e quelli che, pur non avendo esplicitamente manifestato un simile consenso, non abbiano nemmeno – nei modi e nei termini consentiti – manifestato la loro volontà e le loro ragioni di opposizione. Ne consegue che il deposito delle somme concernenti i creditori non soddisfatti e non assenzienti deve restare vincolato sino a quando non siano scaduti i termini per proporre opposizione e che lo stesso, nel caso che le opposizioni siano proposte, assume la stessa funzione – per altro a fusione ormai avvenuta – della eventuale cauzione che avrebbe potuto essere prestata ai sensi dell’art. 2503, comma 3, c.c., nell’ipotesi di fusione non anticipata. Con l’ulteriore conseguenza che le somme relative ai crediti degli opponenti debbano restare vincolate sino all’esito del giudizio di opposizione e le altre invece possano essere liberate, essendo venuta meno la ragione d’essere del deposito.”
Sarebbe d’altronde incongruo, al fine di consentire la c.d. fusione anticipata, imporre alle società partecipanti alla fusione di costituire una garanzia a favore dei creditori sociali, che sia tale, non solo di non pregiudicare i diritti loro normalmente spettanti, ma persino di migliorare nettamente la loro posizione creditoria anche una volta decorso il termine concesso per l’opposizione ed anche nel caso di mancata opposizione (cosa che evidentemente avverrebbe imponendo un termine di durata del deposito sino alla soddisfazione dei crediti). Parimenti, si deve rilevare che nel sistema dell’opposizione, così come risultante dal disposto degli articoli 2503 e 2445 c.c., viene comunque fatta salvo il diritto della società di procedere comunque alla fusione anche senza prestare alcuna garanzia, allorché il tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori opponenti (così si evince senza ombra di dubbio, dall’art. 2445, comma 4, c.c., cui rinvia l’art. 2503, comma 2, c.c.): e non v’è ragione, quindi, di negare tale diritto alle società partecipanti alla fusione o alla scissione, allorché si avvalgano della facoltà di anticipare i termini della stipulazione dell’atto di fusione o di scissione, ferma restando la piena tutela dei creditori qualora al contrario il tribunale ravvisi la fondatezza del pericolo di pregiudizio per i creditori opponenti.
L’apparente argomento contrario insito nel secondo comma dell’art. 2503 c.c. – dovuto, come si è poc’anzi ricordato, al mancato coordinamento con l’emendamento apportato in un secondo tempo al primo comma – può essere superato distinguendo due diversi livelli su cui opera il deposito delle somme a garanzia dei creditori:
(i) in primo luogo, quello dell’anticipazione del termine entro cui procedere alla stipulazione dell’atto di fusione, ferma restando la facoltà di fare opposizione da parte dei creditori (che non siano stati già pagati o che non abbiano dato il consenso): per ottenere tale effetto, è necessario e sufficiente che il deposito sia vincolato sino alla scadenza del termine per l’opposizione e preveda altresì che il vincolo perduri sino all’estinzione del debito, solo relativamente ai crediti vantati da coloro che facciano opposizione, qualora il tribunale ritenga fondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, ai sensi dell’art. 2445, comma 4, c.c.; in questo modo, infatti, i creditori mantengono intatto il diritto di fare opposizione, e, in caso di esito favorevole della stessa, vedono già precostituita una “idonea garanzia” a tutela dei propri crediti (garanzia che, si noti, coincide esattamente con quella che il legislatore ritiene addirittura sufficiente per precludere loro la facoltà di fare opposizione);
(ii) in secondo luogo, quello della preclusione della facoltà di fare opposizione: per ottenere tale effetto, persino ovvio per i creditori che siano stati già pagati o che abbiano prestato il proprio consenso alla fusione, è invece necessario che il deposito delle somme venga sin dall’origine vincolato sino all’estinzione dei debiti garantiti; in questa circostanza, infatti, la perdita della facoltà di fare opposizione si giustifica in virtù del fatto che la società ha già precostituito l’idonea garanzia che il tribunale potrebbe imporle qualora dovesse ritenere fondata l’opposizione dei creditori, venendo quindi meno ogni utilità dell’opposizione medesima.
 


58. Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento (art. 2505 bis c.c.)


Nel caso in cui in una fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote, si intenda omettere, ai sensi dell’art. 2505 bis c.c., la relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies c.c., il progetto di fusione dovrà contenere, comunque, sia la determinazione del rapporto di cambio e la eventuale previsione dell’aumento di capitale della società incorporante ne-cessario per assicurare il concambio sia l’impegno rivolto agli altri soci della o delle so-cietà incorporande di acquistare o fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispet-tivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il progetto di fusione o, successivamente, la deliberazione dovranno contenere le modalità e il termine per l’esercizio di tale diritto; nel caso di incorporazione di s.p.a., i-noltre, i soci avranno diritto di conoscere la determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea, in applicazione dell’art. 2437 ter, 5° comma, c.c.
L’atto di fusione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del ter-mine fissato per l’acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell’acquisto me-desimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della o delle società incorporande.
La competenza dell’organo amministrativo della società incorporante a deliberare la fusione di società possedute al 90% trova il suo fondamento nella prescrizione conte-nuta nell’atto costitutivo e nello statuto della sola società incorporante e potrà essere e-sercitata a condizione che:
a) si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società incorporante dei documenti (tutti) di cui all’art. 2501 septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione dell'organo amministrativo della società incorporante (con facoltà di rinunzia al termine da parte dei soci della società incorporante stessa);
b) il progetto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese in cui ha sede la società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della societa incorporanda (termine rinunziabile da parte dei soci della o delle società incorporande) e comunque purchè siano decorsi almeno otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell’art. 2501 ter c.c. effettuato presso il registro delle im-prese della società incorporante, termine rinunziabile da parte dei soci della incorporan-te stessa.
 

Motivazione

Il d.lgs 17 gennaio 2003 n. 6 non si è limitato a conservare e ad ampliare le sempli-ficazioni al procedimento di fusione già contenute nella disciplina previgente, per il caso di fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima (art. 2505 c.c.), ma ha esteso alcune di queste semplifica-zioni anche alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possie-de almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote (art. 2505 bis c.c.).
Se la ratio delle semplificazioni previste per il caso di fusione per incorporazio-ne di società interamente posseduta (art. 2505 c.c.) è ravvisabile nella inesistenza di una compa-gine sociale autonoma nella o nelle società incorporande, la ratio delle semplificazioni det-tate nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento consi-ste nel limitato peso che i soci della o delle società incorpo-rande hanno sul capitale delle so-cietà destinate all’incorporazione e mira a conciliare l’esigenza di semplificare il procedi-mento di fusione (con la concessa facoltà di omet-tere la relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies c.c.) con la tutela sostanziale dei soci di minoranza a cui viene riconosciuto un diritto di uscire dalla compagine so-ciale ricevendo un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il re-cesso.
Perché possa trovare applicazione l’art. 2505 bis c.c. occorrerà che il progetto di fu-sione contenga comunque sia la determinazione del rapporto di cambio effettuata dagli or-gani amministrativi delle società partecipanti all’operazione, illustrata e giusti-ficata da ap-posita relazione, sia l’impegno rivolto ai soci di minoranza della o delle so-cietà incorporande di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
L’interpretazione teleologica della norma induce a ritenere che l’impegno all’acquisto possa pervenire tanto dalla società quanto dai soci della incorporante (se c’è il loro accordo) ovvero che la società possa anche indicare un proprio socio o un terzo (sempre che gli altri soci della incorporante siano d’accordo) disposto ad impe-gnarsi all’acquisto.
Non sembra che tale estensione della norma pregiudichi i soci di minoranza della o delle società incorporande il cui interesse tutelato è quello di conseguire una congrua som-ma di denaro, apparendo irrilevante a questi fini il soggetto che effettue-rà l’acquisto e il re-lativo esborso.
Anche se il rinvio alle norme sul recesso è fatto letteralmente solo ai criteri pre-visti per la determinazione del corrispettivo, in assenza di una autonoma disciplina sembra pos-sibile applicare in via analogico-estensiva anche le disposizioni dettate dall’art. 2437 bis c.c. relativamente ai termini e alle modalità di esercizio del recesso e quindi:
a) il progetto di fusione dovrà assegnare ai soci di minoranza un termine per l’esercizio del diritto non inferiore ai quindici giorni successivi alla iscrizione della deli-bera-zione di fusione della incorporanda nel registro delle imprese;
b) le azioni o le quote per le quali è esercitato il diritto di farle acquistare non pos-sono essere cedute a soggetti diversi da quelli che si sono impegnati all’acquisto;
c) i soci di minoranza di società per azioni incorporande hanno diritto di cono-scere, richiedendola, la determinazione del valore delle loro azioni nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea chiamata a deliberare la fusione: se quindi tale determinazione non è già contenuta nel progetto di fusione essa deve comunque essere messa a disposizione dei soci di minoranza, che la richiedano, di società per a-zioni incorporande entro tale termine;
d) i soci di minoranza di società a responsabilità limitata incorporande non hanno invece diritto di conoscere preventivamente la determinazione del valore delle loro quote (arg. ex art. 2473 c.c.).
La ratio della norma induce altresì a ritenere che il termine entro il quale la so-cietà o il soggetto dalla stessa indicato per acquistare le azioni o le quote dei soci di minoranza della o delle società incorporande debba scadere prima della stipula dell’atto di fusione, ma che una mancata formalizzazione dell’acquisto medesimo, an-che se dovuto alla pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere, non possa impedire la conclusione del procedimento di fusione.
Ritenere il contrario significherebbe vanificare lo scopo della norma che vuole favo-rire, sveltire e semplificare il procedimento di fusione nel caso di incorporazione di società possedute al novanta per cento anche e soprattutto nel caso in cui alcuni soci di minoranza delle società incorporande si oppongano alla fusione e non siano di-sposti a collaborare alla sollecita definizione del procedimento.
La valutazione comparativa dell’ipotetico interesse del socio non ancora liqui-dato a "congelare" il procedimento di fusione e del concreto ed attuale interesse delle società parte-cipanti alla fusione a concludere il procedimento in un termine ragione-volmente sollecito conferma la validità della soluzione proposta, fermo restando che al socio di minoranza in caso di abusi spetteranno comunque le azioni cautelari concesse dal Codice di rito.
Il secondo comma dell’art. 2505 bis c.c. consente che l’approvazione del proget-to di fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, anziché dall’assemblea straordi-naria, dall’organo amministrativo della società incorporante con deliberazione risul-tante da atto pubblico, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano.
Deve ritenersi che la previsione statutaria debba essere contenuta nell’atto co-stitu-tivo o nello statuto della sola società incorporante essendo irrilevante l’assenza di tale clau-sola nell’atto costitutivo o nello statuto della o delle società incorporande, trattandosi di previsione che riguarda solo i soci della società incorporante e dato che la decisione sulla fu-sione per quanto attiene alle società incorporande andrà sempre presa dall’assemblea stra-ordinaria.
La competenza dell’organo amministrativo della società incorporante viene me-no, ai sensi del terzo comma dell’art. 2505 bis c.c., qualora tanti soci della società in-corporante che rappresentino almeno il cinque per cento del suo capitale sociale con domanda indirizzata alla società entro otto giorni decorrenti dal deposito del progetto di fusione della società in-corporante, abbiano chiesto che la decisione sia adottata dall’assemblea. La lettera della norma induce a ritenere che per la decorrenza del ter-mine non sia necessario attendere l’avvenuta iscrizione del progetto di fusione nel re-gistro delle imprese in cui è iscritta la so-cietà incorporante, ma che tale decorrenza si verifica per effetto del solo deposito del progetto.
La norma subordina la competenza a decidere sulla fusione da parte dell’organo amministrativo della società incorporante ad altre due condizioni e più precisamente:
a) al fatto che si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società incor-porante dei documenti di cui all’art. 2501 septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione.
Malgrado il richiamo fatto ai soli numeri 1 - 2 dell'art. 2501 septies c.c. si deve rite-nere che il deposito debba riguardare anche i documenti di cui al n. 3 della stessa norma (“situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell’art. 2501 quater c.c.”), quando naturalmente queste devono essere redatte.
La ratio della norma posta nell’esclusivo interesse dei soci della incorporante, unici legittimati a prendere visione di tali documenti, consente di ritenere che a tale termine i so-ci della società incorporante possano alla unanimità rinunziare, al fine di accelerare il pro-cedimento di fusione.
b) al fatto che il progetto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese in cui ha sede la società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisio-ne di fusione da parte della società incorporata. Questa condizione, peraltro di difficile giu-stificazione, sembra comunque posta nell’esclusivo interesse dei soci della o delle società in-corporande e quindi può essere rinunziata dai soci della o delle stesse società destinate alla incorporazione.



59. Scissione a favore di beneficiariache possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506 ter e 2505 bis c.c.)


E’ applicabile alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente la norma dell’art. 2505 bis c.c. (incorporazione di società posseduta al novanta per cento) per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.
Per effetto di tale richiamo, nel caso in cui la società beneficiaria detenga almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, è possibile omettere la relazione dell’esperto di cui all’art. 2501 sexies c.c. a condizione che il progetto di scissione preve-da, oltre alla determinazione del rapporto di cambio e alla eventuale previsione dell’aumento di capitale della società beneficiaria necessario per assicurare il concam-bio, l’impegno rivolto agli altri soci della società scissa di acquistare o di fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il progetto di scissione o, successivamente, la delibera dovranno contenere le modalità e il termine per l’esercizio di tale diritto; nel caso la scissa sia una s.p.a., inol-tre, i soci avranno diritto di conoscere le determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea, in applicazione dell’art. 2437 ter, 5° comma, c.c..
L’atto di scissione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del termine fissato per l’acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell’acquisto medesimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della società scissa.
L’atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria possono prevedere la com-petenza dell’organo amministrativo della società a deliberare scissioni a favore della so-cietà stessa operate da società scissa partecipata al novanta per cento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all’art. 2505 bis c.c..
 

Motivazione

Le semplificazioni previste per il procedimento di fusione per incorporazione di so-cietà possedute al novanta per cento dalla società incorporante sono applicabili, per effetto del richiamo contenuto all’art. 2505 bis c.c. contenuto nell’art. 2506 ter, ultimo comma, c.c., anche alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente che detenga almeno il novanta per cento del capitale della scissa.
In tale ipotesi è possibile omettere la relazione dell’esperto di cui all’art. 2501 sexies c.c. a condizione che già nel progetto di scissione si preveda sia la determina-zione del rap-porto di cambio e l’eventuale aumento di capitale della società beneficia-ria che si renda ne-cessario per assicurare il concambio, sia l’impegno nei confronti degli altri soci della società scissa di acquistare le loro azioni o quote per un corrispet-tivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Le ragioni che inducono a ritenere che l’impegno all’acquisto possa provenire tanto dalla società beneficiaria quanto dai soci della stessa (se c’è il loro accordo una-nime) ovvero da un socio della beneficiaria o da terzi (semprechè gli altri soci della be-neficiaria siano d’accordo) sono le stesse che valgono in caso di fusione per incorpora-zione di società posse-dute al novanta per cento.
L’interesse tutelato dei soci di minoranza della scissa è quello di potere conse-guire una congrua somma di denaro, quale che sia il soggetto che effettuerà l’acquisto e il relativo esborso.
Anche in caso di scissione per gli aspetti del procedimento non regolati sembra po-tersi fare ricorso ad una interpretazione analogico-estensiva dell’art. 2437 bis c.c. relativa-mente ai termini e alle modalità di esercizio del recesso.
Sembra quindi doversi ritenere:
a) che il progetto di scissione debba assegnare ai soci di minoranza della scissa un termine per l’esercizio del diritto di vedersi acquistate le loro azioni o quote non in-feriore ai quindici giorni successivi alla iscrizione della delibera di scissione nel regi-stro delle imprese in cui è iscritta la società scissa;
b) che le azioni o le quote per le quali è stato esercitato il diritto di farle acqui-stare non possono essere cedute a soggetti diversi da quelli che si sono impegnati all’acquisto;
c) che i soci di minoranza di società scissa per azioni (ma non di società a re-sponsa-bilità limitata) abbiano diritto di conoscere, richiedendola, la determinazione del valore del-le loro azioni nei quindici giorni antecedenti la data fissata per l’assemblea della scissa chiamata a deliberare la scissione;
d) che il termine entro il quale la società beneficiaria (o il terzo dalla stessa in-dicato per l’acquisto di dette azioni o quote) debba essere scaduto prima della stipula dell’atto di scissione, ma che la mancata formalizzazione dell’acquisto anche se dovuta a contestazioni relative alla misura del corrispettivo non possa impedire la conclusione del procedimento di scissione.
Il richiamo riguarda ovviamente anche il secondo comma dell’art. 2505 bis c.c. e quindi deve ritenersi ammissibile che l’atto costitutivo o lo statuto della società bene-ficiaria attribuiscano all’organo amministrativo della società beneficiaria stessa la competenza a deliberare la scissione con deliberazione risultante da atto pubblico.
Tale prescrizione deve essere contenuta soltanto nell’atto costitutivo o nello sta-tuto della società beneficiaria e non in quello della scissa, trattandosi di prescrizione che incide solo sugli interessi dei soci della beneficiaria medesima.
Anche in questa ipotesi tale competenza dell’organo amministrativo viene meno qualora tanti soci della società beneficiaria che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale della stessa, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni decorrenti dal deposito del progetto di scissione nel registro delle imprese in cui è i-scritta la società benefi-ciaria, abbiano chiesto che la decisione sia adottata dall’assemblea straordinaria.
Anche in questo caso il termine è posto nell’esclusivo interesse dei soci di mi-noranza della beneficiaria e può essere dagli stessi rinunziato alla unanimità.
Operano anche nei riguardi del procedimento di scissione le ulteriori due con-dizioni temporali previste dall’art. 2505 bis c.c. e quindi occorre:
- che si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società beneficia-ria dei documenti (tutti) previsti dall’art. 2501 septies c.c., con facoltà di rinunzia a ta-le termine da parte dei soci della società beneficiaria nel cui esclusivo interesse è posta la norma;
- che il progetto di scissione sia stato “iscritto” nel registro delle imprese in cui ha sede la società beneficiaria almeno trenta giorni prima della data fissata per la de-cisione di scissione da parte della società scissa. Anche questo termine appare rinun-ziabile da parte dei soci della società scissa.


60. Attestazioni e asseverazioni ai sensi degli artt. 2501 bis, comma 4° e 2503, comma 1°, ultima frase, c.c.

L’attestazione richiesta dall’art. 2501 bis, comma 4°, c.c., nell’ambito della rela-zione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, deve essere resa anche nell’ipotesi di fusione per incor-porazione di società interamente posseduta o comunque in ogni altra ipotesi in cui non sia richiesto il parere di congruità sul rapporto di cambio.
Analogamente, l’asseverazione prevista dall’art. 2503, comma 1°, ultima frase, c.c., al fine di procedere alla fusione anticipata, può essere resa, ove le società intenda-no avvalersi di tale facoltà, anche nell’ipotesi di fusione per incorporazione di società in-teramente posseduta o comunque in ogni altra ipotesi in cui non sia richiesto il parere di congruità sul rapporto di cambio.
I compiti assegnati dalle citate norme all’esperto o alla società di revisione, in quanto fissati nell’interesse dei creditori, sono infatti logicamente e funzionalmente au-tonomi dal giudizio di congruità, di guisa che possono e debbono essere assolti, ove ne ricorrano i presupposti, anche indipendentemente dalla resa di un giudizio di congruità.
 

Motivazione

L’art. 2501 bis c.c.,come noto, detta una disciplina speciale per la fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garan-zia generica per il rimborso di detti debiti. La fattispecie è, come evidente, di ben fre-quente ricorrenza, verificandosi in sostanza ogniqualvolta l’incorporante abbia acqui-sito a debito il controllo dell’incorporata e tale debito sussista ancora al momento del-la fusione senza specifica garanzia su beni dell’incorporante per il suo rimborso.
La disciplina speciale prevede (tra l’altro) che il progetto di fusione indichi “le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risul-tante dalla fusione” (art. 2501 bis, 2° comma, c.c.) e che la “relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies c.c.“ debba attestare “la ragionevolezza” delle predette indica-zioni contenute nel progetto di fusione.
Orbene, la fattispecie dell’art. 2501 bis c.c. può ricorrere anche nell’ipotesi di incorporazione di società interamente controllata. Ciò risulta espressamente dall’art. 2501 bis c.c. medesimo che all’ultimo comma sottrae la fattispecie ivi prevista alle di-sposizioni, tra l’altro, dell’art. 2505 c.c. relativo appunto alla fusione con società inte-ramente posseduta. L’esenzione della fattispecie della fusione di società interamente controllata acquisita con indebitamento dall’applicazione della procedura semplificata dettata dall’art. 2505 c.c. per la incorporazione di società interamente possedute com-porta che in tal caso vi sarà la competenza necessaria dell’assemblea, occorrerà redi-gere la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501 quinquies c.c. (puntualmente prevista in effetti dall’art. 2501 bis, 3° comma, c.c.), così come occorrerà redigere la relazione ex art. 2501 sexies c.c. da parte degli esperti.
Tale relazione, peraltro, avrà come unico, eppur imprescindibile, contenuto l’attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della società incorporante.
La ragione della necessità di una relazione degli esperti, seppur con limitata ed “anomala” (rispetto al normale contenuto della relazione ex art. 2501 sexies c.c.) por-tata, di cui al quarto comma dell’art. 2501 bis c.c, anche nella fusione della società interamente controllata acquisita con indebitamento o comunque in caso di fusione in cui, anche per rinunzia di tutti i soci, non sussista la necessità di una relazione sul rapporto di cambio, consiste nel fatto che in tali casi la attestazione richiesta agli e-sperti è funzionale (anche) all’interesse dei creditori e quindi ad un interesse non di-sponibile dalle parti. Più precisamente, si tratta di render chiaro al ceto creditorio dell’incorporata se e in che misura il patrimonio sociale corra il rischio di un utilizzo a servizio dell’investimento dei soci, piuttosto che dei creditori dell’attività di impresa.
Una evidente funzione a esclusiva tutela dei creditori assume pure la relazione dell’art. 2501 sexies c.c. nell’utilizzo, facoltativo, consentito dall’art. 2503 c.c., al fine di attuare la fusione in via anticipata. La relazione dell’esperto, in tal caso, deve atte-stare che la “situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusio-ne rende non necessarie garanzie a tutela dei…..creditori”. Assume quindi, anche in questo caso, un contenuto del tutto anomalo rispetto al contenuto tipico (congruità del rapporto di cambio) delineato nell’art. 2501 sexies c.c.
L’art. 2503 c.c. legittima dunque una relazione sui generis finalizzata alla at-tuazione della fusione in via anticipata senza alcuna limitazione e quindi non solo nell’ipotesi in cui la relazione, per i fini tipici, debba comunque essere redatta, ma an-che allorché per qualsiasi ragione non vi sarebbe necessità di una relazione ex art. 2501 sexies c.c.
Il rinvio nei due casi riferiti (art. 2501 bis, 4° comma e 2503, 1° comma, c.c.) alla fattispecie della relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c. rende peraltro necessario che, ove ad essa si ricorra solo ai fini delle citate norme (non essendovene altrimenti necessità), essa sia assoggettata sia sotto il profilo soggettivo (nomina dell’esperto) che proceduralmente alla disciplina generale prevista, appunto, per la relazione ex art. 2501 sexies c.c.

62.Emissione di obbligazioni convertibili con disaggio (art. 2420-bis c.c.)


Si reputa legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili anche per somma inferiore al loro valore nominale, purché le condizioni di conversione non comportino violazione dell'art. 2346, comma 5, c.c. e quindi purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a titolo di rimborso delle obbligazioni stesse per il caso di mancata con-versione.
 

 

64.Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto
gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione
(art. 2504-bis c.c.)



Nella fusione propria, qualora sulle azioni o sulle quote delle società che parteci-pano all'operazione gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società risultante dalla fusione.
Nella fusione mediante incorporazione, qualora sulle azioni o sulle quote delle so-cietà incorporande, oggetto di concambio, gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società incorporante.
L'organo amministrativo della società di nuova costituzione o della società incor-porante, nell'attuare il concambio, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vin-colo ed annotare nel libro soci l'esistenza dello stesso.
 

 

65.Fusione per incorporazione comportante l’estinzione dei diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata


E’ legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare una società interamente posseduta anche se su tutte o su parte delle azioni o quote della so-cietà incorporanda gravino diritti di pegno o di usufrutto, pur in assenza del consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che vedono estinguersi i loro diritti per effetto della fusione.
E’ legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporarne u-n'altra con determinazione del rapporto di cambio, anche se su tutte o parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino diritti di pegno e/o di usufrutto, lo statuto del-la società incorporante non consenta la costituzione di tali diritti e non sussista il con-senso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che per effetto della fusione vedono estinguersi i loro diritti.

66.Effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa (art. 2506-quater c.c.)


In caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione qualora le azioni o le quote della società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono per effetto della scissione sul-le azioni o quote assegnate ai soci della scissa.
L'organo amministrativo delle società beneficiarie, nell'attuare l'assegnazione, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo ed annotare nel libro soci l'esi-stenza dello stesso.
Peraltro é legittima la deliberazione con la quale una società (scissa) deliberi una scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costitu-zione anche se: (i) su tutte o parte delle azioni o quote della società scissa gravino diritti di pegno o di usufrutto; (ii) lo statuto della o delle società beneficiarie non consenta la costituzione di tali diritti; (iii) non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto), che non po-tranno avere diritti di pegno o di usufrutto sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa.
 

 

67.Rinunzia ai termini per la deliberazione di fusione, in caso di azioni o quote gravate da diritti di pegno o di usufrutto (artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c.)


E' legittima la deliberazione di fusione adottata senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c. per dispensa avutane, con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, anche se alcune delle partecipazioni siano gravate da pegno o da usufrutto senza attribuzione del diritto di voto al creditore pigno-ratizio o all’usufruttuario e non sussista la rinunzia ai termini da parte dei titolari di tali diritti; nel caso in cui il diritto di voto sia attribuito al creditore pignoratizio o all’usufruttuario tale consenso deve provenire dai soggetti aventi diritto di voto, non es-sendo necessario il consenso dei soci privi del diritto di voto.
 

 

68.Copertura delle perdite e rilevanza degli "utili di periodo" (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.)


L’abbattimento del capitale sociale per perdite può avere luogo solo previo utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale stesso fosse ridotto nonostante l’esistenza di altre voci di netto patrimoniale, si verserebbe nella diversa fattispecie della riduzione di cui agli articoli 2445 o 2482 c.c., e non in quella di riduzione per perdite.
Tale esigenza implica che l’utile di periodo (cioè il risultato di segno positivo crea-tosi nel tempo compreso tra la chiusura dell’ultimo esercizio e la data di riferimento della situazione infrannuale) debba essere conteggiato ai fini della determinazione della misu-ra della perdita da coprire, tutte le volte che la sua mancata considerazione determine-rebbe riduzione del capitale.
 

72.Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione (art. 2504-bis, comma 4, c.c.)


Il principio della continuità dei bilanci in sede di fusione, sancito dall’art. 2504-bis, comma 4, c.c., implica che, di regola, il capitale sociale della società risultante dalla fusione non possa eccedere la somma del capitale sociale e delle riserve delle società partecipanti alla fusione.
Tale assunto è peraltro suscettibile di deroga in caso di disavanzo “da concam-bio”, dovuto alla differenza tra il capitale sociale dell’incorporata ante fusione, e l’aumento di capitale sociale deliberato dall’incorporante a servizio della fusione, in mi-sura necessaria per soddisfare il rapporto di cambio, qualora non vi siano sufficienti ri-serve (nel patrimonio netto dell’incorporata e/o dell’incorporante) per “coprire” detta dif-ferenza.
Deve infatti ritenersi consentita anche in questo caso – oltre che nell’ipotesi di di-savanzo “da annullamento”, pacifica in giurisprudenza e dottrina – l’imputazione del di-savanzo da concambio “agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento”, a norma dell’art. 2504-bis, comma 4, seconda frase, c.c..
Tuttavia, posto che siffatta imputazione del disavanzo da concambio, a differen-za di quello da annullamento, comporta la formazione ex novo di capitale sociale non co-perto da valori già risultanti nelle scritture contabili e nei bilanci delle società partecipan-ti alla fusione, è in tal caso necessario che venga redatta anche la relazione di stima del patrimonio della società incorporata a norma dell’art. 2343 c.c., la quale potrà pertanto essere affidata agli esperti incaricati della relazione sulla congruità del rapporto di cam-bio, in analogia a quanto dispone l’art. 2501-sexies, comma 7, c.c..
In alternativa a quanto sopra, è comunque fatta salva la possibilità che la società incorporante soddisfi il rapporto di cambio a favore degli azionisti dell’incorporata me-diante altre modalità (quali l’assegnazione di azioni proprie; la redistribuzione di azioni del capitale della società incorporante, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari; l’assegnazione di azioni senza valore nominale; etc.), che rispettino comunque l’esigenza di assicurare ai soci dell’incorporata una partecipazione congrua rispetto ai rapporti economici delle società partecipanti alla fusione, ma che non impli-chino un aumento del capitale sociale dell’incorporante superiore alla somma del capita-le sociale dell’incorporata, delle riserve dell’incorporata e delle riserve dell’incorporante imputabili a capitale.
La medesima conclusione deve ritenersi applicabile, mutatis mutandis, anche per la scissione, sia in ipotesi di scissione a favore di società preesistenti (nella quale si ri-produce una situazione sostanzialmente analoga a quella della fusione per incorpora-zione), sia in caso di scissione a favore di società di nuova costituzione (nella quale, in-vece, l’imputazione del disavanzo da concambio rappresenta addirittura una “conditio sine qua non” per poter dar corso all’operazione, ogni qual volta la parte di patrimonio assegnata ad una beneficiaria di nuova costituzione, pur avendo un valore effettivo posi-tivo, presenti valori contabili negativi).
E’ fatta salva ogni diversa conseguenza derivante dall’applicazione dei principi IAS - IFRS, per le società che li abbiano adottati in via obbligatoria o facoltativa.
 

 

73.Diritto di voto “determinante” (artt. 2348, 2351 c.c. e 2468, comma 3, c.c.)


Si reputa legittima la clausola statutaria che attribuisce ad un singolo socio (nella s.r.l.) o ad una categoria di azioni (nella s.p.a.) il diritto di subordinare al proprio voto fa-vorevole, o al voto favorevole di tutte o parte delle azioni della speciale categoria, l'ap-provazione di una o più deliberazioni assembleari, fatta eccezione (nella s.p.a.) per le de-liberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e di revoca delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c..
 

 

74.Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.)


L'atto costitutivo di s.r.l. e lo statuto di s.p.a. possono legittimamente prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge:
(i) al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati da delibera-zioni di organi sociali, ovvero da atti o fatti diversi, di qualsiasi natura;
(ii) al verificarsi di una ”giusta causa”, non specificamente determinata dall’atto costitutivo o dallo statuto;
(iii) al mero volere del socio recedente (c.d. recesso ”ad nutum”);
salva la necessità, in quest’ultimo caso, del preavviso di almeno 180 giorni, pre-visto dagli artt. 2437, comma 3, c.c., e 2473, comma 2, c.c..
Il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito dal-l'atto costitutivo o dallo statuto sia alla generalità dei soci, sia ad alcuni di essi (nella s.r.l.) o ad una o più categorie di azioni (nella s.p.a.).
La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazio-ne fissati dalla legge per le cause legali di recesso.
 

75. Aumento delegato del capitale sociale nella s.r.l. (art. 2481, comma 1, c.c.)

La disposizione dell'atto costitutivo di s.r.l. che attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2481, comma 1, c.c., può fissare liberamente i limiti quantitativi e temporali della delega, senza che, in relazione a questi ultimi, trovi applicazione quanto disposto dall’art. 2443 c.c. per l’analoga fattispecie nella s.p.a..
E’ legittima l’attribuzione agli amministratori della facoltà di decidere un aumento del capitale sociale non offerto a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, a fronte di conferimenti sia in denaro che in natura, purché l’atto costitutivo ne determini, in ossequio allo stesso art. 2481, comma 1, c.c., limiti e modalità di esercizio. In tal caso, il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2481-bis, comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dall’atto costitutivo ai sensi dell’art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di opzione in sede di aumento di capitale deciso dagli amministratori.
La facoltà degli amministratori di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2481, comma 1, c.c., può essere introdotta con una modificazione dell’atto costitutivo, con le ordinarie maggioranze previste dalla legge o dall’atto costitutivo medesimo.


76. Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in sede di costituzione e di aumento di capitale (artt. 2342, comma 2, 2439, comma 1, 2464, comma 4, e 2481-bis, comma 4, c.c.)


L’obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro, previsto dagli artt. 2342, comma 2, c.c. (in sede di costituzione), e 2439, comma 1, c.c. (in sede di aumento di capitale), va riferito, oltre che all’ammontare complessivo del capitale sociale, anche all’ammontare del conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni risultino sempre liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale. Ciò significa, in ipotesi di assegnazione proporzionale delle azioni ai soci, che l’obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro può intendersi rispettato: (i) sia qualora ciascun socio abbia versato il 25 per cento dei conferimenti da lui dovuti; (ii) sia qualora uno o più soci abbiano versato il 25 per cento dei conferimenti da loro dovuti, oltre al 25 per cento dei conferimenti dovuti da uno o più altri soci, con imputazione di tale versamento alla parziale liberazione delle azioni assegnate a questi ultimi, di guisa che tutte le azioni della società risultino liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale.
Il citato obbligo non può invece dirsi rispettato qualora il versamento dei 25 centesimi del valore nominale complessivo delle azioni emesse dalla società venga effettuato solo da uno o più soci, in misura superiore al 25 per cento del valore nominale delle azioni ad essi assegnate, senza imputazione di tale eccedenza alla parziale liberazione delle azioni assegnate agli altri soci, di guisa che alcune azioni della società risultino liberate in misura superiore al 25 per cento, mentre altre azioni risultino liberate in misura inferiore.
Analoghi principi si intendono applicabili nella s.r.l., in relazione ai corrispondenti obblighi di versamento dei conferimenti in denaro, disposti dall’art. 2464, comma 4, c.c. (in sede di costituzione) e dall’art. 2481-bis, comma 4, c.c. (in sede di aumento di capitale).
 

77.Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a. (artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.)


La deliberazione di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale sia stato, in tutto od in parte, formato mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, non ri-chiede la redazione della relazione di stima di cui agli artt. 2500-ter, comma 2, e 2343 c.c..
E' legittimo deliberare nella stessa assemblea l'aumento del capitale della s.r.l. mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, sulla base della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., e la trasformazione in s.p.a., anche quando detto aumento sia necessario per raggiungere il capitale minimo della s.p.a..

78. Limite all'emissione di obbligazioni e ultimo bilancio approvato (art. 2412 c.c.)

Per la determinazione del limite all'emissione di obbligazioni previsto dell'art. 2412 c.c., il riferimento all'ultimo bilancio approvato, contenuto nel primo comma della norma, va interpretato nel senso che l'importo complessivo per cui possono essere emesse le obbligazioni – non eccedente il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili – deve essere determinato in base all'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero in base all'eventuale bilancio straordinario (se del caso approvato anche ai fini della stessa emissione) che costituisce, temporalmente, l'ultimo bilancio approvato.
Eventuali perdite risultanti dall'ultimo bilancio approvato devono essere imputate al patrimonio netto in conformità ai principi generali in materia e quindi a partire dalle riserve non vincolate o meno vincolate.
 

79. Derogabilità dei quorum di cui all’art. 2479, commi 1 e 4, c.c.

Con apposita clausola statutaria è lecito derogare, tanto in diminuzione quanto in aumento, alla quota – 1/3 del capitale – stabilita dall’art. 2479 c.c. per avocare ai soci una decisione di competenza dell’organo amministrativo e per richiedere l’osservanza del procedimento assembleare nell’adottare decisioni che per statuto e per legge possono essere assunte in via extraassembleare.

 

80.Legittimazione all'intervento in assemblea di s.p.a in assenza dell'obbligo di preventivo deposito delle azioni (art. 2370 c.c.)


Per intervenire nell'assemblea di s.p.a., pur in assenza di una previsione statuta-ria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche in-dicate nell'avviso di convocazione, è necessaria l'esibizione dei certificati azionari rego-larmente intestati o muniti di una serie continua di girate.
L'obbligo della società di provvedere “all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario”, previsto dall'art. 2370, comma 3, c.c., si esauri-sce nell'aggiornamento del libro soci mediante l’iscrizione dei (soli) soci non ancora iscrit-ti, e non impone l'annotazione di tutti i soggetti intervenuti all'assemblea o che abbiano effettuato il deposito o che risultino dalle comunicazioni degli intermediari.

81. Rinuncia alla relazione degli amministratori nella trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.)

In caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500-sexies c.c.) o di trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-septies c.c.), gli amministratori possono essere esonerati, espressamente o anche implicitamente, dall'obbligo di redigere la relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione come anche dal deposito della relazione presso la sede sociale con il consenso unanime dei soci, i quali possono altresì rinunciare al termine di deposito della relazione stessa presso la sede sociale.
 

 82.Attribuzione statutaria della competenza  per la convocazione dell'assemblea (artt. 2366 e 2479-bis c.c.)


Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all'organo ammi-nistrativo e, nei casi previsti, all'organo di controllo, lo statuto della s.p.a. può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Nella s.r.l. lo statuto può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche a singoli soci, sia a titolo di diritto particolare in favore di determinati soci sia quale pote-re connesso alla posizione di ogni socio.

 

 83.Clausole statutarie per l'individuazione del presidente dell'assemblea (artt. 2371 e 2479-bis c.c.)


Sono conformi agli artt. 2371 e 2479-bis, comma 4, c.c. le clausole statutarie che, fermo restando il criterio residuale della nomina del presidente dell'assemblea da parte degli intervenuti, individuano tale figura:
- mediante associazione ad una carica sociale (es. amministratore unico, presi-dente o componente di un organo collegiale, liquidatore, direttore generale);
- mediante indicazione nominativa o rinvio a designazione da parte di soggetto determinato o determinabile (siano o no i designati e i designanti soci, titolari di cariche sociali o terzi estranei);
- mediante qualsiasi altro criterio idoneo ad assicurarne la determinabilità in o-gni assemblea sociale.
Alla condizione dell'assenza del primo indicato, che porta all'attribuzione della carica di presidente ad un indicato in subordine, va equiparata in via interpretativa, quand'anche non sia esplicitato nella clausola, ogni ipotesi di impedimento e/o di rifiuto di assunzione della carica da parte del primo indicato, pur presente in assemblea.
 

 

84.Controllo di legittimità di deliberazioni di società estere che assumono la nazionalità italiana (art. 2436 c.c. e art. 106 l.not.)


Il notaio italiano, presso il quale viene depositato ai sensi dell’art. 106 l.not. il verbale redatto all'estero di assemblea di società estera, che trasferisca la sede in Italia ed assuma la nazionalità italiana, è competente a verificare la legittimità dell'atto e la sussistenza delle "condizioni stabilite dalla legge" per l'iscrizione nel registro delle im-prese, nonché a depositare la domanda per l’iscrizione medesima.
 

 

85.Limiti di efficacia della clausola di prelazione c.d. "impropria"
negli statuti di s.p.a. (art. 2355-bis c.c.)



Devono ritenersi inefficaci (salvo che sia espressamente previsto il diritto di re-cesso) le clausole di prelazione contenute in statuti di s.p.a. che attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, al di là dei limiti temporali di cui all'art. 2355-bis, comma 1, c.c., per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall’alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.
 

 

86.Clausola di prelazione c.d. "impropria" negli atti costitutivi di s.r.l.
e diritto di recesso (art. 2469 c.c.)



Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulte-rebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c., il diritto di recesso.
 

 

87.Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti  ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501-septies c.c.)


L’obbligo di cui all’articolo 2501-septies c.c. è correttamente adempiuto anche qualora il deposito dei documenti ivi elencati abbia luogo in date diverse. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dalla legge – ove non rinunciato all’unanimità dai soci – deve essere rispettato con riferimento al deposito dell’ultimo documento.
Per altro verso, ai fini del computo del termine di centoventi giorni dalla data di riferimento della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. – ovvero del ter-mine di sei mesi ove si tratti del bilancio di esercizio – assume rilevanza il deposito pres-so la sede sociale del solo progetto di fusione o di scissione.

 

88.Clausole statutarie disciplinanti il diritto e l’obbligo di “covendita” delle partecipazioni


Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l’obbligo dei soci diversi dall’alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tut-tavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipa-zioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e – ove prevedano l’obbligo di vendi-ta – devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della parteci-pazione obbligatoriamente dismessa.

 

 

89.Attribuzione agli amministratori della competenza a deliberare l'adeguamento dello statuto di s.p.a. a disposizioni normative (art. 2365, comma 2, c.c.)

Per adeguamento dello statuto a disposizioni normative ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2365, comma 2, c.c., si deve intendere qualsiasi intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una posizione di “non conformità” ad una posizione di “conformità” all’ordinamento.
La “non conformità” del testo rileva a tal riguardo anche se ipotetica, nel senso che l’esercizio del potere di adeguamento si reputa legittimo anche al solo fine di esplicitare una interpretazione della clausola statutaria che, se fosse diversamente interpretata, non sarebbe conforme all’ordinamento.
La “non conformità” del testo statutario all’ordinamento può derivare sia dal conflitto con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione (derivanti da qualsiasi fonte, primaria o secondaria) sia dalla “imposizione” di interpretazioni di disposizioni esistenti da parte di autorità dotate della relativa competenza.
Il potere di adeguamento attribuito ad organo diverso dall’assemblea include il potere di autonoma scelta del testo da introdurre in sostituzione di quello non conforme, purché la clausola così introdotta risulti lecita e giustificabile in rapporto alla finalità di adeguamento.
 


90. Aumento di capitale con esclusione dell'opzione nei limiti del dieci per cento nelle società quotate: quorum assembleari e modifica statutaria (art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.)

La deliberazione dell’assemblea straordinaria di società con azioni quotate in mercati regolamentati che inserisce nello statuto la clausola che prevede l’esclusione del diritto di opzione nei limiti e alle condizioni previste all’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., è validamente assunta – salvo che lo statuto disponga maggioranze più elevate – con i quorum previsti agli artt. 2368 e 2369 c.c., applicabili altresì alla deliberazione di aumento del capitale assunta in conformità alla clausola statutaria predetta.
In attuazione del principio secondo cui il disposto dell’art. 2436 c.c. non impedisce l’assunzione di deliberazioni fondate su modificazioni statutarie regolarmente approvate in assemblea ma non ancora iscritte nel registro delle imprese, è consentito che, nella medesima assemblea straordinaria, sia deliberato l’inserimento in statuto della clausola sopra menzionata e sia quindi approvato l’aumento di capitale disciplinato dalla clausola stessa, alle condizioni e nei limiti di cui al ripetuto art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.; l’efficacia della deliberazione di aumento di capitale resterà tuttavia subordinata all’iscrizione nel registro delle imprese sia della clausola che la consente, sia dell’aumento di capitale medesimo.


91. Clausola statutaria di rinvio a disposizioni di legge successivamente modificate

La clausola statutaria rinviante a una disposizione di legge (es. art. 2486 c.c. an-te riforma) va interpretata, alla stregua dei criteri di interpretazione oggettiva degli statuti societari, come rimando alla disciplina pro tempore vigente (anche se diversa da quella vigente al tempo della introduzione della clausola di rinvio), salvo che dal medesimo sta-tutosi evinca l’inequivoca adozione di una regola convenzionale coincidente con quella vigente al momento della
introduzione della clausola di rinvio, con effetto di escludere il recepimento automatico di eventuali future modifiche normative.


MOTIVAZIONE

E’ nota la persistenza, in statuti di s.p.a. e di s.r.l., di clausole strettamente connesse con un assetto normativo inciso da successive modifiche legislative, con il conseguente problema della ricostruzione del significato e della portata di quelle clausole in dipendenza degli intervenuti cambiamenti. La riforma societaria del 2003 ha reso particolarmente evidente, con riguardo alle società già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, un problema che si può ormai prevedere come ricorrente, data l’accresciuta disponibilità del legislatore a frequenti interventi in materia (si
pensi ai continui adeguamenti della disciplina delle società quotate e agli aggiornamenti imposti al sistema delle società di capitali dalle fonti comunitarie).
Vengono qui in considerazione non già le clausole la cui portata originaria non sia più compatibile con l’ordinamento, le quali saranno affette da nullità sopravvenuta e sostituite automaticamente dalla nuova disciplina inderogabile, bensì le clausole la cui portata originaria, in linea con la normativa dell’epoca, sia ancora compatibile con l’ordinamento, che ha però nel frattempo modificato la normativa di base.
Quando infatti le clausole statutarie fanno riferimento alle regole di legge – si tratti di norme (totalmente o parzialmente) disponibili ovvero di norme un tempo inde-rogabili e successivamente modificate in senso più liberale -, vi è sempre il dubbio che chi le ha introdotte intendesse attenersi a scelte normative (dal legislatore valutate come le regole più eque del caso medio) quali rilevabili nel momento in cui si tratta di applicare quelle clausole ovvero intendesse sposare e recepire proprio quelle regole di base vigenti nel momento della introduzione delle clausole, con esclusione del recepi-mento automatico di qualsiasi loro successivo cambiamento.
Il problema enunciato, se fosse da risolversi esclusivamente interpretando la volontà dei soci che introdussero le clausole, si ridurrebbe ad una quaestio facti. Ma in contrario va ricordato che, allorché viene in considerazione la ricostruzione del senso di una clausola statutaria, occorre non trascurare che:
1.i) la clausola potrebbe essere stata introdotta con il dissenso o la non partecipazione alla decisione di alcuni soci, i quali comunque non possono sottrarsi agli effetti di una clausola che altri ha voluto;
ii) la compagine sociale, nel momento dell’applicazione della clausola, potrebbe essere (in tutto o in parte) diversa da quella che aveva introdotto la clausola, la cui effettiva volontà, in tal caso, sarà con buone probabilità ignota ai soci attuali;
iii) quand’anche nel momento dell’applicazione della clausola la compagine sociale sia la medesima che l’ha introdotta all’unanimità, in primo luogo è possibile che nessuna scelta consapevole sia stata compiuta dai soci al momento della sua introduzione e in secondo luogo va considerato che al rispetto e alla portata della clausola (specie per le conseguenze che possono attenere alla validità e alla stabilità delle deci-sioni sociali, nonché ai diritti/obblighi sociali e, quindi, al valore delle partecipazioni) possono essere interessati anche diversi soggetti terzi (es. contraenti con la società, enti pubblici, aspiranti soci): e non sembra possibile assegnare ad una stessa clausola significati diversi a seconda che vengano o no in evidenza profili che trascendono gli interessi dei soci che l’hanno introdotta; iv) tra i terzi interessati è inclusa l’autorità competente ad effettuare il controllo di legalità/iscrivibilità delle delibere che vi sono soggette (là dove la clausola incida
sulla conformità della delibera allo statuto), la quale autorità - anche per il breve termine entro il quale quel controllo va effettuato – non può che basare la propria attività di controllo sul testo statutario, non avendo in genere strumenti, alternativi o integrativi rispetto allo statuto, per ricostruire la volontà sottostante alla clausola;
v) nemmeno è sempre possibile riconoscere dal testo statutario quale fosse l’assetto normativo di riferimento all’epoca della introduzione della clausola: mentre il rinvio ad un articolo che non regola più la materia affrontata nella clausola statutaria (es. art. 2486, nell’ambito della determinazione dei quorum decisionali nella s.r.l., ora contenuti nell’art. 2479-bis; art. 2410, per i limiti all’emissione delle obbligazioni, ora contenuti nell’art. 2412) mette in allerta il suo lettore, la modifica di una norma dispositiva senza spostamento ad altra sede della regolamentazione della materia (es. elimi-nazione del deposito delle azioni per l’intervento in assemblea nell’art. 2370 c.c.; modifica dei presupposti per l’assemblea totalitaria nell’art. 2366; modifica dei limiti alla rappresentanza in assemblea nell’art. 2372) non è percepibile da chi, nell’interpretare una clausola di rinvio ad una precisa disposizione di legge (es. rinvio al predetto art. 2370 circa le regole di legittimazione all’intervento in assemblea), non può vedersi addossato il gravoso onere di verificare quale fosse il testo della norma richiamata alla data della creazione della clausola di rinvio (ma, d’altro canto, la ricostruzione del senso della clausola non può variare in relazione alla riconoscibilità o non riconoscibilità delle modifiche delle norme di legge richiamate).
Tutto ciò, che vale in modo identico per s.p.a. e s.r.l., depone per la necessità che l’interpretazione della clausola statutaria sia condotta sempre con criteri oggettivi, avendo come termine di riferimento il testo statutario nella sua interezza, testo al quale lo stesso legislatore concede assoluta prevalenza persino rispetto all’atto costitutivo
(cfr. art. 2328, ult. comma, in tema di s.p.a., con disposizione suscettibile di essere estesa ad ogni altro tipo capitalistico e alle cooperative, data la identità dei presupposti), a dimostrazione che su ogni considerazione di ordine storico-soggettivo deve prevalere per ragioni di certezza e generale affidamento quanto risulta dal documento statutario quale complesso delle regole tempo per tempo vigenti e facilmente accertabili.
Il significato della singola clausola di rinvio deve allora essere ricostruito alla luce del modo con il quale vengono richiamate le norme di legge. Sotto tale profilo si danno le ipotesi:
(a) del rinvio generico alla legge tout court o alla normativa regolante il tipo sociale interessato (es. rinvio alle norme in tema di s.r.l. o di s.p.a.) o ad un determinato settore normativo (es. norme in tema di controllo sulla gestione o di obbligazioni);
(b) del rinvio a precisi articoli individuati con il proprio numero (es. artt. 2486, 2370, 2410, 2372) o con altro sistema identificativo, come la rubrica;
(c) del rinvio attuato mediante riproduzione integrale o sintetica o parafrastica del contenuto di una disposizione, sia o no preceduta o seguita dal richiamo all’articolo che la contiene (o la conteneva).
Nelle ipotesi (a) e (b) quanto sopra rilevato porta ad aggiornare il richiamo normativo sulla base delle modifiche intervenute, applicando il diritto vigente alla data di applicazione della clausola, quantunque difforme da quello vigente al tempo della sua creazione e indipendentemente dal fatto che tale diversità emerga per il rinvio a disposizioni ormai palesemente fuori contesto (il rinvio agli artt. 2486 e 2410 va quindi oggi inteso come rinvio agli artt. 2479-bis e 2412) o non emerga affatto (es. artt. 2370, 2372), se non in forza di inesigibili indagini storiche. Ciò a meno che non risulti dallo
statuto medesimo una esplicita esclusione delle future modifiche (derogabili) delle norme di rinvio, come avverrebbe ove vi fosse una clausola statutaria che per singole ipotesi o in generale precisasse che i rinvii alla legge ivi contenuti vadano intesi come rinvii proprio alla legge esistente alla data di redazione dello statuto o di particolari clausole (che allora dovrebbe opportunamente risultare in statuto) con esplicito lecito rifiuto di automatici aggiornamenti.
Viceversa nell’ipotesi (c) la riproduzione (totale, sintetica o parafrastica) del testo normativo va oggettivamente interpretata come opzione statutaria per il diritto dell’epoca, con esclusione dell’automatico recepimento (ove consentito) di future modifiche, e ciò indipendentemente dalle ragioni storiche per cui il redattore della clausola si è orientato per quella riproduzione (le quali potrebbero consistere nella volontà di rendere immodificabile per via extraassembleare la regola prescelta, ma potrebbero anche ridursi al solo scopo di più agevole rinvenimento e più sicura memoria della re-gola di legge). Tali ragioni, infatti, per definizione non contano per chi ritenga doveroso adottare un criterio rigorosamente oggettivo di interpretazione del testo statutario e debba allora rilevarne la portata letterale in modo da tutelare l’affidamento che vi si può ragionevolmente riporre, di là dalle difficilmente ricostruibili volontà di chi ne è
autore (le quali potranno semmai rilevare su altri piani, come quello della pretesa, fondata sulla regola della buona fede, ad un adeguamento dello statuto in linea con le volontà e gli accordi iniziali). Anche in tal caso, è ovvio, l’attenta lettura del testo statutario potrebbe capovolgere l’esito interpretativo, ove dallo stesso fosse chiaramente e oggettivamente rilevabile che la riproduzione della iniziale regola di legge non risponde all’intento di escludere l’automatico recepimento delle sue future evoluzioni.
 


92. Deroga al divieto statutario di trasferimento delle partecipazioni (artt. 2355 bis - 2469 c.c.)

Non è sufficiente il consenso dei soci, espresso al di fuori di un'assemblea straordinaria (nella s.p.a.) o di un'assemblea che deliberi con le maggioranze e con le forme necessarie per modificare l'atto costitutivo (nella s.r.l.), per trasferire con effetto verso la società le azioni o le partecipazioni la cui circolazione è vietata dallo statuto in conformità
al disposto degli articoli 2355 bis, comma 1, o 2469 c.c..
Nella s.p.a. è comunque legittima la clausola che - nel limite temporale di cinque anni previsto dall'art. 2355 bis, comma 1, c.c. - preveda il divieto del trasferimento delle azioni e nel contempo l'ammissibilità del trasferimento stesso in presenza del consenso dei soci.
Nella s.r.l. la medesima clausola determina il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2469, comma 2, salva la possibilità di escluderlo limitatamente ad un periodo massimo di due anni.


MOTIVAZIONE

Il divieto statutario di trasferimento delle partecipazioni ha trovato spesso applicazione nella prima prassi societaria post-riforma: può accadere che, introdotto nello statuto il divieto di trasferimento, si manifesti la necessità o l'opportunità di trasferire delle partecipazioni e che tutti i soci si dichiarino disponibili "una tantum" a consentire
tale trasferimento.
Occorre a nostro avviso considerare separatamente l'ipotesi in cui la clausola de qua sia formulata in pedissequa aderenza alle norme di legge dalla diversa ipotesi in cui la clausola sia redatta in modo tale da consentire il trasferimento in presenza di eventi determinati, dei quali il più usuale e frequente è rappresentato dal consenso
degli (altri) soci.
Partendo dalla prima ipotesi, può apparire quantomeno oneroso stabilire la necessità di una doppia modifica statutaria da parte dell'assemblea - che dovrebbe prima sopprimere il divieto di trasferimento per reintrodurlo una volta che sia stata realizzata l'operazione desiderata.
Giova ricordare che la disciplina legale prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo trova applicazione soltanto nei confronti delle clausole di cui sia riconosciuta la natura statutaria in senso proprio, al di là del loro formale inserimento nel documento: nei limiti della presente indagine e per quanto interessa l’attività di controllo notarile, si può ragionevolmente affermare che il divieto di trasferimento delle parteci-pazioni, se rivolto genericamente ai soci o ad una categoria di azioni, è patto di natura sociale, assoggettato alla relativa disciplina. Pertanto, in quanto clausola statutaria contenente un patto sociale, il divieto di trasferimento potrà essere disatteso soltanto utilizzando il procedimento decisionale proprio dell'organizzazione corporativa (e cioè la deliberazione collegiale) e risulterà comunque operante nei confronti dell’organo amministrativo, poichè gli amministratori sono tenuti a conformare il loro operato allo statuto in senso materiale (v. art. 2392, comma 1, c.c.); sarà così fonte di responsabilità per gli amministratori stessi iscrivere
nel libro soci il trasferimento effettuato – seppur con il consenso totalitario dei soci – senza la preventiva abrogazione della clausola.
Affermata l’inderogabilità occasionale in via extra assembleare del divieto di trasferimento in relazione alle clausole formulate in pedissequa aderenza alle norme di legge, resta da esaminare la seconda ipotesi e cioè se alla relativa problematica si possa ovviare mediante l’inserimento nella clausola stessa dell’eccezione al suo operare, che consisterà il più delle volte, come detto, nella necessità del consenso al trasfe-rimento da parte di tutti (od alcuni) degli altri soci, ma che potrebbe anche essere rappresentata, ad esempio, dalla inapplicabilità del divieto ad alcune fattispecie negoziali
di trasferimento (il pegno, la donazione...) ovvero a trasferimenti operati a favore di determinati soggetti o categorie di soggetti (i soci, le società da questi controllate...). Tali casi, della cui legittimità non si può dubitare (atteso che siffatte esclusioni convenzionali dal divieto statutario di trasferimento si sostanziano in divieti di alienazione oggettivamente o soggettivamente parziali) differiscono però dalla clausola che preveda l'espressione di un consenso al fine del legittimo trasferimento della partecipazione, in quanto, solo se così formulata la clausola de qua risulta difficilmente distinguibile
dalla (ed anzi sostanzialmente equiparabile alla) clausola di mero gradimento, di guisa che soltanto in tale ipotesi saranno applicabili le "sanzioni" previste dall'ordinamento per l'impedimento all'esercizio del diritto di exit, e cioè inefficacia della clausola inserita nello statuto di s.p.a. (art. 2355 bis, comma 2, c.c.) o diritto di recesso nel caso di s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c ).
Tuttavia proprio questa sostanziale equiparazione alla clausola di mero gradimento, e quindi l'applicabilità (in toto) della disciplina inderogabile in tema di trasferibilità delle partecipazioni, consente a nostro avviso almeno due considerazioni.
La clausola che vieta il trasferimento delle partecipazioni salvo il consenso degli altri soci, inserita nello statuto di s.p.a. (con azioni nominative o non emesse), è efficace quando il divieto è contenuto nel limite temporale di cinque anni ed analogamente, se prevista nello statuto di s.r.l., può essere accompagnata all’esclusione del diritto di recesso nel limite temporale di due anni; è palese infatti, anche in tema di s.p.a., che l'incidenza del vincolo apposto in tali ipotesi alla circolazione della partecipazione (consenso degli altri soci o, se si vuole, mero gradimento) è comunque di grado inferio-re al divieto assoluto di trasferibilità.
Quando invece non siano espressi limiti temporali di operatività conformi a quelli di cui all’articolo 2355 bis, nella s.p.a. la clausola sarà efficace unicamente nell'ipotesi in cui sia prevista l'applicazione, per il caso di mancato consenso trasferi-mento, dei "correttivi" indicati nell'art. 2355 bis stesso, comma 2, c.c. e cioè obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci oppure diritto di recesso dell'alienante. Ad identiche conclusioni questa Commissione è del resto già pervenuta in tema di prelazione impropria (vedi massime 85-86); si ricordano inoltre i principi affermati in tema di gradimento nelle massime 31, 32, 33, 34.


93. Riduzione "effettiva" del capitale durante la fase di liquidazione (artt. 2445, 2482, 2488 e 2491 c.c.)

E' legittima la delibera di riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. adottata durante la fase di liquidazione della società, fermo restando che la sua esecuzione mediante rimborso ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti è soggetta ai limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2491 c.c..

MOTIVAZIONE

Con la riforma del diritto societario la disciplina della riduzione effettiva del capitale sociale è radicalmente cambiata; la nuova normativa infatti, contenuta per le spa nello stesso art. 2445 c.c. e riprodotta per le srl, anche se con alcune differenze, nell'art. 2482 c.c., ha fatto venir meno il principale e caratterizzante requisito, quello dell'esuberanza del capitale, sul quale si era fondata tutta la dottrina (e la giurispru-denza) nella ricostruzione della ratio e dei limiti dell'istituto. Prima dell'entrata in vigore della riforma, lo stretto legame fra oggetto sociale e congruità dei mezzi a disposizione della società per perseguirlo, sottinteso e fondante la legittimità della delibera disciplinata dall'art. 2445 c.c. nel testo previgente, aveva indotto gran parte della giurisprudenza e parte della dottrina a sostenere l'incompatibilità
fra la delibera di riduzione del capitale per "esuberanza" e la fase di liquidazione, incompatibilità motivata sostanzialmente da due considerazioni:
- l'impossibilità di valutare l'esuberanza del capitale rispetto ad un oggetto non più perseguibile (essendo invece "scopo" della società in liquidazione appunto la liquidazione del proprio patrimonio, in primo luogo per la soddisfazione dei creditori ed in secondo luogo per l'attribuzione del residuo ai soci);
- il divieto di ripartizione dei beni sociali ai soci prima del soddisfacimento dei creditori - o dell'accantonamento delle somme necessarie a tal fine (art. 2280 c.c.), divieto sanzionato anche penalmente.
Venuto meno il requisito dell'esuberanza, ci si è interrogati sulla eventuale permanenza di presupposti e requisiti di validità della delibera di riduzione effettiva del capitale e si è giunti alla conclusione che questa, come ogni altra delibera, debba essere giustificabile nell'ottica dell'interesse sociale, anche solo nel senso di non porsi in contrasto con esso.
Nella fase di liquidazione detto interesse non si identifica più col perseguimento dell'oggetto sociale (più specificamente con "l'esercizio ... di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili") ma diventa l'ottenimento del miglior risultato economico attraverso non solo la liquidazione delle attività ma anche la riduzione dei costi e la gestione "in economia" della società (come emerge con chiarezza dal principio per cui anche gli amministratori, fin dal verificarsi della causa di scioglimento, devono dedi-7.carsi esclusivamente alla "conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale").
Giova ricordare al proposito che anche il Tribunale di Milano si era espresso in favore di delibere che portassero ad una riduzione dei costi ordinari di gestione delle società in liquidazione, ammettendo sia la trasformazione che la riduzione di capitale per perdite.
La riduzione volontaria del capitale può essere strumentale alla riduzione dei costi di gestione, facendo venir meno i presupposti (eventualmente abbinata anche ad una delibera di trasformazione - da spa ad srl) per l'obbligo di nomina del collegio sindacale.
In fase di liquidazione c'è un'inversione degli interessi tutelati: in primo luogo quello dei creditori al proprio soddisfacimento, in secondo luogo e subordinatamente quello dei soci al riparto del residuo. Va considerato, peraltro, che l'operazione di riduzione "effettiva" del capitale sociale è caratterizzata da una tutela dei creditori sociali, che si realizza attraverso il loro diritto di opporsi alla delibera, addirittura più incisiva di quella ad essi fornita in relazione alla liquidazione, se si considera che i creditori non hanno alcuna possibilità di assumere iniziative rispetto all'atto ultimo della liquidazione, la redazione e la presentazione del bilancio finale, la cui impugnativa è prerogativa
esclusiva dei soci.
Il secondo principale argomento addotto ante riforma a sostegno della tesi dell'inammissibilità di delibere come quella in esame, e cioè il divieto di distribuzione ai soci di anticipi sul riparto finale (tesi peraltro da taluni ridimensionata già ante riforma col correttivo della ripetibilità di quanto eventualmente attribuito ai soci), sembra superato dal secondo comma dell'art. 2491 c.c., ove appunto si ammette la possibilità di riparto tra i soci di anticipi sul risultato della liquidazione, a condizione che dai bilanci risulti permanere la disponibilità di somme sufficienti al pagamento dei creditori.
Date le considerazioni che precedono, sembra possibile ammettere che la delibera di riduzione effettiva del capitale nella fase di liquidazione sia legittima, fermo rimanendo che, come si desume dall'art. 2491 c.c., solo i liquidatori potranno poi valutare l'esistenza dei presupposti, anch'essi ricavabili dall'art. 2491 c.c., per anticipare, in esecuzione della delibera di riduzione del capitale, la restituzione ai soci di attività sociali.
Resta quindi responsabilità dei liquidatori verificare, una volta che la delibera di riduzione del capitale sia divenuta eseguibile, che sussistano le condizioni per la materiale esecuzione del rimborso e cioè che questo non incida sui mezzi necessari al soddisfacimento dei creditori sociali; qualora le condizioni previste dall'art. 2491 c.c. non sussistano, i liquidatori potranno accantonare le somme da rimborsare ai soci in una riserva "indisponibile" fino al termine della liquidazione ovvero, in analogia con quanto previsto dall'art. 2491 c.c., richiedere la "prestazione da parte dei soci di ido-nee garanzie" per l'eventuale restituzione delle somme incassate.
 


94. Rinvio dell'assemblea(art. 2374 c.c.)

Il rinvio dell'assemblea, sia esso disposto ai sensi dell'art. 2374 c.c. su richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve avvenire con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire: in difetto la nuova riunione costituirà altra assemblea e non prosecuzione della precedente.

MOTIVAZIONE

L'art. 2374 c.c. disciplina l'ipotesi in cui i soci, intervenuti in una assemblea regolarmente costituita, che rappresentino almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea, chiedano, dichiarandosi non sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, un rinvio dell'assemblea stessa di non oltre cinque giorni.
Dottrina, giurisprudenza e prassi hanno ritenuto che la maggioranza possa comunque avvalersi della facoltà di rinvio dell'assemblea anche fuori di tali ipotesi e senza la limitazione temporale ivi prevista, anche se si discute in dottrina circa i limiti di tale facoltà.
In entrambi i casi si deve comunque trattare di un "rinvio" dell'assemblea che, già regolarmente costituita, prosegue i suoi lavori, senza tenere conto della mancanza di continuità temporale e/o spaziale e non già di una nuova forma "atipica" di convocazione assembleare lasciata alla discrezionalità dell'assemblea che la dispone.
Da questa premessa discende che la decisione di rinviare l'assemblea deve indicare gli elementi necessari e sufficienti perché i soci presenti in assemblea, al momento del rinvio, siano in grado di partecipare alla prosecuzione dei lavori assembleari. Non può peraltro negarsi la legittimità di una deliberazione di rinvio che obblighi gli amministratori ad informare del rinvio i soci non intervenuti o a "ricordare" a tutti i soci la data ed il luogo del rinvio stesso, già disposti dall'assemblea.
Non può invece ritenersi sufficiente una deliberazione che disponga il rinvio entro un certo termine lasciando all'organo amministrativo il potere-dovere di stabilire la data e/o il luogo in cui dovrà tenersi la riunione.
In tal caso si tratta non già di un rinvio, ma della vera e propria convocazione di una nuova riunione demandata agli amministratori senza rispettare le norme di legge e/o dello statuto e quindi al di fuori delle norme inderogabili fissate dall'ordina-mento per la convocazione.
Qualora quindi la "nuova" riunione si tenga ugualmente, l'assemblea non potrà considerarsi "regolarmente convocata" (se ciò non è avvenuto nel rispetto delle norme di legge e di statuto) e potrà svolgersi solo se l'assemblea sia da considerarsi totalita-9.ria, non potendosi qualificare tale riunione come prosecuzione di pregressa assemblea
regolarmente convocata.
 


95. Clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali, applicabili solo a determinate categorie di azioni o a singoli soci (artt. 2348, 2355-bis, 2468 e 2469 c.c.)

E' legittima la previsione statutaria di diverse regole di circolazione delle azioni di s.p.a. o delle partecipazioni di s.r.l., che siano applicabili non già a tutte le azioni o partecipazioni emesse dalla società, bensì solo ad alcune di esse.
Tale facoltà – che incontra ovviamente i medesimi vincoli imposti dalla legge per la generalità delle azioni o partecipazioni sociali – può riguardare sia le clausole comportanti limiti alla circolazione in senso proprio (ad es. prelazione, gradimento, etc.), sia le altre clausole riguardanti in senso lato il trasferimento delle azioni (ad es. tecniche di rappresentazione delle azioni, riscatto, recesso convenzionale, etc.).
In queste circostanze, il diverso regime di circolazione dà luogo: (i) nella s.p.a., a diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., ciascuna delle quali caratterizzata dalle regole statutarie ad essa applicabili; (ii) nella s.r.l., a diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c., spettanti ai singoli soci cui si applica il diverso regime di circolazione.


MOTIVAZIONE

L'ampliamento dell'autonomia statutaria nella determinazione del contenuto delle partecipazioni sociali e dei diritti dei soci, sia nella s.p.a. che nella s.r.l., in seguito alla riforma del 2003, non dovrebbe lasciare più dubbi sulla facoltà (peraltro già ampiamente riconosciuta ante riforma) di differenziare, nell'ambito della medesima compagine sociale, il regime di circolazione delle azioni o quote sociali.
Ciò può anzitutto concretarsi, con riferimento alle clausole più comunemente utilizzate, nell'applicazione di un determinato vincolo al trasferimento delle partecipazioni solo nei confronti di una parte delle azioni o di taluno dei soci nella s.r.l.. Oppure, con un maggior grado di complessità, potrebbe dar luogo all'attribuzione differenziata di diverse posizioni giuridiche soggettive, inerenti o derivanti dalle clausole limitative della circolazione, nei confronti di più categorie di azioni o nei confronti di diversi soci: si pensi ad esempio alla clausola di prelazione che vincoli solo una parte delle azioni, ma attribuisca il diritto di prelazione solo ad un'altra categoria di azioni. Lo stesso meccanismo potrebbe del resto avere ad oggetto altre tipologie di vincoli, nonché applicarsi, mutatis mutandis, ai soci di s.r.l..
Che simili differenziazioni dei regimi o dei limiti alla circolazione delle azioni, nell'ambito della medesima società, siano consentiti, come si diceva poc'anzi, non dovrebbe essere revocato in dubbio. Ciò a maggior ragione dopo il d.lgs. 6/2003, che offre qualche ulteriore spunto argomentativo in più, sì da non potersi più proporre la tesi restrittiva, invero già minoritaria prima della riforma. Basti pensare, ad esempio, al fatto che la stessa legge prevede la possibilità di applicare la clausola di riscatto –che in senso lato incide sul trasferimento delle azioni -anche ad una categoria di azioni, e non solo a tutte le azioni, come pure la norma espressamente prevede (art. 2437- sexies c.c.).
L'altro aspetto su cui si sofferma la massima concerne la qualificazione della situazione che viene a crearsi con le clausole di cui si discute. Si afferma in particolare, per ciò che concerne le s.p.a., che esse danno luogo a vere e proprie categorie di azioni, ai sensi dell'art. 2348 c.c., accedendo così alla tesi che interpreta in senso estensivo il concetto di “diritti diversi”, quale fondamento della nozione di categoria di azioni, ossia nel senso più generale di qualsiasi situazione giuridica soggettiva spettante al possessore delle azioni, in dipendenza di una norma statutaria avente come destinarie
solo una parte e non tutte le azioni emesse dalla medesima società. Con riferimento alla s.r.l., invece, l’attribuzione di diritti diversi ad una parte della compagine sociale passa in linea di principio attraverso l’istituto dei “diritti particolari dei soci”, di cui all’art. 2468, comma 3, c.c., il cui contenuto non va inteso limitato alle sole materie degli utili e dell’amministrazione, come si è avuto modo di sostenere in altra occasione in queste stesse massime (v. massima n. 39).
 


96. Efficacia delle sottoscrizioni di aumenti di capitale, prima del termine finale di sottoscrizione (artt. 2439, 2444, 2481-bis, c.c.)

E’ legittima la clausola della deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento, con la quale (salvi gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione medesima, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c.) si stabilisca, in caso di aumento scindibile, l’immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione – anche
prima del termine finale di sottoscrizione, prima del termine per l’esercizio del diritto di opzione e prima dell’integrale sottoscrizione dell’aumento deliberato – con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.
In mancanza di espressa clausola che regoli l’efficacia nel tempo delle sottoscri-zioni (nel senso di cui sopra ovvero prevedendo la possibilità di eseguire “per tranches” la delibera di aumento), si deve ritenere che le sottoscrizioni degli aumenti di capitale sociale a pagamento, sia scindibili che inscindibili, producano i loro effetti a decorrere
dall’integrale sottoscrizione dell’aumento, ovvero, in caso di aumento scindibile sotto-scritto solo in parte, a decorrere dallo spirare del termine finale di sottoscrizione.


MOTIVAZIONE

La prima parte della massima afferma la legittimità della clausola della delibera di aumento, mediante la quale si prevede l’efficacia immediata delle sottoscrizioni anche parziali, in caso di aumento scindibile. L’assunto è persino scontato per quella parte della dottrina, seguita da alcune pronunce giurisprudenziali di merito, che ritiene essere proprio questo, in mancanza di contraria disposizione della deliberazione di aumento, il regime legale applicabile ad ogni ipotesi di aumento scindibile del capitale sociale.
Ciò nondimeno, l’espressa affermazione di tale principio, nonché l’affermazione della legittimità della previsione di immediata efficacia delle sottoscrizioni anche prima del termine di esercizio del diritto di opzione, paiono quantomeno opportune per superare i dubbi nascenti da altre posizioni dottrinali, più o meno rigide, a parere delle quali: (i) il termine iniziale di efficacia delle sottoscrizioni coinciderebbe con la conclusione dell’operazione e sarebbe materia non modificabile dalla deliberazione assembleare, risultando altrimenti compromesso il principio di parità di trattamento dei soci, alcuni dei quali potrebbero disporre dei diritti sociali prima di altri; oppure (ii) il termine iniziale di efficacia dell’aumento e delle singole sottoscrizioni, pur determinabile dall’autonomia negoziale in sede di deliberazione di aumento, non potrebbe essere posto prima del termine finale di esercizio dell’opzione e che l’efficacia “progressiva”, dopo tale termine, non potrebbe eccedere la periodicità prevista dall’art. 2420-bis, comma 4, c.c., ovverosia ogni sei mesi.
Quanto sopra affermato, in ogni caso, va poi combinato sia con il principio dell’efficacia “costitutiva” dell’iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c. (di guisa che l’efficacia propria delle sottoscrizioni non potrà comunque precedere detta iscrizione; sul tema v. la massima n. 7), sia con il problema della natura reale o consensuale della sottoscrizione dell’aumento di capitale (dal quale dipende l’efficacia della sottoscrizione a seconda che sia o meno accompagnata dal contestuale conferimento nella misura richiesta dalla legge). Temi,
questi, sui quali non ci si sofferma ovviamente nell’ambito della massima, né della relativa motivazione.
Al fine di argomentare la legittimità della clausola illustrata nella prima parte della massima, può invece essere utile in questa sede ricapitolare brevemente i diversi passaggi della fase esecutiva degli aumenti di capitale a pagamento, in tutte le ipotesi in cui non vi sia, contestualmente alla deliberazione stessa di aumento, l’integrale sottoscrizione e liberazione delle azioni o quote di compendio dell’aumento. Essi possono così sintetizzarsi:
(a) iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento (per semplicità la si ipotizza precedente ai successivi passaggi, stante quanto sopra ricordato in ordine all’efficacia dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c.);
(b) offerta in opzione delle azioni o quote di nuova emissione: essa consiste in una dichiarazione dell’organo amministrativo, rivolta ai soci, con la quale si apre la fase esecutiva dell’aumento, precisandosi (ove non fossero compiutamente determinati dall’assemblea) il quantitativo offerto, il prezzo di sottoscrizione, le modalità di versamento,
il termine iniziale a decorrere dal quale la società riceverà le sottoscrizioni, il termine finale per l’esercizio dell’opzione, etc.; l’offerta viene comunicata personalmente ai soci, nella s.r.l., mentre viene iscritta nel registro delle imprese, nella s.p.a.;
(c) sottoscrizione delle azioni o quote (consistente nella dichiarazione di acqui-sire un determinato numero di azioni o una determinata quota a fronte del prezzo richiesto dalla società) e contestuale versamento (nelle misure richieste dalla legge); le sottoscrizioni devono essere effettuate dopo l’offerta in opzione, ed eventualmente decorso il termine iniziale fissato dalla società per l’esercizio delle opzioni; sempre contestualmente alle sottoscrizioni, debbono essere comunicate alla società le richieste di avvalersi della prelazione sull’inoptato, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c.;
(d) decorso del termine finale per l’esercizio dell’opzione, fissato dall’assemblea o dall’organo amministrativo in sede di offerta di opzione, nel rispetto del termine minimo dell’art. 2441, comma 2, c.c.;
(e) sottoscrizioni (e conferimenti) nell’esercizio delle prelazioni sull’inoptato, da parte dei soci che ne abbiano fatto richiesta come sopra ricordato (per semplicità si omette la diversa procedura operante per le società quotate);
(g) decorso del termine per la prelazione sull’inoptato, se determinato direttamente nella deliberazione assembleare di aumento oppure successivamente dall’organo amministrativo;
(h) collocamento (e relativa sottoscrizione e liberazione) delle azioni eventualmente ancora non sottoscritte, ad opera dell’organo amministrativo, secondo criteri e modalità che, in assenza di eventuali direttive o limiti posti dalla deliberazione assembleare di nomina, vengono stabiliti dall’organo amministrativo stesso nell’interesse della
società;
(i) decorso del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento, necessariamente determinato dall’assemblea in sede di deliberazione di aumento, trattandosi di elemento inderogabilmente richiesto dall’art. 2439 c.c. (e dall’art. 2481-bis c.c. per la s.r.l.); se l’aumento è inscindibile, come prevede con regola suppletiva la norma appena citata, esso non produce alcun effetto se entro detto termine non è integralmente sottoscritto: l’intera procedura viene pertanto travolta sin dall’origine, con la conseguenza che neppure le sottoscrizioni producono alcun effetto e i versamenti eseguiti
debbono essere restituiti ai sottoscrittori; in ogni altro caso (aumento inscindibile integralmente sottoscritto, aumento scindibile integralmente sottoscritto ed aumento scindibile parzialmente sottoscritto), l’aumento consegue il proprio obbiettivo e di ciò occorre dare pubblicità, secondo quanto indicato di seguito;
(m) iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione, imposta per la s.p.a. dall’art. 2444 c.c. e per la s.r.l. dall’art. 2481-bis, comma 6, c.c., nonché deposito nel registro delle imprese del testo di statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale sottoscritto, richiesto dall’art. 2436, comma 6, c.c., in tema di s.p.a. ed applicabile per rinvio anche alla s.r.l.; tali adempimenti debbono essere eseguiti “nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione” (art. 2444, comma 1, c.c.) e contestualmente tra loro, dovendosi applicare anche in tale circostanza l’art. 14, comma 5, d.p.r. 581/1995 (regolamento istitutivo del registro delle imprese), laddove prevede che il deposito dello statuto aggiornato va effettuato con la medesima domanda con cui si chiede l’iscrizione della deliberazione modificativa (qui sostituita dalla domanda di iscrizione dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale);
eseguita tale iscrizione, e solo dopo tale momento, l’aumento di capitale “può essere menzionato negli atti della società” (art. 2444, comma 2).
Ciò ricordato in ordine ai vari passaggi della fase esecutiva dell’aumento, si può cercare di argomentare quanto affermato nella prima parte della massima. Anzitutto va sgombrato il campo dal possibile equivoco che l’adempimento pubblicitario da ultimo menzionato sub (m), previsto dall’art. 2444 c.c., abbia impatto alcuno sul tema dell’efficacia della deliberazione di aumento e delle relative sottoscrizioni. La norma invero, nell’affermare che solo dopo tale adempimento l’aumento “può essere menzionato negli atti della società” si pone sul medesimo piano di quanto prescrive l’art. 2250 c.c. in ordine all’obbligo di indicare l’ammontare del capitale sociale negli “atti e nella cor-rispondenza” della società. Dal combinato disposto delle due norme, in altre parole, deriva che: (i) per l’indicazione del capitale sottoscritto occorre far riferimento
all’ammontare risultante dall’atto costitutivo e dai successivi eventuali aumenti, solo dopo l’iscrizione dell’avvenuta sottoscrizione ex art. 2444 c.c.; (ii) per l’indicazione del capitale versato si deve far riferimento agli effettivi versamenti via via eseguiti dai soci; (iii) per la determinazione del capitale esistente ci si può (e deve) limitare all’indicazione delle eventuali perdite, al netto delle riserve, risultanti dall’ultimo bilancio, senza necessità di aggiornamenti in corso d’anno.
La norma pertanto non concerne gli effetti “sostanziali” dell’aumento, con la conseguenza che, una volta integralmente sottoscritto, non dovrebbero esservi dubbi sulla immediata efficacia del medesimo, sia per ciò che concerne le partecipazioni sociali di nuova emissione (delle quali pertanto i soci divengono titolari anche prima dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2444 c.c., nonché legittimati all’esercizio dei relativi diritti sociali), sia per ciò che riguarda l’ammontare del capitale sociale, con riguardo tanto ai profili organizzativi della società (con la conseguenza, ad esempio, che è sul
“nuovo” capitale che occorre calcolare i quorum assembleari in caso di assemblee successive all’esecuzione dell’aumento, ma precedenti all’iscrizione ex art. 2444 c.c.), quanto ai profili contabili (con la conseguenza, ad esempio, che nel bilancio
dell’esercizio chiuso dopo l’integrale esecuzione dell’aumento, ma prima dell’iscrizione ex art. 2444 c.c., dovrà essere indicato il nuovo ammontare del capitale e non il precedente).
Sia detto per inciso che diversa ed opposta soluzione vale invece per l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento di capitale, quand’anche immediatamente eseguita, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c. (v. sul punto la già ricordata massima n. 7).
Detto ciò, non sembrano esservi ostacoli a che l’assemblea dei soci (o l’organo amministrativo in caso di delega) stabilisca espressamente che, in caso di aumenti scindibili, l’efficacia di ciascuna sottoscrizione – una volta effettuata l’iscrizione della delibera di aumento ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c. – sia immediata e che per-tanto il socio acquisisca la titolarità della partecipazione e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nel momento stesso della sottoscrizione, con i connessi effetti anche sulla corrispondente variazione, di volta in volta, dell’ammontare del capitale sociale (fermo restando che il termine di trenta giorni da cui decorre l’obbligo di eseguire la pubblicità di cui all’art. 2444 c.c. decorre anche in tal caso o dall’integrale sottoscrizione o, in caso di sottoscrizione non integrale, dallo spirare del termine finale per la sottoscrizione).
Una simile clausola, infatti, non víola alcun inderogabile principio di parità di trattamento dei soci, come pure da taluno asserito. Vero è che i soci sottoscrittori possono trovarsi in posizioni differenti a seconda del momento in cui esercitano il diritto di opzione, ma è altrettanto vero che tutti i soci hanno la medesima facoltà di sottoscrivere sin da subito l’aumento di capitale, essendo così rispettata la parità di trattamento nei loro confronti. Anche il timore di possibili comportamenti abusivi, attuabili in virtù di una simile clausola, non costituiscono un valido argomento per affermarne l’invalidità, posto che rimangono in ogni caso, a presidio degli interessi di tutti i soci, gli istituti generali per difendersi contro l’uso distorto o abusivo da parte della maggioranza o degli amministratori, a danni di una parte dei soci.
Né del resto pare possa ritenersi che la clausola in parola si ponga in contrasto con la disciplina del diritto di opzione, qualora sia riferita anche al periodo antecedente al termine assegnato ai soci per l’esercizio del diritto di opzione, posto che nessun limite, né diretto né indiretto, viene fatto gravare sui soci cui vengono offerte le azioni in sottoscrizione. Neppure, infine, si vedono ragioni per applicare analogicamente la cadenza semestrale prevista per la conversione delle obbligazioni, sulla cui inderogabilità, del resto, può seriamente dubitarsi anche nel suo campo di applicazione diretta.
La seconda parte della massima, invece, prende posizione in ordine al regime applicabile qualora la deliberazione di aumento non disciplini espressamente il profilo temporale di efficacia delle relative sottoscrizioni. A tal riguardo, si sostiene che, nel silenzio della deliberazione di aumento, le sottoscrizioni degli aumenti sia scindibili che inscindibili producano i loro effetti a decorrere dall'integrale sottoscrizione dell’aumento, ovvero, in caso di aumento scindibile sottoscritto solo in parte, a decorrere dallo spirare del termine finale di sottoscrizione. Ciò in quanto:
- l'operazione di aumento del capitale sociale, in mancanza di diversa volontà della società, sembra essere concepita dal legislatore come un'operazione unitaria, oggetto di uno svolgimento e di un'esecuzione unitari, destinati a produrre i propri effetti
simultaneamente, nel loro insieme, nei confronti della società emittente, dei sottoscrittori e dei terzi;
-un conto è ammettere, ove la società ne ravvisi un particolare interesse, che l'autonomia negoziale possa incidere sul meccanismo dell'aumento di capitale, prevedendo espressamente l'efficacia immediata, a certe condizioni, dell'aumento stesso; altro è invece individuare il sistema applicabile in linea di principio in via suppletiva: quest'ultimo è costituito, in primis, dalla regola dell'inscindibilità dell'aumento (ipotesi nella quale l'efficacia immediata non è nemmeno disponibile, in virtù di un'espressa determinazione della deliberazione di aumento), nonché, in via di deroga, dalla eventuale
scindibilità, ipotesi nella quale l'autonomia negoziale può ulteriormente derogare il sistema legale introducendo anche l'efficacia immediata, nel corso dell'esecuzione dell'aumento, delle singole sottoscrizioni;
-sul piano degli interessi e dell'economia del procedimento, infine, va sottolineato che (pur sempre ammettendosi, soprattutto nelle società chiuse, la legittimità di clausole che disciplinano diversamente gli effetti della procedura di aumento nel senso sopra precisato) è in un certo senso "naturale", e corrispondente ad un ordinato svolgersi dell'operazione straordinaria, il fatto che l'aumento produca effetto nello stesso momento per tutti i soggetti coinvolti, e ciò sia per evitare diverse situazioni in capo agli azionisti sottoscrittori in virtù del solo momento in cui hanno effettuato la dichiarazione alla società, sia per non addossare alla società un obbligo quotidiano di dar corso alle attività esecutive dell'aumento, ove i soci ne facessero richiesta (annotazione sul libro dei soci, emissione dei certificati azionari, etc.).
 


97.Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis c.c.)

In caso di fusione o scissione cui partecipino società in nome collettivo o in accomandita semplice, le norme contenute negli articoli 2501-quater c.c. (redazione della situazione patrimoniale con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio), 2501- septies, comma 1, nn. 2 e 3, c.c. (bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione patrimoniale), e 2502-bis c.c. (deposito e iscrizione della decisione di fusione insieme con i documenti indicati nell’art. 2501-septies c.c.), devono essere coordinate, in relazione alle società di persone, con l’art. 2217 c.c., il quale, nel prescrivere la redazione dell’inventario, stabilisce i requisiti del bilancio cui è tenuto l’imprenditore commerciale.
Tali requisiti -e non necessariamente quelli prescritti per il bilancio delle società di capitali -devono perciò sussistere in ordine alla situazione patrimoniale di fusione o di scissione ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società in nome collettivo o in ac-comandita semplice che partecipano alla fusione o alla scissione.


MOTIVAZIONE

La massima intende chiarire, con riferimento alle società di persone commerciali, il significato delle locuzioni “situazione patrimoniale” e “bilancio” che ricorrono nelle norme relative alla fusione (scissione).
L’omogeneità della disciplina della fusione (scissione) e la eterogeneità delle discipline cui sono soggetti gli enti che vi partecipano richiedono infatti di individuare un adeguato criterio di collegamento tra la prima e le seconde.
Così, con riguardo alle società di persone commerciali, appare convincente che nella redazione della situazione patrimoniale e – a maggior ragione – dei bilanci degli ultimi tre esercizi non trovi applicazione quella parte della disciplina del bilancio che è propria delle sole società di capitali, e così, ad esempio, le norme che impongono la relazione
degli amministratori (art. 2428 c.c.) e dei sindaci (art. 2429 c.c.), quelle sulla struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico (artt. 2423 ter e seguenti c.c.), e quelle che riguardano la redazione della nota integrativa (artt. 2427 e 2427 bis c.c.).
D’altra parte, sembra necessario che le esigenze di informazione alla cui soddisfazione è legato l’obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale di fusione (e scissione) e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, trovino riscontro. Nel caso di specie, sembra adeguato che ciò avvenga con il rispetto degli adempimenti informativi concernenti l’andamento patrimoniale, finanziario ed economico cui sono tenuti gli imprenditori commerciali secondo il disposto dell’art. 2217 c.c.. Merita infine di essere ricordato che: qualora la s.n.c. o la s.a.s. partecipante alla fusione (e scissione) sia tenuta
alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le società per azioni – ricorrendo i presupposti di cui all’art. 111 duodecies disp. att. c.c. – a tale più elaborata redazione debbano attenersi i suoi amministratori anche per la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501 quater c.c.; qualora alla fusione (scissione) participi una società semplice, in relazione ad
essa, le norme in argomento devono essere coordinate con quelle che, per tale tipo societario prevedono la redazione del rendiconto (artt. 2261 e 2262 c.c.).
 


98. Incorporazione di società posseduta al novanta per cento dalla controllante totalitaria dell’incorporante (art. 2505 bis c.c.)

La disciplina relativa alla incorporazione di società possedute al novanta per cento (art. 2505 c.c.) deve ritenersi applicabile in via analogica anche in caso di fusione in cui la società incorporante sia interamente posseduta da altra società che detenga almeno il novanta per cento della società incorporanda.

MOTIVAZIONE

Il d.lgs. 6/2003 ha esteso alcune delle semplificazioni previste per l’ipotesi di incorporazione di società interamente possedute alla fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento dalla incorporante.
La ratio di questa “semplificazione-agevolazione” risiede nel limitato peso che i soci di minoranza hanno nel capitale della società destinata alla incorporazione e nel fatto che la necessità del concambio riguarda soltanto tale marginale porzione di capitale: di qui la possibilità di omettere la nomina dell’esperto di cui all’art. 2501-sexies c.c., con l’introduzione, peraltro, del contemperamento costituito dall’attribuzione ai soci di minoranza del diritto di uscire dalla compagine sociale in cambio di un corri-spettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
La massima n. 22 del 18 marzo 2004 ha sostenuto l’estensione delle semplificazioni di cui all’art. 2505 c.c. ad altre fattispecie per le quali sussiste una “eadem ratio”. Analoga estensione può operarsi per l’ipotesi di incorporazione di società possedute al novanta per cento con particolare riferimento al caso di incorporazione di società in cui il possesso del novanta per cento del capitale della incorporanda risiede non già in capo alla incorporante, ma in capo alla società che ne detiene l’intero capitale sociale.
Anche in questo caso il concambio riguarda solo l’esigua parte del capitale sociale detenuto dai soci di minoranza e la previsione normativa dell’art. 2505-bis c.c. tutela adeguatamente i soci di minoranza per i quali pare del tutto irrilevante il fatto che il novanta per cento del capitale sociale sia detenuto direttamente dalla incorporante o mediatamente attraverso la società che la controlla.
 


99. Azioni riscattabili e introduzione della clausola di riscatto(art. 2437-sexies c.c.)

La riscattabilità delle azioni a norma dell’art. 2437-sexies c.c., intesa come soggezione delle stesse al potere di riscatto da parte della società o dei soci, può essere una delle caratteristiche ovvero l'unica caratteristica che le differenzia dalle altre azioni che compongono il capitale, concretandosi in tal modo “categoria”, a norma dell’art. 2348 secondo
comma. La stessa riscattabilità può inoltre essere prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere, al verificarsi di particolari eventi (ad esempio, a seguito del mancato rispetto del diritto di prelazione o di altro vincolo statutario alla circolazione ovvero per il superamento di un predeterminato limite di possesso, sia verso l'alto che ver-so il basso). La soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto può essere stabilita, oltre che in sede di atto costitutivo, anche con successiva modifica statutaria, purché consti – ove si tratti di attribuire tale carattere ad azioni già in circolazione -il consenso dei titolari di tali azioni. Le azioni riscattabili possono essere invece previste con delibera assembleare adottata con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello statuto qualora:
-sia consentito (e non imposto) ai soci di trasformare le loro azioni in azioni riscattabili ovvero
-si tratti di aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni riscattabili, ovvero
-la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere al verificarsi di particolari situazioni e -al momento dell'inserimento -nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni (ad esempio, qualora sia previsto che il riscatto possa operare in caso di superamento di una determinata soglia di possesso azionaria, e
nessuno degli azionisti possieda, al momento dell’inserimento, quella quota).

MOTIVAZIONE

La riforma – sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 39 della seconda direttiva comunitaria - ha introdotto nelle regole della s.p.a. l’istituto delle azioni riscattabili, prima di quell’epoca previsto - nel nostro ordinamento - esclusivamente con riferimento ad una delle possibili forme di acquisto delle azioni proprie, ai sensi dell’articolo
2357 bis. Nel diritto previgente la dottrina, tuttavia, aveva tentato di ampliare gli esigui ambiti operativi tracciati dal diritto positivo, ipotizzando la riscattabilità quale sanzio-e per il caso di inadempimento dell’obbligo di prestazione accessoria, ai sensi dell’articolo 2345. La fattispecie cui l’articolo 2437 sexies (e così la massima) si riferiscono è quella
del riscatto per esercizio del relativo diritto potestativo da parte della società (o dei soci diversi dal socio “riscattato”); non viene quindi in considerazione la diversa situa-zione – pure considerata dalla dottrina – in cui il diritto di essere riscattato è riconosciuto al socio, situazione probabilmente più prossima al tema del recesso, e la cui diversa
qualificazione può produrre conseguenze applicative particolarmente pregnanti (nell’ambito del recesso la società che si trova ad acquistare azioni proprie non patisce il limite del 10 per cento del capitale sociale, mentre questo limite opera in tema di esercizio del riscatto, come risulta dal diverso tenore degli articoli 2437 sexies, ultimo periodo, e 2437 quater, quinto comma).
La riscattabilità può concretare (anche l’unica) caratteristica idonea alla sussistenza di categoria azionaria: a tale conclusione è possibile legittimamente pervenire accedendo alla tesi – già condivisa da questa commissione - che interpreta in senso estensivo il concetto di “diritti diversi”, quale fondamento della nozione di categoria di azioni, ossia nel senso più generale di qualsiasi situazione giuridica soggettiva (anche di soggezione, così) spettante al possessore delle azioni, in dipendenza di una norma statutaria avente come destinarie solo una parte e non tutte le azioni emesse dalla
medesima società. D’altra parte, il riconoscimento della natura di “categoria” (anche per gli effetti dell’articolo 2376) non è contestato neppure alle azioni ordinarie, allorché, in costanza di particolari prerogative positive riconosciute ad altra categoria azionaria, si profilino esigenze di tutela dei diritti residuanti alle ordinarie stesse.
Questa ricostruzione, coerente con l’indicazione legislativa, è idonea a consentire giusta applicazione dell’articolo 2376 - anche nel caso in cui la riscattabilità concreti l’unica caratteristica particolare – qualora si intendano modificare, in senso negativo, le regole della riscattabilità, e così – ad esempio – qualora si deliberi sulla riduzione (nei limiti di quanto di seguito indicato) del valore di liquidazione spettante alle azioni riscattate.
Per altro verso, il tenore letterale dell’articolo 2437 sexies (“le disposizioni….si applicano ….alle azioni o categorie di azioni…”) autorizza ad ammettere la riscattabilità quale generica condizione in cui ciascuna azione costituente il capitale sociale può incorrere, al verificarsi di particolari eventi, quali individuati, a titolo esemplificativo, nella massima.
È necessario chiarire che questa ipotesi, pur potendo teoricamente riguardare (anche) l’intero capitale sociale, non è impedita – a livello programmatico – dal limite del potere di acquisto al 10 per cento del capitale sociale, come sopra indicato; questo limite, infatti, (ove mancassero le condizioni diverse dall’acquisto delle azioni proprie per fare luogo al riscatto) rileverebbe nel momento di esercizio del riscatto, non impedendo invece la previsione statutaria di un riscatto potenzialmente esuberante il noto limite di acquisto delle azioni proprie.
In tema di emissione di azioni riscattabili (ovvero di introduzione del carattere della riscattabilità rispetto ad azioni già in circolazione), la massima aderisce al (più prudente) indirizzo che, sostanzialmente, esclude che ciò possa avvenire in mancanza del consenso del destinatario, fatto riferimento – tra l’altro – alla discussa materia della cosiddetta “conversione forzosa” in azioni di altra categoria, tema rispetto al quale la materia de qua comporta l’ancor più delicato effetto della potenziale estromissione dalla compagine sociale.
La massima non affronta, ma il tema è stato già esaminato dalla Commissione e il relativo pensiero è trasfuso in altri precedenti (si vedano le massime 85 e 86 – relative alla cosiddetta prelazione impropria - e 88, relativa alla covendita), la problematica relativa alla quantificazione del valore di liquidazione; è da ritenersi che – tenuto conto di quanto prevede l’articolo 2437, ultimo comma - non possano essere statutariamente previsti criteri di liquidazione dell’azione, in caso di riscatto, idonei a determinare l’attribuzione di valori significativamente inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle regole legali in tema di recesso.

 


100. Amministratore persona giuridica di società di capitali(artt. 2380-bis e 2475 c.c.)

E’ legittima la clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche (“amministratore persona giuridica”), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

MOTIVAZIONE

La massima, nell’affrontare il tema dell’amministratore persona giuridica di società di capitali, suggerisce una soluzione sia sotto il profilo dell’ammissibilità, sia sotto quello della disciplina applicabile.
Dal primo punto di vista, risultano convincenti i diversi argomenti e spunti interpretativi che inducono ad affermare, in linea di principio, l’ammissibilità dell’amministratore persona giuridica in tutti i tipi di società di capitali, fatta salva la
presenza di specifiche disposizioni normative o regolamentari che, nei confronti di talune tipologie di società, renda tale circostanza del tutto o in parte contraria al sistema normativo (si pensi, ad esempio, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, o alle società operanti in settori soggetti a regolamentazione e vigilanza, con particolari
prescrizioni nei confronti degli esponenti degli organi di amministrazione e con-trollo). Senza poter in questa sede esaurire e trattare in modo sufficientemente appro-fondito il tema in questione, ci si limita ad esporre in sintesi i principali motivi a sostegno della soluzione sopra sostenuta.
Dal punto di vista sistematico, si noti anzitutto che la configurabilità di un amministratore persona giuridica di un altro ente collettivo è espressamente o implicitamente sancita, nel nostro ordinamento, nei confronti di diverse tipologie di enti col-lettivi, anche di natura societaria: (i) così è per il gruppo europeo di interesse economico, per il quale la disciplina italiana di attuazione del regolamento comunitario (art. 5 del d.lgs. 240/1991) espressamente contempla tale ipotesi; (ii) analogamente dicasi per le società di persone, nei confronti delle quali è ormai dato quasi per scontato che l’amministrazione possa spettare anche a persone non fisiche, in virtù del combinato disposto degli artt. 2361, comma 2°, c.c., e 111-duodecies disp. att. c.c.; (iii) ancor più rilevante, per quanto riguarda le società azionarie e le società di capitali, è infine la norma contenuta nella disciplina della Società Europea (art. 47.1 reg. UE 2157/2001) -che rappresenta, è bene ricordarlo, un tipo sociale appartenente a tutti gli effetti al nostro ordinamento societario, annoverabile nel quadro delle società azionarie, assoggettato ad una disciplina già vigente, in quanto tale, anche nel nostro Paese -la quale, salva una contraria ed espressa norma interna (non esistente in Italia), afferma la possibilità di nominare quali amministratori anche le entità giuridiche diverse dalle persone fisiche. In questo quadro, pur nel silenzio delle norme del codice civile (invero invariate sul punto specifico), sembra sempre meno giustificabile la negazione delle soluzione positiva solo per le società di capitali, o per alcuna di esse.
Sempre sul piano sistematico, prendendo spunto dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs. 231/2000), si è inoltre da taluni affermato che sarebbe contraddittorio che un ordinamento, il quale ha ormai «(sostanzialmente) su-perato la rigorosa preclusione sintetizzata nel brocardo societas delinquere non potest, resti ancora chiuso al riconoscimento della piena e “naturale” compatibilità tra persona giuridica e assunzione della carica di amministratore in una società di capitali». Non mancano poi spunti di rilievo, per quanto indiretti, anche nella disciplina
dettata per talune delle società di capitali. In tema di s.r.l., anzitutto, si può osservare che il modello legale prevede che gli amministratori, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, debbano essere soci, potendosi così replicare uno dei ragionamenti che conduce la dottrina quasi unanime ad ammettere l’amministratore persona giuridica nelle società di persone. Sempre per le s.r.l., inoltre, la legge espressamente consente la deroga al principio della competenza dell’assemblea dei soci alla nomina degli amministratori, i quali possono essere nominati da uno solo dei soci, oppure possono anche non essere soggetti a nomina, bensì designati dallo stesso atto costitutivo nella persona di uno dei soci (art. 2475 c.c.); ciò denota un ampio spazio di manovra all’autonomia statutaria in ordine alla struttura organizzativa dell’ente, che può liberamente abbandonare la struttura corporativa per adottare le più variegate combinazioni in ordine alla struttura ed al funzionamento della funzione gestoria.
Anche nella disciplina del tipo della s.a.p.a., del resto, vi sono spunti nel senso qui sostenuto. E’ infatti noto che, soprattutto sulla base della disposizione contenuta nell’art. 2455, comma 2, c.c., in virtù della quale “i soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni”, autorevole dottrina argomenta ed afferma la piena compatibilità della figura dell’amministratore persona giuridica con il tipo dell’accomandita per azioni. Di qui, in considerazione della sua equiparazione agli amministratori di s.p.a., consegue pertanto un ulteriore motivo per sostenere la tesi più “liberale” anche nella figura principale della s.p.a.
Infine, anche l’esame comparatistico conforta e conferma quanto affermato nella presente massima. E’ infatti possibile riscontrare un orientamento complessivamente favorevole all’ammissibilità della figura dell’amministratore persona giuridica, anche in ordinamenti soggetti alle medesime norme contenute nelle direttive comunitarie concernenti la rappresentanza delle società azionarie e la rilevanza a questo fine della pubblicità legale, tramite i registri delle imprese (o istituti equiparabili) del diversi paesi dell’Unione Europea.
Due precisazioni paiono comunque opportune con riguardo alla clausola statutaria che prevede la nomina di un amministratore persona giuridica. Anzitutto è a dirsi che quanto sin qui affermato circa la legittimità di tale clausola non è volto a negare di per sé l’ammissibilità della nomina di un amministratore persona giuridica in mancanza di siffatta clausola; la questione si pone ovviamente su un piano diverso, che non viene affrontato direttamente nella presente massima, volta principalmente ad individuare un orientamento da applicare in sede di controllo di legittimità dell’atto costitutivo o dello statuto. In secondo luogo, è appena il caso di rilevare che il discorso sin qui svolto, pur essendo riferito genericamente alle società di capitali, assume una valenza diversa con riferimento alla clausola statutaria di s.a.p.a., nella quale lo stesso atto costitutivo “deve indicare i soci accomandatari” i quali “sono di diritto amministratori” (così il già ricordato art. 2455 c.c.). Una volta affermata la legittimità della clausola statutaria che contempli la nomina dell’amministratore persona giuridica, si deve individuare la disciplina applicabile. A tal proposito, sembra inevitabile, stante la mancanza di disposizioni normative direttamente riferibili alla fattispecie in esame, ricorrere all’applicazione analogica delle due norme già in vigore nel nostro ordinamento, che disciplinano, con principi tra loro identici, l’amministratore persona giuridica in enti collettivi aventi ad oggetto l’esercizio di attività economiche, ossia:
-l’art. 47.1 del reg. UE 2157/2001, in tema di Società Europea, ove si afferma che “la società o altra entità giuridica [nominata membro di un organo della SE] deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell’esercizio dei poteri dell’organo in questione”;
-l’art. 5 del d.lgs. 240/1991, in tema di Gruppo Europeo di Interesse Econo-mico, ove si afferma che:
“1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.
2. Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.
3. Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.”
Sembra infatti innegabile l’eadem ratio di tali norme, rispetto alla questione in esame, posto che, sia nelle ipotesi da esse regolate, sia nel caso di amministratore persona giuridica di società di capitali, la finalità consiste nel consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell’ente collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di tutela dei terzi e dei partecipanti all’ente, tenute in considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche. Dalle norme ora citate, pertanto, emergono chiaramente i seguenti principi, applicabili in via analogica anche agli amministratori persone giuridiche di società di capitali (e di società di persone):
(a) la necessità della designazione di un “rappresentante persona fisica”, che esercita le funzioni di amministrazione; a tal riguardo va precisato che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore, posto che altrimenti si tratterebbe di un istituto sostanzialmente privo di senso; nello stesso tempo, sembra ragionevole affermare che la designazione debba riferirsi ad una persona appartenente all’organizzazione in senso lato dell’ente persona giuridica, rientrando cioè nel concetto degli “ausiliari dell’imprenditore”, attraverso i quali può essere svolta l’attività (in linea di massima, ma non necessariamente) d’impresa della persona giuridica amministratore; va altresì sottolineato che entrambe le norme citate impongono chiaramente che la designazione abbia ad oggetto una sola persona fisica, rendendosi quindi assai dubbia la compatibilità di una pluralità di “designati” (e la legittimità di una clausola che ciò preveda); si deve comunque ritenere che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia liberamente modificabile da quest’ultima in qualsiasi momento,
senza che ciò debba “passare” da una decisione o deliberazione della società amministrata; del resto, la designazione altro non sarebbe che una semplice “investitura”, da parte della persona giuridica amministratore, della funzione e dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, in quanto conferiti dalla società amministrata alla persona giuridica amministratore;
(b) l’assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell’amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore; in questo modo, si evita che l’istituto dell’amministratore persona giuridica finisca col divenire una scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei compiti e delle responsabilità degli amministratori;
(c) l’applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei confronti del rappresen-tantepersona fisica e conseguentemente l’applicazione anche a tale designazione delle regola di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali (in particolare in relazione all’opponibilità e ai limiti di rilevanza dei vizi della nomina); al riguardo si può osservare che la designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto (gestorio) di quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata; di conseguenza, ai fini dell’iscrizione della nomina e della designazione, possono ipotizzarsi le seguenti ipotesi: (i) l’accettazione dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica precedono la nomina da parte della società amministrata, la cui deliberazione di nomina recepisce e prende atto sia dell’accettazione che della designazione; (ii) venga prima assunta la deliberazione di nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata, e poi intervenga l’accettazione dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica. Se l’amministratore persona giuridica è una società o un ente di diritto italiano, è plausibile pensare che entrambe le deliberazioni -quella dell’assemblea della società amministrata (nomina) e quella dell’organo amministrativo dell’amministratore persona giu-ridica (designazione della persona fisica) –siano depositate per l’iscrizione nel registro delle imprese (anche con un'unica domanda) nelle consuete forme (ossia per estratto autentico). Se invece l’amministratore persona giuridica è una società straniera, si deve ritenere che l’atto di designazione della persona fisica, anch’esso da depositarsi in forma di estratto autentico o di scrittura privata autenticata, debba rispettare le norme previste per l’efficacia in Italia degli atti esteri (legalizzazione o apostille, salvi i casi di diretta efficacia dell’atto notarile estero, nonché deposito in atti di notaio ai sensi dell’art. 106 l.not.).



101. Il “valore equo ricavato da un bilancio approvato” ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c.)

Il “valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno” di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c., consiste nel valore correttamente iscritto in un bilancio approvato — nei tempi e con i requisiti richiesti dalla norma stessa — a prescindere da fatto che: (i) il bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS o secondo le norme e i principi contabili emanati da ogni Stato membro in ossequio alla quarta direttiva comunitaria (Direttiva 78/660/CEE); (ii) il bene o i beni da conferire siano iscritti in bilancio con il criterio del “valore equo” o con altro criterio, purché siano iscritti in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto.
Affinché il valore risultante dal bilancio possa costituire il parametro di riferimento per la valutazione dei beni oggetto di conferimento in s.p.a., occorre:
a) che si tratti del bilancio di esercizio, approvato da non oltre un anno, che sia riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione;
b) che il bilancio sia stato nel caso concreto sottoposto a controllo o revisione contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e ss. c.c. o degli artt. 155 e ss. TUF, sempre che il revisore non abbia espresso rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento o non abbia espresso giudizio negativo sul bilancio o non abbia rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (ai sensi dell’art. 2409-ter, comma 3, c.c., e dell’art. 156, comma 3 TUF);
c) che si tratti, in alternativa, di un bilancio infrannuale (ad esempio il bilancio di fusione ex art. 2504-quater c.c.) avente le medesime caratteristiche e redatto secondo le medesime norme del bilancio d’esercizio, approvato dall’assemblea e sottoposto a revisione contabile con i medesimi esiti di cui sopra, riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione.
 



102. Il “valore equo risultante da una valutazione precedente” ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c.)

La “valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento” prevista dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., può consistere sia in una valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di effettuare il conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli artt. 2343-ter e seguenti c.c., sia in una valutazione già eseguita ad altri fini, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata.
La perizia di cui ci si avvale ai fini del conferimento ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., non deve essere necessariamente asseverata di giuramento.
Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato: (i) in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l’atto costitutivo; (ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il conferimento in natura.



103. Requisiti del verbale della deliberazione di aumento di capitale in caso di adozione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti (artt. 2343-ter, 2343-quater e 2440 c.c.)

In caso di conferimenti in natura effettuati in sede di aumento del capitale sociale, secondo la disciplina “alternativa” di cui agli artt. 2343-ter e seguenti c.c., la documentazione richiesta dall’art. 2343-ter, comma 3, c.c., deve essere allegata al verbale della deliberazione di aumento. Essa deve altresì restare depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato, a disposizione dei soci, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c., unitamente alla relazione dell’organo amministrativo e al parere di congruità sul prezzo di emissione (salva la possibilità che la totalità dei soci rinunci al preventivo deposito, nonché, limitatamente alla relazione degli amministratori e al parere di congruità, alla redazione stessa dei documenti).
La documentazione richiesta dall’art. 2343-ter, comma 3, c.c., può consistere, a seconda dei casi:
a) nella elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media ponderata, effettuato dalla stessa società di gestione del mercato — se in con-creto svolge tale servizio — o da imprese di diffusione ed elaborazione di dati dei mercati finanziari, quali ad esempio Bloomberg o Reuters, se rendono di-sponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario oggetto di conferimento (nell’ipotesi di cui all’art. 2343-ter, comma 1, c.c.);
b) nel bilancio d’esercizio (o in un suo estratto, relativo alle parti da cui “risulta” il valore dei beni da conferire), nonché, ove il valore dei beni non sia “leggibile” dallo stato patrimoniale o dalla nota integrativa, anche in un estratto del libro inventari o delle scritture contabili dalle quali “risulta” il va-lore del bene oggetto di conferimento; nonché infine nella relazione di revisio-ne, dalla quale non emergano rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (nell’ipotesi di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. a, c.c.);
c) nella perizia redatta dall’esperto (non necessariamente asseverata di giuramento), non ritenendosi necessaria l’allegazione di alcuna documentazio-ne riguardante i requisiti di indipendenza e professionalità dell’esperto.
Il rispetto dei termini di “obsolescenza” dei sistemi di valutazione pre-visti nelle diverse ipotesi dell’art. 2343-ter, commi 1 e 2, c.c., può tra l’altro es-sere garantito, nell’ambito della deliberazione di aumento di capitale, dalla previsione di conformi termini finali per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c..
Qualora l’aumento di capitale venga contestualmente sottoscritto, me-diante esecuzione del conferimento in natura nell’ambito del medesimo atto no-tarile contenente il verbale della deliberazione assembleare, l’attestazione degli amministratori di avvenuta sottoscrizione ai sensi dell’art. 2444 c.c. (e il conse-guente deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c.) è subordinata alla contestuale allegazione della “dichiarazione di conferma” di cui all’art. 2343-quater, comma 3, c.c., come prescritto dal nuovo art. 2440, comma 2, c.c..



104. L’applicazione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori (art. 2440-bis c.c.)

L’organo amministrativo al quale è stata attribuita la delega di cui all’art. 2443 c.c. anche per aumenti di capitale con conferimenti in natura può avvalersi della disciplina alternativa di cui all’art. 2440-bis c.c. pur in mancanza di un’espressa previsione in tal senso. Qualora l’organo amministrativo decida di applicare tale disciplina, l’aumento delegato si svolge secondo la seguente procedura:
a) l’organo amministrativo delibera l’aumento di capitale con conferi-mento in natura, adottando uno dei sistemi di valutazione previsti nell’ambito del regime alternativo di cui all’art. 2343-ter c.c. e contestualmente approva una “prima” dichiarazione di conferma, ai sensi dell’art. 2343-quater, comma 3, c.c., necessariamente parziale (in quanto priva della verifica dei fatti succes-sivi al conferimento);
b) il conferimento non può in ogni caso essere eseguito contestualmente alla deliberazione di aumento, in virtù dell’espresso divieto contenuto nella se-conda frase del secondo comma dell’art. 2440-bis c.c.;
c) la deliberazione di aumento viene iscritta nel registro delle imprese, unitamente alla “prima” dichiarazione di conferma degli amministratori; dalla data di tale iscrizione decorre il termine di trenta giorni entro il quale i soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale sottoscritto possono chiedere la nuova valutazione;
d) se entro il termine di trenta giorni viene chiesta la nuova valutazio-ne, l’aumento non può essere eseguito e gli amministratori devono presentare istanza al tribunale per la nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 2343 c.c.; una volta acquisita la perizia giurata, gli amministratori possono perfezionare e ri-cevere il conferimento e successivamente, entro centottanta giorni da quest’ultimo, effettuare la verifica della stima ai sensi dell’art. 2343, comma 3, c.c.;
e) se invece i soci non chiedono la nuova valutazione ex art. 2343 c.c., gli amministratori possono perfezionare e ricevere il conferimento dopo lo sca-dere del trentesimo giorno dall’iscrizione della deliberazione di aumento; entro trenta giorni dal conferimento, essi devono poi completare la verifica prevista dall’art. 2343-quater, comma 1, c.c., senza nel frattempo poter depositare l’attestazione di avvenuta sottoscrizione ex art. 2444 c.c.; in tale periodo, le a-zioni emesse sono depositate presso la sede sociale e sono inalienabili;
f) se gli amministratori, nel corso di questi trenta giorni, rilevano fatti nuovi, tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti con-feriti, essi non possono depositare l’attestazione di avvenuta sottoscrizione ex art. 2444 c.c., bensì devono avviare una nuova valutazione secondo la disciplina di cui all’art. 2343 c.c;
g) se invece gli amministratori non rilevano fatti nuovi, tali da modifi-care sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti, essi devono de-positare, entro trenta giorni dal conferimento, l’attestazione di avvenuta sotto-scrizione ai sensi dell’art. 2444 c.c. congiuntamente alla “seconda” dichiara-zione di conferma ai sensi dell’art. 2343-quater, comma 3, c.c., nella quale di-chiarano che non sono intervenuti fatti rilevanti ai sensi dell’art. 2343-quater, comma 1, c.c..



105. Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione
(artt. 11, 12, 13 d. lgs. 108/2008, 2504 c.c.)(
27 gennaio 2010)

Il notaio rilascia il certificato preliminare di cui all’art. 11, d. lgs. 108/2008, prima del perfezionamento dell’atto pubblico di fusione se la società risultante dalla fusione è una società italiana o è una società straniera la cui legge richiede il perfezionamento dell’atto di fusione per atto pubblico (per contro, ove la società risultante dalla fusione sia una società straniera la cui legge non richiede l’atto di fusione o non richiede la sua redazione per atto pubblico, il notaio rilascia il certificato preliminare non prima del perfezionamento dell’atto pubblico di fusione nel rispetto della normativa italiana).
Il notaio rilascia l’attestato del controllo finale di cui all’art. 13 d. lgs. 108/2008, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, dopo il perfezionamento dell’atto pubblico di fusione o contestualmente allo stesso; ma, ove all’atto di fusione sia apposta una condizione sospensiva, il rilascio non potrà avvenire prima dell’avveramento dell’evento dedotto in condizione.



106. Pubblicazione dell’avviso di fusione transfrontaliera sulla G.U. (art. 7 d. lgs. 108/1998)

Le informazioni di cui all’art. 7 d. lgs. 108/2008 possono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima della redazione completa, da parte dell’organo amministrativo, del progetto comune di fusione e della relativa relazione accompagnatrice, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui al primo comma dell’art. 7.
Il predetto termine è derogabile con il consenso di tutti i soci e di tutti i creditori, anteriori all’iscrizione del progetto, della società italiana interessata.



107. Fusione transfrontaliera in presenza di azioni di speciali categorie
(artt. 2376 c.c., 6 d. lgs. 108/1998)


Se è straniera la società risultante da una fusione transfrontaliera a cui partecipa una s.p.a. con capitale suddiviso in diverse categorie di azioni, la delibera dell’assemblea generale di approvazione del progetto comune di fusione deve essere approvata dall’assemblea speciale degli appartenenti alla o alle categorie interessate ove dalla fusione derivi a questi ultimi un pregiudizio che - per il combinato disposto degli artt. 2376 c.c. e 6 d. lgs. 108/2008 - deve essere diverso dal mero assoggettamento ad altra legge dei diritti di categoria riconosciuti dalla società risultante.




108. Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt. 4, comma 3, d. lgs. 108/1998, 2501-bis c.c.)

Nella fusione con indebitamento l’art. 2501-bis c.c. deve essere osservato da tutte le società, di diritto sia italiano sia straniero, partecipanti ad una fusione transfrontaliera se è italiana la società il cui controllo è stato acquisito con indebitamento. In tal caso il notaio deve verificare il rispetto dell’art. 2501-bis c.c. anche da parte delle società straniere partecipanti alla fusione transfrontaliera.
Se è straniera la società il cui controllo è stato acquisito con indebitamento, il notaio deve verificare che la normativa applicabile in base all’ordinamento cui tale società è soggetta venga rispettata nel procedimento seguito dalla società italiana partecipante alla fusione in relazione alle eventuali previsioni da tale normativa direttamente indirizzate a tutte le società, e ai rispettivi organi, coinvolte nella fusione con indebitamento.



109. Fusione di società italiane con società straniere soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva 2005/56/CE, artt. 2, 3 d. lgs. 108/2008, art. 25 legge 218/1995)

Il difetto di un’autorità competente a rilasciare il certificato preliminare e l’attestato del controllo finale per le società comunitarie non italiane partecipanti ad una fusione transfrontaliera (a causa della mancata attuazione della direttiva 2005/56/CE nell’ordinamento cui sono soggette) non impedisce il perfezionamento e l’efficacia della fusione nel rispetto delle applicabili normative nazionali e comunitaria.
In questo caso il ricevimento dell’atto di fusione presuppone il rispetto di tali normative anche da parte delle società straniere partecipanti alla fusione transfrontaliera.




110. Fusione transfrontaliera: relazione dell’organo gestorio (art. 8 d. lgs. 108/2008, art. 2501-quinquies c.c.)



Non è ammessa rinunzia alla relazione dell’organo gestorio di cui all’art. 8 d. lgs. 108/1998. Con il consenso unanime dei soci si può rinunziare alla integrale decorrenza del termine di trenta giorni ivi previsto, purché detto termine sia rispettato con riguardo all’informazione data ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori stessi, salvo che anche questi ultimi vi rinunzino.




111. Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante (artt. 18, comma 2, d. lgs. 108/2008, 2505, commi 2, 3, c.c. e 2505-bis, commi 2, 3, c.c.)


Nella fusione transfrontaliera per incorporazione tra società, delle quali una possiede una partecipazione totalitaria nell’altra o nelle altre, la deliberazione di fusione della società italiana, sia essa incorporante o incorporata, potrà essere adottata dal proprio organo amministrativo alle condizioni previste, con gli opportuni adattamenti, dall’art. 2505, commi 2 e 3, c.c. Tuttavia, per l’art. 18, comma 2, d.lgs. 108/1998, la non necessità della deliberazione assembleare della società incorporata, ove italiana, prescinde dall’esistenza di una clausola statutaria in tal senso.
Nella fusione transfrontaliera per incorporazione tra società, delle quali una possiede una partecipazione almeno pari al novanta per cento del capitale dell’altra o delle altre, la deliberazione di fusione della società incorporante italiana potrà essere adottata dal proprio organo amministrativo alle condizioni previste, con gli opportuni adattamenti, dall’art. 2505-bis, commi 2 e 3, c.c.

***

 

112.Determinazione del prezzo di emissione delle azioni negli aumenti di capitale sociale a pagamento (artt. 2441 e 2443 c.c.)

E’ legittima la deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento, con la quale l’assemblea straordinaria demandi all’organo amministrativo, anche con facoltà di delega a singoli amministratori, la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio dell’aumento, senza che ciò costituisca delega di aumento di capitale agli amministratori ai sensi dell’art. 2443 c.c.
Nei soli casi di aumento con esclusione o non spettanza del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, c.c., è tuttavia necessario, affinché non si configuri una delega ai sensi dell’art. 2443 c.c., che la deliberazione assembleare di aumento, ove non determini il prezzo di emissione in modo puntuale, stabilisca un criterio di determinazione del prezzo o quanto meno un limite minimo del prezzo, rispetto ai quali possa essere rilasciato (salva unanime rinuncia della totalità dei soci) il parere di “congruità” di cui all’art. 2441, comma 6, c.c., o l’attestazione di “corrispondenza” di cui all’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.

MOTIVAZIONE


113.
Utilizzo di riserve “da capitale” nelle operazioni straordinarie
(artt. 2442 e 2446 c.c.)



E’ legittima la deliberazione di società di capitali con la quale vengono utilizzate (ai fini di un aumento di capitale gratuito o di una copertura di perdite) riserve “da capitale” formatesi, anche successivamente all’ultimo bilancio approvato con un versamento effettuato entro la deliberazione medesima. Ciò può avvenire, ad esempio, qualora:
a) si utilizzi una riserva sovrapprezzo azioni o quote, formatasi in sede di esecuzione di un aumento di capitale a pagamento contestualmente deliberato, sottoscritto e liberato nell’ambito della medesima riunione assembleare;
b) si utilizzi una riserva da versamenti in conto capitale o da versamenti a fondo perduto, formatasi mediante versamenti di alcuni o di tutti i soci, effettuati contestualmente alla riunione assembleare o consiliare in cui se ne faccia uso, ovvero nel periodo tra la data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato e la riunione medesima.


MOTIVAZIONE
 

 

114. Scissione “doppia” a favore di una medesima società beneficiaria (art. 2506 c.c.)

E’ legittima la scissione contemporanea di due società mediante assegnazione di una parte del loro patrimonio a favore di una medesima società beneficiaria, sia essa preesistente (nel qual caso potrà darsi luogo o a due distinti atti di scissione o a un unico atto di scissione con la partecipazione di tutte le società coinvolte nell’operazione), ovvero di nuova costituzione (nel qual caso si darà luogo necessariamente ad un unico atto di scissione con il quale si dà esecuzione ad un unico progetto di scissione approvato da tutte le società coinvolte nell’operazione).
La scissione “doppia” a favore di una medesima beneficiaria può inoltre essere configurata, per ciascuna delle società scisse, sia come scissione parziale che come scissione totale.

MOTIVAZIONE

 

115. Clausole statutarie sul libro dei soci nella s.r.l. dopo il d.l. 29 novembre 2008 n. 185 (artt. 2470, 2478 e 2479-bis c.c.) [10 marzo 2009].


L’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci nelle s.r.l. non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria.

Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l., subordinino l’efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di previamente assolvere all’obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all’art. 2470 c.c.

Le clausole statutarie relative al libro dei soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2470 c.c., se non si riducono a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l’efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere all’iscrizione nel libro dei soci la funzione di regola organizzativa per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l’efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all’esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta.    

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 Il d.l. 185/2008, con effetto dal 30 marzo 2009, ha eliminato il libro dei soci dall’elenco dei libri sociali obbligatori di cui all’art. 2478 c.c. Il venir meno dell’obbligo, peraltro, non si traduce in un divieto di adozione. Ben possono le s.r.l. trovare utile il ricorso in via facoltativa al libro dei soci per due ragioni di ordine generale: raccogliere e disporre, con facilità e immediatezza, le principali informazioni relative ai soci e ai loro rapporti con la società; controllare e gestire in modo più efficiente le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale.

L’abbandono del sistema di rapporti sociali basato sulla iscrizione nel libro dei soci, a favore di un sistema esclusivamente fondato sulle risultanze del registro delle imprese, costringe infatti gli organi sociali ad un monitoraggio costante, gravoso (ogni collegamento telematico con il registro delle imprese ha un costo) e limitante (in ogni assemblea e, più in generale, in ogni luogo e momento nel quale viene esercitato un diritto sociale si sollecita la verifica dell’esistenza della legittimazione e, dunque, si richiede la praticabilità di un contestuale collegamento telematico). La regola per la quale il semplice deposito nel registro delle imprese rende la cessione efficace verso la società (secondo il nuovo testo dell’art. 2470, comma 1, c.c.), inoltre, solleva problemi di coordinamento con l’art. 2469 c.c. che, nell’ammettere le frequenti clausole di limitazione della circolazione delle quote, evidentemente esclude che il deposito dell’atto di cessione delle quote possa legittimare l’acquirente all’esercizio dei diritti sociali prima che sia data agli organi della società la possibilità di verificare il rispetto di quelle clausole nel caso specifico (verifica che nel sistema della iscrizione nel libro dei soci viene svolta dall’organo amministrativo tra la richiesta documentata di iscrizione e la sua concreta effettuazione).

Quanto precede porta a ritenere che l’art. 2470, comma 1, nuovo testo, nel recitare che “il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma” ponga un’esigenza inderogabile: che l’efficacia della cessione verso la società non possa precedere quel momento. Essa però non intende impedire una scelta statutaria volta, per giustificate ragioni, a posticipare quell’efficacia - che si concretizza nell’acquisto, da parte del cessionario, della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali – ad un momento successivo: si tratti della iscrizione in un libro dei soci facoltativamente adottato o del semplice ricevimento della documentazione necessaria (atto di cessione, evidenza di avvenuto deposito nel registro delle imprese, eventuale ulteriore dimostrazione documentale richiesta dalle clausole limitative della circolazione delle quote) per verificare il rispetto delle condizioni statutarie di accesso alla compagine sociale o di variazione degli assetti proprietari.

La riferita lettura della disposizione richiamata non soltanto soddisfa sotto il profilo dell’argomentazione orientata alle conseguenze, ma trova due ulteriori argomenti a supporto.

In primo luogo va ricordato che sotto il tenore della precedente disposizione, del tutto speculare alla nuova salvo che per il riferimento all’iscrizione nel libro dei soci anzi che al deposito nel registro delle imprese, non si dubitava dell’ammissibilità delle non infrequenti clausole statutarie che posticipa(va)no l’efficacia della cessione verso la società (specie con riguardo all’esercizio del diritto di voto) rispetto all’iscrizione nel libro dei soci subordinandola ad elementi ulteriori, purché ciò non determinasse una dilazione irragionevole ed eccessiva (cfr. la massima n. 10 del 4 marzo 2004). A maggior ragione, allora, si giustifica una dilazione dell’efficacia della cessione, rispetto al momento del deposito, attuata con il sistema della iscrizione nel libro dei soci o con altra modalità, in quanto giustificabile nel quadro delle esigenze e degli inconvenienti sopra riferiti.

In secondo luogo, sotto il profilo qui considerato, sembra trovare idonea spiegazione anche la nuova espressione, adoperata nel comma 7 dell’art. 2470, per individuare il momento di decorrenza del termine di trenta giorni entro il quale gli amministratori devono comunicare al registro delle imprese la sopravvenuta appartenenza di tutte le partecipazioni ad un unico socio ovvero la costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci: il termine ora decorre “dall’avvenuta variazione della compagine sociale”. Ebbene, ci si deve chiedere perché il legislatore abbia adoperato una simile e vaga terminologia anzi che direttamente identificare il momento di decorrenza del termine nel deposito di cui al secondo comma del medesimo articolo: considerato che per gli amministratori, destinatari dell’obbligo di comunicazione in forza del loro rapporto organico con la società, la variazione della compagine sociale non può che avvenire nel momento in cui la cessione “ha effetto di fronte alla società”. La scelta terminologica acquista senso soltanto se si riconosce che l’efficacia della cessione verso la società – e la conseguente variazione della compagine sociale a questi effetti - può aversi in un momento diverso e successivo rispetto al deposito di cui al secondo comma dell’art. 2470; e ciò a sua volta implica la liceità di una clausola statutaria volta, con il ricorso al sistema dell’iscrizione nel libro dei soci o ad altra opzione organizzativa, a posticipare quel momento.

Al di là della consapevole introduzione di apposite clausole negli statuti delle s.r.l. costituite dopo il 30 marzo 2009, resta da precisare la sorte delle clausole che si richiamano al libro dei soci negli statuti delle s.r.l. già esistenti a quella data. Se dette clausole non si riducono ad un mero rinvio normativo, nel qual caso è sufficiente richiamare la massima n. 91 del 18 maggio 2007, il più delle volte si tratta del rilievo attribuito dallo statuto al libro dei soci:

i) - come fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società in ordine all’invio, ad esempio, degli avvisi di convocazione dell’assemblea, di proposte di decisioni extraassembleari, di verbali di delibere assembleari a soci assenti, della richiesta di esercizio del diritto di sottoscrizione di deliberati aumenti di capitale a pagamento, di comunicazioni connesse a clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali (concessione o negazione del gradimento, esercizio di un potere di riscatto o di diritti di prelazione, ecc.), di comunicazioni inerenti a procedimenti di esclusione del socio;

ii) – come strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali e, quindi, per l’efficacia della cessione della partecipazione sociale nei confronti della società.

Premesso che per quanto sopra esposto tali clausole rimangono valide ed efficaci dopo il 30 marzo 2009, una loro interpretazione con criteri oggettivi dovrebbe condurre a ritenere che le clausole riconducibili alle categorie (i) e (ii) abbiano una capacità espansiva all’interno della propria categoria, ma non al di fuori della stessa. In altri termini:

i) se lo statuto prevedesse (soltanto) che gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere spediti al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci, ciò permetterebbe di ritenere che per ogni altra comunicazione inerente al rapporto sociale pure debba farsi capo al domicilio risultante dal libro dei soci (e non già, ove difforme, al domicilio che dovesse risultare dal registro delle imprese, come ora prevede l’art. 2479-bis c.c. con norma dichiaratamente suppletiva), libro da tenersi aggiornato a cura degli amministratori sulla base delle indicazioni provenienti dai soci: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito all’efficacia delle cessioni nei confronti della società e alla legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, che in difetto di diverse indicazioni specifiche restano regolate dal nuovo testo dell’art. 2470, comma 1, c.c.;

ii) se lo statuto prevedesse l’iscrizione nel libro dei soci (soltanto) come condizione per l’esercizio del diritto di voto (o di altro diritto sociale specificamente indicato) oppure (genericamente) come condizione di efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società, ciò permetterebbe di ritenere che a quell’iscrizione si intende ricollegare l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in genere: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito alla fonte di informazione del domicilio dei soci nei rapporti con la società, per il quale farebbero fede le risultanze del registro delle imprese.

E’ appena il caso di precisare che, quand’anche ciò non venga esplicitato, l’adozione o la persistenza del libro dei soci implica la tacita reintroduzione degli obblighi, ora per scelta non più di legge ma di statuto, di regolare tenuta e pronto aggiornamento del libro stesso da parte degli amministratori per ogni conseguente responsabilità.                           


 

116.Durata del primo esercizio sociale [8 giugno 2010]

Si ritiene legittima la previsione dell’atto costitutivo che stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto medesimo.


Motivazione

Tra gli elementi che devono obbligatoriamente essere indicati negli atti costitutivi di società per azioni o di società a responsabilità limitata, gli artt. 2328 e 2463 non includono la data di chiusura del primo esercizio sociale. L’indicazione, peraltro, è da sempre capillarmente diffusa nella prassi, costituendo l’immediata e puntuale contezza della scadenza degli esercizi sociali elemento di primaria importanza. E del resto, tra gli elementi di cui occorre fornire specifica informazione nel contesto della iscrizione della società neo costituita presso il registro delle imprese vi è proprio la “scadenza del primo esercizio sociale”.
Al fine di individuare i limiti cui è sottoposta, in sede di definizione della data di chiusura del primo esercizio sociale, l’autonomia negoziale dei soci costituenti (o del socio costituente), è opportuno richiamare le considerazioni già sottese alla Massima (antecedente la riforma del 2003) n. VII dell’8 maggio 2001 ed alla Massima n. 16 del 26 febbraio 2004. In entrambe le Massime, si era preso atto di un solido orientamento tanto di dottrina quanto di giurisprudenza concernente la durata massima degli esercizi sociali, orientamento che invitava, ed invita, a contemperare da un lato il principio, pure pacificamente e da sempre acquisito, della normale annualità degli esercizi sociali, e dall’altro lato l’opportunità di non imporre la redazione di bilanci infrannuali non significativi. L’applicazione di tali rilievi porta dunque, come peraltro già emergeva dalla prima delle Massime citate, a ritenere legittima la previsione di un primo esercizio sociale superiore all’anno, e dunque a ritenere legittima la determinazione della prima data di chiusura dell’esercizio sociale ad una data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data dell’atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo.
Lo scrutinio in punto di “significatività” o “non significatività” del bilancio infrannuale, naturalmente, deve svolgersi volta a volta sulla base delle specifiche circostanze del caso, le quali naturalmente potranno anche esser esplicitate nell’atto costitutivo. A titolo puramente esemplificativo, si può ipotizzare che il periodo di tempo di “non significatività” possa esser particolarmente esteso, inter alia, tutte le volte in cui il concreto avvio dell’operatività sociale sia subordinato all’ottenimento di autorizzazioni di natura amministrativa di non immediato rilascio.
In linea generale, ed anche a prescindere dalle singole circostanze del caso specifico, è da ritenere peraltro che un lasso di tempo contenuto entro i 3 mesi possa in ogni caso esser considerato come “non significativo”, e che dunque la clausola dell’atto costitutivo che stabilisca la data del primo esercizio entro i 15 mesi dalla data dell’atto medesimo sia da considerarsi legittima. Il legislatore, infatti, là dove ha voluto imporre la redazione e la diffusione presso il pubblico in via continuativa del resoconto contabile della gestione della società, ha proprio individuato la cadenza di tale onere nel trimestre. Si tratta della disciplina inerente la redazione e diffusione delle relazioni finanziarie (le quali comprendono i prospetti contabili periodici) delle società quotate (art. 154-ter D. Lgs. 58/1998): la disciplina impone infatti l’aggiornamento della informativa su base, appunto, trimestrale. Il che testimonia la non significatività che il sistema normativo annette alla raffigurazione contabile di un periodo di attività sociale compreso all’interno del trimestre. Ciò naturalmente, sarà tanto più vero nella fase genetica della società, stante la fisiologica gradualità con cui le attività di impresa, anche a prescindere dalla necessità di particolari autorizzazioni, trovano avvio.