|
-
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI CAPITALI
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
-
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI PERSONE
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
-
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DI SEDE SECONDARIA
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
-
DEPOSITO A REGISTRO IMPRESE MEDIANTE DELEGATI
-
ISCRIZIONE DELLA NOMINA A CARICHE SOCIALI.
-
PRESENTAZIONE ATTI CON EFFETTI DIFFERITI
PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI ATTI CON EFFETTI DIFFERITI DI
SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ COOPERATIVE
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI CAPITALI
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
Le società, il cui statuto non
contiene l'indicazione dell'indirizzo della sede legale, comunicano il
trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione di modello S2
sottoscritto da uno qualsiasi degli amministratori senza allegare alcun
documento.
E' noto che la norma (art. 111 ter
delle norme di attuazione e transitorie del codice civile) non disciplina la
competenza a decidere il trasferimento.
Detta competenza può essere
riservata dallo statuto all'assemblea ordinaria o all'organo amministrativo,
potendosi comunque ipotizzare la competenza di quest'ultimo in mancanza di
specifiche disposizioni statutarie, trattandosi di decisione attinente la
sfera gestionale dell'impresa.
Peraltro la delibera di modifica
dell'indirizzo della sede legale non deve essere esibita al registro delle
imprese unitamente alla comunicazione di cui all'art. 111 ter, essendo tale
comunicazione l'unica richiesta e quindi sufficiente per la pubblicità di
tale modifica.
Depone a favore della tesi esposta
anche l'identica disciplina pubblicitaria delle similari fattispecie di cui
agli artt. 2444 e 2481 bis ultimo comma c.c. e dell'istituzione e della
chiusura di unità locali.
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETA' DI PERSONE
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
L'art. 111 ter è norma generale la
cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali; pertanto
anche le società di persone i cui patti sociali non contengano l'indicazione
dell'indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto
indirizzo con la presentazione di modello S2 sottoscritto da uno qualsiasi
dei soci amministratori / accomandatari, senza allegare alcun documento.
TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DI SEDE SECONDARIA
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE
La comunicazione del cambio di
indirizzo della sede secondaria può essere depositata dagli amministratori
nelle forme semplificate dell'art. 111 ter (in applicazione estensiva del
principio ivi dettato) e senza necessità di allegazione di alcun atto o
delibera relativa, per le stesse motivazioni relative al trasferimento
dell'indirizzo della sede legale.
DEPOSITO A REGISTRO IMPRESE MEDIANTE DELEGATI
I soggetti obbligati alla
presentazione che non sono in possesso della smart-card o che sono
impossibilitati, per qualsivoglia motivo, all'utilizzo della stessa, si
possono avvalere di una procura speciale (conforme al modello predisposto da
Unioncamere, disponibile sui siti internet di tutte le Camere di Commercio
Lombarde e qui riprodotta).
Tale procura, sottoscritta
dall'interessato, può essere conferita anche al notaio che, in tal caso,
assume la veste di procuratore.
Alla procura deve essere allegata la
copia del documento di identità del conferente la procura stessa.
ISCRIZIONE DELLA NOMINA A CARICHE SOCIALI.
L'iscrizione della nomina a cariche
sociali contenuta in atto costitutivo o in verbale di assemblea redatto dal
notaio, quando il soggetto nominato risulta presente all'atto, può essere
effettuata direttamente dal notaio stesso senza utilizzo del modello
procura.
Ovviamente, in tal caso, la data di
"notifica conferimento" dovrà coincidere con la data dell'atto.
Qualora invece il soggetto nominato
non sia presente alla stipula dell'atto, il notaio può iscrivere la nomina
dello stesso, dichiarando nel modello "note" di avere avuto dall'interessato
l'incarico a provvedere.
PRESENTAZIONE ATTI CON EFFETTI
DIFFERITI
PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI ATTI CON EFFETTI DIFFERITI DI
SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ COOPERATIVE
Sono esclusi gli atti
i cui effetti sono differiti per volontà dei soci.
Sono trattate esclusivamente le delibere nelle quali interviene il notaio.
Principi di carattere generale:
Il deposito di atti con effetti differiti al verificarsi di condizioni
previste dalla legge (ed in particolare della delibera assembleare di revoca
della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c., della delibera
assembleare di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c.
e dell'atto di trasformazione eterogenea) deve avvenire entro 30 giorni
dalla data dell'atto stesso e deve riportare le modifiche - la cui efficacia
è subordinata al verificarsi delle suddette condizioni – in conformità a
quanto precisato nei prospetti che seguono, con specificazione della
subordinazione dell'efficacia all'evento stabilito dalla legge.
Nelle delibere di assemblea di revoca della liquidazione ai sensi dell'art.
2487 ter c.c. e di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482
c.c. lo statuto aggiornato riportante le modifiche subordinate (e quindi non
ancora efficaci) deve normalmente essere depositato una volta divenute
efficaci le modifiche stesse, salva la necessità che l'assemblea deliberi
espressamente la riformulazione letterale o la modifica degli articoli
statutari che variano per effetto delle delibere assunte; lo statuto può
peraltro essere subito allegato alle suddette delibere, tenuto conto che la
pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia per
subordinazione a condizioni legali. Analogamente potrà essere allegato lo
statuto agli atti di trasformazione eterogenea ovvero alle delibere di
assemblea di revoca della liquidazione nelle quali sia adottato uno statuto
integralmente rinnovato subordinatamente al verificarsi dell'evento che
condiziona per legge la delibera di revoca.
Dopo il verificarsi della condizione legale è necessario, per concludere il
procedimento, depositare un ulteriore modello, sottoscritto da un
rappresentante della società (fermo restando che il notaio è comunque
facoltizzato al secondo deposito), riportante le modifiche divenute efficaci
negli specifici quadri del modello, indicando nella modulistica il
riferimento al deposito originario e la dichiarazione di avvenuto
verificarsi dell'evento condizionante, allegando idoneo documento
comprovante la verificata condizione (certificato di non opposizione
rilasciato dal Tribunale competente ovvero dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000).
Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di
deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dallo scadere del
termine).
Delibere con effetti differiti dalla previsione normativa di un termine di
opposizione:
- art. 2487 ter: revoca dello stato di liquidazione;
- art. 2445: riduzione del capitale sociale (S.p.A.);
- art. 2482: riduzione nel capitale sociale (s.r.l.);
- art. 2500 septies e art. 2500 novies nella parte in cui disciplinano la:
trasformazione della società di capitali in soggetto iscrivibile nel
registro imprese;
- art. 2500 octies e art. 2500 novies nella parte in cui disciplinano la
trasformazione di soggetto iscrivibile nel registro imprese in società di
capitali.
Art. 2487 ter: revoca dello stato di liquidazione:
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla
data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S3 al riquadro 19 nei campi relativi alla
data in cui è stata disposta la liquidazione, alla data di revoca (inserire
la data della deliberazione di revoca) e al tipo di liquidazione (codice
atto A99). Inoltre va allegato il modello NOTE contenente l’indicazione che
la revoca NON ha effetto immediato.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia
autentica del verbale di assemblea (scansionata o in formato .pdf) firmata
digitalmente dal notaio.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi della condizione di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione di revoca dello stato
di liquidazione al registro delle imprese un amministratore o il notaio
procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi
dell’effetto della revoca.
Deve essere depositato il modello S2 (compilato ai riquadri relativi alle
modificazioni conseguenti alla revoca della liquidazione) (codice atto A10,
A06) ed il modello S3 compilato al riquadro 19 nel campo relativo alla “data
revoca” (inserire la data di effetto della revoca di liquidazione che sarà
successiva di 60 giorni alla data di iscrizione della deliberazione di
revoca) e selezionando “con effetto esecutivo”. Inoltre vanno allegati gli
intercalari P relativi alle cariche nominate/modificate/cessate.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o
dal notaio.
Allegato alla comunicazione: copia informatica del certificato del Tribunale
attestante la mancata opposizione alla revoca della liquidazione ovvero
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria (il diritto per la nomina degli amministratori assorbe il diritto
per la comunicazione).
Art. 2445: riduzione del capitale sociale (S.p.A.)
Art. 2482: riduzione del capitale sociale (s.r.l.)
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla
data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 al riquadro 8 nel campo A “deliberazione
di variazione del capitale sociale” (inserire la data della deliberazione di
riduzione del capitale sociale) e compilare i riquadri relativi al capitale
deliberato (importo ridotto), sottoscritto e versato (importo non ridotto).
Il codice atto è A05. Inoltre va inserita nel riquadro 20 la seguente
indicazione: “La riduzione del capitale deliberata con atto del ….., rep. n.
………., notaio …. non ha effetto immediato”
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia
autentica del verbale di assemblea (scansionata o in formato .pdf) firmata
digitalmente dal notaio e eventuale statuto nella versione aggiornata, se
pur non efficace.
Devono essere versati € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi della condizione di legge
Decorsi 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della
deliberazione di riduzione del capitale sociale, un amministratore o il
notaio procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi
dell’effetto della deliberazione stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato al riquadro 8 nel campo E)
“riduzione capitale reale avente efficacia decorsi tre mesi ex art. 2445 e
2482” e ai riquadri relativi al capitale deliberato, sottoscritto e versato
(per tutti importo ridotto). Allegare, inoltre, l’intercalare S riportante
le nuove quote dei soci. Il codice atto è A05.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o
dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia dello statuto aggiornato se non
depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale
attestante la mancata opposizione alla riduzione del capitale sociale ovvero
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di
segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.
Art. 2500 octies e novies: trasformazione eterogenea da soggetto iscritto
nel registro delle imprese in società di capitali
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla
data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 ai riquadri A e B con l’indicazione del
codice atto A99 e il riquadro 20 con la seguente indicazione “con atto del
…….., rep. n. ……… notaio …………. è stata deliberata la trasformazione in …………
che non ha effetto immediato”.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia
autentica dell’atto di trasformazione (scansionata o in formato .pdf)
firmata digitalmente dal notaio e eventuale nuovo statuto se pur non
efficace.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi delle condizioni di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di
trasformazione, un amministratore o il notaio procedono alla presentazione
della comunicazione relativa al prodursi dell’effetto della trasformazione
stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato esclusivamente ai riquadri
corrispondenti alle modifiche. Il codice atto è A05 con A06 ed eventuale
A08.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o
dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia del nuovo statuto se non
depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale
attestante la mancata opposizione alla trasformazione ovvero dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di
segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.
Art. 2500 septies e novies: trasformazione eterogenea da soggetto iscritto
nel registro delle imprese in società di capitali
Adempimento principale
Il notaio presenta l’iscrizione della deliberazione entro 30 giorni dalla
data dell’atto.
Deve essere compilato il modello S2 ai riquadri A e B con l’indicazione del
codice atto A99 e il riquadro 20 con la seguente indicazione “con atto del
…….., rep. n. ……… notaio …………. è stata deliberata la trasformazione in …………
che non ha effetto immediato”.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente dal notaio.
Gli allegati all’istanza di iscrizione della deliberazione sono: copia
autentica dell’atto di trasformazione (scansionata o in formato .pdf)
firmata digitalmente dal notaio e eventuale nuovo statuto se pur non
efficace.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 90,00 per diritti di
segreteria.
Adempimento successivo al verificarsi delle condizioni di legge
Decorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di
trasformazione, un amministratore o il notaio procedono alla presentazione
della comunicazione relativa al prodursi dell’effetto della trasformazione
stessa.
Deve essere depositato il modello S2 compilato esclusivamente ai riquadri
corrispondenti alle modifiche. Il codice atto è A05 con A07 ed eventuale
A08.
La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o
dal notaio.
Gli allegati alla comunicazione sono: copia del nuovo statuto se non
depositato in sede di primo adempimento, copia del certificato del Tribunale
attestante la mancata opposizione alla trasformazione ovvero dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
Devono essere riscossi € 65,00 per imposta di bollo e € 30,00 per diritti di
segreteria che salgono ad € 60,00 se viene depositato lo statuto aggiornato.
|