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®2003 - 2009 Scuola di Notariato della Lombardia

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massime  elaborate dalla commissione societa'
del consiglio notarile di milano

notaio Luigi Augusto Miserocchi
prof. notaio Piergaetano Marchetti
prof. notaio Mario Notari
prof. notaio Giuseppe Rescio
notaio Manuela Agostini
notaio Massimo Caspani
notaio Domenico de Stefano
notaio Antonio Marsala
notaio Filippo Zabban

I. DIRITTO TRANSITORIO
II. CAPITALE - AZIONI -PARTECIPAZIONI

III. ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI
IV. MODIFICHE STATUTARIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO TRANSITORIO

 

1.Ambito di applicazione del divieto previsto dall'art. 223 bis quinto comma[n.d.r. ora sesto comma] 

Il divieto previsto dall’art. 223 bis comma quinto [N.d.R. ora comma sesto] disp.att.c.c. - che non consente, dal 1° gennaio 2004, l'iscrizione nel registro delle imprese di società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, anche se l'atto costitutivo è stato ricevuto anteriormente alla suddetta data - non riguarda:

a) le società di capitali il cui atto costitutivo, ricevuto prima del 1° gennaio 2004, benché non iscritto, sia stato depositato, con contestuale richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, prima della entrata in vigore della riforma;

b) le deliberazioni di modifica di atti costitutivi e di statuti di società di capitali adottate prima del 1° gennaio 2004, anche se il deposito per l’iscrizione al Registro delle Imprese sia avvenuto dopo tale data;

c) gli atti di fusione e di scissione con costituzione di una o più società di capitali, che danno esecuzione a deliberazioni di approvazione del progetto di fusione o di scissione adottate prima della entrata in vigore della riforma, anche se la stipulazione dell’atto di fusione o di scissione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2003.

Motivazione

E' già stato rilevato dalla dottrina come l'art. 223, bis, quinto comma [N.d.R. ora sesto comma], delle norme di attuazione e transitorie determini una "sorta di retroattività" della normativa introdotta con il D.Lgs. n. 6/2003.

Occorre perciò stabilire l'ambito di applicazione della norma e definire gli esatti confini della retroattività.

In via preliminare si osserva che primo destinatario del divieto ("non possono essere iscritti") è l'ufficio del registro delle imprese, piuttosto che il notaio rogante: ciò non solo in base alla considerazione che l'iscrizione come "fatto" è di competenza dell'ufficio stesso, ma anche in quanto la norma appare concepita in modo da consentire (in via eccezionale) un rifiuto dell'iscrizione fuori dall'ipotesi (normale) di irregolarità formale della documentazione, che, come è noto, costituisce ai sensi dell'art. 2330 c.c. (sia nel vecchio che nel nuovo testo) il limite invalicabile del controllo cui è chiamato il registro delle imprese. Le considerazioni che precedono non esimono tuttavia il notaio dall'obbligo, previsto dall'art. 138 bis della Legge Notarile, di controllare la conformità dell'atto costitutivo da lui ricevuto alle norme imperative in vigore al momento della richiesta di iscrizione dell'atto stesso: osserviamo però che l'inadempimento a tale obbligo - cui consegue la sanzione pecuniaria prevista dallo stesso art. 138 bis - non comporta nel caso di specie la censurabilità dell'atto costitutivo, di per sé conforme alle norme vigenti nel momento in cui viene stipulato, quanto la sanzionabilità della richiesta di iscrizione dell'atto in un momento in cui le clausole in esso contenute possono essere in contrasto con norme imperative.

Poiché l'art. 223 bis, quinto comma [N.d.R. ora sesto comma], è - come si è visto - norma eccezionale, la sua interpretazione deve essere restrittiva. Pertanto:

1. quanto alla massima sub a): il divieto non trova applicazione poiché la funzione (e relativa responsabilità) del notaio si esauriscono nel momento in cui viene effettuato il deposito e richiesta l'iscrizione; sarebbe in contrasto con la stessa funzione del registro delle imprese, far discendere le gravi conseguenze stabilite dalla norma in parola dal ritardo dell'ufficio nella esecuzione di una formalità tempestivamente richiesta;

2. quanto alla massima sub b): il divieto non trova applicazione poiché oggetto dello stesso è esclusivamente l'iscrizione di società costituita anteriormente al primo gennaio 2004 e regolata da statuto non conforme alla nuova disciplina;

3. quanto alla massima sub c): il divieto non trova applicazione poiché, come affermato dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti, a tali operazioni straordinarie va riconosciuta natura di procedimento complesso, modificativo della struttura e dell'organizzazione societaria, cui può conseguire, come effetto quasi secondario ed in ipotesi determinate (fusione propria e scissione con beneficiaria di nuova costituzione), la costituzione di una nuova società. In senso conforme si ricordano i precedenti orientamenti giurisprudenziali, condivisi da questa Commissione, che hanno reputato legittima la costituzione, per effetto di scissione, di s.p.a. unipersonale.

 

2. Adeguamento dello statuto: limiti

L'obbligo di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004, disposto per le società di capitali dal primo comma dell'art. 223 bis disp.att.c.c. non ha ad oggetto le disposizioni “contingenti” dell’atto costitutivo (ovverosia quelle contenute nei n. 1, 6 e 12 del previgente art. 2328 c.c., oltre al nome dei primi amministratori e sindaci), bensì unicamente le clausole “durature”, normalmente contenute nello statuto allegato all’atto costitutivo.  

Motivazione

Come da tempo evidenziato dalla dottrina, il contratto costitutivo delle società di capitali - rappresentato da un unico documento (atto costitutivo) o da due documenti formalmente separati (atto costitutivo e statuto) che disciplinano la volontà contrattuale dei soci - contiene elementi diversi, tutti suscettibili di essere variati durante la vita della società.

E' tuttavia agevole rilevare che la concreta modificabilità di tali elementi non è soggetta alle medesime regole, essendo in particolare sottratti alla rigida disciplina della modifica dell'atto costitutivo e dello statuto gli elementi c.d. soggettivi o transeunti quali, ad esempio, i dati identificativi di soci, amministratori e sindaci.

Ciò non significa che la modifica degli elementi soggettivi non possa essere regolata da norme particolari (si pensi all'atto autentico per la cessione di quota di s.r.l.) ma semplicemente che devono essere individuate in concreto quali siano le clausole statutarie la cui introduzione, variazione o soppressione comporti l'applicazione dello specifico regime previsto dall'ordinamento per le modifiche statutarie in senso stretto.

Tale specifico regime appare previsto per la tutela di interessi generali ed è caratterizzato, a tal fine, da norme inderogabili che disciplinano la competenza degli organi deputati alla adozione delle modifiche statutarie, la forma ed il controllo delle stesse.

Pertanto le clausole degli atti costitutivi e statuti delle società iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004 che devono essere uniformate, entro il 30 settembre dello stesso anno, alle nuove disposizioni inderogabili, sono esclusivamente quelle per la cui modifica l'ordinamento prevede lo specifico regime sopra delineato e cioè quelle che disciplinano elementi oggettivi e non transeunti.

In particolare non appare necessario alcun adeguamento degli atti costitutivi vigenti alla nuova normativa, per quanto attiene i nuovi elementi identificativi della società socia di s.p.a. o di s.r.l., introdotti dal n. 1 dell'art. 2328 e dal n. 1 dell'art. 2463.

 

3. Adeguamento della clausola compromissoria

L'ultrattività prevista dal quarto comma [N.d.R. ora quinto comma] dell'art. 223 bis disp. att. c.c. (in base al quale le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia sino al 30 settembre 2004, anche se non conformi alle nuove disposizioni inderogabili) è riferita unicamente alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 e pertanto la clausola compromissoria, contenuta in statuto societario, che non risulti conforme alla disciplina introdotta dal secondo comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, deve essere considerata, dopo il 1° gennaio 2004, contraria a disposizioni inderogabili di legge.

La deliberazione assembleare di adeguamento di tale clausola, adottata dopo il 1° gennaio 2004, non richiede le maggioranze previste dall'art.34 del D.Lgs. n. 5/2003 e può essere adottata dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti, ai sensi del secondo comma [N.d.R. ora terzo comma] dell'art. 223 bis citato.

Qualora invece la deliberazione assembleare preveda - anche mediante l'adozione di un nuovo testo di statuto - l'introduzione della clausola compromissoria sarà richiesta, limitatamente all'adozione di quest'ultima, la maggioranza qualificata prevista dall'art. 34, quinto comma, del D.Lgs. n. 5/2003.

Motivazione

L’art. 34 comma secondo del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 stabilisce che la clausola compromissoria, inserita negli atti costitutivi di società, deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetti estranei alla società. Per effetto di tale disposizione gran parte delle clausole compromissorie attualmente inserite negli atti costitutivi e negli statuti di società, prevedendo che la nomina di taluni arbitri sia fatta dalle parti, deve ritenersi, alla luce della nuova normativa, nulla.

Non può, infatti, ritenersi che alla clausola compromissoria, anche se contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto, si applichi il quarto comma [N.d.R. ora quinto comma] dell’art. 223 bis introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, che consente il permanere dell'efficacia delle clausole statutarie conformi alle previgenti disposizioni legislative, anche quando le clausole stesse non risultino conformi alle disposizioni inderogabili della riforma.

Ciò in quanto (i) la nuova disciplina della clausola compromissoria è contenuta nel D.Lgs. n.5/2003, relativo alla "definizione dei procedimenti in materia di diritto societario" e non nel D.Lgs. n.6/2003, relativo alla Riforma organica della disciplina delle società di capitali e (ii) il quarto comma [N.d.R. ora quinto comma] dell'art. 223 bis, introdotto dal D.Lgs. n.6/2003, è norma eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione.

Vista la modifica introdotta nel secondo comma dell'art.41 del D.Lgs. n. 5/2003 dall'avviso di rettifica portato dal Comunicato relativo al citato D.Lgs. n. 5/2003 recante "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3/10/2001 n. 366" si ritiene che la deliberazione assembleare che adegua la clausola compromissoria già contenuta nello statuto alle disposizioni inderogabili portate dal Decreto Legislativo citato - anche nel più ampio contesto dell'adeguamento dell'intero statuto alla disciplina introdotta dalla Riforma - possa essere adottata con la maggioranza prevista dal secondo comma [N.d.R. ora terzo comma] dell'art. 223 bis disp. att. c.c.

Qualora invece lo statuto previgente non contenesse tale clausola, la deliberazione che la introduce dovrà essere approvata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 34 citato, da tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale; inoltre i soci assenti o dissenzienti potranno, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

 

4. Entrata in vigore delle norme sul controllo contabile  (art. 2409 bis e ss. c.c.)
 

In mancanza di una clausola statutaria dalla quale si possa desumere – espressamente o implicitamente – che il controllo contabile spetta al collegio sindacale, diviene applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la norma che prevede la nomina del revisore o della società di revisione (art. 2409-bis c.c.).

Tuttavia, tenuto anche conto della mancanza di un termine entro cui la società deve provvedere a tale nomina, si deve ritenere che, fino alla deliberazione assembleare di nomina del revisore, il collegio sindacale mantenga il diritto-dovere di esercitare il controllo contabile, in virtù di un generale principio di prorogatio delle cariche e delle funzioni degli organi sociali, avallato tra l'altro dal nuovo art. 2400, comma 1, ult. frase, c.c..

Pertanto, sia in presenza di siffatta clausola statutaria, sia in caso di prorogatio delle funzioni, appare pienamente legittima – anche al fine di contestuali o successive deliberazioni sul capitale sociale ovvero di deliberazioni che presuppongono una situazione patrimoniale di riferimento (ad es. al fine di valutare la capienza del limite quantitativo di emissione di obbligazioni) – l’approvazione del bilancio d’esercizio (o, in quanto compatibile, di un bilancio infrannuale) corredato della sola relazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2429 c.c., comprensiva del giudizio di cui all’art. 2409-ter c.c..

Motivazione

Le norme che disciplinano il controllo contabile (artt. 2409-bis e ss. c.c.), ivi compresa quella che attribuisce tale funzione al revisore esterno in luogo del collegio sindacale, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004, posto che il “rinvio” al 30 settembre 2004 riguarda solamente la sopravvivenza delle clausole statutarie non conformi al nuovo diritto, già presenti al 1° gennaio 2004.

Nonostante l’immediata entrata in vigore della disciplina sul revisore contabile, può comunque darsi il caso della presenza di una clausola statutaria che attribuisce la funzione del controllo contabile al collegio sindacale, la quale mantiene efficacia sino al 30 settembre 2004 (ai sensi dell'art. 223-bis, comma 4, [N.d.R. ora comma 5] disp.att. c.c.), a prescindere dai requisiti previsti dall'art. 2409-bis, comma 3, c.c.. (ovverosia anche nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio).

Tale clausola statutaria va ravvisata non solo quando viene espressamente affermato che il collegio sindacale esercita il controllo contabile, oltre al controllo di gestione, bensì anche quando lo statuto disponga un rinvio espresso alle funzioni di cui al previgente art. 2403 c.c. ovvero qualora lo statuto si limiti ad un generico riferimento alle funzioni del collegio sindacale a norma di legge, da intendersi in linea di massima come un rinvio alla disciplina anteriore alla riforma.

In mancanza di una clausola di tale tenore, non si verifica ad ogni modo un vuoto di funzioni negli organi sociali, posto che, così come i sindaci cessati per scadenza del termine mantengono pienezza di funzioni in regime di prorogatio sino al momento in cui il collegio è stato ricostituito (cfr. art. 2400, comma 1, ult. frase, nuova versione), si deve ritenere che essi mantengano intatte le loro funzioni fino all’accettazione dell’incarico da parte del revisore o della società di revisione nominati dall’assemblea ai sensi dell’art. 2409-bis, c.c..

Inoltre, la mancanza di un termine espresso, imposto dalla legge alle società per la nomina del revisore o della società di revisione, induce a pensare, nell’ambito di un sistema di norme transitorie volto a semplificare e rendere meno gravoso l’impatto della riforma nei confronti delle società preesistenti, che possa essere legittima (e non costituisca di per sé una grave irregolarità) la decisione dell’organo amministrativo di rinviare la convocazione dell’assemblea per la nomina del revisore (o per l’introduzione della clausola statutaria che attribuisce il controllo contabile al collegio sindacale) al momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Ragioni di opportunità consigliano poi di prendere atto, in occasione di tale decisione dell’organo amministrativo, della continuazione dell’esercizio del controllo contabile da parte del collegio sindacale in carica.

 

5. Adeguamenti statutari e disciplina transitoria

L’art. 223-bis, comma 3, disp. att. c.c., quale risultante dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37, in vigore dal 29 febbraio 2004, permette di modificare l’atto costitutivo/statuto di società di capitali con deliberazione sorretta dalla maggioranza semplice dei legittimati al voto intervenuti in assemblea, in deroga alle più qualificate maggioranze previste dalla legge o dall’atto costitutivo/statuto per le modifiche dello stesso, nei seguenti casi:

a) mero adattamento a norme inderogabili introdotte dalla nuova normativa, anche laddove ciò comportasse l’adozione di scelte discrezionali, purché necessariamente dipendenti dalla modificazione imposta dalle nuove norme inderogabili;

b) inserimento di clausole miranti a disapplicare norme derogabili introdotte dalla nuova  normativa in modifica della precedente, se (e solo se) l’inserimento sia finalizzato a continuare ad applicare – in quanto consentito dalla nuova legge – la vecchia disciplina, sinora applicabile nel silenzio dell’atto costitutivo/statuto ovvero in forza del generico rinvio alla legge, in esso contenuto.

In forza del medesimo art. 223-bis disp. att. c.c., come da ultimo modificato, le società di capitali costituite anteriormente al 1° gennaio 2004  sono regolate:

i) dalla nuova normativa, dal momento in cui il relativo atto costitutivo/statuto è stato adeguato alla stessa, nonché, in ogni caso, dal 1° ottobre 2004;

ii) nel periodo anteriore all’adeguamento e, in difetto, sino al 30 settembre 2004:

a) dai patti contenuti nell’atto costitutivo/statuto, ancorché contrastanti con la nuova normativa (anche inderogabile), purché conformi alla precedente; nonché

b) nel silenzio dei patti sociali o in presenza di un rinvio alla legge, ivi contenuto:

b1) dalla vecchia normativa, là dove la nuova normativa, pur disponendo diversamente, ammetta una regolamentazione conforme alla precedente normativa;

b2) dalla nuova normativa, nei restanti casi.

Motivazione

La massima discende dal confronto tra il precedente e il nuovo testo dell’art. 223-bis, anche alla luce dei commenti e delle non sempre convergenti interpretazioni del primo testo della citata disposizione, oltre che in considerazione degli intenti manifestati dal legislatore nella relazione accompagnatoria al decreto correttivo e in altre sedi.

Per ciò che concerne la prima parte della massima, relativa alle modifiche statutarie adottabili a maggioranza semplice, è opportuno precisare quanto segue.

a) Il “mero adattamento a norma inderogabile” si ha non solo quando il contrasto di una clausola statutaria con la nuova normativa implichi un unico modo di configurare la clausola affinché risulti conforme alla nuova normativa, ma anche quando la nuova normativa impone l’introduzione nello statuto di una clausola assente e in tale introduzione si abbiano dei margini di libertà, come avviene ad esempio per il recesso nella s.r.l. in forza dell’art. 2473 c.c. (laddove impone di disciplinarne “le relative modalità”) In simili situazioni si può dire che la regola della maggioranza semplice, motivata dalla indispensabilità dell’adeguamento, si estende inevitabilmente ai profili di discrezionalità concessi dalla disposizione alla quale viene adattata la clausola. Ciò, tra l’altro, si desume dalla constatazione che, se così non fosse, mancherebbe una vera ragione per permettere l’adattamento a maggioranza semplice, posto che una mera uniformazione alla nuova normativa inderogabile si verificherebbe sempre di diritto mediante sostituzione automatica della clausola affetta da nullità sopravvenuta.

b) La introduzione, a maggioranza semplice, di clausola tendente a disapplicare una nuova norma derogabile rappresenta una novità del decreto correttivo, il cui dichiarato scopo conduce a limitarne la portata, in sede interpretativa, rispetto a quella in astratto consentita dalla lettera della disposizione (riduzione teleologica della norma).

Lo scopo della disposizione – che unitamente a quella che segue (v. infra) è nella sua genesi strettamente legata alle discussioni sul controllo contabile nella fase transitoria, controllo sinora generalmente svolto dal collegio sindacale e adesso, in virtù di norma (a date condizioni) derogabile, da attribuire al revisore – consiste nel dare l’opportunità di mantenere, ove possibile, gli equilibri esistenti nel rapporto sociale, senza dover dar principio a rinegoziazioni tra soci controllanti di fatto (i quali si giovano della regola della maggioranza semplice) e soci di minoranza per il mantenimento dello status quo. La disposizione, per contro, certamente non intende permettere, ai soci controllanti di fatto, di modificare a piacere le “regole del gioco”, sfruttando i più ampi spazi concessi dalla nuova normativa e prescindendo dai consensi necessari per integrare i quorum normalmente richiesti per le modifiche statutarie.

Ne deriva che a maggioranza semplice si può, ad esempio, introdurre in uno statuto, al riguardo silente o genericamente rinviante alla legge, una clausola che, in conformità a quanto avveniva nel precedente sistema, preveda:

- l’attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale, sussistendone i presupposti stabiliti per la s.p.a. dalla nuova legge;

- il deposito delle azioni almeno cinque giorni prima dell’assemblea ai fini della legittimazione ad intervenire alla riunione;

- l’attribuzione della competenza per l’emissione delle obbligazioni non convertibili all’assemblea straordinaria;

- la fissazione dei quorum per le decisioni dei soci nella s.r.l. secondo quanto previsto dal vecchio art. 2486 c.c. (maggioranza del capitale sociale per decisioni che in passato sarebbero state di competenza dell’assemblea ordinaria; due terzi del capitale sociale per decisioni che in passato sarebbero state di competenza dell’assemblea straordinaria).

La seconda parte della massima ricostruisce la complessa regolamentazione giuridica delle società di capitali durante la fase transitoria, quale deriva dall’ultimo periodo del (nuovo) terzo comma dell’art. 223-bis: disposizione introdotta a complemento di quella contenuta nel periodo precedente (disapplicazione di nuove norme derogabili per mantenere invariato il rapporto sociale), onde garantire la continuazione invariata del rapporto sociale nel mutato quadro normativo sino al momento in cui si adegui l’atto costitutivo/statuto o, alternativamente, sino al 30 settembre 2004.

Il legislatore, in questo modo, intende innanzi tutto risolvere il problema del controllo contabile nelle società i cui statuti manchino di indicazioni specifiche (inutili per la vecchia normativa) sulla relativa attribuzione al collegio sindacale: con il dubbio se e quando, in tali casi, occorresse nominare un revisore e chi, nel frattempo, esercitasse il controllo contabile. La soluzione a cui porta nei casi considerati la scelta legislativa è la seguente:

- sino a che l’atto costitutivo/statuto non viene adeguato, il controllo contabile continua ad essere esercitato dal collegio sindacale in conformità alla vecchia normativa (né si potrà, senza previamente adeguare lo statuto, nominare un revisore, salvo che ciò sia imposto dalla nuova legge con norma inderogabile, come avviene per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato: art. 2409-bis, ult. comma);

- ad adeguamento effettuato o, in difetto, dal 1° ottobre 2004, il controllo contabile spetterà al revisore, a meno che in fase di adeguamento non lo si sia attribuito al collegio sindacale.

Peraltro, la disposizione in commento, se pur primariamente pensata per il problema del controllo contabile, si presenta generalizzata ad ogni altro aspetto del rapporto sociale non regolato dall’atto costitutivo/statuto (se non con un rinvio esplicito o implicito alla legge) e dalla nuova normativa diversamente regolato - ma consentendo il ritorno al passato - rispetto a quanto faceva la precedente. Ne deriva che in tutti i casi in cui, come sopra ricordato, si può a maggioranza semplice disapplicare la nuova normativa per ritornare al passato (o, meglio, per mantenerlo fermo anche dopo il 30 settembre 2004), il passato sopravvive e costituisce regola presente. Tale sopravvivenza delle norme derogabili vigenti prima del 1° gennaio 2004, tuttavia, è prevista allorché sia possibile “l’introduzione nello statuto di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria”, come dispone il citato art. 223-bis, comma 3, disp.att. c.c., il che avviene allorché la nuova norma derogabile preveda espressamente la “specifica clausola statutaria” che ne esclude l’applicazione o che comunque la deroghi.

Continueranno pertanto a trovare applicazione, ad esempio, in presenza di uno statuto che nulla dica o che semplicemente rinvii alla legge, le norme in tema di deposito delle azioni almeno cinque giorni prima dell’assemblea (art. 4 l. 1745/1962, in parziale modifica del vecchio art. 2370 c.c.), di competenza per l’emissione di obbligazioni (vecchio art. 2365 c.c.), nonché di quorum dell’assemblea di s.r.l. (vecchio art. 2486 c.c.). Al contrario, e sempre a titolo esemplificativo, non dovrebbero trovare applicazione, in virtù dell’art. 223-bis, comma 3, disp.att.c.c., le norme in tema di requisiti per l’assemblea totalitaria (vecchio art. 2366, comma 3, c.c.) o di limiti quantitativi all’emissione di obbligazioni (vecchio art. 2410 c.c.).

Resta infine da chiedersi se l’adeguamento anche di una sola parte dello statuto debba ritenersi sufficiente a determinare l’applicazione integrale della nuova disciplina oppure se debba da ciò desumersi una volontà implicita di mantenimento della vecchia disciplina per quanto non si sia tradotto in espresso adeguamento alla nuova. In realtà pare corretto affermare che si tratti di una questione da risolvere caso per caso, sulla base dell’interpretazione della singola deliberazione assembleare, nel contesto di ogni singola società, non potendosi desumere a priori una soluzione nell’una o nell’altra direzione. Per salvaguardare le ovvie esigenze di certezza, piuttosto, appare consigliabile l’esplicito chiarimento in occasione delle deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo/statuto, prima del 1° ottobre 2004, che il parziale adeguamento deliberato intende o meno alterare la situazione quo ante sugli aspetti non considerati.



CAPITALE - AZIONI -PARTECIPAZIONI



6. Il capitale minimo di s.p.a.

In relazione al nuovo ammontare minimo del capitale sociale di s.p.a., fissato dall’art. 2327 c.c. in euro 120.000, si deve ritenere che, stante la norma transitoria contenuta nell’art. 223-ter disp. att. c.c.:

a) le s.p.a. costituite prima del 1° gennaio 2004, dotate di un capitale pari o superiore ad euro 120.000:

- non possono ridurre il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2445 c.c., al di sotto dell’ammontare di euro 120.000;

- debbono ricostituire il capitale sociale, nelle ipotesi di riduzione per perdite al di sotto del minimo legale, ad un ammontare almeno pari ad euro 120.000;

b) le s.p.a. costituite prima del 1° gennaio 2004, dotate di un capitale inferiore ad euro 120.000:

- non possono ridurre il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2445 c.c., al di sotto dell’ammontare del loro capitale sociale alla data del 1° gennaio 2004, né al di sotto del minimo legale di euro 120.000 qualora successivamente al 1° gennaio 2004 si siano adeguate a tale nuovo ammontare;

- debbono ricostituire il capitale sociale, nelle ipotesi di riduzione per perdite al di sotto del minimo legale, ad un ammontare almeno pari al loro capitale sociale alla data del 1° gennaio 2004, ovvero al minimo legale di euro 120.000 qualora successivamente al 1° gennaio 2004 si siano adeguate a tale nuovo ammontare;

- si sciolgono se allo scadere del termine di durata (previsto dallo statuto alla data del 1° gennaio 2004) non provvedono ad aumentare (e sottoscrivere) il capitale sociale sino ad almeno euro 120.000;

- possono legittimamente prorogare il termine di durata della società, solo se il capitale viene contestualmente aumentato (e sottoscritto) sino ad almeno euro 120.000;

c) le s.r.l. costituite prima del 1° gennaio 2004 (nonché le società di persone o gli altri enti ex artt. 2500 ss.):

- possono trasformarsi in s.p.a. solo se il capitale viene contestualmente aumentato (e sottoscritto) sino ad almeno euro 120.000 o viene comunque determinato in misura pari ad almeno euro 120.000.

Motivazione

L'innalzamento del minimo legale del capitale sociale della società per azioni (nuovo art. 2327 c.c.) pone il problema del regime transitorio applicabile alle s.p.a. già costituite alla data del 1° gennaio 2004.

Tra le diverse opzioni ipotizzabili (mantenimento sine die del previgente minimo legale per le società già esistenti; obbligo di aumentare il capitale sociale entro un determinato termine; etc.) la riforma ha scelto una via intermedia, in base alla quale il nuovo minimo legale si applica in linea di principio a tutte le società, vecchie e nuove, ma non impone alle società già esistenti di adeguare il capitale sociale, fino allo spirare del termine di durata fissato in statuto al 1° gennaio 2004.

Ciò significa che, per tali società e fino a tale termine, la circostanza di essere dotate di un capitale inferiore ad euro 120.000 non rappresenta una causa di scioglimento, in deroga all'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., conseguenza che sarebbe invece derivata dalla modifica dell'art. 2327 c.c. in assenza di disposizione transitoria analoga a quella contenuta nell'art. 223-ter disp. att. c.c.. Non sono mancate, del resto, occasioni nelle quali lo scioglimento rappresentava la conseguenza cui andavano incontro le società che non provvedevano ad adeguare il capitale sociale ai nuovi minimi innalzati dal legislatore (così ad esempio avvenne con la l. 904/77).

La scelta operata dal d.lgs. 6/2003 impone quindi di interpretare la deroga contenuta nell'art. 223-ter disp. att. c.c. nel senso di non addossare alle società già esistenti un obbligo di aumento onde raggiungere il nuovo minimo, e non già nel senso di ritenere ad esse applicabile, in ogni circostanza, il previgente minimo legale anziché il nuovo.

Ciò spiega perché, come analiticamente indicato nella massima, il minimo legale di euro 120.000 trova già applicazione, in alcune particolari ipotesi, anche nei confronti di s.p.a. preesistenti (dovendosi distinguere tra quelle dotate al 1° gennaio 2004 di un capitale inferiore e quelle già con un capitale pari o superiore), nonché nei confronti delle preesistenti società di altri tipi che si vogliano trasformare in s.p.a.

 

7. Sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale prima dell'iscrizione al Registro Imprese della relativa delibera

La sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento (in denaro od in natura) può intervenire prima che la relativa delibera acquisti efficacia - ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile - con l'iscrizione al Registro Imprese. L'esecuzione può quindi avvenire anche in corso di assemblea, facendosene menzione nel relativo verbale, cui pertanto può essere allegato il testo di statuto aggiornato con l'indicazione del nuovo capitale sociale.

Motivazione

L'inefficacia, al momento dell'assemblea e fino alla iscrizione nel Registro Imprese, della deliberazione di aumento a pagamento del capitale sociale, non é di impedimento alla sottoscrizione dell'aumento medesimo (ed all'esecuzione dei necessari apporti in denaro od in natura).

Si realizza infatti, in tal caso, senza lesione di alcun principio dell'ordinamento, una semplice inversione (dell'efficacia) degli elementi di cui normalmente si compone la fattispecie complessa dell'aumento di capitale sociale a pagamento, con anticipazione dell'adesione dei soci rispetto al momento di efficacia della proposta societaria di aumento. La sottoscrizione nel corso dell'assemblea stessa è del resto considerata addirittura obbligatoria tutte le volte che si tratti di ricostituire un capitale ridotto sotto al minimo legale per effetto di perdite, a ragione del principio secondo cui la causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484 n. 4 del codice civile è esclusa solo dalla effettiva esecuzione della ricapitalizzazione, e non anche dalla semplice deliberazione.

In caso di sottoscrizione in corso di riunione, l'assemblea potrà pertanto approvare (e il verbale assembleare recherà normalmente in allegato) il testo di statuto aggiornato con la nuova indicazione del capitale sociale, che assumerà vigore - al pari della delibera di aumento - al momento dell'iscrizione al Registro Imprese.

La particolare condizione di inefficacia della delibera, cui naturalmente si accompagna l'inefficacia dell'aumento, nel suo complesso, fino all'iscrizione della delibera al Registro Imprese, rende opportuno che tra società (conferitaria) e soci (sottoscrittori e conferenti) venga all'atto della sottoscrizione disciplinato il regime cui le parti intendono assoggettare l'apporto contestualmente effettuato e destinato a liberare l'aumento stesso; se la dichiarazione di sottoscrizione deve infatti ritenersi subordinata alla stessa condicio juris che è prevista per la delibera (l'iscrizione di quest'ultima al Registro Imprese),  l'apporto che il sottoscrittore effettua con la finalità di liberare l'aumento sottoscritto potrà essere convenuto anche con efficacia immediata, (come potrebbe avvenire, indipendentemente dall'esistenza di una delibera di aumento,  per una qualsiasi attribuzione "in conto capitale"), con la conseguenza di concorrere, senza dilazioni, alla formazione del netto patrimoniale della società conferitaria, restando condizionata all'iscrizione presso il Registro Imprese solamente l'allocazione a capitale sociale.

 

8. Delega agli amministratori ex art. 2443 c.c. di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione

Nell’ipotesi in cui lo statuto o una sua successiva modificazione attribuiscano all’organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, la determinazione dei “criteri cui gli amministratori devono attenersi”, a norma dell’art. 2443, comma 1, c.c.,  concerne essenzialmente le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione. Di conseguenza lo statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, devono determinare i beni o la tipologia di beni da conferire (nel caso del comma 4) ovvero i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni o i criteri per l’individuazione dei soggetti cui riservare le azioni (nel caso del comma 5).

La delega può – ma non necessariamente deve – dettare i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, fermo restando che il rispetto del sovrapprezzo minimo previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., deve essere verificato in sede di deliberazione consiliare di aumento del capitale sociale, in occasione della quale viene fissato il prezzo di emissione oppure i criteri per la sua determinazione.

In ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2441, comma 6, c.c., “in quanto compatibile”, impone che:

a) in sede di deliberazione assembleare di delega l'organo amministrativo illustri la proposta di delega, mediante apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni dei criteri della possibile esclusione o limitazione dell’opzione o del possibile conferimento in natura (fatta salva la possibilità che tutti i soci vi rinunzino all’unanimità);

b) almeno 15 giorni prima di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato, l’organo amministrativo comunichi – al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza (o alla società di revisione ai sensi dell’art. 158 T.U.F., nei casi ivi previsti) e al soggetto incaricato del controllo contabile – la relazione illustrativa, concernente le ragioni della specifica esclusione o dello specifico conferimento in natura, dalla quale risulti altresì il prezzo di emissione e i criteri adottati per determinazione in conformità all’art. 2441, comma 6, c.c. (fatta salva la possibilità che i rispettivi destinatari rinunzino al termine di 15 giorni);

c) al momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato vengano prodotti il parere di congruità del prezzo di emissione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (o della società di revisione ai sensi dell’art. 158 T.U.F., nei casi ivi previsti) e la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale nell’ipotesi prevista dall’art. 2441, comma 4, c.c..

La deliberazione assembleare di delega deve essere approvata con la maggioranza prevista dall’art. 2441, comma 5, c.c. (voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale), sia nel caso di attribuzione della facoltà di escludere il diritto di opzione quando l’interesse della società lo esige (previsto dal medesimo art. 2441, comma 5, c.c.), sia nel caso di attribuzione della facoltà di deliberare aumenti di capitale da liberare mediante conferimenti in natura, privi del diritto di opzione (previsto dall’art. 2441, comma 4, c.c.)

Pur in mancanza di espressa disposizione normativa, si deve ritenere tuttora ammissibile – conformemente del resto all’opinione dominante già prima del d.lgs. 6/2003 – la deliberazione assembleare di delega all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione con offerta ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., la quale deve essere approvata con le maggioranze previste dallo stesso art. 2441, comma 8, c.c. e dall’art. 134, comma 2, T.U.F. (come modificato dal d.lgs. 37/2004). In tal caso, le disposizioni di cui all’art. 2441, comma 6, c.c., non trovano applicazione né nei confronti della deliberazione assembleare di delega, né nei confronti della deliberazione consiliare di aumento di capitale a favore dei dipendenti.

Motivazione

Il d.lgs. 6/2003 è intervenuto sul problema della delegabilità agli amministratori dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, apportando alcune modifiche all’art. 2443 c.c., senza peraltro disciplinare espressamente tutti i profili dell’istituto e senza eliminare ogni spazio di incertezza nell’interpretazione.

Per quanto concerne l’esclusione dell’opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 c.c., la norma afferma che “si applica in quanto compatibile il sesto comma dell’articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi”. Occorre pertanto chiarire entrambi tali aspetti, ovverosia: (i) in cosa consista l’applicazione in quanto compatibile dell’art. 2441, comma 6, c.c.; (ii) quale sia l’oggetto dei criteri dettati dallo statuto (alias dalla deliberazione assembleare di delega, qualora la delega venga rilasciata dopo la costituzione della società), cui gli amministratori devono attenersi.

Cominciando dal secondo di tali interrogativi, si deve ritenere che il contenuto minimo della delega ex art. 2443 c.c. sia costituto – oltre che dagli elementi necessari in ogni ipotesi di delega di aumento di capitale (ammontare massimo del capitale c.d. autorizzato e termine finale della delega) – dall’indicazione delle ragioni e delle cause dell'esclusione del diritto di opzione, le quali implicano la necessità di individuare, nell’ambito delle deliberazione di delega, i beni o la tipologia di beni da conferire (nel caso del comma 4) ovvero i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dell'offerta (nel caso del comma 5). Sarebbero questi, in altre parole, i “criteri” che la delibera assembleare di delega deve dettare in ossequio a quanto dispone l’ultima parte del primo comma dell’art. 2443 c.c.

Non sembra invece necessario che lo statuto o la deliberazione assembleare di delega contengano la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, né i criteri per determinarlo. Gli amministratori sono infatti tenuti in ogni caso al rispetto del criterio di determinazione del prezzo dettato dall’art. 2441, comma 6, c.c., in base al quale la deliberazione (di aumento) “determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre”. Può pertanto ipotizzarsi che la deliberazione assembleare di delega lasci mano libera agli amministratori nella determinazione del prezzo, da attuare in sede di assunzione della deliberazione di aumento del capitale, fermo restando l’obbligo di uniformarsi al criterio (minimo) dettato dalla norma ora citata.

Sulla base di tali premesse si spiega anche l’altro precetto ora contenuto nell’art. 2443, comma 1, c.c., e cioè in cosa consista l’applicazione in quanto compatibile dell’art. 2441, comma 6, c.c.. In linea di principio si può dire che le tutele apprestate dalla legge a favore dei soci di minoranza allorché venga escluso o limitato il diritto di opzione (relazione illustrativa degli amministratori; parere dei sindaci sulla congruità del prezzo di emissione; obbligo di fissare un sovrapprezzo in base al valore del patrimonio sociale e tenuto conto dei corsi di borsa) vanno “divise” tra deliberazione assembleare di delega e deliberazione consiliare di aumento, a seconda che si riferiscano ad un elemento determinato dalla prima piuttosto che dalla seconda.

Ne consegue pertanto che, nell’ipotesi paradigmatica in cui la deliberazione assembleare di delega si limiti a determinare: (a) l’ammontare massimo del capitale autorizzato; (b) il termine finale entro cui può essere esercitata la delega, sino al massimo di cinque anni; (c) le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione; verrà presentata in sede assembleare esclusivamente la relazione illustrativa degli amministratori (priva, del resto, dell’indicazione dei criteri adottati per determinare il prezzo di emissione), mentre saranno osservate in sede di deliberazione consiliare di aumento le altre tutele riguardanti la determinazione del prezzo di emissione in conformità al precetto di cui all’art. 2441, comma 6, ultima frase, c.c., nonché il parere di congruità del collegio sindacale (o della società di revisione ai sensi dell’art. 158 T.U.F. nei casi ivi previsti) sul prezzo determinato dagli amministratori.

La massima prende inoltre posizione su due ulteriori possibili dubbi interpretativi nascenti dalla norma.

In primo luogo, si afferma che la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 2443, comma 2, c.c. – pari al quorum dettato dall’art. 2441 c.c. per il solo caso di esclusione dell’opzione ai sensi del comma 5 (interesse della società) e non per quello ai sensi del comma 4 (conferimenti in natura) – sia necessaria per tutti i casi di delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale con esclusione dell’opzione, anche quelli concernenti solo l’esclusione ai sensi del citato comma 4 dell’art. 2441 c.c.. La norma,  il cui dato letterale lascia comunque adito a pochi dubbi, si spiega considerando che il legislatore ha ritenuto particolarmente delicata (e pertanto meritevole di un quorum rafforzato) ogni ipotesi di delega con facoltà di escludere l’opzione, posto che l’assemblea attribuisce comunque un potere particolarmente incisivo sull’assetto della compagine sociale.

In secondo luogo, la massima ribadisce quanto già espresso in passato sia dalla giurisprudenza onoraria, sia dalla dottrina, circa la possibilità di delegare la facoltà di aumentare il capitale sociale con offerta delle azioni ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., la quale deve essere approvata con le maggioranze previste dallo stesso art. 2441, comma 8, c.c. e dall’art. 134, comma 2, T.U.F. (come modificato dal d.lgs. 37/2004). In tal caso, infatti, si deve ritenere che le tutele apprestate dall’ordinamento per le altre ipotesi di esclusione dell’opzione non trovino applicazione a causa dello speciale favor del legislatore per le operazioni che portano ad un ampliamento dell’azionariato dei dipendenti, quasi che la valutazione di sussistenza dell’interesse che giustifica la compressione del diritto della minoranza – allorché la maggioranza sia disposta ad accettare una corrispondente compressione – sia già stata effettuata “a monte” dallo stesso legislatore.
 

9. Conferimenti d’opera nella s.r.l.

In caso di conferimenti d’opera nella s.r.l., così come per ogni altro conferimento diverso dal denaro, è necessaria la relazione giurata di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c..

L'attestazione della relazione di stima deve in tal caso riferirsi all'intero valore della prestazione d’opera o di servizi dovuta dal socio conferente, la quale pertanto deve essere o circoscritta per sua natura (ad es. l'appalto d'opera per la costruzione di un determinato bene) o limitata ad un periodo temporale determinato o quanto meno determinabile, non essendo altrimenti possibile capitalizzare il valore di prestazioni di ampiezza o durata indeterminabile.

La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria prestate ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c., devono garantire l’adempimento dell’obbligo di eseguire le prestazioni d’opera o di servizi, potendo pertanto essere escusse dalla società conferitaria in caso di inadempimento parziale o totale dell’obbligo medesimo o in caso di sua impossibilità parziale o totale.

La mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella s.p.a. (art. 2345 c.c.) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di s.r.l. stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso.

Motivazione

La locuzione "beni in natura o crediti" di cui all'art. 2465, comma 1, c.c., va intesa in senso ampio, comprendente tutti i conferimenti diversi dal denaro, nei cui confronti sussiste infatti la medesima esigenza di assicurare la copertura del capitale sociale, mediante l'attestazione che "il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo" (art. 2465, comma 1, c.c.). Proprio nei confronti delle prestazioni d'opera o di servizi, del resto, la legge attribuisce espressamente rilevanza al "valore" ad esse attribuito, imponendo la sussistenza di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria "con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio" (art. 2464, comma 6, c.c.).

Per le s.r.l., in altre parole, il legislatore estende l'area delle entità conferibili a capitale, includendovi tra l'altro anche le prestazioni d'opera o di servizi, mantenendo ferma la tutela della relazione giurata di stima, ma aggiungendo (per tali ultimi conferimenti) la garanzia data mediante la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria.

Anche in considerazione di ciò, è in ogni caso necessario che alle prestazioni d'opera o di servizi oggetto di conferimento venga attribuito un valore complessivo, rapportato all'intera prestazione. Il che implica, a sua volta, la necessità che (i) la prestazione sia per sua natura circoscritta (come avviene ad es. negli obblighi aventi ad oggetto l'esecuzione di una determinata opera) oppure che (ii) venga stabilito un termine di durata dell'obbligazione del socio conferente, essendo altrimenti impossibile attribuire un valore complessivo - potrebbe dirsi "capitalizzato" - dell'intera prestazione dovuta dal socio.

L'obbligo della relazione di stima e la necessaria valutazione dei conferimenti d'opera o di servizi, d'altro canto,  non implicano che sia garantita alla società l'effettiva acquisizione del valore ad essi attribuito, in virtù dell'esecuzione del conferimento. La polizza e la fideiussione, in altre parole, non devono necessariamente garantire il "ritorno" economico che la società si attende dal conferimento (situazione talvolta nemmeno verificabile in concreto), bensì l'effettivo adempimento dell'obbligo assunto dal socio.  Così come,  nell'ipotesi di conferimento di crediti, l'inadempimento del debitore ceduto è assistito dalla garanzia del creditore cedente (ossia il socio conferente, ai sensi dell'art. 2255 c.c.), nello stesso modo, nell'ipotesi di conferimento d'opera o di servizi, l'inadempimento dell'obbligato principale (lo stesso socio conferente) viene garantito dall'obbligato in via sussidiaria (ossia la compagnia che ha rilasciato la polizza o la banca che ha concesso la fideiussione).

La polizza assicurativa e la fideiussione bancaria, pertanto, devono garantire, per l'intero valore assegnato al conferimento e per l'intero periodo per il quale è stato assunto l'obbligo dal socio, l'adempimento del socio conferente. Esse devono quindi prevedere la facoltà di escussione da parte della società in caso di inadempimento o di impossibilità sopravvenuta, parziale o totale, per causa non imputabile alla società conferitaria. Resta poi ferma la necessità di individuare, caso per caso, la nozione stessa di inadempimento della prestazione, anche in relazione alla natura dell'obbligazione, potendo questa essere sia di mezzi che di risultato.

 

10. Legittimazione dell’acquirente di partecipazioni in s.r.l.

Non si ritiene legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici, la clausola statutaria di s.r.l. che attribuisca all’acquirente di una partecipazione in s.r.l. la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali o parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione, in mancanza di annotazione nel libro dei soci, né la clausola statutaria che attribuisca agli amministratori la facoltà di eseguire tale annotazione prima dell’avvenuto deposito nel registro delle imprese.

Si ritengono invece legittime le clausole statutarie di s.r.l. che subordinano la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all’iscrizione a libro soci ex art. 2470 c.c., come ad esempio il decorso di un determinato termine da tale momento, purché ciò non si traduca in una sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all’acquirente (la qual cosa avverrebbe ad esempio allorché il termine non fosse contenuto entro limiti ragionevoli).

Motivazione

L'art. 2470 c.c., nella parte in cui subordina la legittimazione del socio di s.r.l. all'iscrizione nel libro dei soci, deve ritenersi norma inderogabile, non modificabile da clausola dell'atto costitutivo. Lo stesso dicasi per il procedimento che deve precedere l'iscrizione nel libro dei soci e che deve essere verificato dagli amministratori prima di eseguirla (atto in forma pubblica o autentica e deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese), la cui osservanza è pertanto il presupposto sia dell'iscrizione nel libro dei soci, sia della legittimazione dell'acquirente.

La natura inderogabile di tali disposizioni discende – oltre che da ragioni di carattere sistematico – dalle finalità di carattere pubblico perseguite dall'ordinamento allorché vennero richieste dalla c.d. legge Mancino (l. 310/1993) la forma autentica e l'iscrizione nel registro delle imprese, onde consentire, tra l'altro, un monitoraggio dei trasferimenti di partecipazioni in s.r.l., le uniche, sino ad allora, esenti da ogni requisito formale.

La derogabilità convenzionale delle norme in questione consentirebbe invero l'acquisto di partecipazioni sociali e l'esercizio dei relativi diritti senza che vi sia alcun obbligo né per la società né per il socio, di rendere pubblico, tramite l'iscrizione nel registro delle imprese (ed il successivo deposito dell'elenco dei soci contestualmente alla pubblicazione del bilancio), il trasferimento della partecipazione.

E' d'altro canto da confermare l'ammissibilità della clausola, già diffusa nella prassi, che subordina la legittimazione all'esercizio di taluni diritti sociali (tipicamente l'intervento e il voto in assemblea, o comunque la partecipazione alle decisioni dei soci) ad ulteriori requisiti, come il decorso di un determinato periodo di tempo dall'iscrizione nel libro dei soci, nei limiti sopra indicati.
 

31. Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di s.r.l. (artt. 2469 e 2473 c.c.)

La clausola statutaria che limita ovvero impedisce il trasferimento di partecipa-zioni di s.r.l. può essere introdotta o rimossa, se lo statuto non prevede diversamente, con il quorum deliberativo che lo statuto stesso – ovvero, in mancanza, la legge – generi-camente dispone per le modifiche statutarie.
Le deliberazioni assembleari che introducono o rimuovono dallo statuto di s.r.l. vincoli alla circolazione delle partecipazioni non determinano il diritto di recedere, ferma restando la spettanza del diritto stesso per i casi disciplinati all’art. 2469, comma 2°, c.c.

Motivazione

La giurisprudenza e la dottrina, in vigenza del codice civile antecedente la ri-forma introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, si sono ripetutamente occupate delle modalità con cui le società di capitali potevano legittimamente inserire ed elimi-nare dallo statuto clausole limitative o impeditive alla circolazione delle partecipazioni.
L’orientamento prevalente in materia di società per azioni, per quanto non pa-cifico, era quello di ritenere che, in mancanza di diversa indicazione statutaria:
- la maggioranza richiesta per le “ordinarie” modifiche statutarie potesse vali-damente provvedere alla eliminazione della clausola limitativa, mentre
- l’introduzione di clausole limitative dovesse necessariamente essere approvata all’unanimità da tutti i soci.
La giustificazione di questa regola veniva rintracciata nella constatazione che, con l’inserimento di tali clausole, i soci perdevano il diritto di disporre liberamente – e così di liquidare – la propria partecipazione, e – ritenuta la natura individuale di que-sto diritto – si finiva per considerare la relativa delibera eccezionalmente sottratta al principio maggioritario; di converso, la soppressione della clausola restava validamen-te approvabile a maggioranza, attribuendosi maggior peso e meritevolezza alla elimina-zione del vincolo alla circolazione, rispetto all’interesse per il mantenimento delle cau-tele verso l’ingresso di terzi nel capitale sociale.
La regola precedente trovava applicazione anche in materia di società a respon-sabilità limitata, non attribuendosi a tali effetti rilevanza alla pure diffusa convinzione secondo cui la circolazione della quota era normalmente gravabile di maggiori oneri o limiti.
La riforma introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha radicalmente modi-ficato il quadro normativo di riferimento, adottando - anche su questa materia, così come avviene per altre situazioni di potenziale contrapposizione tra interesse generale ed interesse particolare - il principio della prevalenza della volontà maggioritaria, equi-librato dalla previsione - secondo regole non omogenee fra loro per s.p.a. ed s.r.l. - del diritto di recesso.
Ciò risulta, con chiarezza, in tema di società per azioni; l’opzione legislativa si appalesa infatti, senza necessità di sforzi interpretativi, dalla lettura dell’articolo 2437, comma 2°, c.c., posto che – salvo diversa disposizione statutaria – hanno in base a tale norma diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione delle delibe-re riguardanti l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli aziona-ri. La disposizione attesta la legittimità della introduzione (oltrechè della eliminazione) a maggioranza delle clausole limitative, cui si accompagna e fa da contrappeso – se lo statuto non dispone diversamente – il diritto di ottenere la liquidazione della quota, con superamento delle obiezioni che nel vecchio regime avevano indotto alla regola dell’unanimità.
Altrettanta chiarezza non emerge dalla disciplina generale del recesso in mate-ria di società a responsabilità limitata (cfr art. 2473, comma 2°, c.c.) e la carenza po-trebbe indurre a ritenere che – mancando la previsione del diritto “di uscita” per effetto dell’inserimento o della soppressione di queste clausole – il loro regime di introduzione o rimozione sia ancora da amministrarsi secondo i precedenti orientamenti.
Questa conclusione è tuttavia inesatta; anche in tema di società a responsabili-tà limitata, infatti, ha trovato ampia affermazione il medesimo principio di prevalenza delle ragioni della maggioranza, rispetto alle quali il diritto di recesso (atteggiato, su questo tema, secondo una regola diversa da quella vigente per le società per azioni, come vedremo) assolve a funzione di salvaguardia.
In particolare la facoltà di “uscita”, con riferimento alla materia della disponibi-lità della partecipazione nella società a responsabilità limitata, è dal legislatore disposta (articolo 2469 c.c., il cui contenuto richiama quanto in materia di s.p.a. dispone l’articolo 2355 bis c.c.) nel caso di intrasferibilità (esplicita ovvero conseguente, nel caso di morte, all’esistenza di condizioni o limiti) e nel caso di clausola di gradimento senza limiti o condizioni.
Ciò significa che nel tipo società a responsabilità limitata (l’inserimento di) clausola di questo tenore è evidentemente suscettibile di valida approvazione a mag-gioranza, posto che il legislatore risolve con il recesso la tutela della minoranza.
La possibilità di approvare a maggioranza clausole come quelle previste all’articolo 2469 c.c. - esplicitamente o sostanzialmente impeditive della circolazione della partecipazioni - è argomento che consente di ritenere che parimenti a maggioranza siano a fortiori approvabili clausole limitative della circolazione stessa.
Non può pertanto ritenersi che l’introduzione di queste clausole richieda una-nimità; depone in tale senso anche la constatazione che il legislatore della novella, in-novando rispetto al passato, ha dimostrato di ritenere che l’unanimità dei consensi è compatibile con il tipo società a responsabilità limitata (cfr art. 2468, comma 4°, c.c.), ma si è ben guardato dallo stabilire tale regime con riferimento alla materia in questione.
Deve peraltro prendersi atto che, nella s.r.l., il diritto di recesso non consegue – come è invece per la s.p.a., salvo il caso di diversa clausola statutaria – alla introdu-zione o rimozione dei vincoli alla circolazione delle partecipazioni, mancando una di-sposizione di contenuto analogo a quella risultante all’articolo 2437, 2° comma, c.c.; esso, come detto, matura invece, esclusivamente, dal ricorrere delle situazioni indicate dall’articolo 2469 c.c. [intrasferibilità (esplicita ovvero conseguente, nel caso di morte, all’esistenza di condizioni o limiti) ovvero di clausola di gradimento senza limiti o con-dizioni].
Queste situazioni – dal legislatore raggruppate in unica previsione – sembrano avere invece diversa portata applicativa, nel senso che alcune di esse (fatta salva ogni diversa conclusione riferibile al periodo transitorio) determinano il diritto di recesso per il solo fatto dell’esistenza della clausola statutaria, mentre per altre il diritto di u-scita sorge solo in occasione dell’impedimento, in applicazione della clausola, di un de-terminato e specifico evento traslativo.
Sono del primo tipo le clausole di intrasferibilità, e pure sembrano tali quelle di gradi-mento non accompagnate da limiti o condizioni; di converso, sembrano in linea gene-rale appartenenti alla seconda categoria, pur non potendosi escludere eccezioni, le clausole che pongono condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferi-mento a causa di morte.
 

32. Condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimento nella s.p.a. (art. 2355 bis c.c.)

Le clausole di mero gradimento contenute nello statuto di s.p.a. sono efficaci an-che nel caso in cui (pur non prevedendosi il diritto di recesso ovvero l’obbligo, per la so-cietà o per gli altri soci, di acquistare le azioni al valore stabilito per il recesso, come pre-vede l'art. 2355 bis c.c.) contemplino l'obbligo per la società o per gli altri soci di acqui-stare "a parità di condizioni", cioè al prezzo che l'alienante ha concordato con il terzo non gradito, ovvero l'obbligo, per la società, di procurare altro acquirente gradito, che acquisti al valore stabilito per il recesso o “a parità di condizioni”.
 

Motivazione

L'equilibrio, nella società per azioni, fra interesse sociale a disporre di filtri, o addirittura di diritti di veto rispetto all'ingresso di nuovi soci, (da un lato), e diritto del socio a liquidare la partecipazione, (dall'altro), é dalla riforma individuato a valle di un processo evolutivo scandito da interventi legislativi e da valutazioni giurisprudenziali.
L'originaria formulazione dell'art. 2355 c.c., nel consentire la possibilità di ap-porre particolari condizioni all'alienazione delle azioni nominative, aveva stabilito un perimetro teoricamente ampio per la definizione delle clausole limitative alla loro circo-lazione; fino alla seconda metà degli anni '70 la giurisprudenza (oltre ad ammettere, come ancora oggi si continua pacificamente a fare, la clausola di prelazione) era preva-lentemente orientata a ritenere legittime anche le clausole di gradimento; solo a decor-rere da quest'epoca l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ebbe a variare, per negare l'ammissibilità delle clausole di gradimento rimesse al giudizio discreziona-le degli organi sociali.
Questa posizione dei giudici venne sostanzialmente condivisa dal legislatore, che, con l'art. 22 della legge 4 giugno 1985 n. 281 stabiliva, come noto, l'inefficacia delle clausole "degli atti costitutivi delle società per azioni, le quali subordinano gli ef-fetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento degli organi sociali".
Il processo evolutivo cui si é alluso in apertura andò ulteriormente a maturare quando i giudici, successivamente alla legge 281/85, attenti questa volta all'interesse sociale verso la stabilità e la qualità del gruppo dei soci, affermarono che la clausola di gradimento - benché discrezionale, cioè rimessa alla completa valutazione dell'organo sociale - non é illegittima ed é efficace qualora preveda l'obbligo della società di procu-rare acquirente "gradito", in sostituzione di quello "non gradito". In questo senso, si esprimeva, tra gli altri, la giurisprudenza onoraria milanese, e le relative motivazioni concludevano, significativamente, per la correttezza di una interpretazione dell'art. 22 della legge 281/85 "nel senso che il divieto del mero gradimento sia rapportato all'esi-genza della circolazione dei titoli e alla necessità di non rendere il socio prigioniero del-la sua partecipazione".
Le conclusioni dei giudici ora riferite, risalenti all'anno 2000, sono esattamente coincidenti con il fondamento del nuovo art. 2355 bis, in materia di clausola di gradi-mento inter vivos.
La nuova norma appare in grado di realizzare, con soddisfazione, l'equilibrio fra quell'interesse sociale e quell'interesse individuale cui si é alluso in apertura: la socie-tà può così respingere il candidato acquirente, ma solo consentendo al socio che vuole alienare il diritto al realizzo della partecipazione.
La circostanza che di quest'ultimo diritto, nella formulazione legislativa ora vi-gente, sia prevista la realizzazione con il recesso ovvero con l'obbligo per la società o per gli altri soci di acquistare al valore stabilito per il recesso, non esclude che la clau-sola di gradimento resti valida ed efficace anche quando la piena soddisfazione del di-ritto del socio é diversamente ottenuta.
La massima, nell'individuare queste diverse modalità, altro non fa che ripetere il principio giurisprudenziale onorario milanese, che - come sopra visto - può essere considerato ispiratore della riforma; la vendita (a favore della società, degli altri soci, ovvero di un terzo gradito) "a parità di condizioni" (con quanto offerto dall'acquirente non gradito) é evento che realizza l'interesse del socio alienante nelle esatte proporzio-ni dal medesimo perseguite.



33. Clausole di divieto o di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di s.r.l (art. 2469 c.c.)

Sono legittime, e non danno luogo a diritto di recesso, le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di s.r.l. e le clausole di mero gra-dimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di s.r.l..
 

Motivazione

Già nel vigore delle "vecchie" norme l'art. 2479 c.c. consentiva che lo statuto di s.r.l. contenesse disposizioni "contrarie" al principio di libera trasferibilità delle quote previsto in via generale.
Sulla base di questa norma venivano considerate valide clausole che prevedes-sero vincoli al trasferimento delle quote stesse, fino alla intrasferibilità assoluta e compreso ovviamente il gradimento anche mero, salvo in taluni casi ritenere necessa-ria l'apposizione in tali clausole di "correttivi" idonei ad evitare che il socio rimanesse comunque bloccato in società senza possibilità di uscita (in tale filone si collocava l'in-dirizzo del tribunale di Milano, espresso in sede di giurisprudenza onoraria, che rite-neva legittima una clausola di assoluta intrasferibilità mentre in caso di clausola di mero gradimento richiedeva - sia per le s.r.l. che per le s.p.a. - l'inserimento della "possibilità" del socio di "cedere la sua partecipazione ad un terzo indicato da un orga-no sociale prestabilito").
Le modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 alla disciplina dei tra-sferimenti delle partecipazioni di s.r.l. sono volte, in un certo senso, a "correggere" la generica derogabilità del principio generale di libera trasferibilità; come tali sono di na-tura diversa rispetto a quelle introdotte dalla riforma in relazione ai trasferimenti di azioni di s.p.a. e per certi versi hanno effetti opposti.
La riforma ha, infatti, mantenuto nell'art. 2469 c.c. (che nel primo comma in pratica riproduce il contenuto del primo comma del vecchio art. 2479 c.c.) il principio generale della libera trasferibilità delle partecipazioni e la possibilità che l'atto costitu-tivo contenga disposizioni "contrarie" al principio generale; ha peraltro profondamente innovato la disciplina previgente nel secondo comma dello stesso art. 2469 c.c., preve-dendo esplicitamente le clausole di intrasferibilità e gradimento mero nel trasferimento delle partecipazioni e collegando a tali vincoli il diritto del socio di recedere dalla socie-tà.
E' evidente che gli interessi presi in considerazione e tutelati dal legislatore della riforma sono duplici e sostanzialmente confliggenti: il primo è quello della società alla libera determinabilità delle proprie regole di funzionamento, che arriva a consenti-re di sacrificare l'interesse individuale del socio alla trasferibilità delle partecipazioni all'interesse della società, ritenuto prevalente, alla stabilità del gruppo dei soci; il se-condo, comunque oggetto di tutela, è quello del socio a non rimanere "bloccato" nella società.
Nel caso di clausole che prevedano il divieto di costituzione o il gradimento me-ro riferite al pegno o all'usufrutto su partecipazioni viene sicuramente in considerazio-ne il primo interesse tutelato dalla norma, cioè quello della società alla stabilità del gruppo dei soci; attraverso la costituzione del pegno o dell'usufrutto, infatti, si verifica normalmente il trasferimento ad un terzo estraneo dei diritti di tipo amministrativo spettanti al titolare della partecipazione che sono caratterizzanti l'intervento del socio nella vita sociale.
Nessun dubbio, quindi, sulla legittimità di clausole che prevedano il divieto as-soluto di costituzione di pegno od usufrutto sulle partecipazioni o che ne subordinino la costituzione al mero gradimento di organi sociali, soci o terzi.
Il problema è allora quello di stabilire se simili clausole determinino o meno il diritto di recesso ai sensi del secondo comma dell'art. 2469 c.c.
Sembra evidente che il secondo interesse preso in considerazione e tutelato da tale norma, e cioè quello del socio a non rimanere prigioniero della propria partecipazione e quindi bloccato in società, non viene leso dall'apposizione di simili clausole, che non impediscono certo al socio di uscire dalla compagine sociale.
La costituzione di pegno o di usufrutto, infatti, non ha tale scopo ma accede ad un diverso rapporto e ad interessi differenti, subordinati dall'ordinamento al prevalen-te interesse sociale preso in considerazione dal primo comma del citato art. 2469 c.c..
La conclusione è suffragata anche dalla considerazione che il correttivo previsto dall'ordinamento a tutela dell'interesse del socio all'uscita dalla società, e cioè il diritto di recesso, se esercitato ha effetti analoghi, per il socio, a quelli che avrebbe ottenuto con il trasferimento della partecipazione; al contrario in caso di volontà di costituzione in usufrutto o in garanzia della partecipazione il recesso determinerebbe un effetto as-solutamente non omogeneo e, per certi versi, opposto zia. Esclusa infatti la possibilità di "liquidare" il diritto di usufrutto o di pegno in via autonoma, il recesso determine-rebbe l'uscita del socio che invece sarebbe rimasto titolare della proprietà gravata dai diritti minori costituiti sulla partecipazione.



34. Clausole di divieto o di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni di s.p.a. (art. 2355 bis c.c.)

Sono legittime, anche in assenza del termine di efficacia di cinque anni di cui al-l'art. 2355 bis, 1° comma, c.c., le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su azioni.
Sono legittime, ed efficaci anche in assenza della previsione di un obbligo di ac-quisto a carico della società o degli altri soci ovvero del diritto di recesso del costituente, le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni.
 

Motivazione

Le modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 alla disciplina del tra-sferimento delle azioni rendono non più attuale il dibattito, assai vivo nel vigore della normativa anteriore alla riforma, sulla legittimità delle clausole che vietano o subordi-nano a mero gradimento il trasferimento di azioni; infatti il nuovo art. 2355 bis c.c. prevede espressamente la possibilità che lo statuto "sottoponga a particolari condizio-ni" il trasferimento delle azioni, ed in particolare contenga un divieto assoluto ovvero una clausola di mero gradimento, disciplinandone condizioni di validità ed effetti.
Il legislatore della riforma ha, infatti, privilegiato, come più volte rilevato, il principio della libera determinabilità da parte dei soci delle regole di funzionamento della società, intese in senso ampio e quindi anche eventualmente connesse alla disci-plina del trasferimento della partecipazione individuale del socio, principio che trova conferma, appunto, nel primo comma dell'art. 2355 bis c.c. ove si ribadisce in termini generali la legittimità di clausole statuenti "particolari condizioni" per il trasferimento di azioni.
Gli interessi tutelati dalle clausole di intrasferibilità assoluta o di mero gradi-mento connesse al trasferimento di azioni sono gli stessi che vengono in considerazio-ne per le clausole di divieto assoluto o di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni, che sono quindi legittime e possono essere inserite nel-lo statuto delle s.p.a.; infatti, se è meritevole di tutela l'interesse "sociale" alla stabilità della compagine dei soci, che fonda le clausole di intrasferibilità assoluta e di mero gradimento nel trasferimento, a maggior ragione lo è quello sottinteso alle clausole che limitano il diritto soggettivo del socio alla costituzione di diritti reali minori, quali l'u-sufrutto e il pegno, in quanto anch'esse volte a tutelare o l'interesse "sociale" ad esclu-dere che un soggetto estraneo alla compagine dei soci possa, attraverso il diritto di usufrutto o di pegno, esercitare determinate prerogative proprie dei soci stessi ovvero l'interesse "sociale" alla preventiva valutazione, anche discrezionale, di tale soggetto.
Il problema diventa allora quello di verificare se le condizioni di efficacia, i limiti e le conseguenze previsti dall'ordinamento come contrappeso alla compressione del di-ritto individuale a trasferire le azioni siano applicabili e riferibili anche alla compres-sione del diverso, e più limitato, diritto a costituirle in usufrutto o in garanzia.
In effetti non pare che possano estendersi alle clausole di divieto o di gradimen-to riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno quegli effetti e quei requisiti previsti per analoghe clausole riferite al trasferimento delle azioni, e quindi in particolare:
- la clausola che vieti la costituzione di usufrutto o di pegno sulle azioni sarà valida ed efficace anche senza l'inserimento di limiti temporali di scadenza; né si può ritenere che il limite temporale posto dall'art. 2355 bis, 1° comma, c.c. si applichi au-tomaticamente come termine di validità ed efficacia del divieto;
- la clausola di mero gradimento riferita alla costituzione di usufrutto o di pe-gno su azioni sarà efficace anche in assenza della previsione statutaria di quei "corret-tivi" che l'art. 2355 bis, 2° comma, c.c. impone siano apposti in caso di clausola di me-ro gradimento riferita al trasferimento, e quindi anche qualora non sia previsto, a cari-co della società o degli altri soci, un obbligo di "acquisto" oppure il diritto di recesso dell'"alienante"; né si può ritenere che la sola esistenza in statuto di tale clausola ge-neri di per sé un obbligo della società o degli altri soci di acquistare la partecipazione o il diritto di recesso del socio.
A tali conclusioni si perviene considerando che i "correttivi" previsti dall'ordi-namento a fronte della legittimazione di clausole che limitano il diritto del socio a tra-sferire le proprie azioni, e quindi ad uscire dalla società, tutelano appunto questo dirit-to a non rimanere "bloccati" nella società e non trovano ragione d'essere in relazione alla corrispondente limitazione di diritti, quelli di dare in usufrutto o in garanzia le a-zioni, di ben altra natura e portata.
Infatti nella costituzione di usufrutto o di pegno lo scopo ultimo del socio non è di uscire dalla società; nel caso di costituzione di usufrutto la causa può essere la più svariata mentre la concessione in garanzia accede per sua natura ad un diverso rap-porto, che è quello, di base e fondamentale, costitutivo dell'obbligazione garantita, del quale è un mero accessorio. In entrambi i casi, qualunque sia il "rapporto sottostante", il socio costituente rimane in società ma, salvo deroga pattizia, i suoi diritti, per lo meno quelli c.d. amministrativi, sono compressi da quelli spettanti al titolare del dirit-to di usufrutto o pegno.
E' evidente allora che le tutele disposte dall'ordinamento al diritto di "uscita" dalla società sono inapplicabili a fattispecie nelle quali tale diritto non è in gioco.
Ad analoga conclusione si perviene considerando la tipologia dei "correttivi" previsti dall'ordinamento a tutela del diritto del socio ad "uscire" dalla società in caso di mero gradimento, per propria natura inadatti ad essere utilizzati in caso di gradi-mento connesso alla costituzione di usufrutto o di pegno. Mentre nel caso di volontà di trasferimento "bloccata" dall'esistenza della clausola di mero gradimento il socio ottie-ne, attraverso il recesso (o l'acquisto delle azioni da parte della società o dei soci), un risultato analogo a quello che avrebbe ottenuto trasferendo liberamente le azioni, es-sendo in linea di massima indifferente per il "venditore" l'identità dell'acquirente, in caso di volontà di costituzione in usufrutto o in garanzia delle azioni il recesso deter-minerebbe un effetto assolutamente non omogeneo e, per certi versi, opposto a quello che si otterrebbe in caso di libera facoltà di costituzione in usufrutto o in garanzia. E-sclusa infatti la possibilità di "liquidare" il diritto di usufrutto o di pegno in via auto-noma, il recesso determinerebbe l'uscita del socio che invece sarebbe rimasto titolare della "nuda proprietà".
Effetti analoghi si ottengono introducendo in statuto clausole che, senza espli-citamente vietare la costituzione dell'usufrutto o del pegno, escludano che il diritto di voto o altri diritti organizzativi possano spettare al titolare dell'usufrutto o al creditore pignoratizio, riservandoli espressamente al socio titolare delle azioni, senza peraltro incidere sulla validità ed efficacia del rapporto tra le parti e sui diritti patrimoniali del titolare dell'usufrutto o del creditore, clausole che, per le considerazioni esposte ed a maggior ragione, sembrano del tutto legittime in quanto volte a tutelare l'interesse del-la società più volte specificato.



35. Riduzione “effettiva” del capitale sociale nella s.r.l. (art. 2482 c.c.)

La riduzione "effettiva" del capitale della s.r.l., ai sensi dell'art. 2482 c.c., può es-sere deliberata senza indicarne motivazioni e fini.
 

Motivazione

La disciplina contenuta negli articoli 2482 e seguenti c.c., superando la tassa-tività delle cause della riduzione (esuberanza/perdite) contemplata dalla normativa precedente, rende ammissibile che la riduzione sia deliberata in assenza delle condi-zioni che, in precedenza, ne costituivano il presupposto. Nelle società a responsabilità limitata, perciò, la decisione di ridurre il capitale è rimessa alla volontà dei soci, da adottarsi discrezionalmente alla stregua di ogni altra modifica statutaria, nel rispetto del limite minimo di capitale fissato dall’art. 2463 c.c..
Presupposto di tale decisione è peraltro l’assenza di perdite. Non solo di impor-to tale da eccedere un terzo del capitale, ma anche di misura tale che il limite del terzo venga ad essere superato proprio per effetto della riduzione. Invero, l’esistenza di una specifica disciplina per tale ultima evenienza comporta che da essa la riduzione c.d. effettiva resti distinta.
In ragione del maggior margine di autonomia concesso alla società a responsa-bilità limitata, non si applica qui la regola, prevista per la s.p.a. dall’art. 2445 c.c., per la quale l’avviso di convocazione deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione.
In assenza di un obbligo di informazione preassembleare si richiede esclusiva-mente il rispetto del generale obbligo di informazione sancito dal terzo comma dell’art. 2479 ter c.c..
Neppure dalla delibera è prescritto che risultino le ragioni della riduzione. Pos-sono essere le più varie e tra esse può annoverarsi, quella di adottare una struttura organizzativa in cui, ove non ricorra il superamento di almeno due dei limiti dimen-sionali richiamati dall’art. 2477 c.c., la nomina dell’organo di controllo sia meramente eventuale.
E’ necessario, talvolta, che la delibera indichi la modalità con cui la riduzione deve essere attuata. Ciò si verifica tutte le volte che sia possibile, in concreto, la scelta tra forme diverse (rimborso delle quote / liberazione dall’obbligo di effettuare i versa-menti ancora dovuti) ovvero sia opportuna una valutazione da parte della assemblea di circostanze particolari legate alla natura e alla esecuzione dei conferimenti (prestazio-ne di opera o servizi / prestazione di polizza o fideiussione).
Quanto alla produzione, in analogia a quanto disposto per la riduzione conse-guente a perdite, di una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, essa, per quanto opportuna, non può essere ritenuta necessaria tutte le volte che non emergano perdite dall’ultimo bilancio approvato.
Del pari semplicemente opportuna è la dichiarazione resa dagli amministratori ai sensi dell’art. 2482 bis, 3° comma, c.c., in ordine alla (non) sopravvenienza di fatti di rilievo dopo la redazione del bilancio (o situazione patrimoniale ad hoc). Peraltro, tutte le volte che la proposta di deliberare la riduzione proviene dagli amministratori, è ragionevole ritenere che, in assenza di diversa indicazione nel verbale, tale dichiarazione sia implicita.
Quanto alla attuazione della riduzione si può osservare che:
1. Legittimamente si può far constare, in occasione della delibera di riduzione effettiva, l’inesistenza di creditori, ovvero il preventivo consenso dei creditori alla ese-cuzione della riduzione. Nondimeno l’esecuzione non può avere luogo prima del decor-so del termine stabilito dal secondo comma dell’art. 2482 c.c., in quanto i creditori legittimati a farvi opposizione sono tutti quelli anteriori alla iscrizione e, pertanto, anche quelli successivi alla delibera stessa.
2. Dalla non eseguibilità immediata della delibera deriva che il capitale deve essere indicato negli atti (e quindi nello statuto da depositare ai sensi dell’art. 2436 c.c.) e nella corrispondenza della società nella misura prevista dall’art. 2250 c.c. (. secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente secondo l’ultimo bilancio) sino a che la riduzione non sia stata eseguita. Consigliabile è l’inserimento in statuto della clausola che dia conto della pendenza della riduzione; dopo l’esecuzione, sarà compito degli amministratori depositare il nuovo testo dal quale tale clausola sia espunta.
3. Al pari di quanto stabilito dall’art. 2482 bis c.c. per il caso di perdite, anche la riduzione effettiva deve essere attuata nel rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei soci. A ciò la delibera deve rigorosamente attenersi.
Modalità diverse (ad esempio quella che prevedesse di ricorrere al sorteggio del-le partecipazioni da rimborsare) non paiono adottabili a maggioranza. Per essere giustificate sul piano causale, richiederebbero il consenso di tutti i soci.



36. Aumento del capitale sociale e azioni senza valore nominale (artt. 2346 e 2439 c.c.)


In caso di aumento di capitale sociale a pagamento, da parte di una s.p.a. con azioni senza valore nominale, il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in misura almeno pari alla “parità contabile” delle azioni di nuova emissione (ossia pari all’aumento di capitale diviso il numero delle azioni di nuova emissione), in modo tale che l’ammontare dei nuovi conferimenti sia complessivamente pari o superiore all’ammontare dell’aumento del capitale sociale.
E’ d’altro canto legittima, sempre in sede di aumento del capitale sociale a pa-gamento da parte di una s.p.a. con azioni prive del valore nominale, l’emissione di nuove azioni ad un prezzo inferiore alla “parità contabile” delle azioni esistenti al momento dell’assunzione della deliberazione di aumento (ossia pari al capitale sociale ante au-mento, diviso per il numero delle azioni ante aumento), fermo restando che l’ammontare dei nuovi conferimenti deve essere complessivamente pari o superiore all’ammontare dell’aumento del capitale sociale.

 

Motivazione

In una s.p.a. che si sia avvalsa della facoltà di omettere l’indicazione del valore nominale delle azioni (art. 2346, commi 2° e 3°, c.c.), la deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento pone talune peculiarità, concernenti essenzialmente la determinazione del prezzo di emissione ed il suo rapporto sia con le azioni che con il capitale sociale stesso.
Si consideri anzitutto - tralasciando in questa sede ogni considerazione circa l’eventualità che vengano pattuiti prezzi diversificati con conseguenti assegnazioni non proporzionali tra i sottoscrittori dell’aumento - che occorre garantire anche in queste ipotesi il rispetto del principio, di matrice anche comunitaria, secondo il quale “in nes-sun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale” (art. 2346, comma 5°, c.c.). Tale disposizione, dettata con precipuo riferimento all’emissione delle azioni in sede di costituzione della società, va adattata al caso dell’aumento a pagamento del capitale sociale, in occasione del quale essa va parafrasata nel senso che il valore dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare globale dell’aumento di capitale.
In mancanza di valore nominale - e sempre tralasciando l’eventuale ipotesi dell’assegnazione non proporzionale - tale principio viene rispettato applicando la regola (del resto presente nella seconda direttiva comunitaria) secondo la quale il prezzo delle azioni di nuova emissione deve essere almeno pari alla “parità contabile” delle a-zioni di nuova emissione: il che vale quanto dire che il prezzo delle nuove azioni deve essere almeno pari al risultato della divisione dell’ammontare globale dell’aumento di capitale per il numero delle nuove azioni. Se la società Alfa aumenta il capitale sociale di massimi euro 1.000.000 mediante l’emissione di massime n. 1.000.000 azioni senza valore nominale, è necessario che il prezzo di emissione di ciascuna azione sia pari ad almeno un euro.
Si noti per inciso che in tali casi la determinazione del sovrapprezzo, ai fini dell’applicazione della regola contenuta nell’art. 2439, comma 1°, c.c. (ove si impone l’immediato versamento dell’intero sovrapprezzo e di almeno i 25 centesimi del valore nominale delle azioni sottoscritte) richiede proprio la determinazione della “parità con-tabile” delle azioni di nuova emissione, che viene indicata anche come “valore nomina-le inespresso” delle azioni medesime. Si ipotizzi che la società Alfa aumenti il capitale di massimi euro 875.000 mediante l’emissione di massime n. 1.000.000 azioni, senza valore nominale, ad un prezzo di un euro per ogni azione: in tal caso la “parità conta-bile” o il “valore nominale inespresso” delle azioni di nuova emissione è pari a euro 0,875 per ciascuna azione (ossia 875.000 diviso 1.000.000) e pertanto il sovrapprezzo per ciascuna azione, da versare integralmente all’atto della sottoscrizione, è pari ad euro 0,125.
Altra questione si pone invece se si raffronta il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell’aumento di capitale con la “parità contabile” o “valore nominale inespresso” delle azioni preesistenti all’aumento di capitale.
Di certo nessun principio di diritto societario - e ciò è confermato dal confronto comparatistico con tutti gli ordinamenti europei che conoscono le azioni senza valore nominale - impone di mantenere invariata, in occasione di un aumento di capitale, la stessa parità contabile delle azioni preesistenti all’aumento: in altre parole, il rapporto tra la parte di capitale che si forma con l’aumento e il numero delle azioni di nuova emissione può essere diverso rispetto a quello sussistente tra il vecchio capitale e le vecchie azioni, di guisa che, dopo l’aumento si avrà una nuova parità contabile, diversa sia alla vecchia parità contabile, sia a quella delle azioni di nuova emissione. Ad e-empio, si immagini che la società Alfa, con capitale di euro 1.000.000 diviso in n. 1.000.000 azioni senza valore nominale, aumenti il capitale di euro 1.000.000 con emissione di n. 500.000 nuove azioni, ovviamente sempre senza valore nominale. A prescindere dal prezzo di emissione, si noti che: la parità contabile delle azioni ante aumento era pari a euro 1,00 per azione (1.000.000 diviso 1.000.000); la parità contabile delle azioni di nuova emissione è pari a euro 2,00 per azione (1.000.000 diviso 500.000); la parità contabile di tutte le azioni post aumento è pari a euro 1,50 (2.000.000 diviso 1.500.000).
Il problema sta invero nel stabilire se la società, avvalendosi di tale facoltà e sempre nel rispetto del principio della copertura del capitale di nuova formazione, possa stabilire un prezzo di emissione inferiore alla parità contabile delle vecchie azioni. Sebbene sia chiaro che non vi sia alcun pregiudizio di interessi terzi rispetto alla compagine sociale, occorre però verificare se tale operazione non possa in qualche modo ledere interessi ad essa interni, protetti da altri istituti del diritto societario.
Da tale punto di vista, tuttavia, si deve ritenere che l'esistenza del diritto di opzione e dell'obbligo di determinare il sovrapprezzo nei casi di esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) tuteli sufficientemente la posizione dei vecchi soci, la “diluizio-ne” dei quali potrebbe avvenire solo in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (ferma restando la loro possibilità di alienarlo agli altri soci o a terzi). Non pare quindi si possano rinvenire nel sistema sufficienti elementi per affermare l’inammissibilità di una deliberazione di aumento di capitale che non rispetti la parità contabile riferita al-le vecchie azioni, bensì si limiti a fissare un prezzo pari al valore nominale inespresso delle nuove azioni. E’ vero che tale operazione rischierebbe di aggravare la posizione delle minoranze, per i motivi appena evidenziati, ma si tratta in sostanza della medesima posizione in cui i soci di minoranza si trovano in caso di azioni con valore nomi-nale e in cui del resto si trovavano già prima della riforma del 2003.
Si consideri infatti che, così come può essere determinato un prezzo di emissione delle azioni senza valore nominale svincolato dal valore reale oltre che dal valore contabile delle azioni già in circolazione, allo stesso modo l’assemblea di una società con azioni con valore nominale è totalmente libera di deliberare un aumento di capitale a pagamento, offrendo le azioni in opzione ai soci, determinando il prezzo di emissione a prescindere dal valore effettivo del patrimonio sociale e dal valore reale delle azioni (nei limiti dell’abuso di maggioranza, e salvo il limite, verso il basso, dato dal valore nominale). Da un punto di vista qualitativo, la posizione dei soci di minoranza è la medesima, in quanto in entrambi i casi essi non possono opporsi alla diluizione del valore delle vecchie azioni, bensì possono tutelarsi, al pari di tutti i soci, unicamente mediante l’esercizio dei diritti di opzione o mediante la loro vendita.
Anche da un punto di vista quantitativo, del resto, la posizione degli uni (i soci di minoranza delle società con azioni senza valore nominale) e degli altri (i soci di minoranza delle società con azioni con valore nominale) sarà deteriore o migliore in dipendenza della situazione di fatto in cui versa la società. Potranno infatti subire un “rischio” anche maggiore i secondi, allorché la società deliberi un aumento a pagamento alla pari, pur in presenza di ingenti riserve e considerevoli valori latenti di avviamento, rispetto a quanto potrebbero “rischiare” i primi, laddove la società deliberasse un aumento a pagamento fissando un prezzo inferiore al valore contabile delle loro a-zioni, in presenza di un patrimonio sociale con un valore effettivo pari al capitale so-ciale. Il valore nominale, in altre parole, pone sì un limite alla determinazione del prez-zo di emissione, ma si tratta di un limite a tutela della copertura del capitale e non già a tutela dei soci.
L’interesse sociale a poter disporre di una simile modalità di dare esecuzione ad un aumento di capitale è d’altronde evidente - ed è stata sottolineata dalla più autorevole dottrina che ha esaminato le azioni senza valor nominale - allorché si pensi agli aumenti di capitale sociale deliberati da società che, pur non essendo costrette a ripianare perdite contabilmente evidenziatesi, si trovano in situazioni poco felici o con prospettive future poco rosee, sì da dover incentivare il conferimento di capitale di rischio mediante l’emissione di azioni sotto la vecchia parità contabile. Si tratta quindi di uno strumento a disposizione della società, la quale è libera di utilizzarlo, al di là di quanto derivi da un’effettiva situazione di difficoltà o di necessità, nei limiti ovviamente dell’abuso della maggioranza nei confronti della minoranza, al pari del resto di quanto avviene in ordine alla determinazione del prezzo delle azioni (con valore nominale) in tutte le ipotesi di aumento di capitale con diritto di opzione.



37. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale (art. 2357 e ss.; art. 2445 c.c.)


La deliberazione di annullamento delle azioni proprie non é soggetta alla disci-plina dell'art. 2445 c.c. quando sia configurata in modo tale da fare sì che all’esito dell’annullamento non si verifichi alcuna riduzione del capitale sociale, bensì - unica-mente - la riduzione del numero delle azioni (se prive del valore nominale) ovvero la ridu-zione del numero e l’aumento del valore nominale delle stesse.
 

Motivazione

L'operazione di annullamento delle azioni proprie è dal legislatore prevista:
- nel caso in cui la misura del possesso abbia a superare il limite legale della decima parte del capitale (art. 2357, 4° comma, c.c.) con contestuale riduzione del ca-pitale stesso;
- in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale so-ciale, da attuarsi mediante riscatto e - appunto - annullamento di azioni (articolo 2357 bis, 1° comma, numero 1, c.c.).
La prima operazione è dal legislatore definita obbligatoria, al punto che il me-desimo assegna alla società un termine (annuale o triennale, a seconda delle modalità dell'acquisto) per porre fine alla situazione di irregolarità.
La seconda operazione rappresenta invece una mera opzione, (annullamento volontario), di cui le società nella prassi si avvalgono sia negli esatti termini previsti dalla legge (riduzione del capitale con riscatto e annullamento azionario), sia nel diver-so caso in cui si intenda porre fine ad una situazione di possesso già in essere da un termine anteriore, più o meno lontano nel tempo.
Dottrina e giurisprudenza si sono occupate - in carenza di una espressa indicazione legislativa - delle concrete modalità attuative delle due fattispecie di annulla-mento. Pur con diverse sfumature tra le varie posizioni, è possibile riconoscere una li-nea comune in relazione alla applicabilità, o meno, delle cautele previste in favore dei creditori dall'articolo 2445 c.c.; in particolare del termine dilatorio di tre mesi, ora con-vertito in novanta giorni, decorrente dalla data di iscrizione della deliberazione: l'opinione più generalizzata affermava l'inapplicabilità della cautela nel caso di riduzione obbligatoria, mentre la natura strettamente volontaria dell'altra fattispecie di riduzione finiva per determinarne l'assoggettamento al diritto di opposizione dei creditori, con-sentito appunto durante il termine legale previsto all'articolo 2445 c.c.. La rilevanza di questa disposizione non si esauriva peraltro nella soggezione al termine dilatorio, ma finiva per implicare che la riduzione del capitale mediante annullamento delle azioni proprie, se attuata volontariamente, potesse considerarsi legittima solo in presenza del requisito che il previgente testo della disposizione imponeva, cioè l'esuberanza del ca-pitale.
La riforma ha inciso, come è noto, sulla disciplina della riduzione effettiva del capitale, affrancandola dalla necessità dell'esuberanza.
Ne dovrebbe derivare che, nella vigenza del nuovo diritto societario (e conside-rando per ogni altro verso tuttora valide le posizioni sopra tracciate), l'annullamento volontario di azioni proprie è legittimamente deliberato, in una con la corrispondente riduzione del capitale sociale, prescindendo dalla verifica dell'esistenza (e così dall'appalesamento) delle ragioni obiettive poste alla base dell'operazione, restando invece affidata al diritto di opposizione la tutela dei creditori sociali.
Non si può tuttavia mancare di notare che la fattispecie di annullamento volontario di cui la dottrina prevalente si è occupata, per concludere circa l'applicabilità del-l'articolo 2445 c.c., è quella che si realizza con riduzione del capitale sociale per un valore corrispondente a quello delle azioni annullate.
Se, come pare, l'interesse ritenuto meritevole di considerazione, e perciò tutelato dal diritto di opposizione, è quello all'integrità del capitale nominale, non vi è spazio per l'applicazione dell'articolo 2445 c.c. tutte le volte in cui l'annullamento delle azioni proprie si realizzi senza riduzione del capitale.
L'estraneità di questa operazione alla fattispecie disciplinata dall'articolo 2445 c.c. è rilevabile sia con riferimento al contenuto precettivo letterale della disposizione, sia avuto riguardo agli interessi sostanziali che essa mira a salvaguardare.
Dal primo punto di vista, non può sfuggire che l'annullamento delle azioni pro-prie, se realizzato nel modo indicato dalla norma, non concreta l'evento espressamente descritto dalla disposizione che regola la riduzione effettiva del capitale; e questo non solo perché il capitale non resta affatto ridotto, ma anche perché l'operazione non de-termina rimborso di capitale ai soci, né liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, cioè i due fatti specifici che concorrono alla fattispecie delineata dall’articolo 2445 c.c..
Da un profilo sostanziale, l'ipotetica critica secondo cui questo rimborso di capitale ai soci sarebbe in realtà avvenuto al momento dell'acquisto delle azioni proprie, (per cui permarrebbe, sia pure con inversione cronologica, lo stesso elemento della fattispecie legale regolata dall’articolo 2445 c.c.) è in realtà priva di fondamento, perché trascura l'essenziale aspetto della mancata riduzione dell'importo del capitale nominale, la cui funzione di vincolo di pari valore dell'attivo permane. L'equilibrio contabile dell'attivo e del passivo dello stato

 patrimoniale andrà infatti a realizzarsi, in questi casi di annullamento, mediante l'abbattimento della riserva azioni proprie, che - a norma dell'art. 2357 ter, ultimo comma, c.c. - deve essere costituita e mantenuta nel bilancio per importo pari a quello iscritto all'attivo finché le azioni proprie stesse non sono tra-sferite o annullate.
La riforma incide favorevolmente sulla fattispecie in commento, anche in relazione alla necessaria traslazione del valore nominale delle azioni annullate a beneficio degli altri azionisti: è infatti chiaro che, restando fisso il capitale sociale e procedendo-si alla eliminazione di alcune azioni, il loro valore nominale si incrementi in qualche modo a favore degli altri soci.
Ciò è certamente realizzabile con una delibera di aumento del valore nominale delle azioni che restano in circolazione; sembra tuttavia più semplice che, in prospetti-va dell'annullamento delle azioni proprie, la società deliberi l'eliminazione del valore nominale delle azioni, come consentito a norma dell’art. 2346, 2° comma, c.c.; con l'effetto di determinare, in una con l'annullamento delle azioni proprie, l'automatico incremento della parità contabile di ciascuna altra azione, evitando espresse (e qualche volta complesse, a ragione di eventuali resti o valori decimali eccessivi) deliberazioni di variazione del valore nominale unitario.


38. Azzeramento e ricostituzione del capitale sociale in mancanza di contestuale esecuzione dell’aumento (artt. 2447 e 2482 ter c.c.)


La deliberazione di azzeramento del capitale sociale o comunque di riduzione al di sotto del minimo legale, per perdite, con contestuale sua ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale, può essere legittimamente assunta qualora l'esecuzione dell'aumento:
- avvenga in assemblea (ferma la necessità di garantire, con gli opportuni mezzi, il ri-spetto del diritto dei soci di sottoscrivere le nuove partecipazioni, nell'esercizio dell'opzio-ne); oppure:
- sia consentita, dalla delibera stessa, in epoca anche successiva all'assemblea, purché entro i termini di tempo che l'assemblea fissa, nel rispetto delle disposizioni di legge, non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni, di natura sostanziale e procedimentale, che l'esecuzione dell'aumento richiede.
 

Motivazione

L'esecuzione della delibera di aumento del capitale (da intendersi come sotto-scrizione delle partecipazioni, nonché versamento dei conferimenti nella misura previ-sta dalla legge ed, eventualmente, dalla delibera), quando il capitale medesimo, per il caso di perdite, é stato azzerato o comunque ridotto sotto al limite legale, presenta due profili di particolare rilevanza: da un lato la necessità che venga rispettato il diritto di opzione dei soci, dall'altro l'opportunità che l'esecuzione della delibera abbia luogo in termini solleciti; questa seconda esigenza é coerente con i tempi ristretti concessi agli amministratori per convocare l'assemblea (posto che l'articolo 2446 e l'articolo 2482 bis chiedono che ciò avvenga "senza indugio") e risponde altresì alla necessità che, dopo l'assemblea, non si protragga oltre limiti accettabili l'anomalia della prosecuzione di una (attiva) vita sociale in assenza della minima capitalizzazione prevista dalla legge.
Il primo profilo - salvaguardia del diritto dei soci di essere preferito nella sotto-scrizione - é talmente essenziale, noto ed affermato, da poter essere, in questa sede, anche solo enunciato, senza ulteriori precisazioni: viene però naturale cogliere, sul tema, l'indicazione che viene dalla riforma, nella parte in cui esclude che l'offerta a ter-zi delle quote di nuova emissione possa avere luogo allorché si tratti di ricostituire un capitale ridotto sotto il minimo legale (art. 2481 bis, primo comma); con ciò restando in queste situazioni più difficilmente difendibile, (e forse non solo in tema di società a responsabilità limitata, cui la norma sopra citata si riferisce), ogni pretesa di legittimo collocamento presso terzi non preceduto dall'offerta ai soci.
Con riguardo al secondo profilo, la giurisprudenza onoraria milanese, nel lon-tano 1976, affermava, esplicitamente, la necessità dell'esecuzione contestuale all'as-semblea; questa indicazione doveva peraltro coniugarsi con il rispetto del diritto di op-zione dei soci e ciò veniva nella prassi realizzato (quando possibile) secondo tecniche diverse, prevalentemente ottenendo che il socio di maggioranza sottoscrivesse "anche per gli altri soci", salvo condizionare risolutivamente questa parte della sottoscrizione (e dei relativi versamenti) all'esercizio dell'opzione da parte degli altri aventi diritto.
La prima ipotesi di esecuzione presa in considerazione dalla massima non si discosta da questo paradigma; ad essa sarà possibile fare ricorso concorrendone i rela-tivi presupposti, da intendersi sia come effettiva disponibilità di uno o più soggetti (soci o terzi) ad anticipare, in assemblea, (anche) le altrui sottoscrizioni e versamenti, sia come inesistenza di altri impedimenti di natura sostanziale o procedimentale.
La seconda alternativa delineata dalla massima, quella della esecuzione successiva all'assemblea, é da considerarsi senz'altro legittima, alle condizioni previste nella massima stessa; alla medesima potrà farsi ricorso (salvo scioglimento) in una serie di circostanze, che - a titolo di esempio - comprendono:
a) il caso che nessun soggetto, socio o terzo, sia disponibile ad anticipare in as-semblea l'esecuzione dell'aumento, volendosi avvalere del termine concesso per l’opzione, ovvero non esistano - comunque - tutte le condizioni intese all’immediata esecuzione della ricapitalizzazione (accordi con nuovi investitori e/o con il sistema bancario, con l'ulteriore complessità che, assai spesso, queste convenzioni sono tra loro collegate o subordinate);
b) impedimenti di natura strettamente tecnico/procedurale; può essere, ad esempio, il caso in cui l'esecuzione dell'aumento del capitale concreti sollecitazione all’investimento, con i relativi obblighi normalmente post-assembleari, (si pensi alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo di cui all’articolo 94 T.U.F.) ma di natura preventiva all'esecuzione medesima; ovvero alle diverse o concorrenti comples-sità che possono riguardare sottoscrizione e negoziazione dell'opzione nel caso di titoli quotati o comunque dematerializzati).
In queste situazioni, l'esecuzione dell'aumento dovrà avere luogo nel termine che l'assemblea avrà fissato, (ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, o dell'art. 2481 bis, comma terzo) in modo tale da non eccedere, secondo quanto ragionevolmente ipotizzabile, il tempo necessario perché abbiano a concretarsi i presupposti occorrenti, secondo quanto sopra esposto. L'adeguatezza di questi termini é da ritenersi in ogni caso oggetto di delicatissima valutazione, anche di merito, rilevante sotto diversi profi-li di legge, e sottratta - salvo, forse, per casi di abnorme e palese eccesso - alla valuta-zione di legittimità che compete al notaio.
La possibilità della sottoscrizione in epoca successiva all’assemblea, d’altra parte, appare adeguata alle norme vigenti, le quali non prendono posizione sul momento dell’esecuzione della ricapitalizzazione, ma impongono che - per evitare lo scioglimento - l'aumento del capitale in misura non inferiore al minimo legale sia delibera-to dall’assemblea; in secondo luogo, la sottoscrizione successiva all'assemblea, convocata ed effettivamente tenuta nel giorno previsto, é soluzione certamente più accettabile rispetto ad una prassi - che pure si sta diffondendo, ed allo stato risulta incontestata - secondo cui, per la salvezza del principio dell'esecuzione in assemblea, si finisce per approvare, anche più volte, il rinvio dell'assemblea stessa, in attesa del concretarsi delle condizioni per l'esecuzione dell'aumento.
Le particolarità cui si è accennato, relative alla determinazione del termine di esecuzione dell’aumento, possono non rappresentare le uniche peculiarità delle delibe-razioni di cui tratta la massima in commento.
Può infatti essere necessario, od opportuno, a seconda dei casi, che la delibera:
- preveda il carattere inscindibile dell’aumento, nella sua interezza ovvero fino ad un dato importo;
- subordini l’efficacia della copertura perdite all’esecuzione dell’aumento;
- preveda, per il caso di mancata esecuzione dell’aumento, le regole per la liquidazione della società, compresa nomina dei liquidatori e relativi poteri.
In relazione alla inscindibilità, è necessario che essa sia prevista almeno fino al limite del capitale sociale minimo; sarà pure obbligatoria quando la esecuzione dell’aumento (integrale o per un determinato ammontare) costituisca anche il mezzo per completare il ripianamento della perdita, come – ad esempio - nel caso in cui l’aumento sia gravato di sovrapprezzo, già destinato, dalla stessa delibera di ricapitalizzazione, alla copertura della perdita che residua dopo l’utilizzo delle voci di netto esistenti.
La subordinazione della intera operazione di copertura perdite all’esecuzione dell’aumento può essere opportuna per evitare che la società si presenti con capitale nominale sottoscritto inferiore al minimo legale, o addirittura azzerato, situazione rispetto alla quale appare più consono il mantenimento dell’esposizione della perdita; questa subordinazione può essere adeguata anche in relazione alla circostanza che - se la situazione patrimoniale di riferimento è redatta a norma dell’articolo 2423 bis del c.c., e cioè nella prospettiva della continuazione dell’attività - tale continuazione ( e i relativi valori di iscrizione) sono di fatto legati alla ricapitalizzazione.
Le stesse ragioni che, secondo quanto sopra esposto, determinano l’esigenza di una rigorosa determinazione del termine ultimo per l’esecuzione, orienterebbero infine a prendere in considerazione l’assunzione – per il caso di mancata esecuzione dell’aumento – delle delibere utili a regolare la liquidazione, evitandosi in tal modo ulteriori dilazioni nell’inizio di tale fase.



39. Diritti particolari dei soci nella s.r.l. (art. 2468, comma 3°, c.c.)


I “particolari diritti” che l’atto costitutivo di s.r.l. può attribuire a singoli soci, ai sensi dell’art. 2468, comma 3° c.c., possono avere ad oggetto materie non strettamente “riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”, cui espressa-mente si riferisce la norma, bensì ulteriori “diritti diversi”, dovendosi ritenere concessa all’autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l’art. 2348 c.c. per la s.p.a., la facoltà di “liberamente determinare il contenuto” delle partecipazioni sociali, “nei limiti imposti dalla legge”.
In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l’atto costitutivo può al-tresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni, sia la sor-te dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni mede-sime, nonché l’eventuale deroga alla norma dettata nell’art. 2468, comma 4°, c.c., in ba-se alla quale i particolari diritti “possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci”.
Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono stati attribuiti i particolari diritti comporti l’estinzione totale o parziale dei diritti medesi-mi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l’atto costitutivo disponga la successione dell’acquirente nei particolari diritti o in parte di essi, si deve ritenere legit-tima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà di depositare presso il regi-stro delle imprese, ai sensi dell’art. 2436, ultimo comma, c.c., il testo aggiornato dell’atto costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione (ossia, a seconda dei casi, l’estinzione totale o parziale dei particolari di-ritti, la variazione della loro misura, la modificazione del nome del socio che ne è in tutto o in parte titolare, etc.), senza che sia all’uopo necessaria una deliberazione assemblea-re che prenda atto dell’intervenuta modificazione del testo dell’atto costitutivo.

 

Motivazione

L’art. 2468 c.c., dopo aver stabilito (nel comma 2°) che “salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura pro-porzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”, dispone (nel comma 3°) che “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. La norma precisa poi (nel comma 4°) che “salvo diversa disposizione dell’atto co-stitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i di-ritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci”.
La norma regola pertanto l’ipotesi in cui l’autonomia negoziale voglia introdurre deroghe al principio di uguaglianza e di proporzionalità del contenuto delle partecipa-zioni sociali, le quali, difatti, nel modello legale, attribuiscono ai soci i medesimi diritti, in misura proporzionale alla misura della partecipazione. Nel fare ciò, essa chiarisce anzitutto che, in linea di principio, l’eventuale deroga all’uguaglianza ed alla propor-zionalità dà luogo all’attribuzione di particolari diritti a singoli soci e non già alla crea-zione di partecipazioni sociali di per sé dotate di diritti diversi rispetto alle altre. Da ciò dovrebbe conseguire che in mancanza di appositi patti in diverso senso – non solo i di-ritti particolari sono immodificabili se non all’unanimità, come espressamente dispone il quarto comma – ma essi sono anche intrasferibili insieme alla partecipazione, la cui alienazione, pertanto, dovrebbe comportare l’estinzione dei medesimi.
Tra le diverse questioni interpretative riguardanti i “particolari diritti” in parola, assume significativo rilievo quella del loro oggetto, posto che l’art. 2468, comma 3° c.c., testé citato, menziona solamente “l’amministrazione della società o la distribuzio-ne degli utili”. La norma, tuttavia, non può essere intesa in senso tassativo e limitativo, bensì in senso attributivo: essa esemplifica, in altre parole, le principali, ma non uniche, ipotesi in cui i soci posso variare i diritti loro spettanti in virtù del contratto sociale. E ciò per una pluralità di motivi, idonei nel loro insieme a superare il dato let-terale, apparentemente restrittivo.
a) Anzitutto, sul piano sistematico, si deve rilevare che l’opposta interpretazione, in base alla quale nessun diritto diverso possa essere attribuito ad alcun socio, al di fuori dei casi previsti dall’art. 2468, comma 3°, c.c., renderebbe la s.r.l. un modello societario connotato da una rigidità tale da non trovare paragone né nella s.p.a. né tanto meno nelle società di persone. Sia le une che le altre, infatti, seppure a modo diverso, hanno la facoltà di introdurre ampie “varianti” rispetto al modello legale, che per tutte prevede in linea di principio l’uguaglianza e la proporzionalità dei diritti spettanti in virtù della partecipazione al contratto sociale: da un lato, si è già ricordato che nella s.p.a. la legge consente la creazione di partecipazioni sociali caratterizzate da “diritti diversi”, prevedendo espressamente che “in tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie” (art. 2348, comma 2°, c.c.); d’altro canto, è parimenti prevista nelle società di persone la fa-coltà di convenire nel contratto sociale diversi modi e misure di partecipazione all’amministrazione (art. 2257 c.c.), agli utili (art. 2262 c.c.), alle perdite (art. 2263 c.c.), nonché, con variazioni a seconda del tipo, per ciò che concerne la responsabilità verso i terzi (v. ad es. art. 2267 c.c.), così come non può dubitarsi che lo stesso con-tratto sociale possa attribuire a taluni soci diversi diritti riguardanti il controllo dell’attività di gestione (e per uno spunto v. ad es. art. 2320, comma 2°, c.c.).
b) Anche uno sguardo alla legge delega contribuisce non poco a confermare quanto sopra affermato: occorre infatti ricordare che il criterio impartito dalla legge de-lega volgeva proprio nella direzione di attribuire al tipo s.r.l. la funzione di strumento duttile, a disposizione dei soci e delle loro specifiche esigenze, non certo di “ingabbiarli” nel tipo sociale più rigido tra tutti quelli disciplinati dall’ordinamento. Si esamini a tal proposito l’art. 3, comma 1°, lett. b), l. 366/2001, che imponeva di “prevedere un’ampia autonomia statutaria”, nonché il successivo comma 2°, lett. f), che richiedeva di “ampliare l’autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale”. Criteri che, da soli, in mancanza di un’espressa ed incontrovertibile disposizione normativa in senso contrario da parte del legislatore delegato (a tacer della sua possibile illegittimità), dovrebbero far propendere per un’interpretazione nel senso sopra suggerito.
c) Anche da un punto di vista funzionale, una lettura della norma che circo-scriva la facoltà di attribuire particolari diritti ai soli temi dell’amministrazione della società e della distribuzione degli utili, infine, mostra il fianco a non pochi argomenti contrari. Si pensi ad esempio alla scarsa efficacia di un privilegio sugli utili, in ipotesi attribuito ad un socio di minoranza, che non sia accompagnato vuoi dal diritto di otte-nere la distribuzione dell’utile a prescindere dalla volontà della maggioranza di manda-re l’utile d’esercizio a dividendo, vuoi dal diritto di godere del medesimo privilegio an-che in sede di distribuzione delle riserve formatesi con accantonamento dell’utile, sia durante la vita della società che in sede di liquidazione: ebbene, ritenere inammissibili tali ultimi diritti particolari (in quanto appunto non riguardanti la distribuzione degli utili) costringerebbe la società ad attribuire anche il diritto all’automatica percezione dell’utile, perdendo quindi, senza apprezzabile motivo, la facoltà di praticare politiche di autofinanziamento, semplicemente rinviando nel tempo il privilegio concesso al so-cio cui viene riconosciuto il particolare diritto sugli utili.
La stessa lettera della norma, del resto, non pare così incontrovertibilmente in senso contrario. Il secondo comma - che potrebbe intendersi come il principio la cui deroga è consentita solo nei limiti del terzo comma - concerne infatti solamente il pro-filo della proporzionalità della misura dei diritti sociali: rimarrebbero dunque consenti-ti, anche leggendo in modo restrittivo la norma, tutti i particolari diritti che derogano il modello legale non dal punto di vista proporzionale, bensì ad esempio attribuendo di-ritti individuali non contemplati dalla legge (si pensi ad esempio all’atto costitutivo che preveda la facoltà di assumere decisioni mediante consultazione scritta, ma attribuisca ad un determinato socio, a prescindere dalla misura della sua partecipazione, il diritto di chiedere l’adozione del metodo collegiale). Ecco allora che la presunta limita-zione solo sotto il profilo dei diritti misurabili in via proporzionale appare ancor più il-logica, ben potendosi spiegare la lettera dell’art. 2468, comma 3°, c.c., nel senso che essa contempla le due ipotesi più significative ed evocative in cui si può variare il pa-radigma dell’uguaglianza (di contenuto) e della proporzionalità (nella misura) dei diritti sociali.
In conclusione, anche nella s.r.l., le parti sono libere di attribuire ai soci diritti diversi - in misura e in qualità - da quelli derivanti dal contratto sociale secondo il modello legale, nei limiti derivanti da specifiche norme imperative (non si potrà ad e-sempio configurare un diritto di uno o più soci di pretendere che una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo venga assunto mediante consultazione scritta, anzi-ché con deliberazione assembleare, come dispone l’art. 2479, comma 4°, c.c.), dal divieto del patto leonino (non si potrà ad esempio configurare un privilegio tale da escludere la partecipazione di un socio alle perdite) o dallo schema causale rinvenibile nell’art. 2247 c.c. (essendo in tal senso illecita, sempre ad esempio, l’attribuzione ad un socio del diritto a percepire, in sostituzione della partecipazione agli utili dell’attività sociale, una remunerazione in forma di interesse).


40. Postergazione nelle perdite nella s.r.l. (art. 2482 quater c.c.)


L’art. 2482 quater c.c. – ove si dispone che “in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spet-tanti ai soci” – regola gli effetti della deliberazione di riduzione del capitale per perdite nella s.r.l., ma non impedisce che, a monte, l’atto costitutivo preveda per uno o più soci una diversa incidenza delle perdite sulla propria partecipazione sociale, analogamente a quanto dispone l’art. 2348 c.c. per la s.p.a..
Il rispetto del divieto del patto leonino impone in tal caso che la riduzione del ca-pitale per perdite, dopo aver causato l’annullamento delle altre partecipazioni, comporti anche la riduzione e, se del caso, l’annullamento, della partecipazione del socio poster-gato nelle perdite.

 

Motivazione

Il tenore letterale dell’art. 2482 quater c.c., ed in particolare la locuzione iniziale “in tutti i casi”, ha indotto alcuni primi commentatori della disciplina della s.r.l. a ritenere del tutto preclusa, in tale tipo sociale, la facoltà di introdurre una clausola statutaria che disponga la postergazione di taluni soci nelle perdite della società, giacché in tal modo si otterrebbe proprio quella “modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci” di cui fa menzione la norma. La postergazione, difatti, comporta la riduzione e financo l’annullamento delle sole partecipazioni non posterga-te, a copertura delle perdite della società, una volta utilizzate tutte le riserve all’uopo disponibili.
A tale argomentazione letterale, inoltre, viene aggiunta quella fondata sull’asserita tassatività dei casi in cui sia consentito attribuire a singoli soci particolari diritti ai sensi dell’art. 2468, comma 3°, c.c., tra i quali, appunto, non rientra la postergazione nelle perdite.
Entrambi i motivi, tuttavia, non appaiono fondati e non sono in grado di soste-nere adeguatamente siffatta lettura restrittiva della disciplina della s.r.l., nemmeno per ciò che concerne specificamente il tema dell’incidenza delle perdite sulle partecipazioni sociali.
Così è anzitutto per quanto riguarda il riferimento all’art. 2468, comma 3°, c.c., avendo altrove cercato dimostrare la non tassatività delle ipotesi ivi previste (v. mas-sima n. 39). Neppure del resto può in alcun modo convincere l’argomento basato sulla lettera della norma, la quale, in realtà, regola l’effetto che potremmo dire “normale” di tutte le ipotesi di riduzione del capitale sociale, limitandosi a stabilire che, a prescin-dere dalle cause e dalle modalità di riduzione, essa si riverbera in modo proporzionale ed uguale su tutte le partecipazioni. D’altronde, norma del tutto analoga era prevista già in passato (art. 2496, comma 3°, c.c., in base al quale “in caso di riduzione del ca-pitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle ri-spettive quote”): avendo il legislatore spostato il sistema di misurazione della grandez-za delle partecipazioni dal loro “valore” (nominale) alla loro “quota” (intesa quale fra-zione), la nuova formulazione della norma chiarisce che, sia in caso di riduzione per perdite, sia in caso di riduzione effettiva, non mutano le “quote” di partecipazione, os-sia le “frazioni” di capitale sociale rappresentato da ciascuna partecipazione.
Che in tale disposizione non si possa ravvisare alcun principio inderogabile, tale da impedire all’autonomia negoziale di modificare gli effetti “normali” della riduzione di capitale per perdite, è infine dimostrato dal confronto del tipo s.r.l. con gli altri tipi di società lucrative, laddove il legislatore prevede espressamente – e si vedano a tal proposito l’art. 2348 c.c., in tema di s.p.a., e l’art. 2263 c.c., in tema di società personali – la possibilità di prevedere pattiziamente una diversa incidenza delle perdite della società su talune partecipazioni rispetto ad altre. Nessuna plausibile ragione pare pos-sibile cogliere nel sistema normativo, affinché si debba ritenere vietato tale risultato anche nella s.r.l., la cui disciplina dovrebbe anzi caratterizzarsi, rispetto alla s.p.a., da un maggior grado di derogabilità rispetto al modello legale.
Ne consegue che, salvo il limite del patto leonino cui si fa menzione anche nella presente massima, è consentito all’autonomia negoziale prevedere sia le consuete for-me di postergazione nelle perdite, sia le ulteriori possibili forme di diversificazione dell’incidenza delle perdite sulle singole partecipazioni sociali (ad esempio determinan-do percentuali di incidenza diverse rispetto alle quote di capitale), configurandosi così, un’ipotesi di diritti “particolari”, ai sensi del già menzionato art. 2468 c.c. (v. massima n. 39).

 
61. Emissione di obbligazioni convertibili con disaggio (art. 2420-bis c.c.)


Si reputa legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili anche per somma inferiore al loro valore nominale, purché le condizioni di conversione non comportino violazione dell'art. 2346, comma 5, c.c. e quindi purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a titolo di rimborso delle obbligazioni stesse per il caso di mancata con-versione.
 

70. Presupposti dell’attuazione dell’aumento del capitale sociale (artt. 2438, comma 1, e 2481, comma 2, c.c.)

L’avvenuta liberazione di tutte le azioni precedentemente emesse (art. 2438, comma 1, c.c.) e l’avvenuta esecuzione di tutti i conferimenti precedentemente dovuti (art. 2481, comma 2, c.c.) non rappresentano presupposti della deliberazione di aumento del capitale sociale, bensì unicamente della sua “esecuzione” o “attuazione”.
In presenza di azioni non ancora interamente liberate (nella s.p.a.) o di conferimenti non ancora interamente eseguiti (nella s.r.l.), i citati articoli 2438, comma 1, e 2481, comma 2, c.c., inibiscono pertanto agli amministratori di perfezionare la sottoscrizione ed emissione delle azioni o delle partecipazioni di compendio dell’aumento di capitale.
Ne consegue che, in tali circostanze, la pur legittima dichiarazione dei soci o di alcuni di essi di voler contestualmente sottoscrivere l’aumento deliberato dall’assemblea con immediata esecuzione del conferimento è sospensivamente condizionata ex lege alla completa liberazione delle azioni o quote già emesse in precedenza e non consente, sino a tale momento: (i) l’imputazione a capitale dei conferimenti eseguiti; (ii) l’attestazione, da parte degli amministratori, dell’avvenuta sottoscrizione dell’aumento; (iii) il deposito dello statuto riportante il nuovo ammontare del capitale sociale; (iv) l’emissione delle azioni o quote.
Nella s.r.l., l’esecuzione dei conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d’opera o di servizi a favore della società, ai sensi dell’art. 2464, comma 6, c.c., deve intendersi avvenuta una volta assunto l’obbligo da parte del socio e prestata la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria a garanzia dell’obbligo assunto dal conferente.


71. Mancata emissione dei certificati azionari (art. 2346, comma 1, c.c.)


La clausola statutaria che prevede la mancata emissione dei certificati azionari, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c., al di là della diversa ipotesi di dematerializzazione obbligatoria o facoltativa, ha in linea di principio portata generale e riguarda pertanto tutte le azioni della società.
Lo statuto può tuttavia attribuire ad ogni socio la facoltà di scegliere se richiedere o meno l'emissione dei certificati azionari incorporanti tutte o parte delle proprie azioni, circostanza della quale si darà evidenza con apposita annotazione nel libro dei soci.
L'introduzione o la soppressione della clausola statutaria che prevede la manca-ta emissione dei certificati azionari non dà luogo alla causa legale di recesso di cui al-l'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c. – consistente nella introduzione o nella rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari – non avendo ad oggetto la trasferibilità delle azioni, bensì la modalità del loro trasferimento.
Nelle ipotesi di mancata emissione dei certificati azionari ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c., devono trovare applicazione analogica l’art. 2022, comma 2, c.c., e il cor-rispondente art. 11 r.d. 239/42, nel senso che l'iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci (a sua volta presupposto necessario ai fini della legittimazione, ex art. 2355, comma 1, c.c.) può essere richiesta:
- dall’alienante, il quale deve provare la propria identità e capacità di disporre mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio (o soggetti a quest’ultimo equiparati per legge);
- dall’acquirente, il quale deve dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
E’ fatta peraltro salva la possibilità che lo statuto preveda, oltre a quanto sopra, requisiti formali più rigorosi per il trasferimento delle azioni non incorporate in certificati azionari, quali la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico.

 

 

 

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

 

11. Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s.p.a.

Lo statuto di s.p.a. non può contemplare in via esclusiva modalità di convocazione rivolte indistintamente alla generalità dei soci diverse dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto stesso.

E’ invece rimessa all’autonomia negoziale l’individuazione delle modalità di convocazione “ad personam”, purché si tratti di “mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento” e purché la comunicazione avvenga almeno otto giorni prima dell’assemblea.

In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le clausole che individuano specifiche modalità di convocazione, sia le clausole che prevedono genericamente che l’avviso di convocazione possa essere inviato, con "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento", al recapito comunicato dal socio alla società, dovendosi in tale ultimo caso intendere in senso ampio il concetto di recapito (e pertanto comprendente, oltre al domicilio, il numero telefax, l’indirizzo di posta elettronica, etc.).

E’ altresì legittima la previsione di una pluralità di modalità di convocazione tra loro alternative, sia rivolte indistintamente alla generalità dei soci sia “ad personam” (entrambe nei limiti di cui sopra), rimettendo all'organo competente la scelta del mezzo da utilizzare; lo stesso dicasi allorché sia contemplata una pluralità di modalità “concorrenti” (ossia tutte da utilizzare necessariamente), oppure ancora una pluralità di modalità in parte alternative ed in parte concorrenti.

Motivazione

Il nuovo art. 2366 prevede come sistema ordinario di convocazione dell'assemblea delle società per azioni il sistema previgente, ovvero la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sistema che, pur comportando tempi tecnici prolungati fra la decisione di convocazione da parte dell'organo competente e l'assemblea, ha il vantaggio di  utilizzare un mezzo di diffusione di notizie generalizzato e non dipendente da dati individuali dei soci, dei quali la società potrebbe addirittura  non essere in possesso (tenuto conto che il domicilio dei soci, pur essendo un dato essenziale dell'atto costitutivo e fra i dati che il R.D. 29 maggio 1942 n. 239 prevede siano contenuti nell'intestazione dei titoli e nella girata, non è fra i dati che devono essere indicati nel libro soci).

La medesima norma consente di inserire nello statuto la previsione di altri sistemi di convocazione: (i) un sistema tipico che, come quello ordinario, non comporta l'invio della comunicazione ai singoli soci, consistente nella pubblicazione dell'avviso su uno o più quotidiani; (ii) una pluralità di sistemi non tipici, quindi non predeterminati a priori dalla legge, aventi come unico requisito quello di "garantire" la prova dell'avvenuto ricevimento.

I diversi sistemi di convocazione possono essere previsti in statuto non solo in via esclusiva o concorrente, ma anche in via alternativa. In tal caso, la scelta su quale utilizzare spetta all'organo competente alla convocazione, che potrà anche sfruttare simultaneamente mezzi di comunicazione diversi, in relazione, per esempio, ai diversi recapiti comunicati dai singoli soci o all'irreperibilità di alcuni di essi.

Qualora sia prevista l'alternativa fra sistemi di comunicazione "generalizzate" e sistemi di comunicazione "ad personam", l'interesse del socio a venire a conoscenza della convocazione si accompagna al suo onere di verificare, come d'altronde avviene se è previsto solo il sistema tradizionale, l'avvenuta pubblicazione dell'avviso con mezzi di diffusione generalizzata. Del resto, una sorta di alternatività automatica della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rispetto a quella sul quotidiano previsto nello statuto è contenuta nello stesso art. 2366, a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 37, che rimanda alla Gazzetta Ufficiale nel caso in cui i quotidiani previsti nello statuto abbiano cessato le pubblicazioni. D'altro canto l'alternativa della convocazione attraverso mezzi di diffusione non "ad personam", ed in particolare la previsione statutaria della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale in alternativa agli altri sistemi, tutela  l'interesse della società a poter effettuare la convocazione anche in presenza di eventi estranei alla sua volontà che impediscano l'utilizzo degli altri mezzi previsti in statuto (quali appunto l'interruzione della pubblicazione del quotidiano o la non disponibilità del recapito del socio), interesse sicuramente rilevante nella regolamentazione della società per azioni, per sua natura strutturata per avere una compagine sociale più numerosa e dispersa che la società a responsabilità limitata.

Nel caso si prevedano esclusivamente mezzi di convocazione non indirizzati "ad personam", gli stessi devono necessariamente essere quelli tipici consentiti dalla legge: depone in tal senso, oltre alla lettera della norma, la possibile eccessiva onerosità dell'onere di controllo da parte del socio in relazione a mezzi che non comportano una comunicazione "diretta". Qualora invece si prevedano mezzi di comunicazione "ad personam" è possibile non indicare le modalità di ottenimento della prova dell'avvenuto ricevimento, essendo essenziale esclusivamente che la prova, in qualunque modo formatasi, sia ottenibile.

Ne deriva la possibilità di utilizzare non soltanto il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno ma anche, in alternativa o, preferibilmente, in aggiunta a tale sistema, ogni altro sistema idoneo a raggiungere il risultato indicato dalla legge: dalla lettera consegnata a mano con firma di ricevuta, al telefax ed al messaggio di posta elettronica inviati al recapito fornito dal socio con attestazione di ricevimento rilasciata da parte del socio stesso o di soggetti terzi ovvero ottenuta attraverso l'uso di mezzi tecnologici adeguati.

E' infine legittima la clausola che preveda  l'invio dell'avviso in termini generali con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, tenuto conto che proprio il requisito del ricevimento da parte del destinatario è l'elemento caratterizzante tali tipologie di convocazione; l'interesse del socio di venire a conoscenza della convocazione è quindi tutelato, a condizione che l'avviso venga indirizzato personalmente al socio e che l'invio avvenga ai recapiti (intesi in senso ampio e quindi comprendenti, oltre al domicilio, altri indirizzi, quali ad esempio il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica) comunicati dal socio alla società, preferibilmente per iscritto, con facoltà del socio, quindi, di limitare tale comunicazione ai recapiti che gli garantiscano la conoscenza dell'avviso.

Quanto ai requisiti richiesti dalla legge perchè la convocazione sia regolarmente effettuata, va rilevato che il termine previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 2366, che ad una prima lettura parrebbe riferito al ricevimento dell'avviso da parte dei soci, sembrerebbe invece riguardare la comunicazione dell'avviso, non esistendo mezzi che a priori garantiscano il ricevimento entro un termine predeterminato; una simile interpretazione è d'altronde confermata dall'art. 2479-bis c.c., il quale prevede, come sistema legale per le s.r.l., il requisito dell'invio della raccomandata entro il termine di otto giorni dall'assemblea: non si vede dunque come il sistema, che in un tipo sociale è adottato quale regime ordinario, possa ritenersi precluso ai soci di una s.p.a. che vogliano avvalersi della facoltà di deroga concesse dalla legge (evidentemente per favorire il funzionamento di organizzazioni societarie caratterizzate, di fatto, da compagini sociali ristrette, come nella s.r.l.).

 

12. Assemblea totalitaria

Nella s.p.a. l’assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma non anche del revisore incaricato del controllo contabile.

Il rispetto dei presupposti di legge per l’assemblea totalitaria nelle s.p.a. e nelle s.r.l. esclude la nullità delle deliberazioni per mancata convocazione anche in presenza di clausola statutaria che aggiunga ulteriori presupposti (in tal caso la delibera, peraltro, non sarebbe conforme all’atto costitutivo/statuto).

Motivazione

L’art. 2366, comma 4, c.c., ai fini della integrazione dei presupposti per l’assemblea totalitaria, esige la presenza della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al riguardo sembra preferibile ritenere che:

i) tale maggioranza debba calcolarsi esclusivamente con riguardo ai componenti in carica, senza conteggiare quelli non più tali per effetto di rinunzia, revoca, morte, decadenza e qualsiasi altra causa di cessazione, già avvenuta, dalla carica;

ii) la maggioranza debba calcolarsi con riferimento ad ogni singolo organo di amministrazione e controllo, e non alla somma dei componenti dei vari organi;

iii) a tale computo resti estraneo il revisore contabile.

Il punto (i) recepisce l’autorevole orientamento interpretativo sulla fattispecie della totalitaria antecedente alla riforma. La necessità che si faccia riferimento ai membri in carica degli organi di amministrazione e controllo, ivi inclusi, ovviamente, quelli rimasti in carica per effetto di prorogatio, e non già - dopo la riforma – ad una astratta maggioranza dei componenti richiesti dallo statuto (o quantificati dall’atto costitutivo/assemblea ordinaria nell’ambito del minimo e del massimo indicati dallo statuto), si fonda sull’osservazione che soltanto chi ha il diritto e/o il dovere di intervenire in assemblea rileva in ordine al riscontro dei presupposti per l’assemblea totalitaria. Chi ha cessato di ricoprire la carica sociale non ha né quel diritto né quel dovere: dunque, la sua scontata assenza non può impedire l’integrazione dei presupposti della totalitaria nemmeno in via indiretta, cioè ampliando il numero dei componenti rispetto al quale va calcolata la maggioranza la cui presenza è da riscontrarsi in assemblea. Tale conclusione, del resto, si pone – molto più di quella opposta - in linea con l’obiettivo di semplificare e agevolare il procedimento assembleare quale perseguito dal legislatore della riforma in attuazione dell’art. 4, n. 7, della legge delega.

Alla stessa ragione obbedisce la irrilevanza del revisore contabile di cui al punto (iii): infatti al revisore contabile – a prescindere dalla sua improbabile qualificazione in termini di “organo” di controllo della società – non spetta per legge alcun diritto/dovere di intervento in assemblea, diversamente da quanto previsto per sindaci e sorveglianti dagli artt. 2405 e 2409-terdecies, ultimo comma.

Quanto al punto (ii), si reputa preferibile optare per la necessità del riscontro della maggioranza con riguardo ad ogni singolo organo, e non alla somma dei rispettivi componenti, a causa della eterogeneità delle funzioni di amministrazione e controllo: eterogeneità che rende problematica la fungibilità dei relativi componenti pur nel solo ambito dei presupposti della totalitaria, favorendo l’interpretazione per la quale ogni organo di amministrazione e controllo debba avere una propria adeguata rappresentanza all’interno della riunione assembleare, perché questa possa dirsi totalitaria. E ciò nonostante l’incontestabile ambiguità della lettera della legge, la maggior aderenza della opposta lettura all’obiettivo di semplificare e agevolare il procedimento assembleare e la difficoltà di comprendere sul piano sistematico la ragione della diversità delle fattispecie di assemblea totalitaria nella s.p.a. (art. 2366, comma 4) e nella s.r.l. (art. 2479-bis, comma 5).

La seconda parte della massima, infine, riconosce la possibilità che lo statuto/atto costitutivo di s.p.a. e s.r.l. validamente preveda presupposti ulteriori, rispetto a quelli minimali stabiliti dalla legge, perché si integri l’assemblea totalitaria: ad es. la presenza di tutti i componenti degli organi, del revisore contabile o, nella s.r.l., di una determinata rappresentanza degli organi sociali, la presenza personale dei soci, ecc. Ciò non contrasta con alcuna norma o principio inderogabile, posto che l’osservanza delle formalità per la regolare convocazione lascia intatte le chances operative dell’organo assembleare. Ne deriva che le clausole riproduttive della vecchia nozione di assemblea totalitaria, frequenti negli statuti delle società esistenti al 1 gennaio 2004, rimangono valide ed efficaci, anche dopo il 30 settembre 2004, sino a che non vengano eventualmente modificate.

Si è peraltro inteso precisare che la loro inosservanza in casi specifici, quando siano rispettati i presupposti minimali stabiliti dagli artt. 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, è idonea a determinare una semplice non conformità della deliberazione assembleare allo statuto/atto costitutivo, con le conseguenze di cui agli artt. 2377 e 2479-ter, comma 1, c.c., e giammai una nullità della deliberazione per mancata convocazione (art. 2379) o per assenza assoluta di informazione (art. 2479-ter, comma 3).

 

13. Clausola statutaria illecita, introdotta con delibera non più impugnabile, e successive decisioni a tale clausola conformi

Sono invalide, in quanto non conformi alla legge, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci adottate sulla base di un procedimento conforme a clausola statutaria illecita, introdotta con precedente deliberazione assembleare nulla per illiceità dell’oggetto, benché non più impugnabile per decorrenza del termine triennale previsto dalla legge.

Motivazione

Il termine triennale per l’esercizio dell’azione di nullità delle deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito (artt. 2379 e 2479-ter, comma 3, c.c.) vale anche per le delibere assembleari di modifica dello statuto/atto costitutivo con le quali si introducano clausole vietate dalla legge: si pensi, ad esempio, ad una clausola che ammetta l’emissione di azioni a voto plurimo (vietate dall’art. 2351, comma 4) o di strumenti finanziari con diritto di voto nell’assemblea generale (vietati dall’art. 2346, comma 6) o che preveda il voto segreto (implicitamente vietato dall’art. 2375, comma 1) o modalità di convocazione dell’assemblea non conformi a quanto previsto dagli artt. 2366 e 2479-bis.

Decorso il termine triennale, la delibera nulla non può essere impugnata: resta, però, da stabilire quale valore giuridico abbia la clausola statutaria illecita così introdotta. In particolare, in quanto la clausola illecita abbia natura organizzativa - nel senso che si presta a disciplinare futuri procedimenti decisionali e/o ad ammettere o imporre particolari comportamenti dei soci e delle cariche sociali, riconoscendo loro diritti, poteri, facoltà, obblighi - sorge il dubbio:

- se essa sia idonea a giustificare, e a rendere conseguentemente validi e sottratti alle normali sanzioni stabilite dall’ordinamento, quei successivi procedimenti decisionali e comportamenti che potrebbero essere tenuti bensì in conformità alla clausola ma in contrasto con norme inderogabili di legge;

- e, correlativamente, se i successivi procedimenti decisionali e comportamenti, ove conformi invece alla legge e contrastanti con quanto prescritto dalla clausola illecita, possano andare incontro alle sanzioni stabilite per non conformità allo statuto/atto costitutivo.

Tre argomenti depongono nel senso della necessità di valutare i successivi procedimenti e comportamenti pertinenti al rapporto sociale alla luce della normativa inderogabile di legge e non già delle clausole statutarie illecite, ancorché introdotte nello statuto da più di tre anni.

a) Non è giustificabile un diverso trattamento e valore delle clausole statutarie illecite, a seconda che esse siano presenti sin dalla costituzione della società o posteriormente adottate: nel primo caso, nessun termine è posto dal legislatore all’azione di nullità (parziale) della clausola originaria, e pertanto qui non si può ricollegare alcun effetto sanante allo spirare di un inesistente termine per l’esercizio dell’azione; sembra logico, pertanto, escludere che  quell’effetto si produca anche nel secondo caso, cioè con riguardo alle clausole illecite introdotte con modifica statutaria, poiché una diversa conclusione causerebbe una notevole incoerenza sistematica.

b) Conferire valore alle clausole statutarie organizzative illecite, una volta prescritta l’azione di nullità, genererebbe gravi incertezze. Ogni volta che si deve scegliere il comportamento da tenere o valutare il comportamento tenuto in vista di clausole del genere, occorrerebbe infatti verificare non soltanto se si tratta di clausole originarie (allora non vincolanti) o posteriormente introdotte, ma – in questo secondo caso – occorrerebbe pure verificare se il termine per l’impugnazione della delibera che le ha introdotte è ancora aperto (in quanto, allora, non  sarebbero vincolanti) ovvero già spirato (solo in tal caso le clausole illecite potrebbero divenire vincolanti se si accogliesse l’interpretazione qui respinta). Le incertezze aumentano (e aumenterebbero in modo esponenziale se non vi fosse il controllo di legalità), ove poi si consideri che nelle s.r.l. e nelle s.p.a. chiuse la normale armonia tra i soci e l’abituale disinteresse dei terzi per le clausole organizzative interne potrebbero portare alla inamovibilità di patti illeciti di problematica interpretazione e applicazione, talora in grado di stravolgere le linee essenziali dei tipi sociali prescelti. 

c) Proprio ad un bisogno di certezza risponde, invece, la ratio della limitazione temporale delle azioni di impugnazione delle delibere invalide, anche per oggetto illecito: la certezza che non vengano messi in discussione comportamenti già tenuti in esecuzione di quelle delibere, specie là dove si riveli impossibile o estremamente difficile ripristinare la situazione anteriore. Ma quella ratio non ricorre nella ipotesi di adozione di clausole statutarie organizzative illecite, poiché qui si tratta di valutare, in termini di liceità/illiceità, una serie indefinita di futuri comportamenti e di futuri procedimenti decisionali pertinenti al rapporto sociale. Pur tenendo in debito conto i motivi che hanno condotto il legislatore della riforma a delimitare nel tempo le impugnazioni delle delibere nulle per oggetto illecito, non v’è alcuna ragione, ad esempio, per ritenere valide (e non impugnabili nei termini di legge) tutte le future ed eventuali deliberazioni assembleari prese in riunioni convocate in assenza totale di informazione per qualche socio, benché ciò possa essere (apparentemente) consentito da una apposita clausola statutaria nulla, approvata con delibera assembleare (nulla) da più di tre anni.

14. Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza nella s.r.l.

Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. 

Motivazione

L’art. 2370 c.c. consente l’uso di mezzi di telecomunicazione e il ricorso al voto per corrispondenza nelle assemblee di  s.p.a., ove ciò sia stabilito con clausola statutaria. Benché tra le disposizioni in tema di s.r.l. quella citata non venga né richiamata né riprodotta, ne va affermata l’integrale estensione analogica al tipo s.r.l.

Ciò è di tutta evidenza e pacificamente riconosciuto per l’uso di mezzi di telecomunicazioni, quali la video/tele conferenza, già prevalentemente ammessi – e senza distinzione tra s.p.a. e s.r.l. - prima della riforma societaria in forza della loro compatibilità con il metodo collegiale. Detti mezzi, anzi, sono più facilmente praticabili e praticati in società con pochi soci, reciprocamente ben noti, che non in società dalle assemblee affollate: sicché non si giustificherebbe un orientamento restrittivo al riguardo anche alla luce delle aperture all’autonomia statutaria e delle semplificazioni organizzative introdotte nella s.r.l..

Per quanto al voto per corrispondenza, che pure rappresenta una deroga al metodo collegiale poiché chi vota non partecipa alla discussione assembleare e preforma il proprio voto rispetto alla riunione, ne va riconosciuta l’ammissibilità anche nella s.r.l. per le seguenti ragioni.

Con la riforma societaria il voto per corrispondenza non è più inscindibilmente legato alla s.p.a. quotata e all’esigenza di fronteggiare il problema dell’assenteismo del piccolo azionista, ma viene esteso anche alla s.p.a. “chiusa” quale misura utile ad agevolare la formazione delle decisioni dei soci in tutti i casi in cui vi siano ostacoli alla riunione derivanti dalla distanza geografica tra i soci stessi (ovvero tra loro e il luogo in cui la società opera) o da problematiche relazioni interpersonali all’interno della compagine sociale.

Simili ostacoli si riscontrano anche nelle s.r.l. (si pensi, ad esempio, alle numerose s.r.l. operanti in Italia a capitale interamente o parzialmente straniero; o ancora a s.r.l. a base familiare in cui, specie in seguito a vicende successorie, sorgono dissidi che rendono ingestibili le assemblee sociali): nelle quali, pertanto, il voto per corrispondenza può costituire un’apprezzabile alternativa al voto, sempre preformato rispetto all’assemblea, in questa sede espresso da un delegato a cui il socio ha dato istruzioni vincolanti di voto.

Nella s.r.l., a ben vedere, il voto per corrispondenza va ammesso a maggior ragione rispetto alla s.p.a. “chiusa”, poiché nel primo tipo sociale si è addirittura superato il principio della collegialità nelle decisioni dei soci, adottabili con i sistemi della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto. Né può dirsi che il voto per corrispondenza nella s.r.l. vanifichi la disposizione che impone il ricorso al procedimento assembleare in talune evenienze (art. 2479, comma 4, c.c.): l’ordinamento intende assicurare, in quei casi, la possibilità dell’intervento in una riunione assembleare (in radice esclusa, invece, dai sopra ricordati procedimenti decisionali alternativi); ma non certo intende impedire al socio, che ciò preferisca, di preformare il voto rispetto all’assemblea, perché ivi giunga attraverso un delegato o a mezzo posta.


42. Deroga dei quorum legali per le decisioni dei soci di s.r.l. artt. 2479 e 2479 bis c.c.)


Sono conformi alla legge le clausole statutarie che nella s.r.l. richiedano l’unanimità dei soci per l’adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari.
Sono altresì conformi alla legge le clausole statutarie che stabiliscano quorum di-versi (più alti o più bassi) di quelli previsti dagli artt. 2479, comma 6°, e 2479 bis, com-ma 3°, c.c..

 

Motivazione

Gli artt. 2479, comma 6°, e 2479 bis, comma 3°, danno ampia libertà ai soci nel fissare nell’atto costitutivo il consenso necessario e sufficiente per l’adozione delle loro decisioni: siano esse prese in sede assembleare o extraassembleare. In tali ampi margini vi è posto tanto per la introduzione del principio di unanimità sia per singole decisioni, sia – in ipotesi di s.r.l. ad accentuata configurazione personalistica – per tut-te le decisioni, quanto per la fissazione di quorum superiori o inferiori a quelli dettati in via suppletiva dalla legge.
Contro il ricorso all’unanimità – ammessa dalla maggior parte dei commentato-ri della riforma – non valgono le tradizionali obiezioni (a) dell’essere ciò di ostacolo all’operatività della società e (b) dell’essere il principio di maggioranza connaturato alla natura collegiale delle decisioni.
Alla prima obiezione (a) si risponde che il legislatore non si preoccupa di assi-curare l’operatività e il mantenimento in vita della s.r.l. a dispetto di una diversa vo-lontà di alcuni soci e degli accordi formalizzati nell’atto costitutivo, come invece avvie-ne nella s.p.a.: solo in quest’ultima, e non anche nel primo tipo sociale, infatti, si im-pone un quorum inderogabile per l’assunzione delle decisioni “vitali” (nomina e revoca delle cariche sociali e approvazione del bilancio: cfr. art. 2369, comma 4°, c.c.).
Alla seconda obiezione (b) si replica:
i) che il principio di maggioranza è un elemento naturale, non già essenziale, dei procedimenti collegiali, come - almeno nella s.r.l. - dimostra la previsione legale di delibere unanimi per la modifica (nonché, implicitamente, per la introduzione e per la soppressione) di diritti particolari del socio (art. 2468, comma 4°, c.c.);
ii) che l’obiezione potrebbe, in tesi, valere soltanto per le decisioni collegiali, e dunque non in quelle adottate per consultazione scritta e per consenso espresso per iscritto: ma allora non si comprenderebbe perché la stessa decisione, che per scelta statutaria sia da prendere all’unanimità fuori dall’assemblea, in quest’ultima non pos-sa essere condizionata al consenso unanime;
iii) che è nota l’assoluta prevalenza, nella realtà economica, di s.r.l. composte da due/tre soci la cui interna maggioranza, o per necessità (due soci al 50%) o per scelta di quorum ad hoc, è tale soltanto in apparenza, ma richiede di fatto l’unanimità.
 

43. Quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 3, c.c.)

Il terzo comma dell’art. 2369 c.c. – nella parte in cui dispone che l’assemblea straordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea – mira a ridurre il quorum deliberativo previsto per la prima convocazione e non può in nessun caso portare ad un innalzamento dello stesso. Conseguentemente, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la metà del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea.

Motivazione

La convocazione dell’assemblea in seconda convocazione costituisce un obbligo per gli amministratori e ha come necessario presupposto che, sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea di prima convocazione, non sia stato possibile deliberare.

Il legislatore per favorire il funzionamento della società, che non ha potuto deliberare in prima convocazione perché i presenti non rappresentavano la quota di capitale richiesta per la regolare costituzione della società o perché i voti a favore non hanno raggiunto il quorum deliberativo previsto dalla legge, prevede nuove regole relative ai quorum deliberativi e/o costitutivi.

Talvolta le regole di calcolo dettate dal legislatore sono omogenee a quelle previste per la prima convocazione (è il caso dei quorum costitutivi previsti per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio in cui varia solo la percentuale di presenze richieste che scende dalla metà a “oltre il terzo”), tal altra vengono adottate regole di calcolo non omogenee (è il caso dei quorum richiesti per le assemblee straordinarie in cui in prima convocazione è previsto solo un quorum deliberativo (“più della metà del capitale sociale”), mentre in seconda convocazione è richiesto un quorum costitutivo (“oltre un terzo del capitale sociale”) e un quorum deliberativo commisurato non al capitale sociale ma alla quota di capitale rappresentata in assemblea (“almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea”).

Quest’ultima regola, se applicata senza tener conto degli scopi previsti dal legislatore con la previsione della seconda convocazione, porterebbe, in certi casi, al risultato di elevare in seconda convocazione i quorum richiesti per la prima (se ad esempio alla assemblea straordinaria di seconda convocazione fossero intervenuti tutti i soci il quorum deliberativo richiesto risulterebbe dei 2/3 dell’intero capitale sociale e cioè di oltre il 66,6 per cento!)

Una interpretazione teleologica della norma che faccia leva sulla funzione dell’assemblea di seconda convocazione porta ad escludere tale conclusione.

Infatti non può attribuirsi alla previsione del terzo comma dell’art. 2369 C.C. nella parte in cui prevede, per le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il quorum deliberativo previsto per la assemblea straordinaria di seconda convocazione (due terzi della quota di capitale rappresentata in assemblea), la funzione di avere introdotto una “minoranza di blocco” che subordinerebbe l’assunzione della deliberazione alla inesistenza di una minoranza contraria di oltre un terzo perché una tale previsione, per avere un senso, dovrebbe riguardare anche il quorum deliberativo richiesto per la prima convocazione, altrimenti la maggioranza che non può deliberare in seconda finirebbe per deliberare sempre in prima convocazione.

Le conclusioni raggiunte trovano poi conferma nella disposizione del quinto comma dell’art. 2441 C.C. che nel prevedere la possibilità che, quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale prevede, per l’assunzione di questa delibera, un quorum deliberativo di prima e seconda convocazione pari a “oltre la metà del capitale sociale”.

Ciò dimostra che per l’assunzione di deliberazioni di assemblee straordinarie di seconda convocazione diverse dalla esclusione del diritto di opzione e sicuramente meno rilevanti per gli interessi degli azionisti di minoranza il legislatore non può avere voluto richiedere, nel caso di rilevante partecipazione dei soci, maggioranze maggiori di quelle richieste per l’assemblea in prima convocazione.

44. Quorum deliberativo rafforzato dell'assemblea straordinaria di s.p.a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 5, c.c.)

Il quinto comma dell’art. 2369 c.c. – nella parte in cui prevede che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione,  il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le materie ivi specificate – va coordinato con il terzo comma dello stesso articolo e quindi va inteso nel senso che la maggioranza richiesta anche in seconda convocazione deve essere pari:

(i) ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, nonché;
(ii) a più di un terzo del capitale sociale;

fermo restando che il quorum non potrà mai superare quello stabilito, dalla legge o dallo statuto, per la prima convocazione.

Motivazione

Il quinto comma dell’art. 2365 c.c. si riferisce alle sole s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed identifica tra le deliberazioni di competenza dell’assemblea straordinaria alcune materie considerate dal legislatore di particolare importanza (cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società, scioglimento anticipato, proroga della durata, revoca della liquidazione, trasferimento della sede sociale all’estero e emissione di azioni privilegiate) per la cui adozione è richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

La maggioranza richiesta (“più di un terzo”) determina una riduzione del quorum deliberativo previsto per la prima convocazione (da “più della metà” a “più di un terzo”), e un possibile innalzamento del quorum previsto per la seconda convocazione (qui la base di calcolo del quorum deliberativo  non è omogenea).

Quindi in seconda convocazione le delibere attinenti alle materie sopra ricordate non potranno considerarsi adottate  qualora siano state approvate dai due terzi dei presenti se i voti a favore non siano risultati comunque superiori al terzo dell’intero capitale sociale.

L’interpretazione teleologica dalla norma esclude però che attraverso tale norma sia possibile, in certi casi, diminuire il quorum deliberativo previsto dal terzo comma dell’art. 2369 c.c. per tutte le deliberazioni di competenza dell’assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Quindi nel caso in cui sia intervenuto all’assemblea straordinaria di seconda convocazione  che debba deliberare sugli argomenti sopra menzionati il 60% del capitale e la deliberazione abbia ricevuto l’approvazione del 35% di tutto il capitale sociale la deliberazione non potrà ritenersi approvata non avendo i voti favorevoli raggiunto i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (40%) .

Il legislatore ha considerato le materie indicate nel quinto comma come materie più rilevanti delle altre di competenza dell’assemblea straordinaria (fa eccezione ovviamente la delibera di cui al quinto comma dell’art. 2441 c.c) e quindi ha previsto una percentuale minima di consensi superiore a quella che si avrebbe nel caso in cui all’assemblea di seconda convocazione fosse intervenuto poco più di un terzo del capitale.

La ratio della disposizione esclude però che la prescrizione del quinto comma possa portare a diminuire, nel caso di assemblea particolarmente partecipata, il quorum stesso.

Quindi il quinto comma della norma in esame va letto nel senso di ritenere che per le materie ivi indicate la delibera si intende approvata in seconda convocazione solo se essa è stata approvata dai due terzi del capitale intervenuto sempre che si sia superato il terzo del capitale. Resta inteso che comunque il quorum richiesto, salvo diversa previsione dello statuto, non potrà mai superare il 50% più uno dell’intero capitale sociale stante quanto illustrato nella massima relativa al terzo comma predetto.

63. Rappresentanza dei soci nelle assemblee di s.r.l. (art. 2479-bis, comma 2, c.c.)

L’atto costitutivo o lo statuto della s.r.l. possono disciplinare la facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea , sia per escluderla del tutto, sia determinando ampiezza, limiti, requisiti e forma della delega, non essendo applicabile l'art. 2372 c.c. e salve le norme di diritto comune in tema di rappresentanza.
Pertanto, in assenza di espressi divieti contenuti nell’atto costitutivo o nello statuto, il socio di una s.r.l. può delegare un componente dell’organo amministrativo o di controllo o un dipendente della società o una società da questa controllata o un componente dell’organo amministrativo o di controllo o un dipendente di questa.
 

69. Delega del potere di modificare le deliberazioni dell'assemblea ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2436 c.c.)

Si reputa legittimo che le deliberazioni soggette a iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c. contengano la delega ad amministratori, sindaci o altri soggetti determinati, affinché apportino alle deliberazioni stesse le modifiche eventualmente richieste al fine di sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per l’iscrizione nel registro delle imprese.
 

 

 

MODIFICHE STATUTARIE

15. Termini per l'approvazione del bilancio

La clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l'approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'art. 2364 e, per rinvio, dall'art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso.

Motivazione

La maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono l'approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, contenuta nell'art. 2364 (applicabile alle srl per il rinvio contenuto nell'art. 2478-bis) non modifica il principio per cui l'accertamento del ricorrere o meno di tali casi è competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2364, per cui sono gli amministratori a segnalare, nella relazione prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione.

Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie.

Sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell'assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

 

16. Particolari ipotesi di chiusura dell'esercizio sociale

La deliberazione assembleare che:

1. modifica la data di chiusura dell'esercizio sociale, fissandola (con anticipo o posticipo rispetto alla precedente scadenza) per data anteriore a quella in cui l'assemblea si tiene (ad esempio: (i) delibera, assunta in febbraio 2004, che sposta al 30 novembre 2003 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003; (ii) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 dicembre 2003 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 30 giugno 2004; (iii) delibera assunta in febbraio 2004, che sposta al 31 gennaio 2004 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003);

ovvero

2. interviene in epoca successiva alla data in cui il bilancio doveva chiudersi, posticipando detta chiusura e fissandola in data successiva alla deliberazione assembleare, (ad esempio, delibera assunta in febbraio 2004 che sposta al 29 febbraio 2004 la data di chiusura dell'esercizio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003)

deve:

- essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea - e risultanti dal relativo verbale - a cura degli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione medesima, che la modifica procuri l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici;

- rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l'anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo;

- essere assunta in epoca che consenta l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa (circostanza che si verifica naturalmente nel caso sopra indicato al punto 2).

Motivazione

La massima regola le modalità che devono assistere le deliberazioni esemplificate, cui é comune (pur con diverse sfumature) la caratteristica di influire sul termine di un esercizio quando il risultato del medesimo sarebbe acquisito.

Questa caratteristica rende necessaria la presenza di obiettive e legittime motivazioni - da esplicitarsi secondo quanto espresso nella massima stessa - al fine di comprovare l'assenza di finalità elusive di disposizioni di legge; finalità sostanzialmente riconducibili ad un inaccettabile intento di modificare i complessivi risultati economici.

Le motivazioni che possono validamente assistere questo tipo di deliberazioni originano, assai spesso, dalle regole vigenti in materia fiscale.

E' questo il caso delle disposizioni che - con l'introduzione della nuova Imposta sul Reddito delle Società (IRES) - hanno modificato il T.U.I.R. 917 del 1986, consentendo il "Consolidato nazionale", e cioè la tassazione unica di tutte le società italiane di un gruppo.

Tenuto conto:

- che la relativa opzione é consentita (nuovo art. 119 del predetto T.U.I.R.) solo in caso di "identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società controllante" e

- che l'opzione per la tassazione di gruppo deve essere effettuata e comunicata all'amministrazione finanziaria (stesso art. 119) "entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa",

é ben evidente che la delibera finalizzata all'identità di chiusura degli esercizi, (ad esempio anticipando al 31 dicembre trascorso la chiusura di un esercizio precedentemente fissata al 30 giugno), assunta con l'intento di fare luogo alla determinazione, col nuovo sistema del Consolidato nazionale, dell'intero reddito di gruppo di tale primo esercizio, può legittimamente intervenire nei primi mesi dello stesso.

Valutazioni sostanzialmente conformi (almeno per i fini qui rilevanti) valgono con riferimento alla possibilità, ammessa sempre dalle nuove disposizioni IRES, di fare luogo al cosiddetto "Consolidato Mondiale", con tassazione unica anche per le società estere del gruppo.

Pari legittimità, sempre a titolo di esempio, deve essere riconosciuta alla delibera intesa a uniformare al 31 dicembre la data di chiusura dell'esercizio di incorporante (già al 30 giugno) e incorporata (già al 31 dicembre), onde consentire la massima retroattività fiscale ed evitare la redazione di un ulteriore bilancio dell'incorporata; questa delibera é addirittura necessariamente da assumersi dopo il 31 dicembre, in tutti i casi in cui l'intento alla fusione (e magari l'acquisto del capitale sociale dell'incorporata da parte dell'incorporante) maturi in data successiva al 31 dicembre.

Per quanto concerne, infine, gli ulteriori due requisiti, si fa riferimento - con riguardo al principio di annualità del bilancio ed alle possibili eccezioni - alle ampie indicazioni che questa Commissione ha accompagnato alla propria massima n.7, (durata degli esercizi sociali), nonché - per quanto riguarda l'esigenza di una approvazione del bilancio nei termini di legge - alle palesi esigenze di evitare che la delibera modificativa della chiusura degli esercizi generi automaticamente illecito ritardo nella tenuta dell'assemblea annuale prevista dell'art. 2364 c.c.


17. Varianti organizzative e modifiche dei sistemi di governo societario

Si reputa non conforme alla legge la previsione, nello statuto di una s.p.a., di più sistemi di amministrazione e controllo (tradizionale, dualistico, monistico) con scelta rimessa all’assemblea ordinaria: il cambiamento di sistema richiede, in ogni caso, una deliberazione modificativa dello statuto con i quorum minimi, il controllo di legalità e la pubblicità a tal fine richiesti dalla legge.

Si reputa conforme alla legge la previsione, nei patti sociali di una s.r.l., di diverse modalità operative dell’organo di amministrazione (amministrazione collegiale, disgiuntiva, congiuntiva), con scelta rimessa a decisione, anche extra-assembleare, dei soci, in quanto ciò non costituisce modifica dell’atto costitutivo.

Motivazione

Le varie opzioni organizzative offerte dalla riforma inducono a precisare i limiti entro i quali sia possibile lasciare aperte quelle opzioni, affidandone la risoluzione inizialmente all’atto costitutivo e dopo all’assemblea ordinaria, in sede di nomina delle cariche sociali, in luogo di una scelta definitiva ed unitaria compiuta nello statuto e mutabile soltanto mediante successiva deliberazione modificativa dello stesso ad opera dell’assemblea a ciò deputata.

Nella s.p.a., pur rimanendo pacifica l’ammissibilità della previsione di amministratore unico e consiglio di amministrazione con scelta rimessa all’assemblea ordinaria di nomina, non può viceversa ammettersi la previsione statutaria di diversi di sistemi di amministrazione e controllo compiutamente regolati, ad es. disciplinandosi accanto al modello tradizionale l’alternativa dualistica e/o monistica, con rinvio esplicito o implicito all’assemblea ordinaria per la successiva modifica della scelta iniziale, compiuta nell’atto costitutivo. Né potrebbe conseguentemente riconoscersi la conformità alla legge della deliberazione dell’assemblea ordinaria con cui, avvalendosi di una tale competenza apparentemente concessa dallo statuto, si mutasse l’opzione iniziale.

Ciò perché, mentre l’alternativa tra amministratore unico e consiglio di amministrazione attiene al piano della composizione e delle modalità operative dell’organo amministrativo, nelle diverse ipotesi qui considerate si incide profondamente sull’intera struttura organizzativa societaria, modificandosi non solo le competenze dei vari organi e i poteri/doveri dei relativi componenti, ma la stessa formula organizzativa di base fondata sulla radicale separazione tra funzione gestoria e funzione di controllo interno sulla gestione, con evidenti rilevanti riflessi sulla posizione dei soci. Nel qual caso non è sufficiente il consenso anticipato dei soci a tutte le varianti in opzione (si arriverebbe altrimenti a prefigurare l’ipotesi estrema ed assurda di uno statuto societario regolante la società nel tipo s.p.a. e nel tipo s.r.l., con rinvio all’assemblea ordinaria per la scelta tra le due strutture organizzative entrambe a priori approvate dai soci), dovendosi invece richiedere che una variazione organizzativa così radicale avvenga sempre secondo il procedimento, con i quorum, con i controlli di legalità e le forme di pubblicità richieste dall’ordinamento per le modifiche statutarie.

Una conferma della correttezza di tale impostazione si riscontra nell’art. 38 del Regolamento CE 2157/2001 sulla Società Europea (SE), forma di società azionaria - regolata in parte da norme comunitarie e in parte da norme nazionali - che ha rappresentato, nella riforma della s.p.a., la dichiarata fonte ispiratrice nella previsione dei modelli alternativi a quello tradizionale. Nella citata disposizione si precisa che la SE si organizza in un sistema dualistico o monistico “a seconda della scelta adottata dallo statuto”.

Per contro, nella s.r.l. nulla osta a che l’alternativa tra amministratore unico e consiglio di amministrazione venga nell’atto costitutivo arricchita con le varianti dell’amministrazione disgiuntiva e congiuntiva, rinviandosi di volta in volta alla decisione dei soci in sede di nomina per la scelta in proposito. E ciò perché una tale decisione modificherebbe non già le competenze dell’organo amministrativo bensì soltanto la sua struttura e le modalità del suo funzionamento, cioè le modalità di esercizio dei relativi poteri: ed allora, proprio come nel caso in cui si passi, sfruttando la tradizionale alternativa concessa da molti statuti, dall’amministratore unico al consiglio di amministrazione, quella decisione non è da intendersi quale modifica dell’atto costitutivo (pur dovendo essere debitamente pubblicizzata).

 

18. Attribuzione statutaria del controllo contabile 

E' legittima, sia nella spa sia nella srl, la clausola statutaria che consente all'assemblea ordinaria la scelta se affidare il controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un  revisore contabile o ad una società di revisione.

Motivazione

Nelle spa la facoltà di inserire in statuto la previsione che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale costituisce una deroga al principio generale che attribuisce il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione e che determina il corrispondente obbligo di nomina, da parte dei soci, di tali soggetti. I soci hanno quindi la possibilità di optare per un sistema che costituisce un "minus" rispetto al regime ordinario di controllo contabile, perché concentra su un unico organo funzioni che la legge prevede siano esercitate da soggetti distinti.

Tenuto conto di ciò sembra legittima la clausola statutaria che, introducendo l'opzione per un regime o l'altro, da un lato contempla, come richiede l'art. 2409 bis, la previsione statutaria del regime semplificato ma dall'altro consente di ritornare al modello (pur derogabile) legale. La clausola non comporta comunque l'attribuzione all'assemblea ordinaria del potere di determinare un radicale sovvertimento del modello organizzativo base in quanto non incide sul principio della separatezza strutturale tra funzione gestoria e funzione di controllo.

In presenza di tale clausola, la nomina del revisore contabile o della società di revisione da parte dell'assemblea ordinaria, con riattribuzione a detti soggetti dell'incarico di controllo contabile, come viceversa la delibera che assegni il controllo contabile ai sindaci non può peraltro determinare, implicitamente, una revoca dell'incarico al soggetto che in quel momento stia legittimamente eseguendo la funzione.

Medesimo principio vale per le srl, per le quali l'art. 2477 (come modificato dal D.Lgs. 37/2004) prevede che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale "se l'atto costitutivo non dispone diversamente". L'atto costitutivo/statuto può attribuire all'assemblea ordinaria la facoltà di optare per un sistema di revisione di livello superiore, nominando il revisore contabile o la società di revisione ovvero di optare per il livello minimo del controllo contabile in capo allo stesso organo di controllo della gestione.

19. Efficacia dell'iscrizione al Registro delle Imprese delle modificazioni statutarie

Il principio - stabilito nell'art. 2436 c.c. - secondo cui le modifiche statutarie acquistano efficacia solo "dopo l'iscrizione" nel Registro delle Imprese non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto.

Qualora una modificazione statutaria attribuisca ad un organo sociale una particolare competenza deliberativa, la competenza stessa può dirsi sussistente (e le relative delibere essere assunte) solo dopo che, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la modificazione statutaria ha assunto efficacia.

Motivazione

Il nuovo testo dell'art. 2436 del Codice Civile introduce nell'ordinamento - contro la più affermata linea interpretativa precedente la riforma - il principio secondo cui la deliberazione di modifica statutaria non produce effetti se non dopo l'iscrizione al Registro Imprese.

La norma é espressamente richiamata in materia di società a responsabilità limitata (art. 2480 c.c.) e deve pure considerarsi applicabile in tema di società in accomandita per azioni, secondo la disposizione di rinvio di cui all'art. 2454 c.c.; pari efficacia costitutiva é prevista inoltre per la pubblicità delle delibere di emissione di obbligazioni (art. 2410 c.c.), di aumento di capitale delegato agli amministratori (art. 2443 c.c., per le società per azioni, e 2481 c.c. per le società a responsabilità limitata), di trasformazione (art. 2500 c.c., che subordina l'efficacia della trasformazione, addirittura, al doppio adempimento pubblicitario di "estinzione" della vecchia forma e di "creazione" della nuova), di fusione e di scissione (art. 2502 bis e art. 2506 ter c.c., fermo il decorso del termine dilatorio a favore dei creditori).

Il nuovo principio non impedisce tuttavia che gli organi sociali competenti assumano delibere al cui fondamento concorrano modificazioni statutarie ancora da iscrivere al Registro Imprese; tale é il caso, ad esempio:

- della nomina di amministratori in numero coerente con la nuova clausola statutaria approvata dalla stessa assemblea, ma non adeguato allo statuto "precedente", situazione che si produce anche quando viene nominato un unico amministratore, (ovvero un consiglio di amministrazione), e la nuova struttura monocratica (ovvero collegiale) dell'organo non era precedentemente prevista;

- della delibera di trasformazione in società per azioni, assunta dalla stessa assemblea immediatamente dopo quella di aumento gratuito (ovvero a pagamento, contestualmente eseguito) del capitale sociale a minimi 120.000 euro;

- della delibera di emissione di obbligazioni assunta nelle more dell'iscrizione della deliberazione di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni;

- della delibera consiliare che nomina l'amministratore delegato od il comitato esecutivo, consentendolo nuova clausola statutaria ancora non iscritta al Registro Imprese.

In tutti questi casi, peraltro, si deve ritenere che le deliberazioni aventi fondamento nelle modificazione statutarie (inefficaci) siano subordinate alla preventiva iscrizione di queste ultime al registro delle imprese; questa subordinazione potrà opportunamente risultare dalle deliberazioni in modo espresso ovvero restare evidente dalla complessiva struttura delle determinazioni stesse.

L'inefficacia delle modificazioni statutarie fino al momento della loro iscrizione sembra invece da ritenersi impeditiva:

- dell'esecuzione, da parte dell'organo amministrativo, della delega a deliberare l'aumento del capitale sociale prima che la deliberazione assembleare autorizzativa sia stata iscritta al Registro Imprese;

- dell'esercizio del potere degli amministratori della società per azioni di deliberare sulle materie elencate all'articolo 2365 del codice civile, in epoca precedente l'iscrizione della modificazione statutaria attributiva del potere stesso;

- dell'assunzione, da parte dell'assemblea, di delibera di emissione di obbligazioni, in epoca precedente all'iscrizione della modificazione statutaria che riconosce a questo organo, sottraendolo agli amministratori, il relativo potere.

In tutti questi casi, infatti, è carente la competenza stessa ad assumere le deliberazioni delegate - competenza che deriva solo dalla sopravvenuta efficacia delle determinazioni assembleari - e non sembra che questa carenza sia superabile ricorrendo alle forme di subordinazione illustrate.


41. Modificazioni parziali di statuto contenente clausole in contrasto con norme imperative (art. 223 bis disp. att. c.c.)


Anche dopo il 30 settembre 2004 possono essere legittimamente deliberate modi-fiche statutarie pur senza avere prima o contestualmente rimosso dallo statuto le clauso-le nulle, ivi incluse quelle che siano divenute tali per contrasto con norme imperative in-trodotte dalla Riforma.
Il notaio può pertanto legittimamente allegare al verbale assembleare un testo di statuto aggiornato in conformità alla deliberazione assunta, ancorché contenente le pre-esistenti clausole in contrasto con la legge, ai fini del deposito al registro delle imprese, non trovando applicazione l'art. 223 bis, comma 6°, disp. att. c.c.
 

Motivazione

Il 5° comma dell'art. 223 bis delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, introdotto dalla legge di riforma, ha attribuito alle disposizioni dell'atto costitu-tivo e dello statuto adottate prima del 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma) e valide secondo la normativa vigente al momento della loro introduzione una ultrattività, anche se esse risultino in contrasto con disposizioni inderogabili del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, per il periodo intercorso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004.
Conseguentemente a partire dal 1° ottobre 2004 tali disposizioni devono consi-derarsi improduttive di effetti in quanto affette da nullità sopravvenuta per contrarietà alla legge anche se non sono state soppresse o modificate a seguito di adeguamento statutario.
E' comunemente riconosciuto che il mancato adeguamento dello statuto entro il 30 settembre 2004 alle norme introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 non è causa per la società di sanzioni o di particolari conseguenze negative.
La sopravvenuta nullità delle clausole predette finisce per determinare una specie di "adeguamento automatico" sostanziale alla normativa introdotta dalla rifor-ma.
Qualora l'assemblea straordinaria intenda modificare lo statuto vigente, la mancata eliminazione dallo statuto di disposizioni che ormai non possono più essere applicate non influisce sulla legittimità della deliberazione e non impedisce al notaio verbalizzante di richiedere l'iscrizione della delibera nel competente registro delle im-prese.
Dalla riconosciuta legittimità della delibera che introduce modificazioni in sta-tuti per i quali non si è provveduto o non si provvede all'adeguamento discende che, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c. si può depositare lo statuto aggiornato anche se esso contiene disposizioni ormai affette da nullità sopravvenuta.
Deve ritenersi lecita l'allegazione al verbale di assemblea del testo di tale statu-to, finalizzata al deposito presso il registro delle imprese, purchè l'assemblea non ab-bia provveduto ad una riapprovazione dello statuto nella sua totalità.
Il sesto comma dell'art. 223 bis del Codice Civile, nella parte in cui prevede che dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel Registro delle Imprese Società di capitali, anche se costituite prima del 1° gennaio 2004, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al d.lgs 17 gennaio 2003 n. 6, non impedi-sce il deposito di tali statuti non solo perché la norma citata è norma transitoria e co-munque dettata con altra finalità, ma anche e soprattutto perché il divieto riguardava esclusivamente gli atti costitutivi e non i verbali di assemblea anche se portanti l'inte-grale approvazione di un nuovo testo statutario.


47. Attribuzione agli amministratori della competenza a deliberare modificazioni statutarie (art. 2365, comma 2°, c.c.)


La clausola statutaria che – ai sensi dell'art. 2365, comma 2°, c.c. – attribuisce alla competenza dell'organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o del comita-to di gestione) le deliberazioni ivi elencate, di normale spettanza dell'assemblea straor-dinaria, non determina la legittimazione esclusiva degli amministratori, salvo che lo sta-tuto espressamente così disponga.
Pertanto, pur in mancanza di precisazioni intese a confermare la permanenza del relativo potere anche in capo all'assemblea straordinaria, quest'ultima potrà legittima-mente deliberare sulle stesse materie.
 

Motivazione

Il legislatore della riforma ha introdotto, all'articolo 2365, comma 2°, c.c., la previsione secondo cui "lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo ammini-strativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione" le deliberazioni ine-renti un ampio spettro di materie, "normalmente" di competenza dell'assemblea stra-ordinaria.
Lo statuto – in aderenza ai confermati ed ampliati principi che danno rilievo al-la autonomia statutaria – può certamente precisare se l’attribuzione ai sensi dell’articolo 2365, comma 2°, c.c. preclude o meno la persistenza della competenza de-liberativa, sulle stesse materie, dell’assemblea.
Mancando una chiara indicazione statutaria, potrebbe dubitarsi della perma-nenza di una concorrente competenza assembleare sulla base di argomenti di natura letterale; in particolare dall'uso, nell'articolo in esame, dei termini attribuzione di "competenza", in luogo di "facoltà", dizione quest'ultima utilizzata nel caso di delega agli amministratori per l'aumento di capitale (articolo 2443 c.c.) o per l'emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420 ter c.c.); ipotesi nelle quali, come noto, il dubbio cir-ca la sussistenza di una concorrenza di competenze non si pone affatto.
Potrebbe ulteriormente deporre a favore di una legittimazione esclusiva degli ammini-stratori l'osservazione secondo cui il permanere della competenza assembleare rischie-rebbe di produrre insorgenza di potenziali conflitti tra organo amministrativo e assem-blea, con possibilità di deliberazioni contrastanti e contraddittorie.
Riguardo alla prima argomentazione, si può osservare come tale interpretazione letterale della nuova norma non solo non è risolutiva, ma rischia anche di stravolgere la ratio stessa dell'articolo 2365, comma 2°, c.c. il cui fine è, come precisa la Relazione al testo della Riforma, quello di rendere più agevole il funzionamento della società. In altre parole, la disposizione normativa in esame non sembra tanto una norma di cor-porate governance (che prevede, cioè, una diversa ripartizione del potere endosocieta-rio), quanto piuttosto una norma finalizzata a consentire una non obbligatoria sempli-ficazione procedurale.
Non sembrerebbe preoccupare eccessivamente neppure la seconda argomenta-zione, secondo cui l’impostazione interpretativa della competenza assembleare concor-rente potrebbe determinare un conflitto tra l'assemblea e gli amministratori. Sembra infatti congruo ricordare che la convocazione dell'assemblea è, per la quasi totalità dei casi, determinata dalla conforme deliberazione degli amministratori; e ciò sembra ade-guatamente coniugarsi con l'interpretazione di una residua competenza assembleare sulle materie de qua, competenza che verrà stimolata (proprio) dall'organo ammini-strativo in tutti i casi in cui questo ne ravviserà l'opportunità: per esempio, in relazio-ne al particolare peso di una concreta decisione astrattamente ricomprendibile nella delega, oppure allorché sia già necessaria la riunione dell'assemblea straordinaria per deliberare su un tema non delegato (si pensi alla modifica dell'oggetto sociale), e con-testualmente si determini l'esigenza di trasferire la sede in altro comune; così operan-do, infatti, gli amministratori eviteranno di ricorrere alla redazione di due distinte ver-balizzazioni (una consiliare, l’altra assembleare) in forma solenne, entrambe da assog-gettare al controllo di legittimità di cui all’articolo 2436 c.c..
Del resto, non mancano ipotesi in cui lo stesso legislatore ha previsto compe-tenze concorrenti, come nel caso dell'azione di responsabilità contro i consiglieri di ge-stione nel sistema dualistico, il cui esercizio spetta sia all'assemblea che al consiglio di sorveglianza (articolo 2409 decies, commi 1° e 2°, c.c.). Da queste fattispecie si può dedurre, oltre alla non rilevanza del paventato pericolo di conflitto endosocietario, an-che la mancanza di un ostacolo di sistema o di principio all'esistenza di competenze concorrenti.
A far propendere per la tesi della “competenza concorrente” concorrono ulterio-ri considerazioni, anche di natura pragmatica, attente alle possibili conseguenze ap-plicative.
Si pensi alla previsione statutaria che, sulla base dell'articolo 2365 comma 2°, c.c. attribuisca agli amministratori la competenza sugli "adeguamenti dello statuto a disposizioni normative". L'articolo 2365, comma 2°, c.c. non distingue tra disposizioni normative inderogabili e derogabili, apparentemente consentendo, così, che sia attri-buito agli amministratori un potere discrezionale non indifferente. E' in realtà difficile concepire un così ampio spazio discrezionale degli amministratori, avendo presenti le attuali problematiche intese a tracciare la "mappa applicativa" delle maggioranze as-sembleari "semplificate" di cui all'articolo 223 bis disp. att. c.c., ed è quindi certamente preferibile ritenere che residui in capo all'assemblea il potere di adottare, comunque, deliberazioni su questa materia, naturalmente più probabili allorché si tratterà di ade-guamento a norme non inderogabili.
Milita a favore della concorrente competenza assembleare anche la previsione dello stesso articolo 2365, comma 2°, c.c., in materia di attribuzione della legittima-zione a deliberare le fusioni di società interamente possedute o possedute almeno al 90 %, di cui agli articoli 2505 e 2505 bis c.c.. La stessa legge, infatti, prevede addirittura la doverosità della delibera assembleare qualora ne faccia richiesta almeno il 5 % del capitale sociale.
L'impostazione del mantenimento della concorrenza assembleare meglio si ac-corda, infine, con il principio di economia degli atti giuridici. L'ipotesi di una compe-tenza esclusiva in capo agli amministratori obbligherebbe, nel caso di volesse fare luo-go alla delibera assembleare su materie delegate, alla convocazione di una prima as-semblea, per deliberare esclusivamente la revoca dei poteri attribuiti all’organo ammi-nistrativo. Solo dopo l’efficacia di questa delibera (mediante iscrizione al registro im-prese, ai sensi dell'articolo 2436 c.c.), l’assemblea, riacquistata la competenza, potreb-be finalmente deliberare sulle materie già delegate all'organo amministrativo; resta in altri termini evidente che è sempre possibile raggiungere il risultato dell'intervento assembleare sulle materie già delegate; solo che - negando una competenza concorrente dell'assemblea - il risultato sarebbe ottenibile a mezzo di un procedimento lungo e non giustificato.

 

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