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massime
elaborate dalla commissione societa'
del consiglio notarile di milano
notaio Luigi Augusto Miserocchi
prof. notaio Piergaetano Marchetti
prof. notaio Mario Notari
prof. notaio Giuseppe Rescio
notaio Manuela Agostini
notaio Massimo Caspani
notaio Domenico de Stefano
notaio Antonio Marsala
notaio Filippo Zabban
V.
TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE
TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE
20. Trasformazione eterogenea
Pur in assenza in una espressa previsione normativa deve ritenersi
ammissibile una trasformazione eterogenea da o in società di persone. A tale
operazione si applica, in linea di principio, la normativa prevista per la
trasformazione eterogenea da o in società di capitali di cui agli artt. 2500
septies e 2500 octies c.c. senza però obbligo di perizia.
Si
applica anche alla trasformazione eterogenea il principio della continuità
dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 c.c..
Alla trasformazione di un ente diverso da società di capitali in società di
capitali si applica il secondo comma dell'art. 2500 ter c.c. con conseguente
necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c.
(nel caso in cui venga assunta la forma della s.p.a. o della s.a.p.a.)
ovvero dell'art. 2465 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della
s.r.l.).
La
trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa
deve in ogni caso considerarsi trasformazione eterogenea con applicazione
della relativa disciplina.
Motivazione
Il
codice civile del 1942 disciplinava solo la trasformazione c.d. progressiva
da società di persone in “società aventi personalità giuridica” (art. 2498
C.C.): ciò non ha impedito alla dottrina, alla giurisprudenza e alla prassi
subito formatesi di considerare la trasformazione un istituto che, in ambito
societario, aveva una applicazione generale consentendo il cambiamento del
tipo sociale nella permanenza dell’ente.
Le
esigenze della prassi, nel tempo, hanno indotto gli interpreti e la
giurisprudenza a cercare un ulteriore ampliamento del campo di applicazione
dell’istituto: si è sentita l’esigenza di consentire ad altri enti (non
societari) a base associativa di trasformarsi in società e viceversa senza
dovere ricorrere allo schema dello scioglimento, restituzione dei beni ai
soci, costituzione dell’ente con conferimento dei beni ricevuti.
Una
parte della dottrina ha ritenuto che l’istituto della trasformazione non
fosse più un istituto endosocietario, ma riguardasse tutti gli enti
associativi con il limite del c.d. “principio di omogeneità causale”
principio che avrebbe impedito soltanto quelle trasformazioni che portavano
ad adottare schemi organizzativi incompatibili con il perseguimento delle
finalità originarie dell’ente.
In
una sua accezione più estesa poi questo limite veniva posto esclusivamente
nell’interesse dei soci e poteva essere superato con il consenso unanime
degli stessi.
La
giurisprudenza onoraria inoltre, al di fuori di questi tentativi di
ricostruzione dogmatica, aveva omologato atti di trasformazione “atipici”
con numerosi provvedimenti di omologazione dettati prevalentemente dalla
valutazione degli interessi in gioco nelle fattispecie esaminate.
Il
Legislatore della riforma ha recepito gran parte di queste istanze e ha
dedicato grande attenzione alla trasformazione disciplinando meglio la
trasformazione in ambito societario (prevedendo all’art. 2500 ter le
trasformazioni di società di persone in società di capitali e all’art. 2500
sexies le trasformazioni di società di capitali in società di persone) e ha
previsto e disciplinato agli artt. 2500 septies e 2500 octies C.C. la c.d.
trasformazione eterogenea.
Questa disciplina non esaurisce però il campo di applicazione della
trasformazione sia per quanto attiene alla trasformazione omogenea (dove non
disciplina la trasformazione di società di persone in società di persone e
di società di capitali in società di capitali) sia per quanto attiene alla
trasformazione eterogenea.
Con
riferimento a questo tipo di trasformazione si è prevista solo la
trasformazione di alcuni enti non societari, specificatamente elencati, in
società di capitali e viceversa, non menzionando la possibilità di una
trasformazione da o in società di persone.
In
particolare l’art. 2500 septies C.C. ha previsto la trasformazione di
società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative,
comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e l’art.
2500 octies C.C. ha previsto la trasformazione di consorzi, società
consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in
società di capitali.
La
tecnica legislativa consapevolmente seguita dal Legislatore va coordinata
con il riconoscimento, pure presente nella Relazione, della trasformazione
come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario.
La
indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di
capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri
“enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente
menzionati.
D’altra parte l’avere previsto la trasformazione eterogenea solo per le
società di capitali non può impedire all’interprete di ammetterla anche per
le società di persone: la dottrina ha già avuto occasione di osservare che
non sussiste alcuna plausibile ragione per una tale limitazione e che anzi
un tale tipo di trasformazione eterogenea in molti casi costituisce un
“minus” rispetto a quanto previsto dal Legislatore: si pensi ad esempio al
caso di “trasformazione” di una comunione di azienda in società di persone.
Il
silenzio del Legislatore va spiegato con i limiti della delega e non può
essere interpretato come una esclusione della possibilità di applicare
l’istituto della trasformazione ad ipotesi similari.
Una
attenta rilettura della Relazione conferma la esattezza della ricostruzione
qui proposta: il Legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella
eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più
significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre
ipotesi.
La
trasformazione sia essa omogenea o eterogenea ha comunque un elemento
caratterizzante comune che giustamente il Legislatore ha indicato nel primo
articolo dedicato alla trasformazione (2498 C.C.): quello della continuità
dei rapporti giuridici.
In
altri termini con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue tutti i rapporti anche processuali dell’ente prima
della trasformazione.
Con
questa disposizione si è voluto anzitutto risolvere dei problemi concreti
anche se si sono create difficoltà dogmatiche laddove la trasformazione
eterogenea ha previsto la trasformabilità ad esempio di consorzi e comunioni
di azienda cioè di “fattispecie” in cui, alla luce dell’attuale
ricostruzione dogmatica, non è dato scorgere l’esistenza di un “ente”
preesistente alla trasformazione o nascente dalla stessa.
Non è
però lecito all’interprete, per presunte esigenze dogmatiche, negare
l’applicazione del principio di continuità dei rapporti giuridici a tali
situazioni senza snaturare l’istituto della trasformazione eterogenea.
I
problemi che all’operatore potranno presentarsi in materia di pubblicità
dell’atto di trasformazione; andranno comunque risolti nel rispetto
dell’art. 2498 C.C.
Se la
disciplina dettata in tema di trasformazione “omogenea” e “eterogenea” non è
esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione
dell’istituto non lo è nemmeno per quanto attiene alle norme da applicare
alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste.
La
lacuna più grave riguarda l’ipotesi di trasformazione eterogenea in società
di capitali degli enti di cui all’art. 2500 octies C.C., in cui non è
espressamente prevista la necessità di una relazione di stima di un esperto
nominato ai sensi dell’art. 2343 o 2465 C.C..
Anche
qui la lacuna si spiega con il fatto che il Legislatore non ha inteso dare
una disciplina completa ed esaustiva lasciando all’interprete il compito di
integrare la disciplina espressa.
Sulla
base di queste premesse si deve riconoscere che anche alla trasformazione
eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva il
secondo comma dell’art. 2500 ter C.C., dettato in tema di trasformazione di
società di persone in società di capitali per il quale “il capitale delle
società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base
dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare
da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 o, nel caso di srl,
dell’art. 2465”.
Le
esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste
disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione
eterogenea in società di capitali.
Gli
artt. 2500 septies e octies espressamente ricomprendono nell’ambito della
trasformazione eterogenea la trasformazione di società consortili (di
qualunque tipo) in società di capitali e la trasformazione di società di
capitali in società consortili (di qualunque tipo).
La
disposizione dimostra l’intenzione del Legislatore di dare un particolare
rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e da lucrativo in
consortile ed impedisce all’interprete di qualificare tale deliberazione
come semplice modifica dell’oggetto. Quindi anche in tutti i casi di
mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile e viceversa dovranno
applicarsi le disposizioni dettate dal Legislatore per la trasformazione
eterogenea.
21. Maggioranze richieste per le delibere di fusione o
scissione
L'art. 2502 c.c. (dettato in tema di fusione e applicabile alla scissione
per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter ultimo comma c.c.)
nella parte in cui prevede che la fusione, nelle società di capitali, è
decisa da ciascuna delle società che vi partecipano secondo le norme
previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto va intesa nel
senso che qualora siano introdotte clausole statutarie nuove o difformi da
quelle contenute nello statuto della incorporata o della scissa per la cui
adozione la legge o lo statuto richieda maggioranze più elevate (di quelle
genericamente previste dal c.c. per le modifiche statutarie) la adozione
della delibera di fusione o di scissione deve essere presa con la
maggioranza più elevata.
Il
principio vale sia nel caso in cui la società incorporante o la beneficiaria
siano società di nuova costituzione sia nel caso in cui siano società
preesistenti ( in tale caso il confronto va fatto fra le clausole della
incorporata o della scissa e quelle della società preesistente anche se non
modificate per effetto della fusione o della scissione).
Motivazione
La
massima intende chiarire l'esatto significato delle disposizioni che
regolano il quorum necessario per l'approvazione della delibera
assembleare di fusione e di scissione; risolve, in senso certamente
sostanziale e così tenendo presenti gli interessi dei soci, un tema
suscettibile di interpretazione formale diversa, la cui applicazione
condurrebbe a conseguenze inaccettabili per la compagine sociale, e
contrarie al principio che riconosce alla fusione e alla scissione la natura
di eventi modificativi della struttura societaria.
Il
riferimento alle norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o
statuto potrebbe infatti essere inteso come idoneo a determinare
l'applicazione dei quorum genericamente previsti per questo tipo di
deliberazioni, senza riguardo alla (invece necessaria) verifica del
contenuto delle clausole contenute nello statuto della società risultante
dalla fusione, ovvero della incorporante, ovvero ancora della beneficiaria.
Così,
se questi statuti contenessero clausole il cui inserimento nello statuto
della società fusa, incorporata o scissa renderebbe necessario, per legge o
per quanto previsto da tali ultimi statuti, un diverso (e più elevato)
quorum, allora la delibera di fusione o di scissione andrebbe adottata con
questa più severa maggioranza; ciò nel rispetto - come accennato - della
ricostruzione teorica che riconosce alla fusione e alla scissione la natura
di eventi modificativi della originaria struttura societaria, e nel rispetto
del diritto dei soci a mantenere anche nella nuova società - nonostante
l'operazione straordinaria - quegli assetti organizzativi per i quali la
legge o lo statuto prevedano cautele specifiche.
Si
pensi - a titolo di esempio - al caso in cui lo statuto della società
incorporata:
a)
preveda genericamente, per le modifiche statutarie, il quorum deliberativo
del 51%;
b)
non contenga alcuna clausola limitativa alla circolazione delle
partecipazioni;
c)
preveda, per l'inserimento di clausola intesa alla limitazione di cui sub
b), quorum dei 2/3 del capitale;
in
questo caso, se lo statuto della incorporante contiene clausole limitative
alla circolazione delle partecipazioni, la fusione è approvata, in assemblea
della incorporata, solo se favorevolmente votata dai 2/3 del capitale.
Il
medesimo criterio vale - sempre a titolo di esempio, ma con riferimento ai
maggiori quorum disposti direttamente dalla legge - allorchè la fusione
determini la incorporazione di società per azioni con oggetto sociale
diverso da quello della incorporante; in applicazione dell'articolo 2369,
quinto comma c.c., la delibera di fusione della incorporata dovrà riportare
il voto favorevole, in seconda convocazione, di più di 1/3 del capitale
sociale, e non il più modesto quorum del terzo comma dello stesso articolo.
22. Presupposti della procedura semplificata della
fusione (art. 2505 c.c.)
Il
presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex
art. 2505 c.c. – ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, comma 1,
numeri 3, 4 e 5, c.c. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni
o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di
godimento delle azioni o quote assegnate), 2501-quinquies c.c. (relazione
illustrativa degli amministratori) e 2501-sexies c.c. (relazione degli
esperti sulla congruità del rapporto di cambio) – consiste nel possesso di
tutte le azioni o quote dell’incorporata da parte dell’incorporante e deve
necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell’atto di
fusione.
E’
pertanto legittima l’assunzione di una decisione di fusione, secondo tale
procedura semplificata, anche qualora il presupposto del possesso
totalitario non sussista al momento dell’approvazione del progetto di
fusione, né al momento della decisione di fusione; l’attuazione della
fusione è in tal caso subordinata ad un evento futuro (acquisizione del
possesso totalitario) l’avveramento del quale deve essere accertato in sede
di stipulazione dell’atto di fusione.
In
analogia a quanto disposto dall’art. 2505, comma 1, c.c. (e dall’art.
2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l’art. 2501-sexies
c.c. – e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla
congruità del rapporto di cambio – allorché la fusione, pur potendo dar
luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna
variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica
almeno nelle seguenti situazioni:
a)
fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza (o
comunque da un unico soggetto);
b)
fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una
terza, e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte
dalla prima;
c)
fusione di tre (o più) società interamente possedute “a cascata” (A possiede
il 100% di B, la quale possiede il 100% di C);
d)
fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le
medesime percentuali ed i medesimi diritti;
e)
fusione per incorporazione (c.d. “inversa”) della società controllante nella
controllata interamente posseduta.
Motivazione
La
massima contiene due principi, già oggetto di ripetute e conformi prese di
posizione da parte della giurisprudenza onoraria ed avallate dalla
prevalente dottrina: il primo concernente il profilo temporale dei requisiti
che legittimano la c.d. procedura semplificata di fusione, ed il secondo in
merito alla possibilità di estendere tale procedura semplificata (o almeno
taluni suoi elementi) ad ipotesi non strettamente contemplate dalla
fattispecie definita dalla norma in oggetto (art. 2505, comma 1, c.c.).
Sotto
il primo profilo, è evidente che non vi sono problemi allorché il
presupposto di applicazione della procedura semplificata (id est il possesso
della totalità delle azioni dell’incorporanda da parte dell’incorporante) è
presente in data precedente alla redazione del progetto di fusione e
continua a sussistere sino alla data di efficacia dell’atto di fusione. E’
questa l’ipotesi “normale” cui probabilmente si rivolge la norma, laddove fa
riferimento alla “fusione per incorporazione di una società in un’altra che
possiede tutte le azioni o le quote della prima”.
Si
deve peraltro ritenere che il momento iniziale della procedura non sia
essenziale per la realizzazione della fattispecie, la quale anzi dev’essere
maggiormente focalizzata sul momento di chiusura della procedura, ovverosia
l’atto di fusione. Va infatti affermato che la semplificazione procedurale
di cui alla norma in esame non può essere attuata – e se attuata non può
essere portata a termine – allorché il possesso totalitario dell’incorporanda
sussistesse al momento della redazione del progetto, ma sia venuto meno
prima delle deliberazioni di fusione o anche solo prima della stipulazione
dell’atto di fusione.
Ne
consegue che: (a) da un lato, occorre comunque verificare – anche mediante
idonee attestazioni dei rappresentanti delle società – che al momento del
perfezionamento dell’atto di fusione l’incorporante sia ancora titolare del
100 per cento delle azioni dell’incoporanda; (b) dall’altro lato, è
legittima la redazione di un progetto di fusione e la successiva
approvazione da parte della deliberazione assembleare, seguendo la c.d.
procedura semplificata, anche in mancanza di tale presupposto, purché esso
sopraggiunga prima dell’atto di fusione. In questo secondo caso, tanto il
progetto, quanto la decisione di fusione, rappresentano atti societari la
cui esecuzione è subordinata al verificarsi di un evento futuro, assunto
espressamente come presupposto dell'intero procedimento, senza che all’uopo
sia necessario apporre una condizione in senso proprio.
Sotto
il secondo profilo, taluni elementi della c.d. procedura semplificata
possono essere ritenuti applicabili anche in ipotesi diverse da quelle
considerate dalla norma, pur in presenza di un rapporto di cambio di azioni
o quote delle società partecipanti alla fusione, sempre che le circostanzi
siano tali da rendere “per definizione” irrilevante la determinazione del
rapporto di cambio rispetto al valore complessivo della o delle
partecipazioni detenute da tutti i soci di tutte le società partecipanti
alla fusione. Tale applicazione estensiva della procedura semplificata trova
evidente conferma nella norma dettata in tema di scissione, la quale opera
una disapplicazione della relazione degli esperti sulla congruità del
rapporto di cambio, in ipotesi in cui un cambio di azioni (e quindi anche un
rapporto di cambio) esiste comunque (nella scissione totale proporzionale a
favore di beneficiarie di nuova costituzione, infatti, tutte le azioni della
scissa vengono cambiate in azioni di nuova emissione delle beneficiarie).
Sebbene vi sia un’evidente affinità tra le due situazioni, si può infine
precisare che quanto ora descritto differisce dall’ipotesi di rinunzia da
parte dell’unanimità dei soci alla relazione degli esperti sulla congruità
del rapporto di cambio e/o alla relazione degli amministratori sulla
fusione, ex art. 2501-quinquies c.c. (tema sul quale ci si sofferma in altro
orientamento interpretativo). A differenza dell’ipotesi della rinunzia,
infatti, le fattispecie sopra considerate comportano la disapplicazione
delle norme che impongono la relazione degli esperti sulla congruità del
rapporto di cambio a prescindere dal consenso unanime di tutti i soci, posto
che le minoranze non possono comunque subire alcun nocumento dal rapporto di
cambio.
23. Non necessità della relazione degli esperti nella
scissione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.)
Nella scissione la c.d. procedura semplificata (disapplicazione dell’art.
2501-sexies c.c. relativo alla relazione degli esperti sulla congruità del
rapporto di cambio) è espressamente prevista nel solo caso di scissione
proporzionale a favore di società di nuova costituzione (art. 2506-ter,
comma 3, c.c.).
Tuttavia, in analogia con quanto disposto dallo stesso art. 2506-ter, comma
3, c.c. (e dall’art. 2505, comma 1, c.c., in tema di fusione di società
interamente possedute), la relazione degli esperti deve altresì ritenersi
superflua allorché la scissione non possa in alcun modo comportare una
variazione del valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società
partecipanti all’operazione; il che si verifica almeno nelle seguenti
situazioni:
a)
scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede
l’intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa;
b)
scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe
interamente possedute dalla scissa;
c)
scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono
l’intero capitale della scissa, allorché le beneficiarie siano interamente
possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime
percentuali ed i medesimi diritti;
d)
scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente
posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa
(ovvero allorché sia la scissa che la beneficiaria siano partecipate dagli
stessi soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti.
Motivazione
L’applicazione estensiva o analogica della norma, anche ad ipotesi non
espressamente contemplate, è motivata dalle medesime ragioni espresse nella
motivazioni illustrate in calce alla massima n. 23 (in tema di presupposti
della procedura semplificata della fusione: art. 2505 c.c.).
24. Applicabilità degli artt. 2505 secondo comma e
2505 bis secondo comma c.c. anche nel caso in cui il possesso del capitale
della incorporanda intervenga nel corso del procedimento.
La
possibilità eventualmente prevista nell'atto costitutivo o nello statuto,
che la fusione sia deliberata, anziché dall'assemblea, dall'organo
amministrativo, nei casi previsti dagli artt. 2505 secondo comma c.c. e 2505
bis secondo comma c.c,. trova applicazione anche nel caso in cui il possesso
dell'intero capitale o del 90% del capitale della incorporanda non preesista
alla approvazione del progetto, ma intervenga nel corso del procedimento
comunque prima della stipulazione dell'atto di fusione.
Motivazione
Gli
artt. 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, c.c., prevedono una
“semplificazione” procedurale della fusione, consistente nella facoltà di
attribuire agli amministratori, con apposita clausola statutaria, la
possibilità di assumere la decisione di fusione, in luogo dell’assemblea dei
soci. Analogamente a quanto avviene per le altre “semplificazioni”
procedurali previste dall’art. 2505, comma 1, c.c. (esenzione dall’obbligo
di redigere la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti),
le norme ora citate subordinano l’applicazione della “semplificazione” al
presupposto del possesso della totalità (o del novanta per cento, nella
seconda ipotesi) del capitale sociale dell’incorporanda da parte
dell’incorporante.
Anche
in questi casi, quindi, si pone il problema di individuare il momento nel
quale deve realizzarsi il presupposto di applicazione della deroga rispetto
al regime ordinario.
L’interpretazione proposta nella massima – ove si ritiene necessaria ma
anche sufficiente la sussistenza del possesso totalitario (o al novanta per
cento) al più tardi al momento del perfezionamento dell’atto di fusione – fa
leva sulle medesime ragioni con le quali viene argomentata la massima sulla
c.d. fusione semplificata ex art. 2505, comma 1, c.c.. Si può qui in
particolare ribadire che in entrambi i casi l’interesse all’applicazione
della procedura ordinaria viene meno a prescindere dal momento in cui si
realizza il presupposto del possesso totalitario o quasi totalitario, purché
ciò avvenga prima della stipulazione dell’atto di fusione, in quanto è solo
con il termine della procedura di fusione che si producono gli effetti
modificativi sulle società partecipanti alla fusione e sulle partecipazioni
al loro capitale.
Anche
nei casi previsti dagli artt. 2505, comma 2, e 2505-bis, comma 2, c.c. – in
presenza di una clausola statutaria che attribuisce la facoltà di assumere
la decisione di fusione agli amministratori – si può dunque ritenere che il
progetto di fusione e la decisione di fusione adottata dagli amministratori
(nelle forme e nei termini previsti per la decisione assembleare di fusione)
rappresentino atti societari la cui esecuzione è subordinata al verificarsi
di un evento futuro, assunto espressamente come presupposto dell'intero
procedimento, senza che all’uopo sia necessario apporre una condizione in
senso proprio.
25. Esonero dall'obbligo di far redigere la relazione
degli esperti nella scissione
L'organo amministrativo può essere esonerato dall'obbligo di far redigere la
relazione degli esperti di cui agli articoli. 2501-sexies e 2506-ter c.c.,
con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti
finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla
scissione.
Il
quarto comma dell'art. 2506-ter c.c. va inteso nel senso che consente
all'organo amministrativo, con il consenso unanime dei soci e dei possessori
di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società
partecipanti alla scissione, di farsi esonerare oltre che dall'obbligo di
redigere la situazione patrimoniale di cui al primo comma e la relazione di
cui al secondo, anche da quello di far redigere la relazione degli esperti
di cui al terzo comma.
Tale possibilità si applica ad ogni tipo di scissione (totale o parziale)
sia essa a favore di società di nuova costituzione o di società già
esistente.
Resta fermo l'obbligo della relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2465
c.c. nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le
beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di
capitali preesistenti che per effetto della scissione aumentino il loro
capitale (il principio si desume dell'art. 2501-sexies ultimo comma c.c. in
tema di fusione), nonché ove comunque applicabile per legge.
Motivazione
Il
problema della liceità della rinunzia alla relazione degli esperti sulla
congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 quinquies c.c. è stato già
affrontato da questa Commissione, in modo unitario per i casi di fusione e
scissione, prima della riforma ed ha formato oggetto della massima n. 3
approvata dal Consiglio Notarile di Milano in data 6 febbraio 2001.
Tale
massima prevedeva: “non è necessaria la relazione dell’esperto sulla
congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c.
allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla
scissione vi abbiano rinunziato e di ciò si faccia constare nei relativi
verbali assembleari, ferma restando l’eventuale applicabilità dell’art. 2343
c.c.”.
La
massima recepiva l’orientamento espresso da un importante decreto della
Corte di Appello di Milano (App. Milano, decr. 12.1.2001) e si basava sulla
valutazione della funzione della relazione peritale in relazione agli
interessi dei soci, dei creditori sociali e dei creditori particolari dei
soci.
Le
massime n. 25 e n. 26, che qui si motivano unitariamente, tornano ad
affrontare il problema alla luce delle nuove disposizioni contenute nella
riforma per fusioni e scissioni ed in particolare alla luce degli artt. 2506
ter quarto comma c.c. in tema di scissione e dell’art. 2505 quater c.c. in
tema di fusione a cui non partecipano società con capitale rappresentato da
azioni.
Va
esaminata in primo luogo la norma, dettata in tema di scissione, dall’art.
2506 ter quarto comma c.c..
Questa norma, sotto la rubrica “norme applicabili”, introduce al primo comma
l’obbligo per l’organo amministrativo delle società partecipanti alla
scissione di redigere:
a) la
situazione patrimoniale in conformità all’art. 2501 quater c.c.;
b) la
relazione illustrativa in conformità all’art. 2501 quinquies c.c.;
al
secondo comma prevede inoltre che la relazione dell’organo amministrativo
debba contenere indicazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte per le
fusioni.
Il
terzo comma prescrive altresì che alla scissione si applica l’art. 2501
sexies e quindi che si deve far luogo alla relazione degli esperti sulla
congruità del rapporto di cambio.
Infine al quarto comma l’articolo in esame consente che, con il consenso
unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno
diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione “l’organo
amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti
nei precedenti commi”.
Occorre stabilire se l’esonero qui previsto riguardi solo la situazione
patrimoniale e la relazione di cui ai commi primo e secondo o anche la
relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui al
terzo comma.
La
risposta non va cercata nel dettato letterale (“redazione dei documenti”) di
per sé equivoco, potendo significare tanto il “redigere” quanto, nella sua
impersonalità, “il far redigere”, quanto nella funzione della relazione
dell’esperto.
Tale
funzione è stata così sintetizzata nella ricordata massima numero 3 del
2001:
“La
competenza a stabilire il rapporto di cambio, in caso di fusione e
scissione, spetta all’organo amministrativo che provvede a darne
illustrazione e giustificazione ai soci a mezzo della propria relazione.
L’intervento dell’esperto che redige la relazione peritale prevista
dall’art. 2501 quinquies c.c. (richiamato in tema di scissione dell’art.
2504 novies c.c.) consiste quindi nel fornire ai soci un parere sulla
congruità delle valutazioni e determinazioni dell’organo amministrativo.”
Questa ricostruzione della funzione della relazione dell’esperto è
sicuramente valida anche alla luce della Riforma e dimostra come, in assenza
della redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell’organo
amministrativo, la relazione dell’esperto non solo perde di significato, ma
ne diviene addirittura impossibile la redazione in assenza di quegli
elementi di riferimento su cui l’esperto deve basarsi.
Non
può evidentemente essere presa in seria considerazione l’ipotesi secondo cui
in tali casi sarebbe l’esperto a doversi far carico di acquisire quegli
elementi che gli amministratori per espressa disposizione di legge non gli
hanno dovuto fornire: accedere ad una tale interpretazione significherebbe
trasformare una norma finalizzata a semplificare il procedimento di
scissione in una norma volta ad aggravarne l’iter in palese contraddizione
con le finalità perseguite dal Legislatore.
Conseguentemente la possibilità che l’organo amministrativo possa essere
esonerato dall’obbligo di far redigere la relazione degli esperti di cui
agli artt. 2501 sexies e 2506 ter c.c., purché vi sia il consenso unanime
sia dei soci sia dei possessori di altri strumenti finanziari che danno
diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, non solo va
confermata, ma trova nella riforma un riscontro normativo inequivocabile.
Ciò
dimostra, almeno per quanto riguarda la scissione, l’esattezza dell’assunto
secondo cui gli interessi tutelati dalla relazione dell’esperto sono solo
quelli dei soci e dei portatori di altri strumenti finanziari che danno
diritto di voto e che invece gli interessi dei creditori sociali, di quelli
particolari dei soci e della salvaguardia del capitale sono dal Legislatore
tutelati con altri strumenti e con altre norme (e non con la relazione
dell’esperto).
Passiamo ora ad esaminare l’art. 2505 quater c.c. dettato in tema di
fusioni cui non partecipino società con capitale rappresentato da azioni: la
norma detta disposizioni volte a semplificare e a velocizzare tale
procedimento di fusione e tra le altre semplificazioni e riduzioni a metà
dei termini prevede che “le disposizioni dell’art. 2501 sexies possono
essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti
alla fusione”.
Non
c’è dubbio che non sia possibile utilizzare la norma per trarne, con
argomentazione a contrario, l’assunto secondo cui, quindi, quando al
procedimento partecipi una società il cui capitale sia rappresentato da
azioni, non sia possibile omettere la relazione dell’esperto.
Infatti la norma in esame da un lato inserisce la possibilità di deroga alle
disposizioni dell’art. 2501 sexies in un contesto in cui si prevedono tutta
una serie di altre semplificazioni riservate esclusivamente alle operazioni
di fusione indicate in rubrica e dall’altro contempla solo l’ipotesi della
rinunzia da parte dei soci delle società partecipanti alla fusione senza
poter prendere in considerazione la rinunzia dei portatori di altri
strumenti finanziari aventi diritto di voto.
Anzi
l’art. 2505 quater c.c. conferma l’assunto da cui era partita la Corte di
Appello di Milano con il decreto 12.1.2001 e la citata e coeva massima
secondo cui, almeno nel caso di fusioni cui non partecipino società con
capitale rappresentato da azioni, la relazione di stima è posta
nell’esclusivo interesse dei soci, potendo essi ed essi soli rinunziarvi.
Ma la
funzione della relazione di stima è la stessa che risulta dall’esame
dell’art. 2506 ter quarto comma c.c. in tema di scissione: in tali casi si è
visto come gli unici interessi tutelati da tale documento siano quelli dei
soci e quelli dei portatori di altri strumenti finanziari aventi diritto di
voto.
La
massima numero 26 dettata in tema di fusione conferma la precedente massima
anche nel caso in cui alla fusione partecipino società il cui capitale sia
rappresentato da azioni, allorché tutti i soci e tutti i portatori di
strumenti finanziari che danno diritto al voto vi rinunzino, sulla base di
una interpretazione estensiva del quarto comma dell’art. 2506 ter c.c. in
quanto tale norma conferma che la relazione degli esperti ex art. 2501
sexies c.c. è posta nell’esclusivo interesse dei soggetti ivi indicati e non
in quello dei creditori sociali o di quelli particolari dei soci e neppure a
tutela dell’intangibilità del capitale.
Giungere a diversa conclusione significherebbe attribuite alla relazione
degli esperti sul rapporto di cambio in caso di fusione a cui partecipano
all’operazione società con capitale rappresentato da azioni una finalità e
una funzione diversa da quella che tale relazione ha in sede di scissione e
da quella che essa ha nelle fusioni a cui non partecipino società per
azioni.
L’insostenibilità della conclusione dimostra l’erroneità della premessa e
induce a riconfermare le motivazioni della massima del 2001, che ha finito
per trovare una puntuale conferma negli artt. 2506 ter comma quarto e 2505
quater del Codice Civile post riforma.
Risulta quindi confermato che i soci (e ora anche i portatori di altri
strumenti finanziari che danno diritto di voto) possono rinunziare alla
redazione della relazione peritale in quanto titolari unici del “potere di
valutazione dell’idoneità dei mezzi prescelti a presidio degli interessi di
cui sono portatori”.
L’ordinamento tutela con altri mezzi l’interesse dei creditori sociali che
ugualmente in tutte le ipotesi di scissione e fusione (con o senza
partecipazione di società azionarie) possono fare opposizione all’operazione
in corso ex artt. 2503, 2505 quater, 2506 ter ultimo comma) e sulle
scissioni anche con l’art. 2506 quater ultimo comma c.c..
La
relazione dell’esperto non è neppure posta a tutela di ipotetici pregiudizi
di altre categorie di terzi (creditori particolari dei soci e erario) e
questo non solo perché il rapporto di cambio dipende “anche da valutazioni
inerenti a nuovi equilibri aziendali o a prerogative legate al diverso
assetto che non possono trovare, necessariamente, riscontro di natura
contabile-estimativa” (App. Milano citato), ma soprattutto perché, se è vero
come è vero, che quando la garanzia del creditore particolare del socio è
costituita da una quota di partecipazione in srl il legislatore ritiene
sufficiente la tutela fornita al socio dal diritto comune senza richiedere
la relazione di stima, non si vede perché dovrebbe cambiare orientamento
quando questa garanzia sia costituita da azioni.
L’unico scopo del creditore particolare del socio è quello di soddisfare le
ragioni del proprio credito ed è per lui irrilevante che la sua garanzia,
costituita da una partecipazione in società da parte del suo debitore, sia
costituita dalla quota di una srl o da azioni di una spa.
Va
altresì ribadito che la possibilità di rinunziare alla relazione degli
esperti sul rapporto di cambio appare consentita dalla disciplina
comunitaria di cui alla terza direttiva (art. 28) come è confermato dalla
legislazione tedesca che prevede espressamente la rinunzia alla relazione
degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, col consenso unanime
di tutti i soci.
Resta
infine ferma la l'impossibilità di rinunziare, ove necessaria, alla
relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c.
26. Esonero dall'obbligo di far redigere la relazione
degli esperti nella fusione
Il
quarto comma dell'art. 2506-ter c.c. è norma applicabile, per effetto di
interpretazione estensiva, anche alla fusione, in quanto conferma che la
relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. è posta
nell'esclusivo interesse dei soci e dei possessori di altri strumenti
finanziari che danno diritto di voto, e non nell'interesse dei creditori
sociali o dei creditori particolari dei soci e neppure a tutela della
intangibilità del capitale.
La
normativa comunitaria e l'esistenza dell'art. 2505-quater c.c. non
impediscono tale estensione anche al caso in cui alla fusione partecipino
società per azioni.
Può quindi essere confermata la massima già elaborata da questa commissione
(richiedendosi ovviamente il consenso oltre che dei soci anche dei portatori
di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) secondo la quale:
"non è necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di
cambio, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. allorché tutti i soci delle
società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunciato e
di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l
'eventuale applicabilità dell'art. 2343 c.c."
Motivazione
Il
problema della liceità della rinunzia alla relazione degli esperti sulla
congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 quinquies c.c. è stato già
affrontato da questa Commissione, in modo unitario per i casi di fusione e
scissione, prima della riforma ed ha formato oggetto della massima n. 3
approvata dal Consiglio Notarile di Milano in data 6 febbraio 2001.
Tale
massima prevedeva: “non è necessaria la relazione dell’esperto sulla
congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c.
allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla
scissione vi abbiano rinunziato e di ciò si faccia constare nei relativi
verbali assembleari, ferma restando l’eventuale applicabilità dell’art. 2343
c.c.”.
La
massima recepiva l’orientamento espresso da un importante decreto della
Corte di Appello di Milano (App. Milano, decr. 12.1.2001) e si basava sulla
valutazione della funzione della relazione peritale in relazione agli
interessi dei soci, dei creditori sociali e dei creditori particolari dei
soci.
Le
massime n. 25 e n. 26, che qui si motivano unitariamente, tornano ad
affrontare il problema alla luce delle nuove disposizioni contenute nella
riforma per fusioni e scissioni ed in particolare alla luce degli artt. 2506
ter quarto comma c.c. in tema di scissione e dell’art. 2505 quater c.c. in
tema di fusione a cui non partecipano società con capitale rappresentato da
azioni.
Va
esaminata in primo luogo la norma, dettata in tema di scissione, dall’art.
2506 ter quarto comma c.c..
Questa norma, sotto la rubrica “norme applicabili”, introduce al primo comma
l’obbligo per l’organo amministrativo delle società partecipanti alla
scissione di redigere:
a) la
situazione patrimoniale in conformità all’art. 2501 quater c.c.;
b) la
relazione illustrativa in conformità all’art. 2501 quinquies c.c.;
al
secondo comma prevede inoltre che la relazione dell’organo amministrativo
debba contenere indicazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte per le
fusioni.
Il
terzo comma prescrive altresì che alla scissione si applica l’art. 2501
sexies e quindi che si deve far luogo alla relazione degli esperti sulla
congruità del rapporto di cambio.
Infine al quarto comma l’articolo in esame consente che, con il consenso
unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno
diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione “l’organo
amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti
nei precedenti commi”.
Occorre stabilire se l’esonero qui previsto riguardi solo la situazione
patrimoniale e la relazione di cui ai commi primo e secondo o anche la
relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui al
terzo comma.
La
risposta non va cercata nel dettato letterale (“redazione dei documenti”) di
per sé equivoco, potendo significare tanto il “redigere” quanto, nella sua
impersonalità, “il far redigere”, quanto nella funzione della relazione
dell’esperto.
Tale
funzione è stata così sintetizzata nella ricordata massima numero 3 del
2001:
“La
competenza a stabilire il rapporto di cambio, in caso di fusione e
scissione, spetta all’organo amministrativo che provvede a darne
illustrazione e giustificazione ai soci a mezzo della propria relazione.
L’intervento dell’esperto che redige la relazione peritale prevista
dall’art. 2501 quinquies c.c. (richiamato in tema di scissione dell’art.
2504 novies c.c.) consiste quindi nel fornire ai soci un parere sulla
congruità delle valutazioni e determinazioni dell’organo amministrativo.”
Questa ricostruzione della funzione della relazione dell’esperto è
sicuramente valida anche alla luce della Riforma e dimostra come, in assenza
della redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell’organo
amministrativo, la relazione dell’esperto non solo perde di significato, ma
ne diviene addirittura impossibile la redazione in assenza di quegli
elementi di riferimento su cui l’esperto deve basarsi.
Non
può evidentemente essere presa in seria considerazione l’ipotesi secondo cui
in tali casi sarebbe l’esperto a doversi far carico di acquisire quegli
elementi che gli amministratori per espressa disposizione di legge non gli
hanno dovuto fornire: accedere ad una tale interpretazione significherebbe
trasformare una norma finalizzata a semplificare il procedimento di
scissione in una norma volta ad aggravarne l’iter in palese contraddizione
con le finalità perseguite dal Legislatore.
Conseguentemente la possibilità che l’organo amministrativo possa essere
esonerato dall’obbligo di far redigere la relazione degli esperti di cui
agli artt. 2501 sexies e 2506 ter c.c., purché vi sia il consenso unanime
sia dei soci sia dei possessori di altri strumenti finanziari che danno
diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, non solo va
confermata, ma trova nella riforma un riscontro normativo inequivocabile.
Ciò dimostra, almeno per quanto riguarda la scissione, l’esattezza
dell’assunto secondo cui gli interessi tutelati dalla relazione dell’esperto
sono solo quelli dei soci e dei portatori di altri strumenti finanziari che
danno diritto di voto e che invece gli interessi dei creditori sociali, di
quelli particolari dei soci e della salvaguardia del capitale sono dal
Legislatore tutelati con altri strumenti e con altre norme (e non con
la relazione dell’esperto)
Passiamo ora ad esaminare l’art. 2505 quater c.c. dettato in tema di fusioni
cui non partecipino società con capitale rappresentato da azioni: la norma
detta disposizioni volte a semplificare e a velocizzare tale procedimento di
fusione e tra le altre semplificazioni e riduzioni a metà dei termini
prevede che “le disposizioni dell’art. 2501 sexies possono essere derogate
con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione”.
Non
c’è dubbio che non sia possibile utilizzare la norma per trarne, con
argomentazione a contrario, l’assunto secondo cui, quindi, quando al
procedimento partecipi una società il cui capitale sia rappresentato da
azioni, non sia possibile omettere la relazione dell’esperto.
Infatti la norma in esame da un lato inserisce la possibilità di deroga alle
disposizioni dell’art. 2501 sexies in un contesto in cui si prevedono tutta
una serie di altre semplificazioni riservate esclusivamente alle operazioni
di fusione indicate in rubrica e dall’altro contempla solo l’ipotesi della
rinunzia da parte dei soci delle società partecipanti alla fusione senza
poter prendere in considerazione la rinunzia dei portatori di altri
strumenti finanziari aventi diritto di voto.
Anzi
l’art. 2505 quater c.c. conferma l’assunto da cui era partita la Corte di
Appello di Milano con il decreto 12.1.2001 e la citata e coeva massima
secondo cui, almeno nel caso di fusioni cui non partecipino società con
capitale rappresentato da azioni, la relazione di stima è posta
nell’esclusivo interesse dei soci, potendo essi ed essi soli rinunziarvi.
Ma la
funzione della relazione di stima è la stessa che risulta dall’esame
dell’art. 2506 ter quarto comma c.c. in tema di scissione: in tali casi si è
visto come gli unici interessi tutelati da tale documento siano quelli dei
soci e quelli dei portatori di altri strumenti finanziari aventi diritto di
voto.
La
massima numero 26 dettata in tema di fusione conferma la precedente massima
anche nel caso in cui alla fusione partecipino società il cui capitale sia
rappresentato da azioni, allorché tutti i soci e tutti i portatori di
strumenti finanziari che danno diritto al voto vi rinunzino, sulla base di
una interpretazione estensiva del quarto comma dell’art. 2506 ter c.c. in
quanto tale norma conferma che la relazione degli esperti ex art. 2501
sexies c.c. è posta nell’esclusivo interesse dei soggetti ivi indicati e non
in quello dei creditori sociali o di quelli particolari dei soci e neppure a
tutela dell’intangibilità del capitale.
Giungere a diversa conclusione significherebbe attribuite alla relazione
degli esperti sul rapporto di cambio in caso di fusione a cui partecipano
all’operazione società con capitale rappresentato da azioni una finalità e
una funzione diversa da quella che tale relazione ha in sede di scissione e
da quella che essa ha nelle fusioni a cui non partecipino società per
azioni.
L’insostenibilità della conclusione dimostra l’erroneità della premessa e
induce a riconfermare le motivazioni della massima del 2001, che ha finito
per trovare una puntuale conferma negli artt. 2506 ter comma quarto e 2505
quater del Codice Civile post riforma.
Risulta quindi confermato che i soci (e ora anche i portatori di altri
strumenti finanziari che danno diritto di voto) possono rinunziare alla
redazione della relazione peritale in quanto titolari unici del “potere di
valutazione dell’idoneità dei mezzi prescelti a presidio degli interessi di
cui sono portatori”.
L’ordinamento tutela con altri mezzi l’interesse dei creditori sociali che
ugualmente in tutte le ipotesi di scissione e fusione (con o senza
partecipazione di società azionarie) possono fare opposizione all’operazione
in corso ex artt. 2503, 2505 quater, 2506 ter ultimo comma) e sulle
scissioni anche con l’art. 2506 quater ultimo comma c.c..
La
relazione dell’esperto non è neppure posta a tutela di ipotetici pregiudizi
di altre categorie di terzi (creditori particolari dei soci e erario) e
questo non solo perché il rapporto di cambio dipende “anche da valutazioni
inerenti a nuovi equilibri aziendali o a prerogative legate al diverso
assetto che non possono trovare, necessariamente, riscontro di natura
contabile-estimativa” (App. Milano citato), ma soprattutto perché, se è vero
come è vero, che quando la garanzia del creditore particolare del socio è
costituita da una quota di partecipazione in srl il legislatore ritiene
sufficiente la tutela fornita al socio dal diritto comune senza richiedere
la relazione di stima, non si vede perché dovrebbe cambiare orientamento
quando questa garanzia sia costituita da azioni.
L’unico scopo del creditore particolare del socio è quello di soddisfare le
ragioni del proprio credito ed è per lui irrilevante che la sua garanzia,
costituita da una partecipazione in società da parte del suo debitore, sia
costituita dalla quota di una srl o da azioni di una spa.
Va
altresì ribadito che la possibilità di rinunziare alla relazione degli
esperti sul rapporto di cambio appare consentita dalla disciplina
comunitaria di cui alla terza direttiva (art. 28) come è confermato dalla
legislazione tedesca che prevede espressamente la rinunzia alla relazione
degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, col consenso unanime
di tutti i soci.
Resta
infine ferma la l'impossibilità di rinunziare, ove necessaria, alla
relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c.
27. Presupposti per l'applicazione dell'art. 2501
sexies ultimo comma c.c.
L'affidamento agli esperti, incaricati di redigere la relazione sulla
congruità del rapporto di cambio (di cui ai commi terzo e quarto dell'art.2501
sexies c.c.) dell'incarico di redigere altresì la relazione di stima del
patrimonio della o delle società di persone a norma dell'art. 2343 c.c.
contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2501 sexies c.c., presuppone:
a)
che almeno una delle società partecipanti alla fusione sia una società di
persone
b)
che la società risultante dalla fusione, nel caso di società di nuova
costituzione, sia una società di capitali ovvero, nel caso di società
preesistente, sia una società di capitali che, per effetto della fusione,
aumenti il proprio capitale.
Non è quindi necessaria la relazione di stima nel caso di incorporazione in
società di capitali preesistenti di società di persone interamente possedute
o nel caso in cui non si proceda ad aumento di capitale della incorporante
società di capitali stante l'identità soggettiva e quantitativa delle
compagini sociali.
Nel caso di incorporazione in società di capitali di società di persone
nella quale i soci della incorporante assicurino le azioni o quote da
assegnare in concambio ai soci della società di persone incorporata mediante
"restringimento" delle loro partecipazioni nella società incorporante di
capitali si farà luogo alla relazione degli esperti sulla congruità del
rapporto di cambio, ma gli stessi non saranno tenuti alla relazione di stima
del patrimonio della società a norma dell'art. 2343 c.c. in quanto tale
relazione presuppone necessariamente una imputazione del conferimento a
capitale sociale e/o a sovrapprezzo.
Motivazione
L'art. 2501-sexies, comma 7, c.c., affida all'esperto incaricato di redigere
la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, anche la stima del
patrimonio della società di persone ai sensi dell'art. 2343 c.c. allorché si
tratti di una “ipotesi di fusione di società di persone con società di
capitali”.
La
norma recepisce un orientamento giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi
prima della riforma e soddisfa l'esigenza di assicurare il principio di
formazione "valoristicamente corretta" del capitale sociale anche in sede di
fusione, al pari di quanto avviene in sede di conferimento ed in analogia a
quanto già disponevano le norme in tema di trasformazione di società di
persone in società di capitali (vecchio art. 2498, comma 2, c.c. e nuovo
art. 2500-ter, comma 2, c.c.).
In
altre parole, tanto in caso di trasformazione di una società di persone in
società di capitali, quanto in caso (ad esempio) di una fusione di due
società di persone in una società di capitali di nuova costituzione, è
necessario verificare che il valore del patrimonio delle società di persone
– formatosi senza l'osservanza delle norme sui conferimenti delle società di
capitali e contabilmente raffigurato senza l'integrale osservanza delle
norme sul bilancio dettate per le società di capitali – sia effettivamente
almeno pari al capitale sociale che viene attribuito alla società di
capitali risultante dalla trasformazione o dalla fusione.
La
delimitazione della fattispecie, tuttavia, pecca per eccesso, giacché non
in tutte le “ipotesi di fusione di società di persone con società di
capitali” si verificano i presupposti che giustificano l'applicazione della
stima ex art. 2343 c.c.. Appare quindi incongruo interpretare la norma in
modo tale da estendere la perizia di stima ad ipotesi nelle quali non si
verificano né gli elementi della fattispecie “ordinaria” (quella cioè degli
artt. 2343 e 2465 c.c.), né la ratio che impone tale tutela al di là della
fattispecie ordinaria. Il che si verifica ogniqualvolta non viene “creato” o
“aumentato” il capitale sociale di una società di capitali mediante
l'imputazione di valori derivanti dal patrimonio di una società di persone.
Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 c.c. in ipotesi in cui
non si formi un nuovo capitale, né potrebbe del resto assumere alcun senso
l'attestazione peritale secondo la quale il valore dei conferimenti [rectius:
del patrimoni della società di persone] “è almeno pari a quello ad essi
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”, posto che
tale determinazione non avrebbe nemmeno luogo.
Ciò
porta a dire, come si afferma nella massima, che all'esperto ex art.
2501-sexies c.c. non viene affidata la perizia ex art. 2343 c.c. allorché,
pur trattandosi di “ipotesi di fusione di società di persone con società di
capitali”, la società risultante dalla fusione sia: (a) una società di
persone; (b) una società di capitali preesistente che non aumenta il
capitale sociale.
Le
medesime argomentazioni ed affermazioni sono infine da estendere, mutatis
mutandis, alle analoghe ipotesi di scissione, alla quale l'art. 2501-sexies
c.c. si applica in virtù del rinvio di cui all'art. 2506-ter, comma 3, c.c..
E’ invece diversa questione, della quale non ci si occupa in questa sede, se
sussistano altre ipotesi, diverse da quelle considerate dall’art.
2501-sexies, comma 7, c.c., nelle quali debba considerarsi necessaria la
relazione di stima ex art. 2343 c.c. nell’ambito di operazioni di fusione o
scissione.
28. Fusione: scelta dell'esperto comune
In
caso di fusione nella quale la società incorporante o la società risultante
dalla fusione non sia una s.p.a. o una s.a.p.a. (art.2501 sexies terzo comma
c.c.) non può escludersi che alcune delle società partecipanti alla fusione
scelgano come esperto lo stesso o gli stessi soggetti, muniti dei requisiti
richiesti dalla legge, e non può al limite escludersi che tutte le società
scelgano lo stesso esperto: rientrerà nella responsabilità degli
amministratori effettuare questa scelta in modo tale da non compromettere le
esigenze di imparzialità e indipendenza dell'esperto o degli esperti scelti.
Motivazione
La
materia della individuazione dell'esperto deputato ad esprimere il parere di
congruità sul rapporto di cambio è stata profondamente innovata dal D.Lgs.17
gennaio 2003 n. 6.
L'innovazione trae principale motivazione dalla constatazione che la terza
direttiva comunitaria del 9 ottobre 1978 è espressamente applicabile alle
sole società azionarie, e non alle società a responsabilità limitata; essa
si sostanzia nella regola (affermata al terzo comma dell'articolo 2501
sexies) secondo cui l'esperto è normalmente scelto dalla società, senza
interventi dell'autorità giudiziaria, e solo quando la società incorporante
o la società risultante dalla fusione è azionaria, allora l'esperto (come
prevede la direttiva) è designato dal tribunale; in buona sostanza, la
regola nazionale appare essere quella della libera scelta, rispetto alla
quale la designazione giudiziaria resta l'eccezione, circoscritta ai soli
casi da ultimo indicati.
La
regola della libera scelta - se l'incorporante o la società risultante non è
azionaria - costituisce valido fondamento del potere degli organi
amministrativi di optare, concordemente, per l'individuazione di un unico
soggetto, munito dei requisiti di legge, che adempia alle funzioni di
verificare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli
amministratori stessi.
Non
induce infatti a diversa conclusione il disposto del quarto comma dello
stesso articolo 2501 sexies, nella parte in cui dispone che in ogni caso la
nomina dell'esperto comune può essere richiesta al tribunale; questa norma,
infatti, suppone l'inidoneità degli organi amministrativi delle società
partecipanti a fare luogo alla nomina dell'esperto, inidoneità di carattere
legale allorchè incorporante o risultante dalla fusione sia una società
azionaria, ovvero inidoneità nei fatti allorchè fra i vari organi
amministrativi non si formi accordo sulla nomina dell'esperto unico.
La
previsione del ricorso al giudice, in altri termini, si deve collocare e
deve armonizzarsi nel sistema delineato dal terzo comma dell'articolo 2501
sexies, cioè quello della libera scelta dell'esperto in tema di società a
responsabilità limitata; questa previsione del ricorso al giudice, del
resto, ripete esattamente la formulazione dell'articolo 10 della direttiva
comunitaria, e deve quindi ritenersi obbligatoria, al pari della stessa
direttiva, per le sole società azionarie; consente invece alle società a
responsabilità limitata una mera facoltà, esercitabile tutte le volte in cui
gli organi amministrativi non raggiungano, per la nomina dell'esperto
comune, una determinazione ritenuta idonea in relazione all'imparzialità e
indipendenza dell'esperto stesso.
29. Rinunziabilità al termine intercorrente tra
l'iscrizione del progetto di scissione e la decisione sulla scissione
Il
termine di almeno trenta giorni che deve intercorrere tra l'iscrizione nel
Registro delle Imprese del progetto di scissione e la data fissata per
l'approvazione del progetto stesso, essendo posto nell'interesse esclusivo
dei soci, può essere rinunziato con il consenso degli stessi.
Motivazione
La
massima ripete un principio largamente affermato anche prima della entrata
in vigore del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6, fondato sulla considerazione (già
condivisa dalla giurisprudenza onoraria e da questa commissione) che il
termine dilatorio dalla stessa considerato è posto nell'esclusivo interesse
dei soci, e - come tale - dagli stessi rinunciabile.
L'opportunità della conferma matura dalla constatazione di una tecnica
legislativa che - nel quadro del sistema della disciplina della scissione,
organizzata "per rinvio" alla materia della fusione - prevede, all'articolo
2506 bis, che "il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma
dell'ultimo comma dell'articolo 2501 ter", senza precisare che il rinvio
riguarda anche la disponibilità del termine tra l'iscrizione e la delibera,
pure risultante da quest'ultima stessa norma; in realtà la possibilità di
rinunciare al decorso del termine deve assai probabilmente considerarsi
espressa in diritto positivo, perchè il rinvio formulato dall'articolo 2506
bis può essere considerato generalmente indirizzato all'intero ultimo comma
della norma che regola il progetto di fusione; diversamente ragionando,
peraltro, non si vede comunque motivo alcuno per modificare le
considerazioni di derogabilità precedenti la riforma.
30. Scissione non proporzionale con facoltà di scelta
di assegnazione proporzionale
Nel caso di scissione non proporzionale il cui progetto preveda la facoltà
di ciascun socio di optare per la partecipazione a tutte le società
interessate all'operazione di scissione in proporzione alla sua quota di
partecipazione originaria non appare necessario che il progetto stesso
preveda il diritto per i soci che non approvino la scissione di far
acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla
stregua dei criteri previsti per il recesso, con indicazione di coloro a cui
carico é posto l'obbligo di acquisto e neppure l'esistenza di un consenso
unanime all'operazione.
Motivazione
Come
è noto, la riforma ha inciso profondamente sulla scissione non
proporzionale. Alla previgente regola, secondo cui la scissione non
proporzionale, pur ammessa anche in difetto di consenso unanime, doveva in
ogni caso consentire l’opzione proporzionale, si è ora sostituita la regola
per cui ove il progetto preveda una scissione non proporzionale ai soci che
non approvino (espressione equivalente a quella dei soci “che non hanno
concorso alla deliberazione” utilizzata in tema di recesso) il progetto
spetta un diritto di exit, vale a dire il diritto di far acquistare le
proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei
criteri previsti per il recesso (art. 2506 ter penultimo comma).
La
disposizione intende evidentemente evitare una (o, meglio, introdurre una
via di uscita)per il caso di alterazione forzosa della posizione
amministrativa reciproca e di quella patrimoniale del socio (posizione
intesa in senso qualitativo ancor prima che quantitativo: come diritto cioè
a partecipare, proporzionalmente, ai risultati del “mix” di fattori
produttivi, di cui i gestori hanno dotato la società). Sotto tale profilo la
disciplina ben si coordina con la concezione della scissione come fenomeno
di (semplice) ridisegno organizzativo dell’impresa, piuttosto che come
fenomeno successorio.
La
nuova disciplina, come quella previgente, peraltro, è sicuramente derogabile
per consenso unanime dei soci (di tutti i soci, quale che sia la categoria
di azioni di cui siano titolari).
L’alterazione forzosa cui si correla, e che giustifica, il diritto di far
acquistare la partecipazione del socio non consenziente, in quanto risultato
ovviamente disponibile dal socio, non ricorre, peraltro, neppure
nell’ipotesi in cui sia consentito (con previsione che ripristina la
previgente disciplina legislativa) a ciascun socio di optare tra la
attribuzione proporzionale e quella non proporzionale (specie se la regola
di “default” in assenza di opzione espressa sia quella della partecipazione
proporzionale).
Non
pare che alla soluzione si possa obiettare che anche in caso di opzione il
socio potrebbe vedere alterata la propria posizione amministrativa
reciproca. Se ciò si verifica infatti è per scelta degli altri soci, non per
imposizione. Ed il sistema, in effetti, di regola non tutela in assoluto le
posizioni amministrative reciproche, che possono variare fisiologicamente
per comportamenti dei consoci (si pensi alla cessione di partecipazioni,
all’esercizio o meno di opzione o recesso, da parte di altri soci). Quanto a
quella che si è definita la posizione patrimoniale qualitativa, l’opzione
per il sistema proporzionale ne consente il mantenimento. Non sussiste
dunque il rischio di un disinteressamento forzoso rispetto a questa o quella
componente dell’impresa sociale cui si era partecipi.
Le
conclusioni di cui alla massima sembrano estensibili anche all’ipotesi (che
rappresenta, sotto un certo profilo, il caso limite della scissione
proporzionale) di attribuzione ad alcuni soci solo di azioni o quote della
società scissa (art. 2506, secondo comma). L’attribuzione della facoltà di
optare per la assegnazione proporzionale di azioni della o delle
beneficiarie (specie se la regola di default sia quest’ultima) elimina per
definizione il rischio di mantenimento forzoso della (sia pur dilatata)
partecipazione nella società scissa che sta a base della richiesta del
requisito del consenso unanime, che, dunque in presenza dell’opzione, non
pare più abbia ragione d’essere.
52. Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione
eterogenea (artt. 2500 septies e ss. c.c.)
E’ legittima la
combinazione del procedimento di fusione (o scissione) con quello di
trasformazione eterogenea a condizione che, nell’ambito del procedimento
complesso che in tal modo si pone in essere, sia verificata la ricorrenza
dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari
stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione (o scissione).
Motivazione
Ogni volta che ad una fusione (o scissione) partecipa un soggetto avente
forma diversa da quella del soggetto (o da uno dei soggetti) risultante
dalla operazione, ciò implica, la sua trasformazione (se del caso parziale).
Nella ricerca dei confini entro cui tale fenomeno può considerarsi
legittimo, è ragionevole affermare che, in linea di principio, la fusione (o
scissione) tra soggetti di-versi è ammessa nella misura in cui è ammessa la
trasformazione.
Sul piano pratico, peraltro, fusione e scissione trasformative perseguono
scopi apprezzabili. Realizzano un’economia, in quanto sono alternative alla
sequenza procedimentale, sicuramente lecita, che vede la trasformazione
precedere la fusione (o scis-sione) e realizzano l’opportunità di consentire
al soggetto, che dalla fusione (o scissio-ne) uscirà trasformato, di
mantenere, sino al compimento della vicenda, la propria forma.
Sui confini delle fusioni/scissioni trasformative la riforma ha inciso in
modo significativo.
Nel vigore della legislazione previgente, infatti, il requisito della
eterogeneità, e-straneo alla trasformazione, era normalmente riferito a
operazioni di fusione e scissione cui partecipassero
- società costituite secondo tipi diversi (società di capitali e società di
perso-ne);
- società causalmente diverse (società lucrative, società consortili,
società co-operative).
Nel codice novellato, l’aggettivo eterogeneo è riferito (artt. 2500 septies,
2500 octies e 2500 novies c.c.) alla trasformazione (di consorzi, società
consortili, associa-zioni, fondazioni, comunioni d’azienda in società
ordinarie e viceversa). Ne consegue che, dopo la riforma, la categoria delle
fusioni e scissioni eterogenee si presta ad esse-re articolata in tre
gruppi:
1. fusioni e scissioni cui partecipano società costituite secondo tipi
diversi;
2. fusioni e scissioni cui partecipano società causalmente diverse;
3. fusioni e scissioni cui partecipano, insieme a società ordinarie, enti
diversi dalle stesse.
La ammissibilità di fusioni e scissioni appartenenti al primo gruppo, di cui
pe-raltro in passato non si dubitava, trova ora puntuale conferma in norme
nuove quali:
l’art. 2501 sexies, ultimo comma, c.c. (previsione della redazione della
relazio-ne di stima ex art. 2343 c.c. in ipotesi di fusione cui partecipino
società di persone)
l’art. 2504 bis, ultimo comma, c.c. (necessità del consenso dei creditori ai
fini della liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata cui fossero
in precedenza soggetti).
La ammissibilità di fusioni e scissioni pertinenti al secondo gruppo, pur in
as-senza di esplicita previsione normativa, è indotta da norme, parimenti
nuove (art. 2545 decies e 2500 septies, c.c.), che consentono, per il
tramite di decisione da assu-mersi a maggioranza, il superamento della c.d.
barriera causale.
Quanto a scissioni e fusioni facenti parte del terzo gruppo (quelle che
vedono partecipare, con le società, enti da queste diversi), ancorché la
loro ammissibilità pos-sa essere a sua volta dedotta dalle nuove norme (artt.
2500 septies e 2500 octies, c.c.) che ammettono la reciproca
trasformabilità, occorre peraltro superare una ulteriore obiezione che,
formulata in passato in relazione alla partecipazione a fusio-ne/scissione
di società irregolari, pienamente si attaglia alle fusioni eterogenee del
tipo qui considerato: quella della compatibilità del procedimento di
fusione/scissione con la partecipazione ad esso di enti estranei al sistema
di pubblicità legale delle imprese.
Invero, poiché gli adempimenti pubblicitari, in quanto disposti
nell’interesse sia dei soci sia dei terzi, costituiscono snodo essenziale
del procedimento di fusio-ne/scissione, pare francamente inammissibile che
da essi si possa prescindere in oc-casione della partecipazione di soggetti
diversi dalle società. Né vale la considerazione che solo per taluni degli
enti coinvolti tali adempimenti verrebbero meno. E’ evidente, infatti, che
il socio chiamato a deliberare la fusione (o il creditore interessato a
valuta-re se opporsi ad essa) è tutelato dalla esecuzione degli adempimenti
pubblicitari non solo da parte della società cui partecipa (o di cui è
creditore) ma anche da parte delle altre società ed enti che partecipano
alla fusione/scissione.
E’ questa la ragione (apparentemente relativa a risvolti di ordine pratico,
in re-altà volta al rispetto degli interessi sostanziali coinvolti) per cui,
nella massima, si afferma che la legittimità della fusione/scissione
eterogenea è subordinata alla ricorren-za dei presupposti e alla rituale
esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tan-to per la
trasformazione quanto per la fusione (scissione).
Ciò comporta, in primo luogo (ricorrenza dei presupposti), la esclusione dal
no-vero delle fusioni/scissioni trasformative praticabili dei casi nei quali
si determinerebbero i medesimi effetti di una trasformazione vietata. Tale
sarebbe, ad esempio, l’incorporazione in una società lucrativa di una
cooperativa a mutualità prevalente (art. 2545 decies, 1° comma, c.c.) o la
scissione, a favore di una società, di parte del patrimonio di una
associazione che abbia ricevuto contributi pubblici (art. 2500 octies, 3°
comma, c.c.) .
Quanto agli adempimenti pubblicitari che, nel procedimento di fusione e
scis-sione delineato dal codice civile, devono essere attuati per il tramite
del registro delle imprese, dopo aver affermato che la loro esecuzione
secondo le regole ordinarie resta condizione imprescindibile per la
praticabilità delle fusioni/scissioni eterogenee, va ulteriormente
osservato:
a) nessun problema si pone per tutti i soggetti che, ancorché diversi dalle
società, sono comunque tenuti all’iscrizione nel registro (per esempio i
consorzi con attività esterna: art. 2612 c.c.);
b) la pubblicità nel registro delle imprese non può essere preclusa a quei
sog-getti (per esempio associazioni e fondazioni) che, sebbene non tenuti di
per sé all’iscrizione, vi sono obbligati in quanto esercenti attività
commerciale;
c) poiché, in ogni caso di fusione/scissione eterogenea, non può essere
omesso l’obbligo di eseguire, ai sensi dell’art. 2500, 3° comma, c.c., la
pubblicità propria della trasformazione che essa implica, tale adempimento
costituisce mezzo ineludibile per eseguire, nello stesso tempo, la
pubblicità richiesta per la deliberazione di fusio-ne/scissione.
Quest’ultima considerazione permette infine di sottolineare come la
coincidenza dei termini stabiliti dall’articolo 2500 novies c.c. (per
l’opposizione dei creditori alla trasformazione) e dall’art. 2503 c.c. (per
l’opposizione dei creditori alla fusione/scissione), consente di fare
collimare la stipulazione dell’atto di fusione/scissione con l’efficacia
della trasformazione eterogenea che, come più volte detto, nella fusione (o
scissione) eterogenea è implicata.
53. Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento
della propria responsabilità (artt. 2500 sexies e 2500 septies c.c.)
In ogni ipotesi
di trasformazione, omogenea o eterogenea, nella quale si verifica una
variazione peggiorativa nel regime di responsabilità per i debiti dell’ente
da parte di soggetti diversi dall’ente stesso, è necessario che consti il
consenso dei soggetti che su-biscono tale aggravamento di responsabilità.
La manifestazione del consenso non deve necessariamente essere contestuale
al-la delibera di trasformazione, ma, subordinandone l’efficacia, deve
effettuarsi con moda-lità tali da conferire certezza circa la provenienza
del consenso.
Motivazione
Gli artt. 2500
sexies c.c., con riferimento alla trasformazione di società di capi-tali in
società di persone, e 2500 septies c.c., a proposito della trasformazione
etero-genea da società di capitali, esprimono la necessità che, ove la
decisione di trasforma-zione sia adottata a maggioranza, vi sia “comunque”
il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità
illimitata.
Le richiamate norme contemplano le ipotesi in cui è più evidente la
possibilità che la trasformazione incida negativamente sulla responsabilità
per i debiti dell’ente. Infatti, il socio di società di capitali di norma
gode di una responsabilità limitata (o, meglio, di un rischio limitato) al
proprio conferimento e tale limitazione potrebbe cessare per effetto della
trasformazione in società di persone, ove almeno alcuni soci non possono non
avere responsabilità illimitata, ovvero in enti non societari, in alcuni dei
quali la responsabilità illimitata di tutti o alcuni dei vecchi soci è
imprescindibile: si pensi, in primo luogo, alla trasformazione in consorzio
con attività interna, in società consortile di persone o in comunione di
azienda.
In realtà, anche per assicurare la razionalità del sistema normativo, quelle
norme vanno considerate quale espressione di un principio generale, secondo
cui qualsiasi aggravamento del regime di responsabilità per i debiti di un
ente da parte di soggetti diversi dall’ente stesso richiede il consenso dei
soggetti che subiscono tale ag-gravamento. Il che – nell’ambito della
trasformazione omogenea ed eterogenea – trova riscontro anche in casi
diversi da quelli espressamente contemplati.
Al riguardo assumono rilievo le seguenti situazioni:
a) nella trasformazione da società di persone in società di persone o di
capitali (che va qui presa in considerazione per il caso in cui i patti
sociali, anche alla luce dell’art. 2500 ter c.c., permettano la decisione di
trasformazione a maggioranza):
- il socio accomandante di una s.a.s. subisce un aggravamento della propria
responsabilità nel divenire socio di una s.n.c. o di una società semplice
(senza limita-zione della responsabilità ai sensi dell’art. 2267, comma 2°,
c.c.) o socio accomandata-rio di una s.a.p.a.;
- il socio di società semplice che goda di una limitazione della
responsabilità ai sensi dell’art. 2267, comma 2°, c.c. subisce un
aggravamento della propria responsa-bilità nel divenire socio accomandatario
(di una s.a.s. o di una s.a.p.a.) o socio di s.n.c.;
b) nella trasformazione da società di capitali in società di capitali il
socio di s.r.l. o di s.p.a. subisce un aggravamento della propria
responsabilità nel divenire so-cio accomandatario di una s.a.p.a.;
c) nella trasformazione eterogenea in società di capitali i partecipanti a
consor-zi con attività esterna, a società consortili a responsabilità
limitata o per azioni, ad as-sociazioni riconosciute nonché i beneficiari
delle azioni nelle fondazioni subiscono un aggravamento della propria
responsabilità nell’assumere la veste di soci accomanda-tari di s.a.p.a.;
d) nella trasformazione di cooperativa in società di persone ex art. 2545
decies c.c. e, più in generale, nella trasformazione eterogenea da e in
società di persone (sul-la cui ammissibilità cfr. la massima n. 20 del
18.3.2004): il socio accomandante e il socio di società semplice che goda di
una limitazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2267, comma 2°, c.c.,
da un lato (cioè nella trasformazione eterogenea da società di persone), e i
soci di cooperative, i partecipanti a consorzi con attività esterna, a
società consortili a responsabilità limitata o per azioni e ad associazioni
nonché i beneficiari delle quote nelle fondazioni, dall’altro lato (cioè
nella trasformazione etero-genea in società di persone), subiscono un
aggravamento della propria responsabilità nelle stesse ipotesi in cui
subirebbero analogo aggravamento i soci di s.r.l., di s.p.a. e gli
accomandanti di s.a.p.a. che si trasformassero, rispettivamente, in enti non
socie-tari ovvero in società di persone.
In tutti i casi sopra menzionati il consenso del socio “aggravato da
responsabi-lità” è indispensabile e non può essere reso superfluo neanche
con clausola statutaria. Tuttavia esso, come si evince dall’art. 2500 sexies
c.c., condiziona non l’adozione o la validità della delibera/decisione di
trasformazione bensì la sua efficacia ed iscrivibilità: di tal che la
deliberazione che riporta la maggioranza richiesta (ma non anche il voto di
tutti i soci “aggravati”, per assenza, astensione o dissenso) è suscettibile
di produr-re i suoi effetti in un momento successivo, quando abbia ad
intervenire il necessario consenso al momento non dato.
Ciò ammesso, restano da stabilire modalità e termine per la prestazione del
consenso extraassembleare.
Quanto alle modalità, esse devono essere idonee a dare certezza circa la
inte-grazione del presupposto di efficacia, anche ai fini della decorrenza
del termine per la iscrizione della delibera nel registro delle imprese: a
tale scopo deve esigersi un con-senso espresso o attestato in via
ricognitiva in un documento notarile (atto pubblico o scrittura privata
autenticata) o di equivalente affidabilità.
Quanto al termine entro il quale il consenso va prestato, poiché non sembra
che il termine possa rimanere indefinitamente aperto, con il pericolo che il
consenso mancante sia prestato quando la trasformazione fosse ormai
sprovvista del suo origi-nario significato economico, è assai opportuno che
lo stato di aspettativa si mantenga in tempi accettabili e definibili in
modo sicuro e che allora il termine sia fissato, al più tardi, dalla stessa
delibera di trasformazione.
Per quanto precede è bene avvertire che di assai dubbia legittimità sarebbe
la delibera che pretendesse di dedurre la prestazione del consenso, causa
della grave conseguenza dell’assunzione di responsabilità illimitata, da
atteggiamenti di mera inerzia (silenzio; mancanza di opposizione o rifiuto
del consenso da esprimere secondo date modalità) protratti per la durata
stabilita, tanto più se non decorrenti da personale comunicazione della
delibera stessa.
54. Derogabilità del quorum per la trasformazione eterogenea
da società di capitali (art. 2500 septies c.c.)
Nella
trasformazione eterogenea da società di capitali la maggioranza dei due
terzi degli aventi diritto fissata dall’art. 2500 septies, comma 3°, c.c. è
derogabile soltan-to in aumento, anche per sostituzione con la regola della
unanimità.
Motivazione
L’art. 2500 septies,
comma 3°, c.c. richiede che la trasformazione eterogenea sia deliberata con
il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto più il consenso dei
soci che assumono responsabilità illimitata.
Ferma restando l’inderogabilità del consenso di questi ultimi (v. massima n.
53), devono ritenersi ammissibili, con il limite di cui in appresso,
clausole in deroga alla predetta maggioranza dei due terzi. Infatti, nel
secondo comma dell’art. 2500 sep-ties c.c. si richiama, sia pure in quanto
compatibile, l’art. 2500 sexies c.c., ove si am-mette la deroga statutaria
alla maggioranza ivi prevista.
E’ vero che nel terzo comma dell’art. 2500 septies c.c. la speciale
maggioranza dei due terzi stabilita per la trasformazione eterogenea sembra
posta come necessaria (la deliberazione “deve essere assunta…”, laddove
nell’art. 2500 sexies c.c. essa “è a-dottata…”, formula meno stringente in
linea con la derogabilità ivi espressamente ri-conosciuta): ma ciò è dovuto
alla esigenza di assicurare nella sola trasformazione ete-rogenea un quorum
minimo, inderogabile in diminuzione, senza escludere la possibili-tà di
prevedere in statuto maggioranze più elevate.
Ciò risulta confermato dalla relazione accompagnatoria allo schema di
decreto di riforma (par. 14), da cui si evince che si è inteso porre un
quorum deliberativo qua-lificato per una vicenda che incide sullo scopo,
sulla forma organizzativa e talora sulla stessa persistenza dell’ente.
Traspare, insomma, il bisogno che una vicenda di così radicale mutamento si
attui con un ampio consenso che almeno raggiunga la percen-tuale predetta: e
ciò non solo nella s.p.a. - i cui quorum, del resto, non sono mai
dero-gabili in diminuzione (nemmeno nella trasformazione omogenea) - ma
anche nella s.r.l.
Viceversa, non avrebbe giustificazioni una inderogabilità in aumento, perché
non si percepisce alcun particolare favor per la trasformazione eterogenea,
e tantome-no un favor così accentuato da non tollerare alcun ostacolo
volontario alla stessa. An-che di ciò, infatti, si ha conferma nella
relazione, da cui emerge che la trasformazione eterogenea è regolata per
ragioni di mera economia di costi: onde non dover passare, in quei casi,
attraverso inutili scioglimenti e ricostituzioni.
La deroga in aumento al quorum dei due terzi può giungere sino alla
previsione della unanimità. Nella s.r.l. tale conclusione non ha bisogno di
particolare motivazione (in generale sul tema della unanimità, per scelta
statutaria, delle decisioni dei soci di s.r.l. cfr. la massima n. 42).
Quanto alla s.p.a., da un lato sembra superata la tesi della “sacralità”,
nel senso di assoluta inderogabilità, del principio di maggioranza (salvo
che nelle ipotesi di cui all’art. 2369, comma 4°, c.c.); dall’altro lato,
anche chi conservi sul problema generale una posizione restrittiva non può
negare ad ogni socio un potere interdittivo su di una deliberazione che
stravolge completamente la causa e la struttura organizzativa del rapporto
associativo: una deliberazione che in difetto di una esplicita norma
autorizzativa mai avrebbe potuto lecitamente adottarsi, neanche
all’unanimità, e che lo stesso legislatore riformista dichiara di ammettere
per pragmatiche ragioni di economia di costi.
55. Trasformazione progressiva, fusione e scissione di società di
persone con decisione a maggioranza
In mancanza di
indizi interpretativi contrari la clausola meramente riproduttiva dell’art.
2252 c.c. (modifica dell’atto costitutivo con il consenso di tutti i soci)
non com-porta di per sè deroga agli artt. 2500 ter e 2502 c.c., per i quali
la trasformazione pro-gressiva, la fusione e la scissione (quest’ultima in
forza del richiamo contenuto nell’art. 2506 ter c.c.) di società di persone
possono decidersi con il consenso della maggioranza dei soci calcolata
secondo le quote di partecipazione agli utili, salvo il diritto di recesso
dei soci non consenzienti.
Motivazione
Per la trasformazione progressiva da società di persone in società di
capitali e per la fusione e la scissione di società di persone gli artt.
2500 ter, comma 1° e 2502 c.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 2506 ter
c.c.) richiedono il consenso della mag-gioranza dei soci calcolata in base
alle rispettive quote di partecipazione agli utili e ri-conoscono al socio
non consenziente il diritto recesso.
Le stesse disposizioni esplicitamente ammettono una clausola statutaria in
de-roga alla regola di legge, clausola che, in primo luogo (ma non
esclusivamente), po-trebbe subordinare le vicende sopra citate alla volontà
unanime dei soci, così riespan-dendo la regola generale dell’unanimità dei
consensi prevista per le modifiche dell’atto costitutivo dall’art. 2252 c.c.,
la quale prima della riforma si estendeva anche alle ipo-tesi in oggetto.
La ragione per la quale qui la riforma modifica la regola generale sul
consenso unanime alle modifiche del contratto sociale va individuata
nell’intento di favorire la realizzazione di vicende che assecondano lo
sviluppo, la riorganizzazione e il rafforza-mento della piccola impresa,
senza però impedire un diverso accordo teso a dare rilie-vo alla volontà
contraria anche del più marginale dei soci.
Sul piano interpretativo, specie con riguardo alle clausole più diffuse
negli atti costitutivi delle società esistenti alla data di entrata in
vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, sorge il quesito se sia sufficiente
ad integrare il patto in deroga la clausola generica con cui si subordinano
le modifiche dell’atto costitutivo all’unanimità dei so-ci.
In effetti, la mancanza, nell’ordinamento anteriore alla riforma, di una
differenziazione dei consensi necessari in ordine alle diverse modifiche
dell’atto costitutivo, tutte indistintamente soggette al principio-base
dell’unanimità, induceva a non avvertire il problema di una possibile (e in
futuro realizzata) articolazione delle regole di decisione a seconda
dell’oggetto della modifica del contratto sociale. Il risultato di quella
prospettiva consisteva nella adozione, nella quasi totalità degli atti
costitutivi esistenti, di una clausola semplicemente riproduttiva della
regola dell’unanimità per le modifiche dell’atto costitutivo, quale sancita
dall’art. 2252 c.c., senza esplicita considerazione di vicende quali la
trasformazione, la fusione e la scissione.
Naturalmente, poiché si tratta di interpretare l’atto costitutivo di una
società di persone, occorre ricostruire la portata della clausola in
discorso alla luce delle inten-zioni delle parti interessate nel contesto
specifico in cui essa è introdotta e delle even-tuali modifiche
successivamente intervenute, specie in caso di variazioni nella compa-gine
sociale.
E’ però anche vero che generalmente la clausola richiedente l’unanimità per
le modifiche dell’atto costitutivo intende semplicemente riprodurre l’art.
2252 c.c., senza che le parti si siano rappresentate una eventuale futura
trasformazione progressiva, fusione o scissione. Ed allora, nell’assenza di
un intento (esplicito o implicito) di rego-lamentazione specifica al
riguardo, devono ritenersi non derogati gli artt. 2500 ter e 2502, comma 1°
c.c., così dandosi spazio alla logica della riforma che intende facilita-re
l’accesso alle segnalate operazioni straordinarie pur in un sistema
imperniato sulla normale modificabilità solo unanime dell’atto costitutivo.
Ciò sembra poter valere sia per le società costituite prima della entrata in
vigo-re (ed anzi, della pubblicazione) del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6,
proprio perché in esse ben difficilmente i soci potevano essere stati
aiutati a rappresentarsi l’eventualità di una trasformazione, fusione o
scissione a maggioranza con l’esito di rifiutarla in favo-re dell’unanimità,
sia per le società costituite successivamente, poiché la conoscibilità della
nuova regola sul consenso a maggioranza nelle vicende suddette dovrebbe di
norma condurre ad esplicitare l’estensione ad esse della regola
dell’unanimità, ove re-almente ciò si volesse.
Del resto, ritenere attuata la deroga agli artt. 2500 ter e 2502 c.c. in
ogni clau-sola richiedente l’unanimità per le modifiche dell’atto
costitutivo, data l’altissima fre-quenza della stessa, equivarrebbe a
rendere pressoché inoperante la novità introdotta dal legislatore della
riforma, frustrandone le intenzioni.
56.
Decorrenza degli effetti della fusione in caso di incorporazione di più
società
Nell’ipotesi di fusione per incorporazione di due o più società, è possibile
stabilire che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi delle
società incorporate, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali,
anteriori alla fusione, a partire da date diverse per ciascuna società
incorporata, purché non anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte
dall’art. 2504 c.c.
Motivazione
Per
effetto della fusione la società che risulta o quella incorporante assumono
i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione
proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali anteriori alla
fusione stessa (art. 2504 bis C.C.).
Quale
che sia la qualificazione giuridica di questo subingresso, sia che si tratti
di un fenomeno di “assunzione” - “trasferimento” sia che si tratti di
“prosecuzione” – “assegnazione” è necessario che risulti determinato e
pubblicizzato in modo preciso il “tempo” in cui ciò avviene.
Il
secondo comma dell’art. 2504 bis C.C. ha identificato questo momento con il
giorno in cui è stata eseguita l’iscrizione nel Registro delle Imprese
dell’atto di fusione relativamente alla società incorporante o a quella
risultante dalla fusione: la prescrizione da un lato determina con certezza
il momento di efficacia delle fusione, dall’altro ne consente la
conoscibilità da parte dei terzi comunque interessati.
Non
contrasta con le esigenze di cui sopra la facoltà concessa dal legislatore
di prevedere che tali effetti si producano in un momento successivo (nel
caso di fusione mediante incorporazione) in quanto tale data successiva
viene pubblicizzata a mezzo iscrizione nel Registro delle Imprese ed è
quindi conoscibile da parte dei terzi.
Il
fatto che tale possibilità sia concessa soltanto nel caso di fusione per
incorporazione e non nell’ipotesi di fusione mediante costituzione di nuova
società trae la sua ragione d’essere dal fatto che il legislatore non poteva
consentire la nascita di una nuova società che acquistava personalità
giuridica con l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2331 I comma C.C.)
rinviando ad un momento successivo l’”assunzione” – “assegnazione” del suo
patrimonio.
Le
esigenze da cui muove il legislatore consentono di ritenere che nel caso in
cui si sia proceduto ad una fusione per incorporazione di due o più società
sia consentito nell’atto di fusione prevedere che la fusione stessa abbia
effetto da più date successive alla iscrizione di cui all’art. 2504 C.C.
Infatti l’indicazione di una pluralità di date da un lato non lede il
principio della determinatezza delle date di efficacia della fusione e
dall’altro non impedisce a terzi la conoscibilità del termine stesso dal
momento che tale prescrizione viene iscritta nel Registro delle Imprese.
Del
resto la facoltà concessa dal secondo comma dell’art. 2504 bis C.C. mira ad
agevolare e a semplificare la assunzione dei diritti e degli obblighi delle
società incorporate nella incorporante tenendo conto della particolarità di
queste fattispecie, particolarità e specialità che nel caso di fusioni per
incorporazione di pluralità di società possono essere, e spesso in realtà
sono diverse.
57. Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (art.
2503 c.c.).
Al fine di
consentire il perfezionamento dell’atto di fusione o di scissione prima del
termine per l’opposizione dei creditori (art. 2503, comma 1, c.c.), il
deposito delle somme a garanzia dei creditori deve essere vincolato sino
alla scadenza del termine medesimo e deve prevedere che il vincolo perduri
sino all’estinzione del debito, relativamente ai crediti vantati da coloro
che facciano opposizione, qualora il tribunale ritenga fondato il pericolo
di pregiudizio per i creditori, ai sensi dell’art. 2445, comma 4, c.c..
All’ulteriore fine di precludere ai creditori, che non siano stati pagati o
che non abbiano dato il consenso, la facoltà di fare opposizione, come
previsto dall’art. 2503, comma 2, c.c., è invece necessario che il deposito
delle somme sia vincolato sino all’estinzione dei debiti corrispondenti.
Motivazione
L’art. 2503 c.c., sia nella versione previgente alla riforma introdotta con
il d.lgs. 6/2003, sia nella versione da essa modificata, non prescrive le
caratteristiche essenziali necessarie del deposito delle somme
corrispondenti ai crediti per i quali non consti il pagamento o il consenso,
né in particolare detta il termine minimo del vincolo che deve assistere
tale deposito a favore dei creditori medesimi.
L’orientamento prevalente nell’interpretazione della norma previgente era
nel senso di ritenere sufficiente un termine almeno pari al termine per
l’opposizione dei creditori, salvo il perdurare del vincolo in caso di
effettiva opposizione dopo la stipulazione dell’atto di fusione ma prima
dello spirare del termine stesso. In tal senso si era in particolare
espresso in più occasioni il tribunale di Milano, nell’ambito della propria
attività di volontaria giurisdizione (cfr. in particolare nota del 28
febbraio 1985, in Riv. soc., 1985, p. 360 ss.; nonché nota del 2 gennaio
1986, in Riv. soc., 1986, p. 772 ss.).
La lettera del nuovo art. 2503 c.c. fa sorgere alcuni dubbi sulla
possibilità di tener ferma la medesima interpretazione, a causa di un
difetto di coordinamento tra il secondo e il terzo comma della norma, in
seguito all’emendamento introdotto dopo la redazione dello schema
governativo del 30 settembre 2002 e prima del testo definitivo approvato con
il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. In un primo tempo, infatti, il comma 2
consentiva la c.d. fusione anticipata solo in presenza del pagamento o del
consenso dei creditori anteriori all’iscrizione del progetto, mentre il
comma 3 prevedeva, coerentemente, che “se non ricorre alcuna di tali
eccezioni, i creditori (...) possono, nel suddetto termine (...) fare
opposizione”. Successivamente, nel comma 2 è stata prevista anche l’ipotesi
del deposito delle somme, restando tuttavia invariato il comma 3; con il
che, potrebbe sembrare implicito che il deposito debba durare almeno sino
alla scadenza del credito: diversamente, infatti, si potrebbe opinare che si
finirebbe per garantire i creditori solo fino allo scadere del termine di 60
giorni, senza tuttavia concedere loro la facoltà di fare opposizione.
Tuttavia, l’interpretazione sistematica della norma, soprattutto insieme
all’art. 2445, comma 4, c.c., cui essa fa ora espresso riferimento, nonché
la corretta valutazione degli interessi in gioco, fanno senz’altro
propendere per la soluzione seguita in passato e nuovamente affermata nella
presente massima.
Si consideri anzitutto che l’art. 2445, comma 4, c.c., prevede che “il
tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che
l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione”. Ciò significa che la
valutazione del tribunale cui i creditori si rivolgono allorché si oppongano
alla fusione può dar luogo alle seguenti alternative: (i) se il tribunale
ritiene infondata l’opposizione, l’operazione può essere eseguita senza
alcuna garanzia; (ii) se il tribunale invece ritiene fondata l’opposizione,
l’operazione può essere eseguita solamente in presenza di idonea garanzia,
la quale tipicamente può consistere in un deposito bancario vincolato sino
alla soddisfazione del credito alla scadenza del medesimo.
Ne consegue che è connaturata al sistema dell’opposizione la possibilità di
procedere con la fusione in mancanza di alcuna garanzia, allorché
l’opposizione stessa non sia fondata, ossia non evidenzi pericoli di
pregiudizio per i creditori. Coerenza vuole, dunque, che tale sistema valga
tanto nell’ipotesi di opposizione avanzata prima della stipulazione
dell’atto di fusione, quanto nell’ipotesi di opposizione successiva all’atto
di fusione (in caso di fusione anticipata), purché ovviamente prima del
termine di 60 giorni di cui all’art. 2503 c.c.
Sul piano degli interessi e della ratio della norma, inoltre, rimangono del
tutto attuali le considerazioni svolte dal tribunale di Milano e ben
espresse nella motivazione della massima in data 2 gennaio 1986, che qui si
riportano: “nel caso di fusione anticipata, il deposito delle somme non ha
né può avere lo scopo di garantire l’adempimento dei crediti di coloro che
non abbiano prestato il consenso sino alla scadenza dei rispettivi diritti o
anzi sino al momento della eccepibilità della relativa prescrizione
(soluzione questa che appare del resto ictu oculi sproporzionata alla tutela
degli interessi in giuoco) ma ha invece lo scopo di impedire che gli
eventuali creditori opponenti (dato che l’intervenuta fusione non incide sul
normale e generale termine per proporre opposizione) si trovino in una
posizione deteriore rispetto ai creditori che abbiano proposto opposizione
allorché la fusione non era stata ancora attuata, posizione deteriore che si
risolve nel non potere impedire la stipulazione dell’atto di fusione, già
avvenuta, e quindi tanto meno di ottenere cauzione in vista dell’attuazione
della fusione. D’altro canto non si ravvisano ragioni per trattare
diversamente i creditori che abbiano espressamente e preventivamente
consentito alla anticipata fusione e quelli che, pur non avendo
esplicitamente manifestato un simile consenso, non abbiano nemmeno – nei
modi e nei termini consentiti – manifestato la loro volontà e le loro
ragioni di opposizione. Ne consegue che il deposito delle somme concernenti
i creditori non soddisfatti e non assenzienti deve restare vincolato sino a
quando non siano scaduti i termini per proporre opposizione e che lo stesso,
nel caso che le opposizioni siano proposte, assume la stessa funzione – per
altro a fusione ormai avvenuta – della eventuale cauzione che avrebbe potuto
essere prestata ai sensi dell’art. 2503, comma 3, c.c., nell’ipotesi di
fusione non anticipata. Con l’ulteriore conseguenza che le somme relative ai
crediti degli opponenti debbano restare vincolate sino all’esito del
giudizio di opposizione e le altre invece possano essere liberate, essendo
venuta meno la ragione d’essere del deposito.”
Sarebbe d’altronde incongruo, al fine di consentire la c.d. fusione
anticipata, imporre alle società partecipanti alla fusione di costituire una
garanzia a favore dei creditori sociali, che sia tale, non solo di non
pregiudicare i diritti loro normalmente spettanti, ma persino di migliorare
nettamente la loro posizione creditoria anche una volta decorso il termine
concesso per l’opposizione ed anche nel caso di mancata opposizione (cosa
che evidentemente avverrebbe imponendo un termine di durata del deposito
sino alla soddisfazione dei crediti). Parimenti, si deve rilevare che nel
sistema dell’opposizione, così come risultante dal disposto degli articoli
2503 e 2445 c.c., viene comunque fatta salvo il diritto della società di
procedere comunque alla fusione anche senza prestare alcuna garanzia,
allorché il tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori opponenti (così si evince senza ombra di dubbio, dall’art. 2445,
comma 4, c.c., cui rinvia l’art. 2503, comma 2, c.c.): e non v’è ragione,
quindi, di negare tale diritto alle società partecipanti alla fusione o alla
scissione, allorché si avvalgano della facoltà di anticipare i termini della
stipulazione dell’atto di fusione o di scissione, ferma restando la piena
tutela dei creditori qualora al contrario il tribunale ravvisi la fondatezza
del pericolo di pregiudizio per i creditori opponenti.
L’apparente argomento contrario insito nel secondo comma dell’art. 2503 c.c.
– dovuto, come si è poc’anzi ricordato, al mancato coordinamento con
l’emendamento apportato in un secondo tempo al primo comma – può essere
superato distinguendo due diversi livelli su cui opera il deposito delle
somme a garanzia dei creditori:
(i) in primo luogo, quello dell’anticipazione del termine entro cui
procedere alla stipulazione dell’atto di fusione, ferma restando la facoltà
di fare opposizione da parte dei creditori (che non siano stati già pagati o
che non abbiano dato il consenso): per ottenere tale effetto, è necessario e
sufficiente che il deposito sia vincolato sino alla scadenza del termine per
l’opposizione e preveda altresì che il vincolo perduri sino all’estinzione
del debito, solo relativamente ai crediti vantati da coloro che facciano
opposizione, qualora il tribunale ritenga fondato il pericolo di pregiudizio
per i creditori, ai sensi dell’art. 2445, comma 4, c.c.; in questo modo,
infatti, i creditori mantengono intatto il diritto di fare opposizione, e,
in caso di esito favorevole della stessa, vedono già precostituita una
“idonea garanzia” a tutela dei propri crediti (garanzia che, si noti,
coincide esattamente con quella che il legislatore ritiene addirittura
sufficiente per precludere loro la facoltà di fare opposizione);
(ii) in secondo luogo, quello della preclusione della facoltà di fare
opposizione: per ottenere tale effetto, persino ovvio per i creditori che
siano stati già pagati o che abbiano prestato il proprio consenso alla
fusione, è invece necessario che il deposito delle somme venga sin
dall’origine vincolato sino all’estinzione dei debiti garantiti; in questa
circostanza, infatti, la perdita della facoltà di fare opposizione si
giustifica in virtù del fatto che la società ha già precostituito l’idonea
garanzia che il tribunale potrebbe imporle qualora dovesse ritenere fondata
l’opposizione dei creditori, venendo quindi meno ogni utilità
dell’opposizione medesima.
58. Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento
(art. 2505 bis c.c.)
Nel caso in cui
in una fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che
possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote, si intenda
omettere, ai sensi dell’art. 2505 bis c.c., la relazione degli esperti di
cui all’art. 2501 sexies c.c., il progetto di fusione dovrà contenere,
comunque, sia la determinazione del rapporto di cambio e la eventuale
previsione dell’aumento di capitale della società incorporante ne-cessario
per assicurare il concambio sia l’impegno rivolto agli altri soci della o
delle so-cietà incorporande di acquistare o fare acquistare le loro azioni o
quote per un corrispet-tivo determinato alla stregua dei criteri previsti
per il recesso.
Il progetto di fusione o, successivamente, la deliberazione dovranno
contenere le modalità e il termine per l’esercizio di tale diritto; nel caso
di incorporazione di s.p.a., i-noltre, i soci avranno diritto di conoscere
la determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata
per l’assemblea, in applicazione dell’art. 2437 ter, 5° comma, c.c.
L’atto di fusione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del
ter-mine fissato per l’acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione
dell’acquisto me-desimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla
misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della o delle
società incorporande.
La competenza dell’organo amministrativo della società incorporante a
deliberare la fusione di società possedute al 90% trova il suo fondamento
nella prescrizione conte-nuta nell’atto costitutivo e nello statuto della
sola società incorporante e potrà essere e-sercitata a condizione che:
a) si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società
incorporante dei documenti (tutti) di cui all’art. 2501 septies c.c. durante
i trenta giorni che precedono la decisione dell'organo amministrativo della
società incorporante (con facoltà di rinunzia al termine da parte dei soci
della società incorporante stessa);
b) il progetto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese in
cui ha sede la società incorporante almeno trenta giorni prima della data
fissata per la decisione di fusione da parte della societa incorporanda
(termine rinunziabile da parte dei soci della o delle società incorporande)
e comunque purchè siano decorsi almeno otto giorni dal deposito di cui al
terzo comma dell’art. 2501 ter c.c. effettuato presso il registro delle
im-prese della società incorporante, termine rinunziabile da parte dei soci
della incorporan-te stessa.
Motivazione
Il d.lgs 17 gennaio 2003 n. 6 non si è limitato a conservare e ad ampliare
le sempli-ficazioni al procedimento di fusione già contenute nella
disciplina previgente, per il caso di fusione per incorporazione di una
società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima
(art. 2505 c.c.), ma ha esteso alcune di queste semplifica-zioni anche alla
fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possie-de
almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote (art. 2505 bis c.c.).
Se la ratio delle semplificazioni previste per il caso di fusione per
incorporazio-ne di società interamente posseduta (art. 2505 c.c.) è
ravvisabile nella inesistenza di una compa-gine sociale autonoma nella o
nelle società incorporande, la ratio delle semplificazioni det-tate nel caso
di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento
consi-ste nel limitato peso che i soci della o delle società incorpo-rande
hanno sul capitale delle so-cietà destinate all’incorporazione e mira a
conciliare l’esigenza di semplificare il procedi-mento di fusione (con la
concessa facoltà di omet-tere la relazione degli esperti di cui all’art.
2501 sexies c.c.) con la tutela sostanziale dei soci di minoranza a cui
viene riconosciuto un diritto di uscire dalla compagine so-ciale ricevendo
un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il
re-cesso.
Perché possa trovare applicazione l’art. 2505 bis c.c. occorrerà che il
progetto di fu-sione contenga comunque sia la determinazione del rapporto di
cambio effettuata dagli or-gani amministrativi delle società partecipanti
all’operazione, illustrata e giusti-ficata da ap-posita relazione, sia
l’impegno rivolto ai soci di minoranza della o delle so-cietà incorporande
di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla
stregua dei criteri previsti per il recesso.
L’interpretazione teleologica della norma induce a ritenere che l’impegno
all’acquisto possa pervenire tanto dalla società quanto dai soci della
incorporante (se c’è il loro accordo) ovvero che la società possa anche
indicare un proprio socio o un terzo (sempre che gli altri soci della
incorporante siano d’accordo) disposto ad impe-gnarsi all’acquisto.
Non sembra che tale estensione della norma pregiudichi i soci di minoranza
della o delle società incorporande il cui interesse tutelato è quello di
conseguire una congrua som-ma di denaro, apparendo irrilevante a questi fini
il soggetto che effettue-rà l’acquisto e il re-lativo esborso.
Anche se il rinvio alle norme sul recesso è fatto letteralmente solo ai
criteri pre-visti per la determinazione del corrispettivo, in assenza di una
autonoma disciplina sembra pos-sibile applicare in via analogico-estensiva
anche le disposizioni dettate dall’art. 2437 bis c.c. relativamente ai
termini e alle modalità di esercizio del recesso e quindi:
a) il progetto di fusione dovrà assegnare ai soci di minoranza un termine
per l’esercizio del diritto non inferiore ai quindici giorni successivi alla
iscrizione della deli-bera-zione di fusione della incorporanda nel registro
delle imprese;
b) le azioni o le quote per le quali è esercitato il diritto di farle
acquistare non pos-sono essere cedute a soggetti diversi da quelli che si
sono impegnati all’acquisto;
c) i soci di minoranza di società per azioni incorporande hanno diritto di
cono-scere, richiedendola, la determinazione del valore delle loro azioni
nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea chiamata a
deliberare la fusione: se quindi tale determinazione non è già contenuta nel
progetto di fusione essa deve comunque essere messa a disposizione dei soci
di minoranza, che la richiedano, di società per a-zioni incorporande entro
tale termine;
d) i soci di minoranza di società a responsabilità limitata incorporande non
hanno invece diritto di conoscere preventivamente la determinazione del
valore delle loro quote (arg. ex art. 2473 c.c.).
La ratio della norma induce altresì a ritenere che il termine entro il quale
la so-cietà o il soggetto dalla stessa indicato per acquistare le azioni o
le quote dei soci di minoranza della o delle società incorporande debba
scadere prima della stipula dell’atto di fusione, ma che una mancata
formalizzazione dell’acquisto medesimo, an-che se dovuto alla pendenza di
contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere, non
possa impedire la conclusione del procedimento di fusione.
Ritenere il contrario significherebbe vanificare lo scopo della norma che
vuole favo-rire, sveltire e semplificare il procedimento di fusione nel caso
di incorporazione di società possedute al novanta per cento anche e
soprattutto nel caso in cui alcuni soci di minoranza delle società
incorporande si oppongano alla fusione e non siano di-sposti a collaborare
alla sollecita definizione del procedimento.
La valutazione comparativa dell’ipotetico interesse del socio non ancora
liqui-dato a "congelare" il procedimento di fusione e del concreto ed
attuale interesse delle società parte-cipanti alla fusione a concludere il
procedimento in un termine ragione-volmente sollecito conferma la validità
della soluzione proposta, fermo restando che al socio di minoranza in caso
di abusi spetteranno comunque le azioni cautelari concesse dal Codice di
rito.
Il secondo comma dell’art. 2505 bis c.c. consente che l’approvazione del
proget-to di fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che
possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa,
anziché dall’assemblea straordi-naria, dall’organo amministrativo della
società incorporante con deliberazione risul-tante da atto pubblico, a
condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano.
Deve ritenersi che la previsione statutaria debba essere contenuta nell’atto
co-stitu-tivo o nello statuto della sola società incorporante essendo
irrilevante l’assenza di tale clau-sola nell’atto costitutivo o nello
statuto della o delle società incorporande, trattandosi di previsione che
riguarda solo i soci della società incorporante e dato che la decisione
sulla fu-sione per quanto attiene alle società incorporande andrà sempre
presa dall’assemblea stra-ordinaria.
La competenza dell’organo amministrativo della società incorporante viene
me-no, ai sensi del terzo comma dell’art. 2505 bis c.c., qualora tanti soci
della società in-corporante che rappresentino almeno il cinque per cento del
suo capitale sociale con domanda indirizzata alla società entro otto giorni
decorrenti dal deposito del progetto di fusione della società in-corporante,
abbiano chiesto che la decisione sia adottata dall’assemblea. La lettera
della norma induce a ritenere che per la decorrenza del ter-mine non sia
necessario attendere l’avvenuta iscrizione del progetto di fusione nel
re-gistro delle imprese in cui è iscritta la so-cietà incorporante, ma che
tale decorrenza si verifica per effetto del solo deposito del progetto.
La norma subordina la competenza a decidere sulla fusione da parte
dell’organo amministrativo della società incorporante ad altre due
condizioni e più precisamente:
a) al fatto che si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della
società incor-porante dei documenti di cui all’art. 2501 septies c.c.
durante i trenta giorni che precedono la decisione.
Malgrado il richiamo fatto ai soli numeri 1 - 2 dell'art. 2501 septies c.c.
si deve rite-nere che il deposito debba riguardare anche i documenti di cui
al n. 3 della stessa norma (“situazioni patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione redatte a norma dell’art. 2501 quater c.c.”),
quando naturalmente queste devono essere redatte.
La ratio della norma posta nell’esclusivo interesse dei soci della
incorporante, unici legittimati a prendere visione di tali documenti,
consente di ritenere che a tale termine i so-ci della società incorporante
possano alla unanimità rinunziare, al fine di accelerare il pro-cedimento di
fusione.
b) al fatto che il progetto di fusione sia stato iscritto nel registro delle
imprese in cui ha sede la società incorporante almeno trenta giorni prima
della data fissata per la decisio-ne di fusione da parte della società
incorporata. Questa condizione, peraltro di difficile giu-stificazione,
sembra comunque posta nell’esclusivo interesse dei soci della o delle
società in-corporande e quindi può essere rinunziata dai soci della o delle
stesse società destinate alla incorporazione.
59. Scissione a favore di beneficiariache possiede almeno il novanta per
cento del capitale della scissa (artt. 2506 ter e 2505 bis c.c.)
E’ applicabile
alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente la norma
dell’art. 2505 bis c.c. (incorporazione di società posseduta al novanta per
cento) per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2506 ter, ultimo comma,
c.c.
Per effetto di tale richiamo, nel caso in cui la società beneficiaria
detenga almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, è
possibile omettere la relazione dell’esperto di cui all’art. 2501 sexies
c.c. a condizione che il progetto di scissione preve-da, oltre alla
determinazione del rapporto di cambio e alla eventuale previsione
dell’aumento di capitale della società beneficiaria necessario per
assicurare il concam-bio, l’impegno rivolto agli altri soci della società
scissa di acquistare o di fare acquistare le loro azioni o quote per un
corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il progetto di scissione o, successivamente, la delibera dovranno contenere
le modalità e il termine per l’esercizio di tale diritto; nel caso la scissa
sia una s.p.a., inol-tre, i soci avranno diritto di conoscere le
determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per
l’assemblea, in applicazione dell’art. 2437 ter, 5° comma, c.c..
L’atto di scissione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza
del termine fissato per l’acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione
dell’acquisto medesimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla
misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della società
scissa.
L’atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria possono prevedere
la com-petenza dell’organo amministrativo della società a deliberare
scissioni a favore della so-cietà stessa operate da società scissa
partecipata al novanta per cento con le modalità e nel rispetto dei termini
di cui all’art. 2505 bis c.c..
Motivazione
Le semplificazioni previste per il procedimento di fusione per
incorporazione di so-cietà possedute al novanta per cento dalla società
incorporante sono applicabili, per effetto del richiamo contenuto all’art.
2505 bis c.c. contenuto nell’art. 2506 ter, ultimo comma, c.c., anche alla
scissione a favore di una società beneficiaria già esistente che detenga
almeno il novanta per cento del capitale della scissa.
In tale ipotesi è possibile omettere la relazione dell’esperto di cui
all’art. 2501 sexies c.c. a condizione che già nel progetto di scissione si
preveda sia la determina-zione del rap-porto di cambio e l’eventuale aumento
di capitale della società beneficia-ria che si renda ne-cessario per
assicurare il concambio, sia l’impegno nei confronti degli altri soci della
società scissa di acquistare le loro azioni o quote per un corrispet-tivo
determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Le ragioni che inducono a ritenere che l’impegno all’acquisto possa
provenire tanto dalla società beneficiaria quanto dai soci della stessa (se
c’è il loro accordo una-nime) ovvero da un socio della beneficiaria o da
terzi (semprechè gli altri soci della be-neficiaria siano d’accordo) sono le
stesse che valgono in caso di fusione per incorpora-zione di società
posse-dute al novanta per cento.
L’interesse tutelato dei soci di minoranza della scissa è quello di potere
conse-guire una congrua somma di denaro, quale che sia il soggetto che
effettuerà l’acquisto e il relativo esborso.
Anche in caso di scissione per gli aspetti del procedimento non regolati
sembra po-tersi fare ricorso ad una interpretazione analogico-estensiva
dell’art. 2437 bis c.c. relativa-mente ai termini e alle modalità di
esercizio del recesso.
Sembra quindi doversi ritenere:
a) che il progetto di scissione debba assegnare ai soci di minoranza della
scissa un termine per l’esercizio del diritto di vedersi acquistate le loro
azioni o quote non in-feriore ai quindici giorni successivi alla iscrizione
della delibera di scissione nel regi-stro delle imprese in cui è iscritta la
società scissa;
b) che le azioni o le quote per le quali è stato esercitato il diritto di
farle acqui-stare non possono essere cedute a soggetti diversi da quelli che
si sono impegnati all’acquisto;
c) che i soci di minoranza di società scissa per azioni (ma non di società a
re-sponsa-bilità limitata) abbiano diritto di conoscere, richiedendola, la
determinazione del valore del-le loro azioni nei quindici giorni antecedenti
la data fissata per l’assemblea della scissa chiamata a deliberare la
scissione;
d) che il termine entro il quale la società beneficiaria (o il terzo dalla
stessa in-dicato per l’acquisto di dette azioni o quote) debba essere
scaduto prima della stipula dell’atto di scissione, ma che la mancata
formalizzazione dell’acquisto anche se dovuta a contestazioni relative alla
misura del corrispettivo non possa impedire la conclusione del procedimento
di scissione.
Il richiamo riguarda ovviamente anche il secondo comma dell’art. 2505 bis
c.c. e quindi deve ritenersi ammissibile che l’atto costitutivo o lo statuto
della società bene-ficiaria attribuiscano all’organo amministrativo della
società beneficiaria stessa la competenza a deliberare la scissione con
deliberazione risultante da atto pubblico.
Tale prescrizione deve essere contenuta soltanto nell’atto costitutivo o
nello sta-tuto della società beneficiaria e non in quello della scissa,
trattandosi di prescrizione che incide solo sugli interessi dei soci della
beneficiaria medesima.
Anche in questa ipotesi tale competenza dell’organo amministrativo viene
meno qualora tanti soci della società beneficiaria che rappresentino almeno
il cinque per cento del capitale della stessa, con domanda indirizzata alla
società entro otto giorni decorrenti dal deposito del progetto di scissione
nel registro delle imprese in cui è i-scritta la società benefi-ciaria,
abbiano chiesto che la decisione sia adottata dall’assemblea straordinaria.
Anche in questo caso il termine è posto nell’esclusivo interesse dei soci di
mi-noranza della beneficiaria e può essere dagli stessi rinunziato alla
unanimità.
Operano anche nei riguardi del procedimento di scissione le ulteriori due
con-dizioni temporali previste dall’art. 2505 bis c.c. e quindi occorre:
- che si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società
beneficia-ria dei documenti (tutti) previsti dall’art. 2501 septies c.c.,
con facoltà di rinunzia a ta-le termine da parte dei soci della società
beneficiaria nel cui esclusivo interesse è posta la norma;
- che il progetto di scissione sia stato “iscritto” nel registro delle
imprese in cui ha sede la società beneficiaria almeno trenta giorni prima
della data fissata per la de-cisione di scissione da parte della società
scissa. Anche questo termine appare rinun-ziabile da parte dei soci della
società scissa.
60. Attestazioni e asseverazioni ai sensi degli artt. 2501 bis, comma 4°
e 2503, comma 1°, ultima frase, c.c.
L’attestazione
richiesta dall’art. 2501 bis, comma 4°, c.c., nell’ambito della rela-zione
degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, in caso di fusione a
seguito di acquisizione con indebitamento, deve essere resa anche
nell’ipotesi di fusione per incor-porazione di società interamente posseduta
o comunque in ogni altra ipotesi in cui non sia richiesto il parere di
congruità sul rapporto di cambio.
Analogamente, l’asseverazione prevista dall’art. 2503, comma 1°, ultima
frase, c.c., al fine di procedere alla fusione anticipata, può essere resa,
ove le società intenda-no avvalersi di tale facoltà, anche nell’ipotesi di
fusione per incorporazione di società in-teramente posseduta o comunque in
ogni altra ipotesi in cui non sia richiesto il parere di congruità sul
rapporto di cambio.
I compiti assegnati dalle citate norme all’esperto o alla società di
revisione, in quanto fissati nell’interesse dei creditori, sono infatti
logicamente e funzionalmente au-tonomi dal giudizio di congruità, di guisa
che possono e debbono essere assolti, ove ne ricorrano i presupposti, anche
indipendentemente dalla resa di un giudizio di congruità.
Motivazione
L’art. 2501 bis c.c.,come noto, detta una disciplina speciale per la fusione
tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di
quest’ultima viene a costituire garan-zia generica per il rimborso di detti
debiti. La fattispecie è, come evidente, di ben fre-quente ricorrenza,
verificandosi in sostanza ogniqualvolta l’incorporante abbia acqui-sito a
debito il controllo dell’incorporata e tale debito sussista ancora al
momento del-la fusione senza specifica garanzia su beni dell’incorporante
per il suo rimborso.
La disciplina speciale prevede (tra l’altro) che il progetto di fusione
indichi “le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle
obbligazioni della società risul-tante dalla fusione” (art. 2501 bis, 2°
comma, c.c.) e che la “relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies
c.c.“ debba attestare “la ragionevolezza” delle predette indica-zioni
contenute nel progetto di fusione.
Orbene, la fattispecie dell’art. 2501 bis c.c. può ricorrere anche
nell’ipotesi di incorporazione di società interamente controllata. Ciò
risulta espressamente dall’art. 2501 bis c.c. medesimo che all’ultimo comma
sottrae la fattispecie ivi prevista alle di-sposizioni, tra l’altro,
dell’art. 2505 c.c. relativo appunto alla fusione con società inte-ramente
posseduta. L’esenzione della fattispecie della fusione di società
interamente controllata acquisita con indebitamento dall’applicazione della
procedura semplificata dettata dall’art. 2505 c.c. per la incorporazione di
società interamente possedute com-porta che in tal caso vi sarà la
competenza necessaria dell’assemblea, occorrerà redi-gere la relazione degli
amministratori di cui all’art. 2501 quinquies c.c. (puntualmente prevista in
effetti dall’art. 2501 bis, 3° comma, c.c.), così come occorrerà redigere la
relazione ex art. 2501 sexies c.c. da parte degli esperti.
Tale relazione, peraltro, avrà come unico, eppur imprescindibile, contenuto
l’attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto
di fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della
società incorporante.
La ragione della necessità di una relazione degli esperti, seppur con
limitata ed “anomala” (rispetto al normale contenuto della relazione ex art.
2501 sexies c.c.) por-tata, di cui al quarto comma dell’art. 2501 bis c.c,
anche nella fusione della società interamente controllata acquisita con
indebitamento o comunque in caso di fusione in cui, anche per rinunzia di
tutti i soci, non sussista la necessità di una relazione sul rapporto di
cambio, consiste nel fatto che in tali casi la attestazione richiesta agli
e-sperti è funzionale (anche) all’interesse dei creditori e quindi ad un
interesse non di-sponibile dalle parti. Più precisamente, si tratta di
render chiaro al ceto creditorio dell’incorporata se e in che misura il
patrimonio sociale corra il rischio di un utilizzo a servizio
dell’investimento dei soci, piuttosto che dei creditori dell’attività di
impresa.
Una evidente funzione a esclusiva tutela dei creditori assume pure la
relazione dell’art. 2501 sexies c.c. nell’utilizzo, facoltativo, consentito
dall’art. 2503 c.c., al fine di attuare la fusione in via anticipata. La
relazione dell’esperto, in tal caso, deve atte-stare che la “situazione
patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusio-ne rende
non necessarie garanzie a tutela dei…..creditori”. Assume quindi, anche in
questo caso, un contenuto del tutto anomalo rispetto al contenuto tipico
(congruità del rapporto di cambio) delineato nell’art. 2501 sexies c.c.
L’art. 2503 c.c. legittima dunque una relazione sui generis finalizzata alla
at-tuazione della fusione in via anticipata senza alcuna limitazione e
quindi non solo nell’ipotesi in cui la relazione, per i fini tipici, debba
comunque essere redatta, ma an-che allorché per qualsiasi ragione non vi
sarebbe necessità di una relazione ex art. 2501 sexies c.c.
Il rinvio nei due casi riferiti (art. 2501 bis, 4° comma e 2503, 1° comma,
c.c.) alla fattispecie della relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c.
rende peraltro necessario che, ove ad essa si ricorra solo ai fini delle
citate norme (non essendovene altrimenti necessità), essa sia assoggettata
sia sotto il profilo soggettivo (nomina dell’esperto) che proceduralmente
alla disciplina generale prevista, appunto, per la relazione ex art. 2501
sexies c.c.
62.Emissione di obbligazioni convertibili con disaggio
(art. 2420-bis c.c.)
Si reputa legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni
convertibili anche per somma inferiore al loro valore nominale, purché le
condizioni di conversione non comportino violazione dell'art. 2346, comma 5,
c.c. e quindi purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di
conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a
titolo di rimborso delle obbligazioni stesse per il caso di mancata
con-versione.
64.Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto
gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione
(art. 2504-bis c.c.)
Nella fusione propria, qualora sulle azioni o sulle quote delle società che
parteci-pano all'operazione gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi
diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle
quote emesse dalla società risultante dalla fusione.
Nella fusione mediante incorporazione, qualora sulle azioni o sulle quote
delle so-cietà incorporande, oggetto di concambio, gravino diritti di pegno
o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione,
sulle azioni o sulle quote emesse dalla società incorporante.
L'organo amministrativo della società di nuova costituzione o della società
incor-porante, nell'attuare il concambio, deve emettere le nuove azioni con
indicazione del vin-colo ed annotare nel libro soci l'esistenza dello
stesso.
65.Fusione per incorporazione comportante l’estinzione dei diritti di pegno
e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata
E’ legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare
una società interamente posseduta anche se su tutte o su parte delle azioni
o quote della so-cietà incorporanda gravino diritti di pegno o di usufrutto,
pur in assenza del consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori
pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che
vedono estinguersi i loro diritti per effetto della fusione.
E’ legittima la deliberazione con la quale una società decida di
incorporarne u-n'altra con determinazione del rapporto di cambio, anche se
su tutte o parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino
diritti di pegno e/o di usufrutto, lo statuto del-la società incorporante
non consenta la costituzione di tali diritti e non sussista il con-senso (o
in presenza del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari
(muniti o meno del diritto di voto) che per effetto della fusione vedono
estinguersi i loro diritti.
66.Effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto
gravanti sulle azioni o quote della società scissa
(art. 2506-quater c.c.)
In caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie
preesistenti o di nuova costituzione qualora le azioni o le quote della
società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi
diritti si trasferiscono per effetto della scissione sul-le azioni o quote
assegnate ai soci della scissa.
L'organo amministrativo delle società beneficiarie, nell'attuare
l'assegnazione, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo ed
annotare nel libro soci l'esi-stenza dello stesso.
Peraltro é legittima la deliberazione con la quale una società (scissa)
deliberi una scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie
preesistenti o di nuova costitu-zione anche se: (i) su tutte o parte delle
azioni o quote della società scissa gravino diritti di pegno o di usufrutto;
(ii) lo statuto della o delle società beneficiarie non consenta la
costituzione di tali diritti; (iii) non sussista il consenso (o in presenza
del dissenso) dei creditori pignoratizi e/o degli usufruttuari (muniti o
meno del diritto di voto), che non po-tranno avere diritti di pegno o di
usufrutto sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa.
67.Rinunzia ai termini per la deliberazione di fusione, in caso di azioni o
quote gravate da diritti di pegno o di usufrutto
(artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c.)
E' legittima la deliberazione di fusione adottata senza l'osservanza dei
termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c. per dispensa avutane,
con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione,
anche se alcune delle partecipazioni siano gravate da pegno o da usufrutto
senza attribuzione del diritto di voto al creditore pigno-ratizio o
all’usufruttuario e non sussista la rinunzia ai termini da parte dei
titolari di tali diritti; nel caso in cui il diritto di voto sia attribuito
al creditore pignoratizio o all’usufruttuario tale consenso deve provenire
dai soggetti aventi diritto di voto, non es-sendo necessario il consenso dei
soci privi del diritto di voto.
68.Copertura delle perdite e rilevanza degli "utili di periodo"
(artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.)
L’abbattimento del capitale sociale per perdite può avere luogo solo previo
utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale stesso fosse
ridotto nonostante l’esistenza di altre voci di netto patrimoniale, si
verserebbe nella diversa fattispecie della riduzione di cui agli articoli
2445 o 2482 c.c., e non in quella di riduzione per perdite.
Tale esigenza implica che l’utile di periodo (cioè il risultato di segno
positivo crea-tosi nel tempo compreso tra la chiusura dell’ultimo esercizio
e la data di riferimento della situazione infrannuale) debba essere
conteggiato ai fini della determinazione della misu-ra della perdita da
coprire, tutte le volte che la sua mancata considerazione determine-rebbe
riduzione del capitale.
72.Imputazione del disavanzo “da concambio” nella fusione e nella scissione
(art. 2504-bis, comma 4, c.c.)
Il principio della continuità dei bilanci in sede di fusione, sancito
dall’art. 2504-bis, comma 4, c.c., implica che, di regola, il capitale
sociale della società risultante dalla fusione non possa eccedere la somma
del capitale sociale e delle riserve delle società partecipanti alla
fusione.
Tale assunto è peraltro suscettibile di deroga in caso di disavanzo “da
concam-bio”, dovuto alla differenza tra il capitale sociale dell’incorporata
ante fusione, e l’aumento di capitale sociale deliberato dall’incorporante a
servizio della fusione, in mi-sura necessaria per soddisfare il rapporto di
cambio, qualora non vi siano sufficienti ri-serve (nel patrimonio netto
dell’incorporata e/o dell’incorporante) per “coprire” detta dif-ferenza.
Deve infatti ritenersi consentita anche in questo caso – oltre che
nell’ipotesi di di-savanzo “da annullamento”, pacifica in giurisprudenza e
dottrina – l’imputazione del di-savanzo da concambio “agli elementi
dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la
differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6
dell’articolo 2426, ad avviamento”, a norma dell’art. 2504-bis, comma 4,
seconda frase, c.c..
Tuttavia, posto che siffatta imputazione del disavanzo da concambio, a
differen-za di quello da annullamento, comporta la formazione ex novo di
capitale sociale non co-perto da valori già risultanti nelle scritture
contabili e nei bilanci delle società partecipan-ti alla fusione, è in tal
caso necessario che venga redatta anche la relazione di stima del patrimonio
della società incorporata a norma dell’art. 2343 c.c., la quale potrà
pertanto essere affidata agli esperti incaricati della relazione sulla
congruità del rapporto di cam-bio, in analogia a quanto dispone l’art.
2501-sexies, comma 7, c.c..
In alternativa a quanto sopra, è comunque fatta salva la possibilità che la
società incorporante soddisfi il rapporto di cambio a favore degli azionisti
dell’incorporata me-diante altre modalità (quali l’assegnazione di azioni
proprie; la redistribuzione di azioni del capitale della società
incorporante, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci
originari; l’assegnazione di azioni senza valore nominale; etc.), che
rispettino comunque l’esigenza di assicurare ai soci dell’incorporata una
partecipazione congrua rispetto ai rapporti economici delle società
partecipanti alla fusione, ma che non impli-chino un aumento del capitale
sociale dell’incorporante superiore alla somma del capita-le sociale
dell’incorporata, delle riserve dell’incorporata e delle riserve
dell’incorporante imputabili a capitale.
La medesima conclusione deve ritenersi applicabile, mutatis mutandis, anche
per la scissione, sia in ipotesi di scissione a favore di società
preesistenti (nella quale si ri-produce una situazione sostanzialmente
analoga a quella della fusione per incorpora-zione), sia in caso di
scissione a favore di società di nuova costituzione (nella quale, in-vece,
l’imputazione del disavanzo da concambio rappresenta addirittura una
“conditio sine qua non” per poter dar corso all’operazione, ogni qual volta
la parte di patrimonio assegnata ad una beneficiaria di nuova costituzione,
pur avendo un valore effettivo posi-tivo, presenti valori contabili
negativi).
E’ fatta salva ogni diversa conseguenza derivante dall’applicazione dei
principi IAS - IFRS, per le società che li abbiano adottati in via
obbligatoria o facoltativa.
73.Diritto di voto “determinante”
(artt. 2348, 2351 c.c. e 2468, comma 3, c.c.)
Si reputa legittima la clausola statutaria che attribuisce ad un singolo
socio (nella s.r.l.) o ad una categoria di azioni (nella s.p.a.) il diritto
di subordinare al proprio voto fa-vorevole, o al voto favorevole di tutte o
parte delle azioni della speciale categoria, l'ap-provazione di una o più
deliberazioni assembleari, fatta eccezione (nella s.p.a.) per le
de-liberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e di revoca delle
cariche sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c..
74.Cause convenzionali di recesso
(artt. 2437 e 2473 c.c.)
L'atto costitutivo di s.r.l. e lo statuto di s.p.a. possono legittimamente
prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dalla
legge:
(i) al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati
da delibera-zioni di organi sociali, ovvero da atti o fatti diversi, di
qualsiasi natura;
(ii) al verificarsi di una ”giusta causa”, non specificamente determinata
dall’atto costitutivo o dallo statuto;
(iii) al mero volere del socio recedente (c.d. recesso ”ad nutum”);
salva la necessità, in quest’ultimo caso, del preavviso di almeno 180
giorni, pre-visto dagli artt. 2437, comma 3, c.c., e 2473, comma 2, c.c..
Il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito
dal-l'atto costitutivo o dallo statuto sia alla generalità dei soci, sia ad
alcuni di essi (nella s.r.l.) o ad una o più categorie di azioni (nella
s.p.a.).
La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle
ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da
criteri liberamente stabiliti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche
in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazio-ne fissati dalla legge
per le cause legali di recesso.
75. Aumento delegato del capitale sociale nella s.r.l.
(art. 2481, comma 1, c.c.)
La disposizione dell'atto costitutivo di s.r.l. che attribuisce agli
amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi
dell’art. 2481, comma 1, c.c., può fissare liberamente i limiti quantitativi
e temporali della delega, senza che, in relazione a questi ultimi, trovi
applicazione quanto disposto dall’art. 2443 c.c. per l’analoga fattispecie
nella s.p.a..
E’ legittima l’attribuzione agli amministratori della facoltà di decidere un
aumento del capitale sociale non offerto a tutti i soci in proporzione alle
partecipazioni da essi detenute, a fronte di conferimenti sia in denaro che
in natura, purché l’atto costitutivo ne determini, in ossequio allo stesso
art. 2481, comma 1, c.c., limiti e modalità di esercizio. In tal caso, il
diritto di recesso ai sensi dell’art. 2481-bis, comma 1, ult. periodo, c.c.,
spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dall’atto costitutivo ai
sensi dell’art. 2473, comma 1, c.c.) a tutti i soci cui non venga offerto il
diritto di opzione in sede di aumento di capitale deciso dagli
amministratori.
La facoltà degli amministratori di aumentare il capitale sociale ai sensi
dell’art. 2481, comma 1, c.c., può essere introdotta con una modificazione
dell’atto costitutivo, con le ordinarie maggioranze previste dalla legge o
dall’atto costitutivo medesimo.
76. Versamento dei venticinque centesimi dei
conferimenti in sede di costituzione e di aumento di capitale (artt. 2342,
comma 2, 2439, comma 1, 2464, comma 4, e 2481-bis, comma 4, c.c.)
L’obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in
denaro, previsto dagli artt. 2342, comma 2, c.c. (in sede di costituzione),
e 2439, comma 1, c.c. (in sede di aumento di capitale), va riferito, oltre
che all’ammontare complessivo del capitale sociale, anche all’ammontare del
conferimento dovuto per ciascuna azione, in modo che tutte le azioni
risultino sempre liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale. Ciò
significa, in ipotesi di assegnazione proporzionale delle azioni ai soci,
che l’obbligo di versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in
denaro può intendersi rispettato: (i) sia qualora ciascun socio abbia
versato il 25 per cento dei conferimenti da lui dovuti; (ii) sia qualora uno
o più soci abbiano versato il 25 per cento dei conferimenti da loro dovuti,
oltre al 25 per cento dei conferimenti dovuti da uno o più altri soci, con
imputazione di tale versamento alla parziale liberazione delle azioni
assegnate a questi ultimi, di guisa che tutte le azioni della società
risultino liberate per i 25 centesimi del loro valore nominale.
Il citato obbligo non può invece dirsi rispettato qualora il versamento dei
25 centesimi del valore nominale complessivo delle azioni emesse dalla
società venga effettuato solo da uno o più soci, in misura superiore al 25
per cento del valore nominale delle azioni ad essi assegnate, senza
imputazione di tale eccedenza alla parziale liberazione delle azioni
assegnate agli altri soci, di guisa che alcune azioni della società
risultino liberate in misura superiore al 25 per cento, mentre altre azioni
risultino liberate in misura inferiore.
Analoghi principi si intendono applicabili nella s.r.l., in relazione ai
corrispondenti obblighi di versamento dei conferimenti in denaro, disposti
dall’art. 2464, comma 4, c.c. (in sede di costituzione) e dall’art.
2481-bis, comma 4, c.c. (in sede di aumento di capitale).
77.Conferimenti in natura e successiva trasformazione da s.r.l. in s.p.a.
(artt. 2343, 2465 e 2500-ter c.c.)
La deliberazione di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale
sia stato, in tutto od in parte, formato mediante conferimenti di beni in
natura o di crediti, non ri-chiede la redazione della relazione di stima di
cui agli artt. 2500-ter, comma 2, e 2343 c.c..
E' legittimo deliberare nella stessa assemblea l'aumento del capitale della
s.r.l. mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, sulla base
della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., e la
trasformazione in s.p.a., anche quando detto aumento sia necessario per
raggiungere il capitale minimo della s.p.a..
78. Limite all'emissione di obbligazioni e ultimo
bilancio approvato (art. 2412 c.c.)
Per la determinazione del limite all'emissione di obbligazioni previsto
dell'art. 2412 c.c., il riferimento all'ultimo bilancio approvato, contenuto
nel primo comma della norma, va interpretato nel senso che l'importo
complessivo per cui possono essere emesse le obbligazioni – non eccedente il
doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili – deve essere determinato in base all'ultimo bilancio di
esercizio approvato ovvero in base all'eventuale bilancio straordinario (se
del caso approvato anche ai fini della stessa emissione) che costituisce,
temporalmente, l'ultimo bilancio approvato.
Eventuali perdite risultanti dall'ultimo bilancio approvato devono essere
imputate al patrimonio netto in conformità ai principi generali in materia e
quindi a partire dalle riserve non vincolate o meno vincolate.
79. Derogabilità dei quorum di cui
all’art. 2479, commi 1 e 4, c.c.
Con apposita clausola statutaria è lecito derogare, tanto in diminuzione
quanto in aumento, alla quota – 1/3 del capitale – stabilita dall’art. 2479
c.c. per avocare ai soci una decisione di competenza dell’organo
amministrativo e per richiedere l’osservanza del procedimento assembleare
nell’adottare decisioni che per statuto e per legge possono essere assunte
in via extraassembleare.
80.Legittimazione all'intervento in assemblea di s.p.a
in assenza dell'obbligo di preventivo deposito delle azioni
(art. 2370 c.c.)
Per intervenire nell'assemblea di s.p.a., pur in assenza di una previsione
statuta-ria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso la sede
sociale o le banche in-dicate nell'avviso di convocazione, è necessaria
l'esibizione dei certificati azionari rego-larmente intestati o muniti di
una serie continua di girate.
L'obbligo della società di provvedere “all'iscrizione nel libro dei soci di
coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il
deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario”,
previsto dall'art. 2370, comma 3, c.c., si esauri-sce nell'aggiornamento del
libro soci mediante l’iscrizione dei (soli) soci non ancora iscrit-ti, e non
impone l'annotazione di tutti i soggetti intervenuti all'assemblea o che
abbiano effettuato il deposito o che risultino dalle comunicazioni degli
intermediari.
81. Rinuncia alla relazione degli amministratori nella
trasformazione di società di capitali (artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c.)
In caso di trasformazione di società di capitali in società di persone (art.
2500-sexies c.c.) o di trasformazione eterogenea da società di capitali
(art. 2500-septies c.c.), gli amministratori possono essere esonerati,
espressamente o anche implicitamente, dall'obbligo di redigere la relazione
che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione come anche
dal deposito della relazione presso la sede sociale con il consenso unanime
dei soci, i quali possono altresì rinunciare al termine di deposito della
relazione stessa presso la sede sociale.
82.Attribuzione statutaria della competenza
per la convocazione dell'assemblea
(artt. 2366 e 2479-bis c.c.)
Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all'organo
ammi-nistrativo e, nei casi previsti, all'organo di controllo, lo statuto
della s.p.a. può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche
al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e
controllo.
Nella s.r.l. lo statuto può attribuire il potere di convocazione
dell'assemblea anche a singoli soci, sia a titolo di diritto particolare in
favore di determinati soci sia quale pote-re connesso alla posizione di ogni
socio.
83.Clausole statutarie per l'individuazione del presidente dell'assemblea
(artt. 2371 e 2479-bis c.c.)
Sono conformi agli artt. 2371 e 2479-bis, comma 4, c.c. le clausole
statutarie che, fermo restando il criterio residuale della nomina del
presidente dell'assemblea da parte degli intervenuti, individuano tale
figura:
- mediante associazione ad una carica sociale (es. amministratore unico,
presi-dente o componente di un organo collegiale, liquidatore, direttore
generale);
- mediante indicazione nominativa o rinvio a designazione da parte di
soggetto determinato o determinabile (siano o no i designati e i designanti
soci, titolari di cariche sociali o terzi estranei);
- mediante qualsiasi altro criterio idoneo ad assicurarne la determinabilità
in o-gni assemblea sociale.
Alla condizione dell'assenza del primo indicato, che porta all'attribuzione
della carica di presidente ad un indicato in subordine, va equiparata in via
interpretativa, quand'anche non sia esplicitato nella clausola, ogni ipotesi
di impedimento e/o di rifiuto di assunzione della carica da parte del primo
indicato, pur presente in assemblea.
84.Controllo di legittimità di deliberazioni di società estere
che assumono la nazionalità italiana
(art. 2436 c.c. e art. 106 l.not.)
Il notaio italiano, presso il quale viene depositato ai sensi dell’art. 106
l.not. il verbale redatto all'estero di assemblea di società estera, che
trasferisca la sede in Italia ed assuma la nazionalità italiana, è
competente a verificare la legittimità dell'atto e la sussistenza delle
"condizioni stabilite dalla legge" per l'iscrizione nel registro delle
im-prese, nonché a depositare la domanda per l’iscrizione medesima.
85.Limiti di efficacia della clausola di prelazione c.d. "impropria"
negli statuti di s.p.a.
(art. 2355-bis c.c.)
Devono ritenersi inefficaci (salvo che sia espressamente previsto il diritto
di re-cesso) le clausole di prelazione contenute in statuti di s.p.a. che
attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, al di là dei limiti
temporali di cui all'art. 2355-bis, comma 1, c.c., per un corrispettivo,
diverso da quello proposto dall’alienante, determinato con criteri tali da
quantificarlo in un ammontare significativamente inferiore a quello che
risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.
86.Clausola di prelazione c.d. "impropria" negli atti costitutivi di s.r.l.
e diritto di recesso
(art. 2469 c.c.)
Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di
s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscano il
diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello
proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un
ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulte-rebbe
applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale
ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi
dell'art. 2469, comma 2, c.c., il diritto di recesso.
87.Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti
ai fini della deliberazione di fusione o scissione
(art. 2501-septies c.c.)
L’obbligo di cui all’articolo 2501-septies c.c. è correttamente adempiuto
anche qualora il deposito dei documenti ivi elencati abbia luogo in date
diverse. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dalla legge – ove
non rinunciato all’unanimità dai soci – deve essere rispettato con
riferimento al deposito dell’ultimo documento.
Per altro verso, ai fini del computo del termine di centoventi giorni dalla
data di riferimento della situazione patrimoniale di cui all’art.
2501-quater c.c. – ovvero del ter-mine di sei mesi ove si tratti del
bilancio di esercizio – assume rilevanza il deposito pres-so la sede sociale
del solo progetto di fusione o di scissione.
88.Clausole statutarie disciplinanti il diritto
e l’obbligo di “covendita” delle partecipazioni
Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di
vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l’obbligo
dei soci diversi dall’alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le
partecipazioni possedute; queste clausole, tut-tavia, restano soggette alle
disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipa-zioni,
proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e – ove prevedano
l’obbligo di vendi-ta – devono essere compatibili con il principio di una
equa valorizzazione della parteci-pazione obbligatoriamente dismessa.
89.Attribuzione agli amministratori della competenza a deliberare
l'adeguamento dello statuto di s.p.a. a disposizioni normative (art. 2365,
comma 2, c.c.)
Per adeguamento dello statuto a disposizioni normative ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2365, comma 2, c.c., si deve intendere qualsiasi
intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una posizione
di “non conformità” ad una posizione di “conformità” all’ordinamento.
La “non conformità” del testo rileva a tal riguardo anche se ipotetica, nel
senso che l’esercizio del potere di adeguamento si reputa legittimo anche al
solo fine di esplicitare una interpretazione della clausola statutaria che,
se fosse diversamente interpretata, non sarebbe conforme all’ordinamento.
La “non conformità” del testo statutario all’ordinamento può derivare sia
dal conflitto con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione
(derivanti da qualsiasi fonte, primaria o secondaria) sia dalla
“imposizione” di interpretazioni di disposizioni esistenti da parte di
autorità dotate della relativa competenza.
Il potere di adeguamento attribuito ad organo diverso dall’assemblea include
il potere di autonoma scelta del testo da introdurre in sostituzione di
quello non conforme, purché la clausola così introdotta risulti lecita e
giustificabile in rapporto alla finalità di adeguamento.
90. Aumento di capitale con esclusione dell'opzione nei
limiti del dieci per cento nelle società quotate: quorum assembleari e
modifica statutaria (art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.)
La deliberazione dell’assemblea straordinaria di società con azioni quotate
in mercati regolamentati che inserisce nello statuto la clausola che prevede
l’esclusione del diritto di opzione nei limiti e alle condizioni previste
all’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., è validamente assunta – salvo
che lo statuto disponga maggioranze più elevate – con i quorum previsti agli
artt. 2368 e 2369 c.c., applicabili altresì alla deliberazione di aumento
del capitale assunta in conformità alla clausola statutaria predetta.
In attuazione del principio secondo cui il disposto dell’art. 2436 c.c. non
impedisce l’assunzione di deliberazioni fondate su modificazioni statutarie
regolarmente approvate in assemblea ma non ancora iscritte nel registro
delle imprese, è consentito che, nella medesima assemblea straordinaria, sia
deliberato l’inserimento in statuto della clausola sopra menzionata e sia
quindi approvato l’aumento di capitale disciplinato dalla clausola stessa,
alle condizioni e nei limiti di cui al ripetuto art. 2441, comma 4, secondo
periodo, c.c.; l’efficacia della deliberazione di aumento di capitale
resterà tuttavia subordinata all’iscrizione nel registro delle imprese sia
della clausola che la consente, sia dell’aumento di capitale medesimo.
91. Clausola statutaria di rinvio a disposizioni di
legge successivamente modificate
La clausola statutaria rinviante a una disposizione di legge (es. art. 2486
c.c. an-te riforma) va interpretata, alla stregua dei criteri di
interpretazione oggettiva degli statuti societari, come rimando alla
disciplina pro tempore vigente (anche se diversa da quella vigente al tempo
della introduzione della clausola di rinvio), salvo che dal medesimo
sta-tutosi evinca l’inequivoca adozione di una regola convenzionale
coincidente con quella vigente al momento della
introduzione della clausola di rinvio, con effetto di escludere il
recepimento automatico di eventuali future modifiche normative.
MOTIVAZIONE
E’ nota la persistenza, in statuti di s.p.a. e di s.r.l., di clausole
strettamente connesse con un assetto normativo inciso da successive
modifiche legislative, con il conseguente problema della ricostruzione del
significato e della portata di quelle clausole in dipendenza degli
intervenuti cambiamenti. La riforma societaria del 2003 ha reso
particolarmente evidente, con riguardo alle società già esistenti alla data
di entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, un problema che si può ormai
prevedere come ricorrente, data l’accresciuta disponibilità del legislatore
a frequenti interventi in materia (si
pensi ai continui adeguamenti della disciplina delle società quotate e agli
aggiornamenti imposti al sistema delle società di capitali dalle fonti
comunitarie).
Vengono qui in considerazione non già le clausole la cui portata originaria
non sia più compatibile con l’ordinamento, le quali saranno affette da
nullità sopravvenuta e sostituite automaticamente dalla nuova disciplina
inderogabile, bensì le clausole la cui portata originaria, in linea con la
normativa dell’epoca, sia ancora compatibile con l’ordinamento, che ha però
nel frattempo modificato la normativa di base.
Quando infatti le clausole statutarie fanno riferimento alle regole di legge
– si tratti di norme (totalmente o parzialmente) disponibili ovvero di norme
un tempo inde-rogabili e successivamente modificate in senso più liberale -,
vi è sempre il dubbio che chi le ha introdotte intendesse attenersi a scelte
normative (dal legislatore valutate come le regole più eque del caso medio)
quali rilevabili nel momento in cui si tratta di applicare quelle clausole
ovvero intendesse sposare e recepire proprio quelle regole di base vigenti
nel momento della introduzione delle clausole, con esclusione del
recepi-mento automatico di qualsiasi loro successivo cambiamento.
Il problema enunciato, se fosse da risolversi esclusivamente interpretando
la volontà dei soci che introdussero le clausole, si ridurrebbe ad una
quaestio facti. Ma in contrario va ricordato che, allorché viene in
considerazione la ricostruzione del senso di una clausola statutaria,
occorre non trascurare che:
1.i) la clausola potrebbe essere stata introdotta con il dissenso o la non
partecipazione alla decisione di alcuni soci, i quali comunque non possono
sottrarsi agli effetti di una clausola che altri ha voluto;
ii) la compagine sociale, nel momento dell’applicazione della clausola,
potrebbe essere (in tutto o in parte) diversa da quella che aveva introdotto
la clausola, la cui effettiva volontà, in tal caso, sarà con buone
probabilità ignota ai soci attuali;
iii) quand’anche nel momento dell’applicazione della clausola la compagine
sociale sia la medesima che l’ha introdotta all’unanimità, in primo luogo è
possibile che nessuna scelta consapevole sia stata compiuta dai soci al
momento della sua introduzione e in secondo luogo va considerato che al
rispetto e alla portata della clausola (specie per le conseguenze che
possono attenere alla validità e alla stabilità delle deci-sioni sociali,
nonché ai diritti/obblighi sociali e, quindi, al valore delle
partecipazioni) possono essere interessati anche diversi soggetti terzi (es.
contraenti con la società, enti pubblici, aspiranti soci): e non sembra
possibile assegnare ad una stessa clausola significati diversi a seconda che
vengano o no in evidenza profili che trascendono gli interessi dei soci che
l’hanno introdotta; iv) tra i terzi interessati è inclusa l’autorità
competente ad effettuare il controllo di legalità/iscrivibilità delle
delibere che vi sono soggette (là dove la clausola incida
sulla conformità della delibera allo statuto), la quale autorità - anche per
il breve termine entro il quale quel controllo va effettuato – non può che
basare la propria attività di controllo sul testo statutario, non avendo in
genere strumenti, alternativi o integrativi rispetto allo statuto, per
ricostruire la volontà sottostante alla clausola;
v) nemmeno è sempre possibile riconoscere dal testo statutario quale fosse
l’assetto normativo di riferimento all’epoca della introduzione della
clausola: mentre il rinvio ad un articolo che non regola più la materia
affrontata nella clausola statutaria (es. art. 2486, nell’ambito della
determinazione dei quorum decisionali nella s.r.l., ora contenuti nell’art.
2479-bis; art. 2410, per i limiti all’emissione delle obbligazioni, ora
contenuti nell’art. 2412) mette in allerta il suo lettore, la modifica di
una norma dispositiva senza spostamento ad altra sede della regolamentazione
della materia (es. elimi-nazione del deposito delle azioni per l’intervento
in assemblea nell’art. 2370 c.c.; modifica dei presupposti per l’assemblea
totalitaria nell’art. 2366; modifica dei limiti alla rappresentanza in
assemblea nell’art. 2372) non è percepibile da chi, nell’interpretare una
clausola di rinvio ad una precisa disposizione di legge (es. rinvio al
predetto art. 2370 circa le regole di legittimazione all’intervento in
assemblea), non può vedersi addossato il gravoso onere di verificare quale
fosse il testo della norma richiamata alla data della creazione della
clausola di rinvio (ma, d’altro canto, la ricostruzione del senso della
clausola non può variare in relazione alla riconoscibilità o non
riconoscibilità delle modifiche delle norme di legge richiamate).
Tutto ciò, che vale in modo identico per s.p.a. e s.r.l., depone per la
necessità che l’interpretazione della clausola statutaria sia condotta
sempre con criteri oggettivi, avendo come termine di riferimento il testo
statutario nella sua interezza, testo al quale lo stesso legislatore concede
assoluta prevalenza persino rispetto all’atto costitutivo
(cfr. art. 2328, ult. comma, in tema di s.p.a., con disposizione
suscettibile di essere estesa ad ogni altro tipo capitalistico e alle
cooperative, data la identità dei presupposti), a dimostrazione che su ogni
considerazione di ordine storico-soggettivo deve prevalere per ragioni di
certezza e generale affidamento quanto risulta dal documento statutario
quale complesso delle regole tempo per tempo vigenti e facilmente
accertabili.
Il significato della singola clausola di rinvio deve allora essere
ricostruito alla luce del modo con il quale vengono richiamate le norme di
legge. Sotto tale profilo si danno le ipotesi:
(a) del rinvio generico alla legge tout court o alla normativa regolante il
tipo sociale interessato (es. rinvio alle norme in tema di s.r.l. o di s.p.a.)
o ad un determinato settore normativo (es. norme in tema di controllo sulla
gestione o di obbligazioni);
(b) del rinvio a precisi articoli individuati con il proprio numero (es.
artt. 2486, 2370, 2410, 2372) o con altro sistema identificativo, come la
rubrica;
(c) del rinvio attuato mediante riproduzione integrale o sintetica o
parafrastica del contenuto di una disposizione, sia o no preceduta o seguita
dal richiamo all’articolo che la contiene (o la conteneva).
Nelle ipotesi (a) e (b) quanto sopra rilevato porta ad aggiornare il
richiamo normativo sulla base delle modifiche intervenute, applicando il
diritto vigente alla data di applicazione della clausola, quantunque
difforme da quello vigente al tempo della sua creazione e indipendentemente
dal fatto che tale diversità emerga per il rinvio a disposizioni ormai
palesemente fuori contesto (il rinvio agli artt. 2486 e 2410 va quindi oggi
inteso come rinvio agli artt. 2479-bis e 2412) o non emerga affatto (es.
artt. 2370, 2372), se non in forza di inesigibili indagini storiche. Ciò a
meno che non risulti dallo
statuto medesimo una esplicita esclusione delle future modifiche
(derogabili) delle norme di rinvio, come avverrebbe ove vi fosse una
clausola statutaria che per singole ipotesi o in generale precisasse che i
rinvii alla legge ivi contenuti vadano intesi come rinvii proprio alla legge
esistente alla data di redazione dello statuto o di particolari clausole
(che allora dovrebbe opportunamente risultare in statuto) con esplicito
lecito rifiuto di automatici aggiornamenti.
Viceversa nell’ipotesi (c) la riproduzione (totale, sintetica o
parafrastica) del testo normativo va oggettivamente interpretata come
opzione statutaria per il diritto dell’epoca, con esclusione dell’automatico
recepimento (ove consentito) di future modifiche, e ciò indipendentemente
dalle ragioni storiche per cui il redattore della clausola si è orientato
per quella riproduzione (le quali potrebbero consistere nella volontà di
rendere immodificabile per via extraassembleare la regola prescelta, ma
potrebbero anche ridursi al solo scopo di più agevole rinvenimento e più
sicura memoria della re-gola di legge). Tali ragioni, infatti, per
definizione non contano per chi ritenga doveroso adottare un criterio
rigorosamente oggettivo di interpretazione del testo statutario e debba
allora rilevarne la portata letterale in modo da tutelare l’affidamento che
vi si può ragionevolmente riporre, di là dalle difficilmente ricostruibili
volontà di chi ne è
autore (le quali potranno semmai rilevare su altri piani, come quello della
pretesa, fondata sulla regola della buona fede, ad un adeguamento dello
statuto in linea con le volontà e gli accordi iniziali). Anche in tal caso,
è ovvio, l’attenta lettura del testo statutario potrebbe capovolgere l’esito
interpretativo, ove dallo stesso fosse chiaramente e oggettivamente
rilevabile che la riproduzione della iniziale regola di legge non risponde
all’intento di escludere l’automatico recepimento delle sue future
evoluzioni.
92. Deroga al divieto statutario di trasferimento delle
partecipazioni (artt. 2355 bis - 2469 c.c.)
Non è sufficiente il consenso dei soci, espresso al di fuori di un'assemblea
straordinaria (nella s.p.a.) o di un'assemblea che deliberi con le
maggioranze e con le forme necessarie per modificare l'atto costitutivo
(nella s.r.l.), per trasferire con effetto verso la società le azioni o le
partecipazioni la cui circolazione è vietata dallo statuto in conformità
al disposto degli articoli 2355 bis, comma 1, o 2469 c.c..
Nella s.p.a. è comunque legittima la clausola che - nel limite temporale di
cinque anni previsto dall'art. 2355 bis, comma 1, c.c. - preveda il divieto
del trasferimento delle azioni e nel contempo l'ammissibilità del
trasferimento stesso in presenza del consenso dei soci.
Nella s.r.l. la medesima clausola determina il diritto di recesso ai sensi
dell’articolo 2469, comma 2, salva la possibilità di escluderlo
limitatamente ad un periodo massimo di due anni.
MOTIVAZIONE
Il divieto statutario di trasferimento delle partecipazioni ha trovato
spesso applicazione nella prima prassi societaria post-riforma: può accadere
che, introdotto nello statuto il divieto di trasferimento, si manifesti la
necessità o l'opportunità di trasferire delle partecipazioni e che tutti i
soci si dichiarino disponibili "una tantum" a consentire
tale trasferimento.
Occorre a nostro avviso considerare separatamente l'ipotesi in cui la
clausola de qua sia formulata in pedissequa aderenza alle norme di legge
dalla diversa ipotesi in cui la clausola sia redatta in modo tale da
consentire il trasferimento in presenza di eventi determinati, dei quali il
più usuale e frequente è rappresentato dal consenso
degli (altri) soci.
Partendo dalla prima ipotesi, può apparire quantomeno oneroso stabilire la
necessità di una doppia modifica statutaria da parte dell'assemblea - che
dovrebbe prima sopprimere il divieto di trasferimento per reintrodurlo una
volta che sia stata realizzata l'operazione desiderata.
Giova ricordare che la disciplina legale prevista per le modificazioni
dell’atto costitutivo trova applicazione soltanto nei confronti delle
clausole di cui sia riconosciuta la natura statutaria in senso proprio, al
di là del loro formale inserimento nel documento: nei limiti della presente
indagine e per quanto interessa l’attività di controllo notarile, si può
ragionevolmente affermare che il divieto di trasferimento delle
parteci-pazioni, se rivolto genericamente ai soci o ad una categoria di
azioni, è patto di natura sociale, assoggettato alla relativa disciplina.
Pertanto, in quanto clausola statutaria contenente un patto sociale, il
divieto di trasferimento potrà essere disatteso soltanto utilizzando il
procedimento decisionale proprio dell'organizzazione corporativa (e cioè la
deliberazione collegiale) e risulterà comunque operante nei confronti
dell’organo amministrativo, poichè gli amministratori sono tenuti a
conformare il loro operato allo statuto in senso materiale (v. art. 2392,
comma 1, c.c.); sarà così fonte di responsabilità per gli amministratori
stessi iscrivere
nel libro soci il trasferimento effettuato – seppur con il consenso
totalitario dei soci – senza la preventiva abrogazione della clausola.
Affermata l’inderogabilità occasionale in via extra assembleare del divieto
di trasferimento in relazione alle clausole formulate in pedissequa aderenza
alle norme di legge, resta da esaminare la seconda ipotesi e cioè se alla
relativa problematica si possa ovviare mediante l’inserimento nella clausola
stessa dell’eccezione al suo operare, che consisterà il più delle volte,
come detto, nella necessità del consenso al trasfe-rimento da parte di tutti
(od alcuni) degli altri soci, ma che potrebbe anche essere rappresentata, ad
esempio, dalla inapplicabilità del divieto ad alcune fattispecie negoziali
di trasferimento (il pegno, la donazione...) ovvero a trasferimenti operati
a favore di determinati soggetti o categorie di soggetti (i soci, le società
da questi controllate...). Tali casi, della cui legittimità non si può
dubitare (atteso che siffatte esclusioni convenzionali dal divieto
statutario di trasferimento si sostanziano in divieti di alienazione
oggettivamente o soggettivamente parziali) differiscono però dalla clausola
che preveda l'espressione di un consenso al fine del legittimo trasferimento
della partecipazione, in quanto, solo se così formulata la clausola de qua
risulta difficilmente distinguibile
dalla (ed anzi sostanzialmente equiparabile alla) clausola di mero
gradimento, di guisa che soltanto in tale ipotesi saranno applicabili le
"sanzioni" previste dall'ordinamento per l'impedimento all'esercizio del
diritto di exit, e cioè inefficacia della clausola inserita nello statuto di
s.p.a. (art. 2355 bis, comma 2, c.c.) o diritto di recesso nel caso di
s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c ).
Tuttavia proprio questa sostanziale equiparazione alla clausola di mero
gradimento, e quindi l'applicabilità (in toto) della disciplina inderogabile
in tema di trasferibilità delle partecipazioni, consente a nostro avviso
almeno due considerazioni.
La clausola che vieta il trasferimento delle partecipazioni salvo il
consenso degli altri soci, inserita nello statuto di s.p.a. (con azioni
nominative o non emesse), è efficace quando il divieto è contenuto nel
limite temporale di cinque anni ed analogamente, se prevista nello statuto
di s.r.l., può essere accompagnata all’esclusione del diritto di recesso nel
limite temporale di due anni; è palese infatti, anche in tema di s.p.a., che
l'incidenza del vincolo apposto in tali ipotesi alla circolazione della
partecipazione (consenso degli altri soci o, se si vuole, mero gradimento) è
comunque di grado inferio-re al divieto assoluto di trasferibilità.
Quando invece non siano espressi limiti temporali di operatività conformi a
quelli di cui all’articolo 2355 bis, nella s.p.a. la clausola sarà efficace
unicamente nell'ipotesi in cui sia prevista l'applicazione, per il caso di
mancato consenso trasferi-mento, dei "correttivi" indicati nell'art. 2355
bis stesso, comma 2, c.c. e cioè obbligo di acquisto a carico della società
o degli altri soci oppure diritto di recesso dell'alienante. Ad identiche
conclusioni questa Commissione è del resto già pervenuta in tema di
prelazione impropria (vedi massime 85-86); si ricordano inoltre i principi
affermati in tema di gradimento nelle massime 31, 32, 33, 34.
93. Riduzione "effettiva" del capitale durante la fase
di liquidazione (artt. 2445, 2482, 2488 e 2491 c.c.)
E' legittima la delibera di riduzione del capitale sociale ai sensi degli
artt. 2445 e 2482 c.c. adottata durante la fase di liquidazione della
società, fermo restando che la sua esecuzione mediante rimborso ai soci o
liberazione degli stessi dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora
dovuti è soggetta ai limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2491
c.c..
MOTIVAZIONE
Con la riforma del diritto societario la disciplina della riduzione
effettiva del capitale sociale è radicalmente cambiata; la nuova normativa
infatti, contenuta per le spa nello stesso art. 2445 c.c. e riprodotta per
le srl, anche se con alcune differenze, nell'art. 2482 c.c., ha fatto venir
meno il principale e caratterizzante requisito, quello dell'esuberanza del
capitale, sul quale si era fondata tutta la dottrina (e la giurispru-denza)
nella ricostruzione della ratio e dei limiti dell'istituto. Prima
dell'entrata in vigore della riforma, lo stretto legame fra oggetto sociale
e congruità dei mezzi a disposizione della società per perseguirlo,
sottinteso e fondante la legittimità della delibera disciplinata dall'art.
2445 c.c. nel testo previgente, aveva indotto gran parte della
giurisprudenza e parte della dottrina a sostenere l'incompatibilità
fra la delibera di riduzione del capitale per "esuberanza" e la fase di
liquidazione, incompatibilità motivata sostanzialmente da due
considerazioni:
- l'impossibilità di valutare l'esuberanza del capitale rispetto ad un
oggetto non più perseguibile (essendo invece "scopo" della società in
liquidazione appunto la liquidazione del proprio patrimonio, in primo luogo
per la soddisfazione dei creditori ed in secondo luogo per l'attribuzione
del residuo ai soci);
- il divieto di ripartizione dei beni sociali ai soci prima del
soddisfacimento dei creditori - o dell'accantonamento delle somme necessarie
a tal fine (art. 2280 c.c.), divieto sanzionato anche penalmente.
Venuto meno il requisito dell'esuberanza, ci si è interrogati sulla
eventuale permanenza di presupposti e requisiti di validità della delibera
di riduzione effettiva del capitale e si è giunti alla conclusione che
questa, come ogni altra delibera, debba essere giustificabile nell'ottica
dell'interesse sociale, anche solo nel senso di non porsi in contrasto con
esso.
Nella fase di liquidazione detto interesse non si identifica più col
perseguimento dell'oggetto sociale (più specificamente con "l'esercizio ...
di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili") ma diventa
l'ottenimento del miglior risultato economico attraverso non solo la
liquidazione delle attività ma anche la riduzione dei costi e la gestione
"in economia" della società (come emerge con chiarezza dal principio per cui
anche gli amministratori, fin dal verificarsi della causa di scioglimento,
devono dedi-7.carsi esclusivamente alla "conservazione dell'integrità e del
valore del patrimonio sociale").
Giova ricordare al proposito che anche il Tribunale di Milano si era
espresso in favore di delibere che portassero ad una riduzione dei costi
ordinari di gestione delle società in liquidazione, ammettendo sia la
trasformazione che la riduzione di capitale per perdite.
La riduzione volontaria del capitale può essere strumentale alla riduzione
dei costi di gestione, facendo venir meno i presupposti (eventualmente
abbinata anche ad una delibera di trasformazione - da spa ad srl) per
l'obbligo di nomina del collegio sindacale.
In fase di liquidazione c'è un'inversione degli interessi tutelati: in primo
luogo quello dei creditori al proprio soddisfacimento, in secondo luogo e
subordinatamente quello dei soci al riparto del residuo. Va considerato,
peraltro, che l'operazione di riduzione "effettiva" del capitale sociale è
caratterizzata da una tutela dei creditori sociali, che si realizza
attraverso il loro diritto di opporsi alla delibera, addirittura più
incisiva di quella ad essi fornita in relazione alla liquidazione, se si
considera che i creditori non hanno alcuna possibilità di assumere
iniziative rispetto all'atto ultimo della liquidazione, la redazione e la
presentazione del bilancio finale, la cui impugnativa è prerogativa
esclusiva dei soci.
Il secondo principale argomento addotto ante riforma a sostegno della tesi
dell'inammissibilità di delibere come quella in esame, e cioè il divieto di
distribuzione ai soci di anticipi sul riparto finale (tesi peraltro da
taluni ridimensionata già ante riforma col correttivo della ripetibilità di
quanto eventualmente attribuito ai soci), sembra superato dal secondo comma
dell'art. 2491 c.c., ove appunto si ammette la possibilità di riparto tra i
soci di anticipi sul risultato della liquidazione, a condizione che dai
bilanci risulti permanere la disponibilità di somme sufficienti al pagamento
dei creditori.
Date le considerazioni che precedono, sembra possibile ammettere che la
delibera di riduzione effettiva del capitale nella fase di liquidazione sia
legittima, fermo rimanendo che, come si desume dall'art. 2491 c.c., solo i
liquidatori potranno poi valutare l'esistenza dei presupposti, anch'essi
ricavabili dall'art. 2491 c.c., per anticipare, in esecuzione della delibera
di riduzione del capitale, la restituzione ai soci di attività sociali.
Resta quindi responsabilità dei liquidatori verificare, una volta che la
delibera di riduzione del capitale sia divenuta eseguibile, che sussistano
le condizioni per la materiale esecuzione del rimborso e cioè che questo non
incida sui mezzi necessari al soddisfacimento dei creditori sociali; qualora
le condizioni previste dall'art. 2491 c.c. non sussistano, i liquidatori
potranno accantonare le somme da rimborsare ai soci in una riserva
"indisponibile" fino al termine della liquidazione ovvero, in analogia con
quanto previsto dall'art. 2491 c.c., richiedere la "prestazione da parte dei
soci di ido-nee garanzie" per l'eventuale restituzione delle somme
incassate.
94. Rinvio dell'assemblea(art. 2374 c.c.)
Il rinvio dell'assemblea, sia esso disposto ai sensi dell'art. 2374 c.c. su
richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve avvenire
con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui i lavori
assembleari dovranno proseguire: in difetto la nuova riunione costituirà
altra assemblea e non prosecuzione della precedente.
MOTIVAZIONE
L'art. 2374 c.c. disciplina l'ipotesi in cui i soci, intervenuti in una
assemblea regolarmente costituita, che rappresentino almeno un terzo del
capitale rappresentato in assemblea, chiedano, dichiarandosi non
sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, un rinvio
dell'assemblea stessa di non oltre cinque giorni.
Dottrina, giurisprudenza e prassi hanno ritenuto che la maggioranza possa
comunque avvalersi della facoltà di rinvio dell'assemblea anche fuori di
tali ipotesi e senza la limitazione temporale ivi prevista, anche se si
discute in dottrina circa i limiti di tale facoltà.
In entrambi i casi si deve comunque trattare di un "rinvio" dell'assemblea
che, già regolarmente costituita, prosegue i suoi lavori, senza tenere conto
della mancanza di continuità temporale e/o spaziale e non già di una nuova
forma "atipica" di convocazione assembleare lasciata alla discrezionalità
dell'assemblea che la dispone.
Da questa premessa discende che la decisione di rinviare l'assemblea deve
indicare gli elementi necessari e sufficienti perché i soci presenti in
assemblea, al momento del rinvio, siano in grado di partecipare alla
prosecuzione dei lavori assembleari. Non può peraltro negarsi la legittimità
di una deliberazione di rinvio che obblighi gli amministratori ad informare
del rinvio i soci non intervenuti o a "ricordare" a tutti i soci la data ed
il luogo del rinvio stesso, già disposti dall'assemblea.
Non può invece ritenersi sufficiente una deliberazione che disponga il
rinvio entro un certo termine lasciando all'organo amministrativo il
potere-dovere di stabilire la data e/o il luogo in cui dovrà tenersi la
riunione.
In tal caso si tratta non già di un rinvio, ma della vera e propria
convocazione di una nuova riunione demandata agli amministratori senza
rispettare le norme di legge e/o dello statuto e quindi al di fuori delle
norme inderogabili fissate dall'ordina-mento per la convocazione.
Qualora quindi la "nuova" riunione si tenga ugualmente, l'assemblea non
potrà considerarsi "regolarmente convocata" (se ciò non è avvenuto nel
rispetto delle norme di legge e di statuto) e potrà svolgersi solo se
l'assemblea sia da considerarsi totalita-9.ria, non potendosi qualificare
tale riunione come prosecuzione di pregressa assemblea
regolarmente convocata.
95. Clausole limitative della circolazione di
partecipazioni sociali, applicabili solo a determinate categorie di azioni o
a singoli soci (artt. 2348, 2355-bis, 2468 e 2469 c.c.)
E' legittima la previsione statutaria di diverse regole di circolazione
delle azioni di s.p.a. o delle partecipazioni di s.r.l., che siano
applicabili non già a tutte le azioni o partecipazioni emesse dalla società,
bensì solo ad alcune di esse.
Tale facoltà – che incontra ovviamente i medesimi vincoli imposti dalla
legge per la generalità delle azioni o partecipazioni sociali – può
riguardare sia le clausole comportanti limiti alla circolazione in senso
proprio (ad es. prelazione, gradimento, etc.), sia le altre clausole
riguardanti in senso lato il trasferimento delle azioni (ad es. tecniche di
rappresentazione delle azioni, riscatto, recesso convenzionale, etc.).
In queste circostanze, il diverso regime di circolazione dà luogo: (i) nella
s.p.a., a diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., ciascuna
delle quali caratterizzata dalle regole statutarie ad essa applicabili; (ii)
nella s.r.l., a diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c.,
spettanti ai singoli soci cui si applica il diverso regime di circolazione.
MOTIVAZIONE
L'ampliamento dell'autonomia statutaria nella determinazione del contenuto
delle partecipazioni sociali e dei diritti dei soci, sia nella s.p.a. che
nella s.r.l., in seguito alla riforma del 2003, non dovrebbe lasciare più
dubbi sulla facoltà (peraltro già ampiamente riconosciuta ante riforma) di
differenziare, nell'ambito della medesima compagine sociale, il regime di
circolazione delle azioni o quote sociali.
Ciò può anzitutto concretarsi, con riferimento alle clausole più comunemente
utilizzate, nell'applicazione di un determinato vincolo al trasferimento
delle partecipazioni solo nei confronti di una parte delle azioni o di
taluno dei soci nella s.r.l.. Oppure, con un maggior grado di complessità,
potrebbe dar luogo all'attribuzione differenziata di diverse posizioni
giuridiche soggettive, inerenti o derivanti dalle clausole limitative della
circolazione, nei confronti di più categorie di azioni o nei confronti di
diversi soci: si pensi ad esempio alla clausola di prelazione che vincoli
solo una parte delle azioni, ma attribuisca il diritto di prelazione solo ad
un'altra categoria di azioni. Lo stesso meccanismo potrebbe del resto avere
ad oggetto altre tipologie di vincoli, nonché applicarsi, mutatis mutandis,
ai soci di s.r.l..
Che simili differenziazioni dei regimi o dei limiti alla circolazione delle
azioni, nell'ambito della medesima società, siano consentiti, come si diceva
poc'anzi, non dovrebbe essere revocato in dubbio. Ciò a maggior ragione dopo
il d.lgs. 6/2003, che offre qualche ulteriore spunto argomentativo in più,
sì da non potersi più proporre la tesi restrittiva, invero già minoritaria
prima della riforma. Basti pensare, ad esempio, al fatto che la stessa legge
prevede la possibilità di applicare la clausola di riscatto –che in senso
lato incide sul trasferimento delle azioni -anche ad una categoria di
azioni, e non solo a tutte le azioni, come pure la norma espressamente
prevede (art. 2437- sexies c.c.).
L'altro aspetto su cui si sofferma la massima concerne la qualificazione
della situazione che viene a crearsi con le clausole di cui si discute. Si
afferma in particolare, per ciò che concerne le s.p.a., che esse danno luogo
a vere e proprie categorie di azioni, ai sensi dell'art. 2348 c.c.,
accedendo così alla tesi che interpreta in senso estensivo il concetto di
“diritti diversi”, quale fondamento della nozione di categoria di azioni,
ossia nel senso più generale di qualsiasi situazione giuridica soggettiva
spettante al possessore delle azioni, in dipendenza di una norma statutaria
avente come destinarie
solo una parte e non tutte le azioni emesse dalla medesima società. Con
riferimento alla s.r.l., invece, l’attribuzione di diritti diversi ad una
parte della compagine sociale passa in linea di principio attraverso
l’istituto dei “diritti particolari dei soci”, di cui all’art. 2468, comma
3, c.c., il cui contenuto non va inteso limitato alle sole materie degli
utili e dell’amministrazione, come si è avuto modo di sostenere in altra
occasione in queste stesse massime (v. massima n. 39).
96. Efficacia delle sottoscrizioni di aumenti di
capitale, prima del termine finale di sottoscrizione (artt. 2439, 2444,
2481-bis, c.c.)
E’ legittima la clausola della deliberazione di aumento di capitale sociale
a pagamento, con la quale (salvi gli effetti dell’iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione medesima, ai sensi dell’art. 2436, comma
5, c.c.) si stabilisca, in caso di aumento scindibile, l’immediata efficacia
di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione – anche
prima del termine finale di sottoscrizione, prima del termine per
l’esercizio del diritto di opzione e prima dell’integrale sottoscrizione
dell’aumento deliberato – con conseguente attribuzione, al momento stesso
della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa
legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.
In mancanza di espressa clausola che regoli l’efficacia nel tempo delle
sottoscri-zioni (nel senso di cui sopra ovvero prevedendo la possibilità di
eseguire “per tranches” la delibera di aumento), si deve ritenere che le
sottoscrizioni degli aumenti di capitale sociale a pagamento, sia scindibili
che inscindibili, producano i loro effetti a decorrere
dall’integrale sottoscrizione dell’aumento, ovvero, in caso di aumento
scindibile sotto-scritto solo in parte, a decorrere dallo spirare del
termine finale di sottoscrizione.
MOTIVAZIONE
La prima parte della massima afferma la legittimità della clausola della
delibera di aumento, mediante la quale si prevede l’efficacia immediata
delle sottoscrizioni anche parziali, in caso di aumento scindibile.
L’assunto è persino scontato per quella parte della dottrina, seguita da
alcune pronunce giurisprudenziali di merito, che ritiene essere proprio
questo, in mancanza di contraria disposizione della deliberazione di
aumento, il regime legale applicabile ad ogni ipotesi di aumento scindibile
del capitale sociale.
Ciò nondimeno, l’espressa affermazione di tale principio, nonché
l’affermazione della legittimità della previsione di immediata efficacia
delle sottoscrizioni anche prima del termine di esercizio del diritto di
opzione, paiono quantomeno opportune per superare i dubbi nascenti da altre
posizioni dottrinali, più o meno rigide, a parere delle quali: (i) il
termine iniziale di efficacia delle sottoscrizioni coinciderebbe con la
conclusione dell’operazione e sarebbe materia non modificabile dalla
deliberazione assembleare, risultando altrimenti compromesso il principio di
parità di trattamento dei soci, alcuni dei quali potrebbero disporre dei
diritti sociali prima di altri; oppure (ii) il termine iniziale di efficacia
dell’aumento e delle singole sottoscrizioni, pur determinabile
dall’autonomia negoziale in sede di deliberazione di aumento, non potrebbe
essere posto prima del termine finale di esercizio dell’opzione e che
l’efficacia “progressiva”, dopo tale termine, non potrebbe eccedere la
periodicità prevista dall’art. 2420-bis, comma 4, c.c., ovverosia ogni sei
mesi.
Quanto sopra affermato, in ogni caso, va poi combinato sia con il principio
dell’efficacia “costitutiva” dell’iscrizione della delibera di aumento nel
registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c. (di guisa che
l’efficacia propria delle sottoscrizioni non potrà comunque precedere detta
iscrizione; sul tema v. la massima n. 7), sia con il problema della natura
reale o consensuale della sottoscrizione dell’aumento di capitale (dal quale
dipende l’efficacia della sottoscrizione a seconda che sia o meno
accompagnata dal contestuale conferimento nella misura richiesta dalla
legge). Temi,
questi, sui quali non ci si sofferma ovviamente nell’ambito della massima,
né della relativa motivazione.
Al fine di argomentare la legittimità della clausola illustrata nella prima
parte della massima, può invece essere utile in questa sede ricapitolare
brevemente i diversi passaggi della fase esecutiva degli aumenti di capitale
a pagamento, in tutte le ipotesi in cui non vi sia, contestualmente alla
deliberazione stessa di aumento, l’integrale sottoscrizione e liberazione
delle azioni o quote di compendio dell’aumento. Essi possono così
sintetizzarsi:
(a) iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento
(per semplicità la si ipotizza precedente ai successivi passaggi, stante
quanto sopra ricordato in ordine all’efficacia dell’iscrizione ai sensi
dell’art. 2436, comma 5, c.c.);
(b) offerta in opzione delle azioni o quote di nuova emissione: essa
consiste in una dichiarazione dell’organo amministrativo, rivolta ai soci,
con la quale si apre la fase esecutiva dell’aumento, precisandosi (ove non
fossero compiutamente determinati dall’assemblea) il quantitativo offerto,
il prezzo di sottoscrizione, le modalità di versamento,
il termine iniziale a decorrere dal quale la società riceverà le
sottoscrizioni, il termine finale per l’esercizio dell’opzione, etc.;
l’offerta viene comunicata personalmente ai soci, nella s.r.l., mentre viene
iscritta nel registro delle imprese, nella s.p.a.;
(c) sottoscrizione delle azioni o quote (consistente nella dichiarazione di
acqui-sire un determinato numero di azioni o una determinata quota a fronte
del prezzo richiesto dalla società) e contestuale versamento (nelle misure
richieste dalla legge); le sottoscrizioni devono essere effettuate dopo
l’offerta in opzione, ed eventualmente decorso il termine iniziale fissato
dalla società per l’esercizio delle opzioni; sempre contestualmente alle
sottoscrizioni, debbono essere comunicate alla società le richieste di
avvalersi della prelazione sull’inoptato, ai sensi dell’art. 2441, comma 3,
c.c.;
(d) decorso del termine finale per l’esercizio dell’opzione, fissato
dall’assemblea o dall’organo amministrativo in sede di offerta di opzione,
nel rispetto del termine minimo dell’art. 2441, comma 2, c.c.;
(e) sottoscrizioni (e conferimenti) nell’esercizio delle prelazioni sull’inoptato,
da parte dei soci che ne abbiano fatto richiesta come sopra ricordato (per
semplicità si omette la diversa procedura operante per le società quotate);
(g) decorso del termine per la prelazione sull’inoptato, se determinato
direttamente nella deliberazione assembleare di aumento oppure
successivamente dall’organo amministrativo;
(h) collocamento (e relativa sottoscrizione e liberazione) delle azioni
eventualmente ancora non sottoscritte, ad opera dell’organo amministrativo,
secondo criteri e modalità che, in assenza di eventuali direttive o limiti
posti dalla deliberazione assembleare di nomina, vengono stabiliti
dall’organo amministrativo stesso nell’interesse della
società;
(i) decorso del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento,
necessariamente determinato dall’assemblea in sede di deliberazione di
aumento, trattandosi di elemento inderogabilmente richiesto dall’art. 2439
c.c. (e dall’art. 2481-bis c.c. per la s.r.l.); se l’aumento è inscindibile,
come prevede con regola suppletiva la norma appena citata, esso non produce
alcun effetto se entro detto termine non è integralmente sottoscritto:
l’intera procedura viene pertanto travolta sin dall’origine, con la
conseguenza che neppure le sottoscrizioni producono alcun effetto e i
versamenti eseguiti
debbono essere restituiti ai sottoscrittori; in ogni altro caso (aumento
inscindibile integralmente sottoscritto, aumento scindibile integralmente
sottoscritto ed aumento scindibile parzialmente sottoscritto), l’aumento
consegue il proprio obbiettivo e di ciò occorre dare pubblicità, secondo
quanto indicato di seguito;
(m) iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di avvenuta
sottoscrizione, imposta per la s.p.a. dall’art. 2444 c.c. e per la s.r.l.
dall’art. 2481-bis, comma 6, c.c., nonché deposito nel registro delle
imprese del testo di statuto riportante la cifra aggiornata del capitale
sociale sottoscritto, richiesto dall’art. 2436, comma 6, c.c., in tema di
s.p.a. ed applicabile per rinvio anche alla s.r.l.; tali adempimenti debbono
essere eseguiti “nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione” (art. 2444,
comma 1, c.c.) e contestualmente tra loro, dovendosi applicare anche in tale
circostanza l’art. 14, comma 5, d.p.r. 581/1995 (regolamento istitutivo del
registro delle imprese), laddove prevede che il deposito dello statuto
aggiornato va effettuato con la medesima domanda con cui si chiede
l’iscrizione della deliberazione modificativa (qui sostituita dalla domanda
di iscrizione dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’aumento di
capitale);
eseguita tale iscrizione, e solo dopo tale momento, l’aumento di capitale
“può essere menzionato negli atti della società” (art. 2444, comma 2).
Ciò ricordato in ordine ai vari passaggi della fase esecutiva dell’aumento,
si può cercare di argomentare quanto affermato nella prima parte della
massima. Anzitutto va sgombrato il campo dal possibile equivoco che
l’adempimento pubblicitario da ultimo menzionato sub (m), previsto dall’art.
2444 c.c., abbia impatto alcuno sul tema dell’efficacia della deliberazione
di aumento e delle relative sottoscrizioni. La norma invero, nell’affermare
che solo dopo tale adempimento l’aumento “può essere menzionato negli atti
della società” si pone sul medesimo piano di quanto prescrive l’art. 2250
c.c. in ordine all’obbligo di indicare l’ammontare del capitale sociale
negli “atti e nella cor-rispondenza” della società. Dal combinato disposto
delle due norme, in altre parole, deriva che: (i) per l’indicazione del
capitale sottoscritto occorre far riferimento
all’ammontare risultante dall’atto costitutivo e dai successivi eventuali
aumenti, solo dopo l’iscrizione dell’avvenuta sottoscrizione ex art. 2444
c.c.; (ii) per l’indicazione del capitale versato si deve far riferimento
agli effettivi versamenti via via eseguiti dai soci; (iii) per la
determinazione del capitale esistente ci si può (e deve) limitare
all’indicazione delle eventuali perdite, al netto delle riserve, risultanti
dall’ultimo bilancio, senza necessità di aggiornamenti in corso d’anno.
La norma pertanto non concerne gli effetti “sostanziali” dell’aumento, con
la conseguenza che, una volta integralmente sottoscritto, non dovrebbero
esservi dubbi sulla immediata efficacia del medesimo, sia per ciò che
concerne le partecipazioni sociali di nuova emissione (delle quali pertanto
i soci divengono titolari anche prima dell’iscrizione ai sensi dell’art.
2444 c.c., nonché legittimati all’esercizio dei relativi diritti sociali),
sia per ciò che riguarda l’ammontare del capitale sociale, con riguardo
tanto ai profili organizzativi della società (con la conseguenza, ad
esempio, che è sul
“nuovo” capitale che occorre calcolare i quorum assembleari in caso di
assemblee successive all’esecuzione dell’aumento, ma precedenti
all’iscrizione ex art. 2444 c.c.), quanto ai profili contabili (con la
conseguenza, ad esempio, che nel bilancio
dell’esercizio chiuso dopo l’integrale esecuzione dell’aumento, ma prima
dell’iscrizione ex art. 2444 c.c., dovrà essere indicato il nuovo ammontare
del capitale e non il precedente).
Sia detto per inciso che diversa ed opposta soluzione vale invece per
l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento di
capitale, quand’anche immediatamente eseguita, ai sensi dell’art. 2436,
comma 5, c.c. (v. sul punto la già ricordata massima n. 7).
Detto ciò, non sembrano esservi ostacoli a che l’assemblea dei soci (o
l’organo amministrativo in caso di delega) stabilisca espressamente che, in
caso di aumenti scindibili, l’efficacia di ciascuna sottoscrizione – una
volta effettuata l’iscrizione della delibera di aumento ai sensi dell’art.
2436, comma 5, c.c. – sia immediata e che per-tanto il socio acquisisca la
titolarità della partecipazione e la legittimazione all’esercizio dei
diritti sociali nel momento stesso della sottoscrizione, con i connessi
effetti anche sulla corrispondente variazione, di volta in volta,
dell’ammontare del capitale sociale (fermo restando che il termine di trenta
giorni da cui decorre l’obbligo di eseguire la pubblicità di cui all’art.
2444 c.c. decorre anche in tal caso o dall’integrale sottoscrizione o, in
caso di sottoscrizione non integrale, dallo spirare del termine finale per
la sottoscrizione).
Una simile clausola, infatti, non víola alcun inderogabile principio di
parità di trattamento dei soci, come pure da taluno asserito. Vero è che i
soci sottoscrittori possono trovarsi in posizioni differenti a seconda del
momento in cui esercitano il diritto di opzione, ma è altrettanto vero che
tutti i soci hanno la medesima facoltà di sottoscrivere sin da subito
l’aumento di capitale, essendo così rispettata la parità di trattamento nei
loro confronti. Anche il timore di possibili comportamenti abusivi,
attuabili in virtù di una simile clausola, non costituiscono un valido
argomento per affermarne l’invalidità, posto che rimangono in ogni caso, a
presidio degli interessi di tutti i soci, gli istituti generali per
difendersi contro l’uso distorto o abusivo da parte della maggioranza o
degli amministratori, a danni di una parte dei soci.
Né del resto pare possa ritenersi che la clausola in parola si ponga in
contrasto con la disciplina del diritto di opzione, qualora sia riferita
anche al periodo antecedente al termine assegnato ai soci per l’esercizio
del diritto di opzione, posto che nessun limite, né diretto né indiretto,
viene fatto gravare sui soci cui vengono offerte le azioni in
sottoscrizione. Neppure, infine, si vedono ragioni per applicare
analogicamente la cadenza semestrale prevista per la conversione delle
obbligazioni, sulla cui inderogabilità, del resto, può seriamente dubitarsi
anche nel suo campo di applicazione diretta.
La seconda parte della massima, invece, prende posizione in ordine al regime
applicabile qualora la deliberazione di aumento non disciplini espressamente
il profilo temporale di efficacia delle relative sottoscrizioni. A tal
riguardo, si sostiene che, nel silenzio della deliberazione di aumento, le
sottoscrizioni degli aumenti sia scindibili che inscindibili producano i
loro effetti a decorrere dall'integrale sottoscrizione dell’aumento, ovvero,
in caso di aumento scindibile sottoscritto solo in parte, a decorrere dallo
spirare del termine finale di sottoscrizione. Ciò in quanto:
- l'operazione di aumento del capitale sociale, in mancanza di diversa
volontà della società, sembra essere concepita dal legislatore come
un'operazione unitaria, oggetto di uno svolgimento e di un'esecuzione
unitari, destinati a produrre i propri effetti
simultaneamente, nel loro insieme, nei confronti della società emittente,
dei sottoscrittori e dei terzi;
-un conto è ammettere, ove la società ne ravvisi un particolare interesse,
che l'autonomia negoziale possa incidere sul meccanismo dell'aumento di
capitale, prevedendo espressamente l'efficacia immediata, a certe
condizioni, dell'aumento stesso; altro è invece individuare il sistema
applicabile in linea di principio in via suppletiva: quest'ultimo è
costituito, in primis, dalla regola dell'inscindibilità dell'aumento
(ipotesi nella quale l'efficacia immediata non è nemmeno disponibile, in
virtù di un'espressa determinazione della deliberazione di aumento), nonché,
in via di deroga, dalla eventuale
scindibilità, ipotesi nella quale l'autonomia negoziale può ulteriormente
derogare il sistema legale introducendo anche l'efficacia immediata, nel
corso dell'esecuzione dell'aumento, delle singole sottoscrizioni;
-sul piano degli interessi e dell'economia del procedimento, infine, va
sottolineato che (pur sempre ammettendosi, soprattutto nelle società chiuse,
la legittimità di clausole che disciplinano diversamente gli effetti della
procedura di aumento nel senso sopra precisato) è in un certo senso
"naturale", e corrispondente ad un ordinato svolgersi dell'operazione
straordinaria, il fatto che l'aumento produca effetto nello stesso momento
per tutti i soggetti coinvolti, e ciò sia per evitare diverse situazioni in
capo agli azionisti sottoscrittori in virtù del solo momento in cui hanno
effettuato la dichiarazione alla società, sia per non addossare alla società
un obbligo quotidiano di dar corso alle attività esecutive dell'aumento, ove
i soci ne facessero richiesta (annotazione sul libro dei soci, emissione dei
certificati azionari, etc.).
97.Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione
e scissione di società di persone (artt. 2501-quater, 2501-septies, 2502-bis
c.c.)
In caso di fusione o scissione cui partecipino società in nome collettivo o
in accomandita semplice, le norme contenute negli articoli 2501-quater c.c.
(redazione della situazione patrimoniale con l’osservanza delle norme sul
bilancio di esercizio), 2501- septies, comma 1, nn. 2 e 3, c.c. (bilanci
degli ultimi tre esercizi e situazione patrimoniale), e 2502-bis c.c.
(deposito e iscrizione della decisione di fusione insieme con i documenti
indicati nell’art. 2501-septies c.c.), devono essere coordinate, in
relazione alle società di persone, con l’art. 2217 c.c., il quale, nel
prescrivere la redazione dell’inventario, stabilisce i requisiti del
bilancio cui è tenuto l’imprenditore commerciale.
Tali requisiti -e non necessariamente quelli prescritti per il bilancio
delle società di capitali -devono perciò sussistere in ordine alla
situazione patrimoniale di fusione o di scissione ed ai bilanci degli ultimi
tre esercizi delle società in nome collettivo o in ac-comandita semplice che
partecipano alla fusione o alla scissione.
MOTIVAZIONE
La massima intende chiarire, con riferimento alle società di persone
commerciali, il significato delle locuzioni “situazione patrimoniale” e
“bilancio” che ricorrono nelle norme relative alla fusione (scissione).
L’omogeneità della disciplina della fusione (scissione) e la eterogeneità
delle discipline cui sono soggetti gli enti che vi partecipano richiedono
infatti di individuare un adeguato criterio di collegamento tra la prima e
le seconde.
Così, con riguardo alle società di persone commerciali, appare convincente
che nella redazione della situazione patrimoniale e – a maggior ragione –
dei bilanci degli ultimi tre esercizi non trovi applicazione quella parte
della disciplina del bilancio che è propria delle sole società di capitali,
e così, ad esempio, le norme che impongono la relazione
degli amministratori (art. 2428 c.c.) e dei sindaci (art. 2429 c.c.), quelle
sulla struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico (artt.
2423 ter e seguenti c.c.), e quelle che riguardano la redazione della nota
integrativa (artt. 2427 e 2427 bis c.c.).
D’altra parte, sembra necessario che le esigenze di informazione alla cui
soddisfazione è legato l’obbligo di redazione e deposito della situazione
patrimoniale di fusione (e scissione) e dei bilanci degli ultimi tre
esercizi, trovino riscontro. Nel caso di specie, sembra adeguato che ciò
avvenga con il rispetto degli adempimenti informativi concernenti
l’andamento patrimoniale, finanziario ed economico cui sono tenuti gli
imprenditori commerciali secondo il disposto dell’art. 2217 c.c.. Merita
infine di essere ricordato che: qualora la s.n.c. o la s.a.s. partecipante
alla fusione (e scissione) sia tenuta
alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le società per
azioni – ricorrendo i presupposti di cui all’art. 111 duodecies disp. att.
c.c. – a tale più elaborata redazione debbano attenersi i suoi
amministratori anche per la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501
quater c.c.; qualora alla fusione (scissione) participi una società
semplice, in relazione ad
essa, le norme in argomento devono essere coordinate con quelle che, per
tale tipo societario prevedono la redazione del rendiconto (artt. 2261 e
2262 c.c.).
98. Incorporazione di società posseduta al novanta per
cento dalla controllante totalitaria dell’incorporante (art. 2505 bis c.c.)
La disciplina relativa alla incorporazione di società possedute al novanta
per cento (art. 2505 c.c.) deve ritenersi applicabile in via analogica anche
in caso di fusione in cui la società incorporante sia interamente posseduta
da altra società che detenga almeno il novanta per cento della società
incorporanda.
MOTIVAZIONE
Il d.lgs. 6/2003 ha esteso alcune delle semplificazioni previste per
l’ipotesi di incorporazione di società interamente possedute alla fusione
per incorporazione di società possedute al novanta per cento dalla
incorporante.
La ratio di questa “semplificazione-agevolazione” risiede nel limitato peso
che i soci di minoranza hanno nel capitale della società destinata alla
incorporazione e nel fatto che la necessità del concambio riguarda soltanto
tale marginale porzione di capitale: di qui la possibilità di omettere la
nomina dell’esperto di cui all’art. 2501-sexies c.c., con l’introduzione,
peraltro, del contemperamento costituito dall’attribuzione ai soci di
minoranza del diritto di uscire dalla compagine sociale in cambio di un
corri-spettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
La massima n. 22 del 18 marzo 2004 ha sostenuto l’estensione delle
semplificazioni di cui all’art. 2505 c.c. ad altre fattispecie per le quali
sussiste una “eadem ratio”. Analoga estensione può operarsi per l’ipotesi di
incorporazione di società possedute al novanta per cento con particolare
riferimento al caso di incorporazione di società in cui il possesso del
novanta per cento del capitale della incorporanda risiede non già in capo
alla incorporante, ma in capo alla società che ne detiene l’intero capitale
sociale.
Anche in questo caso il concambio riguarda solo l’esigua parte del capitale
sociale detenuto dai soci di minoranza e la previsione normativa dell’art.
2505-bis c.c. tutela adeguatamente i soci di minoranza per i quali pare del
tutto irrilevante il fatto che il novanta per cento del capitale sociale sia
detenuto direttamente dalla incorporante o mediatamente attraverso la
società che la controlla.
99. Azioni riscattabili e introduzione della clausola di
riscatto(art. 2437-sexies c.c.)
La riscattabilità delle azioni a norma dell’art. 2437-sexies c.c., intesa
come soggezione delle stesse al potere di riscatto da parte della società o
dei soci, può essere una delle caratteristiche ovvero l'unica caratteristica
che le differenzia dalle altre azioni che compongono il capitale,
concretandosi in tal modo “categoria”, a norma dell’art. 2348 secondo
comma. La stessa riscattabilità può inoltre essere prevista quale condizione
in cui qualsiasi azione può incorrere, al verificarsi di particolari eventi
(ad esempio, a seguito del mancato rispetto del diritto di prelazione o di
altro vincolo statutario alla circolazione ovvero per il superamento di un
predeterminato limite di possesso, sia verso l'alto che ver-so il basso). La
soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto può essere stabilita,
oltre che in sede di atto costitutivo, anche con successiva modifica
statutaria, purché consti – ove si tratti di attribuire tale carattere ad
azioni già in circolazione -il consenso dei titolari di tali azioni. Le
azioni riscattabili possono essere invece previste con delibera assembleare
adottata con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello
statuto qualora:
-sia consentito (e non imposto) ai soci di trasformare le loro azioni in
azioni riscattabili ovvero
-si tratti di aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni
riscattabili, ovvero
-la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può
incorrere al verificarsi di particolari situazioni e -al momento
dell'inserimento -nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni (ad
esempio, qualora sia previsto che il riscatto possa operare in caso di
superamento di una determinata soglia di possesso azionaria, e
nessuno degli azionisti possieda, al momento dell’inserimento, quella
quota).
MOTIVAZIONE
La riforma – sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 39 della seconda
direttiva comunitaria - ha introdotto nelle regole della s.p.a. l’istituto
delle azioni riscattabili, prima di quell’epoca previsto - nel nostro
ordinamento - esclusivamente con riferimento ad una delle possibili forme di
acquisto delle azioni proprie, ai sensi dell’articolo
2357 bis. Nel diritto previgente la dottrina, tuttavia, aveva tentato di
ampliare gli esigui ambiti operativi tracciati dal diritto positivo,
ipotizzando la riscattabilità quale sanzio-e per il caso di inadempimento
dell’obbligo di prestazione accessoria, ai sensi dell’articolo 2345. La
fattispecie cui l’articolo 2437 sexies (e così la massima) si riferiscono è
quella
del riscatto per esercizio del relativo diritto potestativo da parte della
società (o dei soci diversi dal socio “riscattato”); non viene quindi in
considerazione la diversa situa-zione – pure considerata dalla dottrina – in
cui il diritto di essere riscattato è riconosciuto al socio, situazione
probabilmente più prossima al tema del recesso, e la cui diversa
qualificazione può produrre conseguenze applicative particolarmente
pregnanti (nell’ambito del recesso la società che si trova ad acquistare
azioni proprie non patisce il limite del 10 per cento del capitale sociale,
mentre questo limite opera in tema di esercizio del riscatto, come risulta
dal diverso tenore degli articoli 2437 sexies, ultimo periodo, e 2437 quater,
quinto comma).
La riscattabilità può concretare (anche l’unica) caratteristica idonea alla
sussistenza di categoria azionaria: a tale conclusione è possibile
legittimamente pervenire accedendo alla tesi – già condivisa da questa
commissione - che interpreta in senso estensivo il concetto di “diritti
diversi”, quale fondamento della nozione di categoria di azioni, ossia nel
senso più generale di qualsiasi situazione giuridica soggettiva (anche di
soggezione, così) spettante al possessore delle azioni, in dipendenza di una
norma statutaria avente come destinarie solo una parte e non tutte le azioni
emesse dalla
medesima società. D’altra parte, il riconoscimento della natura di
“categoria” (anche per gli effetti dell’articolo 2376) non è contestato
neppure alle azioni ordinarie, allorché, in costanza di particolari
prerogative positive riconosciute ad altra categoria azionaria, si profilino
esigenze di tutela dei diritti residuanti alle ordinarie stesse.
Questa ricostruzione, coerente con l’indicazione legislativa, è idonea a
consentire giusta applicazione dell’articolo 2376 - anche nel caso in cui la
riscattabilità concreti l’unica caratteristica particolare – qualora si
intendano modificare, in senso negativo, le regole della riscattabilità, e
così – ad esempio – qualora si deliberi sulla riduzione (nei limiti di
quanto di seguito indicato) del valore di liquidazione spettante alle azioni
riscattate.
Per altro verso, il tenore letterale dell’articolo 2437 sexies (“le
disposizioni….si applicano ….alle azioni o categorie di azioni…”) autorizza
ad ammettere la riscattabilità quale generica condizione in cui ciascuna
azione costituente il capitale sociale può incorrere, al verificarsi di
particolari eventi, quali individuati, a titolo esemplificativo, nella
massima.
È necessario chiarire che questa ipotesi, pur potendo teoricamente
riguardare (anche) l’intero capitale sociale, non è impedita – a livello
programmatico – dal limite del potere di acquisto al 10 per cento del
capitale sociale, come sopra indicato; questo limite, infatti, (ove
mancassero le condizioni diverse dall’acquisto delle azioni proprie per fare
luogo al riscatto) rileverebbe nel momento di esercizio del riscatto, non
impedendo invece la previsione statutaria di un riscatto potenzialmente
esuberante il noto limite di acquisto delle azioni proprie.
In tema di emissione di azioni riscattabili (ovvero di introduzione del
carattere della riscattabilità rispetto ad azioni già in circolazione), la
massima aderisce al (più prudente) indirizzo che, sostanzialmente, esclude
che ciò possa avvenire in mancanza del consenso del destinatario, fatto
riferimento – tra l’altro – alla discussa materia della cosiddetta
“conversione forzosa” in azioni di altra categoria, tema rispetto al quale
la materia de qua comporta l’ancor più delicato effetto della potenziale
estromissione dalla compagine sociale.
La massima non affronta, ma il tema è stato già esaminato dalla Commissione
e il relativo pensiero è trasfuso in altri precedenti (si vedano le massime
85 e 86 – relative alla cosiddetta prelazione impropria - e 88, relativa
alla covendita), la problematica relativa alla quantificazione del valore di
liquidazione; è da ritenersi che – tenuto conto di quanto prevede l’articolo
2437, ultimo comma - non possano essere statutariamente previsti criteri di
liquidazione dell’azione, in caso di riscatto, idonei a determinare
l’attribuzione di valori significativamente inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione delle regole legali in tema di recesso.
100. Amministratore persona giuridica di società di
capitali(artt. 2380-bis e 2475 c.c.)
E’ legittima la clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la
possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone
giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche (“amministratore persona
giuridica”), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche
disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni
amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della
funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente
alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse
responsabilità civili e penali
previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la
responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità
pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore sono eseguite nei
confronti sia dell’amministratore persona giuridica che della persona fisica
da essa designata.
MOTIVAZIONE
La massima, nell’affrontare il tema dell’amministratore persona giuridica di
società di capitali, suggerisce una soluzione sia sotto il profilo
dell’ammissibilità, sia sotto quello della disciplina applicabile.
Dal primo punto di vista, risultano convincenti i diversi argomenti e spunti
interpretativi che inducono ad affermare, in linea di principio,
l’ammissibilità dell’amministratore persona giuridica in tutti i tipi di
società di capitali, fatta salva la
presenza di specifiche disposizioni normative o regolamentari che, nei
confronti di talune tipologie di società, renda tale circostanza del tutto o
in parte contraria al sistema normativo (si pensi, ad esempio, alle società
con azioni quotate in mercati regolamentati, o alle società operanti in
settori soggetti a regolamentazione e vigilanza, con particolari
prescrizioni nei confronti degli esponenti degli organi di amministrazione e
con-trollo). Senza poter in questa sede esaurire e trattare in modo
sufficientemente appro-fondito il tema in questione, ci si limita ad esporre
in sintesi i principali motivi a sostegno della soluzione sopra sostenuta.
Dal punto di vista sistematico, si noti anzitutto che la configurabilità di
un amministratore persona giuridica di un altro ente collettivo è
espressamente o implicitamente sancita, nel nostro ordinamento, nei
confronti di diverse tipologie di enti col-lettivi, anche di natura
societaria: (i) così è per il gruppo europeo di interesse economico, per il
quale la disciplina italiana di attuazione del regolamento comunitario (art.
5 del d.lgs. 240/1991) espressamente contempla tale ipotesi; (ii)
analogamente dicasi per le società di persone, nei confronti delle quali è
ormai dato quasi per scontato che l’amministrazione possa spettare anche a
persone non fisiche, in virtù del combinato disposto degli artt. 2361, comma
2°, c.c., e 111-duodecies disp. att. c.c.; (iii) ancor più rilevante, per
quanto riguarda le società azionarie e le società di capitali, è infine la
norma contenuta nella disciplina della Società Europea (art. 47.1 reg. UE
2157/2001) -che rappresenta, è bene ricordarlo, un tipo sociale appartenente
a tutti gli effetti al nostro ordinamento societario, annoverabile nel
quadro delle società azionarie, assoggettato ad una disciplina già vigente,
in quanto tale, anche nel nostro Paese -la quale, salva una contraria ed
espressa norma interna (non esistente in Italia), afferma la possibilità di
nominare quali amministratori anche le entità giuridiche diverse dalle
persone fisiche. In questo quadro, pur nel silenzio delle norme del codice
civile (invero invariate sul punto specifico), sembra sempre meno
giustificabile la negazione delle soluzione positiva solo per le società di
capitali, o per alcuna di esse.
Sempre sul piano sistematico, prendendo spunto dalla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs. 231/2000), si è inoltre da
taluni affermato che sarebbe contraddittorio che un ordinamento, il quale ha
ormai «(sostanzialmente) su-perato la rigorosa preclusione sintetizzata nel
brocardo societas delinquere non potest, resti ancora chiuso al
riconoscimento della piena e “naturale” compatibilità tra persona giuridica
e assunzione della carica di amministratore in una società di capitali». Non
mancano poi spunti di rilievo, per quanto indiretti, anche nella disciplina
dettata per talune delle società di capitali. In tema di s.r.l., anzitutto,
si può osservare che il modello legale prevede che gli amministratori, salva
diversa disposizione dell’atto costitutivo, debbano essere soci, potendosi
così replicare uno dei ragionamenti che conduce la dottrina quasi unanime ad
ammettere l’amministratore persona giuridica nelle società di persone.
Sempre per le s.r.l., inoltre, la legge espressamente consente la deroga al
principio della competenza dell’assemblea dei soci alla nomina degli
amministratori, i quali possono essere nominati da uno solo dei soci, oppure
possono anche non essere soggetti a nomina, bensì designati dallo stesso
atto costitutivo nella persona di uno dei soci (art. 2475 c.c.); ciò denota
un ampio spazio di manovra all’autonomia statutaria in ordine alla struttura
organizzativa dell’ente, che può liberamente abbandonare la struttura
corporativa per adottare le più variegate combinazioni in ordine alla
struttura ed al funzionamento della funzione gestoria.
Anche nella disciplina del tipo della s.a.p.a., del resto, vi sono spunti
nel senso qui sostenuto. E’ infatti noto che, soprattutto sulla base della
disposizione contenuta nell’art. 2455, comma 2, c.c., in virtù della quale
“i soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli
obblighi degli amministratori della società per azioni”, autorevole dottrina
argomenta ed afferma la piena compatibilità della figura dell’amministratore
persona giuridica con il tipo dell’accomandita per azioni. Di qui, in
considerazione della sua equiparazione agli amministratori di s.p.a.,
consegue pertanto un ulteriore motivo per sostenere la tesi più “liberale”
anche nella figura principale della s.p.a.
Infine, anche l’esame comparatistico conforta e conferma quanto affermato
nella presente massima. E’ infatti possibile riscontrare un orientamento
complessivamente favorevole all’ammissibilità della figura
dell’amministratore persona giuridica, anche in ordinamenti soggetti alle
medesime norme contenute nelle direttive comunitarie concernenti la
rappresentanza delle società azionarie e la rilevanza a questo fine della
pubblicità legale, tramite i registri delle imprese (o istituti
equiparabili) del diversi paesi dell’Unione Europea.
Due precisazioni paiono comunque opportune con riguardo alla clausola
statutaria che prevede la nomina di un amministratore persona giuridica.
Anzitutto è a dirsi che quanto sin qui affermato circa la legittimità di
tale clausola non è volto a negare di per sé l’ammissibilità della nomina di
un amministratore persona giuridica in mancanza di siffatta clausola; la
questione si pone ovviamente su un piano diverso, che non viene affrontato
direttamente nella presente massima, volta principalmente ad individuare un
orientamento da applicare in sede di controllo di legittimità dell’atto
costitutivo o dello statuto. In secondo luogo, è appena il caso di rilevare
che il discorso sin qui svolto, pur essendo riferito genericamente alle
società di capitali, assume una valenza diversa con riferimento alla
clausola statutaria di s.a.p.a., nella quale lo stesso atto costitutivo
“deve indicare i soci accomandatari” i quali “sono di diritto
amministratori” (così il già ricordato art. 2455 c.c.). Una volta affermata
la legittimità della clausola statutaria che contempli la nomina
dell’amministratore persona giuridica, si deve individuare la disciplina
applicabile. A tal proposito, sembra inevitabile, stante la mancanza di
disposizioni normative direttamente riferibili alla fattispecie in esame,
ricorrere all’applicazione analogica delle due norme già in vigore nel
nostro ordinamento, che disciplinano, con principi tra loro identici,
l’amministratore persona giuridica in enti collettivi aventi ad oggetto
l’esercizio di attività economiche, ossia:
-l’art. 47.1 del reg. UE 2157/2001, in tema di Società Europea, ove si
afferma che “la società o altra entità giuridica [nominata membro di un
organo della SE] deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini
dell’esercizio dei poteri dell’organo in questione”;
-l’art. 5 del d.lgs. 240/1991, in tema di Gruppo Europeo di Interesse
Econo-mico, ove si afferma che:
“1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica la quale
esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa
designato.
2. Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro
delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica
amministratore nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.
3. Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità
civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche,
ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica
amministratore.”
Sembra infatti innegabile l’eadem ratio di tali norme, rispetto alla
questione in esame, posto che, sia nelle ipotesi da esse regolate, sia nel
caso di amministratore persona giuridica di società di capitali, la finalità
consiste nel consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell’ente
collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di
tutela dei terzi e dei partecipanti all’ente, tenute in considerazione dalla
disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche.
Dalle norme ora citate, pertanto, emergono chiaramente i seguenti principi,
applicabili in via analogica anche agli amministratori persone giuridiche di
società di capitali (e di società di persone):
(a) la necessità della designazione di un “rappresentante persona fisica”,
che esercita le funzioni di amministrazione; a tal riguardo va precisato che
non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il
rappresentante legale della persona giuridica amministratore, posto che
altrimenti si tratterebbe di un istituto sostanzialmente privo di senso;
nello stesso tempo, sembra ragionevole affermare che la designazione debba
riferirsi ad una persona appartenente all’organizzazione in senso lato
dell’ente persona giuridica, rientrando cioè nel concetto degli “ausiliari
dell’imprenditore”, attraverso i quali può essere svolta l’attività (in
linea di massima, ma non necessariamente) d’impresa della persona giuridica
amministratore; va altresì sottolineato che entrambe le norme citate
impongono chiaramente che la designazione abbia ad oggetto una sola persona
fisica, rendendosi quindi assai dubbia la compatibilità di una pluralità di
“designati” (e la legittimità di una clausola che ciò preveda); si deve
comunque ritenere che la designazione, quale atto gestorio della persona
giuridica amministratore, sia liberamente modificabile da quest’ultima in
qualsiasi momento,
senza che ciò debba “passare” da una decisione o deliberazione della società
amministrata; del resto, la designazione altro non sarebbe che una semplice
“investitura”, da parte della persona giuridica amministratore, della
funzione e dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, in quanto
conferiti dalla società amministrata alla persona giuridica amministratore;
(b) l’assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi obblighi
e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell’amministratore
persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore; in questo
modo, si evita che l’istituto dell’amministratore persona giuridica finisca
col divenire una scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei
compiti e delle responsabilità degli amministratori;
(c) l’applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei confronti del
rappresen-tantepersona fisica e conseguentemente l’applicazione anche a tale
designazione delle regola di pubblicità legale dettate in tema di
rappresentanza delle società di capitali (in particolare in relazione all’opponibilità
e ai limiti di rilevanza dei vizi della nomina); al riguardo si può
osservare che la designazione del rappresentante persona fisica da parte
della persona giuridica amministratore costituisce un atto (gestorio) di
quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina
dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata;
di conseguenza, ai fini dell’iscrizione della nomina e della designazione,
possono ipotizzarsi le seguenti ipotesi: (i) l’accettazione
dell’amministratore persona giuridica e la sua designazione di un
rappresentante persona fisica precedono la nomina da parte della società
amministrata, la cui deliberazione di nomina recepisce e prende atto sia
dell’accettazione che della designazione; (ii) venga prima assunta la
deliberazione di nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della
società amministrata, e poi intervenga l’accettazione dell’amministratore
persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica.
Se l’amministratore persona giuridica è una società o un ente di diritto
italiano, è plausibile pensare che entrambe le deliberazioni -quella
dell’assemblea della società amministrata (nomina) e quella dell’organo
amministrativo dell’amministratore persona giu-ridica (designazione della
persona fisica) –siano depositate per l’iscrizione nel registro delle
imprese (anche con un'unica domanda) nelle consuete forme (ossia per
estratto autentico). Se invece l’amministratore persona giuridica è una
società straniera, si deve ritenere che l’atto di designazione della persona
fisica, anch’esso da depositarsi in forma di estratto autentico o di
scrittura privata autenticata, debba rispettare le norme previste per
l’efficacia in Italia degli atti esteri (legalizzazione o apostille, salvi i
casi di diretta efficacia dell’atto notarile estero, nonché deposito in atti
di notaio ai sensi dell’art. 106 l.not.).
101. Il
“valore equo ricavato da un bilancio approvato” ai fini della valutazione di
conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c.)
Il “valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno” di
cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. a), c.c., consiste nel valore
correttamente iscritto in un bilancio approvato — nei tempi e con i
requisiti richiesti dalla norma stessa — a prescindere da fatto che: (i) il
bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS o secondo le
norme e i principi contabili emanati da ogni Stato membro in ossequio alla
quarta direttiva comunitaria (Direttiva 78/660/CEE); (ii) il bene o i beni
da conferire siano iscritti in bilancio con il criterio del “valore equo” o
con altro criterio, purché siano iscritti in conformità ai criteri stabiliti
dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto.
Affinché il valore risultante dal bilancio possa costituire il parametro di
riferimento per la valutazione dei beni oggetto di conferimento in s.p.a.,
occorre:
a) che si tratti del bilancio di esercizio, approvato da non oltre un anno,
che sia riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell’ultimo
esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione;
b) che il bilancio sia stato nel caso concreto sottoposto a controllo o
revisione contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e ss. c.c. o degli artt.
155 e ss. TUF, sempre che il revisore non abbia espresso rilievi in ordine
alla valutazione dei beni oggetto del conferimento o non abbia espresso
giudizio negativo sul bilancio o non abbia rilasciato una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio (ai sensi dell’art. 2409-ter, comma
3, c.c., e dell’art. 156, comma 3 TUF);
c) che si tratti, in alternativa, di un bilancio infrannuale (ad esempio il
bilancio di fusione ex art. 2504-quater c.c.) avente le medesime
caratteristiche e redatto secondo le medesime norme del bilancio
d’esercizio, approvato dall’assemblea e sottoposto a revisione contabile con
i medesimi esiti di cui sopra, riferito ad una data non anteriore alla
chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di
approvazione.
102. Il “valore equo risultante da una valutazione
precedente” ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a.
(art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c.)
La “valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento” prevista
dall’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., può consistere sia in una
valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di effettuare il
conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli artt. 2343-ter e
seguenti c.c., sia in una valutazione già eseguita ad altri fini, purché
rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata.
La perizia di cui ci si avvale ai fini del conferimento ai sensi dell’art.
2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., non deve essere necessariamente
asseverata di giuramento.
Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è
riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato: (i) in sede di
costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l’atto
costitutivo; (ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi
sia eseguito il conferimento in natura.
103. Requisiti del verbale della deliberazione di
aumento di capitale in caso di adozione del regime alternativo della
valutazione dei conferimenti (artt. 2343-ter, 2343-quater e 2440 c.c.)
In caso di conferimenti in natura effettuati in sede di aumento del capitale
sociale, secondo la disciplina “alternativa” di cui agli artt. 2343-ter e
seguenti c.c., la documentazione richiesta dall’art. 2343-ter, comma 3, c.c.,
deve essere allegata al verbale della deliberazione di aumento. Essa deve
altresì restare depositata nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato, a
disposizione dei soci, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c., unitamente
alla relazione dell’organo amministrativo e al parere di congruità sul
prezzo di emissione (salva la possibilità che la totalità dei soci rinunci
al preventivo deposito, nonché, limitatamente alla relazione degli
amministratori e al parere di congruità, alla redazione stessa dei
documenti).
La documentazione richiesta dall’art. 2343-ter, comma 3, c.c., può
consistere, a seconda dei casi:
a) nella elaborazione o riproduzione scritta del calcolo della media
ponderata, effettuato dalla stessa società di gestione del mercato — se in
con-creto svolge tale servizio — o da imprese di diffusione ed elaborazione
di dati dei mercati finanziari, quali ad esempio Bloomberg o Reuters, se
rendono di-sponibili le medie ponderate dei valori mobiliari o degli
strumenti del mercato monetario oggetto di conferimento (nell’ipotesi di cui
all’art. 2343-ter, comma 1, c.c.);
b) nel bilancio d’esercizio (o in un suo estratto, relativo alle parti da
cui “risulta” il valore dei beni da conferire), nonché, ove il valore dei
beni non sia “leggibile” dallo stato patrimoniale o dalla nota integrativa,
anche in un estratto del libro inventari o delle scritture contabili dalle
quali “risulta” il va-lore del bene oggetto di conferimento; nonché infine
nella relazione di revisio-ne, dalla quale non emergano rilievi in ordine
alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (nell’ipotesi di cui
all’art. 2343-ter, comma 2, lett. a, c.c.);
c) nella perizia redatta dall’esperto (non necessariamente asseverata di
giuramento), non ritenendosi necessaria l’allegazione di alcuna
documentazio-ne riguardante i requisiti di indipendenza e professionalità
dell’esperto.
Il rispetto dei termini di “obsolescenza” dei sistemi di valutazione
pre-visti nelle diverse ipotesi dell’art. 2343-ter, commi 1 e 2, c.c., può
tra l’altro es-sere garantito, nell’ambito della deliberazione di aumento di
capitale, dalla previsione di conformi termini finali per la sottoscrizione,
ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c..
Qualora l’aumento di capitale venga contestualmente sottoscritto, me-diante
esecuzione del conferimento in natura nell’ambito del medesimo atto
no-tarile contenente il verbale della deliberazione assembleare,
l’attestazione degli amministratori di avvenuta sottoscrizione ai sensi
dell’art. 2444 c.c. (e il conse-guente deposito dello statuto aggiornato ai
sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c.) è subordinata alla contestuale
allegazione della “dichiarazione di conferma” di cui all’art. 2343-quater,
comma 3, c.c., come prescritto dal nuovo art. 2440, comma 2, c.c..
104. L’applicazione del regime alternativo della
valutazione dei conferimenti in natura, in caso di aumento di capitale
delegato agli amministratori (art. 2440-bis c.c.)
L’organo amministrativo al quale è stata attribuita la delega di cui
all’art. 2443 c.c. anche per aumenti di capitale con conferimenti in natura
può avvalersi della disciplina alternativa di cui all’art. 2440-bis c.c. pur
in mancanza di un’espressa previsione in tal senso. Qualora l’organo
amministrativo decida di applicare tale disciplina, l’aumento delegato si
svolge secondo la seguente procedura:
a) l’organo amministrativo delibera l’aumento di capitale con conferi-mento
in natura, adottando uno dei sistemi di valutazione previsti nell’ambito del
regime alternativo di cui all’art. 2343-ter c.c. e contestualmente approva
una “prima” dichiarazione di conferma, ai sensi dell’art. 2343-quater, comma
3, c.c., necessariamente parziale (in quanto priva della verifica dei fatti
succes-sivi al conferimento);
b) il conferimento non può in ogni caso essere eseguito contestualmente alla
deliberazione di aumento, in virtù dell’espresso divieto contenuto nella
se-conda frase del secondo comma dell’art. 2440-bis c.c.;
c) la deliberazione di aumento viene iscritta nel registro delle imprese,
unitamente alla “prima” dichiarazione di conferma degli amministratori;
dalla data di tale iscrizione decorre il termine di trenta giorni entro il
quale i soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale sottoscritto
possono chiedere la nuova valutazione;
d) se entro il termine di trenta giorni viene chiesta la nuova valutazio-ne,
l’aumento non può essere eseguito e gli amministratori devono presentare
istanza al tribunale per la nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 2343 c.c.;
una volta acquisita la perizia giurata, gli amministratori possono
perfezionare e ri-cevere il conferimento e successivamente, entro
centottanta giorni da quest’ultimo, effettuare la verifica della stima ai
sensi dell’art. 2343, comma 3, c.c.;
e) se invece i soci non chiedono la nuova valutazione ex art. 2343 c.c., gli
amministratori possono perfezionare e ricevere il conferimento dopo lo
sca-dere del trentesimo giorno dall’iscrizione della deliberazione di
aumento; entro trenta giorni dal conferimento, essi devono poi completare la
verifica prevista dall’art. 2343-quater, comma 1, c.c., senza nel frattempo
poter depositare l’attestazione di avvenuta sottoscrizione ex art. 2444 c.c.;
in tale periodo, le a-zioni emesse sono depositate presso la sede sociale e
sono inalienabili;
f) se gli amministratori, nel corso di questi trenta giorni, rilevano fatti
nuovi, tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei
crediti con-feriti, essi non possono depositare l’attestazione di avvenuta
sottoscrizione ex art. 2444 c.c., bensì devono avviare una nuova valutazione
secondo la disciplina di cui all’art. 2343 c.c;
g) se invece gli amministratori non rilevano fatti nuovi, tali da
modifi-care sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti,
essi devono de-positare, entro trenta giorni dal conferimento,
l’attestazione di avvenuta sotto-scrizione ai sensi dell’art. 2444 c.c.
congiuntamente alla “seconda” dichiara-zione di conferma ai sensi dell’art.
2343-quater, comma 3, c.c., nella quale di-chiarano che non sono intervenuti
fatti rilevanti ai sensi dell’art. 2343-quater, comma 1, c.c..
105. Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati
e atto di fusione
(artt. 11, 12, 13 d. lgs. 108/2008, 2504 c.c.)(27
gennaio 2010)
Il notaio rilascia il certificato preliminare di cui all’art. 11, d. lgs.
108/2008, prima del perfezionamento dell’atto pubblico di fusione se la
società risultante dalla fusione è una società italiana o è una società
straniera la cui legge richiede il perfezionamento dell’atto di fusione per
atto pubblico (per contro, ove la società risultante dalla fusione sia una
società straniera la cui legge non richiede l’atto di fusione o non richiede
la sua redazione per atto pubblico, il notaio rilascia il certificato
preliminare non prima del perfezionamento dell’atto pubblico di fusione nel
rispetto della normativa italiana).
Il notaio rilascia l’attestato del controllo finale di cui all’art. 13 d.
lgs. 108/2008, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, dopo il
perfezionamento dell’atto pubblico di fusione o contestualmente allo stesso;
ma, ove all’atto di fusione sia apposta una condizione sospensiva, il
rilascio non potrà avvenire prima dell’avveramento dell’evento dedotto in
condizione.
106. Pubblicazione dell’avviso di fusione
transfrontaliera sulla G.U. (art. 7 d. lgs. 108/1998)
Le informazioni di cui all’art. 7 d. lgs. 108/2008 possono essere pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima della redazione
completa, da parte dell’organo amministrativo, del progetto comune di
fusione e della relativa relazione accompagnatrice, nel rispetto del termine
di trenta giorni di cui al primo comma dell’art. 7.
Il predetto termine è derogabile con il consenso di tutti i soci e di tutti
i creditori, anteriori all’iscrizione del progetto, della società italiana
interessata.
107. Fusione transfrontaliera in presenza di azioni di
speciali categorie
(artt. 2376 c.c., 6 d. lgs. 108/1998)
Se è straniera la società risultante da una fusione transfrontaliera a cui
partecipa una s.p.a. con capitale suddiviso in diverse categorie di azioni,
la delibera dell’assemblea generale di approvazione del progetto comune di
fusione deve essere approvata dall’assemblea speciale degli appartenenti
alla o alle categorie interessate ove dalla fusione derivi a questi ultimi
un pregiudizio che - per il combinato disposto degli artt. 2376 c.c. e 6 d.
lgs. 108/2008 - deve essere diverso dal mero assoggettamento ad altra legge
dei diritti di categoria riconosciuti dalla società risultante.
108. Fusione transfrontaliera con indebitamento (artt.
4, comma 3, d. lgs. 108/1998, 2501-bis c.c.)
Nella fusione con indebitamento l’art. 2501-bis c.c. deve essere osservato
da tutte le società, di diritto sia italiano sia straniero, partecipanti ad
una fusione transfrontaliera se è italiana la società il cui controllo è
stato acquisito con indebitamento. In tal caso il notaio deve verificare il
rispetto dell’art. 2501-bis c.c. anche da parte delle società straniere
partecipanti alla fusione transfrontaliera.
Se è straniera la società il cui controllo è stato acquisito con
indebitamento, il notaio deve verificare che la normativa applicabile in
base all’ordinamento cui tale società è soggetta venga rispettata nel
procedimento seguito dalla società italiana partecipante alla fusione in
relazione alle eventuali previsioni da tale normativa direttamente
indirizzate a tutte le società, e ai rispettivi organi, coinvolte nella
fusione con indebitamento.
109. Fusione di società italiane con società straniere
soggette ad ordinamento che non ha attuato la decima direttiva (direttiva
2005/56/CE, artt. 2, 3 d. lgs. 108/2008, art. 25 legge 218/1995)
Il difetto di un’autorità competente a rilasciare il certificato preliminare
e l’attestato del controllo finale per le società comunitarie non italiane
partecipanti ad una fusione transfrontaliera (a causa della mancata
attuazione della direttiva 2005/56/CE nell’ordinamento cui sono soggette)
non impedisce il perfezionamento e l’efficacia della fusione nel rispetto
delle applicabili normative nazionali e comunitaria.
In questo caso il ricevimento dell’atto di fusione presuppone il rispetto di
tali normative anche da parte delle società straniere partecipanti alla
fusione transfrontaliera.
110. Fusione transfrontaliera: relazione dell’organo
gestorio (art. 8 d. lgs. 108/2008, art. 2501-quinquies c.c.)
Non è ammessa rinunzia alla relazione dell’organo gestorio di cui all’art. 8
d. lgs. 108/1998. Con il consenso unanime dei soci si può rinunziare alla
integrale decorrenza del termine di trenta giorni ivi previsto, purché detto
termine sia rispettato con riguardo all’informazione data ai rappresentanti
dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori stessi, salvo che anche questi
ultimi vi rinunzino.
111. Fusione transfrontaliera semplificata e organo
deliberante (artt. 18, comma 2, d. lgs. 108/2008, 2505, commi 2, 3, c.c. e
2505-bis, commi 2, 3, c.c.)
Nella fusione transfrontaliera per incorporazione tra società, delle quali
una possiede una partecipazione totalitaria nell’altra o nelle altre, la
deliberazione di fusione della società italiana, sia essa incorporante o
incorporata, potrà essere adottata dal proprio organo amministrativo alle
condizioni previste, con gli opportuni adattamenti, dall’art. 2505, commi 2
e 3, c.c. Tuttavia, per l’art. 18, comma 2, d.lgs. 108/1998, la non
necessità della deliberazione assembleare della società incorporata, ove
italiana, prescinde dall’esistenza di una clausola statutaria in tal senso.
Nella fusione transfrontaliera per incorporazione tra società, delle quali
una possiede una partecipazione almeno pari al novanta per cento del
capitale dell’altra o delle altre, la deliberazione di fusione della società
incorporante italiana potrà essere adottata dal proprio organo
amministrativo alle condizioni previste, con gli opportuni adattamenti,
dall’art. 2505-bis, commi 2 e 3, c.c.
***
112.Determinazione
del prezzo di emissione delle azioni negli aumenti di capitale sociale a
pagamento (artt. 2441 e 2443 c.c.)
E’ legittima la deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento,
con la quale l’assemblea straordinaria demandi all’organo amministrativo,
anche con facoltà di delega a singoli amministratori, la determinazione del
prezzo di emissione delle azioni di compendio dell’aumento, senza che ciò
costituisca delega di aumento di capitale agli amministratori ai sensi
dell’art. 2443 c.c.
Nei soli casi di aumento con esclusione o non spettanza del diritto di
opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, c.c., è tuttavia necessario,
affinché non si configuri una delega ai sensi dell’art. 2443 c.c., che la
deliberazione assembleare di aumento, ove non determini il prezzo di
emissione in modo puntuale, stabilisca un criterio di determinazione del
prezzo o quanto meno un limite minimo del prezzo, rispetto ai quali possa
essere rilasciato (salva unanime rinuncia della totalità dei soci) il parere
di “congruità” di cui all’art. 2441, comma 6, c.c., o l’attestazione di
“corrispondenza” di cui all’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.
MOTIVAZIONE
113. Utilizzo
di riserve “da capitale” nelle operazioni straordinarie
(artt. 2442 e 2446 c.c.)
E’ legittima la deliberazione di società di capitali con la quale vengono
utilizzate (ai fini di un aumento di capitale gratuito o di una copertura di
perdite) riserve “da capitale” formatesi, anche successivamente all’ultimo
bilancio approvato con un versamento effettuato entro la deliberazione
medesima. Ciò può avvenire, ad esempio, qualora:
a) si utilizzi una riserva sovrapprezzo azioni o quote, formatasi in sede di
esecuzione di un aumento di capitale a pagamento contestualmente deliberato,
sottoscritto e liberato nell’ambito della medesima riunione assembleare;
b) si utilizzi una riserva da versamenti in conto capitale o da versamenti a
fondo perduto, formatasi mediante versamenti di alcuni o di tutti i soci,
effettuati contestualmente alla riunione assembleare o consiliare in cui se
ne faccia uso, ovvero nel periodo tra la data di riferimento dell’ultimo
bilancio approvato e la riunione medesima.
MOTIVAZIONE
114. Scissione “doppia” a favore di una medesima società beneficiaria
(art. 2506 c.c.)
E’ legittima la scissione
contemporanea di due società mediante assegnazione di una parte del loro
patrimonio a favore di una medesima società beneficiaria, sia essa
preesistente (nel qual caso potrà darsi luogo o a due distinti atti di
scissione o a un unico atto di scissione con la partecipazione di tutte le
società coinvolte nell’operazione), ovvero di nuova costituzione (nel qual
caso si darà luogo necessariamente ad un unico atto di scissione con il
quale si dà esecuzione ad un unico progetto di scissione approvato da tutte
le società coinvolte nell’operazione).
La scissione “doppia” a favore di una medesima beneficiaria può inoltre
essere configurata, per ciascuna delle società scisse, sia come scissione
parziale che come scissione totale.
MOTIVAZIONE
115.
Clausole
statutarie sul libro dei soci nella s.r.l. dopo il d.l. 29 novembre 2008 n.
185 (artt. 2470, 2478 e
2479-bis c.c.)
[10 marzo
2009].
L’abolizione dell’obbligo di
tenuta del libro dei soci nelle s.r.l. non ne impedisce la facoltativa
adozione per scelta statutaria.
Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l’abolizione
dell’obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l., subordinino
l’efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la
legittimazione all’esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro
dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità
di previamente assolvere all’obbligo del deposito nel registro delle imprese
di cui all’art. 2470 c.c.
Le clausole statutarie relative al libro dei soci, già esistenti alla data
di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2470 c.c., se non si riducono
a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in
vigore con l’efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle
stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere all’iscrizione nel
libro dei soci la funzione di regola organizzativa per l’acquisto della
legittimazione all’esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle
medesime clausole ricollega a quella iscrizione l’efficacia della cessione
nei confronti della società e/o la legittimazione all’esercizio di almeno
uno dei diritti connessi alla quota ceduta.
***
Il d.l.
185/2008, con effetto dal 30 marzo 2009, ha eliminato il libro dei soci
dall’elenco dei libri sociali obbligatori di cui all’art. 2478 c.c. Il venir
meno dell’obbligo, peraltro, non si traduce in un divieto di adozione. Ben
possono le s.r.l. trovare utile il ricorso in via facoltativa al libro dei
soci per due ragioni di ordine generale: raccogliere e disporre, con
facilità e immediatezza, le principali informazioni relative ai soci e ai
loro rapporti con la società; controllare e gestire in modo più efficiente
le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita
sociale.
L’abbandono del sistema di
rapporti sociali basato sulla iscrizione nel libro dei soci, a favore di un
sistema esclusivamente fondato sulle risultanze del registro delle imprese,
costringe infatti gli organi sociali ad un monitoraggio costante, gravoso
(ogni collegamento telematico con il registro delle imprese ha un costo) e
limitante (in ogni assemblea e, più in generale, in ogni luogo e momento nel
quale viene esercitato un diritto sociale si sollecita la verifica
dell’esistenza della legittimazione e, dunque, si richiede la praticabilità
di un contestuale collegamento telematico). La regola per la quale il
semplice deposito nel registro delle imprese rende la cessione efficace
verso la società (secondo il nuovo testo dell’art. 2470, comma 1, c.c.),
inoltre, solleva problemi di coordinamento con l’art. 2469 c.c. che,
nell’ammettere le frequenti clausole di limitazione della circolazione delle
quote, evidentemente esclude che il deposito dell’atto di cessione delle
quote possa legittimare l’acquirente all’esercizio dei diritti sociali prima
che sia data agli organi della società la possibilità di verificare il
rispetto di quelle clausole nel caso specifico (verifica che nel sistema
della iscrizione nel libro dei soci viene svolta dall’organo amministrativo
tra la richiesta documentata di iscrizione e la sua concreta effettuazione).
Quanto precede porta a ritenere
che l’art. 2470, comma 1, nuovo testo, nel recitare che “il trasferimento
delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del
deposito di cui al successivo comma” ponga un’esigenza inderogabile: che
l’efficacia della cessione verso la società non possa precedere quel
momento. Essa però non intende impedire una scelta statutaria volta, per
giustificate ragioni, a posticipare quell’efficacia - che si concretizza
nell’acquisto, da parte del cessionario, della legittimazione all’esercizio
dei diritti sociali – ad un momento successivo: si tratti della iscrizione
in un libro dei soci facoltativamente adottato o del semplice ricevimento
della documentazione necessaria (atto di cessione, evidenza di avvenuto
deposito nel registro delle imprese, eventuale ulteriore dimostrazione
documentale richiesta dalle clausole limitative della circolazione delle
quote) per verificare il rispetto delle condizioni statutarie di accesso
alla compagine sociale o di variazione degli assetti proprietari.
La riferita lettura della
disposizione richiamata non soltanto soddisfa sotto il profilo
dell’argomentazione orientata alle conseguenze, ma trova due ulteriori
argomenti a supporto.
In primo luogo va ricordato che
sotto il tenore della precedente disposizione, del tutto speculare alla
nuova salvo che per il riferimento all’iscrizione nel libro dei soci anzi
che al deposito nel registro delle imprese, non si dubitava
dell’ammissibilità delle non infrequenti clausole statutarie che
posticipa(va)no l’efficacia della cessione verso la società (specie con
riguardo all’esercizio del diritto di voto) rispetto all’iscrizione nel
libro dei soci subordinandola ad elementi ulteriori, purché ciò non
determinasse una dilazione irragionevole ed eccessiva (cfr. la massima n. 10
del 4 marzo 2004). A maggior ragione, allora, si giustifica una dilazione
dell’efficacia della cessione, rispetto al momento del deposito, attuata con
il sistema della iscrizione nel libro dei soci o con altra modalità, in
quanto giustificabile nel quadro delle esigenze e degli inconvenienti sopra
riferiti.
In secondo luogo, sotto il
profilo qui considerato, sembra trovare idonea spiegazione anche la nuova
espressione, adoperata nel comma 7 dell’art. 2470, per individuare il
momento di decorrenza del termine di trenta giorni entro il quale gli
amministratori devono comunicare al registro delle imprese la sopravvenuta
appartenenza di tutte le partecipazioni ad un unico socio ovvero la
costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci: il termine ora
decorre “dall’avvenuta variazione della compagine sociale”. Ebbene, ci si
deve chiedere perché il legislatore abbia adoperato una simile e vaga
terminologia anzi che direttamente identificare il momento di decorrenza del
termine nel deposito di cui al secondo comma del medesimo articolo:
considerato che per gli amministratori, destinatari dell’obbligo di
comunicazione in forza del loro rapporto organico con la società, la
variazione della compagine sociale non può che avvenire nel momento in cui
la cessione “ha effetto di fronte alla società”. La scelta terminologica
acquista senso soltanto se si riconosce che l’efficacia della cessione verso
la società – e la conseguente variazione della compagine sociale a questi
effetti - può aversi in un momento diverso e successivo rispetto al deposito
di cui al secondo comma dell’art. 2470; e ciò a sua volta implica la liceità
di una clausola statutaria volta, con il ricorso al sistema dell’iscrizione
nel libro dei soci o ad altra opzione organizzativa, a posticipare quel
momento.
Al di là della consapevole
introduzione di apposite clausole negli statuti delle s.r.l. costituite dopo
il 30 marzo 2009, resta da precisare la sorte delle clausole che si
richiamano al libro dei soci negli statuti delle s.r.l. già esistenti a
quella data. Se dette clausole non si riducono ad un mero rinvio normativo,
nel qual caso è sufficiente richiamare la massima n. 91 del 18 maggio 2007,
il più delle volte si tratta del rilievo attribuito dallo statuto al libro
dei soci:
i) - come fonte informativa del
domicilio dei soci nei loro rapporti con la società in ordine all’invio, ad
esempio, degli avvisi di convocazione dell’assemblea, di proposte di
decisioni extraassembleari, di verbali di delibere assembleari a soci
assenti, della richiesta di esercizio del diritto di sottoscrizione di
deliberati aumenti di capitale a pagamento, di comunicazioni connesse a
clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali
(concessione o negazione del gradimento, esercizio di un potere di riscatto
o di diritti di prelazione, ecc.), di comunicazioni inerenti a procedimenti
di esclusione del socio;
ii) – come strumento
organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti
sociali e, quindi, per l’efficacia della cessione della partecipazione
sociale nei confronti della società.
Premesso che per quanto sopra
esposto tali clausole rimangono valide ed efficaci dopo il 30 marzo 2009,
una loro interpretazione con criteri oggettivi dovrebbe condurre a ritenere
che le clausole riconducibili alle categorie (i) e (ii) abbiano una capacità
espansiva all’interno della propria categoria, ma non al di fuori della
stessa. In altri termini:
i) se lo statuto prevedesse
(soltanto) che gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere
spediti al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci, ciò
permetterebbe di ritenere che per ogni altra comunicazione inerente al
rapporto sociale pure debba farsi capo al domicilio risultante dal libro dei
soci (e non già, ove difforme, al domicilio che dovesse risultare dal
registro delle imprese, come ora prevede l’art. 2479-bis c.c. con
norma dichiaratamente suppletiva), libro da tenersi aggiornato a cura degli
amministratori sulla base delle indicazioni provenienti dai soci: ma da ciò
nulla potrebbe desumersi in merito all’efficacia delle cessioni nei
confronti della società e alla legittimazione per l’esercizio dei diritti
sociali, che in difetto di diverse indicazioni specifiche restano regolate
dal nuovo testo dell’art. 2470, comma 1, c.c.;
ii) se lo statuto prevedesse
l’iscrizione nel libro dei soci (soltanto) come condizione per l’esercizio
del diritto di voto (o di altro diritto sociale specificamente indicato)
oppure (genericamente) come condizione di efficacia delle cessioni di quote
nei confronti della società, ciò permetterebbe di ritenere che a quell’iscrizione
si intende ricollegare l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei
diritti sociali in genere: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito alla
fonte di informazione del domicilio dei soci nei rapporti con la società,
per il quale farebbero fede le risultanze del registro delle imprese.
E’ appena il caso di precisare
che, quand’anche ciò non venga esplicitato, l’adozione o la persistenza del
libro dei soci implica la tacita reintroduzione degli obblighi, ora per
scelta non più di legge ma di statuto, di regolare tenuta e pronto
aggiornamento del libro stesso da parte degli amministratori per ogni
conseguente responsabilità.
116.Durata
del primo esercizio sociale [8 giugno 2010]
Si ritiene legittima la
previsione dell’atto costitutivo che stabilisca la durata del primo
esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla
data dell’atto medesimo.
Motivazione
Tra gli elementi che devono obbligatoriamente essere indicati negli atti
costitutivi di società per azioni o di società a responsabilità limitata,
gli artt. 2328 e 2463 non includono la data di chiusura del primo esercizio
sociale. L’indicazione, peraltro, è da sempre capillarmente diffusa nella
prassi, costituendo l’immediata e puntuale contezza della scadenza degli
esercizi sociali elemento di primaria importanza. E del resto, tra gli
elementi di cui occorre fornire specifica informazione nel contesto della
iscrizione della società neo costituita presso il registro delle imprese vi
è proprio la “scadenza del primo esercizio sociale”.
Al fine di individuare i limiti cui è sottoposta, in sede di definizione
della data di chiusura del primo esercizio sociale, l’autonomia negoziale
dei soci costituenti (o del socio costituente), è opportuno richiamare le
considerazioni già sottese alla Massima (antecedente la riforma del 2003) n.
VII dell’8 maggio 2001 ed alla Massima n. 16 del 26 febbraio 2004. In
entrambe le Massime, si era preso atto di un solido orientamento tanto di
dottrina quanto di giurisprudenza concernente la durata massima degli
esercizi sociali, orientamento che invitava, ed invita, a contemperare da un
lato il principio, pure pacificamente e da sempre acquisito, della normale
annualità degli esercizi sociali, e dall’altro lato l’opportunità di non
imporre la redazione di bilanci infrannuali non significativi.
L’applicazione di tali rilievi porta dunque, come peraltro già emergeva
dalla prima delle Massime citate, a ritenere legittima la previsione di un
primo esercizio sociale superiore all’anno, e dunque a ritenere legittima la
determinazione della prima data di chiusura dell’esercizio sociale ad una
data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data
dell’atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta
di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo.
Lo scrutinio in punto di “significatività” o “non significatività” del
bilancio infrannuale, naturalmente, deve svolgersi volta a volta sulla base
delle specifiche circostanze del caso, le quali naturalmente potranno anche
esser esplicitate nell’atto costitutivo. A titolo puramente esemplificativo,
si può ipotizzare che il periodo di tempo di “non significatività” possa
esser particolarmente esteso, inter alia, tutte le volte in cui il concreto
avvio dell’operatività sociale sia subordinato all’ottenimento di
autorizzazioni di natura amministrativa di non immediato rilascio.
In linea generale, ed anche a prescindere dalle singole circostanze del caso
specifico, è da ritenere peraltro che un lasso di tempo contenuto entro i 3
mesi possa in ogni caso esser considerato come “non significativo”, e che
dunque la clausola dell’atto costitutivo che stabilisca la data del primo
esercizio entro i 15 mesi dalla data dell’atto medesimo sia da considerarsi
legittima. Il legislatore, infatti, là dove ha voluto imporre la redazione e
la diffusione presso il pubblico in via continuativa del resoconto contabile
della gestione della società, ha proprio individuato la cadenza di tale
onere nel trimestre. Si tratta della disciplina inerente la redazione e
diffusione delle relazioni finanziarie (le quali comprendono i prospetti
contabili periodici) delle società quotate (art. 154-ter D. Lgs. 58/1998):
la disciplina impone infatti l’aggiornamento della informativa su base,
appunto, trimestrale. Il che testimonia la non significatività che il
sistema normativo annette alla raffigurazione contabile di un periodo di
attività sociale compreso all’interno del trimestre. Ciò naturalmente, sarà
tanto più vero nella fase genetica della società, stante la fisiologica
gradualità con cui le attività di impresa, anche a prescindere dalla
necessità di particolari autorizzazioni, trovano avvio.
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